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- Le monografie della Mailing List
- Pubblicata 26 ottobre 2001
Monografia reperita in:
www.giust.it
LA DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA TRA CRONACA GIUDIZIARIA E DIVIETO DI PUBBLICAZIONE DI ATTI
Di Lucia Fanti magistrato
1. PREMESSA
In un momento in cui nelle aule giudiziarie, sia in sede penale che
civile, si discutono sempre più numerosi procedimenti che hanno per oggetto
l'onore ed il decoro di persone che si assumono diffamate da articoli di
giornale, ci si può chiedere quali siano i rapporti e le interferenze che
possono intercorrere tra il reato di diffamazione a mezzo stampa e la
cosiddetta "cronaca giudiziaria", soprattutto con riferimento al divieto di
pubblicazione di atti coperti dal "segreto" di cui all'articolo 114 del
codice di procedura penale.
Premesso che in questo ambito si fa sempre più riferimento all'esercizio
del diritto di cui all'articolo 21 della Costituzione, è lecito chiedersi se
il reato di cui all'articolo 595 de codice penale, nella sua forma aggravata
di cui al terzo comma (offesa recata col mezzo della stampa), possa
concorrere con quello di cui all'articolo 684 (pubblicazione arbitraria di
atti di un procedimento penale), quali siano i limiti del diritto di
cronaca, se il diritto stesso possa giustificare il divieto di pubblicazione
e, infine, se il divieto di pubblicazione possa costituire un impedimento
alla scriminante della "cronaca giudiziaria".
2. IL REATO DI DIFFAMAZIONE E QUELLO DI PUBBLICAZIONE ARBITRARIA:
DIVERSITÀ DELL'OGGETTO GIURIDICO.
Occorre muovere innanzi tutto dalla considerazione del differente oggetto
giuridico che connota il reato di cui all'articolo 595 c.p. rispetto a
quello del reato di cui all'articolo 114 c.p.p.: nel primo caso il bene
giuridico protetto dalla norma deve individuarsi nella tutela dell'onore e
del decoro del soggetto passivo, nel secondo nell'interesse dello Stato al
normale funzionamento dell'attività giudiziaria ottenuto mediante la
segretezza della delicata fase istruttoria.
Sul punto la Cassazione (sez. V, 18/12/1980) ha escluso che l'art. 164
c.p.p. del 1930 si ponga come obiettivo anche di tutelare il diritto
dell'imputato alla presunzione di innocenza.
Il diverso orientamento dottrinale, che ritiene invece l'art. 114 c.p.p.
reato plurioffensivo, avente ad oggetto anche la tutela della riservatezza e
della reputazione delle persone coinvolte nel processo, trova conferma nella
giurisprudenza di merito - vedi Trib. Bari, 26/3/1980, Lombardo e Trib.
Milano, 8/4/1991 - e si raccorda al contenuto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 10/2/1981 n. 16, che aveva ritenuto l'art. 164 c.p.p. del
1930 teso ad assicurare anche la dignità e la reputazione di tutti coloro
che partecipano al processo (per i riferimenti dottrinari relativi a tale
tesi, che si richiama al principio di presunzione di non colpevolezza
previsto dall'art. 27, Il co., Cost., vedi ad esempio M. MASSA, Sulla
legittimità costituzionale degli artt. 684 c.p. e 164 c.p.p., in Riv. it.
dir. proc. pen., 1967, 304).
In particolare, l'interesse presidiato dall'art. 114 c.p.p. appare
risiedere da un lato, nelle ipotesi di divieto assoluto di pubblicazione,
nella tutela dell'attività di ricerca della prova, nell'intento cioé di non
far conoscere all'indagato la sussistenza e lo sviluppo delle indagini onde
evitare la possibile compromissione del reperimento e dell'acquisizione
delle prove (cosiddetto segreto interno); dall'altro, nei casi di divieto di
pubblicazione degli atti, ma non del loro contenuto, nell'esigenza di non
condizionare il giudice del dibattimento (cfr. G. GIOSTRA, Processo penale
ed informazione, 1989, Giuffré).
Trattasi in entrambe le ipotesi di finalità endoprocessuali, dovendosi
pertanto ritenere la tutela di ulteriori interessi extraprocessuali soltanto
eventuale e rimessa al giudice caso per caso (art. 114, V e VI comma).
La circostanza poi che la non consentita pubblicazione di atti coperti dal
segreto possa involgere, di fatto, conseguenze di rilievo relativamente alla
reputazione del soggetto coinvolto nelle indagini non è altro che uno degli
effetti - non necessari e diretti - della condotta criminosa, peraltro non
direttamente preso ad esame dal legislatore e senz'altro tutelabile mediante
la concorrente imputazione del reato di diffamazione a mezzo stampa.
Significativa appare al riguardo la stessa interpretazione letterale
dell'art. 114 c.p.p.. Le previsioni contenute nel V e nel VI comma
dell'articolo - le quali rispettivamente rimettono al giudice, allorché non
si proceda a dibattimento e sull'accordo delle parti, di disporre il divieto
di pubblicazione di atti o di parti di atti potenzialmente pregiudizievoli
per la riservatezza dei testimoni o delle parti private, ovvero vietano la
pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni,
persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non siano divenuti
maggiorenni - escludono implicitamente, argomentando "a contrario", che
analoghe disposizioni possano valere per l'imputato, sia esso maggiore di
età o minorenne.
Da ciò deriva la considerazione che la norma incriminatrice non si pone
come obiettivo la tutela della imputato di fronte ai mass-media ed alla
pubblica opinione, nè sotto il profilo del diritto all'onore od alla
reputazione, nè con riferimento al diritto alla "privacy" ovvero
all'identità personale o all'immagine. Ne consegue che la tutela dell'onore,
operata attraverso il divieto di pubblicazione di atti, avviene soltanto in
via mediata ed eventuale.
Tale distinzione tra i beni giuridici tutelati dalle due fattispecie
penali comporta pertanto che, nel caso in cui la pubblicazione della notizia
diffamatoria concerna atti rientranti nella previsione dell'art. 114 c.p.p.,
si verifichi un'ipotesi di concorso formale eterogeneo tra reati, ricadente
nell'istituto giuridico disciplinato dall'art. 81, I co, c.p. (contestuale
violazione, con la medesima azione, di diverse disposizioni di legge).
Ciò implica altresì che il giudice penale possa, per ipotesi, condannare
l'imputato per uno dei due reati ed assolverlo per l'altro e che il giudice
civile - adito per il risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa
e tenuto a delibare la sussistenza delle ipotesi criminose quale presupposto
per l'accoglimento della domanda risarcitoria - possa a sua volta escludere
il reato di diffamazione (ricorrendo, ad esempio, la scriminante del diritto
di cronaca) nonostante l'avvenuta effettiva pubblicazione di atti rientranti
nel divieto, condotta quest'ultima autonomamente censurabile in sede penale.
3. IL DIRITTO DI CRONACA QUALE CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE, NEL REATO DI
DIFFAMAZIONE. ED IN QUELLO DI PUBBLICAZIONE ARBITRARIA DI ATTI DI UN
PROCEDIMENTO PENALE.
a) Premessa: i limiti del diritto di cronaca
Il diritto di cronaca giornalistica viene ormai unanimemente riconosciuto
in dottrina quale esplicazione del diritto di libera manifestazione del
pensiero previsto dall'art. 21 Cost., ritenendosi ormai superate le
disquisizioni in ordine alla possibilità di distinguere tra "dichiarazioni
di mera scienza" e "manifestazioni del pensiero", ovvero tra libertà di
manifestazione o libertà di stampa o di cronaca (per un esaustivo "excursus"
sulla intera tematica cfr. MANTOVANI, I limiti della libertà di
manifestazione del pensiero in materia difatti criminosi, con particolare
riguardo alle due sentenze della Corte Costituzionale sul divieto di
pubblicazione di determinati atti processuali, in Riv. it. dir. proc. pen.
1966, 657).
Allorché si passa all'individuazione dei limiti di tale diritto, la
dottrina appare unanime nel ritenere che ve ne siano di ulteriori rispetto a
quello del buon costume enunciato dall'art. 21 Cost., residuando invece in
una prima fase (nel vigore del Codice abrogato) differenze interpretative
relativamente all'individuazione delle fonti di tali limiti.
In particolare, ritenuto indiscusso che l'art. 21 Cost. non abbia valore
meramente programmatico, la divergenza originariamente intercorrente tra la
tesi che rimetteva alla legge ordinaria - ed in particolare a quella
penale - la delimitazione della libertà di manifestazione del pensiero e la
opposta tesi che riteneva ammissibili soltanto quei limiti risultanti
esplicitamente o per implicito dalla carta costituzionale e' stata superata
dalla Corte Costituzionale che con la sentenza n. 9 del 1965 ha affermato: "
La libertà di manifestazione del pensiero . non può essere assoggettata a
limitazioni sostanziali se non per legge (riserva assoluta di legge) e sul
fondamento di precetti o principi costituzionali, siano essi esplicitamente
enunciati nella Costituzione o si possano invece trarre da questa mediante
interpretazione".
Ne deriva la positiva affermazione di un principio generale di
incoercibilità del diritto di cronaca sino a quando l'esercizio dello stesso
non comporti lesione di altro bene costituzionalmente rilevante, con
l'ulteriore corollario che tale diritto non possa incontrare limitazioni in
esigenze costituzionalmente irrilevanti e liberamente evidenziate dalle
leggi comuni (cfr. GIOSTRA, op. cit.).
Ciò posto va dunque accertato se la tutela dell'onore e della reputazione
e l'interesse dello Stato al normale funzionamento dell'attività
giudiziaria - rispettivamente costituenti, come detto, i beni giuridici
sottesi alla diffamazione a mezzo stampa ed al divieto di pubblicazione di
atti di cui all'art. 114 c.p.p. - costituiscano o meno limiti al diritto di
libera manifestazione del pensiero che trovino la loro ragion d'essere in
interessi costituzionalmente rilevanti.
La soluzione al presente quesito spiega infatti indubitabile importanza in
ordine alla ulteriore tematica della rilevanza da attribuirsi alla causa di
giustificazione del diritto di cronaca con riferimento tanto al reato di
diffamazione a mezzo stampa, quanto a quello di divieto di pubblicazione di
atti: ove infatti i limiti al diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero possano dirsi riferiti ad interessi privi di rango costituzionale,
le condotte criminose previste dalla legge penale verranno scriminante
dall'esercizio del diritto di cronaca, viceversa le medesime non verranno
giustificate - o lo saranno eventualmente soltanto in seguito ad un giudizio
di bilanciamento tra interessi di pari peso costituzionale - in ipotesi di
rilievo costituzionale del bene giuridico sotteso all'imposizione dei limiti
stessi.
b) nel reato di diffamazione
Muovendo dal reato di diffamazione a mezzo stampa, appare consolidata
l'opinione secondo cui l'onore e la reputazione - come così del resto la
"privacy" ed il diritto all'immagine - non siano interessi di rilevanza
costituzionale (l'opinione favorevole alla "costituzionalizzazione" della
riservatezza viene generalmente fondata sul richiamo ai "diritti inviolabili
dell'uomo" garantiti dall'art. 2 Cost., ma la stessa dottrina ritiene che
difficilmente possa prestarsi a venire invocata per introdurre nuove o
impreviste deroghe alla libertà riconosciute dalla Costituzione medesima.
Vedi sul punto L. PALADIN, Problemi e vicende della libertà di informazione
nell'ordinamento giuridico italiano, in La libertà di informazione, 1979,
10).
La problematica - affrontata per vero con riferimento al reato di cui
all'art. 164 c.p.p. del 1930, concernente "Divieto di pubblicazione di
determinati atti" - è stata in questi termini risolta dalla Corte
Costituzionale che con sentenza n. 25 del 1965 ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale di tale norma nella parte in cui poneva limiti alla cronaca
giudiziaria nei casi di dibattimento svolto a porte chiuse per non "eccitare
riprovevole curiosità".
Da tale pronuncia la dottrina fa discendere il principio secondo cui la
tutela della riservatezza non trova fondamento sul piano costituzionale e
non rappresenta uno di quegli interessi costituzionalmente garantiti che
possano limitare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
Ne deriva che laddove tale diritto venga legittimamente esercitato,
l'esercizio dello stesso non possa essere limitato in vista della tutela
dell'onore o della reputazione e venga dunque tecnicamente a configurarsi
come circostanza scriminante del reato di diffamazione a mezzo stampa.
Va osservato in proposito che l'aspetto da ultimo considerato introduce un
ulteriore fondamentale spunto di riflessione: possono ammettersi limiti
"esterni" al diritto di cronaca quando il suo "legittimo" esercizio
vulneri
interessi costituzionalmente protetti? Il tema di indagine diviene allora
quello di valutare se e quando il diritto di manifestare liberamente il
proprio pensiero possa dirsi legittimamente esercitato, previa
individuazione di quei limiti cosiddetti "interni" o logici alla sussistenza
dei quali tale legittimo esercizio deve dirsi correlato.
Va rilevato in proposito che il pressoché unanime indirizzo
giurisprudenziale della Suprema Corte sul punto - tale da costituire ormai
"jus receptum" (cfr. per tutte, da ultimo, Cass. sez. III, 6877 del
25/5/2000) - è nel senso di collegare la legittimità dell'esercizio del
diritto di cronaca giudiziaria alla contestuale ricorrenza dei requisiti
della verità del fatto, della pertinenza e della continenza.
Ne deriva che soltanto laddove il diritto di cronaca sia stato
legittimamente esercitato con riferimento ai predetti parametri valutativi
nasca l'esigenza di contemperare, limitandoli, altri interessi fondamentali
antagonisti, poiché altrimenti deve ritenersi venuto meno uno dei termini
del contrasto: "l'abuso della libertà di informare non gode di tutela
costituzionale" (GIOSTRA, op. cit.).
La norma di legge penale ordinaria ben può vietare dunque la condotta che
travalichi i limiti interni del diritto di cronaca senza alcuna necessità di
invocare, a sua legittimazione, la salvaguardia di beni di rilievo
costituzionale, posto che "le manifestazioni del pensiero che superino i
suddetti limiti "interni", di contenuto e di forma, restano estranei
all'art. 21 Cost. e degradano a mere libertà negative, che sono cioè
permesse se non siano vietate" (MANTOVANI, op. cit).
Può dunque concludersi sul punto con una triplice affermazione: da un lato
la legittimità dell'esercizio del diritto di cronaca va correlata unicamente
alla ricorrenza ed al rispetto dei suoi limiti "interni", dall'altro il
diritto stesso - purché appunto legittimamente esercitato - prevale sulla
tutela dell'altrui onore e reputazione e costituisce causa di
giustificazione del reato di diffamazione, dall'altro ancora le
manifestazioni del pensiero sono rilevanti e perseguibili penalmente ex art.
595 c.p. allorché superino anche uno solo dei limiti interni del diritto di
cronaca.
c) nel reato di abusiva pubblicazione
A diverse conclusioni deve invece addivenirsi con riferimento al reato di
divieto di pubblicazione di atti.
Anche in tale ipotesi la direttrice di analisi deve muovere dal
riconoscimento o meno della rilevanza costituzionale dei beni giuridici
protetti dalla fattispecie incriminatrice, onde valutare la legittimità, in
termini costituzionali, del limite "esterno" posto al diritto di cronaca e
la conseguente potenziale soccombenza del diritto di libera manifestazione
del pensiero, ovvero la necessità di un contemperamento tra valori di pari
rilievo costituzionale.
Gli interessi presidiati dalla norma in via immediata - da individuarsi,
come detto e sulla base delle differenti previsioni contenute nell'art. 114
c.p.p., soprattutto nella tutela dell'acquisizione della prova nonché
nell'intento di non pregiudicare il convincimento del giudice del
dibattimento - vanno rapportati al più generale e preminente interesse al
corretto svolgimento della funzione giurisdizionale, bene che, come
riconosciuto dalla Corte Costituzionale, non può non ritenersi di rilievo
costituzionale (cfr.C. Cost. 3/3/1966 n. 18: "..La libertà di manifestazione
del pensiero garantita dall'art. 21 Cost. trova dunque un limite
nell'esigenza fondamentale di giustizia. E il bene della realizzazione della
giustizia, che, fra l'altro, vale a garantire ed assicurare l'esercizio di
tutte le libertà, compresa quella in esame, e' anche esso garantito, in via
primaria, dalla Costituzione..").
La questione è stata in passato affrontata e risolta dalla giurisprudenza
nel vigore del vecchio codice di procedura penale in seguito al vivace
dibattito dottrinale e giurisprudenziale sorto negli anni '60 ed
ideologicamente ispirato alla tesi della incondizionata prevalenza del
diritto di cronaca - anche e soprattutto con riferimento al divieto di
pubblicazione dì atti contenuto nel "vecchio art. 164 c.p.p. - quale
precipua forma di controllo esterno sulla regolarità ed imparzialità di
tutte le operazioni istruttorie.
La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate- con
riferimento all'art. 21 Cost. - le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 684 c.p. (costituente la norma incriminatrice del "vecchio" e
del "nuovo" divieto di pubblicazione di atti) e 164, I co., n. 1 c.p.p. del
1930 nella parte in cui non prevedevano limiti all'assoluto divieto di
pubblicazione di atti o di documenti di un procedimento penale in fase di
istruzione, non stabilendo inoltre forme di verifica della sussistenza
dell'esigenza di giustizia alla non pubblicazione degli atti o documenti
medesimi (C. Cost. 3/12/1984 n. 457). Tale assunto si pone sulla scia della
citata sentenza n. 18/1966 nella quale la Corte medesima aveva sottolineato
come la segretezza esterna dell'attività istruttoria dovesse essere
riconosciuta come l'oggetto principale e la "ratio" della tutela garantita
dall'art. 684 c.p. per cui - assumendo rango di principio costituzionale -
era tale da possedere "ex se" l'idoneità a delimitare l'esercizio del d
Ulteriore direttrice interpretativa fornita dalla Corte (C. Cost. sentenza
n. 25/1965) è poi quella che la tutela dell'interesse della giustizia non
può essere incondizionata e vulnerare "sine die" il diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero; al riguardo si e' dichiarata
l'incostituzionalità non già del divieto di pubblicazione degli atti, ma
della sua durata ("fino a che siano trascorsi i termini stabiliti dalla
legge sugli archivi di Stato"), argomentando che "la serenità del
dibattimento non corre più alcun pericolo, allorché - esauriti vari gradi di
giurisdizione - il processo si sia concluso".
Sulla base di tali pronunce può dunque affermarsi il principio secondo cui
nel potenziale conflitto tra il diritto di libera manifestazione del
pensiero e l'interesse al buon funzionamento della giustizia - valori
entrambi di rango costituzionale - debba essere operato un contemperamento
che "facendo salvi gli opposti interessi, consenta di affermare la non
illegittimità costituzionale del divieto posto a salvaguardia della
giustizia senza svuotare la libertà di manifestazione del pensiero"
(Mantovani, op. cit.).
La dottrina riconosce poi che la legittimità costituzionale delle norme
poste dagli artt. 684 c.p. e 164 c.p.p. del 1930 a maggior ragione deve
valere nei confronti del "nuovo" art. 114 c.p.p. per il fatto della
relatività del divieto stesso, che ha durata limitata, affermando che "nel
potenziale conflitto tra valori che si collocano su fronti opposti il
legislatore si è adoperato per determinare dei criteri di bilanciamento e di
contemperamento e ciò malgrado la scelta di tutela di interessi che stanno
sul primo versante inevitabilmente ha comportato il sacrificio della libertà
di opinione e della libertà di stampa, beni considerati subvalenti in
determinati momenti processuali rispetto alle esigenze accertative" (G.
RUELLO, Segreto di indagine e diritto di cronaca, in Giust. Pen. 1991, III,
602).
Da quanto esposto emerge dunque il principio secondo cui "non può
rientrare nell'esercizio del diritto di cronaca la pubblicazione, anche per
riassunto o a titolo di informazione di atti per i quali la stessa e'
vietata", posto che "..l'esistenza di un diritto attribuito da una
determinata norma non e' sufficiente per escludere automaticamente la
punibilità di ogni condotta dell'agente.." (Cass., sez. V, 19/2/1990 n.
2377).
Ne deriva pertanto la non operatività della scriminante dell'esercizio del
diritto di cronaca in tutte le ipotesi ricadenti nelle previsioni dell'art.
114 c.p.p..
4. DIRITTO DI CRONACA E DIFFAMAZIONE COMMESSA CON LA PUBBLICAZIONE DI ATTI
COPERTI DAL DIVIETO
Dalle suesposte considerazioni emerge la necessità di tenere distinte le
due fattispecie penalistiche del reato di diffamazione a mezzo stampa (art.
595 c.p.) e del divieto di pubblicazione di atti (art. 114 c.p.p.) anche con
riguardo ai profili emergenti in sede civile.
Il giudice civile - cui e demandata la delibazione circa la sussistenza
della fattispecie penale quale imprescindibile presupposto per
l'accoglimento della domanda risarcitoria ex artt. 2043 e 2059 c.c. - dovrà
infatti rilevare l'eventuale contestuale sussistenza dei due reati e potrà
accogliere la domanda risarcitoria fondata sul pregiudizio all'onore ed alla
reputazione asseritamente risentiti dall'attore con esclusivo riferimento
all'emergere del reato di cui all'art. 595 c.p.
Tale conclusione implica due ordini di valutazioni.
La prima concerne la non risarcibilità del pregiudizio economico derivante
all'attore per il mero fatto della commissione del reato di divieto di
pubblicazione di atti, ma soltanto per la eventuale contestuale commissione
del reato di diffamazione a mezzo stampa (entrambe le condotte
ricollegabili, direttamente o indirettamente, al medesimo "fatto" storico
costituito dalla pubblicazione sulla stampa delle notizie coperte dal
segreto e, come detto, danti luogo a reati tra loro in rapporto di concorso
formale).
Se infatti la "ratio" dell'art. 114 c.p.p. e' improntata in via immediata
e diretta al solo perseguimento di finalità endoprocessuali, ne deriva che
la tutela dell'onore e della reputazione del soggetto attore verrà
perseguita da altra fattispecie criminosa (art. 595 c.p.), emergendo
pertanto sul punto carenza di interesse ad agire (cfr. Trib. Trieste,
26/3/1993, Rizzotti-Vlach. Per la difforme opinione, secondo cui il reato di
divieto di pubblicazione di atti risponderebbe anche all'esigenza di
tutelare l'imputato di fronte ai "mass-media", con conseguente possibilità
per il soggetto interessato di esperire azione civile o di costituirsi parte
civile nel procedimento penale, cfr. R. MENDOZA, Divieto di pubblicazione di
atti e beni giuridici tutelati, in Cass. pen. 1995, IV, 681).
In secondo luogo, la distinzione concettuale tra le due fattispecie
penali - ed in particolare il loro operare su piani distinti - comporta che
la sussistenza della scriminante del diritto di cronaca dovrà essere
apprezzata con riferimento al solo rispetto dei limiti "interni" del diritto
stesso, a nulla rilevando, al fine di escludere l'operatività della causa di
giustificazione, l'avvenuta contestuale violazione del divieto di
pubblicazione di atti.
Tale conclusione, logicamente coerente con le premesse giuridiche
suesposte, non risulta del resto seriamente contrastata neppure in
giurisprudenza, ove l'indirizzo contrario appare assolutamente minoritario
(cfr. Cass. sez. III, 1959/1967, ove si sostiene che "il diritto di cronaca
giornalistica trova il suo limite invalicabile nella verità obiettiva dei
fatti riferiti, nell'assenza di divieto legislativo alla loro divulgazione,
nella forma corretta e non ingiuriosa delle espressioni di commento, nel
contenuto sereno e non tendenzioso del commento stesso". Vedi anche Trib.
Milano, ufficio G.I.P., 22/2/1993, ove l'affermazione di tale indirizzo
appare desumibile "a contrario", essendosi sostenuto che "non e'
riconducibile all'ambito dell'illecito penale (nella fattispecie diffamazion
e a mezzo stampa) la pubblicazione di dichiarazioni non più coperte dal
segreto.. su di esse consacrandosi il diritto di cronaca, senza alcun limite
di pubblicazione e diffusione").
In conclusione deve escludersi che il divieto di pubblicazione di atti del
procedimento penale trovi la sua ragione nella necessità di tutelare - oltre
all'esigenza di giustizia - anche il diritto alla riservatezza dell'indagato
o dell'imputato, tenuto conto del fatto che il diritto di cronaca,
riconosciuto dall'art. 21 Cost., sussiste anche in pendenza di un giudizio
penale allorché siano rispettati i soli limiti "interni" della verità
oggettiva, della pertinenza, della continenza formale, dell'utilità sociale
dell'informazione, della forma civile dei fatti e della loro valutazione.
Il divieto di pubblicazione di atti costituisce viceversa un limite
"esterno" alla libertà di manifestazione del pensiero, la violazione del
quale potrà rivestire indubbia rilevanza in sede penale, ma giammai valere a
costituire un ulteriore limite "interno" o logico all'esercizio del diritto
di cronaca.
La sussistenza di quest'ultimo, operante come circostanza scriminante dal
reato di diffamazione a mezzo stampa, non potrà dunque essere inibita dalla
contestuale ed eventualmente ravvisata commissione del reato di cui all'art.
114 c.p.p., a meno di non voler indebitamente piegare una norma che ha
finalità diverse agli scopi dell'esercizio del diritto di cronaca con
l'intento - non giustificabile in termini costituzionali - di rinvenire un
argine ulteriore all'esercizio del diritto rispetto a quelli unanimemente
individuati dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
L.Fanti

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