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- Le monografie della Mailing List
- Pubblicata 27 settembre 2001
Monografia reperita in:
www.albertobucci.net
L'espulsione dello straniero
secondo il D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286
PARTE PRIMA
La normativa
il respingimento e il decreto di espulsione
L'articolo 10 del D.Lgs n. 286 del 1998, prevede il respingimento alla
frontiera dello straniero che si presenta ai valichi senza avere i
requisitirichiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, senza che vi
sia necessità di alcun provvedimento da parte delle autorità.
Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto
(articolo 10 comma 2), con provvedimento del questore nei confronti dello
straniero che è entrato nel territorio dello Stato, sottraendosi ai
controlli di frontiera ed è fermato all'ingresso o subito dopo di esso.
Gli articoli 13 e 14 del D.Lgs 25 luglio 1998 n. 286, disciplinano
l'espulsione amministrativa dello straniero e l'esecuzione dell'espulsione
stessa.
L'espulsione dello straniero per motivi di ordine pubblico è disposta dal
Ministero dell'Interno. Contro tale decreto è ammesso solamente il ricorso
al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma (articolo 13
comma 1).
L'espulsione, al di fuori dell'ipotesi di cui sopra, è disposta dal
prefetto con decreto motivato e comunicato all'interessato (unitamente alle
indicazioni delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua
conosciuta: articolo 13 commi 2 e 7), quando lo straniero:
a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di
frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 10;
b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il
permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia
dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato
revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è
stato chiesto il rinnovo;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituto dall'articolo 2 della legge
3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646
(persone pericolose per la sicurezza, ovvero appartenenti ad organizzazioni
mafiose).
L'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato
entro il termine di quindici giorni (articolo 13 comma 6).
il ricorso contro il decreto del prefetto
Contro il decreto di espulsione del prefetto, può essere presentato
ricorso al tribunale del luogo dell'autorità che lo ha disposto entro cinque
giorni dalla comunicazione del decreto o del provvedimento (articolo 13
comma 8).
Il ricorso, a cui deve essere allegato il provvedimento impugnato, può
essere sottoscritto anche personalmente dallo straniero (articolo 13 comma
10).
Il termine per il ricorso è di trenta giorni dalla comunicazione se lo
straniero è stato effettivamente espulso e in tal caso il ricorso può essere
presentato tramite la rappresentanza diplomatica o consolare italiana, che
certifica la sottoscrizione dell'interessato e provvede a trasmettere l'atto
all'autorità giudiziaria italiana (articolo 13 comma 10), inviandone copia
anche all'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato (articolo 18
del Reg.to 31 agosto 1999 n. 394).
Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera ed il
questore abbia disposto la misura del "trattenimento" presso un centro di
permanenza temporaneo, la competenza è del tribunale del luogo dove lo
straniero è trattenuto, che deve convalidare la misura.
Il tribunale competente accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico
provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dal deposito del
ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile (articolo 13 comma 8).
Se il ricorso è tempestivamente proposto, il tribunale fissa l'udienza in
camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso
presentato fuori dei termini è inammissibile. Il ricorso con in calce il
provvedimento del giudice è notificato, a cura della cancelleria,
all'autorità che ha emesso il provvedimento (articolo 13-bis, comma 1).
L'autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio
personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. Gli atti del
procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. La
decisione non è reclamabile, ma è impugnabile per Cassazione (articolo
13-bis, commi 2, 3, 4).
Lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore
designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui
all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e successive modificazioni, nonché, ove necessario, da un
interprete (articolo 13 comma 10).
l'esecuzione del provvedimento di espulsione
L'esecuzione del provvedimento di espulsione del prefetto è eseguita dal
questore mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica, quando lo straniero:
- - è espulso con provvedimento del Ministero per motivi di ordine
pubblico, ovvero si sia trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato
oltre il termine di quindici giorni fissato nell'intimazione (di espulsione:
articolo 13 comma 4 lettera a);
- - è espulso perché persona pericolosa per la sicurezza pubblica ed il
prefetto, nel decreto rilevi, sulla base di circostanze obiettive, il
pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento
(articolo 13 comma 4 lettera b);
- - è espulso perché entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai
controlli di frontiera e sia privo di valido documento attestante la sua
identità e nazionalità e il prefetto rilevi, nel decreto, tenuto conto di
circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento sociale, familiare e
lavorativo, un concreto pericolo che lo straniero medesimo si sottragga
all'esecuzione del provvedimento (articolo 13 comma 5). Tale disposizione
non si applica allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi
di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in
vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40 (articolo 13 comma 15).
il trattenimento presso il centro di permanenza temporanea
In tutti i casi in cui l'esecuzione dell'espulsione mediante
accompagnamento alla frontiera (ovvero il respingimento) non può essere
eseguita con immediatezza perché occorre procedere al soccorso dello
straniero, accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o
nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per
l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore
dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario
presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino (articolo
14 comma 1).
La misura del trattenimento presso il centro di permanenza temporanea, può
essere adottato dal questore anche quando lo straniero si è trattenuto nel
territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel
termine prescritto, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato
o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato
chiesto il rinnovo. In questo caso (per cui non è previsto l'accompagnamento
forzato alla frontiera, ma la semplice intimazione a lasciare il territorio
dello Stato), il questore può chiedere il trattenimento, qualora il
prefetto, nel decreto di espulsione, rilevi, tenuto conto di circostanze
obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello
straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione
del provvedimento (articolo 13 comma 6).
La misura del trattenimento, inoltre, è prevista espressamente anche nel
caso in cui lo straniero dimostri, sulla base di elementi obiettivi, di
essere giunto nel territorio dello Stato, prima della entrata in vigore
della legge 6 marzo 1998 n. 40, situazione che, secondo lo stesso comma 15
dell'articolo 13, escluderebbe l'accompagnamento alla frontiera. L'espressa
previsione è contenuta nell'ultima parte del comma 15 dell'articolo 13,
secondo cui "in tal caso il questore può adottare la misura di cui
all'articolo 14 comma 1 (cioè il trattenimento). Le due disposizioni,
apparentemente in contrasto, possono essere interpretate nel senso che lo
straniero, entrato nel territorio dello Stato prima del 27 marzo 1998, può
essere espulso, in base alla disposizione dell'articolo 13 comma 2, non può
essere accompagnato coattivamente alla frontiera per il divieto di cui al
comma 15, ma può essere trattenuto nel centro di accoglienza, per gli
accertamenti relativi alla sua identificazione, in virtù della disposizione
c
la convalida del trattenimento
Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello
straniero è comunicato all'interessato a mani proprie a mezzo di ufficiali o
agenti di pubblica sicurezza , contenente l'indicazione delle modalità di
impugnazione, accompagnato da una sintesi del suo contenuto nella lingua a
lui comprensibile (articoli 20 comma 1 e articolo 3 commi 3 e 4 del Reg.to
31 agosto 1999 n. 394).
Nel provvedimento e nella sintesi, lo straniero è altresì informato del
diritto di essere assistito da un difensore di fiducia, con ammissione al
gratuito patrocinio a spese dello Stato ed è avvisato che, in mancanza di
difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di ufficio designato
dal giudice tra quelli iscritti negli appositi elenchi, e che le
comunicazioni dei successivi provvedimenti saranno effettuati con l'avviso
di cancellerie al difensore nominato o a quello incaricato d'ufficio
(articoli 20 comma 1 e articolo 3 commi 3 e 4 del Reg.to 31 agosto 1999 n.
394).
Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti
al pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione
del provvedimento (articolo 14 comma 3).
Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'articolo 13
ed al presente articolo, convalida il provvedimento del questore nei modi di
cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito
l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia
convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine, la
convalida può essere disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il
provvedimento di espulsione (articolo 14 comma 4).
Lo svolgimento della procedura di convalida del trattenimento non può
essere motivo di ritardo dell'esecuzione del respingimento (articolo 20 del
Reg.to n. 394 del 1999, comma 5).
Nel procedimento di convalida l'autorità che ha emesso il decreto può
stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente
delegati (art. 13-bis, comma 2).
La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di
complessivi venti giorni. Su richiesta del questore, il pretore può
prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni, qualora
sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al
respingimento. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione
o il respingimento non appena è possibile, dandone comunicazione senza
ritardo al pretore (articolo 14 comma 5).
Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile
ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della
misura (articolo 14 comma 6). Non è applicabile la procedura prevista
dall'articolo 737 del c.p.c. (sulla sospensione delle sentenza per le quali
è fatto ricorso per Cassazione) perché tale procedimento è previsto solo per
le "sentenze".
Nel corso della procedura per la convalida del trattenimento è previsto
che lo straniero possa fare contemporaneamente ricorso anche contro il
decreto di espulsione del prefetto. In tale evenienza non è chiaro se il
tribunale decide, con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro
dieci giorni dalla data del deposito del ricorso (articolo 13 comma 9),
ovvero se il termine per la decisione debba essere sempre quello di
quarantotto ore per la convalida (articolo 14 comma 5 ultima parte).
casi in cui non può essere disposta l'espulsione
In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno
Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di
razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di
essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla
persecuzione (articolo 19 comma 1).
Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo
13, comma 1 (per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato), nei
confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il
genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto
dell'articolo 9 (casi di ordine pubblico o sicurezza o persone pericolose o
appartenenti ad organizzazioni mafiose);
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il
coniuge, di nazionalità italiana;
d)delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla
nascita del figlio cui provvedono (articolo 19 comma 2).
altre disposizioni
Qualora debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero il
provvedimento è adottato, su richiesta del questore, dal Tribunale per i
minorenni (articolo 31 comma 4).
Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il
permesso di soggiorno:
a)per minore età. Qualora si tratti di minore abbandonato, è
immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di
competenza.
b) per le donne in stato di gravidanza (articolo 28 del Reg.to 31 agosto
1999 n. 394).
L'ESPULSIONE DELLO STRANIERO
Secondo il D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286
PARTE SECONDA
considerazioni conclusive e casistica
a) La procedura di espulsione dello straniero dall'Italia comporta la
possibilità di adozione di diversi provvedimenti da parte dell'autorità
amministrativa.
Il respingimento alla frontiera può essere applicato immediatamente senza
necessità di appositi provvedimentio mentre lo stesso è disposto dal
Questore quando il respingimento stesso non è immediatamente attuato o
attuabile.
Il decreto di espulsione è adottato dal Prefetto (eccezionalmente dal
Ministero degli Interni, per motivi di ordine e sicurezza pubblica).
L'esecuzione dell'espulsione può essere eseguita dal Questore mediante
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
Il trattenimento presso un centro di permanenza temporaneo, è adottato dal
Questore quando non è possibile eseguire l'espulsione immediata mediante
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
b) Contro il decreto di espulsione adottato dal Ministero è prevista
solamente il ricorso al TAR del Lazio. Contro il decreto di espulsione del
Prefetto può essere proposto ricorso al Tribunale. Il provvedimento di
trattenimento del Questore è sottoposto alla convalida da parte del
Tribunale, entro le quarantotto ore dal deposito del provvedimento nella
cancelleria.
c) Il T.U . n. 286 del 1998, prevede le condizioni in base alle quali lo
straniero può essere ammesso legittimamente nel territorio dello Stato,
secondo le politiche migratorie, previste in un documento programmatico
triennale (Articolo 3), le modalità di ingresso con visti di ingresso e di
soggiorno (articolo 4) il rilascio di permessi di soggiorno (articolo 5) ed
ottenere la carta di soggiorno (nei casi previsti dall'articolo 9).
d) In sede di controllo della regolarità dei provvedimenti di espulsione e
di convalida dei "trattenimenti", il tribunale non può sostituirsi
all'autorità amministrativa, giudicando illegittimi i provvedimenti stessi
perché, secondo le norme sopra richiamate, lo straniero irregolarmente
presente nel territorio dello Stato, potrebbe chiedere il permesso di
soggiorno o la carta di soggiorno, avendone tutti i requisiti.
e) Nell'esame dei ricorsi contro i provvedimenti di espulsione, anche
quando deve pronunciarsi la convalida del trattenimento, il Tribunale deve
controllare se lo straniero si trova in una delle condizioni previste dal
comma 2 dell'articolo 13 e cioè se:
- è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di
frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 10;
- si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il
permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia
dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato
revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è
stato chiesto il rinnovo;
- appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituto dall'articolo 2 della legge 3
agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646
(persone pericolose per la sicurezza, ovvero appartenenti ad organizzazioni
mafiose).
f) Nel primo caso è evidente che la condizione può essere contraddetta
solamente dalla esistenza di un passaporto con il visto di entrata. Nel
secondo caso è sufficiente la constatazione della mancanza di un permesso di
soggiorno. Nel terzo caso - poiché è evidente che il Tribunale non può
accertare l'appartenenza o meno del soggetto ad una delle categorie
"pericolose" - il controllo deve essere necessariamente limitato alla
esistenza di una motivazione soddisfacente del decreto di espulsione.
g) Per quanto attiene alla convalida del trattenimento, occorre per prima
cosa procedere alla verifica della esistenza di un decreto di espulsione del
prefetto, ovvero di un provvedimento di respingimento del questore nonché
delle condizioni che consentono l'accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica che giustificano a loro volta, il provvedimento di
trattenimento presso il centro di permanenza. La misura dell'accompagnamento
forzato è consentita
- in tutti i casi in cui il provvedimento di espulsione sia stato disposto
dal Ministero per motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica
- nel caso di trattenimento nel territorio oltre la scadenza dei quindici
giorni dall'intimazione contenuta nel decreto di espulsione
- quando lo straniero che è entrato nel territorio dello Stato
sottraendosi ai controlli di frontiera non è stato ancora respinto ed è
privo di valido documento attestante la sua identità e nazionalità. In
questo caso, il prefetto, per adottare il provvedimento di espulsione, deve
rilevare, nella motivazione, che vi è concreto pericolo di fuga, tenuto
conto delle circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento sociale,
familiare e lavorativo.
h) Oltre al controllo delle condizioni di cui sopra, il tribunale può
solamente procedere al controllo della motivazione del provvedimento del
Questore, in relazione alla impossibilità di eseguire immediatamente
l'espulsione o il respingimento, per i motivi indicati nel primo comma
dell'articolo 14 e cioè quando occorre procedere al soccorso dello
straniero, o ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o
nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per
l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo.
i) Altro caso particolare in cui il trattenimento può essere adottato, al
di fuori delle condizioni che giustificano l'accompagnamento alla frontiera,
è previsto quando il decreto di espulsione sia stato adottato per l'omessa
richiesta del permesso di soggiorno nel termine prescritto o perché il
permesso di soggiorno è stato revocato, annullato od è scaduto. In tale
evenienza, in cui non è previsto l'accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica, il Questore può disporre il trattenimento se il
decreto di espulsione è stato motivato dal concreto pericolo che lo
straniero si possa sottrarre all'intimazione di lasciare il territorio dello
Stato, sulla base di circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento
sociale, familiare e lavorativo. In questa ipotesi il tribunale dovrà
controllare che il decreto del prefetto sia correttamente motivato in tal
senso.
j) Secondo il disposto del comma 15 dell'articolo 13, lo straniero che
risulti entrato senza controlli di frontiera e sia privo di documenti di
identità, può essere espulso dal prefetto, ma non è soggetto
all'accompagnamento forzato alla frontiera da parte del Questore (e quindi
alla misura del "trattenimento") tranne che nell'ipotesi in cui il prefetto,
nel decreto, abbia rilevato, tenuto conto di circostanze obiettive
riguardanti il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo, un concreto
pericolo che lo straniero medesimo si sottragga all'esecuzione del
provvedimento. In sede di convalida di un tale tipo di trattenimento, il
tribunale dovrà controllare che il decreto del prefetto contenga una
adeguata motivazione in tal senso.
k) Il comma 15 dello stesso articolo 13, dispone, poi che non può
procedersi all'accompagnamento forzato alla frontiera dello straniero
(entrato senza controlli di frontiera e trovato senza documenti di identità)
che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere entrato nel
territorio dello Stato prima della entrata in vigore della legge 6 marzo
1998 n. 40 (e cioè prima del 23 marzo 1990). Ma la stessa disposizione
aggiunge che in tal caso il Questore può adottare la misura di cui
all'articolo 14 comma 1 (cioè il trattenimento). Il che vuol dire
probabilmente che pur non potendo in tal caso adottarsi la misura
dell'accompagnamento, il questore può disporre il "trattenimento" per
procedere all'accertamento dell'identità del soggetto. Il caso è dubbio, ma
in ogni caso il tribunale dovrà controllare la motivazione del provvedimento
del questore.
l) Il tribunale dovrà poi, in ogni caso, verificare che non sussistano gli
specifici divieti di espulsione, previsti dalla legge, che possono condurre,
se esistenti o alla revoca del provvedimento di espulsione da parte della
stessa autorità (nel caso in cui le circostanze del divieto sorgano
successivamente alla adozione del decreto o del trattenimento) ovvero
all'annullamento da parte del tribunale stesso dei provvedimenti che sono
stati illegittimamente emessi.
m) I divieti di espulsione sono indicati nell'articolo 19 del D. Lgs. e
riguardano,
- i minori degli anni diciotto
- gli stranieri in possesso della "carta di soggiorno" - che è diversa dal
"permesso di soggiorno" - salvo che la carta non sia stata revocata
- gli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o il coniuge
di nazionalità italiana
- le donne in stato di gravidanza.
n) In relazione ai divieti di espulsione può essere necessario procedere a
degli accertamenti supplementari, per verificarne la sussistenza, quando lo
straniero lo reclami. Occorre però considerare :
- che in sede di convalida, stante la ristrettezza dei tempi,
l'accertamento deve necessariamente essere effettuato "allo stato degli
atti" o sulla base di quanto appare evidente nel corso dell'udienza;
- che ove si contesti l'esistenza di un divieto di espulsione, tale
contestazione si traduce, implicitamente o esplicitamente in un ricorso
contro il decreto di espulsione;
- che il tribunale in questo caso deve decidere con un unico decreto,
sulla convalida e sul ricorso contro il decreto di espulsione, entro il
termine di dieci giorni (art. 13 comma 9);
- che entro il termine di quarantotto ore previsto a pena di decadenza del
"trattenimento" la convalida può essere disposta anche in sede di esame del
ricorso avverso il decreto di espulsione (articolo 14 comma 4);
- che in caso di assoluta necessità e urgenza il Tribunale può avvalersi,
su richiesta anche implicita dello straniero, dei poteri di sospensione
dell'espulsione, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'articolo 700 del
c.p.c.
o) Nell'ipotesi in cui si debba procedere all'accertamento dell'età di una
persona che si dichiara minore di anni diciotto e che non ha documenti
validi che dimostrino tale sua qualità, ovvero quando occorre accertare se
la donna si trovi in stato di gravidanza è ipotizzabile che il tribunale,
quando la situazione non sia già di per sé evidente, correttamente,
convalidi allo stato il "trattenimento", sospendendo l'esecuzione
dell'espulsione, delegando al Questore l'accertamento necessario e
riservando la decisione sul decreto di espulsione nei dieci giorni
successivi previsti. E' ipotizzabile altresì che, nell'ipotesi in cui il
Questore non faccia pervenire i risultati dell'accertamento richiesto, la
convalida possa essere revocata in base al disposto dell'articolo 742 del
c.p.c. (la cui applicazione è espressamente richiamata), ed il decreto di
espulsione annullato, a ragione del permanere di fondati dubbi sulla
legittimità del provvedimento.
p) Nell'ipotesi in cui lo straniero, in sede di convalida, dichiari una
identità diversa da quella dichiarata all'atto del "trattenimento",
(reclamando a esempio il possesso di un permesso di soggiorno sotto altro
nome) la convalida deve essere emessa. Occorre considerare, infatti che la
misura del trattenimento è giustificata anche dalla necessità
dell'accertamento della identità e della nazionalità dello straniero e che
in caso di incertezza, il tribunale, oltre alla convalida, possa ordinare al
Questore di effettuare quegli accertamenti supplementari previsti dal comma
1 dell'articolo 14, tenendo conto che in mancanza di tali accertamenti,
l'espulsione non può essere materialmente eseguita.
q) Nell'ipotesi in cui si accerti che lo straniero è minore degli anni
diciotto il decreto di espulsione dovrà essere annullato (sempre che il
Questore non lo abbia già revocato, come dovrebbe). In questo caso il minore
dovrà essere affidato ai servizi sociali del Comune di Roma e la situazione
segnalata al giudice tutelare (per la nomina del tutore) ed al Tribunale per
i minorenni (articolo 28 del Reg.to n. 394 del 1999).
Non può tacersi infine che il primo comma dell'articolo 19 del D.Lgs.
stabilisce che in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento
verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per
motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa
rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto
dalla persecuzione (articolo 19 comma 1). Sembra corretto ritenere che tale
divieto di ordine generale sia principalmente, se non esclusivamente,
rivolto all'autorità, che si atterrà alle proprie valutazioni anche se
discrezionali. Il Tribunale non ha nessuno strumento per giudicare la
ricorrenza di tale condizione, eventualmente richiamata dallo straniero
sottoposto all'espulsione, tranne che per l'ipotesi che la condizione stessa
sia ricavabile da atti ufficiali, della stessa autorità amministrativa, per
categorie generali. In merito comunque sarà opportuno richiedere ai comp
r) Il D.Lgs n. 286 del 1998 ed il Reg.to n. 394 del 1999, prevedono che,
in sede di ricorso e di convalida, lo straniero sia assistito da un
difensore, nominato anche d'ufficio (articolo 14 comma 10 del D.Lgs e
articoli 3 comma 4, e articolo 20 del Reg.to). Il tribunale dovrà quindi
provvedere alla nomina, in entrambi i casi, ed all'avviso al difensore del
giorno in cui sarà sentito l'interessato. Né la legge né il regolamento
prevedono in alcun modo che la presenza del difensore sia necessaria, in
sede di convalida o di ricorso, a pena di nullità. Di conseguenza, gli atti
compiuti in assenza del difensore stesso, che sia stato avvertito (anche a
mezzo fax o comunicazione telefonica (in caso di urgenza), non sono sanzionati di
nullità, in ossequio al principio che non può essere pronunciata la nullità degli atti,
per inosservanza delle forme, se tale nullità non è espressamente prevista dalla legge
(articolo 139 del c.p.c.) e per la considerazione che nel processo civile l'assenza del
difensore non è mai quale causa di improcedibilità dell'atto. D'altro canto non possono
essere applicate, per analogia, ad un procedimento civile, disposizioni previste nel
procedimento penale.
Alberto Bucci

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