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- Pubblicata 20 aprile 2001
da www.Altalex.it
Non punibile l'acquisto di sostanze stupefacenti
- per consumo di gruppo.
(Cassazione sez. IV penale, sentenza n° 39313 del 06/11/2001)
Non sono punibili l'acquisto e la detenzione di sostanze stupefacenti destinate all'uso
personale che avvengano fin dall'inizio per conto e nell'interesse anche di altri
soggetti, purchè sia certa l'identità dei medesimi, nonché manifesta la volontà di
procurarsi sostanze stupefacenti destinata al consumo personale (ipotesi di consumo di
gruppo).
- In senso conforme Cassazione penale sez. un., 28 maggio 1997, n. 4
(Massima a cura della Redazione)
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
SENTENZA n.39313/2001
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel corso di indagini condotte dal Commissariato della Polizia di Stato di Alghero
venivano attivate intercettazioni telefoniche ed ambientali riguardanti anche
l'autovettura di Greco Alfio nella quale era stato anche collocato un radiofocalizzatore
satellitare in modo da seguire tutti gli spostamenti.
Sulla base degli elementi forniti da tali apparati strumentali si procedeva penalmente nei
confronti di alcuni imputati, tra cui Conti Salvatore, Condorelli Salvatore, Casu Gavino e
Pintus Antonio, in relazione ad episodi di offerta, cessione e detenzione di sostanze
stupefacenti di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 [1].
Con sentenza del 19/2/1999 il Conti veniva dichiarato colpevole del delitto ascrittogli
per avere, ricevuto dal Greco e dal Condorelli, 28 grammi di cocaina da destinare allo
spaccio (capo D della rubrica) e, concesse le attenuanti generiche e con la diminuente per
le scelte del rito abbreviato, condannato alla pena di anni tre, mesi sei e giorni 20 di
reclusione e £ 24.000.000 di multa; il Condorelli per avere concorso con il Greco
nell'acquisto da Pisino Salvatore e Spanu Paolino di circa 40/50 grammi di cocaina in
parte ceduti al Conti (capo C della rubrica) e condannato con le generiche, l'attenuante
di cui all'art. 114 cl. E la diminuente per il rito, alla pena di anni due, mesi quattro,
giorni tredici di reclusione e £ 16.000.000 di multa; il Casu di plurimi episodi di
detenzione e cessione di cocaina, oltrechè di commercio di 50 grammi di cocaina ed
altrettanti di eroina contrattati con il Greco (capo S della rubrica) e condannato,
ritenuta la continuazione e con la diminuente per il rito, alla pena d
A seguito dell'appello proposto dagli imputati, la Corte di Appello di Cagliari, Sez.
Dist. Di Sassari, confermava le condanne con sentenza in data 12/1/2000.
In particolare, quanto al Conti, la sentenza sottolineava come da una conversazione
registrata emergesse che la cocaina a questi ceduta dal Greco ammontava a 40 grammi ed
escludeva la ricorrenza dalla diminuente di cui al 5° comma dell'art. 73, D.P.R. 309/90
per mezzi modalità, circostanze qualità e quantità dello stupefacente ceduto.
Il Condorelli, invece, accompagnava il Greco all'incontro con il Pisino per l'acquisto
dello stupefacente ed interveniva, come risulta dalla registrazione, nelle trattative.
Anche la responsabilità del Casu veniva ribadita sulla base delle interpretazioni
ritenute inequivoche.
La Corte sulla base delle ammissioni del Pintus che aveva dichiarato di aver effettuato i
plurimi acquisti di hashish per conto e previo accordo con gli amici tra cui poi
suddivideva la sostanza che normalmente veniva fumata in gruppo, escludeva tuttavia la
ricorrenza della relativa scriminante sul rilievo che non tutta la sostanza era consumata
in comune ma una parte veniva portata via dai singoli per essere poi utilizzata altrove e
ciò risultava anche dall'esame testimoniale dei committenti.
Avverso la sentenza della Corte territoriale propongono ricorso per Cassazione tutti i
condannati.
Il Conti limita la censura alla esclusione della sussistenza della diminuente di cui al
5° comma ritenuta immotivata.
Il Condorelli articola l'impugnazione con la prospettazione di due motivi: con il primo
denuncia violazione dell'art. 110 C.P. e mancanza di motivazione poihcè, proprio alla
luce dell'intercettazione telefonica richiamata dai giudici del merito, risulterebbe che
egli fu solo presente alla trattativa tra il Greco ed il Pisino intervenendo solo dopo che
questa era conclusa per cui avrebbe dovuto qualificarsi la condotta come una connivenza, e
non concorso, non avendo egli offerto alcun contributo alla consumazione del reato:
dall'altro la esclusione della ricorrenza della diminuente di cui al 5° comma sarebbe
immotivata non essendosi tenuto conto della incensuratezza e dall'unicità dell'episodio.
Il Casu a sua volta deduce mancanza o manifesta illogicità della motivazione essendo
questa priva del necessario esame della attendibilità di quanto risultante dalle
intercettazioni non potendosi escludere che si trattasse di mere vanterie.
Il Pintus deduce anche egli mancanza di motivazione in punto di esclusione del consumo di
gruppo avendo omesso la sentenza impugnata di considerare il complesso delle risultanze
processuali dalle quali emergerebbe comunque che egli acquistava la sostanza stupefacente
su mandato degli amici, previa provvista del denaro necessario e poi la suddivideva tra i
medesimi per il consumo comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi del Conti, Condorelli e Casu sono manifestamente infondati e devono perciò
essere dichiarati inammissibili.
Quanto al primo si osserva che il Greco cedette al Conti quaranta grammi di cocaina,
aggiungendo che era pura al 90%, e prevedendo ulteriori forniture.
Conseguentemente la esclusione della diminuente di cui al 5° comma dell'art 73 D.P.R.
309/90 è correttamente motivata con riguardo al quantitativo, non ingente ma cospicuo,
alla qualità della merce (grado di purezza) ed alla non episodicità della condotta
dimostrata dalla prospettiva di ulteriori cessioni e quindi a tutti i parametri oggettivi
normativamente previsti.
La condotta del Condorelli, presente alla trattativa fra il Greco ed il Pisino e quindi
allo scambio di 40/50 grammi di cocaina è stata correttamente qualificata in termini di
concorso nel reato e non di mera connivenza; questa presuppone infatti una presenza
meramente casuale alla consumazione del reato nella specie esclusa sia dalla reiterazione
della presenza nella fase della trattativa che della consegna della merce dia degli
interventi con apprezzamenti in ordine alla qualità di questa: ciò esclude, come
sostenuto in ricorso, che il Condorelli sia intervenuto a consumazione del reato ormai
avvenuta.
Anche per quanto riguarda la esclusione della diminuente di cui al 5° comma dell'art. 73
D.P.R. 309/90 il quantitativo di sostanza stupefacente, sicuramente cospicuo anche se non
ingente, è di per se sufficiente, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, rendendo
irrilevanti gli ulteriori parametri.
A diverse conclusioni deve pervenirsi per quanto riguarda il ricorso del Pintus.
Sulla base delle risultanze processuali infatti i giudici del merito hanno ritenuto che il
ricorrente acquistava di volta in volta l'hashish anche per conto degli altri e previo
accordo coni medesimi tra cui poi la sostanza veniva suddivisa pro- quota.
Tanto premesso la situazione realizza un'ipotesi di consumo di gruppo penalmente non
rilevante, in adesione all'orientamento espresso in materia da S.U. n. 4 del 28/5/1997,
secondo cui a tal fine è necessario e sufficiente che l'acquisto e poi la detenzione
della sostanza avvenga fin dall'inizio per conto e nell'interesse anche di altri soggetti,
purchè sia certa l'identità dei medesimi, nonché manifesta la volontà di procurarsi
sostanze stupefacenti destinata al consumo personale.
Conseguentemente è del tutto irrilevante ai fini della configurazione del consumo di
gruppo sia l'omogeneità o variabilità dei componenti di questo sia il consumo immediato
in compagnia, come sostenuto nella sentenza impugnata.
Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti del Pintus non essendo
il fatto ascritto al medesimo previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Pintus Antonio
perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Dichiara inammissibili i ricorsi di Conti, Casu e Condorelli, che condanna in solido al
pagamento delle spese processuali a ciascuno della somma di £ 1.000.000 in favore della
Cassa delle Ammende.
Roma, 21/6/2001.
Depositata in cancelleria il 6 novembre 2001.

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