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- Le monografie della Mailing List
- Pubblicata sabato 24 febbraio 2001
Monografia reperita in:
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- Ho rinvenuto il seguente articolo del Collega avv .Bruno Sechi,con
cui concordo totalmente, e con estremo piacere ritengo utile darne comunicazione e
portarlo a Vostra conoscenza per l'attualità dell'argomento, per la completezza
dell'informazione e la competenza e autorevolezza dell' Autore:
"Infrazioni stradali rilevate a mezzo autovelox.
dell' Avv. Bruno Sechi
Le infrazioni stradali, costituite dal superamento dei limiti di velocità,
di frequente sono rilevate a mezzo di rilevatore automatico (autovelox).
Di quest'ultimo esistono alcuni modelli, tra i quali il "104 Mod.C": esso è
dotato di apposito display, nel quale è visualizzata la velocità degli automezzi che
transitano in sua prossimità, e di segnalatore acustico, che si attiva nell'ipotesi di
superamento del limite di velocità stabilito.
Un altro modello è il "Velomatic" omologato dal Min. dei LL. PP. con decreto n.
3053 del 25 luglio 1995 e relative integrazioni.
Nella realtà quotidiana, l'eccesso di velocità (art. 142 CdS) non è contestato
immediatamente, ma in un momento successivo, mediante notifica
del relativo verbale, anche a distanza di alcuni mesi.
I verbalizzanti, nella maggior parte dei casi, giustificano la mancata contestazione
tempestiva, sulla base dell'artt. 200 CdS e 384 reg. CdS.
Si può riportare testualmente la formula che è maggiormente inserita nell'apposito
verbale: " La violazione non è stata contestata immediatamente in quanto
l'accertamento è stato effettuato con apparecchiature di rilevamento che consentono la
determinazione dell'illecito successivamente al passaggio del veicolo oggetto del rilievo
ormai distante dal punto
dell'accertamento, comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo
utile e nei modi regolamentari, mentre gli Agenti accertatori erano impegnati al controllo
dell'apparecchiatura di rilevamento ai fini di una corretta funzionalità ".
L'art. 200 CdS stabilisce, in via generale, che la contestazione della violazione deve
essere sollevata contestualmente alla trasgressione dall'Autorità preposta (Polizia
Stradale, Polizia Municipale).
La norma in esame prevede un'eccezione alla regola, nelle ipotesi di impossibilità
oggettiva della contestazione immediata,
indicate, a titolo esemplificativo, nell'art. 384 reg. CdS:
· impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva
velocità;
· attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
· sorpasso in curva;
· accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un
mezzo di pubblico trasporto;
· accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che
consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo
oggetto del rilievo sia già a distanza
dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile
o nei modi regolamentari;
· accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del
veicolo.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. III n. 10107 dello 02 agosto 2000;
Cass. civ. sez. III n. 4010 dello 03 aprile 2000; Cass. civ. Sez III n. 10240 dello 04
agosto 2000 ) e di merito (Trib. Novara n.
521/2000 ), secondo una visione unitaria, stabilisce il principio in forza del quale la
mancata contestazione immediata, ove sia possibile, rende illegittimo il verbale di
contestazione e i successivi atti del procedimento amministrativo, per violazione di legge
( art. 200 CdS ).
La Cass. civ. Sez. III, nella sent. n. 4010/2000, dispone:
" Dalla disciplina del codice stradale si desume, ....., che la contestazione
immediata della violazione alle norme in esso previsto ha un rilievo essenziale per la
correttezza del procedimento sanzionatorio, onde essa non può essere omessa ogni qual
volta sia possibile, con la conseguenza
che la detta omissione costituisce una violazione di legge che rende illegittimi i
successivi eventuali atti del procedimento amministrativo ".
Nell'ipotesi di emissione dell'ordinanza-ingiunzione, da parte del
Prefetto, l'interessato può ricorrere avanti il Giudice di Pace, competente per
territorio, al fine di ottenere la pronuncia di annullamento del provvedimento
sanzionatorio.
In relazione alle infrazioni stradali, rilevate mediante il Mod. C. 104, la giurisprudenza
è unanime nel ritenere che gli operatori "possono effettuare la contestazione
immediata, poiché l'apparecchio utilizzato
consente di rilevare l'eventuale eccesso di velocità contestualmente al passaggio del
veicolo innanzi all'apparecchio, attivandosi un allarme acustico e visualizzandosi la
velocità su un apposito display".
Nelle ipotesi esaminate dalla giurisprudenza che si considera, le giustificazioni addotte
dalle Autorità competenti ( organi accertatori, Prefetto ) a sostegno della mancata
contestazione immediata, sono
"generiche e prive di riferimenti specifici".
Infatti, le Autorità competenti, generalmente, si limitano a rilevare che
la violazione è stata accertata non in modo istantaneo, mediante lo sviluppo successivo
della fotografia, scattata dall'apposito apparecchio, poiché quest'ultimo non consente di
rilevare immediatamente l'illecito o perché è stato impossibile fermare il veicolo.
La giurisprudenza stabilisce che l'impossibilità de qua deve essere
provata dall'Autorità competente e, in virtu' dell'art. 201 CdS, il verbale di
contestazione deve indicare i motivi che hanno reso impossibile la contestazione
immediata.
La ratio della contestazione immediata sostanzia il principio generale di giustizia che
assicura il diritto di difesa del cittadino; inoltre, mira ad eliminare i pericoli
derivanti dalla giuda pericolosa.
Altra giurisprudenza (Cass. Sez. III civ n. 10240 dello 04 agosto 2000;
Cass. Sez III civ n. 6123 del 18 giugno 1999) stabilisce che "il difetto di
contestazione immediata importa nullità del verbale di accertamento, solo ove il giudice
ritenga ragionevolmente, con prudente apprezzamento, in relazione alle circostanze del
caso concreto e tenuto conto dell'economicità dell'azione amministrativa che la detta
contestazione sarebbe stata
possibile e, cioè solo in presenza di elementi certi che irrefutabilmente dimostrino la
possibilità della contestazione stessa".
Giurisprudenza autorevole ( Cass. Sez. III civ. n. 10107 dello 02 agosto 2000 ) stabilisce
che nell'ipotesi di accertamento a mezzo autovelox, la contestazione immediata è sempre
possibile, anche attraverso una pattuglia appostata a distanza e collegata con
ricetrasmittente all'altra pattuglia in sosta presso il rilevatore.
La contestazione immediata è altresì resa possibile dal fatto che l'autovelox consente
di rilevare e visualizzare l'eccesso di velocità in anticipo, rispetto al passaggio del
veicolo trasgressore.
L'apparecchio di rilevazione può causare errori materiali: l'attenzione di certa
giurisprudenza si è soffermata sul cd Telelaser il quale, pur essendo dotato di display,
non memorizza la velocità di transito.
Infatti, " il dato della velocità rimane in evidenza fino a che non si preme
nuovamente il grilletto ", secondo le istruzioni di una nota casa produttrice.
Al puntamento successivo, il rilevamento precedente è rimosso automaticamente.
Anche il veicolo e il numero di targa non sono memorizzati e possono essere visualizzati
unicamente dall'agente che assiste l'operatore assegnato al puntamento.
Il Tribunale di Padova Sez. II, nella pronuncia del 12 luglio 2000, stabilisce che la
misurazione di velocità, effettuata con il Telelaser, è illegittima ( e, pertanto,
suscettibile di annullamento in sede
giudiziale ), poiché non è conforme ai dettami dell'art. 345 Reg. CdS, che si riporta:
"1. Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità
devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del
veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza
dell'utente.
2. Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici.
..... "
Nella ipotesi in esame, il Giudice di merito, poiché il Telelaser non consente un
riscontro oggettivo della misurazione di velocità e la certezza nella individuazione del
veicolo e della relativa targa, ritiene illegittimo il decreto di omologazione n. 4199,
emesso in data 08/09/1997 dal Min. LL. PP., per violazione dell'art. 345 Reg. CdS, con
conseguente sua disapplicazione, in forza degli artt. 4 e 5 della L. 20/03/1865 n. 2248
all. E.
La pronuncia di illegittimità comporta il conseguente annullamento del verbale di
contestazione e dei successivi atti amministrativi (quale l'ordinanza-ingiunzione del
Prefetto).
In altri termini, l'illegittimità della rilevazione rende illegittimo l'intero
procedimento sanzionatorio.
In sintesi ricordiamo che:
· entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale è ammesso il
pagamento in misura ridotta (art.202 CdS);
· il verbale di contestazione deve essere notificato entro 150 giorni dall'accertamento,
e deve contenere "gli estremi precisi e
dettagliati della violazione" e indicare i "motivi che hanno reso impossibile la
contestazione immediata" (art. 201 1° co. CdS );
· il trasgressore può proporre ricorso nei seguenti modi:
1. indirizzato al Prefetto del luogo della commessa violazione, da presentare o notificare
all'Ufficio cui appartiene l'organo accertatore, nel termine di 60 giorni dalla notifica
del verbale;
2. in alternativa, avanti il Giudice di Pace del luogo della commessa violazione entro 30
giorni dalla notifica del verbale di contestazione;
· nelle ipotesi di mancata presentazione di uno dei ricorsi previsti o di mancato
pagamento nei termini suindicati, il verbale di contestazione costituisce titolo esecutivo
per la riscossione coatta della somma pari alla metà del massimo della sanzione
amministrativa edittale e per spese di
procedimento;
· il Prefetto, entro 180 giorni, deve emettere o l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, o
l'ordinanza motivata di archiviazione degli atti ( art. 204 1,2 co CdS );
· in relazione al termine di cui all'art. 204 CdS, la Giurisprudenza di legittimità ha
stabilito che il termine complessivo, decorrente dalla presentazione del ricorso, è di
210 giorni, poiché 180 giorni decorrono
dallo scadere dei 30 giorni previsti dall'art. 203 CdS. Infatti, il responsabile
dell'ufficio ( per. es. del Comando di Polizia Municipale )
deve trasmettere tutti gli atti al Prefetto entro 30 giorni dal deposito o ricevimento del
ricorso ( termine complessivo= 210 gg );
· la giurisprudenza di legittimità ( Cass. Sez. II civ. del 18 aprile 2000; 8992/99;
2064 del 25 febbraio 1998; 6895/97 ) ha stabilito che
il termine in oggetto è di natura perentoria: infatti, il rispetto del predetto termine
è " un requisito di legittimità " del procedimento
sanzionatorio previsto dal CdS; pertanto, la sua inosservanza rende annullabile
l'ordinanza-ingiunzione prefettizia, per violazione di legge (art. 204 CdS );
· l'interessato, in virtu' dell'art. 205 CdS, ha il diritto di proporre opposizione
all'ordinanza-ingiunzione prefettizia avanti il
Giudice di Pace del luogo della commessa violazione, al fine di ottenere la pronuncia di
annullamento per violazione di legge,
· il giudizio di opposizione è regolato dagli artt. 22, 22 bis e 23 della l. 24 novembre
1981 n. 689, ai quali si rimanda.
Avv. Bruno Sechi"
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