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Pubblicata 18 dicembre 2001

Monografia reperita su:
http://www.dirittosuweb.it

Giusto processo

Primo commento all'ord. emessa il 25 giugno 2001 dal Tribunale di Rossano e all'ordinanza emessa il 6 aprile 2001 dal tribunale di Firenze

di Enzo Iapichino


La civiltà passa attraverso il "giusto processo". Preferirei dire "processo giusto" ma ormai non basta più la necessità di parlare l'inglese "giusto processo" deriva dall'inglese due process of law.), occorre finanche scopiazzare la mentalità,
gli atteggiamenti degli Inglesi per cui si pretende di introdurre nella nostra lingua elementi e congegni strutturali propri di quella lingua. Il posizionare l'aggettivo prima del sostantivo, così come previsto dalla lingua inglese, non
è un puro caso ,ma è la manifestazione dell'aderenza alla mentalità giuridica anglosassone e in particolar modo al sistema giurisdizionale americano Non si può sic et impliciter importare il processo "all'americana" nel nostro sistema giuridico.
E' come voler trapiantare un cactus nel polo nord: prima o poi è destinato a perire.
I problemi del nuovo codice di procedura penale nascono proprio dal fatto che si sono introdotti principi nuovi al nostro sistema senza però provvedere a creare il necessario humus per evitare problemi di rigetto. Senza dubbio dobbiamo confrontarci con i sistemi giuridici stranieri ma non possiamo mutuare istituti a noi sconosciuti senza prima aver creato il necessario substrato armonizzandoli alle nostre tradizioni
giuridiche che senza ombra di dubbio hanno e devono avere il loro peso s'è vero che sono oggetto di studio in tutto il mondo.
Nel sistema americano ad esempio ci sono dei meccanismi per garantire l'effettività della pena se non della giurisdizione medesima.
Ma il nostro legislatore mai potrebbe,ad esempio,introdurre nel nostro sistema la "pena di morte". Mai e poi mai può il legislatore modificare all'improvviso con una legge una mentalità che risale alla notte dei tempi. Non basta una legge nuova,seppur in se stessa apprezzabile, per raggiungere obiettivi validi ,efficaci e giusti ma bisogna "INCARDINARLA" nel sistema e armonizzarla con i vari "principi". Dobbiamo senza dubbio studiare i sistemi stranieri e possiamo anche ispirarci ad alcuni metodi di "render" giustizia ma non possiamo permetterci di "IMPORTARLI" così come sono stati creati da altra mentalità e da altre tradizioni. D'altra parte perché il nostro sistema possa assorbire e fare proprie le varie novità armonizzandole col suo" essere" ci vuole tempo.Ma noi non siamo disposti ad aspettare e a lavorare per una società più giusta per cui importiamo così come gli stranieri ce li propinano i loro "istituti" giuridici insieme ai loro errori.
Purtroppo c'è una volontà di distruggere il nostro patrimonio giuridico importando qualsiasi metodo,principio,istituto ecc.

C'è il rifiuto a ragionar da ITALIANO!

Perché? forse perché si vuole immortalare la propria figura di uomo politico legandola ad una innovazione di impatto internazionale e non facilmente attaccabile. In parole povere è molto più facile importare pacchetti "riformatori chiavi in mano" già sperimentati e apprezzati all'estero che sperimentare procedure,metodi,percorsi con obiettivi non facilmente identificabili e comunque non raggiungibili.
L'errore consiste proprio nel fatto che non si tiene conto dell'ambiente in cui verrà calato "il pacchetto confezionato".
Ad esempio un metodo efficace per combattere la mafia americana non è detto che sarà ugualmente valido in relazione a quella Italiana.
In piena sincerità ogni volta che sento parlare di riforma
mi prende lo spavento !Sì ho paura della "riformato in pejus".
Tante "riformine",di cui dirò in altri interventi,hanno creato solo danno; tra l'altro hanno disperso tanto di quel patrimonio giuridico di cui l'Italia andava fiera e alimentato dalla esperienza e dal lavoro continuo di validi pofessionisti fra cui mi piace ricordare ,accanto ai Pretori,i vice pretori onorari.Le Preture sono state un punto di riferimento(e non solo giuridico ) dei cittadini. L'accentramento(mentre in tutte le altre branche si parla di decentramento)ha determinato un dannoso distacco del cittadino dall'ambiente giudiziario.

Come rimpiango le Preture!!..e...i costi???

La MANNAIA del risparmio doveva cadere proprio sull'anima viva , agile ed educativa della Giustizia ?

La necessità dell'esistenza finanche della piccola pretura
lo si vede dal fatto che in fondo la stessa è stata sostituita
dall'ufficio del Giudice di Pace. Ma questa struttura non costa allo stato? ...ma allora ? In sintesi oramai si fa così:
si riforma ,poi si distrugge..poi si rifà ..ma intanto si sono persi i pezzi validi! Se a tutto questo si aggiunge 'incidenza degli atti internazionali di cui l'Italia è parte contraente e l'influenza della costituenda Europa si capisce che il nostro ordinamento sta diventando collocazione dei più svariati principi con la conseguenza che si creano delle smagliature e delle contraddizioni che si possono attutire con l'evoluzione del diritto ma non del tutto eliminare in quanto connaturali a qualsiasi ordinamento che deve giocoforza contemperare interessi contrapposti.

In questo contesto grande appariscenza ha sempre avuto l'eterna lotta tra la "difesa sociale" e "la difesa dell'imputato".
Sono due principi a volte contrapposti ma entrambi
suffragati dal diritto della loro esistenza. E' evidente quindi che il voler rendere effettività al diritto di difesa sacrifica in qualche modo il potere dell'accusa che appunto oggi trova più limiti di fronte al "diritto del contraddittorio" in quanto la sua attività deve inserirsi in questo nuovo contesto che vuole con la riformulazione dell'art.111 della Costituzione dare più vigore alla difesa dell'imputato.

La Corte Costituzionale nella motivazione della Sentenza 23/7/1974 N°248 ebbe tra l'altro ad affermare:".L'esclusione o la limitazione della disponibilità di un mezzo probatorio,sono costituzionalmente legittime ove siano giustificate dall'esigenza di salvaguardia di altri diritti o di altri interessi ritenuti degni di protezione in base a criteri di reciproco coordinamento..."

Accettare la tesi del Tribunale di Rossano significherebbe ignorare e comunque vanificare il lungo e sofferto processo evolutivo garantista sfociato soprattutto nella riforma dell'art.111 della Costituzione. Il libero convincimento del giudice è circoscritto(e così deve essere) dalle regole ecisorie legali le quali ,proprio per Costituzione, vengono fra l'altro a predisporre i casi in cui una prova è da ritenere inidonea.Il giudice deve rimanere ancorato alle sole prove legalmente acquisite.

E da oggi deve fare i conti con la nuova formulazione dell'art.111 Cost. Le perplessità espresse dal Tribunale di Rossano trovano la loro soluzione nella ineluttabilità delle contraddizioni che un sistema così complesso e in continuo dinamismo può generare. Ma ogni dubbio deve cadere quando una nuova legge costituzionale, per garantire l'effettività della difesa, impone determinate limitazioni all'accusa e quindi al libero convincimento del Giudice che deve tener conto dei criteri predisposti dall'ordinamento per l'utilizzabilità della prova Nel caso di specie è l'art.111 che comunque ha reso
costituzionale l' inutilizzabilità di una prova non acquisita rispettando il principio del contraddittorio. Il tribunale di Firenze con l'ord. del 6/4/2001 si rende conto delle onseguenze del nuovo art 111 e cerca di superararle con queste argomentazioni: "..Peraltro, non sembra che l'utilizzazione anche a fini probatori delle dichiarazioni lette per le contestazioni si ponga in aperto contrasto con il principio costituzionale di cui all'attuale testo dell'articolo 111 Costituzione, secondo cui "il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova"; infatti, se nel corso dell'esame il testimone rende una dichiarazione difforme dalla precedente, dopo la contestazione sarà sollecitato dalla parte che conduce l'esame a spiegare la contraddizione, le altre parti, in sede di controesame, potranno porre domande su quella discrasia e il giudice, dopo l'esame delle parti, potrà a sua volta intervenire per chiedere spiegazioni circa quella difformità. Sembra difficilmente conte








E' una forzatura il già pensare al controesame della difesa.
In relazione ad una difformità di dichiarazione favorevole all'imputato non solo un controesame nel senso tecnico
sarebbe impensabile ma sarebbe incostituzionale andando ad incidere comunque psicologicamente su qualcosa che oramai è estranea alla formazione della prova.

Il controesame diventerebbe un mezzo per far rivivere una prova morta e contraria all'imputato in un momento in cui ancora non s'è raggiunta la parità fra accusa e difesa.

Certo le parti devono mirare all'accertamento della verità ma l'accusa non può sollecitare l'opera e l'influenza della difesa per dar valore di prova (a carico) ad un elemento che per legge non può essere acquisito.

Insomma non può nascere e comunque essere ritenuto contraddittorio tutto ciò che ruota intorno alla mancata conferma di una dichiarazione ricevuta appunto senza l'osservanza del contraddittorio.

Sono sicuro che il Legislatore in avvenire di fronte alle prime applicazioni della riforma emanerà norme che in modo chiaro eviteranno di aggirare lo spirito della riforma stessa.

Da parte mia di fronte a tutte queste riforme, riformine e riformette dico che ho sempre combattuto per un processo accusatorio giusto il quale poggia sulla formazione genuina e scientifica della prova nel contraddittorio sterile delle parti, per cui, anche se resto in attesa del perfezionamento della sua attuazione ,grido soddisfazione per la riformulazione dell'art.111 della Costituzione.
E' una vera e propria rivoluzione che incide sul modo di rendere giustizia.

Le ordinanze:




Ordinanza del Tribunale di Rossano sulla formazione della prova del 25 giugno 2001

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti
magistrati:
Dott. Franco Pasquariello Presidente
Dott. Sergio Memmo Giudice relatore
Dott. Salvatore Iulia Giudice

Sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 500 c.p.p., come modificato dall'art. 16 della L. n. 63/2001, sollevata dal P.M. in relazione all'impossibilità di acquisire il verbale contenente le sommarie informazioni rese alla P.G. dal teste OMISSIS in data 30.7.98, il cui contenuto non è stato confermato dal teste durante l'audizione in pubblica udienza, il Tribunale ritiene che la questione di legittimità non sia manifestamente infondata per i motivi di seguito
indicati.
Preliminarmente si osserva come la questione sollevata sia indubbiamente rilevante ai fini della decisione.
In particolare il teste, nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto un reato di estorsione aggravata ai suoi danni, ha affermato in dibattimento di non aver percepito sin da subito la natura estorsiva della richiesta di versamento di una somma di denaro, avanzata nei suoi confronti da uno degli imputati, ma di averne percepito la vera natura successivamente, quando voci correnti nel paese gli avevano riferito sulla personalità e sulle intenzioni dell'imputato e dei suoi complici.
Il P.M., sul punto, contestava al teste che dalle dichiarazioni rese innanzi alla P.G. era emerso l'esatto contrario: egli aveva dichiarato di aver percepito nell'immediatezza la natura estorsiva della richiesta ("Udito ciò spaventandomi per il modo arrogante e minaccioso in cui il presente individuo avanzava la richiesta citata..."). Innanzi a tale contestazione il teste riferiva di non ricordarne il contenuto a causa del tempo trascorso., La circostanza appare di indubbia rilevanza, in quanto l'utilizzazione piena del verbale utilizzato per la contestazione consentirebbe di utilizzare lo stesso non solo al fine di saggiare la credibilità del teste, ma anche per raggiungere la prova su un elemento costitutivo del reato contestato o della corrispondente fattispecie tentata influendo sull'esito del giudizio di responsabilità penale.
In merito alla non manifesta infondatezza della questione sollevata si rileva che la disposizione in questione appare in contrasto con il dettato previsto dagli artt. 3, 24,111 cost.. La Costituzione con l'art. 111 ha recepito, nell"ambito del processo penale, il principio del contraddittorio in una duplice accezione: oggettiva, nel primo periodo del IV comma di detto articolo, ove il contraddittorio è inteso come strumento di formazione della prova; soggettiva, nel terzo comma e nel secondo periodo del quarto comma, con riferimento al diritto dell'accusato di confrontarsi con l'accusatore. Il principio del contraddittorio in senso oggettivo, sia pure con i temperamenti previsti dal V comma della medesima norma, fa emergere in forma inequivocabile il principio del libero covincimento del giudice nella valutazione della prova,principio inteso come libertà di valutare la prova secondo il prudente apprezzamento con l'obbligo di dare conto in motivazione.

Tale principio ,già conquista delle prime codificazioni moderne e recepito nell'attuale art.192 cpp,diventa un necessario corollario del principio del giusto processo e del contraddittorio in senso oggettivo,

in quanto è ontologicamente inconcepibile un sistema processuale ispirato a detti principi ed al contempo legato ad un sistema di valutazione legale della prova.
Il principio del contraddittorio e dell"oralità caratteristici di un sistema accusatorio, postulando che la prova si formi in via immediata innanzi alle parti ed al giudice, fornendo agli stessi un patrimonio di percezioni e sensazioni che superano lo sterile contenuto delle dichiarazioni, richiedono, in punto di valutazione, che la prova sia valutata liberamente secondo il prudente apprezzamento, ma al di fuori da ogni schematismo e gerarchia. Se così è, il principio costituzionale del libero convincimento, pur potendo subire limitazioni all'interno di un quadro normativo che garantisca il cittadino dallo sconfinamento nell'arbitrio (si vedano
esemplificativamente i successivi commi del citato art. 192 c.p.p.), subisce un "vulnus" inaccettabile con l'art.500, II comma, C.P.p., come modificato dall" art. 16 della L. n.63/2000, che introduce un "veto", quando stabilisce che le dichiarazioni lette per le contestazioni possono.
Essere valutate solo ed unicamente ai fini della credibilità del teste. Simile discrasia è stata sottolineata anche dalla dottrina giuridica dei paesi di diritto anglosassone, notoriamente più avvezza allo studio delle problematiche connesse alla cross-exam¡nation, che ha sottolineato la
contraddizione di un sistema che, da un lato consente, durante l'impeachment, l'uso di dichiarazioni rese out of the court al solo fine di porre nel dubbio l'attendibilità del teste, dall,'altro, registra la forte '"tentazione" esercitata sul convincimento della giuria da dette
dichiarazioni predibattimentali che, per essere più vicine ai fatti appaiono spesso più fedeli e genuine di quelle rese in dibattimento, suscettibili, al contrario - come è accaduto nel caso di specie - di perdere precisione e nitidezza con il passare del tempo.
In tal senso si è mosso l'ordinamento federale consentendo l'utilizzabilità come substantive evidence, dunque al fine della decisione, delle dichiarazioni in questione se introdotte durante la cross-examinat¡on e rese sotto giuramento (Federal Rules of Evidence,

Il problema, pertanto, sussiste e supera i confini dell'ordinamento interno. Invero, il procedimento di formazione della prova non può che essere visto in chiave unitaria, giacchè il meccanismo delle contestazioni costituisce il mezzo dialettico per far emergere la verità rocessuale, per cui, la dichiarazione in precedenza resa e successivamente contestata, entra nel contraddittorio delle parti (per utilizzare un espressione utilizzata dalla stessa Corte ostituzionale nella sentenza n. 255 del 1992), si pone in rapporto di immediatezza con il giudice e con le altre parti processuali (che sul punto hanno facoltà di interloquire) e non può essere ingiustificatamente esclusa dalla piena valutazione del giudice.
Sul punto occorre rilevare che la corte costituzionale - in un quadro normativo diverso, ma che già conteneva in nuce i successivi sviluppi - nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 500 in una formulazione simile allfattuale, si è espressa nei seguenti termini: "In
secondo luogo, posto che il nuovo codice fa salvo (e in aderenza ai principi costituzionali,non poteva essere altrimenti) il principio del libero convincimento,inteso come libertà del giudice di valutare la prova secondo il proprio prudente apprezzamento,conl'obbligo di dare conto in motivazione dei criteri adottati e dei risultati conseguiti (art.192)la norma in esame impone al giudice di contraddire la propria motivata convinzione nel contesto della stessa decisione...
in quanto se la precedente dichiarazione è ritenuta veritiera,e per ciò stesso
sufficiente a stabilire l'inattendibilità del teste nella diversa deposizione
resa in dibattimento,risulta chiaramente irrazionale che essa, una volta introdotta in giudizio, entrata qruindi nel patrimonio di conoscenze del giudice ed esaminata
(con la presenza del teste che rimane comunque sottoposto all'esame incrociato) non possa essere utilmente acquisita al fine della prova dei fatti in essa affermati''( C. cost. sent. n.255 del 1992). Da tali autorevoli assunti deriva che il meccanismo della contestazione pone nel contraddittorio delle parti la dichiarazione contestata e come tale impone, nel rispetto dell'art. 111, III comma, C.P.P.,, l'acquisizione del suo contenuto a fini valutativi, in quanto parte essenziale di un procedimento probatorio ispirato al modello costituzionale.

Esaminando la questione sotto un diverso punto di vista può osservarsi che il principio del contraddittorio, assunto a cardine del nuovo modello processuale, non coincide con il principio dell'oralità del processo, ma si integra con lo stesso assumendo tuttavia contorni più ampi.
In sostanza, se il procedimento nel suo complesso resta finalizzato ad ottenere contributi probatori genuini, non si può concludere che la prova debba essere il frutto solo ed esclusivamente del contraddittorio "orale" delle parti, essendo sufficiente che gli elementi di prova siano prodotti davanti l'imputato in pubblica udienza, 'nel' contraddittorio delle
parti.
In proposito occorre rilevare che lo stesso articolo 111 cost., accanto al principio del contraddittorio ha espresso un principio già enucleato dal sistema in via interpretativa dalla corte costituzionale: il principio di non dispersione dei mezzi di prova.
In V comma dell"articolo in questione prevede tre casi di deroga al principio del contraddittorio determinati dall'esigenza di salvaguardare la genuinità della prova in ipotesi di consenso dell'imputato, accertata impossibilità di natura oggettiva e per effetto di provata condotta
illecita.
In tali casi il recupero di dichiarazioni che rimontano alla fase istruttoria del processo diviene necessario, in deroga al principio del contraddittorio nella formazione della prova.
Detta disposizione, che indica tassativamente i casi in cui è consentita deroga, non inficia le argomentazioni addotte in precedenza, in quanto concerne l'utilizzabilità di prove che si siano formate "fuori " dal contraddittorio e non "nel" contraddittorio, e tuttavia,confermando l'esistenza nell'ordinamento del principio di non dispersione di mezzi di prova, impone una ragionevole interpretazione del procedimento di formazione della prova assunta 'nel' contraddittorio che tenga conto di tutto il materiale utilizzato nel suo contesto e salvaguardi il principio di effettivitàdel processo penale.
Infine occorre rilevare che tale interpretazione non contrasta con il principio del contraddittorio in senso soggettivo (art.111 cost., comma 4, secondo periodo e art. 6 paragrafi 1 e 3 d) della Convenzione europea dei diritti dell' uomo), che impone di offrire all"imputato un'occasione adeguata e sufficiente di contestare una testimonianza a carico e interrogare l'autore al momento della deposizione o successivamente.
Un ulteriore profilo di non manifesta infondatezza dell'eccezione sollevata è rinvenibile in relazione all'art. 24 cost. Il sistema processuale come attualmente congegnato è in contrasto con i diritti di cui è portatrice la persona offesa, costituita parte civile, innanzi alla quale il processo penale perde le sue connotazibni di effettività di tutela.
In sostanza, nel sistema vigente, il "non ricordo" pronunciato dal teste è meccanismo sufficiente
per demolire l'impianto accusatorio che costituisce il presupposto della domanda di parte civile.
Inutile sottolineareche lo stesso meccanismo è anche il più comodo per il teste renitente,in quanto consente di far leva su un fattore fisiologico (comprensibile ,tenuto conto che spesso i dibattimenti si celebrano a distanza di parecchi anni dalla racccolta delle dichiarazioni)
che lo pone al riparo dalle conseguenze ben più gravose di un espresso rifiuto a sottoporsi ad esame. E' utile precisare, inoltre, che difficilmente emergono in dibattimento circostanze dalle quali poter desumere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia o offerta di denaro, con conseguente inapplicabilità, di fatto, del meccanismo previsto dal comma 4 dell' art.
500 C-P-P- E' innegabile, pertanto, che il sistema attuale, da un lato fornisce una
comoda scappatoia per eludere l'obbligo di dire il vero che grava sul teste, dall'altro rischia di ancorare le risultanza probatorie a fenomeni soggettivi extraprocessuali(come la capacità o meno di ricordare del teste)che minano il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Sotto tale aspetto la questione risulta non manifestamente infondata anche con riferimento all"art.3 cost., in considerazione dell"evidente irragionevolezza dell'attuale sistema di assunzione e di valutazione della prova nel processo penale.

Per tali motivi


Il Tribunale di Rossano
vista la legge 11 marzo 1953 n. 87;
ritenutane la rilevanza nel presente processo. dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 500, comma secondo, c.p.p. come modificato dall' art. 16 della L. n. 63 /2001, nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni lette per la contestazione possano essere acquisite al fascicolo del dibattimento e valutate come prova dei fatti affermati, per contrasto con 11 art. 3, 111 comma 1 e 4 e 24, comma 1, cost. Sospende il giudizio in corso nei confronti degli imputati indicati nella epigrafe della presente ordinanza e ordina trasmettersi gli atti alla Corte Costituzionale in Roma. Manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti, relativi alla notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Rossano, 25.6.2001

Il Presidente
Dr. Franco Pasquariello






Ordinanza Tribunale di Firenze del 6 aprile 2001


Riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
dr. Giovanni De Giorgio - Presidente
dr.ssa Paola Masi - Giudice
dr.ssa Erminia Bagnoli - Giudice

Sull'eccezione di legittimità costituzionale dell'articolo 500 Cpp, come modificato dall'articolo 16 della legge 63/2001, sollevata dal Pm in relazione all'impossibilità di acquisire a seguito di contestazione, e di valutare ai fini di prova, il verbale contenente le sommarie informazioni rese alla Pg dal testimone x in data ../../.. ed il cui contenuto non è stato confermato da detto teste durante la sua audizione in pubblica udienza;
ritenuto che la questione di legittimità prospettata appare non manifestamente infondata per i seguenti motivi:
la norma appare palesemente in contrasto con gli articoli 2, 3, 24.1, 25.2 e 101.2 Costituzione, nella parte in cui preclude al giudice di valutare, al fine dell'accertamento dei fatti, le dichiarazioni rese dai testi al Pm e del quale si è data lettura per le contestazioni. Le garanzie costituzionali dei diritti fondamentali sopra richiamati postulano strumenti giuridici che integrino un giusto processo, ma al contempo non impediscono al giudice la piena cognizione del fatto reato per l'effettiva attuazione della legge che ha il dovere di applicare. In particolare, la disciplina del procedimento di formazione della prova, per la sua natura strumentale, non può introdurre limitazioni di tale entità da privare di efficacia la legge penale sostanziale, cosµ violando il diritto costituzionale di azione, svuotando la peculiare funzione del giudice penale e, in sostanza, privando di effettiva tutela i diritti inviolabili riconosciuti dalla Costituzione e salvaguardati dalla legge penale.
Pur nel mutato assetto costituzionale, non può non rilevarsi come continui a dispiegare la sua immutata efficacia il principio di "non dispersione dei mezzi di prova" che, come evidenziato nella nota sentenza 255/92 Corte costituzionale, deve accompagnare il principio dell'oralità e della formazione della prova nel contraddittorio delle parti, nei casi in cui la stessa non sia compiutamente acquisibile con il metodo orale. Proprio sotto questo profilo la norma impugnata appare palesemente priva di giustificazione, ponendo in essere una irragionevole preclusione alla ricerca della verità

La norma impugnata, inoltre, appare difficilmente compatibile con il principio del convincimento, inteso come libertà del giudice di valutare la prova secondo il proprio prudente apprezzamento, con l'obbligo di dare conto in motivazione dei criteri adottati e dei risultati conseguiti, soprattutto laddove impone al giudice di contraddire la propria motivata convinzione nel contesto della stessa decisione ... in quanto se la precedente dichiarazione è ritenuta veritiera e perciò stesso sufficiente a stabilire l'inattendibilità del teste nella diversa deposizione resa in dibattimento, risulta chiaramente irrazionale che essa, una volta introdotta nel giudizio ... ed esaminata nel contraddittorio delle parti ... non possa essere utilmente acquisita ala fine della prova dei fatti in essa affermati.
L'attuale norma di cui all'articolo 500.2 Cpp a differenza di quanto previsto dal previgente articolo 500.4 Cpp, prevede che nel caso verificatosi nel presente dibattimento, una "lettura-contestazione" senza acquisizione: le dichiarazioni oggetto di contestazione non possono costituire prova dei fatti in essi affermati, ma solo servire in chiave critica per valutare la credibilità del teste, con l'eventuale effetto di paralizzare l'efficacia probatoria delle dichiarazioni difformi rese al dibattimento. Viene perciò ripristinata la regola di esclusione probatoria che era affermata nell'originaria versione dell'articolo 500 Cpp, antecedentemente alle modifiche apportate prima dalla sentenza Corte costituzionale 255/92, poi dal legislatore con il Dl 306/92.
Pare al tribunale che la nuova disciplina, che opta per una concezione "massimalista" del contraddittorio, pur in un contesto istituzionale rinnovato, non sia immune da quei vizi che la Corte costituzionale aveva ravvisato nell'originaria formulazione dell'articolo 500.3 Cpp.
In particolare, nella sentenza 255/92 sopra citata la Corte rilev ò che la previsione dell'originario comma 3 dell'articolo 500 Cpp (corrispondente a quella del vigente articolo 500.2 Cpp) appariva irragionevole proprio per il contrasto con i principi della non dispersione della prova e del libero convincimento del giudice.
Peraltro, non sembra che l'utilizzazione anche a fini probatori delle dichiarazioni lette per le contestazioni si ponga in aperto contrasto con il principio costituzionale di cui all'attuale testo dell'articolo 111 Costituzione, secondo cui "il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova"; infatti, se nel corso dell'esame il testimone rende una dichiarazione difforme dalla precedente, dopo la contestazione sarà sollecitato dalla parte che conduce l'esame a spiegare la contraddizione, le altre parti, in sede di controesame, potranno porre domande su quella discrasia e il giudice, dopo l'esame delle parti, potrà a sua volta intervenire per chiedere spiegazioni circa quella difformit?. Sembra difficilmente contestabile che le dichiarazioni lette per le contestazioni non siano state cosµ assunte "in contraddittorio". La utilizzazione anche a fini probatori delle precedenti dichiarazioni rese dal testimone e lette per la contestazione non urta nemmeno contro il princi


La questione sollevata appare sicuramente rilevante nel presente procedimento:
il teste x ha infatti dichiarato di non ricordare il contenuto della precedente deposizione, resa in sede di indagini preliminari e contestatagli dal Pm, in punto di riconoscimento fotografico di alcuni degli odierni imputati.
Si comprende pertanto come, in base al sistema normativo vigente, al tribunale risulti sostanzialmente precluso l'accertamento in ordine alla avvenuta partecipazione o meno degli odierni imputati ad alcuni dei fatti-reato per i quali oggi si procede, laddove la possibilità di utilizzare anche ai fini probatori la precedente dichiarazione potrebbe dare ulteriori elementi non solo per valutare la credibilit?à del teste, ma per raggiungere la prova dei fatti affermati.

PQM

Vista la legge 87/1953,
Ritenutane la rilevanza nel presente processo,
Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 500.2 come modificato dall'articolo 16 della legge 63/2001, nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni lette per la contestazione, e valutate ai fini della credibilit? del teste, possano essere acquisite e valutate anche quale prova dei fatti affermati, per contrasto con gli articoli 2, 3, 24.1, 25.2 e 101.2 Costituzione.
Sospende il giudizio in corso nei confronti degli imputati e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale in Roma.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti, relativi alla notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, oltre a quanto previsto dalla legge.

Autore : Enzo Iapichino

 

 

 

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