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Le monografie della Mailing List
Pubblicata 11 gennaio 2002
 
 
monografia reperita su:
www.zeusnews.com

Numero 284 del 21-12-2001

Deep linking e dintorni

[Articolo tratto da Noema - Tecnologie e società]

Il sistema di linking utilizzato dal World Wide Web è attualmente oggetto di una serie di questioni legate alla sua liceità, sia dal punto di vista del copyright e del marchio, sia per quanto riguarda un'eventuale responsabilità dei gestori che inseriscono links con contenuti illeciti.


di Alessia Maria Michela Giurdanella


Il linking si distingue in tre tipologie differenti:

- surface linking;
- deep linking;
- framing.

Non sussistono problemi di liceità per quanto concerne il surface linking, poiché si tratta di una pratica unanimemente accettata, consistendo semplicemente nel rimandare alla home page iniziale di un altro sito.

I problemi maggiori sorgono in relazione agli altri due tipi di linkaggio: il deep linking, (che rinvia ad una pagina interna di un altro sito) ed il framing (pratica che viene comunemente utilizzata per appropriarsi di parte di un altro sito, sfruttandone interamente i contenuti senza rendere noto all'utente la reale origine del materiale somministrato come proprio).

Si ritiene comunemente che il framing possa rappresentare una violazione del copyright in quanto ingenera nel fruitore una forma di confusione tra webmasters.

Controversa si pone invece la questione in relazione al deep linking, che, con svariate motivazioni, viene considerato sia lecito che illecito da parte di differenti Tribunali. Le recenti sentenze lo dimostrano.

Il Tribunale di Rotterdam ne ha dichiarata la totale liceità: i giudici olandesi hanno ritenuto che non vi sia alcuna violazione del diritto d'autore, riconoscendo nel deep linking una pratica comunemente utilizzata in Internet e che anzi si pone, assieme ai riferimenti ipertestuali, come linfa vitale del Web System; non solo, ma la pratica di linkaggio è stata ritenuta vantaggiosa anche per il sito ospitante, generando un incremento delle visite e - indirettamente - della pubblicità, compensando l'eventuale perdita di contatti a causa del 'salto' della homepage. La responsabilità di un eventuale mancato introito è stata accreditata invece ad uno scorretto impiego delle strategie pubblicitarie, ben potendo inserirsi banners pubblicitari anche nelle pagine interne di un sito.

Al contrario, sia il Tribunale di Parigi sia quello tedesco ritengono debba considerarsi illecito il linking effettuato senza rendere chiara al navigatore la provenienza dell'informazione, tranne nel caso in cui il sito 'derubato' abbia dato la sua approvazione esplicita sul linkaggio stesso.

L'esempio americano è, come sempre, sintomatico delle prossime direzioni da seguire in campo legale: una prassi giuridica nordamericana ha dato vita ad un nuovo contratto, il web linking agreement, con il quale sarà possibile disciplinare le condizioni di utilizzo del link tra sito e sito.

Nel nostro ordinamento, non sarà necessario richiamare le norme a difesa del copyright, ma si potrà sia seguire l'esempio statunitense, sia fare riferimento alla tutela della concorrenza nel caso in cui si prospetti un caso di linkaggio al solo fine di sottrarre accessi ad un sito concorrente.

Autore : Alessia Maria Michela Giurdanella

Articolo inserito da dany.male@zeusnews.com


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monografia reperita su:
http://www.studiocelentano.it/editorial/iaselli/101201.asp


Tutela del diritto d'autore in tema di fotografie e prostituzione on line


di Michele IASELLI. Avvocato, Funzionario del Ministero della Difesa.

Il fotografo professionista Ottavio Monini di recente ha notato che alcune sue fotografie raffiguranti una nota modella polacca e presenti sul proprio sito (www.ottaviomonini.it) erano state pubblicate sulla pagina web (http://web.tiscali.it/classyladies/martina.html) di una prostituta che attraverso la rete offre i propri servizi (di varia natura e non poco onerosi). Il fotografo contatta la responsabile del sito ed a seguito di serie minacce di adire le vie legali ottiene, in un primo momento la rimozione delle fotografie contestate. Purtroppo, però, successivamente la donna (o chi per essa) ci ripensa e ripubblica le stesse fotografie, questa volta su un altro sito contenente anch'esso offerte di generose (ed anche più onerose) prestazioni di natura sessuale.



Il caso di specie si contraddistingue per la sua singolarità ma nello stesso tempo costituisce un'ulteriore testimonianza delle preoccupanti potenzialità lesive della Rete che come proiezione virtuale del mondo reale ne raccoglie anche gli aspetti deleteri.
Diverse sono le fattispecie criminose rilevabili dalla vicenda suesposta:

1. in primo luogo appare evidente la violazione di quei diritti e poteri di controllo sulla circolazione e sfruttamento della fotografia che la legge ed in particolare quella sul diritto d'autore ( legge n. 633/41) concede al fotografo. Il web è contraddistinto da diverse categorie di fotografie come quella propriamente artistica tutelata dall'art. 2, n. 7 della legge menzionata; quella relativa ad immagini di persone o a determinati aspetti della vita naturale e sociale tutelata, anche se in misura minore, dagli artt. 87 e seguenti della legge sul diritto d'autore; ed infine esiste quella categoria di foto che raffigurano scritti, documenti che non gode di alcuna tutela in quanto meramente riproduttiva. Anche se non propriamente "artistiche" le foto in argomento possono sicuramente rientrare nella seconda categoria fermo restando che, talvolta, una bella fotografia particolarmente chiara, nitida, luminosa può non essere considerata un'opera creativa, mentre può essere considerata tale, per un suo contenuto



2. Di non secondaria rilevanza è il delitto di diffamazione realizzato nei confronti della modella polacca, piuttosto nota, tra l'altro, nel suo paese. Come già sottolineato in altra sede la diffamazione on line si perfeziona immediatamente al momento della messa a disposizione dei dati in rete prescindendo dall'effettiva lettura da parte dei destinatari od interessati. La questione, nel caso concreto, assume, poi, una particolare gravità considerato che l'immagine della modella viene associata alla dubbia attività della prostituta.

3. Dulcis in fundo l'utilizzo di Internet come mezzo per pubblicizzare e quindi facilitare l'attività peripatetica può senz'altro configurare un'aperta violazione alla pubblica decenza ed al buon costume, considerato che determinate condotte assumono una notevole rilevanza in quanto, andando ben al di là della semplice manifestazione di pensiero, strumentalizzano Internet a scopi di sfruttamento economico, di pubblicizzazione e distribuzione di contenuti osceni e degradanti (Picotti L. "Comunicazioni illecite via Internet" in "Il diritto dell'informazione e dell'informatica", n. 2, Milano, 1999).

Chiaramente a tali fattispecie criminose vanno associate le considerazioni già fatte a suo tempo in merito alle responsabilità del provider, alla competenza legislativa e giurisdizionale in quanto il provider del sito più recente è cecoslovacco, in merito all'inadeguatezza delle leggi e degli strumenti giudiziari avuto riferimento ai reati telematici.

Restano da considerare, infine, altri due aspetti curiosi legati alla presenza delle fotografie della modella sul particolare sito della prostituta e cioè la truffa esercitata nei confronti dei clienti che nel contattare la prostituta pensano di avere a che fare con la ragazza esposta sulle fotografie e la concorrenza sleale che si viene a configurare nei confronti delle altre colleghe della responsabile del sito per la presenza di immagini che non hanno niente a che vedere con l'effettiva operatrice.


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monografia reperita su:
http://punto-informatico.it/pi.asp?i=38559

Il monopolio della SIAE
di Aaron Brancotti

Non rischiate inutilmente copiando software in maniera illegale. Andate a rubare un originale. La pena è analoga, forse minore. l

04/01/02 - Commenti - Web - Poichè mi si è laureato lo Yanez e posso quindi contare su un valido e soprattutto gratuito parere legale, ultimamente mi sto togliendo lo sfizio di svolgere nel magico campo della giurisprudenza l'analogo di una delle attività classiche dello sviluppo del software, ovvero il beta testing. Praticamente si tratta di trovare i bug, ovvero errori e malfunzionamenti vari, e segnalarli a chi di dovere. In particolare già da tempo mi ronzava in testa una domanda, tanto da giustificare la stesura di un articolo poi pubblicato su vari siti e a seguito del quale ho ricevuto molta posta: per quale motivo in USA esistono numerosi enti che si occupano della protezione dei Diritti d'Autore e in Italia invece c'è solo la SIAE? La mia preoccupazione è motivata dal fatto che i comportamenti della SIAE, in molti campi che vanno dal mancato riconoscimento di quel patrimonio dell'Umanità che va sotto il nome di Open Source fino all'arbitraria assegnazione dei proventi della propria attività, peraltr



Se non l'hai già fatto, vai a leggerti l'art.180 comma 1 della famigerata legge 633 del 1941, che taglia le gambe a qualsiasi velleità e tentativo di fare concorrenza alla SIAE.

La famigerata legge è quella, appunto, che sancisce l'accordo tra Stato Italiano (nella persona del Re Vittorio Emanuele III e del Senato e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni) e SIAE come unico interlocutore possibile per quanto riguarda intervento, mediazione, mandato, rappresentanza e cessione per l'esercizio dei Diritti d'Autore in Italia. Al mio successivo quesito, ovvero "come cambiare questo stato di cose", lo Yanez prontamente rispondeva:

Oh, niente, basta convincere la maggioranza dei parlamentari e dei senatori a cambiare l'articolo 180 comma 1 della legge 633, oppure se riesci a convincere Pannella potresti fargli indire un referendum abrogativo. Lui è abbastanza esperto in questo. Solo che poi devi convincere il 50% più uno degli italiani a votare si.
Per iniziare, se conosci qualche parlamentare potresti convincerlo a presentare un disegno di legge per la riforma della legge sul diritto d'autore, poi prendergli subito le misure per la bara e prenotargli un loculo al Maggiore.

Ma dopo qualche tempo scopro il sito di ASAE, che se ho ben capito è una associazione di autori, compositori, editori e altre figure professionali bistrattate e dimenticate dalla SIAE e che proprio a causa della summenzionata legge non puo' a sua volta costituirsi come società. Ed eccolo lì, ben chiaro, nella loro home page: "(.) . che la SIAE si occupi della riscossione dei proventi derivanti da diritto d'Autore in un regime monopolista di fatto è una palese violazione alle norme comunitarie sulla concorrenza (in particolare agli artt. 86 e 90 del Trattato CE, recepito dall'art 9 l.287/90)". Primo bug, io segnalo. Tam tam digitale. Grazie.

Poi mi viene in mente un'altra cosa. "Yanez, quali sono le pene per il furto?". Risposta: Per chi mi hai preso? Non mi sono mica mangiato il Codice Penale. Ma io lo so che lo Yano è tanto sarcastico quanto scrupoloso. Via mail mi risponde: Art 624, Comma 1 Codice Penale: "Furto" - Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire sessantamila a un milione. Mi ricordo che il famoso spot pubblicitario BSA poi ritirato grazie alla denuncia di E.Somma presso l'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria affermava che per la copia illegale di software si rischiano fino a tre anni di reclusione e sicuramente più di un milione di multa. Lo spot venne ritirato (o meglio cambiato, in realtà è ancora in giro), ma non mi risulta che la legge sia stata modificata. Quindi: "Non rischiate inutilmente copiando software in maniera illegale. Andate a rubare un originale in un negozio di vo



Sinceramente mi sembra abbastanza assurdo. Io segnalo. Tam tam digitale. Grazie.

Ed ora l'ovvio disclaimer, affinchè io non venga ingabbiato per istigazione a delinquere e altre trenta o quaranta pene aggiuntive a scelta, che già uso Internet e quindi son pedofilo: sto scherzando! Bambini, non provate questo a casa vostra da soli, senza la supervisione di un adulto. Possibilmente il vostro avvocato o il vostro analista. Io ormai ho lo Yanez. Come analista, intendo.

Autore : Aaron Brancotti

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monografia reperita su:
http://www.dirittosuweb.it

I diritti morali dell'autore

di Massimo Prosperi


Il diritto morale di autore in generale.
Accanto ai diritti di sfruttamento economico dell'opera dell'ingegno il codice civile e la legge sul diritto d'autore riconoscono allo stesso un diritto morale, così definito poiché non ha come diretto oggetto gli interessi patrimoniali dell'autore, ma mira a tutelare in via immediata la sua personalità e l'attività in cui si materializza la sua creatività, il suo estro, il suo modo di essere. Il diritto morale di autore si specifica in una serie di facoltà, tutte a contenuto non patrimoniale, di seguito brevemente passate in rassegna.

2. I singoli diritti morali.
A) Il diritto di inedito.
È una articolazione della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 Cost., il quale comprende anche la libertà di non manifestarlo.
In questo senso il diritto di inedito attribuisce all'autore la facoltà di decidere quando rendere pubblica la sua opera, ovvero di non pubblicarla affatto, in tutto o in parte.
Anche se non tutta la dottrina è concorde sul punto, in molti sostengono che si tratti di un diritto afferente alla personalità dell'autore (cioè alla sua libertà morale, onore, reputazione e riservatezza) che deve essere tenuto distinto dal diritto di pubblicazione dell'opera, il quale riveste invece carattere spiccatamente patrimoniale. L'autonomia tra i due diritti è evidente se si considera che il diritto di inedito non si estingue nemmeno dopo la cessione del diritto di pubblicazione.
La volontà dell'autore di mantenere inedita la sua opera, inoltre, deve essere rispettata anche dopo la sua morte e può essere fatta valere da alcuni congiunti.

B) Il diritto alla paternità dell'opera.
L'autore gode del diritto di rivendicare la paternità dell'opera, cioè di esserne pubblicamente indicato e riconosciuto come l'artefice e, all'inverso, che non gli venga attribuita un'opera non sua o diversa da quella da lui creata.
Anche il diritto all paternità appartiene alla sfera della personalità dell'autore e perciò è autonomo rispetto ai diritti di utilizzazione economica e non si perde per effetto della cessione dei diritti a contenuto patrimoniale.
Attraverso il diritto alla paternità sono tutelati il diritto all'onore, alla reputazione artistica, al nome e alla identità personale.
L'usurpazione della paternità dell'opera costituisce plagio, contro il quale il vero autore può difendersi ottenendo per via giudiziale, se del caso, la distruzione dell'opera dell'usurpatore, oltre al risarcimento dei danni.
L'autore, inoltre, ha diritto a rivelare la propria paternità sull'opera anche se questa è stata pubblicata anonima o pseudonima.
Il diritto morale alla paternità è specificato dalla legge sul diritto d'autore, tra l'altro, nei seguenti casi:
- l'editore è obbligato a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudonima, se ciò è previsto nel contratto;
- gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi, con la indicazione della loro qualità professionale e del loro contributo nell'opera, siano menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica;
- gli esemplari del disco fonografico non possono essere messi in commercio se non portino stabilmente apposte, tra le altre, le indicazioni relative al nome dell'autore e nome dell'artista interprete od esecutore.
Il diritto alla paternità dell'opera tutela, oltre a quello dell'autore, anche l'interesse pubblico, garantendo la collettività da ogni forma di inganno o confusione nella attribuzione della paternità intellettuale.

C) Diritto alla integrità dell'opera.
L'autore ha diritto ad essere giudicato dal pubblico per l'opera così come egli l'ha concepita. Anche questo diritto protegge dunque la reputazione e l'immagine dell'artista.
La norma in esame dispone infatti che l'autore ha diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Quindi, la tutela del diritto morale all'integrità dell'opera non si estende a qualsiasi modifica dell'opera ma riguarda, in sostanza, solo quelle modifiche che comportano un concreto pregiudizio per la personalità dell'autore.
Ad esempio, alcune sentenze hanno stabilito che ogni interruzione pubblicitaria di un'opera cinematografica trasmessa con il mezzo televisivo comporta alterazione dell'identità dell'opera stessa, di modo che anche un singolo inserto viola il diritto morale del suo autore.
Nelle stesso senso, la trasmissione televisiva di films accompagnata da interruzioni pubblicitarie, qualora esse creino condizioni sfavorevoli alla valutazione della effettiva identità dell'opera e, di riflesso, contribuiscono ad offrire un'immagine alterata del valore e della personalità dell'autore, costituisce lesione del diritto morale di autore.
Nella materia delle interruzioni pubblicitarie televisive è intervenuta la legge n. 223/1990 che ne detta una specifica disciplina all'art. 8.

D) Diritto di ritirare l'opera dal commercio: il c.d. diritto di pentimento.
L'art. 2582 del codice civile prevede che l'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio. In tali casi ha solo l'obbligo di corrispondere un indennizzo a coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera stessa.


Per gentile concessione di: Jus Gratia Artis


Autore : Massimo Prosperi

 

 

 

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