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Pubblicata 31 ottobre 2001

 

Monografia reperita in
www.dirittoitalia.it

Anno II - N. 3 del 07.03.01



Gravi indizi di reato e di colpevolezza: i modelli "probatori" delle indagini preliminari.

 

di Maria Cristina Ribera
Sostituto Procuratore
Procura della Repubblica Tribunale di Napoli


*(Relazione tenuta all'incontro di Studi sul tema "Seconda settimana di
studio relativa al tirocinio ordinario nel settore penale riservata agli
uditori giudiziari nominati con D.M. 12.07.1999 - Roma - 6 - 10 novembre
2000 ed organizzato dal CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, Nona
Commissione - Tirocinio e Formazione Professionale)


INDICE
§ Gravi indizi di reato e di colpevolezza: i modelli "probatori" delle
indagini preliminari § Indizi e prove § Misure cautelari e gravi indizi di
colpevolezza - l'individuazione fotografica - le dichiarazioni spontanee
dell'indagato - le dichiarazioni della persona offesa - la chiamata in
correità - il concorso morale - il tempo trascorso - le dichiarazioni non
verbalizzate - il comma 3 dell'art.275 c.p.p. - lo "sbarramento" alla
valutazione dei gravi indizi - il ricorso per Cassazione e la valutazione
degli indizi - le "contestazioni a catena" § Intercettazioni ed indizi di
reato - indizi di reato e di colpevolezza - l'utilizzabilità delle
intercettazioni la trascrizione delle intercettazioni § Sequestro e "fumus"
del reato
*******
Gravi indizi di reato e di colpevolezza: i modelli "probatori" delle
indagini preliminari
L'ordinamento garantisce massima tutela alla libertà dell'individuo in
tutte le sue manifestazioni. La Costituzione ha previsto una serie di
garanzie con riguardo alle ipotesi in cui è possibile incidere sulla libertà
personale. La libertà personale deve essere tutelata anche quando confligge
con interessi "superindividuali" (sicurezza pubblica, necessità di
assicurare le fonti di prova e di punizione dei colpevoli etc.); per tale
ragione quanto più lo Stato si intromette nella sfera dell'individuo, tanto
maggiori sono le garanzie previste a tutela del singolo. La compressione del
diritto di disporre liberamente dei propri beni (sequestro) è agganciato
alla possibile esistenza di un reato; la violazione del domicilio (ispezioni
e perquisizioni) alla possibilità di farsi assistere dal difensore o da
persona di fiducia; la violazione della sfera personale dell'individuo
(intercettazioni) è connessa non solo alla commissione di fatti penalmente
rilevanti, ma anche al presupposto che l'"intrusione" dello Stato n
La disciplina delle misure cautelari ha subito una serie di evoluzioni a
seconda dei sistemi processuali che si sono succeduti: dagli istituti
adottati dal sistema inquisitorio (incentrato sulla carcerazione preventiva
senza scadenza temporale, tesa ad ottenere la confessione del reo, applicata
per il solo fatto che un reato era stato commesso), si è passati ad un
sistema che prevedeva "sufficienti" indizi per l'applicazione delle misure,
ma che era svincolato da concrete esigenze cautelari, fino ad arrivare al
sistema "accusatorio" ove la detenzione cautelare è considerata come
"estrema ratio", applicabile solo ove vi siano specifiche esigenze cautelari
ed in presenza di gravi indizi di colpevolezza. Un sistema in cui non si
parla solo di indizi di reato, ma di colpevolezza (ognuno risponde per le
proprie azioni) e correlato all'esistenza di tre codificate esigenze
cautelari, di cui la terza (art.274 lett.c) funge da misura di sicurezza e
che viene definita dalla dottrina come un "ibridismo poco raccomandab

INDIZI E PROVE
Il processo penale è formato da una serie di atti compiuti dalle parti
processuali e "tende a provare il fatto ipotizzato nell'imputazione e le
prove sono gli strumenti impiegati per verificare l'esistenza di tale fatto"
[2].
Il Codice del 1988 ha distinto i mezzi di prova dai mezzi di ricerca della
prova.
Lo stesso Codice non ha previsto il principio di tassatività della prova,
tuttavia al Giudice non si è lasciata totale libertà nell'assunzione della
stessa, in quanto le prove non disciplinate dalla legge sono subordinate
all'esistenza di alcune condizioni: la prova deve essere idonea ad
assicurare l'accertamento dei fatti e non deve pregiudicare la libertà
morale della persona.
Le prove si distinguono in dirette ed indirette, a seconda che le stesse
si riferiscano, o meno, immediatamente al thema probandum principale.
Nell'ambito delle prove indirette rientrano quelle indiziarie, che sono
quelle in cui è necessaria una valutazione inferenziale del Giudice [3].
Il principio cardine in tema di valutazione della prova è quello del
libero convincimento del Giudice, che dà contezza dell'iter logico seguito
con la motivazione del provvedimento. Una delle eccezioni al principio del
libero convincimento è costituito proprio dalla prova indiziaria. L'art.192
c.p.p. consente che l'esistenza di un fatto sia desunta da indizi a
condizione che gli stessi siano gravi, precisi e concordanti.
Il termine "indizio" viene utilizzato dal Codice anche in contesti diversi
da quello della valutazione della prova (es. art.273 c.p.p. in materia di
misure cautelari, art.266 c.p.p. in relazione alle intercettazioni, art. 384
c.p.p. in tema di fermo). E' necessario verificare se il termine indizio nel
codice di procedura penale assuma sempre lo stesso significato ovvero
esprima concetti differenti.

MISURE CAUTELARI E GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA
Il codice non definisce la nozione di indizio. La dottrina segnala il
termine indizio come equivoco. Nel suo significato più ampio il termine
designa "qualunque segno" [4], nell'accezione più ristretta viene definito
come "argomento induttivo, o, meglio, il dato sensibile su cui lo
formuliamo" [5].
E' stata la Cassazione che, con pronunce reiterate nel tempo, ha
affrontato le questioni di tipo definitorio; oltre ad aver chiarito il
concetto stesso di indizio, ha distinto la nozione in relazione alla diverse
norme in cui il termine viene adoperato. Con riguardo a quest'ultima
tematica la Cassazione ha contribuito a chiarire il senso del termine
"indizio" adoperato nell'art.273 c.p.p..
"Nella fase delle indagini preliminari - e, segnatamente, nel procedimento
incidentale "de libertate" - gli indizi sono costituiti da circostanze,
collegate o comunque collegabili ad un determinato fatto, il cui peso
probatorio può essere rilevante o modestissimo, e la cui normale
caratteristica è che, valutate singolarmente e separatamente, sono
equivoche, nel senso che possono avere spiegazioni diverse dall'inerenza al
fatto da provare, ma valutate globalmente, secondo i criteri di comune
logica, diventano idonee a dimostrare pienamente il fatto e, quindi, quella
"rilevante probabilità" richiesta affinché, a norma dell'art.273 c.p.p.,
possa parlarsi di "gravi indizi" di colpevolezza..." [6].
"In tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza
ai sensi dell'art.273 c.p.p. devono intendersi tutti quegli elementi a
carico di natura logica o rappresentativa che- contenendo "in nuce" tutti o
soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova- non
valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità
dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere
che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei
a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata
probabilità di colpevolezza." [7].
Queste due massime affrontano e risolvono chiaramente il problema
definitorio dell'indizio nell'accezione accolta dall'art.273 c.p.p.: questo
viene definito un principio di prova, una prova "in nuce". Tale definizione
sarà ripresa da numerose altre decisioni giurisprudenziali. Nella fase delle
indagini preliminari il P.M. deve compiere attività di indagine affinché il
quadro probatorio sia completo e consenta di determinarsi nel senso del
rinvio a giudizio o in quello dell'archivizione.
Viene specificato, altresì, il valore preminente nelle indagini della
"prova logica": la lettura dell'indizio in maniera isolata non serve, esso
deve essere posto in relazione con tutti gli altri elementi acquisiti alle
indagini per assurgere alla qualificazione di "indizio grave". Ecco che
nella fase delle indagini preliminari la prova indiziaria, cui al
dibattimento è certamente preferita la prova diretta in quanto inequivoca,
assume un ruolo fondamentale. Il giudizio da porre in essere è, come si è
detto, prognostico ovvero "verifica empirica della probabile sussistenza di
una situazione di fatto basata sull'id quod plerunque accidit, ma non è mera
congettura" (Nel caso di specie la Suprema Corte ha annullato un'ordinanza
del Tribunale della libertà che aveva ritenuti sussistenti i gravi indizi di
colpevolezza per il reato di corruzione sul presupposto dell'asserito
esborso di danaro per fini corrutttivi dedotto dalla accertata percezione
"sine titulo" di ingenti somme di denaro da parte di soggetto che p
Dopo aver contribuito a delineare la nozione di indizio ai sensi dell'art.
273 c.p.p., la Cassazione ha definito la distinzione tra l'accezione di cui
all'art.273 c.p.p. e quella di cui all'art. 192 c.p.p..
Differenza fondamentale con gli indizi di cui all'art.192 c.p.p. è che non
sono richiesti, ai fini dell'emissione di un provvedimento coercitivo, i
caratteri della precisione e concordanza "essendo sufficiente che tali
indizi siano idonei a dimostrare, con elevato grado di probabilità, la
sussistenza della condotta criminosa ipotizzata, riferibilile all'indagato"
[9]. Dunque probabilità e non certezza, quantomeno nelle indagini
preliminari; di qui la differenza tra indizi per le misure cautelari e prove
nel dibattimento, in quanto preludono a diversi provvedimenti del giudice:
in un caso compressione temporanea della libertà individuale e nell'altro
dichiarazione definitiva di responsabilità. Ciò è tanto vero che la Suprema
Corte ha precisato che anche la chiamata di correo ai fini dell'emissione
della misura cautelare deve avere un livello probatorio diverso da quello
richiesto al dibattimento: "è sufficiente che le dichiarazioni accusatorie
del coimputato, valutate unitamente a tutti gli altri elementi di
La piattaforma accusatoria può definirsi "grave" e consentire l'emissione
di una misura coercitiva, quando c'è l'elevata probabilità che un reato sia
stato commesso e che questo sia ascrivibile alla persona contro cui si
procede: non è sufficiente che il giudizio prognostico sia di mera
"possibilità". Il ragionamento prognostico "non occorre sia particolarmente
intenso, ma soltanto reale e non immaginario" [11].
Chiarito che la nozione di "gravità"di cui all'art.273 c.p.p. non è
identica a quella di cui all'art.192 c.p.p., bisogna chiedersi se un indizio
può essere grave, ma non concordante e preciso rispetto alle altre
acquisizioni probatorie.
A tal proposito, la Suprema Corte che afferma: "Per l'emissione di un
provvedimento che applichi la misura cautelare personale non si richiedono
l'univocità e la concordanza degli indizi, ma solo la gravità, e cioè la
loro idoneità a dimostrare l'esistenza di un reato e la rilevante
probabilità che l'indagato ne sia autore o coautore. L'indizio è una
"probatio minor", ma perché sia grave occorre la valenza a rappresentare il
fatto ignoto con un procedimento logico d'induzione che conduca a far
ritenere che un soggetto sia autore del reato con qualificata probabilità;
ne consegue che è immanente nell'indizio la presenza di un nesso con il
fatto da provare" [12].
Il problema va risolto tenendo conto del differente tipo di giudizio sulla
colpevolezza: giudizio prognostico nella fase delle indagini preliminari,
giudizio definitivo nel dibattimento. Nella fase delle indagini, a ben
vedere, l'indizio grave già di per sé contiene i requisiti della concordanza
e della precisione, altrimenti non sarebbe in grado di fondare il giudizio
prognostico sulla responsabilità dell'indagato. Per contro, al dibattimento,
la nozione di indizio, essendo riferibile solo alle cd. prove logiche
(attraverso cui da un fatto certo si risale ad un fatto incerto per massime
di comune esperienza), deve essere confermato dalla precisione e dalla non
divergenza rispetto alle altre acquisizioni.
E' interessante esaminare alcuni casi pratici oggetto di deliberati della
Suprema Corte in cui sono stati qualificati come "gravi" gli indizi ai fini
dell'applicazione di una misura cautelare:
- un unico elemento probatorio, purché di grave significato (Cass. Sez.I
n.4644 del 11.01.95);
- un semplice dispositivo di sentenza di condanna (Cass. Sez. VI n.2961
del 08.11.99);
- atti e documenti acquisiti dal P.M. ai sensi degli artt.117 e 371 c.p.p.
e provenienti da indagini preliminari relative a differenti procedimenti
penali; in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittima
l'ordinanza cautelare emessa sulla base di fotogrammi, estratti da ripresa
televisiva a circuito chiuso, trasmessi dal P.M. procedente ad altro ufficio
di Procura che li aveva raccolti in una diversa indagine a carico dei
medesimi soggetti per analogo reato di rapina (Cass. Sez. II n.5169 del
01.12.99);
- atti disposti e compiuti dall'autorità straniera, poiché le norme di cui
agli artt.238 c.p.p. e 78 disp. att. sono dettate esclusivamente per il
dibattimento, semprecché non siano derogati i diritti fondamentali garantiti
dal nostro ordinamento costituzionale (Cass. Sez. I n.4807 del 21.08.97);
- narcotest in tema di spaccio di sostanze stupefacenti (Cass. Sez.IV
n.2782 del 07.11.97);
- trascrizioni di registrazioni di dichiarazioni raccolte dalla P.G., pur
in mancanza di formale verbalizzazione (si noti il differente regime per le
intercettazioni) (Cass. Sez.IV n.4197 del 28.12.99);
- sentenze non irrevocabili, in quanto la disciplina dell'art.238 bis
c.p.p. è dettata esclusivamente per l'utilizzabilità degli atti del
dibattimento.
Il P.M., in ogni caso, dovrà compiere la valutazione prognostica in vista
del dibattimento; nel momento in cui formula la richiesta di misura
restrittiva gli elementi storici e logici raccolti devono essere tali da
fondare un giudizio di probabilità di colpevolezza dell'indagato dal quale
si possa lasciar prevedere che al dibattimento, unitamente ad altre
risultanze delle indagini, si arriverà all'affermazione della penale
responsabilità. Tale ragionamento è chiaro anche con la lettura delle citate
massime della Cassazione; la Suprema Corte chiarisce che gli elementi a
carico devono contenere "in nuce" tutti o alcuni degli elementi di prova; in
tal modo il P.M. si pone nell'ottica del dibattimento formulando di un
giudizio prognostico relativo agli stessi elementi, i quali trasfusi nei
corrispondenti istituti probatori, saranno il fondamento dell'affermazione
della responsabilità dell'imputato.
Appare a questo punto utile affrontare diverse questioni che sono state
oggetto di dibattito dottrinale e di pronunce giurisprudenziali per la
valenza che possono assumere ai fini dell'adozione di provvedimenti
restrittivi ovvero se possono essere qualificati come "gravi indizi".

L'individuazione fotografica.
La norma di riferimento è l'art.361 c.p.p., che consente al P.M. (ed alla
P.G. su sua delega) l'individuazione di persone "quando è necessario per la
immediata prosecuzione delle indagini". Si comprende, pertanto, che, in
quanto atto urgente ed, in certo senso, indifferibile, l'individuazione non
è accompagnata dalla previsione di garanzie difensive; per contro, a causa
dell'essere "atto non garantito" dispiega i suoi effetti esclusivamente
nell'ambito delle indagini preliminari: non è atto destinato a divenire
"prova dibattimentale", a meno che non sia in quella sede trasfuso in altro
atto probatorio (es. ricognizione personale, testimonianza).
Ma che spessore può avere l'individuazione ai fini dell'emissione di una
misura cautelare? E che valenza ha l'individuazione operata dalla P.G. senza
delega del P.M.? La Suprema Corte ha affrontato più volte la questione ed è
pervenuta a risultati univoci. Chiare in tal senso le pronuncie della
Cassazione: "In tema di misure cautelari personali l'individuazione
fotografica costituisce elemento di rilevante valore indiziario, trattandosi
di circostanza di fatto individualizzata e, come tale, idonea a lasciar
desumere l'attribuzione del reato all'indagato" [13] ed, inoltre "(...)
l'individuazione fotografica o personale, effettuata dalla Polizia
Giudiziaria o dal P.M., pur essendo priva di valenza probatoria nel
dibattimento ai fini del giudizio di responsabilità, ben può essere posta a
fondamento di una misura cautelare, perché lascia fondatamente ritenere che
sbocchi in un atto di riconoscimento, formale o informale, o in una
testimonianza che tale individuazione confermi, sì da costituire il
fondamento di u
L'individuazione, quindi, può essere posta a fondamento di una misura
cautelare. Ovviamente l'indizio avrà minore o maggiore forza a seconda che
l'atto ricognitivo sia stato posto in essere a distanza di breve tempo
dall'avvistamento, che la percezione visiva sia durata per un apprezzabile
lasso temporale, che venga effettuato tra più rilievi fotografici ecc.
Invece, affinché l'individuazione divenga "prova" è necessario che sia
trasfusa in uno dei modelli probatori tipici: ricognizione e/o
testimonianza. La prassi ha evidenziato che mentre l'individuazione produce
risultati apprezzabili perché viene posta in essere a breve distanza
temporale dal reato, ciò non si verifica al dibattimento: il tempo trascorso
affievolisce i ricordi. Per superare l'empasse è consigliabile fare
richiesta di incidente probatorio: l'urgenza di esperire la ricognizione
deriva proprio dal pericolo che il ricordo netto sbiadisca con il
trascorrere del tempo.

Le dichiarazioni spontanee dell'indagato.
Anche per le dichiarazioni rese alla P.G. dall'indagato la Corte di
Cassazione ha segnato la diversa valenza del procedimento cautelare rispetto
alla decisione dibattimentale. E' stata affermata la valenza e, quindi,
l'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee fatte dall'indagato all P.G.
ai fini dell'emissione della misura cautelare perché il divieto di
utilizzabilità di cui all'art.350 comma 7c.p.p. fa espresso riferimento solo
al dibattimento.
In particolare, mi sembra interessante segnalare il disposto della
sentenza che afferma: "sono pienamente utilizzabili, a fini cautelari, le
dichiarazioni rese dall'indagato alla P.G. nell'immediatezza della
perquisizione e subito dopo confermate alla presenza del difensore di
ufficio. Le dichiarazioni di cui al settimo comma dell'art.350 c.p.p., per
le quali l'ordinamento pone limiti all'utilizzabilità solo in sede
dibattimentale, sono infatti radicalmente diverse da quelle cui fa
riferimento il quinto comma dello stesso articolo, che non possono essere né
documentate, né utilizzate se non per l'immediata prosecuzione delle
indagini" [15].
Il P.M., quindi, può fondare la sua richiesta di misura cautelare le
dichiarazioni rilasciate ai sensi del comma 7 dell'art.350 c.p.p. in quanto
in questo caso la sanzione dell'inutilizzabilità è prevista solo per la fase
dibattimentale, mentre non potrebbe utilizzare ai medesimi fini
dichiarazioni emesse ai sensi del comma 5 perché si tratta di
inutilizzabilità assoluta, indipendentemente dallo stato del procedimento.

Le dichiarazioni della persona offesa.
La dichiarazione testimoniale, al dibattimento, è prova piena del fatto
quando la dichiarazione stessa risulti attendibile estrinsecamente ed
intrinsecamente ovvero quando sia circostanziata, logica e disinteressata; a
maggior ragione le dichiarazioni di persone informate dei fatti possono
fondare una richiesta di misura cautelare. Le dichiarazioni delle persone
informate, quindi, vanno valutate quali indizi. In tal senso anche una sola
dichiarazione testimoniale, "pur se sprovvista di elementi di conferma, è
utilizzabile da sola tutte le volte in cui l'attendibilità del propalante
assuma una tale valenza dimostrativa da imporsi come fonte di prova
sufficiente ai fini della legittimità della misura" [16].
Le dichiarazioni della persona offesa sono dichiarazioni per così dire
"qualificate". Il dichiarante, in questo caso, non è un terzo
"disinteressato" alla vicenda processuale, ma è colui che è stato leso dal
comportamento illecito. A tali dichiarazioni la giurisprudenza di
legittimità ha conferito un peso maggiore rispetto a quelle della persona
informata giungendo ad affermare che "ai fini dell'adozione di una misura
cautelare personale l'art.273 cp.p. postula l'esistenza di gravi indizi di
colpevolezza quale "minimum" probatorio che deve inderogabilmente assistere
l'adozione della misura solo nel caso in cui sussista una prova indiziaria;
quando, invece, sia presente una prova diretta, va escluso il ricorso al
concetto di "gravità" inerente alla prova logica costituente l'indizio né
occorre la verifica di attendibilità intrinseca o il riscontro esterno, in
quanto il minimo di gravità indiziaria è soverchiato dal diverso e più
soddisfacente grado di prova acquisita". Quanto detto si verifica
nell'ipotesi di

La chiamata in correità.
Soprattutto nei processi di criminalità organizzata la "chiamata in
correità" ha, ormai, assunto un valore determinante tra le prove ai fini
della ricostruzione della struttura delle organizzazioni criminali e dei
delitti dalle stesse perpetrati. In questa sede il problema delle chiamata
in correità viene affrontato con esclusivo riferimento alle indagini
preliminari: può una chiamata in correità o in reità essere posta a
fondamento dell'emissione di una misura cautelare restrittiva personale?
Il problema si pone, ovviamente, solo quando la chiamata interviene in un
quadro indiziario lacunoso; nel caso in cui, invece, gli elementi accusatori
siano già sufficienti, la dichiarazione di reità assurge a ruolo di mero
indizio che, unito agli elementi già acquisiti, forma i "gravi indizi"
necessari e sufficienti per la richiesta e l'emissione di misure cautelari.
Ancora una volta viene in rilievo la differente valenza dell'art. 273
c.p.p. rispetto all'art. 192 c.p.p. Invero, "ai fini dell'emissione del
provvedimento della custodia cautelare in carcere, non è necessario che la
chiamata di correo presenti le caratteristiche ed il livello probatorio
voluti dall'art. 192 c.p.p. per il giudizio definitivo di colpevolezza
tipico della sentenza di condanna, ma è sufficiente che le dichiarazioni
accusatorie del coimputato (...), valutate unitamente a tutti gli altri
elementi di prova (...) consentano di ritenere, con qualificata probabilità,
l'esistenza del reato e della colpevolezza dell'imputato" [18].
La chiamata in correità, per assurgere a livello di grave indizio, deve
rispettare alcuni paramentri: deve promanare da soggetto attendibile e deve
essere attendibile intrinsecamente ed estrinsecamente. La Corte Suprema ha
espresso chiaramente quale deve essere il comportamento nella valutazione
della chiamata in correità: "Nel valutare la chiamata di correo ai fini
dell'emissione del provvedimento coercitivo il giudice deve in primo luogo
verificare l'attendibilità del soggetto e successivamente l'attendibilità
della dichiarazione. (...) La dichiarazione attendibile proveniente da
soggetto attendibile costituisce così il nucleo essenziale dell'indizio di
colpevolezza e i necessari riscontri sono finalizzati a verificarne la
gravità ai fini dell'emissione della misura" [19].
Emergono gli elementi necessari affinché la chiamata sia qualificata come
indizio grave e, pertanto, sufficiente all'emissione di una misura
cautelare:
- deve promanare da soggetto attendibile,
- deve essere attendibile intrinsecamente,
- deve essere sostenuta da riscontri estrinseci che ne qualificano la
gravità.
L'attendibilità del dichiarante deve essere vagliata con riferimento alla
sua personalità, alle condizioni socio-economiche, al suo passato, ai
rapporti con i chiamati in correità ed alle motivazioni della sua
collaborazione, prescindendo dal contenuto delle dichiarazioni.
"La verifica dell'attendibilità del chiamante deve essere operata sia
sotto il profilo intrinseco (con l'apprezzamento della precisione, della
coerenza e della ragionevolezza), sia con la ricerca del grado di interesse
del dichiarante in relazione alla specifica accusa, oltre che alla stregua
della sua personalità e dei motivi che lo hanno indotto a coinvolgere il
chiamato, tenendo conto che lo spessore dell'attendibilità della chiamata va
correlato al tipo di conoscenza del chiamante (concorrente o a diretta
conscenza della vicenda ovvero che questa abbia appresa "de relato"), sia,
infine, sotto il profilo estrinseco, riferito ad elementi oggettivi
rappresentativi, tra cui anche le dichiarazioni autonome e convergenti di
altri soggetti, o logici, che la chiamata stessa, già positivamente
verificata "ab intrinseco", confermino" [20].
In tale ambito è da segnalare la pronunzia della Cassazione in materia di
"clan rivali": non si tratta di chiamata in correità, ma di semplice
indizio, consistente ma non sufficientemente grave e, quindi, tale da
giustificare l'adozione di una misura restrittiva (Cass. Sez. VI n.655 del
29.04.97).
L'attendibilità intrinseca della dichiarazione si riferisce, invece, alla
precisione, alla dettagliatezza, alla coerenza logica, alla verosimiglianza
ed alla conoscenza diretta dei fatti. L'approfondimento conoscitivo rispetto
a questi canoni è variabile, anche a seconda del tipo di reato per cui si
procede; ad esempio "in tema di reato associativo, la chiamata in correità
investe il ruolo assegnato ed il contributo offerto dall'indagato, piuttosto
che singoli ed individuabili comportamenti, e la sua specificità va valutata
sotto questo profilo, non richiedendosi la stessa precisione di dettaglio
necessaria nel caso di un delitto che implichi la realizzazione di un evento
materiale" [21].
Un problema è rappresentato dalle dichiarazioni "de relato".
Tali dichiarazioni certamente non hanno la forza probatoria che
contraddistingue le prove utilizzabili ai fini dell'art.192 c.p.p., ma
possono essere utilizzate quali "indizi" (in tal senso Cass. Sez.IV n.599
del 12.03.97); in particolare, per assurgere al livello di "indizi gravi" le
dichiarazioni "de relato" abbisognano della conferma di "riscontri
estrinseci che, a differenza della chiamata in correità, concernano
specificamente il fatto che forma oggetto dell'accusa e la persona
dell'incolpato, essendo l'esistenza di un riscontro individualizzato
postulato dal minor tasso di affidabilità di una dichiarazione resa su
accadimenti non direttamenti percepiti dal dichiarante" [22].
Da quanto fin qui esposto, risulta chiaro che l'apprezzamento
dell'investigatore e del giudice deve essere più rigoroso rispetto alle
dichiarazioni aventi ad oggetto fatti di cui il dichiarante ha avuto
percezione immediata, tanto che la Suprema Corte ha precisato che "non
costituiscono gravi indizi di colpevolezza (...) dichiarazioni accusatorie
"de relato" fornite da persone che non siano in grado di indicare una fonte
primaria di conoscenza dei fatti" [23] e che "le dichiarazioni "de relato"
devono essere valutate con cautela particolare" [24].
L'attendibilità estrinseca concerne i riscontri esterni alla chiamata in
correità. Il riscontro non deve avere il carattere dell'ambiguità, in quanto
la chiamata in correità "rifiuta ogni ragionamento circolare e tautologico"
[25]; ne deriva che il riscontro di una chiamata non può essere costituita
da un'altra chiamata in correità, a meno che le varie dichiarazioni
accusatorie siano realmente autonome, siano specifiche e non siano frutto di
un reciproco condizionamento (tra le tante Cass. Sez.VI n.567 del 01.04.98).
Ma cosa deve concernere il riscontro? E' necessario che investa lo
specifico fatto oggetto della dichiarazione e l'autore dello stesso? E' la
questione dei riscontri "individualizzanti".
Ancora una volta viene posta in luce la differenza dell'apparato
probatorio necessario all'emissione di una misura restrittiva rispetto ad
una pronuncia di condanna e, quindi, la differenza strutturale tra l'art.273
c.p.p e l'art.192 c.p.p.: "In tema di valutazione dei gravi indizi di
colpevolezza, previsti per l'applicazione ed il mantenimento di misure
cautelari personali dall'art. 273 c.p.p., ai fini del giudizio di
attendibilità delle dichiarazioni rese dal coimputato o dall'imputato di
reato connesso, la conferma di dette dichiarazioni, a differenza di quanto
richiesto per la valutazione della prova per la quale sono richiesti i
riscontri cd. "individualizzanti", può concernere anche il solo complesso
delle dichiarazioni stesse, ed il giudice può pervenire al giudizio di
gravità anche sulla scorta di riscontri circa altre dichiarazioni rese nello
stesso contesto, o elementi concernenti elementi obiettivi del fatto o
altrimenti la persona dell'indagato, in un quandro di valutazione per questa
ragione pro
Per le misure cautelari, quindi, la giurisprudenza della Suprema Corte è
ormai pacifica nell'accettare la compressione della libertà individuale in
presenza di dichiarazioni di correità sostenute da riscontri "esterni",
ovvero non necessariamente afferenti alla specifica attività posta in essere
dal chiamato. Tale scelta è spiegata dal fatto che ci troviamo ancora in una
fase procedimentale, che prevedibilmente si arricchirà in vista della fase
dibattimentale. E' ovvio che, comunque, il parametro dei riscontri, non è
fisso, ma "elastico": quanto maggiore è l'attendibilità (intrinseca ed
estrinseca) della chiamata, tanto minore è la necessità di acquisire
riscontri, e viceversa.
Diversi sono i parametri oggetto di specifiche pronunce della Cassazione:
la definizione di "uomo d'onore", l'affiliazione, l'appartenenza al clan, il
fungere da "vivandiere", l'essere in rapporti di parentela; questi indici, a
seconda del contesto della chiamata, sono idonei ad assurgere o meno a rango
di "gravi indizi".
Corollario di questa regola è che la chiamata "de relato" (cioè relativa a
fatti non direttamente percepiti dal dichiaranti, da conosciuti per tramite
di altri soggetti) deve essere valutata in modo più cauto (Cass. Sez. I
n.869 del 04.03.96); affinché possa ritenersi attendibile sono necessari i
riscontri individualizzanti, relativi all'incolpato ed al fatto specifico.
Pertanto "Non costituiscono gravi indizi di colpevolezza, ai sensi
dell'art.273 c.p.p., dichiarazioni accusatorie "de relato" fornite da
persone che non siano in grado di indicare una fonte primaria e diretta di
conoscenza (...)" [28] per cui "La chiamata in reità o correità resa "de
relato" (...) non può tuttavia ritenersi capace, da sola, ad integrare gli
estremi del "grave" indizio, tale da ingenerare una rilevante probabilità di
colpevolezza, ma deve essere sorretta da adeguati riscontri, idonei a
confermare le modalità obiettive del fatto descritte dal chiamante e dotati
di consistenza tale da resisitere agli elementi di segno opposto ev

Il concorso morale.
L'individuazione dei criteri e dei paramentri atti a delimitare il
concorso morale è difficoltosa. Il problema si è posto, innanzitutto, per i
vertici della associazioni criminali: fino a quando, in mancanza di
specifiche indicazioni, i reati posti in essere dalle cosche possono essere
attribuiti direttamente ai capi? Qual è il discrimine tra "organizzazione"
ed autonomia dei partecipi all'associazione? Il ragionamento della Corte di
Cassazione è che "la sola presunta appartenenza ad organizzazione collegiale
di vertice in seno all'organizzazione "cosa nostra", può legittimamente
essere qualificato come indizio grave della commissione d'altri delitti di
cui s'accerta la riferibilità all'associazione" [30], in quanto il tipo di
organizzazione, fondata sul controllo e sulla preventiva deliberazione circa
ogni atto significativo posto in essere dalla cosca, consente di fondare una
vera e propria presunzione di avallo sistematico di tutte le azioni
criminose di rilievo attribuibili al gruppo. Per tale motivo i c
Alla stessa stregua è stata affrontata la questione del cd. concorso
"esterno" nel sodalizio criminale. Il problema si pone in tutti quei casi in
cui è certo che il soggetto non sia collegato funzionalmente con
l'organizzazione criminale, ma in concreto pone in essere atti a vantaggio
di questa; basti pensare, a mero titolo esemplificativo, alla vasta gamma di
irregolarità e/o illegittimità degli atti amministrativi negli iter per
l'aggiudicazione degli appalti: l'esterno può allora essere qualificato
quale "concorrente"? La giurisprudenza ha precisato che "per la sussistenza
dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato occorre riscontrare
che il soggetto, pur non appartenendo organicamente all'associazione
mafiosa, presti consapevolmente alla stessa un contributo utile per la sua
vita e il suo funzionamento. Tale contributo può manifestarsi nelle forme
più varie, anche nel collaborare con l'associazione mafiosa mediante il
procacciamento di risorse finanziarie da destinare a lavori pubblici e nel

Il tempo trascorso.
Uno degli indici di riferimento è il tempo trascorso, non solo con
riferimento alle esigenze cautelari, ma anche in relazione agli "indizi"
atti a giustificare l'emissione di un provvedimento restrittivo. Infatti,
"quanto maggiore risulti l'intervallo di tempo trascorso dal fatto, tanto
minore viene ad essere, a causa dell'inevitabile affievolirsi della memoria
dell'evento, l'attendibilità del dichiarante. (...)" [32].
Questa regola, però, non vale per i reati associativi data la loro natura
permanente per i quali, quindi, la risalenza nel tempo dell'episodio
criminoso non equivale alla cessazione della consumazione del reato
associativo (Cass. Sez. VI n.1810 del 19.07.96); ne deriva che l'unico
limite è dato dalla prova della recessione dall'associazione o dallo
scioglimento di essa (Cass. Sez.VI n.1330 del 21.05.98).

Le dichiarazioni non verbalizzate.
Durante le indagini, spesso accade che la P.G. acquisisca informazioni che
non possono essere direttamente trasfuse in un verbale, ovvero nella forma
tipica che le predispone per la piena utilizzazbilità in ogni stato del
procedimento. Si pensi alla persona offesa nei reati di estorsione e di
usura o al tossicodipendente che fornisce indicazioni sull'identità degli
spacciatori; in tutti questi casi, molto probabilmente, di fronte alla
necessità di trasfondere le dichiarazioni in un atto formale e di
sottoscriverle, la volontà del dichiarante verrebbe meno. Si pone, quindi,
il problema di acquisire i risultati utili di questo tipo di attività
"informale".
La Suprema Corte inizialmente aveva escluso l'utilizzabilità, in qualsiasi
fase procedimentale, di queste dichiarazioni, sancendone addirittira
l'"inesistenza". Essa si è espresa nel senso che "la mancata verbalizzazione
da parte della Polizia Giudiziaria di atti che, ai sensi dell'art.357 c.p.p.
dovrebbero essere verbalizzati comporta che tali atti, in quanto privi di
documentazione, sarebbero da considerare inesistenti e, come tali,
indipendentemente da ogni riferimento alle categorie della nullità e
dell'inutilizzabilità, inidonei ad essere assunti a base anche della
semplice adozione di misure cautelari" [33]. Tale assunto non appare
condivisibile né dal punto di vista sostanziale, né da quello formale. Il
legislatore, infatti, prevede espressamente le sanzioni per gli atti
illegittimi (nullità ed inutilizzabilità), ricollegandole ad espresse
violazioni di legge, non estensibili per analogia, e non ha previsto la
sanzione dell'inesistenza. D'altro canto, sotto il profilo fattuale, le
dichiarazioni non ve
Successivamente è stata proprio la Corte di Cassazione, con pronunce
uniformi, a fornire una risposta più adeguata: il vero discrimine, ancora
una volta, è dato dalla diversa valenza degli "indizi". Ne deriva che anche
le dichiarazioni non direttamente verbalizzate, semprecché di esse sia
avvenuta qualche forma di documentazione, potranno dispiegare tutti i loro
effetti nella fase cautelare (e quindi potranno essere poste a fondamento
dell'emissione di un'ordinanza custodiale), mentre per avere valenza nella
fase dibattimentale dovranno essere trasfuse in una delle forme tipiche
delle prove (dichiarazioni testimoniali o documenti). Esemplificativa, al
riguardo, una decisione della Cassazione in cui si afferma: "Le
dichiarazioni confidenziali dell'indagato, raccolte dalla P.G. e non
documentate ai sensi dell'art.357 c.p.p., possono essere utilizzate quali
indizi nella fase delle indagini preliminari, non ricorrendo alcuna ipotesi
di inutilizzabilità generale di cui all'art.191 c.p.p. - in assenza di
espresso

Il comma 3 dell'art.275 c.p.p.
L'imponenza del fenomeno "criminalità organizzata" aveva portato il
legislatore a prevedere delle limitazioni alla discrezionalità dell'A.G.
nella scelta della misura cautelare da applicare in presenza di gravi indizi
di colpevolezza per il reato di cui all'art.416 bis c.p. imponendo una
presunzione "iuris et de iure" sull'adeguatezza della misura da irrogare
(custodia cautelare in carcere). Con la L.332/95 è stata modificata la
disciplina del comma 3 dell'art.275 c.p.p. nel senso che la presunzione è
divenuta "iuris tantum", con la conseguenza che "l'obbligo di motivazione
nel provvedimento relativo alla misura cautelare sussiste solo qualora debba
negarsene la necessità" [36].
La Cassazione, con più sentenze, ha precisato che si tratta di presunzione
opposta a quella "in bonam partem" del comma 4 dello stesso articolo; quanto
ai rapporti tra le due previsioni, ha specificato che la seconda (comma 4)
prevale sulla prima perché dotata di maggiore specificità (Cass. Sez. VI
n.3415 del 12.12.99); ne deriva che per applicare la custodia cautelare ad
un ultrasettantenne il giudice dovrà motivare sulle eccezionali esigenze
cautelari.

Lo "sbarramento" alla valutazione dei gravi indizi.
Il giudice viene limitato nella libera rivalutazione degli indizi? Che
valore ha, ad esempio, la richiesta di rinvio a giudizio di un soggetto
sottoposto a misura cautelare? Quale sono i provvedimenti che fungono da
"sbarramento" alla rivalutazione del giudice? La necessità di determinare
tali "preclusioni" si individuava nella pregiudizievole possibilità di un
contrasto tra pronunzie.
La giurisprudenza non ha dato una risposta univoca. Una serie di
statuizioni avevano, dapprima, affermato il principio che il rinvio a
giudizio preclude ogni ulteriore valutazione in ordine ai gravi indizi in
quanto già contiene in sé tale valutazione: il giudice decidendo per il
rinvio a giudizio e non per la sentenza di non luogo a procedere ha già
verificato che vi sono i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla
commissione del reato, il dibattimento serve solo ad arricchire quel quadro
probatorio delineato nella fase delle indagini preliminari (Cass. Sez. VI
n.4401 del 21.02.95). Altre pronunce erano in senso contrario: il rinvio a
giudizio concerne la valutazione che gli indizi raccolti siano tali da
rendere prevedibile, anche in relazione ad altri elementi da acquisirsi al
dibattimento, una sentenza di condanna, ma non investe il giudizio sulla
"gravità" degli indizi. (Cass. Sez. VI n.438 del 06.04.95). Sollevata la
questione di costituzionalità, la Corte Costituzionale, con la sentenza n.71
del 15.

Il ricorso per Cassazione e la valutazione degli indizi.
La Corte di Cassazione effettua esclusivamente il controllo sulla
legittimità degli atti e non anche la rivalutazione nel merito. Il problema
della delimitazione dell'esame dei provvedimenti si è posto con riferimento
al vizio di "manifesta illogicità" della motivazione.
Ma qual è l'ambito del controllo della Suprema Corte? "In tema di misure
cautelari, il vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione
alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, può essere sindacato
dalla Corte di Cassazione solo quando ciò risulti dal testo del
provvedimento, essendo esclusa la possibilità di una diversa valutazione dei
fatti (...)" [39] e "la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può
essere sindacata dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima
facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la
verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle
questioni di fatto" [40]. Risulta chiaro che la manifesta illogicità della
motivazione deve attenere esclusivamente al provvedimento impugnato e non
può essere dedotta con riferimento ad altri elementi portati alla conoscenza
del giudice di merito.
Con riferimento, poi, all'estensione del controllo da un'iniziale
concezione restrittiva per cui "(...) la motivazione può assumere rilievo ai
fini dell'annullamento dell'ordinanza solo quando essa sia materialmente
mancante o così illogica da essere considerata inesistente" [41] si è
passati ad un'interpretazione estensiva per cui "alla Corte Suprema spetta
di verificare (...) se il giudice di merito abbia adeguatamente dato conto
delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro
indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della
motivazione (...) rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto
(...)" [42].
Se, quindi, da un lato è preclusa ogni valutazione in fatto, dall'altro,
attraverso il controllo sulla motivazione, la Corte di Cassazione verifica
la congruità del ragionamento del giudice, potendo sanzionare non solo
l'omissione della redazione della motivazione, ma anche il discostamento sia
dai principi della logica e da quelli di diritto nel ragionamento seguito.

Le "contestazioni a catena".
Il terzo comma dell'art.279 c.p.p. regolamenta il computo del tempo di
decorrenza delle custodia cautelare nel caso in cui un soggetto sia colpito
da più ordinanze custodiali. Il principio cardine è quello di evitare che un
soggetto risponda in più tempi di uno stesso fatto, ovvero quello del ne bis
in idem. Il termine iniziale in questi casi è individuato dalla legge in
quello della notifica della prima ordinanza. Questo principio risponde ad
una generale esigenza di garanzia della libertà individuale e si estende
espressamente anche ai casi di "connessione ai sensi dell'art.12 comma 1
lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli
altri". La finalità della previsione normativa è chiaramente quella di
evitare che, strumentalmente, la contestazione di fatti connesssi o avvinti
dal vincolo della continuazione, siano contestati singolarmente come fatti a
sé stanti, per i quali l'indagato dovrebbe scontare la custodia cautelare
per ciascuno di essi per intero (tanti titoli, tante "cus
Nell'interpretazione dell'art. 279 comma 3 c.p.p. la difficoltà sta
nell'individuare quando si tratta di fatto diverso, per il quale non vale
tale sbarramento. Il compito dell'interprete è reso arduo dall'espressa
previsione dell'art.279 comma 3, ultima parte, c.p.p. il quale specifica che
la preclusione non vige per "le ordinanze per fatti non desumibili dagli
atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste
connessione ai sensi del presente comma": è la questione delle cd.
"contestazioni a catena".
La Suprema Corte ha specificato che la ratio del divieto delle
contestazioni a catena "è dirett[a] ad evitare che venga dilatata la durata
della misura cautelare con l'artificiosa emissione, in tempi diversi, di
plurime ordinanze coercitive per lo stesso fatto o per fatti diversi o
connessi, nonostante l'esistenza del processo, al momento dell'emanazione
del primo provvedimento, di indizi gravi e sufficienti per tutte le
fattispecie frazionate nel tempo" [43].
Il nodo da sciogliere diventa perciò: quale è il fatto non desumbile dagli
atti prima del rinvio a giudizio?
La Suprema Corte, con diverse pronunce, ha ormai chiarito che la nozione
di "fatto non desumibile" non va intesa in senso letterale, ma con
riferimento alla disciplina delle misure cautelari.
Pertanto, costituisce "fatto non desumibile" anche "quello che, sebbene
noto al giudice nella sua connotazione storica non sia, tuttavia, sostenuto
da gravi indizi di colpevolezza sufficienti a legittimare l'adozione di un
nuovo provvedimento restrittivo" [44] ovvero "quando gli indizi a carico del
soggetto, anche se in parte preesistenti, assumono la connotazione della
gravità dopo il rinvio a giudizio per il fatto con il quale sussiste
connessione" [45]. Quest'ultima sentenza della Cassazione evidenzia che
anche per le accuse, formulate prima del rinvio a giudizio, a carico del
soggetto interessato le quali, per mancanza di accertamenti circa la loro
attendibilità intrinseca ed estrinseca, non integravano ancora i "gravi
indizi di colpevolezza" richiesti per l'emissione del provvedimento
restrittivo, non vige lo sbarramento.
Se il divieto delle contestazioni a catena è volto ad evitare la
frammentazione strumentale delle accuse al fine di dilatare i termini di
applicazione della misura cautelare, tale divieto non deve valere tutte
quelle volte che, per impossibilità materiale o giuridica, non sia stato
possibile richiedere ed emettere la misura cautelare per un fatto connesso a
quello per il quale è in corso la misura cautelare e per il quale è stato
chiesto il rinvio a giudizio.
La Suprema Corte è giunta addirittura ad affermare che "la previsione
secondo la quale l'applicabilità dell'art.279 comma 3, prima parte, c.p.p. è
esclusa se il fatto non è desumibile dagli atti prima del rinvio a giudizio
è del tutto incongrua" [46]. La massima argomenta che, essendo il nostro
sistema impronato al pluralismo delle misure cautelari, l'elemento
determinante è dato dal quadro indiziario che consente l'emissione del
provvedimento restrittivo, quadro i cui elementi possono essere in parte
contenuti anche nel provvedimento originario; ne deriva che il fatto che sia
o meno intervenuto il rinvio a giudizio per il primo episodio non è elemento
pregnante, ma esterno alla vicenda considerata.

INTERCETTAZIONI ED INDIZI DI REATO.
Come sopra accennato, è la Costituzione che segna il limite dell'invadenza
del potere statale nella sfera del singolo individuando per le
intercettazioni un duplice sbarramento: riserva di legge e di giurisdizione,
nel senso che l'intercettazione può essere disposta solo dall'Autorità
giudiziaria e solo nei casi consentiti dalla legge.
I presupposti della legittimità dell'intercettazione sono dati
dall'esistenza degli "indizi di reato" e dell' "assoluta indispensabilità ai
fini della prosecuzione delle indagini".
Il legislatore, con l'art.13 del D.L. 13.05.91 n.152, ha previsto una
disciplina specifica per le intercettazioni in ordine ai "reati di
criminalità organizzata". In forza del più pregnante interesse dello Stato
per la repressione di questi reati, risulta proporzionalmente affievolito
l'ambito dei diritti individuali. E' per questo che sono previsti i
requisiti della mera "sufficienza" degli indizi (non della gravità) e della
"necessità" per lo svolgimento delle indagini (e non dell'indispensabilità);
inoltre, nel caso di intercettazione disposta nei luoghi di cui all'art.614
c.p., non è richiesto che ivi "si stia svolgendo attività criminosa".
L'intercettazione, di solito, viene effettuata congiuntamente ad altre
attività investigative: pedinamenti, appostamenti, acquisizioni documentali.
Non si può escludere, però, che la stessa sia proprio il primo atto
investigativo posto in essere. La norma, infatti, àncora l'esperimento
dell'intercettazione all'assoluta indispensabilità ai fini della
prosecuzione delle indagini e non postula l'esperimento di altri tentativi
investigativi risultati infruttuosi.
Bisogna chiedersi se e quando l'intercettazione può assurgere a "grave
indizio di colpevolezza" e, quindi, essere posta a fondamento di una
richiesta di misura cautelare.
E' chiaro che, per tutto quanto sopra esposto, la risposta verrà data
dalla valutazione dell'apporto in concreto conferito dall'intercettazione
alla piattaforma investigativa e probatoria.
La Suprema Corte, in merito, ha specificato che l'intercettazione, da
sola, può bastare in determinati casi a giustificare l'emissione del
provvedimento restrittivo "L'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza può
essere desunta anche dal solo contenuto delle intercettazioni telefoniche,
quando esse siano affidabili, quando siano di sicura provenienza degli
indagati, quando siano numerose, concordanti e dal contenuto costantemente
pregnante, nel senso del riferimento ad attività illecite e di non difficile
interpretazione" [47].
Qualora la valenza dei dati contenuti nell'intercettazione sia pregnante
la stessa può assurgere a valore di prova piena in giudizio"Gli indizi
raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire
fonte diretta della colpevolezza dell'imputato e non devono necessariamente
trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano:a) gravi (...) b)
precisi (...) c) concordanti (...)" [48].

Indizi di reato e di colpevolezza.
Gli "indizi" di cui all'art. 273 c.p.p. non coincidono con quelli di cui
all'art. 267 c.p.p.; infatti quelli cui si riferisce la disciplina delle
misure cautelari sono riferiti alla colpevolezza, l'intercettazione viene
ancorata agli indizi di reato. Tale distinzione è stata specifico oggetto di
numerose decisioni della Corte di Cassazione che ha sottolineato che la
possibilità di effettuare le intercettazioni viene ricondotta al mero
indizio di reato, non essendo né previsto espressamente, né desumibile dal
contesto normativo che debba farsi riferimento alcuno alla "colpevolezza"
dell'indagato.
Questa interpretazione, secondo la Corte, è confermata anche
dall'eventuale violazione del diritto alla privacy di terzi non indagati
tutelata dall'art.15 Cost. (Cass. Sez. I n.1079 del 01.02.1995), consentita
nel caso di intercettazioni, mentre non è prevista l'intrusione nella sfera
dei terzi nel caso di misure restrittive.

L'utilizzabilità delle intercettazioni.
Più travagliata e meno univoca è la soluzione alla questione
dell'utilizzabilità delle intercettazioni efffettuate in carenza di alcuni
requisiti ovvero se la disciplina dettata per l'utilizzabilità delle
intercettazioni al dibattimento vale anche per la richiesta di misura
cautelare.
Come è noto, i risultati delle intercettazioni possono essere usati anche
prima del deposito delle trascrizioni ad esse relative in quanto l'art. 268
c.p.p. ai comma 4 e 5 consente il ritardo nel deposito delle trascrizioni ad
un momento non successivo a quello della chisura delle indagini preliminari.
Si può, pertanto, richiedere e disporre una misura cautelare individuando i
gravi indizi nelle risultanze delle intercettazioni o fondare su di esse la
richiesta di archiviazione pur non avendo provveduto al deposito anche delle
trascrizioni. Al dibattimento, invece, sebbene la fonte di prova sia sempre
l'intercettazione, l'utilizzabilità delle stesse è subordinata alla
trascrizione.
Sottolineando la diversità della regolamentazione dell'attività
istruttoria da quella dibattimentale, la Suprema Corte per un lungo periodo
aveva sancito la piena utilizzabilità delle intercettazioni pur in presenza
di vizi ai quali la norma ricollegava la sanzione dell'inutilizzabilità in
giudizio (cfr. tra tante Cass. Sez. I n.4745 del 27.10.1992). La Cassazione
distingueva tra violazioni di norme che rendono le intercettazioni
illegittime di per sé - come il caso in cui siano state disposte fuori dei
casi consentiti dalla legge o senza autorizzazione - e ad esse riconneteva
la sanzione dell'inutilizzabilità in ogni stato e grado del procedimento,
quindi anche nelle indagini preliminari - e violazioni di altre disposizioni
di cui agli artt. 267 e 268 comma 1 c.p.p. per la cui inosservanza il codice
prevede la sanzione dell'inutilizzabilità cui collegava la sanzione
dell'inutilizzabilità solo ai fini della prova in giudizio. Altre sentenze
riconducevano questo regime diverso alla distinzione tra "illegittim
Tale interpretazione è stata pienamente capovolta da diverse pronunce
delle Sezioni Unite con cui si è affermato che l'inutilizzabilità prevista
dall'art.271 c.p.p. è norma speciale rispetto all'art. 191 c.p.p. per cui la
sanzione ivi prevista colpisce non l'intercettazione in quanto mezzo di
ricerca della prova, bensì i suoi risultati "che possono rivestire sia la
natura di prova, tipica della fase del giudizio, sia quella di indizi,
tipica della fase delle indagini preliminari. E', invero, irragionevole
ricollegare la sanzione dell'inutilizzabilità a questa o a quella fase del
procedimento ovvero a questo o a quel particolare tipo di violazione" [49].
Le indicazioni interpretative delle Sezioni Unite non sono state
unanimemente condivise dalla giurisprudenza di merito e dalla successiva
guirisprudenza di legittimità, per cui in diverse decisioni ricorre ancora
la decritta differenza tra vizi produttivi di inutilizzabilità rilevanti
solo per il dibattimento ed i casi di invalidità delle intercettazioni (Cas

La trascrizione delle intercettazioni.
Come sopra accennato, anche l'annotazione dalla P.G. che procede
all'intercettazione può essere utilizzata nelle indagini preliminari ai fini
dell'adozione del provvedimento restrittivo. Ciò in quanto "la trascrizione
integrale delle registrazioni (...) è necessaria solamente per l'inserimento
nel fascicolo del dibattimento e per la loro conseguente utilizzazione come
prova in sede di giudizio, e non anche per la valutazione della sussistenza
dei gravi indizi (...) [52]" per cui questi ultimi "possono legittimamente
essere desunti anche dalle trascrizioni sommarie o dagli appunti raccolti
durante le operazioni di intercettazione di comunicazioni - cd. brogliacci
di ascolto" [53].
L'annotazione deve, però, sempre trovare diretto riscontro nelle
registrazioni e nelle trascrizioni in quanto tutto ciò che non risulta dalla
registrazione è "tamquam non esset": è chiara la garanzia del diritto di
difesa sottesa a tale interpretazione. Ne deriva che lo spezzone di
comunicazione non registrato per difetto di funzionamento
dell'apparecchiatura di memorizzazione, ma annotato dalla P.G., non potrà
essere utilizzato né in giudizio né nel procedimento "de libertate" in
quanto "solo la materializzazione su nastro può costituire prova di quanto
detto tra le parti" [54]. Diverso, ovviamente, è il caso dell'agente di P.G.
che, presente sul posto, ascolti la conversazione tra due persone, in questo
caso siamo fuori dall'ambito di operatività della disciplina delle
intercettazioni e l'agente funge da teste di fatti che ha direttamente
percepito.
Del pari resta fuori dal concetto di intercettazione la ripresa filmata
che rientra nell'ambito delle prove documentali. Ne deriva che non c'è
nessun obbligo di deposito delle relative videocassette e che le stesse
possono essere, in ogni caso, prese in considerazione per la valutazione del
quadro indiziario ai fini dell'emissione di una misura cautelare (Cass. Sez.
V n.23.05.97).

SEQUESTRO E "FUMUS" DEL REATO.
Disciplinando il settore delle misure cautelari il legislatore ha
nettamente differenziato la normativa per le misure cautelari personali da
quelle reali in quanto gli interessi in gioco sono molto diversi.
Ne consegue che la lettura delle norme dettate in materia di sequestro non
può essere fatta in maniera estensiva: si tratta di discipline diverse che
sottendono la protezione di interessi differenti.
L'art. 321 c.p.p. individua il presupposto del sequestro preventivo nel
pericolo che la libera disponibilità di un bene possa aggravare o protrarre
le conseguenze di un reato o agevolarne la commissione. E', quindi,
sufficiente il mero "fumus" di reato affinché possa emettersi decreto di
sequestro preventivo, ovvero la sussumibilità del fatto nell'ambito
applicativo della fattispecie astratta (vd, da ultimo, Cass. Sez. VI n.2672
del 05.08.99). Ne deriva che "(...) il decreto che dispone il sequestro
preventivo non deve essere motivato in ordine alla sussistenza degli indizi
di colpevolezza, alla fondateza dell'accusa ed alla probabilità di condanna
dell'indagato" [55].


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1 CORDERO, Procedura penale, Giuffrè, pag.455
2 CFR. G. LOZZI, Lezioni di Procedure Penale, Giappichelli, 1996 pag.173.
3 CFR. CONSO-GREVI, Profili del nuovo Codice di Procedura Penale, Cedam,
II ed., pag.172 ss.
4 In tal senso si veda CORDERO, Procedura penale, Giuffrè III ed., pag.
595.
5 CORDERO, op.cit., pag. 556.
6 CFR. Cass.Sez I n.3017 del 22.06.95, Modafferi, in CED n. 201732.
7 CFR. Sez. Un. n.11 del 01.08.95, Costantino ed altro, in CED n. 202002.
8 CFR. Cass. Sez.IV n.2006 del 02.09.96, Pacifico, in CED n. 206121.
9 CFR. Cass. Sez.I n.5567 del 28.11.97, Marzano, in CED n. 208981.
10 CFR. Cass. Sez. VI n.2547 del 21.07.99, Merolla, in CED n. 214930.
11 CFR.Cass. Sez.I n.5178 del 26.10.96, Mondoni, in CED n. 205736.
12 CFR. Cass. Sez. I n.4457 del 11.10.95, Vitiello, in CED n.202510.
13 CFR. Cass. Sez. I n.4722 del 24.10.95, Vaterino, in CED n. 202619.
14 CFR. Cass. Sez. II n.3777 del 22/11/1995, Tomasello, in CED n.203118.
15 CFR. Cass. Sez.VI n.1770 del 27.08.97, Ventaloro, in CED n. 208842.
16 CFR. Cass. Sez. VI n.2807 del 07.09.95, Asciutto ed altri, in CED n.
202047.
17 CFR. Cass. Sez.VI n.2803 del 02.09.95, Pozzessere, in CED n. 202043.
18 CFR. Cass. Sez. VI n.2547 del 21.07.99, Merolla, in CED n. 214930.
19 CFR. Cass. Sez. VI n.1956 del 12.10.96, De Stefano, in CED n. 205938.
20 CFR. Cass. Sez. I n,1637 del 13.04.96, Mincione, in CED n. 204396.
21 CFR. Cass. Sez.1 n.6239 del 26.03.99, Meddis, in CED n. 212810.
22 CFR. Cass. Sez.I n.5046 del 14.10.97, P.G. in proc Bellocco, in CED n.
208588; (conf. Sez. I n.1515 del 04.05.98).
23 CFR. Cass. Sez.I n.5697 del 11.12.95, P.G. in proc Ragno, in CED n.
203067.
24 CFR. Cass. Sez. I n.869 del 04.03.96., Occhipinti, in CED n. 204077.
25 CFR. Cass.Sez. VI n.27 del 21.03.96.
26 CFR. Cass. Sez. V n. 3067 del 06.08.97, PM in proc. Trubia, in CED n.
208314.
27 CFR. Cass. Sez. I n.2784 del 06.06.96, Russo, in CED n. 204900.
28 CFR. Cass. Sez. I n.5697 del 11.12.95, P.G. in proc. Ragno, in CED n.
203067.
29 CFR. Cass. Sez. I n.2131 del 05.06.96, Basile, in CED n. 205280;
(contra Cass. Sez. IV n.599 del 12.03.97).
30 CFR. Cass. Sez.VI n.1758 del 27.05.95, Madonia, in CED n. 201829.
31 CFR. Cass. Sez. VI n.12 del 02.03.99, Tronci R., in CED n.212801
32 CFR. Cass. Sez. I n.1287 del 08.04.98, Cusimano, in CED n.210236.
33 CFR. Cass. Sez. I n.4480 del 06.02.1995, PM in proc. Savignano, in CED
n. 200226.
34 CFR. Cass. Sez. II 3764 del 22.05.97, Andreoli, in CED n. 207842.
35 CFR. Cass. Sez. IV n.4197 del 28.12.99, Cappello, in CED n. 215544.
36 CFR. Cass. Sez.VI n.4829 del 09.02.96, Meocci, in CED n. 203600.
37 CFR. Cass. Sez. Un. n.38 del 27.11.95, Liotta, in CED n. 202858.
38 CFR. Cass. Sez.V n.1709 del 23.05.97, Fazio, in CED n. 208138.
39 CFR. Cass. Sez. I n.1801 del 28.04.95, Paolantonio, in CED n. 201183.
40 CFR. Cass. Sez.I n.1700 del 04.05.98, Barbaro ed altri, in CED n.
210566.
41 CFR. Cass. Sez. V n.4348 del 21.11.96, Camaggi, in CED n. 206150.
42 CFR. Cass. Sezioni Unite n.11 del 02.05.2000, Audino, in CED n. 215828.
43 CFR. Cass. Sez.V n.2560 del 24.07.97, Burgio, in CED n. 208243.
44 CFR. Cass. Sez. II n.1100 del 26.02.97, D'Agata, in CED n. 207135.
45 CFR. Cass. Sez. VI n.31 del 28.02.97, Argentato, in CED n. 207361.
46 CFR. Cass. Sez. I n.3673 del 16.07.98, Ambrosio, in CED n. 211156.
47 Cass. Sez. VI n.3276 del 03.11.92, Delle Femmine ed altro, in CED n.
192861.
48 Cass. Sez. 4 n.1035 del 30.01.92, Russo ed altri, in CED n. 189043.
49 Cass. Sez. Un. n.21 del 05.03.97, Glicora ed altri, in CED n. 206954.
50 Cass. Sez. Unite n.17 del 21.09.00, Primavera ed altri, in Guida al
diritto n.40
51 Cass. Sez. Unite cit.
52 Cass. Sez. I n.1495 del 04.05.98, Seseri, in CED n. 210552.
53 Cass. Sez. VI n.4125 del 26.11.97, PM in proc Manca, in CED n. 208835.
54 Cass. Sez. IV n.2300 del 19.10.98, Polito, in CED n. 212369.
55 Cass. Sez. I n.2396 del 31.05.97, Stracuzzi, in CED n. 207698.

 

 

 

 

 

 

 

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