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- Le monografie della Mailing List
- Pubblicata 18 gennaio 2002
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SOCIETA' ITALIANA DI MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI
IV Giornate Estensi di Medicina Legale e
delle Assicurazioni
III Consensus Conference SIMLA
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"Il danno biologico. Danno base."
Per un nuovo decalogo ed una disciplina organica del danno biologico
(Trieste-Como-Perugia vs Riccione-Roma-Ferrara)
Ferrara, 28-30 novembre 2001
Relazione introduttiva dell'Avv. Gianmarco Cesari
Commissione Giustizia Lega Italiana
Fidh Federation Internationale des Droits de l'Homme
Gentili ospiti, buongiorno e benvenuti a questo convegno nella città di Ferrara.
A nome della Federation Internationale des droits de l'Homme Lega Italiana che rappresento
saluto e rivolgo il messaggio di benvenuto ai Presidenti del Congresso Professori Marigo,
De Giorgi e Avato, agli organizzatori, ed in modo particolare a tutti i relatori che
gentilmente hanno aderito all'invito ed a tutti i congressisti .
La FIDH - Federazione Internazionale dei Diritti dell'Uomo è la più antica e la più
autorevole fra le organizzazioni internazionali impegnate nella difesa dei diritti
dell'uomo.
E' stata fondata il 28 maggio 1922 a Parigi, ma di fatto, esisteva già nell'ultimo
decennio dello scorso secolo, come centro di coordinamento delle Leghe nazionali, tra cui
quella italiana, nate per impulso della lega francese, con l'obiettivo di promuovere
l'ideale dei diritti dell'uomo, di lottare contro le violazioni, di esigerne il rispetto.
Dalla sua promulgazione, il 10 dicembre 1948, la Federazione si è prefissa, come
obiettivo principale, la sua puntuale applicazione: in particolare, attraverso le
procedure di controllo internazionale e gli altri strumenti internazionali. La Fidh Lega
Italiana ha il ruolo istituzionale di vigilare sul rispetto dei diritti umani da parte
dello Stato, di svolgere controrelazioni, di denunciare pericoli di violazione dei
principi costituzionali e di diritto comune europeo ed internazionale contenuti in disegni
di legge, di richiedere pareri consultivi su questioni riguardanti i diritti umani
all'O.N.U., al Consiglio d'Europa, al Parlamento Europeo, alla Corte Internazionale di
Giustizia.
La Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni è formalmente e
sostanzialmente affiliata alla Federazione Internationale des Ligues des Droits de
l'Homme, ne condivide gli scopi statutari e le finalità nel comune obiettivo di tutelare
il livello e la qualità scientifica dell'aggiornamento e della formazione, nell'intento
di poter tutelare anche a livello sovranazionale lo sviluppo e la preparazione dei propri
iscritti impegnati così anch'essi nella difesa dei diritti dell'uomo.
L'iniziativa congressuale segue le tappe del progresso medico-giuridico avviato dalla
Conferenza Nazionale promossa dalla Fidh per i Parlamentari del 4 aprile scorso sulla
riforma legislativa del risarcimento del danno alla persona tenutasi presso la Camera dei
Deputati e la tappa di Riccione, in cui la affiliazione e la collaborazione tra Simla e
Fidh ha dato i suoi frutti per la tutela del diritto inviolabile dell'uomo al risarcimento
integrale del danno alla salute, sancito nella storica definizione di danno biologico
approvata dal Consiglio Direttivo e votata all'unanimità dai Congressisti.
Una definizione scientifica che è testimonianza di progresso e civiltà.
La collaborazione ha dato i suoi ulteriori frutti nelle recenti giornate medico- legali di
Roma, avviando il processo di elaborazione di una tabella unitaria e indicativa,
ulteriormente perfezionata rispetto a quelle gia' esistenti, ed affermando che il
risarcimento del danno alla persona in responsabilita' civile deve essere integrale in
tutte le sue componenti, biologiche, morali e patrimoniali e che il danno biologico ne
costituisce la parte sempre presente cioè' il danno-base.
I lavori del Congresso Romano, organizzato dall'Istituto Cesare Gerin, si sono conclusi il
28 giugno scorso con la affermazione che la elaborazione della tabella unitaria dovrà
essere effettuata con rigorosi criteri medico-biologici che tengano conto dello specifico
valore di ciascun organo ed apparato.
E' quindi evidente nella solidarietà e sussidiarietà di derivazione costituzionale posta
nella definizione del danno biologico alla base del ristoro del danno, cui la valutazione
mira, la partecipazione umana e morale e l'impegno diretto dei medici legali e dei
giuristi offerto a chi versa in situazione critica o dolorosa, la costituzione concreta e
coerente di un sussidio, di un aiuto che costituisce complemento e integrazione nello
sviluppo della valutazione finalizzata al risarcimento.
La Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, che indubbiamente in Italia
rappresenta ufficialmente la Medicina legale e delle Assicurazioni, si mostra pertanto
concorde ed unita con l'uomo e con le vittime, gli porge, in virtù del proprio ruolo
specialistico, sostegno, aiuto, partecipazione umana proprio nel momento critico e
doloroso dell'apprezzamento del valore umano perduto. L'obiettivo di questo congresso di
Ferrara è e deve essere quello di assicurare all'uomo che subisca un danno ingiusto alla
sua salute il principio del risarcimento integrale del danno da parte dei responsabili
civili e dei solidali; quello di progredire ed assicurare un elevato livello di garanzia
costituzionale, data la natura stessa di diritto costituzionale della salute la cui tutela
non può essere contenuta in alcun modo.
Con la tappa di Ferrara si dovrà dare un ulteriore contributo per il progresso umanitario
sulla determinazione del quantum dell'unità di misura medico legale, cercando comunque di
integrare tale valore in un sistema dominato da regole diverse da quelle solidaristiche e
da altre scale di misurazione e chiedendosi se i livelli di risarcimento effettivi
raggiungibili, dati i valori tabellari attuariali in uso, oggi siano attuali e conformi
agli standard europei.
Il contesto storico in cui si svolge il Congresso di Ferrara è peculiare: avviene dopo
l'emanazione di una norma speciale, sperimentale, l'art. 5 della novella n. 57 del 2001
chiamata a regolamentare i "mercati" che pone non pochi problemi di
incostituzionalità, accoglie un principio risalente al progetto dell'Isvap (art. 4 par. 6
ripreso dal disegno di legge n. 4093 (art. 4 par. 5) di correttivi in minus per
l'individuazione di un giusto risarcimento relativamente alle lesioni di lieve entità
rispetto alle invalidità superiori, creando così un duplice ed ingiustificato sistema
risarcitorio.
Il Congresso si tiene subito dopo la approvazione da parte del Consiglio dei Ministri di
un pacchetto di norme sulla Rc auto contenute nel disegno di legge predisposto dal
Ministro dell'Industria "misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della
concorrenza, ed in particolare la promozione di nuove imprese, nonché lo sviluppo
dell'economia informatica".
Tale proposta di legge governativa prevede un limite alla discrezionalità del magistrato
per la personalizzazione del danno biologico.
Palese ed evidente l'illiberalità e l'incostituzionalità della norma proposta ancora una
volta senza concertazione alcuna con il mondo accademico e tantomeno con gli operatori del
settore, per di più senza alcuna preventiva informativa alle più importanti e
rappresentative Associazioni dei Consumatori che pertanto hanno già manifestato contrasti
e dissensi.
Il provvedimento, di pura natura economico-finanziaria si traduce in una violazione del
diritto inviolabile costituzionalmente garantito del cittadino al risarcimento del danno
alla salute, rappresenta un attacco all'autonomia ed all'indipendenza di giudizio della
magistratura.
Il tutto al solo fine di contenere i costi assicurativi per i danni di "lieve
entità" ed evitare il proliferare di sentenze sul danno esistenziale. Si attuerebbe
un taglio di forbice ulteriore in modo da non consentire alla magistratura di adattare il
risarcimento del danno alle circostanze concretamente rilevanti rispetto al pregiudizio e
sufficientemente comprovate o seriamente presunte.
Se tale disegno verrà tradotto in legge i danni non potranno essere risarciti
ulteriormente più del 20% dei valori tabellari attuariali definitivi del danno biologico
e così il dettato degli articoli 2,3 e 32 della Costituzione verranno violati.
In teoria tale principio legislativo potrebbe valere in futuro anche per invalidità
superiori.
Quello che il legislatore aveva posto nell'interesse del danneggiato, la clausola
costituzionale di garanzia della personalizzazione del danno ad opera del Giudice, viene
così mitigata e limitata in modo autoritario e cogente. L'interesse economico sovrasta
l'interesse umano.
D'altra parte è utile denunciare come tutto il progresso giuridico in tema di
affermazione della personalizzazione del risarcimento e di danno esistenziale, di fatto
viene disapplicato ed osteggiato nella prassi liquidativa italiana stragiudiziale da parte
dei competenti organi ed ispettorati preposti alla liquidazione sinistri delle Imprese di
Assicurazioni, con conseguente inevitabile spinta propulsiva all'incremento del
contenzioso giudiziario in materia di responsabilità civile auto per la tutela dei
diritti dei cittadini lesi ed offesi.
Il Congresso deve affrontare e dibattere sull'attualità legislativa e chiedersi se
l'interesse dell'economia e delle imprese debba prevalere su diritti soggettivi sempre
più sentiti dalla collettività, in virtù del progredire di una coscienza giuridica
sempre più raffinata e sensibile al dolore delle vittime degli incidenti stradali e dei
disastri aerei.
Tale argomento potrà essere anche utilmente affrontato nella prossima Conferenza
Nazionale per Parlamentari, Magistrati, Avvocati e Medici legali che la Fidh organizzerà
sulla riforma legislativa sul danno alla persona con la partecipazione delle Associazioni
dei Consumatori.
A tal fine è utile ricordare quanto è stato affermato ed approvato a Strasburgo al
Consiglio d'Europa il 19 novembre 1996 in occasione del Comitato dei Ministri: "
L'interesse ed il bene dell'essere umano devono prevalere sul solo interesse della
società o della scienza".
Spetta a questo punto anche alla scienza medico-legale e medico-giuridica affermare e
ribadire l'attualità della Risoluzione 75/7 del 15.3.1975 alla luce dell'Unificazione
Europea ovvero della prima disposizione sul danno personale: "tenuto conto delle
regole concernenti la responsabilità, la persona che ha subito un danno ha diritto alla
riparazione di esso, nel senso che essa deve essere posta nuovamente in una situazione la
più vicina possibile a quella che avrebbe avuto se il fatto dannoso non si fosse
prodotto".
Al più presto sarà necessario un intervento della Corte Costituzionale come è già
avvenuto in Spagna. La legge spagnola 30/1995 è stata infatti dichiarata
costituzionalmente illegittima per violazione dei principi posti a tutela della salute e
del diritto soggettivo del lesionato.
Il testo di quel provvedimento era analogo al contenuto della legge di riforma
prospettata.
All'alba del terzo millennio, caratterizzato dall'esigenza di benessere della società e
dall'aumento dei bisogni, con specifica esigenza di protezione giuridica, la tutela del
valore umano, della integrità fisica e psichica ha costituito il terreno di scontro
"politico" ed "economico" su cui si sono misurate le diverse ideologie
sul sistema della responsabilità civile e l'orientamento sugli interventi di
socializzazione del rischio. L'evoluzione del Tort System italiano, riguardante sia la
prospettiva del risarcimento del danno all'essere umano, sia la prevenzione del danno si
è purtroppo allontanata dalla consolidata esperienza giudiziaria e dallo sviluppo della
miglior dottrina, per approdare ad un progetto di riforma economico-finanziaria della
tutela della salute umana la cui attuazione ci preoccupa, ci fa rimanere perplessi e ci
vede qui riuniti invece a proporre le basi scientifiche ed umane dei principi di una
riforma avente ad oggetto la auspicata disciplina organica del danno biologico, del danno
al
In questi anni , proprio in mancanza di un intervento organico legislativo, la Medicina
Legale Italiana con i contributi scientifici ed accademici della Simla e la Magistratura
hanno sviluppato - sia pure con diversità valutative territoriali certamente da superare
- un notevole "autocontrollo" nella liquidazione dei danni, talché confrontando
i risarcimenti corrisposti in Italia per le lesioni inferiori al 10% con i risarcimenti
riconosciuti in altri Stati europei per le stesse lesioni, emerge che l'Italia è nella
media, se non al di sotto di altri Stati.
Il meccanismo di intervento attuato dal governo ancora una volta appare di fredda logica
di correzione dell'esistente, con chiaro giudizio negativo dell'operato da parte della
magistratura, dell'avvocatura, della miglior dottrina e delle associazioni dei
consumatori.
Sull'effettività, sulla funzionalità ed efficacia di questo intervento in occasione di
questo Congresso, nell'interesse della società si dovrà anche conferire per stabilire
quale sia la migliore e più adeguata metodologia medico-legale e forense per proporre la
disciplina organica del danno biologico che dovrà seguire la sperimentazione della Legge
57/2001. Conferiremo con i più autorevoli esperti delle scuole italiane di Medicina
Legale e delle Assicurazioni, con i rappresentanti della Società Italiana di Medicina
Legale e delle Assicurazioni, richiedendo loro come dovrebbe essere la nuova tabella di
riferimento legislativa delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra uno e
nove punti di invalidità che il Ministro della Sanità dovrà predisporre. Auspichiamo
infatti che sia la miglior scienza medico-legale italiana a dettare e consigliare al
Ministro della Sanità la nuova tabella di riferimento per non veder prospettata una
tabella astratta e non fondata su precedenti giurisprudenziali di riferim
Occorre giungere ad una disciplina di carattere generale ed organico a carattere non
sperimentale e non una riforma parziale ed incompleta che comprima la tutela dei diritti
per favorire le parti danneggianti ed i loro solidali e che garantisca una lettura
costituzionale del risarcimento totale e personalizzante della lesione della salute.
Il sistema di liquidazione da raggiungere in via legislativa deve consentire l'effettiva
individuazione dell'entità del danno in relazione alle condizioni soggettive, personali,
individuali ed esistenziali del danneggiato.
E' opportuno considerare che le disposizioni relative alla risarcibilità del danno
biologico, morale, del danno all'esistenza stessa dell'essere umano devono essere
formulate oltre che alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale alla luce
dei principi affermati dall'UE.
La tutela del bene salute è un diritto fondamentale inviolabile dell'individuo, un
diritto naturale che va riconosciuto non solo come interesse della collettività e difeso
dalle ragioni degli uomini d'affari.
Chiediamoci in questo Congresso se in Italia ed in Europa il grido delle vittime innocenti
ed in special modo delle vittime della strada, sia piu' forte o più debole di quello
degli uomini d'affari economici e finanziari.
E' su tutto questo che medicina e diritto devono congiuntamente ancora porre ed operare,
non dimenticando che ogni individuo, ogni donna, ogni fanciullo, ogni uomo rappresenta una
preziosa molecola dell'umanità.
L'Italia e l'Europa hanno bisogno di certezze e di sicurezza e di leggi di piena tutela
dei diritti umani.
Illuminiamo tutti insieme il cammino del nuovo legislatore.
"E' meglio accendere una candela che imprecare per l'oscurità".
Avvocato Gianmarco Cesari

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