|
|
|
- Le monografie della Mailing List
- Pubblicata sabato 07 aprile 2001
-
- Monografia reperita in
- www.altalex.it
''Non risarcibile il danno c.d. ''da vacanza rovinata''
(Tribunale di Venezia - sentenza 2164/2000)
Articolo di commento dell'avv. Stefano Cerruti
Il testo integrale della sentenza
Danno da vacanza rovinata: commento alla sentenza n. 2169/2000 del Tribunale di Venezia
(dell'avv. Stefano Cerutti)
Con la sentenza in esame il Tribunale di Venezia ha condannato la società
organizzatrice-venditrice del pacchetto di viaggio "tutto compreso" al
risarcimento dei danni sofferti dagli attori-viaggiatori a seguito dell'inadempimento del
contratto di viaggio intercorso tra le parti.
Accertato dal Tribunale il macroscopico inadempimento contrattuale, non avendo la società
organizzatrice del pacchetto di viaggio fornito né le camere concordate né i servizi
reclamizzati nel depliant pubblicitario, addirittura inesistenti in loco, e dichiarata la
legitimazione passiva della Srl Palma Crociere e Viaggi, il GOA, in accoglimento della
domanda attorea, condannava la società organizzatrice del viaggio al risercimento dei
danni patrimoniali sofferti dagli attori.
Il Tribunale, tuttavia, riteneva di non accogliere l'ulteriore domanda attorea di
risarcimento dei danni non patrimoniali c.d. "da vacanza rovinata".
Riteneva, infatti, il Tribunale di "non poter accogliere la domanda di risarcimento
dei danni non patrimoniali c.d. da vacanza rovinata atteso che la limitazione della
risarcibilità alle sole conseguenze penali degli illeciti aquiliani (art. 2059 c.c.) non
appare, allo stato della legislazione, superabile".
Dissento, tuttavia, da tale decisione del giudice veneziano
poiché il risarcimento del danno c.d. da vacanza rovinata non trova il suo fondamento
nell'art. 2059 c.c. bensì nel combinato disposto degli artt. 13 e 15 della L. 1084/77,
che ha dato esecuzione in Italia alla convenzione internazionale di Bruxelles del 23/4/70,
nonché nella Direttiva Comunitaria 314/90 sulle vacanze tutto compreso, a tenore dei
quali l'organizzatore risponde "di qualunque pregiudizio causato al
viaggiatore"; ed è proprio l'espressione "qualunque pregiudizio" che
legittima l'estensione dell'obbligo risarcitorio anche ai profili non patrimoniali del
danno subito dal turista.
Rimane così superata l'obiezione circa il carattere non patrimoniuale del danno da
vacanza rovinata vartendosi in ipotesi di pregiudizio la cui liquidazione è comunque
prevista dalla legge secondo quanto disposto dall'art. 2059 c.c.
Dottrina e giurisprudenza, infatti, ritengono pacificamente che il minor godimento della
vacanza rovinata ed il disagio sopportato dal turista per l'inadempimento della società
arganizzatrice del viaggi si estrinseca in un danno di natura non patrimoniale la cui
risarcibilità, trovando la sua fonte nella L. 1084/77, prescinde dalla configurabilità
di un illecito penale.
Avv. Stefano Cerutti
Il testo integrale della sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Tribunale ordinario di Venezia -sez. stralcio - in persona del giudice istruttore Daniele
Massari, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile portante il n. 1279/92 di R.G. e n. 995/98 di RG. della sezione
stralcio, promossa con citazione notificata in data 17.3.1992 n. 5832 di cron.
Dell'ufficio unico presso la Corte d'appello, di Venezia da Mattuzzi Paolo, Pedrotti
Piergiorgio, Dallavecchia Mauro, Franceschini Giorgio, Merler Leonardo, Giovannini Oriano,
Agostini Manuela e Dietra Daniela, tutti elettivamente dorniciliati in Mestre, Galleria
Teatro Vecchio n. 15, presso 10 studio dell'avv. Paolo Cerutti, che li rappresenta e
difende per mandato a margine dell'atto di citazione, attori
contro
Palma Crociere e Viaggi S.r.l., in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in Venezia, S. Marco 4255, presso 10 studio dell'avv. Emesto Fazzari, che la
rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione 1.12.1994
convenuta
e con la chiamata in causa di Intercruise Colvia S.r.l., in persona del legale
rappresentante, non costituita in giudizio terza chiamata
In punto: risarcimento danni.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 24.9.1999 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per gli attori: Accertato l'inadempimento al contratto di viaggio tutto compreso dal 3 al
18 Agosto 1991 presso l'hotel Corfu Village di Moraitika intercorso tra gli attori e la
Palma Crociere e Viaggi S.r.l., condannarsi la convenuta al risarcimento di tutti i danni
comunque subiti dagli attori sia a titolo di prezzo pagato sia per ogni altra spesa
inerente e conseguenze, sia a titolo di danni da liquidarsi in via equitativa per le ferie
non godute nel periodo dal 3 al 19 Agosto 1991. Sentenza immediatamente esecutiva. Spese,
diritti e onorari rifusi.
Per la convenuta: Nei confronti de ti attori: dichiarata la carenza di legittimazione
passiva di Palma Srl alla luce del fatto che ognoi rapporto di natura commerciale e
negoziale per il viaggio dei Sigg. Mattuzzi la medesima ha svolto, quale transitaria di
Colvia S.r.l. di Brindisi, sempre, solo e soltanto con Kele e Teo di Mestre, respingersi
la domanda siccome improponibile. Con vittoria di spese di lite e onorari di patrocinio.
Nei confronti della terza chiamata: dichiarare lntercruise Colvia S.r.l. tenuta a
manlevare Palma Crociere e Viaggi S.r.l. da ogni e qualsiasi pregiudizievole, dannosa
conseguenza alla stessa riferibile in conseguenza del contratto di viaggio meglio elencato
in premesse di citazione. Con vittoria di spese di lite e di onorari di patrocinio.
FATTO
Con l'atto di citazione da cui ha preso avvio la presente controversia Mattuzzi Paolo,
Pedrotti Piergiorgio, Dallavecchia Mauro, Franceschini Giorgio, Merler Leonardo,
Giovannini Oriano, Agostini Manuela e Dietra Daniela convennero in giudizio la S.r.l Palma
Crociere e Viaggi esponendo:
che essi si erano rivolti all'agenzia di viaggi Kele e Teo di Mestre per l'acquisto di un
pacchetto di viaggio comprendente il trasferimento via mare e il soggiorno in Grecia per
il periodo dal 3 al 18 Agosto 1991;
che, su consiglio dell'agenzia, avevano deciso di accettare, per il prezzo complessivo di
£ 10.876.000, l'offerta comprendente la sistemazione, per tutto il periodo, in stanze a
due letti presso il complesso alberghiero Corfu Village in Moraitnka nell'isola di Corfi1;
che invece, dopo una prima sistemazione provvisoria in albergo, essi furono trasferiti
altrove, a 40 Km. di distanza, e alloggiati in due appartamenti comprendenti due camere
ciascuno e bagno comune, privi dei servizi alberghieri di pulizia e fornitura dei pasti e
degli ulteriori servizi che forniva il villaggio turistico (spiaggia, piscina, discoteca
ecc.);
che l'organizzatrice del viaggio, la S.r.l Palma Crociere e Viaggi, informata sin dal 5
Agosto di quanto stava accadendo, non aveva fornito alcuna soluzione alternativa,
limitandosi a dichiarare la propria disponibilità a rifondere loro la differenza tra il
costo della sistemazione contrattualmente prevista e quella effettivamente fornita; che
l'inadempimento della convenuta la obbligava a risarcire i danni. quantificati in £
10.876.000, pari al prezzo del pacchetto; e in tal senso conclusero.
La convenuta, costituitasi, contestò la propria legittimazione passiva sul rilievo che il
pacchetto era stato venduto agli attori, per il tramite della mandataria Kele e Teo, da
Intercruise Colvia S.r.l. di Brindisi attraverso la sua intermediazione; e concluse nel
merito per la reiezione della domanda e in via preliminare per l'autorizzazione a chiamare
in causa in garanzia Intercruise Colvia. La terza chiamata, debitamente citata, non si è
costituita.
DIRITTO
La domanda degli attori è fondata e merita accoglimento.
Va premesso che la normativa applicabile h solamente quella della legge 27.12.1977, che ha
dato esecuzione in Italia alla convenzione internazionale di Bruxelles 23.4.1970; non
invece quella del D. Lgs. 17.3.1995 n. 111, che ha dato attuazione ai principi della
direttiva comunitaria 314/1990, sia per l'irretroattività delle nuove disposizioni e sia
perché le direttive comunitarie non contengono norme immediatamente precettive nei
rapporti tra privati. L'art. 18 della convenzione fa obbligo a chi assuma la figura di
semplice intermediario tra l'organizzatore del viaggio e il fruitore dello stesso di
manifestare a quest'ultimo, mediante i documenti a lui consegnati, la propria qualità di
semplice intermediario; in difetto di che il successivo art. 19 stabilisce che
l'intermediario è responsabile di qualsiasi pregiudizio derivato al cliente al pari
dell'organizzatore del viaggio.
Ebbene, il c.d. voucher, ossia il documento che legittimava gli attori a fruire delle
prestazioni ivi indicate, era sottoscritto, oltre che dalla S.r.l. lntercruise Colvia,
anche dalla S.r.l. Palma, senza indicazione alcuna della qualità di intermediario che
essa, come appresso si dirà, effettivamente assunse. Inoltre nella documentazione in
atti, relativa allo scambio di corrispondenza con Kele e Teo, mandataria degli attori, la
S.r.l. Palma appare sempre essere l'unica organizzatrice e venditrice del viaggio: si veda
ad esempio la lettera di conferma 19.6.1991, ove viene indicato il prezzo del viaggio da
versare a Palma, e la lettera 5.11.1991, ove Palma, dopo aver stabilito l'entità del
rimborso che era disposta a riconoscere a Kele e Teo, autorizzava l'agenzia a trattenere
tale importo dal saldo dovutole. Esattamente pertanto Palma S.r.l. è stata evocata in
giudizio dagli attori quale responsabile dell'inadempimento. Inadempimento che è
consistito essenzialmente nell'aver sistemato gli attori, invece che nei bungalows del
Corfu Village, in due appartamenti di due stanze ciascuno e bagno in comune, a 40 Km. di
distanza, privi dei pur minimi servizi alberghieri di cambio biancheria e fornitura pasti,
oltre che naturalmente dei vari comfort reclamizzati e pattuiti. Tanto ha ricevuto diretta
conferma dall'istruttoria orale assunta (teste Boem: "ricevetti una telefonata dal
Mattuzzi che protestava per la sistemazione non prevista"; teste Procopio: "ci
sono state delle lagnanze presso la nostra agenzia in quanto i croceristi non hanno
trovato la sistemazione pattuita"; teste Orlandini: "dopo la partenza dei
clienti siamo stati contattati e abbiamo cercato di aiutarli, di intervenire appena
saputo"); e indiretta conferma dalla documentazione dimessa (lettera 28.8.91 del
Mattuzzi alla Kele e Teo, trasmessa alla Palma, e da quest'ultima riscontrata con nota del
giorno successivo, ove essa dà atto che i clienti non avevano avuto la sistemazione
pattuita).
Gli attori pretenderebbero che i danni conseguiti all'inadempimento contestato a Palma,
consistiti nel minor godimento delle ferie e nel disagio sopportato per l'inadeguatezza
della sistemazione alternativa, venissero liquidati nell'intero importo da essi versato
quale prezzo del viaggio. Non è possibile consentire alla richiesta. Non si è trattato
infatti di un inadempimento totale, atteso che la prestazione è stata pur sempre
parzialmente eseguita e che gli attori hanno comunque usufruito della sistemazione
alternativa.
Pare dunque equo liquidare i danni nella metà dell'importo da essi corrisposto,
arrotondata a f. 6.000.000 per le spese.
Non ritiene peraltro il tribunale di poter accogliere la domanda di risarcimento dei danni
non patrimoniali c.d. "da vacanza rovinata", atteso che la limitazione della
risarcibilità alle sole conseguenze penali degli illeciti aquiliani (art. 2059 c.c.) non
appare, allo stato della legislazione, superabile. Deve per contro trovare accoglimento la
domanda di manleva formulata dalla S.r.l. Palma Crociere e Viaggi nei confronti della
S.r.l. Intercruise Colvia. E' risultato infatti che, se Tele e Keo nella sua qualità di
mandataria degli attori acquistò il pacchetto dalla Palma (testi Boem, Orlandini e
Mattarollo ), a quest'ultima il medesimo pacchetto era stato a sua volta ceduto dalla
lntercruise Colvia (teste Salvatori), che va pertanto condannata a tenere indenne Palma di
quanto essa dovrà versare agli attori.
L'obbligazione di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale costituisce, al
pari dell'obbligazione risarcitoria per responsabilità extra contrattuale, un debito non
di valuta ma di valore, sicchè deve tenersi conto, anche d'ufficio e senza necessità di
apposita domanda, della svalutazione monetaria nel frattempo intervenuta. Sulla scorta
peraltro dei principi sanciti da Cass. 17.2.1995 n. 1712, al fine di adeguare il
risarcimento al caso concreto il tribuna1e intende far ricorso al criterio equitativo
stabi1endo che gli interessi, sino all'entrata in vigore della legge 662/1996, vadano
conteggiati a1 tasso dell'8% e solo successivamente a tasso legale. Le spese seguono 1a
soccombenza e vengono 1iquidate in dispositivo.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunciando, condanna la S.r.l. Palma Crociere e Viaggi a
pagare a Mattuzzi Paolo, Pedrotti Piergiorgio, Dallavecchia Mauro, Franceschini Giorgio,
Merler Leonardo, Giovannini Oriano, Agostini Manuela e Dietra Daniela la complessiva somma
di £. 6.000.000, con gli interessi al tasso dell'8% da Agosto 1991 sino all'entrata in
vigore della legge 662/1996 e successivamente a tasso legale, da calcolarsi sulla somma di
anno in anno rivalutata sulla base degli indici Istat. Condanna 1a S.r.L Intercruise
Colvia a tenere indenne 1a S.r.L Pa1ma Crociere e Viaggi di quanto essa dovrà versare, in
forza della decisione, agli attori.
Condanna infine Palma Crociere e Viaggi S.r.L a rifondere agli attori le spese di lite che
liquida, in mancanza di nota, in £ 500.000 per anticipazioni, £ 1.200.000 per diritti e
£ 3.800.000 per onorari, oltre accessori di legge; e Intercruise Colvia S.r.L a rifondere
a Palma Crociere e Viaggi S.r.L le spese della causa di garanzia, liquidate in f 250.000
per spese, f 800.000 per diritti e f 1.800.000 per onorario, 01tre accessori di legge.
Cosi deciso in Venezia il 24 settembre 2000.
Il giudice unico
Emanuele Massari
-
- Monografia reperita in
- www.diritto.net
I danni da " vacanza rovinata "
Brevi riflessioni dell'Avv. Bruno Sechi
I danni derivanti dalla " vacanza rovinata " consistono nei disagi sopportati
durante il soggiorno previsto, a causa dell'organizzatore del viaggio.
I disagi in questione possono essere costituiti dagli eccessivi ritardi nelle partenze
degli aerei, nelle mancate partenze, dalla mancanza dei servizi essenziali negli alloggi (
acqua, corrente elettrica ecc... ) e degli altri servizi previsti in contratto, dalle
caratteristiche dei luoghi e degli alberghi diversi rispetto a quelle prospettate al
cliente, dai disservizi in generale imputabili a negligenza dell'organizzatore del viaggio
e quindi da quest'ultimo evitabili.
Le sofferenze subite per i disagi da vacanza rovinata ( "emotional distress" )
sono autonomamente risarcibili in virtu' della l. 27/XII/1977 n. 1084 ( che ha reso
esecutiva la Convenzione di Bruxell del 23/04/1970 ) alla quale fà rinvio l'art. 16 del
Dlgs n. 111/95.
Si tratta di un danno non patrimoniale che si aggiunge al danno patrimoniale e al danno
biologico.
L'art. 13 della Convenzione suindicata riconosce la risarcibilità a carico del venditore
di "qualunque pregiudizio " subito dal viaggiatore, a causa dell'inadempimento
totale o parziale del primo.
In mancanza di pattuizioni contrattuali e in mancanza di elementi che ne consentano la
definizione nel suo preciso ammontare, il danno in questione è quantificato secondo la
valutazione equitativa del giudice ex artt. 1223, 1226 c.c.;
la risarcibilità del danno de quo sfugge alla previsione dell'art. 2059 c.c.(
risarcibilità del danno morale per fatti-reato ).
Resta impregiudicata la risarcibilità delle altre voci di danno patrimoniale- perdita
subita, lucro cessante ( mancato guadagno )-qualora siano conseguenza immediata e diretta
dell'adempimento contrattuale.
La perdita subita può consistere nell'ulteriore esborso di somme di danaro, per
l'acquisto di biglietti dell'aereo, per acquistare i servizi promessi ma non forniti ( es.
pasti, trasporto verso le località turistiche ecc.... ).
Il lucro cessante è costituito dalla mancata disponibilità delle suddette somme, oltre
agli importi liquidati dal giudice, in sede di decisione, a titolo risarcitorio.
In altri termini, il lucro cessante deriva dal mancato adempimento dell'obbligo
risarcitorio ( Cass. SS. UU. del 17 febbraio 1995 n. 1712 ).
Poiché quest'ultimo si configura quale obbligazione di valore, la somma risarcibile deve
essere adeguata sulla base degli indici ISTAT ( rivalutazione monetaria in base alle
variazioni del costo della vita ) intervenuti tra il momento del fatto e la data della
sentenza ( Cass. SS. UU. del 17 febbraio 1995 n. 1712 ).
La giurisprudenza stabilisce che la somma originaria deve essere rivalutata del valore
medio giornaliero degli indici ISTAT per il periodo suindicato.
Il danno da ritardato adempimento dell'obbligo risarcitorio è quantificato, in mancanza
della prova del maggior danno, sulla base di criteri presuntivi e fatti di comune
esperienza ex art. 115 c.p.c., costituiti generalmente dall'interesse medio annuo dei
titoli di Stato o dei depositi bancari.
Il tasso di interesse così individuato deve essere applicato sull'importo originario
"aumentato, in misura costante di giorno in giorno, del valore medio su base
giornaliero dell'incremento ISTAT " tra il momento del fatto e la data della
decisione ( Trib. Ca sent. dello 09/03/2000 ).
In conclusione, è significativo segnalare la sentenza n. 2164/2000 del Tribunale di
Venezia che ha negato, in virtu' dell'art. 2059 c.c., la risarcibilità dei danni non
patrimoniali da vacanza rovinata poiché non presentano rilevanza penale, con
disapplicazione di fatto della l. 1084/1977.
Avv. Bruno Sechi

|