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- Le monografie della Mailing List
- Pubblicata 20 aprile 2001
Monografia reperita in:
http://www.giuridea.it
L'accesso ai documenti nelle investigazioni difensive
Osservazioni a cura dell'Avv. Domenico Santacroce
Prima della introduzione dell'art. 391 quater del C.P.P., avvenuta con l'art. 11 della
legge 397 del 7 dicembre 2000, sotto il titolo " Richiesta di documentazione alla
pubblica amministrazione ", gli strumenti a disposizione del difensore in sede penale
al fine di acquisire documentazione dalla pubblica amministrazione erano tre: a)
richiedere al P.M., con istanza difensiva ai sensi dell'art. 367 c.p.p., di ordinare alla
pubblica amministrazione la esibizione di atti e documenti ai sensi dell'art. 256 c.p.p.;
b) richiedere al P.M. il sequestro probatorio di atti e documenti esistenti presso la
pubblica amministrazione, aprendo la strada, in caso di mancato accoglimento della
istanza, all'intervento del G.I.P. ( attivato dallo stesso organo di accusa ai sensi
dell'art. 368 c.p.p. ), che decide con provvedimento non soggetto né a reclamo né ad
impugnazione; c) attivare, attraverso la parte, il procedimento amministrativo di accesso
ai documenti amministrativi, previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge.
Con la introduzione dell'art. 391 quater del c.p.p. la
situazione non è molto mutata. A parte la novità della possibilità di una richiesta
avanzata direttamente dal difensore alla pubblica amministrazione, vincolata alla sola
rappresentazione della utilità della documentazione ai fini della investigazione
difensiva e senza altra motivazione, tutto poi è rimasto come prima. Cioè le
effettività, l'adeguatezza, e la tempestività della investigazione non si giovano della
previsione di un efficace strumento di tutela a fronte del rifiuto della pubblica
amministrazione, neppure con la previsione di una istanza di sequestro probatorio
proponibile direttamente al G.I.P.. Restano fermi i meccanismi previsti dagli artt. 367 e
368 c.p.p., espressamente richiamati dall'ultimo comma dell'art. 391 quater c.p.p.. Con la
evidente conseguenza che la difesa, se vuole sperare di acquisire i documenti, deve
rendere note le proprie strategie all'organo dell'accusa, che rimane arbitro della sorte
della istanza difensiva, salvo l'
Concorre ancora attualmente con il sistema introdotto dall'art. 391 quater c.p.p. il
modello processuale previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241 del 1990; una via,
come si è già detto, lunga da percorrere, e anche difficile per i problemi che presenta,
ancora oggi, il superamento del segreto di ufficio.
La legge sulle indagini difensive 397 del 2000 nulla prevede circa la acquisizione di
documentazione che non sia in possesso della pubblica amministrazione.
A prescindere dalla mancata previsione della facoltà di potere accedere ai documenti di
soggetti privati, che si può giustificare per le difficoltà che avrebbe offerto la sua
necessaria delimitazione, nulla è detto nella citata legge a proposito di documentazione
reperibile presso pubblici depositari, ritenendosi evidentemente sufficiente la disciplina
che in proposito dettano gli artt. 743 e seguenti del c.p.c. e l'art. 76 delle disp. att.
del c.p.c.. Il procedimento previsto da queste norme ha certamente una valenza sostanziale
generale, nel senso che, salve le limitazioni contenute nelle stesse norme, tutti i
pubblici depositari ( per i quali si intendono quelli che hanno per legge la funzione
specifica di conservare e di tenere a disposizione del pubblico gli atti che ricevono o
che hanno contribuito a formare o che, comunque, essi detengono proprio in veste di
pubblici depositari ) sono tenuti a rilasciare copia autentica dei documenti presso di
loro in deposito " ancorché l'istante o i suoi autori non
Una speciale previsione in questo contesto normativo è riservata agli atti giudiziali, in
relazione ai quali l'art. 744 c.p.c. stabilisce che " i cancellieri ed i depositari
di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a
chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziali da essi detenuti,
sotto pena dei danni e delle spese. ". La coordinazione con altre disposizioni
ordinamentali consente di stabilire che, esclusi gli atti penali per i quali occorre far
riferimento agli artt. 116 e 243 del c.p.p., il difensore penale, al pari di ogni altro
soggetto, non incontra limiti ad accedere ad atti, e a richiederne copia o estratti,
qualora si tratti di documentazione giudiziale destinata ad operare fuori dell'ambito
processuale, quali sono i provvedimenti provvisori e le sentenze emesse dal giudice.
Quanto, invece, agli altri atti di causa, contenuti nel fascicolo di ufficio e nelle
produzioni di parte, il difensore penale incontra il limite derivante da
Da quanto sin qui esposto si ricava che rispetto ad atti e documenti contenuti in un
procedimento civile, nel quale il soggetto non sia parte, il diritto di difesa è
gravemente compromesso, in quanto né il terzo né il suo difensore sono legittimati a
richiederne copie od estratti.
Il sistema processuale, fin qui esaminato, mostra ulteriori e più gravi limitazioni, che
riguardano anche le parti direttamente interessate, in quanto la normativa di cui agli
artt. 743 e seguenti c.p.c e 74 disp. di att. c.p.c. non trova diretta ed immediata
applicazione rispetto agli atti della procedura fallimentare.
In quest'ultimo ambito, per le note implicazioni penalistiche del procedimento
fallimentare, sarebbe stata opportuna una particolare disciplina delle facoltà del
difensore in sede penale, onde superare le difficoltà derivanti da interpretazioni e
prassi restrittive con le quali viene tutelata la riservatezza caratteristica degli atti
fallimentari sia nei confronti della parte che nei confronti di terzi e rispettivi
difensori. Costoro, infatti, in base al generale principio della funzione documentazione
pubblicistica avente efficacia erga omnes ( art. 743 c.p.c. ), non incontrano limitazioni
alla conoscibilità ed al rilascio di copie ed estratti di atti del procedimento
fallimentare soltanto se si tratta di atti pubblici o sottoposti ad apposite forme di
pubblicità, quali la sentenza dichiarativa di fallimento e le ordinanze di vendita dei
beni del fallito.
Quanto agli altri atti, interpretazione e prassi restrittive sono nel senso che la
consultazione del fascicolo fallimentare non sarebbe effettuabile da parte di chiunque vi
abbia interesse, né potrebbe riguardare indiscriminatamente tutti gli atti. La
consultazione sarebbe consentita in questi casi soltanto a seguito di apposito
provvedimento del G.D., ricorribile innanzi al Tribunale, in relazione ad atti specifici e
soltanto a quei soggetti, che dimostrino di avere un interesse diretto concreto ed attuale
in riferimento ad essi.
Quanto al fallito, il maggiore ostacolo per costui alla libera consultazione del fascicolo
fallimentare deriverebbe, secondo il suddetto orientamento restrittivo, dal rilievo penale
che può assumere la relazione del curatore di cui all'art. 33 della legge fallimentare.
Si tratta, però, di una preclusione soltanto concettuale e non normativa, in quanto non
trova alcuna possibilità di aggancio nelle norme processuali penali e, soprattutto, in
quelle attualmente viventi. Non va dimenticato, infatti, il dato costante del sistema
fallimentare, in base al quale tutte le fattispecie penali fallimentari richiedono per
l'esistenza del reato, il presupposto dell'accertamento in sentenza, passata in giudicato,
dello stato di insolvenza, ovvero che tale stato di insolvenza di tipo fallimentare sia un
dato di fatto accertato dal giudice penale quale elemento costitutivo del reato,
indipendentemente dalla esistenza o meno di un giudicato fallimentare. Ne deriva che la
relazione del curatore deve essere considerata alla st
Quanto ai terzi, e tra questi soprattutto i terzi coinvolti nei fatti di bancarotta o a
questi connessi, l'indirizzo restrittivo seguito dagli uffici fallimentari è nel senso
che costoro per potere consultare il fascicolo fallimentare ed ottenere il rilascio
eventuale di copie o estratti, oltre a consentire la loro identificazione dovrebbero
specificare in apposita istanza quali atti intendono visionare ed indicare il loro
interesse attuale e diretto, rilevante ai fini dell'accoglimento della istanza, con
riferimento a specifiche esigenze difensive, da delibarsi da parte del Giudice Delegato.
Queste interpretazioni restrittive, che spesso si trovano ribadite in dettagliate
istruzioni che si leggono in avvisi datati ed ingialliti affissi alle porte delle
cancellerie giudiziarie, sono in evidente contrasto con interessi costituzionalmente
protetti, la cui realizzazione non è consentito ostacolare ( diritto di difesa di cui
all'ar, 24 Cost.; contraddittorio con parità tra le parti di cui all'art. 111 Cost.). La
effettività della tutela costituzionale dei suddetti interessi impone l'abbandono di
atteggiamenti e comportamenti, che, mantenendo di fatto una divaricazione tra costituzione
formale e costituzione reale, contribuiscono ad alimentare una inutile e pregiudizievole
conflittualità tra operatori della giustizia ed utenti.
Fortunatamente si ha ancora occasione di leggere qualche illuminata pronuncia in
proposito, come l'ordinanza del Tribunale di Roma del 18 gennaio 2000, che si riporta in
calce, la quale in tema di consultazione della documentazione fallimentare ha aperto un
squarcio considerevole, facendo puntuale applicazione dei principi costituzionali innanzi
richiamati. Le indicazioni della suddetta ordinanza, certamente non avranno subito la
estensione che esse meritano, ma sono sufficienti a fare sperare che il loro richiamo
nelle istanze del difensore in sede penale, quanto a consultazione di atti giudiziari,
possa, quanto meno, evitare che le istanze stesse siano esaminate con l'animo di chi,
senza il dovuto garbo, si pone di fronte ad uno scocciatore inopportuno del quale occorre
subito liberarsi.
TRIBUNALE DI ROMA ? 18 gennaio 2000 (decr.) ? Est. Norelli (decr.) - <C> (avv.
Perazzoli) c. fall. <S. T. s.r.l.>.
(Omissis .)
"Il giudice delegato, letta l'istanza in data 27 ottobre 1999 dell'avv. Maria
Virginia Perazzoli, nell'interesse di <R. C.>, amministratore della società
fallita, tendente ad ottenere l'autorizzazione a prendere visione e ad estrarre copia
degli atti e documenti raccolti nel fascicolo del fallimento;
sentito il curatore;
osserva quanto segue.
1. Come si evince dagli art. 26 e 36 1. fall. (a norma dei quali il fallito e i singoli
creditori ammessi al passivo, " interessati " in quanto destinatari del
risultato utile della procedura, sono legittimati a proporre reclamo avverso gli atti di
amministrazione del curatore e i provvedimenti del giudice delegato), dall'art. 1161.
fall. (per il quale del deposito del conto della gestione del curatore e della fissazione
dell'udienza per l'esame dello stesso deve essere data " comunicazione al fallito ed
ai singoli creditori ", i quali, all'udienza, possono presentare " osservazioni
"), dall'art. 110 1. fall. (secondo cui " tutti i creditori " devono essere
avvisati dell'avvenuto deposito dei progetti di ripartizione dell'attivo e possono far
pervenire le loro " osservazioni " entro dieci giorni dall'avviso), nonché
dall'art. 76 disp. att. c.p.c. (come modificato dall'art. 7 d.l. 7 ottobre 1994, n. 571,
convertito in 1. 6 dicembre 1994, n. 673, secondo cui " le parti o i loro difensori
muniti di procura poss
Una diversa, più restrittiva interpretazione (qual è quella ancora seguita dalla
prevalente giurisprudenza) non trova più adeguata giustificazione nell'ordinamento
vigente, alla luce dei principi costituzionali del diritto di azione e di difesa (art. 24
comma 1 e 2, Cost.), del contraddittorio e della " parità delle armi " (art.
111 comma 2 Cost., introdotto dall'art. 1 1. cost. 23 novembre 1999, n. 2).
1.2. La previsione dell'art. 41 comma 4 1. fall. (a tenor del quale il comitato dei
creditori ed ogni membro di esso " possono sempre ispezionare le scritture contabili
e i documenti del fallimento, ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al
curatore e al fallito ") non può ritenersi limitativa della facoltà di accesso al
fascicolo fallimentare al solo comitato dei creditori ed ai singoli suoi membri, essendo
diretta a disciplinare le funzioni di un " organo preposto al fallimento " e dei
suoi componenti e non già le facoltà delle parti della procedura.
2.1. Deve, invece, escludersi, in via generale, che i terzi abbiano diritto alla
consultazione del fascicolo fallimentare, potendo ammettersi solo che sia consentito loro
di prendere visione ed estrarre copia, oltreché degli atti che, per disposizioni di
legge, sono destinati ad essere pubblicati (come la sentenza dichiarativa del fallimento e
le ordinanze di vendita di beni fallimentari) o ad essere resi conoscibili in funzione
della partecipazione di terzi a determinate operazioni (come le perizie di stima e le
certificazioni di pubblici uffici relative a beni fallimentari da liquidare), soltanto di
quegli specifici atti, dei cui effetti i terzi sono destinatari, ovvero rispetto ai quali
sussiste un loro interesse, giuridico e non di mero fatto, tale da legittimarli al reclamo
ex art. 26 o ex art. 361. fall. (cfr., in senso sostanzialmente conf., ancora trib. Roma
24 giugno 1970, cit.).
2.2. Tuttavia, in base ai principi dell'ordinamento vigente, non può negarsi ai terzi la
facoltà di accesso all'intero fascicolo fallimentare, quando ciò si renda necessario per
la realizzazione di un interesse costituzionalmente protetto, qual è quello della persona
accusata di un reato alla acquisizione di ogni mezzo di prova a suo favore nel processo
penale (art. 111 comma 3 Cost., introdotto dall'art. 1 1. cost. n. 2, cit.): il che si
giustifica, nell'ottica di una interpretazione evolutiva della disciplina fallimentare,
alla luce, altresì, del già richiamato principio costituzionale dell'inviolabilità del
diritto di difesa (art. 24 comma 2 Cost.), principio cui deve riconoscersi forza
espansiva, quale criterio?guida dell'interpretazione normativa, anche al di là del
singolo processo, in cui viene ad essere oggetto di giurisdizione, penale o civile, una
determinata posizione giuridica soggettiva sostanziale.
3.1. La persona che ricopre la carica di amministratore della società fallita, quando
agisce per la propria difesa in relazione ad un processo penale per reati fallimentari,
non rappresenta la società, in quanto cura un proprio interesse personale, ed è, dunque,
rispetto alla procedura fallimentare, terzo e non parte.
3.2. La medesima persona può, allora, essere autorizzata a consultare, personalmente o
tramite i suoi difensori e consulenti tecnici, il fascicolo fallimentare, onde trarne
elementi di prova a suo favore, da utilizzare in un processo penale, in cui sia accusata
di reati fallimentari in ragione della sua carica nella società fallita.
4.1. Nel caso di specie, l'istante, essendo stato rinviato a giudizio per reati di cui
agli art. 216, 219 e 223 1. fall. in qualità di amministratore della società fallita,
intende prendere visione ed estrarre copia degli atti e documenti raccolti nel fascicolo
fallimentare, ai fini della sua difesa nel processo penale.
4.2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'istanza può essere accolta."
(Omissis .)

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