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Il disegno di legge deve passare all'esame del Senato
Patente a punti e prove in autostrada
(Ddl delega Camera 31.1.2001)
Patente a punti, patentino per i minorenni
alla guida dei ciclomotori, nuove regole per conseguire la patente come l'obbligo di fare
scuola guida anche sulle autostrade, nelle strade extra urbane e di notte, agevolazioni
fiscali per la immatricolazione di auto e moto a trazione elettrica. E ancora:
possibilità di ottenere targhe personalizzate a pagamento; introduzione obbligatoria per
le auto di nuovi dispositivi di sicurezza (ABS, avvisatore acustico che segnali il
superamento della velocità massima prevista e il non allacciamento delle cinture di
sicurezza); pubblico registro anche per i motorini per contrastare soprattutto i furti in
aumento. Sono questi i punti principali della legge delega per la revisione del Nuovo
codice della strada che la Camera ha approvato con 170 voti favorevoli (Maggioranza e
Rifondazione) e 121 astenuti (La Casa delle libertà). Il provvedimento, che va ora
all'esame del Senato, conferisce al Governo una delega, da esercitare entro nove mesi
dall'entrata in vigore della legge, per integrare e correggere il Nuovo codice della
strada e la vigente normativa in materia di motorizzazione e circolazione stradale. La
legge introduce anche un nuovo e specifico reato per coloro che organizzano, partecipano o
promuovono gare di velocità su strade pubbliche, urbane o extra urbane. La sanzione
prevista va dall'arresto da 1 a 8 mesi, l'ammenda da 1 a 10 milioni, la confisca del mezzo
e il ritiro della patente. (1 febbraio 2001)
Delega al
Governo per la revisione del nuovo codice della strada.
Articolo 1.
(Delega al Governo per l'emanazione di
disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei
Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, di concerto con gli
altri Ministri interessati, e nel rispetto della procedura di cui all'articolo 4, un
decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della
strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, nonché della legislazione vigente concernente la disciplina della
motorizzazione e della circolazione stradale, in conformità ai principi ed ai criteri
direttivi di cui all'articolo 2.
2. Il Governo è altresì delegato ad adottare, anche con separati decreti legislativi,
nei termini e secondo le procedure di cui al comma 1, nonché nel rispetto dei principi e
dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, disposizioni per integrare, coordinare e
armonizzare il nuovo codice della strada con le altre norme legislative comunque rilevanti
in materia, nonché disposizioni di carattere transitorio.
Articolo 2.
(Principi e criteri direttivi).
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno essere
informati agli obiettivi di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi
economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di fluidità
della circolazione anche mediante utilizzo di nuove tecnologie, sulla base dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) coordinare e armonizzare il nuovo codice della strada con le altre norme
legislative e con le norme comunitarie comunque rilevanti in materia, nonché con le norme
derivanti dagli accordi internazionali stipulati dall'Italia;
b) semplificare e snellire le procedure, eliminando la duplicazione delle
competenze;
c) disciplinare in forma più dettagliata il potere di ordinanza degli enti
proprietari o concessionari delle strade, nonché dei soggetti delegati per la
regolamentazione del traffico, attribuendo i poteri sostitutivi, in caso di inerzia o di
inosservanza delle norme, al Presidente della giunta regionale o delle province autonome,
nonché, solo per esigenze di carattere sovraregionale, al Ministro dei lavori pubblici, e
comunque in caso di grave pregiudizio o intralcio alla sicurezza della circolazione;
d) stabilire che le funzioni ordinatorie demandate ai prefetti vengano attribuite
al Presidente della giunta regionale o delle province autonome, fatte salve le esigenze di
ordine e sicurezza pubblica;
e) prevedere che al Corpo di polizia penitenziaria vengano attribuite anche le
competenze di agenti di polizia stradale esclusivamente in relazione ai compiti di
istituto;
f) rivedere la disciplina della classificazione delle strade, delle fasce di
rispetto, degli accessi, delle diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di
occupazione del suolo stradale, sulla base dei seguenti ulteriori criteri:
1) distinguere in base ad idonei parametri tecnici fra le autostrade con almeno tre corsie
di marcia per ogni senso di marcia oltre alla corsia di emergenza, le autostrade che non
hanno tale configurazione e le autostrade di collegamento aperte al traffico locale;
1-bis) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
l'obbligatoria dotazione delle autostrade e delle strade extraurbane di dispositivi per
accrescere la visibilità nelle ore notturne e nei casi di diminuita visibilità per
eventi atmosferici e l'obbligo di illuminare in maniera adeguata i tratti
autostradali nei punti particolarmente pericolosi ubicati in aree geografiche dove si
verifica con frequenza la presenza di nebbia, , nonché la progressiva generale
introduzione di pavimentazioni con effetto drenante e di reti di protezione sui viadotti e
sui cavalcavia, nonché di guard rail idonei a garantire maggiore sicurezza, in
particolare lungo i tratti fiancheggiati da alberi, corsi d'acqua, precipizi, piloni o
altre fonti di pericolo. Gli eventuali accessi o uscite con pagamento manuale dovranno
trovarsi sulla corsia più a destra;
2) ai fini della sicurezza stradale, prevedere la realizzazione di apposite aree di sosta
destinate al traffico commerciale;
3) rivedere la classificazione delle strade vicinali, considerandole pubbliche o private
in relazione all'effettivo utilizzo;
3 bis) prevedere specifiche disposizioni per le aziende agricole che tengano conto delle
necessità produttive in merito ad accessi, pubblicità, piantagioni, manutenzione delle
ripe e delle condotte dell'acqua.
f-bis) ai soli fini della sicurezza e della circolazione stradale la competenza
circa l'individuazione dei centri abitati, indipendentemente dal numero dei fabbricati, è
attribuita, in deroga alla disciplina generale in materia urbanistica, ai comuni, i quali
vi provvedono periodicamente, anche in relazione alle variazioni dell'assetto urbanistico
ed alle esigenze del traffico.
g) aggiornare gli strumenti di pianificazione del traffico, tenuto conto dei seguenti
ulteriori criteri:
1) assicurare il miglioramento delle condizioni di accessibilità per gli utenti della
strada, con particolare riferimento agli utenti deboli;
2) garantire il rispetto delle esigenze dei portatori di handicap;
3) assicurare il coordinamento tra le diverse modalità di trasporto;
4) assicurare la maggiore sicurezza della circolazione stradale;
5) assicurare la riduzione dei consumi energetici, dell'inquinamento atmosferico e
acustico e del congestionamento del traffico;
6) garantire la salvaguardia dei beni storici e artistici e delle zone sensibili dal punto
di vista ambientale, assicurando prioritariamente l'equilibrio tra le esigenze della
mobilità e della sicurezza e quelle di tutela dell'ambiente:
7) operare una progressiva separazione del traffico su gomma dal traffico pedonale e
ciclistico;
h) stabilire l'obbligo, per i comuni che non siano già obbligati a redigere il
piano urbano del traffico, di definire un programma di interventi per accrescere la
sicurezza stradale e per migliorare la circolazione stradale nei centri abitati;
i) armonizzare la normativa inerente agli strumenti di pianificazione del traffico
con quella relativa agli altri strumenti di pianificazione del territorio ed ai piani di
trasporto;
l) prevedere che le notizie e le informazioni sulla viabilità e sul traffico
acquisite dagli enti proprietari, concessionari o gestori di strade o autostrade siano
rese immediatamente disponibili, al fine di assicurare una più efficace, completa e
tempestiva informazione all'utenza;
m) rendere effettivo l'obbligo, per gli enti proprietari, concessionari o gestori
di strade o di autostrade, di fornire i dati relativi agli incidenti stradali agli archivi
di cui all'articolo 225 del nuovo codice della strada;
n) rivedere la disciplina del parcheggio nei centri abitati a mezzo di dispositivi
di controllo della sosta, anche senza la custodia del veicolo, prevedendo, di norma, la
gratuità della stessa nei giorni festivi e fra le ore 20.00 e le ore 8.00. I proventi dei
parcheggi a pagamento, in quanto spettanti ai proprietari delle strade, devono essere
destinati in via prioritaria alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in
superficie, sopraelevati o sotterranei, al loro miglioramento, nonché ad interventi per
migliorare la mobilità urbana e ridurre l'inquinamento acustico ed atmosferico;
o) elevare, ai fini della circolazione nelle piccole isole, il limite della rete
stradale extraurbana, fissandone l'estensione a 100 Km;
p) semplificare le procedure per la realizzazione di interventi, esplicitamente
previsti dal piano urbano del traffico o dal programma di interventi per la sicurezza
stradale, con particolare riferimento a quelli finalizzati al controllo della velocità
nei centri abitati e all'installazione di dispositivi rallentatori di velocità e di
dissuasori della sosta, con attribuzione delle competenze in materia ai comuni, sulla base
di norme generali tecniche e di indirizzo di livello nazionale;
q) disciplinare l'adozione di dispositivi destinati a contenere gli effetti nocivi
dell'inquinamento da traffico, nel rispetto delle direttive comunitarie, al fine di
contenere l'inquinamento atmosferico e di disciplinare il traffico urbano; predisporre
appositi spazi di sosta per veicoli e parti di veicoli complessi destinati al trasporto
delle merci;
r) rivedere la disciplina della velocità dei veicoli, al fine di adeguarla alle
caratteristiche e alla classificazione delle strade, nonché alle modalità di utilizzo
delle stesse nelle diverse condizioni atmosferiche stabilendo, in particolare, che in caso
di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, fatte salve maggiori limitazioni sulla
base di specifici provvedimenti, i limiti massimi di velocità previsti per le autostrade
di qualsiasi categoria e per le strade extraurbane principali vengano ridotti di 20
Km/ora;
s) contemplare uno specifico reato per chiunque partecipa, promuove o organizza
corse in gara, o comunque competizioni in velocità sulle strade pubbliche e sulle aree
pubbliche urbane ed extraurbane, in assenza di apposita autorizzazione, prevedendo la
sanzione, per la violazione di tale norma, dell'arresto da uno a otto mesi e dell'ammenda
da 1 a 10 milioni di lire, nonché la sanzione accessoria della confisca del mezzo
condotto oltre al ritiro della patente di guida;
t) prevedere l'obbligo di introdurre i seguenti nuovi dispositivi di
equipaggiamento dei veicoli, in conformità agli indirizzi comunitari in tutte le
autovetture di nuova costruzione a partire dal 1° luglio 2001: 1) sistema antibloccaggio
in frenata (ABS); 2) airbag per guidatore e passeggero anteriore; 3) avvisatore che
segnali il superamento della velocità massima prevista; 4) avvisatore acustico che alla
messa in moto del veicolo segnali che non risulta allacciata la cintura di sicurezza; 5)
giubbetto o bandoliere catarifrangenti ad alta visibilità, da indossare nel caso in cui
il conducente sia costretto ad uscire dal veicolo in situazioni di emergenza o pericolo.
Le caratteristiche costruttive e funzionali dei dispositivi di cui alla presente lettera
sono definite dalla normativa comunitaria vigente in materia di omologazione di tali
dispositivi;
u) prevedere che la mancata installazione o la manomissione dei dispositivi di cui
alla lettera t) siano sanzionate analogamente a quanto già previsto per la mancata
installazione o la manomissione di altre obbligatorie dotazioni tecniche del veicolo.
Prevedere altresì che l'introduzione dell'obbligo di installazione dovrà riferirsi alle
nuove immatricolazioni;
v) rivedere il sistema di classificazione dei veicoli in relazione alle
caratteristiche costruttive ed alla destinazione d'uso. In particolare, nell'ambito di
quelli qualificati atipici in base alla normativa vigente, individuare i velocipedi a
pedalata assistita ed i veicoli a trazione elettrica, nonché le tavole a spinta e i
trenini turistici trainanti più di un rimorchio;
v-bis) prevedere, in materia di sagoma limite, che gli autobus possano avere una
lunghezza fino a 15 metri e conseguentemente stabilire lo scodamento del piano verticale
in metri 1,50 in armonia con la normativa comunitaria.
z) snellire e adeguare allo sviluppo tecnico il complesso delle norme relative alle
caratteristiche costruttive e di equipaggiamento, agli accertamenti tecnici previsti per
l'omologazione, nonché agli accertamenti dei requisiti di idoneità alla circolazione dei
veicoli;
aa) regolamentare l'uso delle motoslitte, prevedendo l'obbligo del contrassegno
identificativo, dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi
nonché del possesso, per il conducente, del certificato di idoneità alla conduzione di
cui alla lettera ggg) del presente comma;
bb) prevedere che i pattini a rotelle, nonché le tavole a spinta, possano
circolare nelle piste ciclabili e nelle altre aree urbane individuate nei piani urbani del
traffico, con l'obbligo di osservare il comportamento prescritto per i pedoni. Per la
circolazione in percorsi urbani ed extraurbani specificamente individuati, sono stabilite
apposite norme di condotta;
cc) rivedere le categorie dei veicoli e dei rimorchi, nonché la disciplina delle
macchine agricole ed operatrici, consentendo per queste ultime possibilità di
utilizzazione più elastiche in relazione ad una meno rigida classificazione tipologica;
dd) rivedere la disciplina relativa al trasporto di materiali pericolosi ovvero di
merci in condizioni di pericolo e alla circolazione dei relativi veicoli, prevedendo anche
divieti o limitazioni di trasporto in tunnel o in gallerie, prevedendo in ogni caso idonei
percorsi alternativi;
ee) prevedere per gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti al trasporto
di cose, la cui massa complessiva a pieno carico sia uguale o superiore a 3,5 tonnellate,
nonché per tutti gli autoveicoli e rimorchi per trasporti specifici e ad uso speciale,
l'obbligo di dotazione di dispositivi per rendere visibile la sagoma del mezzo anche nelle
ore notturne e in condizioni di scarsa visibilità. Con uno o più decreti ministeriali
sono definite le caratteristiche tecniche dei dispositivi di cui alla presente lettera;
ff) aggiornare e rivedere le norme per l'ammissione, limmatricolazione e la
cessazione della circolazione dei veicoli, per la distinzione della loro utilizzazione in
uso proprio e in uso di terzi nonché per la disciplina, ai fini della circolazione, della
locazione senza conducente anche con facoltà di acquisto e per la disciplina delle
vendite con patto di riservato dominio nonché prevedere per i mezzi di proprietà
dei comuni la possibilità dell'uso, a fini istituzionali, degli autobus di loro
proprietà;
gg) aggiornare le norme per la revisione periodica dei veicoli, rideterminando i
criteri di qualificazione per le officine private autorizzate ad eseguire le revisioni,
stabilendo la periodicità e le modalità dei controlli. Prevedere l'estensione ai veicoli
con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate della disciplina delle revisioni
periodiche ad opera di officine private autorizzate, demandando al Ministero dei trasporti
e della navigazione la determinazione, con specifici decreti ministeriali, delle modalità
e dei tempi;
hh) rivedere la disciplina della patente di guida, del certificato di abilitazione
professionale e degli altri documenti di circolazione con la semplificazione delle
procedure e con il coordinamento delle competenze amministrative, garantendo la tutela
degli interessi coinvolti ed in particolare della sicurezza individuale e collettiva, nel
rispetto delle norme comunitarie, al fine di adeguare e garantire la conduzione dei
veicoli per una mobilità più sicura; prevedere, inoltre, per gli aspiranti al
conseguimento della patente di guida B, C e D, anche speciali, l'obbligo di effettuare
esercitazioni con le autoscuole, in autostrada o in strada extraurbana assimilabile anche
in ore notturne e nel sistema di esame a questionario prevedere una diversificazione degli
argomenti, e, correlativamente, una diversificazione della valutazione degli errori a
seconda della gravità dell'errore.
ii) prevedere che, nel caso di guida con patente la cui validità sia scaduta, alla
violazione consegua la sola sanzione amministrativa pecuniaria, nonché la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della patente di guida, disponendo la contestuale
abrogazione del secondo e del tezo periodo del comma 7 dell'articolo 126 del nuovo codice
della strada, introdotti dal comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre
1999, n. 507;
ll) prevedere idonee misure alternative per il rilascio della patente di guida a
soggetti con scarsa scolarizzazione o con limitata comprensione della lingua italiana;
mm) soppressa;
nn) ampliare le competenze del Comitato tecnico di cui all'articolo 119, comma 10,
del nuovo codice della strada, al fine di:
1) elaborare linee guida per la valutazione delle capacità di guida delle persone
disabili sotto il profilo sanitario e tecnico, da diramare alle commissioni mediche
locali;
2) elaborare proposte di indirizzo e coordinamento delle commissioni mediche locali;
3) esprimere pareri per i nuovi adattamenti e dispositivi per la guida dei veicoli da
parte di persone disabili o il loro trasporto, previa eventuale valutazione con prove e
test;
4) fornire indicazioni circa la possibilità di conduzione di taxi e di autovetture
adibite a noleggio da parte di conducenti muniti di patente di categoria B speciale;
oo) prevedere che gli attraversamenti pedonali semaforizzati sono dotati di
segnalazioni acustiche, ed, eventualmente, anche di segnalazioni tattili e/o acustiche, e
che gli stessi attraversamenti siano strutturati con un tipo di pavimentazione che agevoli
l'individuazione delle segnalazioni medesime, al fine di agevolare la mobilità dei
soggetti portatori di handicap, ed in particolare dei soggetti non vedenti;
pp) introdurre la patente a punti, secondo i seguenti criteri:
1) la validità delle patenti di guida indicate nell'articolo 116 del nuovo codice della
strada, fermi restando i periodi di validità fissati dall'articolo 126 dello stesso
codice, dovrà essere subordinata alla sussistenza di un punteggio da 0 a 20. All'atto del
rilascio della patente viene attribuito un punteggio di 20 punti. Analogo punteggio viene
attribuito a tutte le patenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui allarticolo1, comma1. I punteggi sono annotati
nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 del
nuovo codice della strada. Fatte salve le sanzioni del ritiro della patente ed il cumulo
con eventuali sanzioni pecuniarie, ove previste, determina la sanzione della sottrazione
di punti la violazione di una delle norme alle quali fa rinvio l'attuale formulazione
dell'articolo 129, comma 1, del nuovo codice della strada ovvero di una delle norme di
comportamento indicate nel titolo V dello stesso codice;
2) la violazione di una delle norme per le quali, ai sensi dell'attuale formulazione del
citato articolo 129, comma 1, del nuovo codice della strada, è prevista la sospensione
della patente già alla prima violazione, comporta la sanzione della sottrazione di dieci
punti. La violazione di una delle norme per le quali, ai sensi dell'attuale formulazione
del medesimo articolo 129, comma 1, è prevista la sospensione della patente alla seconda
violazione, comporta la sanzione della sottrazione di cinque punti. La violazione di una
delle restanti norme contenute nel citato titolo V comporta la sanzione della perdita di
punti, da uno a quattro, in relazione al grado di pericolosità insito nella norma
violata. Per le violazioni che comportano perdita di punteggio, l'organo da cui dipende
l'agente accertatore, entro tre giorni dalla definizione della contestazione effettuata,
deve darne notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, per via telematica o
su supporto magnetico secondo i tracciati record stabiliti dal Ministero dei trasporti e
della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri. La frequenza di corsi di
aggiornamento, i cui programmi saranno definiti con regolamento dal Ministro dei trasporti
e della navigazione e che saranno organizzati da soggetti pubblici e privati a ciò
autorizzati o dalle autoscuole, consentirà di acquisire 6 punti. L'attestato di frequenza
di corsi di aggiornamento dovrà essere trasmesso all'ufficio provinciale del Dipartimento
dei trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'Anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida. La mancanza, per il periodo di tre anni, di
violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la sospensione della patente ai
sensi del citato articolo 129, ovvero di violazioni sanzionate anche con perdita di
punteggio determinerà la nuova attribuzione del completo punteggio iniziale. Le
violazioni poste in essere nei primi cinque anni dal rilascio della patente comportano la
sottrazione di punti in maniera doppia rispetto a quanto stabilito dalle singole norme.
Non può essere cumulato un punteggio superiore a 20. Di ogni variazione di punteggio
l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida informerà il titolare della patente.
Sistemi automatici di comunicazione consentiranno a ciascun abilitato alla guida di
controllare in tempo reale lo stato della propria patente;
qq) prevedere la sanzione del fermo amministrativo per i veicoli di massa
complessiva superiore a 3,5 tonnellate per la violazione delle norme di cui al titolo V
del nuovo codice della strada, subordinando la revoca del fermo amministrativo al
pagamento della sanzione pecuniaria, ovvero alla prestazione di una garanzia, reale o
personale, anche da parte di un soggetto garante residente in uno Stato dell'Unione
europea;
rr) rivedere la disciplina del ritiro, della sospensione, della revisione e della
revoca della patente di guida e degli altri documenti di circolazione, anche con
riferimento ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza personale e a misure di
prevenzione e prevedere la sanzione amministrativa della revoca della patente per il
conducente di autobus e di veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, ovvero
di complessi di veicoli, nel caso di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di
bevande alcoliche ovvero in condizioni di alterazione fisica o psichica correlata all'uso
di sostanze stupefacenti o psicotrope;
ss) rivedere la disciplina della circolazione di prova dei veicoli, inserendo tra i
soggetti autorizzati anche i laboratori sperimentali e consentendo la circolazione ai
veicoli in presenza del titolare dell'autorizzazione, di un suo dipendente munito di
delega, ovvero di soggetti in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare
dell'autorizzazione, purché tale rapporto sia attestato da idonea documentazione ed il
collaboratore sia munito di delega;
tt) rivedere la disciplina delle limitazioni alla circolazione sulle autostrade,
prevedendo che il divieto per i motocicli sia determinato sulla base della potenza e non
della cilindrata, e richiedendo comunque la maggiore età del conducente;
uu) prevedere, ai fini della tutela della salute, l'obbligo da parte delle
strutture sanitarie di base e di quelle a tali fini equiparate, di effettuare, nell'ambito
dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32
della legge 17 maggio 1999, n. 144, a richiesta dell'autorità preposta alla vigilanza,
gli esami necessari ad accertare il tasso alcoolemico e la presenza di sostanze psicotrope
o stupefacenti sui conducenti e sui pedoni coinvolti in incidenti stradali e sottoposti
alle cure mediche, nonché l'obbligo del rilascio agli organi di polizia stradale della
relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il
rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge ed alle
indicazioni contenute nel Piano nazionale della sicurezza stradale, e disponendo altresì
l'espressa abrogazione del primo e del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 116 del
nuovo codice della strada;
vv) prevedere, nei limiti dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza
stradale, per i responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia presso
le quali sia avvenuto il ricovero di soggetti che abbiano subito trauma cranico o che
siano in coma per altra causa, l'obbligo di comunicazione agli uffici provinciali del
Dipartimento dei trasporti terrestri dei casi di coma di durata superiore alle 48 ore. In
seguito a tale comunicazione, prevedere l'obbligo di sottoporre a revisione la relativa
patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica
provinciale previo parere vincolante dello specialista dell'unità riabilitativa che ha
seguito l'evoluzione clinica del paziente, il quale effettua una valutazione
neuropsicologica ed una verifica su strada o su apposito simulatore, con possibilità
successiva di attivare uno specifico programma riabilitativo. Prevedere inoltre il
ripristino del certificato anamnestico, il quale, all'atto del rilascio e del rinnovo
della patente di guida, attesti l'esistenza di qualsiasi condizione clinica atta a
compromettere l'idoneità al conseguimento del documento sopraindicato;
zz) prevedere la semplificazione e lo snellimento delle procedure di
immatricolazione, revisione e circolazione dei veicoli di interesse storico e
collezionistico, nonché l'introduzione di misure volte ad agevolare lo svolgimento di
raduni e gare;
aaa) prevedere che, per le gare ciclistiche, quando la sicurezza della circolazione
lo renda necessario, possa essere imposto un servizio di scorta della specialità Polizia
Stradale della Polizia di Stato, ovvero, in sua vece o in suo ausilio, una scorta tecnica
effettuata da persone incaricate munite di apposita abilitazione. Con disciplinare
tecnico, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità per l'abilitazione delle
persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica, i dispositivi e le caratteristiche dei
veicoli adibiti al servizio di scorta, nonché le relative modalità di svolgimento.
L'abilitazione del personale è rilasciata dal Ministero dell'interno;
bbb) definire misure contro la manomissione dei ciclomotori a due ruote e tre ruote
e dei motocicli, aventi lo scopo di impedire modifiche non autorizzate che possono
compromettere la sicurezza, aumentando le prestazioni dei veicoli, al fine di assicurare
la tutela dell'ambiente e di ridurre l'incidentalità, anche prevedendo l'obbligatorietà
della targhetta di controllo antimanomissione, in ottemperanza alla direttiva 97/24/CEE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o
caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote;
ccc) introdurre l'obbligo per i ciclomotori ed i motocicli in marcia della costante
accensione del proiettore anabbagliante e delle luci di posizione;
ddd) prevedere che le esercitazioni di guida degli autoveicoli non possano essere
effettuate da chi non abbia già conseguito la patente di categoria A o il certificato di
idoneità alla conduzione di ciclomotori o non abbia già superato l'esame teorico di
abilitazione, salvo che il veicolo su cui avviene l'esercitazione sia munito di doppi
comandi a pedale, almeno per il freno di servizio e per l'innesto a frizione;
eee) prevedere la possibilità di trasportare sui ciclomotori un passeggero,
subordinandola alla conformità del veicolo alle caratteristiche costruttive e funzionali
di idoneità definite con il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada ed alla maggiore età del conducente;
fff) stabilire il divieto di collocare all'interno dei veicoli adibiti al trasporto
delle persone oggetti pesanti o voluminosi, entro i limiti stabiliti nel regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, non adeguatamente fissati, onde
garantire la sicurezza dei trasportati;
ggg) stabilire che:
1) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui
allarticolo1, comma1 della presente legge, non abbiano conseguito la maggiore età,
non è consentito condurre ciclomotori senza avere conseguito il certificato di idoneità
alla conduzione rilasciato dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti
terrestri;
2) sono autorizzati alla conduzione dei ciclomotori i titolari di patente di guida per la
conduzione di autoveicoli e motoveicoli;
3) le autoscuole organizzano corsi di preparazione per il rilascio del certificato di
idoneità alla conduzione di ciclomotori da conseguire a seguito di una prova finale;
4) i giovani che frequentano istituzioni scolastiche statali o non statali di istruzione
secondaria possono ottenere il certificato di cui al numero 1) della presente lettera, a
titolo gratuito, frequentando corsi appositamente organizzati, prevalentemente con
personale insegnante o istruttori delle autoscuole, all'interno della scuola, nell'ambito
dell'autonomia scolastica e delle risorse finanziarie di cui al numero 7) della presente
lettera ad esse assegnate a tale scopo;
5) gli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri partecipano con un
proprio funzionario alla prova finale da espletare in ambito scolastico, alla presenza
dell'operatore responsabile della gestione dei corsi;
6) le direttive, le modalità e i programmi dei corsi e delle relative prove sono
definiti, sulla base della normativa comunitaria, con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione, sentito il Ministro della pubblica istruzione, emanato entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I corsi e le relative prove
sono organizzati sulla base di ipotesi di intesa sottoscritte dalle province, dalle
istituzioni scolastiche autonome, dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti
terrestri, e di collaborazioni con comuni, autoscuole, istituzioni e associazioni
pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale;
7) prevedere che, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata
nell'insegnamento dell'educazione stradale, e per dotarla delle risorse necessarie
all'assolvimento del nuovo obbligo di organizzazione dei corsi per conseguire il
certificato di idoneità alla condizione di ciclomotori, sia destinato a tali finalità il
7,5 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettanti ad organi
dello Stato, da assegnare al Ministero della pubblica istruzione. Resta inalterata
l'attribuzione del 15 per cento degli stessi proventi stabilita dall'articolo 32, comma 4,
della legge 17 maggio 1999, n, 144, per le finalità già indicate dall'articolo 208 del
nuovo codice della strada e per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione
del Piano nazionale della sicurezza stradale.
ggg-bis) aggiornare la disciplina della targatura prevedendo, con opportune
modalità, la possibilità di ottenere a titolo oneroso, ferme restando l'attuale sequenza
alfanumerica, targhe personalizzate determinando procedure semplici e rapide di
fabbricazione e distribuzione delle stesse targhe.
hhh) rivedere la normativa relativa ai limiti di velocità ed alla omologazione dei
veicoli adibiti ai trasporti eccezionali, uniformandola a quella vigente negli altri Stati
dell'Unione europea;
iii) prevedere che il termine per la notifica della contestazione, nell'ipotesi di
identificazione dell'effettivo trasgressore o degli altri soggetti responsabili avvenuta
successivamente alla commissione della violazione, decorra dalla data in cui risultino dai
pubblici registri l'intestazione o le altre qualifiche dei soggetti responsabili, o
comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere
alla loro identificazione;
lll) escludere dalla disciplina prevista per la circolazione di autoveicoli e
motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o stranieri, di cui
all'articolo 134 del nuovo codice della strada, la sanzione accessoria della confisca del
veicolo, nel caso di guida con carta di circolazione scaduta, qualora sia disposta la
proroga della carta di circolazione successivamente al sequestro del veicolo;
mmm) ridefinire la responsabilità degli enti proprietari di strade, dei
proprietari dei fondi limitrofi e degli altri soggetti interessati, in relazione alla
costruzione e manutenzione dei muri di sostegno e delle ripe;
mmm-bis) prevedere che per le pertinenze di servizio
costituite da impianti di distribuzione carburanti esistenti alla data del 31 dicembre
1992, nei tratti di strade statali fuori dei centri abitati, come delimitati ai sensi
dell'articolo 4 del nuovo codice della strada ma all'interno delle zone previste come
edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, ne caso che detto
strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già
esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, si applicano le disposizioni vigenti in
materia per i centri abitati, fatte salve le disposizioni specifiche riguardanti la
riorganizzazione della rete di distribuzione dei carburanti;
mmm-ter) all'articolo 23, comma 13-ter del nuovo codice della strada,
prevedere l'abrogazione delle parole: "di insegne di esercizio";
mmm-quater) prevedere forme di responsabilità a carico degli enti
proprietari, concessionari o gestori di strade o autostrade, per i danni alle cose o alle
persone causati dai difetti di progettazione, realizzazione o manutenzione delle stesse
strade o autostrade.
Articolo 2-bis
1. Al comma 2-bis dell'articolo 119 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 32 della legge 7 dicembre 1999, n. 472,
dopo le parole: "medici specialisti" sono aggiunte le seguenti:
"diabetologia e malattie del ricambio".
Articolo 3
(Integrazioni e modifiche al Regolamento di
esecuzione del nuovo codice della strada).
1. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta entro lo stesso termine di cui all'articolo 1,
comma 1, norme integrative e modificative del regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.
Articolo 4
(Parere parlamentare).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 alla
Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte
delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
2. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni
dall'assegnazione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non
conformi ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione.
3. Il Governo, entro i successivi quarantacinque giorni, esaminati i pareri di cui al
comma 2, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali
modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni permanenti, che deve
essere espresso entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.
Articolo 5
(Disposizioni integrative e correttive).
1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, con le medesime
procedure ivi previste e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati
dall'articolo 2 e previo parere delle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 4.
Articolo 6
(Disposizioni finanziarie).
1. Dall'attuazione della presente legge, fatta eccezione per
quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera mm), non debbono derivare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), pari
a lire 5.000 milioni annue a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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