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- Pubblicata 26 novembre 2001
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Danno esistenziale del lavoratore per mancato riposo del settimo giorno.
(Cassazione Sez. Lavoro, sentenza n° 9009 del 03/07/2001)
Nel caso di prestazione dell'attivita' lavorativa di domenica,
senza fruizione del riposo in altro giorno della settimana, il mancato riposo settimanale,
con l'usura psicofisica che ne deriva, costituisce per il lavoratore uno specifico titolo
di risarcimento, che e' autonomo rispetto al diritto alla maggiorazione per la penosita'
del lavoro domenicale.
Tale danno può consistere nella lesione dell'integrità fisio-psichica, cioè nel danno
alla salute o danno biologico in senso stretto, oppure in quello che più genericamente si
designa come "danno esistenziale", al fine di coprire tutte le compromissioni
delle attività realizzatrici della persona umana.
Si veda in particolare Cassazione civile sez. un., 3 aprile 1989 n. 1607 e Cassazione,
Sez.I, 7 giugno 2000, n. 7713.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
SENTENZA 3 luglio 2001 n.9009
(Presidente E. Mercurio - Relatore P. Picone)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 18 ottobre 1994, L. D. ha convenuto in giudizio dinanzi il Pretore di
Foggia, in funzione di giudice del lavoro, l'Azienda (omissis) -, chiedendone la condanna
al pagamento delle somme richieste per avere prestato attività lavorativa anche nelle
giornate destinate al riposo settimanale, fatto dal quale gli era derivato un danno da
usura. Costituitasi in giudizio, l'Azienda contestava la fondatezza della domanda,
deducendo che il C.C.N.L. (art. 16 e 17) prevedeva già un congruo ristoro per il lavoro
svolto durante il giorno destinato al riposo settimanale e che, in ogni caso, il
trattamento riservato ai dipendenti per il mancato godimento di detto riposo era più
favorevole anche rispetto a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale;
eccepiva altresì, in subordine, la prescrizione quinquennale.
Il Pretore ha accolto integralmente la domanda.
Il Tribunale di Foggia, in parziale accoglimento dell'appello dell'azienda, ha condannato
quest'ultima a corrispondere al lavoratore, a titolo di risarcimento dei danni, il 30%
delle somme determinate dal Pretore con riferimento - alla retribuzione di una giornata di
lavoro. Nel giudizio di appello aveva spiegato intervento volontario la Regione Puglia,
nell'assunto di essere succeduta all'(omissis) nel diritto controverso, ma il Tribunale ne
ha disposto l'estromissione in quanto soggetto privo di legittimazione a contraddire.
Le argomentazioni che sorreggono la statuizione del Tribunale sono, in sintesi, le
seguenti:
a) il danno da mancato godimento del riposo settimanale consiste nella lesione del diritto
alla salute, lesione che non incide soltanto sul reddito, ma comprende anche il cd. danno
biologico, con la conseguenza che nessuna prova deve essere fornita e in ordine al
pregiudizio - di natura non patrimoniale - subito;
b) ne segue che, nel caso di prestazione di attività lavorativa in giornate destinate al
riposo, senza fruizione del medesimo in altro giorno della settimana, il lavoratore ha
diritto - oltre che alla retribuzione ed eventualmente alla maggiorazione - al
risarcimento del danno (contrattuale), per la mancata fruizione del riposo settimanale,
previsto, a tutela del prestatore, dagli artt. 36 Cost. e 2109 c.c.
c) il diritto al risarcimento non può essere escluso o ridotto per il fatto che il
lavoratore abbia aderito spontaneamente alla proposta di lavorare nei giorni destinati al
riposo (a causa dell'irrinunciabilità che caratterizza un diritto di natura
fondamentale), mentre, ai fini della liquidazione, deve essere considerata la gravosità
delle prestazioni rese, potendosi utilizzare gli strumenti ed istituti affini previsti
dalla contrattazione collettiva e ritenere integralmente risarcito il danno ove il
contratto collettivo preveda un'indennità per il mancato riposo in misura tale da
costituire idonea riparazione;
c) nella specie, l'art. 17 del contratto collettivo del settore nulla disponeva in i
ordine al risarcimento del danno derivato dal lavoro espletato nei giorni di riposo, non
più goduto, avendo previsto soltanto una percentuale di maggiorazione sulla i paga
ordinaria per il lavoro festivo e notturno, mentre l'art. 16 del medesimo contratto, nel
determinare la retribuzione prevista per il lavoro prestato nei giorni festivi, ove essi
coincidessero con il giorno di riposo (domenicale o periodico), contemplava solo la
possibilità di godimento di una giornata in più di ferie, ovvero, se ciò non fosse
stato possibile, il diritto ad una giornata di retribuzione i normale;
d) non prevedendo, dunque, la normativa contrattuale collettiva alcuna indennità
particolare risarcitoria per l'usura psicofisica derivante dal mancato godimento del
riposo, senza il relativo recupero, il danno doveva essere equitativamente liquidato nella
misura del 30% della retribuzione dovuta per il lavoro normale, e ciò in considerazione
della gravosità di tipo medio delle prestazioni lavorative, secondo turni ragionevolmente
programmati, e dell'adesione spontanea del lavoratore, elementi che consentivano di
valutare in misura modesta l'usura sofferta.
e) non sussisteva legittimazione passiva in capo alla Regione Puglia perché, ai sensi
dell'art. 3 della legge regionale n. 37 del 1995, la gestione stralcio dell'ente regione
era investita del compito di definire le sole partite debitorie maturate dopo il 31
dicembre 1993 e, nella specie, il credito azionato era insorto in epoca anteriore, a nulla
rilevando la data dell'accertamento giudiziale.
Per la cassazione della sentenza ricorre l'(omissis) per sei motivi, anche nei confronti
della Regione Puglia. Resiste il lavoratore con controricorso notificato soltanto alla
parte ricorrente. Non si è costituita la Regione Puglia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c.
e dell'art. 3 della legge regionale Puglia n. 37 del 1995, per avere il Tribunale
erroneamente disposto l'estromissione dal giudizio della Regione Puglia, nell'assunto che
fosse subentrata nei soli rapporti obbligatori perfezionatisi successivamente al 31
dicembre 1993, senza considerare il tempo della certezza e liquidità della partita
debitoria.
1.1. Il motivo è infondato.
La questione è stata già sottoposta alla vaglio della Corte e risolta del senso che la
disciplina posta dalla legge Regione Puglia 31 ottobre 1995, n. 37, con la prevista
cessazione delle gestioni in affidamento precario del servizio pubblico di trasporto su
linee extra-urbane e l'istituzione di apposite gestioni stralcio per la definizione e la
liquidazione di ogni partita debitoria maturata successivamente al 31 dicembre 1993, non
ha determinano l'estinzione dell'azienda, precedentemente concessionaria del servizio, con
la conseguenza che l'(omissis), è rimasta parte dei rapporti obbligatori inerenti al
periodo precedente alla data predetta (cfr. Cass. 3702/1999 e 8409/2000; in particolare,
Cass. 8697/2000, alla cui motivazione si rinvia per più ampi riferimenti).
Né la legge, in relazione agli anzidetti rapporti obbligatori, autorizza a ritenere
aggiunta la Regione all'originario debitore, poiché il riferimento alla
"maturazione" esprime chiaramente il concetto dell'estraneità della Regione
stessa ai rapporti obbligatori perfezionatisi negli elementi costitutivi prima della data
indicata.
2. Con il secondo motivo, l'Azienda ricorrente - nel denunciare falsa applicazione
dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2109 cod. civ., nonché violazione dell'art. 12 disp. prel.
cod. civ. e degli artt. 1226 e 2697 cod. civ., nonché vizio di omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione - sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto considerare che il
dipendente aveva fruito di 14 giorni di riposo convenzionale, che si aggiungevano ai
cinquantadue garantiti dal precetto costituzionale, ed operare, conseguentemente, la
detrazione, anno per anno, dei riposi convenzionali da quelli non goduti.
2.1. Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dei principi in
materia di prova della lesione e del danno (artt. 1218, 1223, 1227, 2697, 2727, 2729 cod.
civ.), nonché dell'art. 36 Cost. ed il vizio di insufficiente motivazione, l'(omissis)
assume che il danno subito avrebbe dovuto essere concretamente provato dal lavoratore, non
trattandosi, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, di danno presunto o in re ipsa.
2.2. Con il quarto motivo, la ricorrente deduce ancora violazione degli artt. 1223 e 1227,
primo e secondo comma, cod. civ. e dell'art. 36 Cost., censurando la sentenza impugnata
per non avere considerato che la prestazione del lavoro nel settimo giorno era stata una
libera scelta dei lavoratori, i quali, in tal modo, avrebbero attivamente concorso alla
produzione del preteso danno.
2.3. Con il quinto motivo l'(omissis) denuncia violazione e falsa applicazione, sotto
altro profilo, degli artt. 1223, 1227 e 2126 cod. civ. (art. 360, n. 3, c.p.c.), oltre che
il vizio di insufficiente motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.). Secondo la ricorrente, il
Tribunale non ha applicato il principio della compensano lucri cum danno, il quale
comportava non solo di tenere conto, comunque, di quanto corrisposto per il mancato
riposo, ma anche di ritenere nella specie il danno interamente risarcito.
2.4. Con il sesto motivo, si chiede l'annullamento della sentenza per violazione e falsa
applicazione degli art. 1193, 1223 e seg., 1362 e 1363 cod. civ., dell'art. 1 R.D. 8
gennaio 1931, n. 148, nonché omessa e insufficiente motivazione, sostenendo che
erroneamente il Tribunale ha ritenuto che gli artt. 16 e 17 del contratto collettivo
contemplassero una maggiorazione della paga ordinaria non riferibile all'ipotesi di
risarcimento del danno. Invece, la normativa contrattuale prevedeva un'aggiunta di
retribuzione, oltre il complemento costituito dal 50% della paga conglobata per le ore non
lavorate, proprio per compensare il mancato riposo.
3. Sulla premessa che la controversia ha ad oggetto esclusivamente il risarcimento di ciò
che il Tribunale definisce "danno alla salute", cagionato dal mancato rispetto
da parte del datore di lavoro della regola inderogabile del diritto del prestatore d'opera
al riposo settimanale, il ricorso è meritevole di accoglimento nella parte in cui
denuncia (particolarmente, con il terzo motivo, ma anche, in una certa misura, con il
quarto) l'errore dì diritto consistito nel ritenere che l'inadempimento in questione
abbia prodotto il pregiudizio di un diritto fondamentale della persona, pregiudizio
risarcibile, secondo la sentenza impugnata, senza bisogno di darne dimostrazione alcuna.
4. Per la ricognizione degli orientamenti espressi dalla Corte sulla questione, è
opportuno prendere le mosse dal riconoscimento del diritto del lavoratore subordinato ad
un supplemento di retribuzione diretto a compensare la "penosità" del lavoro
svolto nel giorno di domenica (con riposo compensativo in altro giorno della settimana),
all'interno di una prospettiva esclusivamente retributiva che si fonda sul rilievo che
l'art. 36 Cost. commisura la retribuzione anche alla "qualità" del lavoro, da
valutare con riguardo al maggior costo personale richiesto al dipendente (Cass. 5416/1988;
1085/1989; 22 55/1999 ed altre numerose conformi). Trattandosi di retribuzione,
evidentemente, nessuna prova '* del "disagio" patito in concreto deve essere
fornita dal lavoratore.
5. A partire da Cass., s.u., 1607/1989, si è consolidato l'indirizzo secondo il quale,
nel caso di lavoro prestato nel settimo giorno senza riposo compensativo, oltre alla
retribuzione (con le relative maggiorazioni connesse alla maggiore penosità della
prestazione), al lavoratore spetta anche il risarcimento del danno subito a causa
dell'usura psico-fisica che il lavoro nel settimo giorno comporta, e ciò, naturalmente,
ad un titolo del tutto autonomo rispetto a quello del compenso per la maggiore
"penosità" del lavoro.
La sentenza non si occupa specificamente della necessità di dimostrare in concreto
l'usura psico-fisica, ancorché sembri ritenerla un effetto costante della gravosità
della prestazione.
6. A seguito dell'intervento delle sezioni unite, sono numerose le sentenze che enunciano
espressamente il principio che dall'inadempimento del datore di lavoro discende
automaticamente, cioè senza bisogno della relativa prova, la ragione di danno relativa
all'usura psico-fisica (cfr. ex plurimis, Cass., 12334/1997; 867/1998; 704/1999;
2455/2000).
7. E tuttavia vi sono non poche decisioni di segno opposto, sia con riguardo alla
questione specifica posta dalla controversia (Cass. 2004/1996), sia in relazione a
inadempimenti del datore di lavoro assunti come incidenti sulla salute dei dipendenti
(Cass., 8835/1991, per il caso di un dirigente lasciato per lungo tempo inattivo; Cass.
7905/1998, per l'ipotesi del pregiudizio professionale derivante da
"dequalificazione"; Cass. 143/2000, con riguardo a molestie sessuali sul luogo
di lavoro; Cass. 1307/2000, con riguardo alla lesione all'integrità fisio-psichica
derivante dalla mancata fruizione di ferie), decisioni che richiedono tutte, in
applicazione dell'art. 2697 c.c., che il cosiddetto danno biologico (o comunque la lesione
di altro diritto fondamentale della persona) venga provato nella sua esistenza e nel nesso
di causalità con l'inadempimento, esistenza che costituisce presupposto indispensabile
per una valutazione equitativa, giacché non si pone quale conseguenza automatica di ogni
comportamento il
8. Non esiste, quindi, per quanto riferito, uniformità degli indirizzi giurisprudenziali
sulla questione e la Corte, rimeditata la questione, ritiene di dover sottoporre a
revisione i propri precedenti orientamenti espressi, in buona parte, proprio in relazione
a controversie con l'(omissis) di contenuto analogo, orientamenti ai quali si è attenuta
la sentenza impugnata.
9. La lettura conforme alla Costituzione delle norme che disciplinano la responsabilità
civile impone di interpretarle nel senso che, in caso di lesione di un diritto
fondamentale della persona, il rimedio del risarcimento del danno non possa essere negato
per il fatto che il pregiudizio sofferto non sia di natura patrimoniale, e ciò in via
generale e non alla stregua della circoscritta previsione dell'art. 2059 c.c.
Tale principio si è consolidato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.
186 del 1984, recante l'interpretazione in senso costituzionalmente orientato dell'art.
2043 c.c., norma che tutela anche e soprattutto i diritti fondamentali della persona,
quale il diritto alla salute, ed impone di risarcire il danno per il fatto stesso della
lesione, indipendentemente dal verificarsi anche di pregiudizi di ordine patrimoniale, in
termini di danno emergente o di lucro cessante.
10. Peraltro, la stessa Corte costituzionale ha successivamente chiarito (sentenza n. 372
del 1994) che il danno biologico non è presunto, siccome identificabile col fatto
illecito lesivo della salute, giacché, se è indiscutibile che la prova della lesione è,
in re ipsa, anche prova dell'esistenza del danno, è pur sempre necessaria la prova
ulteriore dell'entità del danno, ossia la dimostrazione che la lesione ha prodotto una
perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1223 c.c., costituita dalla
diminuzione o privazione di un valore personale (non patrimoniale), alla quale il
risarcimento deve essere commisurato.
11. Nella controversia vengono in considerazione i diritti inderogabili e indisponibili
attribuiti dall'art. 36 Cost. ai lavoratori subordinati.
Si tratta, però, - ed è questo l'elemento centrale che deve presiedere alla soluzione
del problema - di diritti pur sempre di natura econornica, (sono compresi del Titolo III
della Carta fondamentale, concernente i "Rapporti economici"), discendenti
indefettibilmente dalla stipulazione di un contratto individuale di lavoro, ma tuttavia
posti a tutela anche di interessi non strettamente patrimoniali (esistenza libera e
dignitosa, necessità che sia garantito il recupero delle energie ed in definitiva
tutelato anche il bene della salute e del benessere in senso ampio del lavoratore
dipendente).
12. In particolare, il divieto di protrazione del lavoro per più di sei giorni
consecutivi (o, per le eccezioni previste dalla legge, per un arco di tempo eccedente
quello desumibile dal precetto costituzionale: si veda l'art. 5 L. 370/1934 e C. Cost. n.
105/1972), comporta la nullità di ogni patto contrario; a norma, poi, dell'art. 2126,
comma secondo, cod. civ., se il lavoro è prestato con violazione di norme poste a tutela
del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione
(indipendentemente, quindi, dalle sanzioni - cfr. art 27 e 28 della legge del 1934 -
previste per detta violazione).
Orbene, la retribuzione deve essere proporzionale alla quantità e qualità del lavoro
prestato (art. 36 Co st.), e, secondo quanto precisato dagli indirizzi giurisprudenziali
richiamati ai nn. 4 e 5, il lavoro prestato oltre il sesto giorno i consecutivo è più
gravoso di quello scandito dalle prescritte pause settimanali, con l'effetto che deve
essere corrisposta una maggiore remunerazione, spettante in misura proporzionalmente
ridotta anche nel caso in cui la penosità risulti parzialmente compensata dalla fruizione
di riposi in giorni successivi. 13. Nessun dubbio che le violazioni del contratto
potrebbero anche tradursi in lesione di diritti personali, originando sia responsabilità
contrattuale (si veda l'art. 2087 c.c.), sia responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.
In particolare, l'inadempimento dell'obbligazione retributiva potrebbe ledere la dignità,
come la mancata concessione delle ferie e di riposi potrebbero pregiudicare la salute e la
vita di relazione in senso più comprensivo.
Evidentemente, la pretesa al risarcimento di pregiudizi siffatti si colloca î
completamente fuori dall'area della corrispettività (retribuzione in senso ampio) del
contratto e, con specifico riguardo al mancato godimento del riposo settimanale, non ha ad
oggetto i maggiori compensi collegati alla particolare penosità del lavoro. 14. Tale
danno, come osservato, può consistere nella lesione dell'integrità fisio-psichica, cioè
nel danno alla salute o danno biologico in senso stretto, oppure in quello che più
genericamente si designa come "danno esistenziale", al fine di coprire tutte le
compromissioni delle attività realizzatrici della persona umana (es. impedimenti alla
serenità familiare, al godimento di un ambiente salubre e di una situazione di benessere,
al sereno svolgimento della propria vita lavorativa).
Secondo alcune opinioni, invero, la nozione di danno alla salute si presterebbe a
comprendere anche i concreti pregiudizi alla sfera esistenziale, ma proprio il discorso in
ordine alla prova dell'esistenza del danno induce a distinguere nettamente la lesione
dell'integrità fisica o psichica (cioè, la presenza di una patologia oggettiva, che si
accerta secondo precisi parametri medico-legali), dal pregiudizio esistenziale, che, senza
ridursi al mero patema di animo interno, richiama tuttavia disagi e turbamenti di tipo
soggettivo.
Ciò non vale ad escludere il cd. "danno esistenziale" dall'ambito dei diritti
inviolabili, poiché non è solo il bene della salute a ricevere una consacrazione
costituzionale sulla base dell'art. 32, ma anche il libero dispiegarsi delle attività
dell'uomo nell'ambito della famiglia o di altra comunità riceve considerazione
costituzionale ai sensi degli art. 2 e 29.
15. Pertanto, tanto i pregiudizi alla salute quanto quelli alla dimensione esistenziale,
sicuramente di natura non patrimoniale, non possono essere lasciati privi di tutela
risarcitoria, sulla scorta una lettura costituzionalmente orientata del sistema della
responsabilità civile (cfr. Cass. 7713/2000, in tema di pregiudizi di ordine non
patrimoniale subiti dal figlio naturale per il fatto della mancata corresponsione dei
mezzi di sussistenza da parte del genitore).
In conclusione, secondo i risultati già acquisiti in tema di danno alla salute, poiché
la persona umana è costituzionalmente tutelata nel suo sviluppo e nelle sue
manifestazioni, il rango della posizione soggettiva inviolabile - con esclusione, quindi,
dei meri disagi che trovano origine nella personale sensibilità del soggetto - impone di
ritenere inoperanti i limiti alla risarcibilità del danno non patrimoniale risultanti
dall'art. 2059 c.c.
16. Orbene, l'art. 36 Cost., come si è già avvertito, non tutela diritti fondamentali
della persona, ma diritti economici derivanti dal contratto di lavoro, ancorché le
disposizioni (in tema di retribuzione sufficiente, come di ferie e di riposo settimanale)
abbiano lo scopo di garantire il benessere in senso ampio dei lavoratori dipendenti.
Il comportamento antigiuridico del datore di lavoro, in quanto tenuto in violazione dei
precetti dell'art. 36 Cost. (ma non solo), non vi è dubbio che possa ledere non solo i
diritti economici ma anche diritti fondamentali.
Ma proprio per questo il pregiudizio di un diritto inviolabile della personalità deve
essere da colui che lo invoca allegato e provato (sia pure con ampio ricorso alle
presunzioni, allorché non si versi nell'ambito del pregiudizio della salute in senso
stretto, in relazione al quale l'alterazione fisica o psichica è oggettivamente
accertabile), nei suoi caratteri naturalistici (incidenza su di una concreta attività,
pur non reddituale, e non mero patema d'animo interiore) e nel nesso di causalità dalla
violazione dei diritti patrimoniali di cui all'art. 36 Cost.
Su di un piano diverso e logicamente successivo, una volta accertato il cd. danno evento
(cioè il pregiudizio del diritto fondamentale), si colloca la valutazione del cd.
danno-conseguenza, cioè dell'entità del sacrificio sofferto, ai fini di una liquidazione
naturaliter equitativa.
17. Sotto il profilo della prova della lesione del diritto alla salute o del diritto alla
libera esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana, inoltre, può
assumere adeguata rilevanza il consenso del lavoratore a rendere la prestazione nel giorno
di riposo, consenso che, esattamente ritenuto irrilevante dalla giurisprudenza della Corte
per ridurre l'ambito dell'inadempimento imputabile al datore di lavoro - stante
l'indisponibilità del diritto al riposo - può nondimeno offrire elementi indiziari per
la verifica della sussistenza in concreto della lesione (anche) di un diritto di natura
non patrimoniale.
18. Sulla base delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata è affetta da errore di
diritto nella parte in cui ha affermato che il risarcimento - che ha liquidato
equitativamente - del danno da usura spetta automaticamente al lavoratore in conseguenza
della violazione del diritto al riposo settimanale, senza che occorra neppure allegare il
pregiudizio concreto subito in conseguenza del lavoro prestato nel giorno di riposo. In
altri termini, ha giudicato nel presupposto erroneo che la violazione di un diritto
costituzionalmente garantito, ancorché di natura patrimoniale, comporti in ogni caso
lesione anche di un diritto della persona, cioè di un diritto suscettibile di essere
sanzionato con il rimedio della responsabilità civile a prescindere da pregiudizi di
ordine patrimoniale.
L'accoglimento del ricorso sotto il -suddetto profilo comporta l'assorbimento dell'esame
delle altre censure e, ai sensi dell'art. 384, comma primo, cod. proc. civ., la cassazione
senza rinvio della sentenza impugnata, con la decisione di merito del rigetto della
domanda, in quanto - come con evidenza si desume dai contenuti della sentenza impugnata e
del controricorso, che sviluppano esclusivamente la tesi della lesione in re ipsa del
diritto fondamentale della persona - non vi sono da compiere ulteriori accertamenti di
fatto.
19. Sussistono evidenti giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese dei
gradi dì merito e del giudizio di cassazione. Nulla da provvedere nei riguardi della
Regione Puglia, non costituita.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, in accoglimento del ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata
senza rinvio e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta nei confronti
dell'(omissis); compensa interamente fra le parti costituite le spese dei giudizi di
merito e di cassazione; nulla da provvedere per le spese del giudizio di cassazione nei
riguardi della Regione Puglia.
Roma, 3 luglio 2001

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