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- Le monografie della Mailing List
- Pubblicata 15 gennaio 2002
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- Numero 12 - 2001
LUIGI OLIVERI
L'ammissibilità di leggi dello Stato di "coordinamento e garanzia
dell'unità dell'ordinamento" dopo la riforma della Costituzione.
La sensazione di sgomento che sempre si accompagna a riforme di notevole rilievo
dell'ordinamento giuridico spingono correttamente gli interpreti ad approfondire ed
esporre argomentazioni favorevoli ad una prudente valutazione ed applicazione delle
conseguenze scaturenti dalle riforme medesime.
E che la legge 3/2001 imponga prudenti ma estesi approfondimenti lo dimostra il fatto che
procedono al Senato le audizioni della commissione d'indagine sugli effetti che la riforma
della Costituzione può produrre sull'ordinamento giuridico.
Lungo il filone di una prudente o, forse meglio, non troppo spregiudicata interpretazione
in particolare della nuova formulazione dell'articolo 117 della Costituzione è stata
avanzata la tesi [1] secondo la quale l'articolo 117 della Costituzione non debba essere
interpretato nel senso che le materie assegnate alla potestà legislativa esclusiva dello
Stato siano anche le materie sulle quali lo Stato possa esclusivamente legiferare. In
sostanza, la potestà esclusiva dello Stato, fissata dall'articolo 117 della Costituzione,
avrebbe determinato una sottrazione di materie alla potestà legislativa delle regioni, ma
non vieterebbe allo Stato di incidere sulle restanti materie normative sulle quali in
prima battuta dovrebbero esercitare la propria potestà legislativa le regioni stesse.
Pertanto, lo Stato conserverebbe comunque il potere di emanare leggi anche su materie
diverse da quelle indicate dall'articolo 117, comma 2, della Costituzione. Queste leggi
non sarebbero affette da vizio di costituzionalità, in quanto non v'è un'espressa
limitazione alla competenza legislativa dello stato. Dunque, potrebbero legittimamente,
dal punto di vista costituzionale, disciplinare il loro ambito normativo, pur potendo
essere successivamente caducate dalla successiva emanazione di norme regionali, rispetto
alle quali quelle dello Stato sono dunque "cedevoli".
In tal modo, la legge dello Stato conserverebbe una sorta di "funzione
suppletiva", nel senso che la legge statale potrebbe continuare a regolamentare in
modo unitario e coordinato l'ordinamento, orientando in qualche modo l'attività
legislativa delle regioni: se queste, per altro, restano inerti non esercitando in tutto o
in parte la propria potestà legislativa, si applica immediatamente e direttamente la
disposizione contenuta nella legge statale.
Questa testi sembra il parallelo di un'altra teoria che si sta facendo strada, tendente ad
individuare nell'articolo 120 novellato della Costituzione, che consente al Governo di
esercitare il potere sostitutivo nei confronti di regioni, comuni, province e città
metropolitane "quando lo richiedano la tutela dell'unità giuridica o dell'unità
economica", un principio generale di riserva allo Stato di una potestà legislativa
non soggetta a limitazione di materia, quando si tratti di garantire l'unità
dell'ordinamento. Per questa strada, allora, sarebbe ancora possibile per lo Stato emanare
leggi generali sul procedimento amministrativo, come la legge 241/1990 [2].
Che una riforma come quella della legge costituzionale 3/2001, così marcatamente rivolta
ad esaltare le autonomie locali possa comportare indirettamente problemi all'unità
dell'ordinamento giuridico è innegabile, così come innegabile è il fatto che le
conseguenze della riforma non siano state del tutto valutate dal Parlamento [3].
La legge 3/2001 manca certamente di norme volte ad assicurare il coordinamento delle
potestà legislative ed amministrative, così come difetta, aspetto forse ancora più
grave, di una sede istituzionale costituzionalmente prevista, nella quale svolgere questa
funzione di coordinamento, che probabilmente avrebbe dovuto essere assegnata ad una Camera
delle regioni, una sorta di Bundesrat italiano.
Pertanto, se da un lato appare opportuno e doveroso trarre dal nuovo testo della
Costituzione i principi utili ad assicurare comunque che il potenziamento delle autonomie
non porti alla deriva degli ordinamenti autonomi verso concezioni dell'autonomia che la
confondano con la sovranità, dall'altro lato occorre che le disposizioni della
Costituzione siano integralmente applicate.
Pertanto, una lettura delle norme che parta dalla preoccupazione di questa deriva ma che,
al contempo, risulti eccessivamente influenzata e preoccupata dalla medesima, tanto da
sminuirne il significato non appare corretta.
La sia pure interessante tesi su esposta non pare corretta, all'attento esame sistematico
dell'articolo 117 della Costituzione.
Detta tesi, nella sostanza, nega che la nuova formulazione abbia invertito il sistema di
ripartizione delle competenze della potestà legislativa tra Stato e regioni, sicchè lo
Stato avrebbe conservato, nella sostanza, una potestà su tutte le materie. Dall'altro
lato, le regioni non disporrebbero di una potestà esclusiva: esse non potrebbero comunque
legiferare nelle materie di cui al comma 2 dell'articolo 117, mentre sulle altre
potrebbero con forza normativa maggiore rispetto alla legge statale.
La dottrina maggioritaria, invece, dalla lettura dell'articolo 117 ha ricavato la
conclusione dell'inversione della detta ripartizione della competenza legislativa di Stato
e regioni. Queste hanno una potestà legislativa esclusiva, generale e residuale, mentre
lo Stato può legiferare in via esclusiva ed esclusivamente nelle materie del già citato
comma 2, ed in via concorrente e sempre esclusiva nelle materie di cui al comma 3
dell'articolo 117 della Costituzione.
La tesi contraria sostiene che questa interpretazione sia inesatta, perché legge il primo
periodo dell'articolo 117, comma 2 che testualmente recita "lo Stato ha legislazione
esclusiva nelle seguenti materie", come se fosse scritto "lo Stato ha
legislazione esclusivamente nelle seguenti materie", ritenendo che questa
interpretazione non sia aderente alla Costituzione, la quale non ha espressamente limitato
le competenze dell'ente Stato.
Tuttavia, il primo periodo del comma 2 dell'articolo 117, deve essere letto in
collegamento col comma 4 del medesimo articolo, a mente del quale "spetta alle
regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato".
Ad un'attenta lettura delle norme, allora, si nota che sebbene la novella costituzionale
non abbia in via espressa limitato le competenze della potestà dello Stato, tuttavia
abbia implicitamente, ma abbastanza chiaramente, previsto una "riserva" di
competenze: in altre parole, la novella dell'articolo 117 della Costituzione
nell'elencare, al comma 2, le materie rientranti nella potestà esclusiva dello Stato -
che in quanto tale non può essere "invasa" da quella regionale - ha provveduto,
al comma 4, a chiarire che queste materie sono espressamente riservate allo Stato.
Pertanto, a contrario, su tutte le materie che non sono coperte da questa riserva la
potestà legislativa spetta, anch'essa in via riservata e, dunque, esclusiva, alle
regioni.
Il combinato disposto, in sostanza, dei commi 2 e 4 dell'articolo 117 ha posto in essere
quella doppia riserva di assegnazione delle materie, che caratterizza tipicamente il
rapporto di competenza tra fonti. Non bisogna dimenticare che il comma 1 dell'articolo 117
ha del tutto parificato la legge regionale a quella statale, a differenza di quanto
avveniva nel precedente sistema. Occorreva, allora, fissare un criterio di "garanzia
di ordine" tra le fonti, che certo non poteva consistere nel principio di gerarchia,
dal momento che il comma 1 citato non ha posto la legge dello Stato in relazione
gerarchica con quella regionale. La chiara esistenza di una duplice riserva mette le leggi
statali e regionali in un'evidente relazione di competenza. E ciò è dimostrato
indirettamente dalla nuova formulazione dell'articolo 127, comma 1, della Costituzione,
che consente allo Stato di promuovere la questione di legittimità costituzionale delle
leggi regionali esclusivamente per violazione della competenza, a differenza d
Non si può, pertanto, ritenere che lo Stato possa legittimamente, dal punto di vista
costituzionale, legiferare al di là delle materie che l'articolo 117, commi 2 e 3, abbia
riservato alla sua competenza, rispettivamente esclusiva e concorrente.
Se lo facesse, le leggi statali, pur applicabili, sarebbero incostituzionali e, pertanto,
la loro vincolatività ed applicabilità resterebbe condizionata dall'inerzia delle
regioni o dei soggetti che, incisi nei loro diritti, non intendessero sollevare la
questione di legittimità costituzionale.
Non pare certo garanzia di ordine istituzionale considerare possibile una continua
tracimazione di competenze dello Stato nelle materie assegnate alle regioni, anche
immaginando che ciò sia giovevole all'unità del sistema, del resto comunque garantita
dal sistema dell'articolo 120 della Costituzione, del quale resta da approfondire solo il
funzionamento, ma non l'oggetto.
Proprio l'estrazione dal citato articolo 120 del principio generale di garanzia
dell'unità giuridica potrebbe effettivamente permettere allo Stato di stabilire una
disciplina legislativa univoca sui grandi aggregati normativi, relativi alla procedura
amministrativa. Certo, appare una carenza grave l'aver omesso nell'elencazione
dell'articolo 117, comma 2, l'assegnazione allo stato della potestà legislativa in
materia di principi generali dell'attività amministrativa. La gravità consiste nel fatto
che la funzione amministrativa non può essere autoreferenziale, e deve rispettare il
principio di legalità, il quale non può non essere metro uniforme dell'azione
amministrativa, se letto in relazione al combinato disposto degli articoli 3 e 97 della
Costituzione.
Un contro, però, è ricavare dal corpo della Costituzione il principio che consenta di
disciplinare in modo coordinato ed unitario l'attività amministrativa, prevedendo che sia
lo Stato a svolgere la potestà legislativa in merito. Altro conto è, ritenere, invece
che lo Stato possa ingerirsi continuamente nelle materie assegnate alla potestà
legislativa delle regioni.
Occorre, per altro, sottolineare che certamente la questione merita ulteriori
approfondimenti, soprattutto perché pare essere stata fin qui sottovalutata.
Giacciono ancora in Parlamento decine di disegni di legge che non tengono in alcun conto
le conseguenze della riforma. Per citarne uno solo, di rileventissima importanza, il
disegno di legge finanziaria. Pare lecito porsi la domanda se le previsioni, in esso
contenute, in merito alla riforma dei servizi pubblici locali oppure al blocco delle
assunzioni presso gli enti locali (materie non indicate nell'articolo 117, commi 2 e 3,
della Costituzione) siano costituzionali e sembra razionale rispondere negativamente.
Allora, solo un responsabile atteggiamento di prudenza delle regioni potrebbe scongiurare
il pericolo di un successivo annullamento di queste disposizioni da parte della Consulta.
Appare chiaro, però, che gli effetti della riforma non possono e non debbono essere
connessi a situazioni di mero fatto o di accordo politico, ma debbono essere
"governati" in altro modo, soprattutto rispettando il nuovo dettato
costituzionale, anche al fine di "testarlo", visto che nessuno ne nega gli
aspetti in qualche modo sperimentali. Ciò, magari, anche al fine di ritornare su alcuni
passi e renderlo più chiaro, omogeneo e completo [4].
[1] S. MIELLI, E' possibile una lettura del nuovo riparto di competenze tra Stato e
Regioni in chiave giuridica e non politica?, in www.giust.it n. 11/2001.
[2] E' opportuno ricordare che nel corso della passata legislatura era stato presentato un
disegno di legge di riforma dell'attività amministrativa, primi firmatari l'attuale
Ministro Frattini e l'On. Cerulli Irelli, che completava ed integrava proprio la
disciplina della legge 241/1990, introducendo il rivoluzionario principio secondo il quale
l'attività amministrativa dovesse essere sorretta dalle regole del diritto comune. Questo
disegno di legge non è divenuto legge per un soffio, in quanto la votazione finale è
stata impedita dallo scioglimento delle camere.
[3] L'On. Bassanini, nel corso della seduta della Commissione d'indagine al senato del 28
novembre ha ammesso che il Senato ha approvato la riforma "a scatola chiusa".
[4] Ci si rende conto che così concludendo si auspica un'ennesima "riforma della
riforma". D'altra parte, studiosi, operatori e cittadini si sono abituati alla sia
pure non bellissima situazione della nostra legislazione, più simile ad un cantiere
aperto ancora in attesa di collaudo che ad un solido edificio, soggetto solo ad un
rifacimento della facciata e delle finiture. E', tuttavia, probabilmente meglio una
correzione in corso d'opera che il determinarsi di conflitti di poteri ed interpretativi,
anche se la correzione possa comportare disagi ulteriori soprattutto agli operatori.

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