|
|
|
- Le monografie della Mailing List
- Pubblicata 20 aprile 2001
da www.aziendalex.kataweb.it
Percorso: Prima pagina/Dipendenti
Le assenze per indisposizione sono equiparate al servizio.
Per le ferie vale anche la malattia.
(Cassazione 14020/2001)
Le assenze per malattia valgono per il calcolo delle ferie al pari dei periodi in cui il
lavoratore presta realmente servizio. E' quanto dispone una sentenza della Corte di
Cassazione a sezioni unite, depositata in segreteria il 12 novembre 2001. I giudici hanno
motivato la decisione affermando che le ferie hanno la funzione di assicurare al
lavoratore un tempo libero, necessario alla tutela della salute ed all'esercizio dei
diritti fondamentali di svolgimento della personalità. E dunque possono essere inserite
solo in parte nel sinallagma del lavoro subordinato. Vale a dire: nello scambio tra
prestazione e retribuzione, che avviene tra il lavoratore e l'imprenditore. Il contratto
di lavoro nell'impresa, infatti, è fonte di un rapporto caratterizzato non solo dallo
scambio di prestazioni, ma anche dall'implicazione dell'intera personalità del lavoratore
nell'organizzazione produttiva diretta dall'imprenditore e "nella sua inserzione in
una comunità in cui egli realizza i detti diritti fondamentali: anzitutto
Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza n.14020/2001.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 4 agosto 1995 al Pretore di Genova, R. P. chiedeva dichiararsi il suo
diritto a godere le ferie negli anni 1994 e 1995 per l'intero periodo previsto nel
contratto collettivo di lavoro, proporzionale ai giorni di servizio prestato, nei quali
dovevano essere inclusi anche quelli di assenza per malattia; egli chiedeva perciò che la
datrice di lavoro s.r.l. Corpo di Vigilanza Valbisagno Metronotte fosse condannata a
riconoscere e ricostruire l'intero monte ferie maturato.
Costituitasi la società convenuta, il Pretore accoglieva la domanda con sentenza 2 agosto
1996, condannando la datrice di lavoro a ricostruire il monte ferie annuali maturate dal
ricorrente, includendovi quelle maturate in costanza di malattia relativamente agli anni
1994 e 1995, e la decisione veniva confermata con sentenza 10 giugno 1997 dal Tribunale,
il quale, riconosciuto il valore assoluto e inderogabile dell'istituto delle ferie e
richiamata la normativa concordata in materia in sede di Organizzazione internazionale del
lavoro, equiparava i giorni di assenza per malattia a quelli di lavoro effettivamente
prestato.
Contro questa sentenza ricorreva per cassazione la s.r.l Vigilanza Valbisagno.
Resisteva con controricorso il P.
La ricorrente presentava memoria.
Nell'udienza del 4 luglio 2000 la Sezione lavoro di questa Corte, rilevando un contrasto
di giurisprudenza sulla questione di diritto sottoposta dalla ricorrente ed accogliendo
una istanza formulata dalla medesima nel ricorso, rimetteva la causa al Primo Presidente
per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 374, 2° comma, cod.
proc. civ. [1] .
Il Primo Presidente disponeva in tal senso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 36 [2] e 36 Cost. ,
2109 [3] e 2110 cod. civ [4] ..
Essa osservava che l'art. 2109 cit., 2° comma, seconda parte, delega la determinazione
della durata del periodo di ferie, spettante al lavoratore subordinato, alla legge, ai
contratti collettivi, agli usi o all'equità.
In questa delega è, ad avviso della ricorrente, compresa la condizione, insuperabile dal
soggetto delegato, del necessario e precedente periodo di ininterrotto servizio.
Tale condizione significa che, dovendo essere la durata delle ferie annuali proporzionale
ai giorni di servizio prestato, in questi non possono essere compresi i giorni di assenza
per malattia.
In tal senso dispone l'art. 41 del contratto collettivo per i dipendenti dagli istituti di
vigilanza privati, applicato nella fattispecie, il quale commisura il periodo di ferie ad
ogni anno di servizio prestato, ossia di effettiva presenza del lavoratore.
Tale esatto significato sarebbe dimostrato a contrario da altri contratti collettivi, che
includono espressamente nel periodo di servizio anche i giorni di malattia, in tutto
(c.c.n.l. del 1990 per le imprese metalmeccaniche e del 1993 per le industrie della carta)
o in parte (c.c.n.l. del 1994 per le imprese bancarie).
La contraria interpretazione della detta clausola contrattuale, resa dal Tribunale, il
quale ha equiparato la mera durata del rapporto di lavoro, comprensiva dei giorni di
assenza per malattia, alla presenza effettiva del dipendente, confligge a parere della
ricorrente con il suddetto limite posto dall'art. 2109 cod. civ. nonché con un principio
di corrispettività, che dominerebbe il rapporto di lavoro subordinato e che escluderebbe
ogni obbligo a carico del datore, come quelle di riconoscere le ferie retribuite, in
assenza della controprestazione lavorativa, salve le eccezioni di legge.
La questione che la ricorrente sottopone alla Corte si inserisce, insieme ad altre
analoghe di cui tra breve si dirà (infra, part. 4), nella più ampia e controversa
questione del fondamento giustificativo del diritto soggettivo alle ferie annuali
retribuite, spettante al lavoratore subordinato.
Come esattamente, e sia pure in forma sintetica, nota la ricorrente, alla tesi che vede
nelle ferie soltanto un tempo da destinare al riposo inteso come ricostruzione delle
energie consumate attraverso la effettiva prestazione lavorativa, e che perciò la pone in
relazione di stretta corrispettività col lavoro svolto (ogni periodo di ferie compensa un
precedente e proporzionale periodo di attività) si contrappone quella che assegna alla
medesima la funzione più ampia di assicurare al lavoratore un tempo libero, necessario
alla tutela della salute (art. 32 Cost.) ed all'esercizio dei diritti fondamentali di
svolgimento della personalità (art. 2 Cost.), e perciò le inserisce solo in parte nella
sinallagma del lavoro subordinato.
Questa seconda tesi riflette a sua volta una concezione del contratto di lavoro
nell'impresa come fonte di un rapporto caratterizzato non solo dallo scambio di
prestazioni ma anche dall'implicazione dell'intera personalità del lavoratore
nell'organizzazione produttiva diretta dall'imprenditore e nella sua inserzione in una
comunità (una formazione sociale, secondo l'impressione dell'art.2 Cost.) in cui egli
realizza i detti diritti fondamentali: anzitutto quello ad un'esistenza libera e
dignitosa, sua e della famiglia (art. 36, 1° comma, Cost.).
Prima ancora delle disposizioni della Costituzione, l'insufficienza della categoria dei
contratti di scambio ad adeguare la formula giuridica alla realtà sociale (agli artt.
2109 e 2110 del Codice civile del 1942 imponevano l'obbligo retributivo anche quando il
contrapposto obbligo di lavoratore fosse sospeso, ed i precedenti artt. 2105 e 2106
sottoponevano il lavoratore ai poteri organizzativo e disciplinare dell'imprenditore)
indusse la dottrina a riportare il contratto di lavoro subordinato, esclusa la natura
associativa ossia l'unità dello scopo perseguito da tutti i contraenti, al genere dei
contratti d'organizzazione, vale a dire alla complessa figura in cui, anche ma non solo
attraverso rapporti commutativi, l'imprenditore gestisce un complesso di beni e coordina
le attività di una comunità di collaboratori.
Lo scrutinio di fondatezza del ricorso richiede l'interpretazione delle seguenti norme di
diritto.
L'art. 36, 3° comma, della Costituzione dice che il lavoratore ha diritto. a ferie
annuali retribuite e non può rinunziarvi.
Rientra così tra i diritti indisponibili di cui all'art. 2113 cod. civ. quello previsto
dal precedente art. 2109, che garantisce al prestatore di lavoro (secondo comma) un
periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che
l'imprenditore stabilisce, tenendo conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del
prestatore di lavoro.
Il successivo art. 2110, derogando, come si è detto, o per lo meno attenuando il
principio di corrispettività, conserva il diritto alla retribuzione anche in caso di
infortunio, malattia, gravidanza e puerperio ed aggiunge nel terzo comma che il periodo di
assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell'anzianità di
servizio.
La convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) 24 giugno 1970 n. 132,
resa esecutiva in Italia con legge 10 aprile 1981 n. 157, sulle ferie annuali retribuite,
dopo aver stabilito il diritto ad un congedo annuale pagato di una durata minima e
comunque non inferiore a tre settimane di lavoro in un anno di servizio (art. 3, commi 1 e
3) aggiunge nell'art. 5, comma 4: a condizioni da stabilirsi da parte dell'autorità
competente o dall'organismo appropriato in ciascun Paese, le assenze dal lavoro per motivi
indipendenti dalla volontà della persona impiegata interessata, come anche le assenze per
malattia, incidente o congedo per maternità, saranno calcolate nel periodo di sevizio.
Le ferie annuali minime di quattro settimane sono previste nell'art. 2, n. 3, della Carta
speciale europea fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996 e ratificata e resa esecutiva in
Italia con legge 9 febbraio 1999 n. 30.
Il computo nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti dei periodi di astensione
obbligatoria dal lavoro è stabilita, a favore delle lavoratrici madri, dall'art. 6 L. 30
dicembre 1971 n. 1204.
Questo complesso normativo consente già ora di affermare: che il prestatore di lavoro è
titolare di un diritto soggettivo alle ferie, garantito a livello costituzionale; che il
modo di esercizio del diritto non è rimesso alla libera volontà del titolare bensì alla
discrezionalità dell'imprenditore, soggetto passivo del diritto, il quale deve bilanciare
gli interessi del soggetto attivo con le esigenze dell'impresa.
Conviene aggiungere che tale discrezionalità è compatibile con la tutela costituzionale,
come ha detto espressamente Corte Cost. 10 maggio 1963 n. 66, mentre la sent. 19 dicembre
1990 n. 543 afferma la sottoponibilità del suo esercizio al controllo giudiziale
attraverso l'espressione dei motivi.
Le norme sopra riportate condizionano l'esercizio del diritto alle ferie ad un periodo
minimo di servizio.
In particolare l'art. 2109, 2° comma, cod. civ., che attribuiva al lavoratore il diritto
dopo un anno di ininterrotto servizio, è stato dichiarato illegittimo con sentenza n. 66
del 1963 cit. dalla Corte costituzionale, limitatamente al detto inciso, così risultando
che le ferie debbono essere godute entro, e non dopo, l'intero anno di lavoro.
La questione sollevata dalla ricorrente se nel periodo minimo di servizio entro l'anno
possano essere calcolati i giorni di assenza per malattia, dev'essere tenuta distinta da
questioni diverse, ancorchè caratterizzate da aspetti in parte comuni, e così
formulabili: se il cosiddetto periodo di comporto, ossia il periodo massimo di assenza per
malattia alla cui scadenza il datore di lavoro può recedere dal contratto (art. 2110, 2°
comma, cod. civ.), possa essere sospeso dalle ferie.
Qui il lavoratore non pretende propriamente un periodo di riposo dopo un periodo comporto
(ossia di tolleranza dell'assenza); se nel periodo minimo di servizio possano essere
calcolati i giorni trascorsi dal lavoratore in cassa integrazione guadagni, a zero ore
oppure con orario ridotto; se nel detto periodo minimo possano essere calcolati i giorni
di sciopero; se, calcolati i giorni di assenza per malattia nel detto periodo minimo e non
esercitato il diritto alle ferie, il lavoratore possa ottenere l'indennità sostitutiva
(rectius: il risarcimento del danno); se nel periodo minimo di lavoro retribuito, alla cui
maturazione l'art. 8, 1° comma, L. 5 novembre 1968 n. 1115 subordina il trattamento
speciale di disoccupazione, possano essere compresi i giorni di assenza per malattia.
La necessità di mantenere separate tali questioni corrisponde all'esigenza di tener
presente che gli argomenti utili a risolvere, in un senso o nell'altro, una questione non
necessariamente possono essere utilizzati per l'altra; la commistione, in altre parole,
aumenta il pericolo di soluzioni errate.
La questione ora sottoposta alla Corte è risolta in senso negativo da una sentenza della
stessa Corte nonché dalla prevalente dottrina in base ai seguenti argomenti.
Benchè il diritto alle ferie sia riconosciuto dall'art. 36 Cost., ciò non significa che
esse spettino anche in relazione a periodi in cui è mancata una prestazione lavorativa,
sia pure per causa non imputabile al debitore.
La Convenzione OIL (supra, par. 3) non pone un rigido principio generale di computabilità
dei periodi di sospensione del lavoro ai fini della determinazione del diritto alle ferie,
poiché essa ha voluto solo rinviare agli organi dei singoli Stati la specifica disciplina
della materia (Cass. 19 ottobre 1996 n. 9125).
La questione qui in esame non è stata risolta neppure indirettamente dalla sentenza della
Corte costituzionale 30 dicembre 1987 n. 616 (vedila ampiamente infra, sub part 7), che si
è limitata a dichiarare l'illegittimità dell'art. 2109 cod. civ. nella parte in cui non
prevedeva che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospendesse il decorso.
La previsione espressa della maturazione delle ferie in costanza di astensione dal lavoro
della lavoratrice madre, contenuta nell'art. 6 L: n. 1204 del 1971, risulterebbe superflua
se fosse già contenuta con efficacia generale nell'art. 2110 cod. civ..
Se si considerasse il periodo di malattia come idoneo a produrre accumulazione di ferie,
potrebbe verificarsi nel caso limite che un lavoratore malato per un intero anno
conseguirebbe egualmente il relativo diritto.
Alcuni di questi argomenti vengono ripresi da Cass. 13 febbraio 1992 n. 1786, la quale
esclude che il lavoratore licenziato per superamento del periodo di comporto di un anno
abbia diritto ad una indennità per ferie non godute.
La questione qui in esame viene per contro risolta in senso positivo sulla base di questi
argomenti: il diritto incondizionato alle ferie posto dall'art. 36 Cost. è da collegare
non all'effettiva attività lavorativa ma al rapporto di lavoro, che permane anche durante
la malattia del lavoratore (Cass. 23 gennaio 1997 n. 704).
A tale conclusione interpretativa induce la convenzione OIL (Cass. 5 aprile 1982 n. 2078),
che, seppure non tradotta in specifici precetti, influisce sullo scioglimento di dubbi
interpretativi.
La non sovrapponibilità fra ferie e malattia è stata sancita in via generale da Corte
cost. n. 616 del 1987 cit..
Pari validità generale ha l'inclusione dei periodi di malattia nell'anzianità di
servizio ad opera dell'art. 2110 cod. civ..
Tale art 2110, insieme all'art. 2111 in materia di sospensione del rapporto di lavoro per
servizio militare, indica la volontà del legislatore di trasferire determinati rischi del
prestatore al datore di lavoro (Corte cost. N. 616 del 1987 cit.).
Ritengono le Sezioni Unite di doversi attenere a questo secondo orientamento.
Come si è detto nel par. 2, i contrapposti argomenti sub I e Ia, concernenti la
necessità di far corrispondere il diritto alle ferie allo svolgimento effettivo del
lavoro oppure alla semplice persistenza del rapporto, riflettono le opposte concezioni del
contratto di lavoro nell'impresa come semplice contratto di scambio oppure come contratto
di organizzazione.
In passato si vide in essa una garanzia contro eventuali interventi arbitrari
dell'autorità giudiziaria nell'equilibrio del rapporto di lavoro, stabilito dalle parti
collettive o individuali; la rigida predeterminazione dei contrapposti diritti ed obblighi
delle parti nelle norme di diritto o nei titoli negoziali (contratto di tariffa o
contratto individuale) evitava che attraverso le clausole generali legali (ad es. quella
di buona fede contenuta nell'art. 1124 del codice civile italiano del 1865 o nel par. 242
del codice civile tedesco) il lavoratore potesse veder limitati i propri diritti o
aggravati gli obblighi attraverso il richiamo, mediato dalla clausola generale di buona
fede o comunque da disposizioni di legge elastiche, ad un trascendente interesse
dell'impresa- comunità, in realtà non considerato ne dal legislatore ne dalle parti.
Specialmente in Germania si denunciava il pericolo che la visione del contratto di lavoro
individuale come contratto non solo di scambio ma anche di organizzazione, finalizzato
all'interesse superiore dell'impresa o della produzione nazionale, potesse portare ad un
potere incontrollabile del proprietario dei mezzi di produzione sul locatore di mera
forza- lavoro.
Queste preoccupazioni sono sopravvissute alla caduta degli ordinamenti autoritari ed hanno
lasciato consistente seguito alla dottrina italiana, che nel puro sinallagma contrattuale
ravvisa una barriera contro una sottomissione del contraente- lavoratore alla gerarchia
dell'impresa (impermeabile a controlli esterni) ossia contro eventuali ritorni a
concezioni assolutistiche o almeno paternalistiche dell'impresa stessa.
E ciò anche se oggi il pericolo di abuso dei poteri imprenditoriali sia frenato anzitutto
dai principi economici della Costituzione (parte prima, titolo III) e poi da una folta
normazione di dettaglio, specie extracodicistica.
Per quanto qui interessa, il sinallagma contrattuale comporta un nesso così stretto fra
le prestazioni contrapposte che le norme non solo del codice civile, ed in primis l'art.
2110 cit.,. postulanti la permanenza dell'obbligo economico datoriale anche in caso di
inesecuzione della prestazione lavorativa non imputabile al debitore, andrebbero
considerate come eccezioni al principio di corrispettività e perciò di stretta
interpretazione: ne deriverebbe l'impossibilità, in difetto di espressa previsione
legale, di parificare i giorni di assenza per malattia e giorni di lavoro effettivo ai
fini della maturazione del diritto alle ferie, intese rigidamente come corrispettivo del
lavoro svolto.
Altra parte della dottrina rivela però l'insufficienza della concezione sinallagmatica a
rappresentare l'intera realtà del lavoro nell'impresa, attraverso cui il prestatore di
lavoro non consegue soltanto il compenso per l'utilità economica resa dal datore, ma
realizza i valori indicati negli artt. 2, 4, e 36 Cost..
Anche la dottrina tedesca del secondo dopoguerra, pur ostile alla concezione comunitaria
dell'impresa a suo tempo accolta dalla Corte del Lavoro, e propugnatrice della
contrapposizione degli interessi dei datori e dei prestatori di lavoro, riconosce la
rilevanza dell'interesse generale alla conservazione dell'azienda e quindi
l'impossibilità di ridurre il rapporto di lavoro alla sola corrispettività.
La nostra giurisprudenza di legittimità mantiene la concezione sinallagmatica ma non la
irrigidisce: le prestazioni lavorative non costituiscono così un mero strumento per il
raggiungimento di un risultato economico, ma esprimono piuttosto la presenza di un
soggetto nell'organizzazione aziendale.
Un soggetto che quivi opera mediante il vincolo del rapporto obbligatorio di scambio,
nella cui struttura sono insite pause di varie durate (giornaliera, settimanale, annuale),
le quali non incidono sulla funzionalità del sinallagma (Cass. 13 novembre 1986 n. 6658).
Una concezione ampliata del nesso di corrispettività, dunque.
La presenza del soggetto nell'organizzazione aziendale impone all'imprenditore l'obbligo
delle ferie non quale compenso ma come vincolo cogente inderogabile a tutela della salute
e della personalità del lavoratore (così Cass. 28 maggio 1986 n. 3603).
La giurisprudenza costituzionale si spinge oltre.
Essa configura il diritto soggettivo alla salute come posizione soggettiva autonoma (art.
32 Cost.), realizzabile nell'ambito del rapporto di lavoro attraverso l'imposizione al
datore del rischio della malattia sofferta del prestatore, ossia dell'obbligo di
retribuzione e del divieto di recesso (art. 2110 cit.), e aggiunge: l'assumere che il
principio di corrispettività nel rapporto di lavoro si risolve meccanicamente, salvo
deroghe eccezionali, in una relazione biunivoca tra prestazione lavorativa e retribuzione
urta contro il concetto di retribuzione assunto dall'art. 36 Cost., che non è mero
corrispettivo del lavoro, ma compenso del lavoro proporzionale alla sua quantità e
qualità, e, insieme, mezzo normalmente esclusivo per sopperire alle necessità vitali del
lavoratore e dei suoi familiari.
Per realizzare tale funzione della retribuzione il legislatore può provvedere non solo
mediante strumenti previdenziali e di sicurezza sociale, ma anche imponendo determinate
prestazioni all'imprenditore: ciò per la ragione che nel rapporto il lavoratore impegna
non solo le proprie energie lavorative ma, necessariamente e in modo durevole, la sua
stessa persona, coinvolgendovi una parte dei suoi rapporti personali e sociali (Corte
Cost. 18 dicembre 1987 n. 559).
Con ciò la concezione puramente sinallagmatica del contratto di lavoro può dirsi
superata (in tal senso e più recentemente Cass. Sez. Un. 7 agosto 1998 n. 7755).
Che poi il diritto alle ferie serva non solo di corrispettivo alle prestazioni lavorative
ma soddisfi anche esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, gli consenta di
partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e tuteli il suo diritto alla
salute, nell'interesse dello stesso datore, è affermato dalla Corte nelle sentenze 30
dicembre 1987 n. 616 e 22 maggio 2001 n. 158.
Nella prima è esplicitamente negata la sovrapponibilità dei periodi di malattia e di
ferie, che debbono essere godute in stato di salute.
Nella seconda la Corte ripete che il diritto alle ferie fa parte di quel contenuto minimo
di tutela che, secondo la Costituzione, deve assistere ogni rapporto di lavoro subordinato
(compreso perciò quello carcerario).
La tutela costituzionale del diritto soggettivo in questione, così configurata dall'art.
36 cit. e dell'interpretazione fornitane dal Giudice delle leggi, costituisce un limite
inderogabile dalla autonomia privata.
Ciò che non si verifica in ordinamenti lavoristici pur simili al nostro, nei quali
l'assenza di una garanzia di livello sovralegislativo così intesa lascia maggiore
discrezionalità ai soggetti collettivi.
Ad esempio nell'ordinamento francese, mentre in tempo meno recente, ed ai fini del congedo
annuale, il periodo di sospensione del rapporto per malattia era assimilato a periodo di
lavoro effettivo (art. 54 G del codice del lavoro, come risultante dalla legge 20 luglio
1994), l'art. 223/2 del codice attuale (risultante dall'ordinanza 16 gennaio 1982 n.
82/41) stabilisce la riduzione del periodo di congedo annuale in proporzione alla durata
della malattia, non esiste però in quell'ordinamento il divieto di sovrapposizione dei
periodi malattia e congedo (Cass., Chambre sociale, 4 dicembre 1996, Bullettin civil, V,
n. 420).
Nè all'autonomia collettiva può essere affidata l'attenuazione del detto limite
costituzionale.
Non è utilizzabile in sede di applicazione delle norme vigenti la risalente proposta
dottrinale di parificare all'effettivo servizio solamente le malattie di breve durata.
L'autonomia collettiva rimane nondimeno libera di determinare la durata del periodo
feriale, ai sensi dell'art. 2109, 2° comma, ultimo periodo, cod. civ..
Oltre al detto limite costituzionale, l'interprete non può tenere in nessun conto una
convenzione internazionale, come quella OIL sopra più volte richiamata, ratificata, resa
esecutiva nel diritto interno ed altrettanto chiara nell'apprestare una tutela
privilegiata del lavoratore in caso di certi impedimenti personali, tra cui la malattia.
Nè alcun argomento in contrario può trarsi dall'art. 6 L. n. 1704 del 1971, confermato
nell'art. 22, comma 3, d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, che anzi specifica e rafforza la
previsione dell'art. 2110 cod. civ. sulla base delle sopravvenute norme della
Costituzione.
Quanto all'eventualità che ad un lungo periodo di assenza per malattia, pur senza
superamento del periodo di comporto, segua la richiesta di ferie da parte del lavoratore
(vedi retro, par. 5, V), essa è stata risolta nel senso dell'accoglibilità della
richiesta da Cass. 5 aprile 1982 n. 2078, in base alla già ricordata necessità che il
diritto alle ferie, irrinunciabile, sia esercitato in condizioni di salute (cfr. anche
Corte cost. n. 616 del 1987 cit.), o almeno in condizioni fisiche compatibili con la
funzione di riposo e ricreazione, sua propria (Cass. Sez. Un. 23 febbraio 1998 n,. 1947).
Per tale motivo l'art. 22, comma 6, d.lgs. n. 151 del 2001 stabilisce oggi che le ferie
non vanno godute nei periodi di congedo per maternità.
La questione della possibilità di sospendere il periodo di comporto per la fruizione di
ferie già maturate (vedi retro, par. 3, sub A), eventualmente durante il periodo di
malattia, presenta elementi comuni con quella quì affrontata e suole essere risolta nella
giurisprudenza di questa Corte nel senso dell'insussistenza di un principio di automatico
prolungamento del periodo di comporto (Cass. 4 giugno 199 n,. 5528), salva la facoltà,
per il lavoratore, di chiederne la sospensione prima della scadenza ed il potere di scelta
riservato al datore dall'art. 2109, 2° comma, cod. civ. (Cass.- 28 gennaio 1997 n. 873 14
maggio 1997 n. 4217, 2 ottobre 1998 n. 9797, 19 novembre 1998 n. 11691, 11 maggio 2000 n.
6043, 8 novembre 2000 n. 14490).
Anche questa giurisprudenza è in armonia con la soluzione qui adottata e ne conferma
l'esattezza.
Le altre questioni, concernenti la possibilità di comprendere nel periodo di servizio di
cui all'art. 2109, 2° comma, cod. civ. i giorni trascorsi in cassa integrazione guadagni,
o in sciopero (retro, par. 3, sub. B e C), non possono essere equiparate a quella qui
affrontata poiché l'assenza per malattia non è assimilabile all'assenza per crisi
economica dell'impresa o per contenzioso sindacale, quanto alla possibilità di
utilizzazione del tempo resosi libero dall'impiego lavorativo.
Parimenti diversa da quella affrontata qui è la questione di spettanza della cosiddetta
indennità per ferie non godute, e quella della comprensibilità dei giorni di assenza per
malattia nel periodo minimo di lavoro retribuito ai fini del trattamento speciale di
disoccupazione (Cass 6 settembre 1993 n. 9339, 27 luglio 1996 n. 6762, 16 ottobre 1999 n.
11663, retro, par. 3, sub D ed E).
La diversità delle caratteristiche e dei conseguenti criteri di soluzione escludono tali
questioni dall'attuale tema di decisione.
In conclusione dev'essere confermato il principio di diritto a cui si è attenuta la
sentenza impugnata e secondo cui, nella determinazione della durata delle ferie ex art.
2109, capoverso, cod. civ., l'autonomia privata trova un limite nella necessità, imposta
dall'art. 36 Cost., di parificare ai periodi di servizio quelli di assenza del lavoratore
per malattia.
Rigettato il ricorso, il sopra illustrato contrasto di giurisprudenza giustifica la
compensazione delle spese processuali.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Roma, 8 giugno 2001.
Depositata in Cancelleria il 12 novembre 2001.
[1] La norma dispone che " il primo presidente può disporre che la corte pronunci a
sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso
difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di
particolare importanza".
[2] L'articolo 36 della Costituzione così recita: " Il lavoratore ha diritto ad una
retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso
sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata
massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al
riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi".
[3] E' la norma che regola il periodo di riposo.

|