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- Le monografie della Mailing List
- Pubblicata mercoledì 24 gennaio 2001
- Monografia reperita in:
- LexLegis
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Ho il piacere di offrire alla Vs attenzione questo
interessantissimo articolo che illustra in modo esauriente la complessa problematica
relativa alla multiproprietà anche alla luce del D.Lgs. 09.11.1998 n.427 che forse ha
chiarito alcuni punti ma ha creato senz'altro nuove problematiche e ha suscitato ulteriori
dubbi.
Il dotto,esauriente ,dettagliato e compiuto articolo del Collega Marco Marianello serve
senz'altro come completa ed esaustiva analisi del problema da un punto di vista giuridico
generale e in particolare dal punto di vista della tutela dei consumatori nonchè come
minuziosa informazione delle relative fonti giuridioche oltre che naturalmente come
convincente base di discussione :
"Appunti in materia di multiproprietà e di tutela dei consumatori"
di Marco Marianello :
"a) Natura giuridica
Il Decreto Legislativo n.427 del 9 novembre 1998, emanato in attuazione della Direttiva
comunitaria n.47/94/CE, ha regolamentato esclusivamente alcuni aspetti peculiari,
concernenti la tutela dellacquirente di un diritto di godimento a tempo parziale su
beni immobili. La previsione normativa dellistituto, ampiamente influenzata da
modelli giuridici stranieri, consente allinterprete di rispondere parzialmente ai
numerosi interrogativi sollevati dalla prassi commerciale degli ultimi anni.
Il Legislatore comunitario, non potendo pronunciarsi sulla natura giuridica
dellistituto, dal momento che lart.222 del Trattato istitutivo lascia
inalterato il regime di proprietà esistente nei singoli Stati membri, si è limitato a
regolamentare una disciplina limitata della complessa materia, circoscrivendola
allattuazione di un sistema volto a tutelare il contraente c.d. "debole"
sia nella fase delle trattative, sia durante la conclusione e lesecuzione del
contratto (1).
Per tali motivi il Decreto Legislativo suddetto lascia aperta una serie di problematiche,
oltre ad essere privo, al proprio interno, di unespressa disciplina transitoria.
Risulta, infine, piuttosto arduo coordinare il provvedimento in oggetto con i numerosi
interventi legislativi dettati a tutela dei consumatori e con la legge n. 431/98 in
materia di locazione ad uso abitativo di immobili urbani.
I criteri distintivi dal contratto di locazione possono consistere, oltre che nella
fornitura di servizi aggiuntivi supplementari per la fruizione del bene, anche nel
pagamento di un corrispettivo globale (2).
Nel caso in cui il pagamento risulti pattuito in modo rateizzato, però, tale distinzione
diviene problematica, soprattutto quando il godimento sia attribuito al beneficiario con
carattere di intermittenza durante un determinato periodo dellanno. La risposta a
tali interrogativi deve essere, pertanto, affidata alla speculazione dottrinale, dal
momento che il Legislatore, nellattuazione della Direttiva, si è posto
esclusivamente in unottica contrattuale, a causa della rilevanza economica della
fattispecie e della speculare esigenza di tutela dei consumatori, tralasciando
laspetto proprietario del complesso fenomeno. Sulla scorta dei modelli flessibili di
tutela previsti dai paesi di tradizione anglosassone (law of property) e prescindendo
dalle tradizionali garanzie per lacquirente fornite dal sistema dei diritti reali,
si è ritenuto preferibile tutelare i potenziali acquirenti attraverso schemi contrattuali
uniformi, volti a garantire la corretta informativa tra le parti, nonché ad assicurare la
trasparenza dellintera operazione (3).
Il dibattito sulla natura giuridica dei diritti di godimento a tempo parziale non
consente, allo stato attuale, di propendere per una soluzione univoca, né la generica
formulazione contenuta allinterno del D. Lgs. n.427/98, art.1 lett. a), contribuisce
a dirimere eventuali incertezze. Il venditore è obbligato ad utilizzare
lespressione multiproprietà nel documento informativo, nella pubblicità
commerciale e nel contratto esclusivamente nel caso in cui il diritto che ne forma oggetto
sia di natura reale (arg. ex art.4, 1° co.). Il dato testuale, infatti, consente di
configurare anche lipotesi di diritti turnari di credito ovvero di altri diritti
aventi natura personale, con i limiti temporali previsti dallart.1, lett.d) (4).
E possibile, altresì, costituire sul bene oggetto di multiproprietà diritti reali
di godimento o di garanzia. Dal momento che lindivisibilità rappresenta una
caratteristica peculiare dellistituto, lipoteca, pur potendo astrattamente
iscriversi, non potrebbe mai realizzarsi in una concreta pars quanta, rendendo così
inutilizzabile la surrogazione reale prevista dallart.2825 c.c., mentre ciò
risulterebbe possibile nellipotesi prevista dagli articoli 38 e seguenti del D.Lgs.1
settembre 1993 n.385 (5).
Le diverse soluzioni ricostruttive prospettate dalla dottrina, pur pervenendo alle
conclusioni più disparate, sono nella maggioranza dei casi riconducibili al modello
proprietario. Alcuni autori, tuttavia, hanno sostenuto la natura personale del predetto
diritto, qualificandolo come una semplice variante del contratto di albergo (6).
La presenza obbligatoria di un gestore del complesso immobiliare, cui corrisponde in modo
speculare la sostanziale mancanza di poteri di amministrazione in capo ai singoli
multiproprietari, unita alla preponderante importanza economica dei servizi accessori
presenti nel complesso costituirebbero, secondo tale opinione, elementi a sostegno della
natura personale del diritto de quo. Un insormontabile ostacolo al riguardo è
rappresentato dai tradizionali caratteri dellassolutezza del diritto e
dellimmediatezza nella concreta fruizione del bene che ineriscono al godimento da
parte del multiproprietario. Altri autori, pur ricomprendendola nellalveo dei
diritti dominicali, assegnano una rilevanza particolare ai limiti propri di tale figura,
qualificandoli come una serie di obbligazioni propter rem. Queste ultime, oltre a
costituire un numerus clausus ed a sovrapporsi al diritto inerente, non sono sufficienti a
qualificare autonomamente la struttura del medesimo, contribuendo esclusivamente ad una
sua maggiore specificazione (7).
Parte della dottrina, invece, ha qualificato la fattispecie in oggetto come
unipotesi di proprietà temporanea, traendo spunto dalla considerazione che nel
nostro ordinamento sia già presente una molteplicità di termini finali, astrattamente
riferibili a posizioni soggettive di dominio (8).
Tale assunto, anche a prescindere dalla rilevanza di natura sistematica che il carattere
della perpetuitas riveste allinterno dei diritti dominicali, non considera il fatto
che le suddette posizioni soggettive non sono meramente transitorie, bensì sottoposte a
risolubilità. Va rilevato, in primo luogo, come nella multiproprietà il potere di
disposizione sia sostanzialmente pieno, competendo allavente diritto in ogni
momento, mentre il godimento del dominus si esplica in una forma ciclica, ovvero
sottoposto ad una pluralità indefinita e potenzialmente illimitata di termini iniziali e
finali (9).
Soltanto tale ricostruzione sistematica garantisce al titolare una forma di tutela piena
nei confronti degli altri multiproprietari e dei terzi, degradando, nel caso di
temporaneità del diritto, a mera aspettativa reale connessa al termine iniziale (10).
Neppure la teoria che ha ravvisato in tale istituto unipotesi di comproprietà,
caratterizzata da alcuni aspetti peculiari, appare convincente (11).
La contitolarità, infatti, costituisce un fenomeno generale e si specifica in una
situazione soggettiva caratterizzata da una pluralità di soggetti di fronte
allunitarietà, anche transitoria, della situazione stessa. Per tali motivi essa
costituisce uno stato transitorio e reversibile, che il legislatore ha inteso limitare nel
tempo (arg. ex art.1111c.c.), mentre la multiproprietà è in re ipsa un diritto
soggettivo pieno ed oggettivamente indivisibile. Tale concezione, inoltre, sebbene
consenta di giustificare appieno il potere dispositivo del titolare (arg.ex art.1103,
comma 1°,c.c.), non permette di conciliare il potere perpetuo ed esclusivo di godimento
con lanalogo potere, esercitabile solo ad intervalli, da parte del
multiproprietario. Il godimento turnario non può assurgere, nellipotesi di
comproprietà, ad elemento strutturale dellistituto, trattandosi soltanto di un
semplice criterio interno di fruizione del bene (arg. ex art.1106 c.c.). Accanto a questo
regolamento la prassi ne prevede un secondo (c.d. di condominio), riguardante gli obblighi
ed i diritti dei multiproprietari sulle parti comuni delledificio, nonché i
rapporti con il soggetto gestore. In assenza di uno specifico regolamento, infatti,
troverebbe applicazione il disposto dellart.1102 c.c. e, pertanto,
limpossibilità concreta di poter usare il bene da parte dei singoli contitolari. La
multiproprietà viene così ad assumere dei tratti fisionomici assolutamente peculiari, in
cui la contitolarità inerisce alla struttura oggettiva del diritto, di durata indefinita.
Il dato codicistico, ovvero loccasionalità della comunione rispetto alla posizione
di titolarità tipica dei diritti reali, appare in ogni caso insuperabile, dal momento che
nella multiproprietà la stessa costituisce una forma permanente di dominio sul bene.
Lindivisibilità del bene che ne forma oggetto ed il conseguente vincolo di
destinazione (arg.ex art.1112 c.c.) consentono lindefettibile godimento ciclico e
turnario del medesimo. Il superamento di tali discrasie viene effettuato da parte della
dottrina tramite uninterpretazione in senso restrittivo dellart.1112 c.c.,
ovvero nella stretta accezione in cui il cespite conserva una sua oggettiva utilità
soltanto qualora permanga indiviso (arg.ex artt.720 e 722 c.c.) (12).
Nel caso in cui il bene che ne forma oggetto, però, risulti assegnato ad uno soltanto dei
multiproprietari, lo stesso non cesserebbe di essere fruibile in concreto, ma solo in
quanto destinato allutilizzo di un diritto di godimento turnario (13).
Secondo una corrente dottrinaria, pertanto, tali caratteristiche specifiche non
risulterebbero più catalogabili allinterno delle concezioni tradizionali, nelle
quali esclusivamente la dimensione spaziale contribuirebbe allindividuazione
delloggetto del diritto (14).
In tale ipotesi ricostruttiva il tempo verrebbe ad assumere una rilevanza particolare, dal
momento che sullo stesso bene non concorrerebbero una pluralità di diritti concorrenti,
bensì distinti diritti di proprietà esclusiva individuate dallunità di misura
temporale. La suddetta teoria, pur presentando aspetti di indubbia originalità,
risulterebbe in contrasto con i caratteri fondamentali della proprietà, nonché con la
sistematica del Codice Civile.
Altra dottrina ritiene che sia giunto il momento di abbandonare il dogma del numerus
clausus dei diritti reali, il quale trae origine esclusivamente dal timore di veder
rinascere gli antichi privilegi feudali, ormai superati dalla realtà moderna. Seguendo
tale impostazione la multiproprietà dovrebbe essere configurata come diritto reale
atipico poiché il Decreto Legislativo n.427/98, per i motivi sopra specificati, non
assume unaccezione generale e definitoria, contribuendo a regolamentare
esclusivamente lo svolgimento del rapporto contrattuale (15).
Nei paesi di Common Law è particolarmente diffuso il modello del trust nel quale il
promotore, cui spetta la titolarità dellimmobile, trasferisce il medesimo ad un
trustee (generalmente si tratta di società specializzate nella gestione di immobili)
affinché lo gestisca per conto e nellinteresse dei singoli beneficiaries. Questi
ultimi, legittimati in base ad un deed of trust a godere di unità immobiliari per
determinati periodi dellanno, pur non essendo proprietari in senso proprio, possono
usufruire di rimedi particolarmente incisivi nei confronti del trustee qualora vi sia una
violazione del duty of care da parte dello stesso. I medesimi, inoltre, possono esperire
azioni recuperatorie nei confronti dei terzi possessori (tracing) ovvero degli acquirenti
di mala fede (constructive trust), obbligandoli alla gestione nellinteresse degli
stessi beneficiaries. Il sistema di tutela apprestato dal modello del trust ha indotto
parte della nostra dottrina a riconoscere la validità e lelevato grado di sicurezza
raggiunto nel Regno Unito in tale settore commerciale, il quale ha trovato compiuta
espressione nel Timeshare act inglese del 1992 (16).
b) Aspetti relativi alla tutela del consumatore e problemi di coordinamento con la
disciplina settoriale
La particolare rilevanza assunta da tale fenomeno, unitamente alle esigenze di tutela ad
essa connesse, hanno indotto il Consiglio dEuropa ad emanare la direttiva n.94/47/CE
del 26/10/1994, alluopo di tracciare le linee essenziali cui avrebbero dovuto
uniformarsi i singoli legislatori nazionali nella regolamentazione della complessa
materia.
La direttiva de quo si è palesemente ispirata al "Time share act" inglese del
1992 il quale, senza fornire una definizione di carattere sistematico della fattispecie,
risulta improntato a caratteri di pragmaticità, facendo riferimento agli scopi concreti
perseguiti dalle parti mediante la stipulazione del contratto (17).
Nellesperienza di Common Law, infatti, il modello adottato consente di riconoscere
una maggiore tutela ai diritti dellacquirente, caratterizzandosi sia per una
maggiore flessibilità degli assetti proprietari, sia per una rilevante attenzione
prestata alle garanzie contrattuali. Lacquisto di un diritto di multiproprietà
immobiliare costituisce, inoltre, per il singolo consumatore un affare di rilevante
portata economica, essendo spesso collegato con la stipulazione di contratti collegati di
finanziamento.
In alcuni casi, inoltre, le tecniche di vendita e di pubblicizzazione rilevate nella
prassi commerciale assumono connotazioni particolarmente aggressive, le quali si abbinano
alla stesura di proposte contrattuali difficilmente comprensibili da parte dei non addetti
ai lavori. Per tali motivi si è reso necessario assicurare ai consumatori una corretta
informazione durante la fase delle trattative, nonché una trasparente redazione della
modulistica contrattuale, allo scopo di garantire la libertà di autodeterminazione ed il
corretto funzionamento del mercato immobiliare.
Lart.2 prevede a tale proposito lobbligo, da parte del venditore, di
consegnare, ad ogni interessato che ne faccia richiesta durante le trattative, un
documento informativo avente i requisiti prescritti dalla norma stessa (arg. ex art.2,
comma 1°, lett. a)- l) D.Lgs. n.427/98). La ratio della disposizione consiste nel fornire
allinteressato le informazioni necessarie per valutare, nel modo più completo
possibile e nel rispetto dei doveri di correttezza e di trasparenza contrattuale, il
contenuto economico dellintera operazione. La necessità di fornire una corretta
informazione durante la fase delle trattative è confermata dalla disciplina relativa alle
modifiche unilaterali degli elementi contenuti nel documento informativo (arg. ex art.3
D.Lgs. n.427/98).
Occorre rilevare, però, che nel prospetto viene lasciato poco spazio alle informazioni
relative alla struttura finanziaria delloperazione, con le inevitabili conseguenze
che potrebbero verificarsi nel caso in cui sia dichiarato il fallimento del venditore
anche dopo che sia stata ultimata la costruzione dellimmobile (18).
Secondo parte della dottrina è possibile operare unulteriore estensione degli
obblighi di informazione facendo riferimento allart.1337 c.c., nel caso in cui
vengano fornite notizie inesatte o reticenti (19). Il sistema di sanzioni previsto dagli
articoli 5 e 12 del D.Lgs. n.427/98, pur rafforzando il diritto allinformazione da
parte dei consumatori e degli utenti (arg.ex art.1, comma 2°, L.30/07/98 n.281), risulta
privo di concrete garanzie sul piano obbligatorio (20).
La direttiva n.94/47/CE, coerentemente a tale impostazione, non è intervenuta ad operare
alcuna qualificazione giuridica del diritto, ma ha individuato il nucleo significativo del
fenomeno nella tutela del consumatore-acquirente, limitandosi a regolamentare, come si è
già evidenziato, gli obblighi di informazione sugli elementi costitutivi del contratto,
le relative modalità di trasmissione, le procedure e le modalità di recesso (21) .
Occorre rilevare che il decreto legislativo in esame risulta completamente privo di
unapposita disciplina transitoria e, pertanto, parte della dottrina si è domandata
se loperatività della normativa possa trovare applicazione ai contratti pendenti al
momento della sua entrata in vigore.
Secondo il De Nova, tale applicazione immediata dovrebbe limitarsi soltanto a quei
rapporti negoziali che abbiano ad oggetto un diritto di credito, stante limmediata
produzione degli effetti traslativi nei contratti che attribuiscono un diritto reale
immobiliare (22).
Negli altri casi la tutela delladerente può essere realizzata attraverso il ricorso
al principio di buona fede nellesecuzione del contratto (arg.ex art.1, comma 2,
lett.c L.281/98) (23) .
Per quanto concerne lambito soggettivo di applicazione del contratto, il criterio
discretivo tra le figure del venditore e dellacquirente si fonda, analogamente a
quanto previsto dallart.1469 bis c.c., sulle concrete finalità economiche
perseguite dalle parti nellesercizio della loro privata autonomia (24).
La tutela dellacquirente non è stata estesa, però, sino al punto di ricomprendervi
i rapporti intercorrenti con un alienante privo dei necessari requisiti di
professionalità, con il concreto rischio che gli operatori del settore possano sottrarsi
alla normativa in esame attraverso il meccanismo della rivendita a terzi. La nozione di
consumatore accolta dal legislatore comunitario non consente, invece, di operare
uninterpretazione estensiva del concetto di persona fisica sino al punto di
includervi gli enti collettivi dotati di unautonomia patrimoniale imperfetta (25).
Il trasferimento del diritto de quo, invece, può realizzarsi mediante una molteplicità
di negozi giuridici, purché risulti rispettato il limite di godimento settimanale ed il
periodo di durata triennale del rapporto. Le obiezioni relative alla perpetuitas dei
diritti reali non tengono in debito conto, come si è già avuta loccasione di
rilevare, che il legislatore comunitario non si è preoccupato di definire la natura
giuridica dellistituto, ma ha avuto esclusivo riguardo alle conseguenze economiche
delloperazione, rilevando che nella multiproprietà assumono unimportanza
preminente i servizi accessori ed organizzativi inerenti alla gestione del complesso
immobiliare, i quali richiedono un limite temporale minimo per garantire lefficienza
e lammortamento delle strutture. Occorre sottolineare, tuttavia, che la nozione di
contratto accolta nel testo legislativo suscita dubbi interpretativi relativamente alla
diretta applicabilità delle norme esaminate alle proposte irrevocabili di acquisto, così
come previsto nel D.Lgs.n.50/92, stante la esplicita esclusione operata dallart.3,
comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.427/98.
La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con la sentenza del 22/04/1999, ha ritenuto
che la direttiva 85/577/CE, in materia di contratti stipulati al di fuori dei locali
commerciali, sia direttamente applicabile anche ai contratti aventi per oggetto il diritto
d'uso a tempo parziale su un bene immobile nei quali il venditore, oltre a costituire e/o
trasferire il diritto stesso, si obbliga a fornire servizi connessi di rilevante valore
economico. Tale prestazione configura, indipendentemente dalla qualificazione giuridica
attribuita al diritto di uso turnario su beni immobili, i contratti de quibus come negozi
complessi, nei quali assumono una maggiore rilevanza le prestazioni complementari relative
ai servizi. Queste ultime, le quali possono consistere in una serie di prestazioni
accessorie, volte a garantire la concreta fruizione e la corretta manutenzione del bene,
assumono nella prassi commerciale una rilevanza economica sostanzialmente maggiore
rispetto al valore intrinseco del bene immobile. La Corte non precisa, però, le modalità
di calcolo di tali valori, la cui difficile estrapolazione si ricava indirettamente dal
testo dellart.1, lett. a) del D.Lgs. n.427/98, il quale opera un espresso
riferimento ad un prezzo globale.
Ulteriori problemi di coordinamento sono stati originati dallentrata in vigore del
D.Lgs.n.185 del 22/05/1999, in attuazione della direttiva n.97/7/CE per la protezione dei
consumatori in materia di contratti a distanza. Lavvento dei moderni strumenti
informatici e telematici, infatti, ha facilitato la vendita di beni o servizi, tramite un
sistema di contrattazione a distanza organizzato da un fornitore e rivolto alla
generalità degli utenti.
Lart.15 del suddetto decreto prevede una disposizione, la quale testualmente recita
che: "Fino allemanazione di un Testo Unico di coordinamento delle norme del
presente decreto con quelle contenute nell'art.9 del D.Lgs.n.50/92 e negli artt.18 e 19
del D.Lgs.n.114/98 si applicano le disposizioni più favorevoli per il consumatore
contenute nel presente decreto".
Tale disposizione sembra assurgere al rango di criterio ermeneutico generale e, pur non
menzionando espressamente il D.Lgs. n.427/98, deve ritenersi applicabile in via analogica
anche al medesimo. Per ciò che concerne gli obblighi informativi ivi previsti
allart.2, occorre rilevare che lart.3 del D.Lgs.n.185/99 rafforza
lobbligo da parte del professionista di fornire al consumatore uninformazione
completa e veritiera, improntata ai criteri generali di correttezza e di buona fede. Tale
informazione, oltre ad essere obbligatoria, deve essere preventiva, ossia fornita durante
la fase delle trattative e prima di procedere a qualsiasi altra operazione, nonché
rivestire i caratteri della trasparenza, della chiarezza, dellinequivocabilità e
della comprensibilità. Il consumatore dovrà poi ricevere conferma scritta delle notizie
ricevute o, dietro sua precisa richiesta, su un altro supporto duraturo, essendo in tal
modo messo nelleffettiva condizione di vagliare lofferta ricevuta in tutti i
suoi elementi. Lomissione della comunicazione di tutte le clausole contrattuali
contenute nella proposta a distanza rende possibile lesercizio, da parte del
consumatore, del diritto di recesso entro tre mesi dal ricevimento della merce se trattasi
di beni, oppure dal giorno della conclusione del contratto per i servizi, con modalità
analoghe a quelle previste dallart.5, commi 2 e 3, del D.Lgs. n.427/98.
La disposizione più favorevole al consumatore consiste nel fatto che il dies a quo per
esercitare il diritto di recesso decorre a partire dalla consegna del bene e non dalla
conclusione del contratto.
Il rigore formale relativo allesercizio dello jus poenitendi, sostituendosi al
tradizionale principio della libertà delle forme, avrebbe la funzione di garantire,
secondo parte della dottrina, una maggiore responsabilizzazione del venditore e, per
converso, un consenso più ponderato da parte del consumatore (26).
Ulteriori problemi di coordinamento sono posti dallapparente contrasto tra la
disciplina prevista dal D.Lgs n.427/98 e dal D.Lgs.n.50/92 in materia di rimborso delle
spese sostenute dal venditore, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di
recesso. Qualora si propenda per lapplicazione del criterio di specialità
prevarrebbe la normativa specifica sulla multiproprietà. Argomentando in maniera diversa,
ovvero circoscrivendo il D.Lgs.n.427/98 alla stipula di contratti aventi per oggetto il
godimento turnario di beni immobili e ritenendo il D.Lgs.n.50/92 una normativa applicabile
esclusivamente ai contratti conclusi al di fuori dai locali commerciali, si potrebbero
comporre i citati contrasti in base ad un criterio ermeneutico volto a garantire la
massima tutela del contraente debole (27).
Unulteriore questione, decisa dalla Corte di Giustizia nella predetta sentenza del
22/04/1999, riguarda la possibilità di ritenere applicabile la direttiva 85/577/CE ad un
contratto concluso presso il complesso immobiliare oggetto, in tutto o in parte,
dellaccordo. Premesso che lart.1 n.1 della citata direttiva prevede la sua
applicazione nel caso di contratti stipulati durante unescursione organizzata
dallimprenditore al di fuori dei locali commerciali, il problema verte sulla
qualificazione giuridica del complesso immobiliare. La ratio della direttiva, secondo il
ragionamento seguito dalla Corte, consiste nella tutela della libertà negoziale del
consumatore contro le indebite pressioni rivoltegli dal venditore (28).
Nel caso di specie, però, occorre distinguere tra le attività organizzate dal
commerciante al fine di indurre il consumatore allacquisto di beni superflui, da
quelle volte a porre in essere unattività di servizio. La visione diretta
dellimmobile rappresenta indubbiamente un servizio, il quale consente al consumatore
di procedere ad una valutazione consapevole ed immediata del bene offertogli. La decisione
della Corte, invece, favorevole allapplicabilità della direttiva 85/577/CE, si
presta ad alcune critiche, in quanto non sembra aver tenuto in debito conto le circostanze
del caso concreto. Trattandosi di unoperazione di ingente valore economico,
afferente a beni immobili, non si è considerato che la visione diretta del bene risulta
più garantista per il consumatore rispetto alla mera visione su un catalogo.
La direttiva suddetta, inoltre, risulta applicabile solo quando il contratto si sia
concluso per iniziativa dellimprenditore il quale, ricorrendo alle più abili ed
aggressive strategie di marketing commerciale, abbia indotto il consumatore a non
apprezzare consapevolmente le conseguenze del proprio comportamento ed abbia influenzato
la libera determinazione di questultimo (29).
Il legislatore, inoltre, appresta una serie di sanzioni civilistiche al fine di rendere
effettivi gli obiettivi di trasparenza contrattuale e di protezione dellacquirente
nel contratto di multiproprietà immobiliare. Lart.3 prescrive, analogamente
allart.1 della Legge 9/12/1998 n.431, il requisito della forma scritta a pena di
nullità, ancorché il contratto abbia ad oggetto diritti personali di godimento
infranovennali. Parte della dottrina si domanda, inoltre, se il rispetto del requisito
formale debba essere esteso anche alle violazioni delle indicazioni contenute
nellart.3, comma 2, il quale rinvia alle previsioni contenute nellart.2. Ciò
risulta di indubbia evidenza nel caso in cui gli elementi predetti mirino alla
determinazione della causa o delle prestazioni dovute dalle parti (30).
Occorre precisare che alcune omissioni, alle quali lart.5, comma 2, ricollega
lesercizio del diritto di recesso da parte dellacquirente, sembrano riguardare
elementi la cui mancanza dovrebbe comportare la nullità del contratto per
indeterminabilità delloggetto (31).
Per salvaguardare la validità del negozio ed il conseguente diritto di recesso da parte
del consumatore, quindi, è necessario che loggetto del contratto risulti
determinabile attraverso il ricorso alla relatio sostanziale con il documento informativo
previsto dallart.2. Il rigore formale dellart.3, comma 1, pertanto, deve
essere interpretato in unaccezione estensiva, ammettendosi il ricorso
allintegrazione esterna del contenuto delle prestazioni negoziali. Di più difficile
coordinamento risulta la disposizione contenuta nellart.5, comma 2, con quella
prevista dagli artt.17 e 40 della L.28/02/1985 n.47, nonché con lart.3, comma 13
ter, della L. 26/06/1990 n.165. Si deve ritenere che lomessa indicazione nel
contratto degli estremi della concessione edilizia non comporti linvalidità del
medesimo soltanto qualora il provvedimento concessorio risulti già stato rilasciato al
momento della stipula; in ogni altro caso il contratto dovrà ritenersi nullo (32).
Le ipotesi di nullità previste da tali leggi speciali, infatti, traggono la loro ratio
ispiratrice dallesigenza di soddisfare superiori interessi pubblici, volti a
garantire la regolarità urbanistica e fiscale degli immobili. E possibile
provvedere, in deroga ai principi generali, ad una sanatoria di tale invalidità mediante
un atto unilaterale successivo di conferma (arg. ex art.17 L. 47/85).
Nelle ipotesi di invalidità previste dagli articoli 7 e 9 ci troviamo di fronte, invece,
ad un nuovo uso di tale sanzione, utilizzata dal legislatore per attuare un ordine
pubblico di protezione nei confronti di determinati soggetti o categorie sociali
particolarmente deboli da un punto di vista economico e privi di un concreto potere
contrattuale.
Tale tendenza si manifesta sia mediante la regolazione dei rapporti economici
intercorrenti tra i privati, fissando i requisiti minimi del testo negoziale, sia
collegandosi alle altre previsioni normative a tutela dei consumatori (art.1469 quinquies,
comma 3, c.c.; art.10 D.Lgs. n.50/92; art.127 D.Lgs.1/9/93 n.385).
Il coordinamento tra gli artt.1421 e ss. del codice civile e gli articoli de quibus,
pertanto, deve avvenire in modo conforme allesigenza di protezione del contraente
debole sopra enunciata.
Gli articoli 7 e 9, quindi, configurano fattispecie sanzionabili mediante
lesperibilità di unazione di nullità relativa, dal momento che una loro
diversa qualificazione finirebbe per favorire il soggetto alienante il quale, per
sottrarsi ad un affare economicamente non vantaggioso, potrebbe invocare la nullità della
clausola e la sua essenzialità per la conclusione del contratto ai sensi
dellart.1419, comma 1, c.c..
La necessità di procedere ad una revisione sistematica del concetto "classico"
di nullità, quale ipotesi di reazione dellordinamento a comportamenti negoziali
contrari a valori fondamentali, è stata confermata dal D.Lgs.n.185/99, il cui art.11
sancisce la irrinunciabilità dei diritti del consumatore e, conseguentemente, prevede la
nullità di "ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del presente
decreto". Le nuove esigenze di protezione del consumatore, unite alla previsione di
ipotesi di nullità relativa dallo stesso azionabili e da fonti eteronome di integrazione
del contratto, inducono ad una profonda riflessione sul ruolo assunto dallautonomia
privata allinterno della società moderna.
Un ulteriore dilemma concerne le modalità di esercizio del diritto di recesso, dal
momento che lambito di applicazione della normativa si estende anche ai contratti
preliminari (arg.ex artt.1 e 5 del D.Lgs.n.427/98). E ammissibile, in linea teorica,
per il consumatore poter recedere dal contratto definitivo anche nel caso in cui lo stesso
non abbia provveduto ad esercitare il relativo diritto successivamente alla stipula del
contratto preliminare?
Secondo parte della dottrina la risposta non può che essere negativa, qualora si faccia
ricorso sia allargomento esegetico, sia ai principi generali
dellordinamento(33).
Lart.5 della direttiva 94/47/CE, infatti, sancisce lalternatività dei due
contratti, consentendo al consumatore di recedere ad nutum entro 10 giorni dalla
sottoscrizione del contratto definitivo o del contratto preliminare unitamente al divieto,
per la controparte, di ricevere acconti (arg ex art.6 D.Lgs.n.427/98).
Lammissibilità del doppio recesso, in ultima analisi, consentirebbe al promissario
acquirente di adempiere con assoluta discrezionalità allobbligazione assunta nel
negozio preparatorio.
La ratio della legge, infatti, è volta ad evitare che il contraente debole, di fronte
alle aggressive tecniche di marketing commerciale attuate dalla controparte, possa essere
indotta a stipulare il relativo contratto in modo incauto e senza ricevere le necessarie
informazioni. Per tali motivi, trascorso lo spatium deliberandi senza aver esercitato il
diritto di recesso, il consumatore non può ritenersi sorpreso dalla stipula di un
contratto definitivo, il quale contiene le medesime pattuizioni inserite allinterno
del preliminare e costituisce adempimento dellobbligazione precedentemente assunta.
Trattandosi dellalienazione di diritti reali o personali di godimento ultranovennali
può porsi, inoltre, nella pratica il problema di garantire adeguate forme di pubblicità
al suddetto diritto di recesso. Tale dichiarazione, pur essendo priva dei requisiti
previsti dallart.2656 c.c., dovrebbe essere annotata a margine della relativa nota,
al fine di salvaguardare il principio della continuità delle trascrizioni. E da
notare, infine, che il recesso del consumatore estende i suoi effetti (arg. ex art.8
D.Lgs.n.427/98) anche al contratto collegato di finanziamento, stipulato con il venditore
o con un terzo e strumentale per potere procedere allacquisto dellimmobile
(34).
Al fine di garantire leffettività del suddetto rimedio dovrà necessariamente
essere adottata uninterpretazione estensiva sia del collegamento negoziale esistente
tra il contratto principale e quello di finanziamento, sia del requisito dellaccordo
tra il venditore ed il terzo (35).
Rilevante è, altresì, limposizione al venditore dellobbligo di prestare, a
pena di nullità, una fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia
dellultimazione dei lavori, con esclusione della previa escussione del debitore
garantito (arg.ex. art.7 D.Lgs.n.427/98). La formulazione di tale disposizione deve essere
necessariamente coordinata con quella contenuta nellart.2, n.3, lett.d), dovendo
dipendere linvalidità del contratto non dallomessa menzione della garanzia
personale, ma dalla sua mancata prestazione da parte dellalienante (36).
La fidejussione de quo deve garantire, oltre al compimento delle opere necessarie
allultimazione dei lavori, anche la restituzione dei rimborsi relativi a pagamenti
già eseguiti. La norma non considera, pertanto, il rilevante aspetto dellesecuzione
dei lavori a regola darte, nonché la mancata necessarietà del requisito della
clausola "a prima richiesta", mediante la quale potevano essere coperti tutti i
rischi connessi e conseguenti alla complessa operazione economica. Il sistema di tutela è
ulteriormente rafforzato dallespressa previsione della nullità di tutte le clausole
contrattuali e/o dei patti aggiunti di rinuncia da parte dellacquirente ai diritti
previsti dal decreto legislativo de quo, unitamente alle pattuizioni che escludono o
limitano la responsabilità del venditore (arg. ex art.9 D.Lgs.n.427/98).
Lart.10 sancisce linderogabilità della competenza territoriale e la individua
nel luogo di residenza o di domicilio dellacquirente, non potendo essere considerato
tale il domicilio speciale eletto nel contratto (37).
La norma predetta, tuttavia, non dovrebbe escludere la validità delle clausole
compromissorie stipulate a tale riguardo (38).
Lart.11 dispone, al fine di evitare una facile elusione della normativa, che le
condizioni di tutela ivi previste si applicano anche nel caso in cui le parti abbiano
scelto di regolamentare i propri rapporti operando un espresso rinvio ad una legislazione
straniera, purché l'immobile oggetto del contratto risulti ubicato nel territorio dello
Stato.
Possiamo affermare, in conclusione, che il sistema normativo delineato dal D. Lgs.
n.427/98 risulta improntato a principi di trasparenza contrattuale, i quali spingono le
imprese venditrici a chiarire maggiormente il contenuto delle clausole negoziali dalle
stesse predisposte.
Restano, purtroppo, ancora non adeguatamente affrontati i problemi relativi al
coordinamento tra la disciplina de quo e le altre disposizioni a tutela dei consumatori,
alla natura giuridica dellistituto ed alla più intensa garanzia degli acquirenti
contro il rischio di frode o di fallimento della controparte, i quali sono rimessi alla
libera valutazione degli operatori e degli interpreti (39)."
"NOTE:
De Marzo, Lambito applicativo della nuova disciplina, in Corr. Giur., 1999, pag.17.
De Nova, La multiproprietà, 1999, pag.7.
Smorto, La multiproprietà e la tutela dei consumatori, in Eur. e dir. priv., 1999,
pag.279 e ss..
Morello, Diritti di godimento a tempo parziale su immobili, in I contratti, 1999, pag.58.
Santoro Passarelli, Multiproprietà e comproprietà, in Riv.trim.dir.e proc.civ.,1984,
pag.27.
Granelli, Le cosiddette vendite in multiproprietà, in Riv.dir.priv., 1979, pagg.686 e
ss..
Calliano, La multiproprietà, in Tratt.dir.priv., 1982, pagg.229 e ss..
Lezza-Salvarolo, Un modello di proprietà, in Riv.giur.ed., 1977, pag.17; Pelosi,
Multiproprietà,
in Riv.dir.civ., 1983, II, pagg. 463 e ss..
Alpa, Aspetti e problemi attuali della multiproprietà, in Giust.civ., 1982, II, pag.95.
(10) Smorto, Op.ult.cit., pag.288.
(11) Alpa-Fasiello, La multiproprietà, 1993, pagg. 23 e ss.; Santoro Passarelli,
Op.ult.cit., pag.19.
(12) Pelosi, Op.ult.cit., pag.464.
(13) Alpa-Fasiello, Op.ult.cit., pagg.80 e ss..
(14) Confortini, La multiproprietà, 1983, pagg.2 e ss..
(15) Gerbo, Il problema della tipicità dei diritti reali, in Notaro, 1998, pagg.37 e ss..
Natucci, La tipicità dei diritti reali, 1988, pag.153.
(16) Candian-Gambaro-Pozzo, Property, 1992, pagg.3 e ss.; Morello, Multiproprietà, 1994,
pag.500.
(17) Smorto, Op.ult.cit., pagg.293 e ss..
(18) Morello, Diritti di godimento a tempo parziale su immobili, in I contratti, 1999,
pag.64.
(19) Benatti, Culpa in contrahendo, in Contratto e impresa, 1987, pagg.261 e ss..
(20) Alpa, La legge sui diritti dei consumatori, in Corr.Giur., 1998, pagg.1001 e ss..
(21) Smorto, Op.ult.cit., pag.298.
(22) De Nova, Op.ult. cit., pagg.4 e ss..
(23) Ciatti, Il recepimento della direttiva comunitaria, in Contratto e impresa, 1999,
pag.521.
(24) De Marzo, Op.ult.cit., pag.18.
(25) Troiano, Gli enti pubblici come professionisti e come consumatori, in Le nuove leggi
civ.
comm., 1997, pagg.851 e ss..
(26) Chinè, Il consumatore in Diritto privato europeo, 1997, I, pag.175.
(27) Alpa Chinè, Protezione del consumatore nel diritto civile in Digesto civ.,
1997, pag.541.
(28) Canale, Commentario al D.Lgs. n.50/92, in Le nuove leggi civ.comm., 1993, pagg.182 e
ss..
(29) Di Ciommo, nota a C.G.C.E. del 22/04/99, in Foro it., 1999, V, pag.238.
(30) Morello, Op.ult.cit., pag.66.
(31) Giuggioli, La multiproprietà, 1999, pag.34.
(32) Ciatti, Op.ult.cit., pag.526.
(33) Calò, Recesso e recessi nella multiproprietà, in Riv. del notariato, 1999, pag.313.
(34) De Nova, Op.ult.cit., pag.74.
(35) De Marzo, Op.ult.cit., pag.23.
(36) Ciatti, Op.ult.cit., pag.528.
(37) Giuggioli, Op.ult.cit., pag.79.
(38) Morello, Op.ult.cit., pag.69.
(39) Morello, Multiproprietà, 1994, pag.524."
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