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- Le monografie della Mailing List
- Pubblicata 20 novembre 2001
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- Monografia reperita in:
www.dirittosuweb.it
LA FAMIGLIA DI FATTO
di Raffaele Tommasini
I parte II parte
Le pagine che seguono costituiscono parte di un capitolo del volume "Il diritto di
famiglia", edito nel Trattato di diritto Privato per i tipi dell'ediore Giappichelli.
SOMMARIO: 1. Il problema delle coppie non sposate. Prassi sociale e regolamentazione
giuridica della convivenza more uxorio. Le esperienze straniere. - 2. (Segue) I tentativi
di regolamentazione nel nostro Paese. Richiamo ad alcuni progetti di legge. - 3.
Inapplicabilità delle disposizioni in tema di famiglia legittima. La rilevanza
costituzionale della famiglia di fatto alla luce delle soluzioni offerte dalla
giurisprudenza. - 4. (Segue) L'inizio di un principio di regolamentazione in talune leggi
speciali. Rilevanza interna e rilevanza esterna. - 5. Rapporti personali tra conviventi.
La soluzione dei contrasti tra i conviventi attraverso il regime delle obbligazioni
naturali. - 6. Rapporti patrimoniali tra conviventi. - 7. Autonomia privata e convivenza.
Gli accordi di convivenza. Il possibile contenuto. - 8. (Segue) Gli accordi patrimoniali
di convivenza. Limiti di validità ed efficacia.
1. Il problema delle coppie non sposate. Prassi sociale e regolamentazione giuridica della
convivenza more uxorio. Le esperienze straniere
La consapevolezza da tempo acquisita, del grado di rilevanza che la c.d. famiglia di fatto
ha assunto non solo a livello etico sociale, ma anche sotto profili più strettamente
giuridici, esime dall'analizzare il dibattito tradizionale e consente di incentrare
l'indagine sullo stato odierno della questione, ormai cristallizzato in una serie di
pregevoli contributi dottrinali, oltre che in una cospicua elaborazione giurisprudenziale
(1) e in numerosi interventi legislativi. La crescente diffusione sociale del fenomeno, ma
soprattutto la differente considerazione e la sua accettazione da parte di strati sempre
più estesi della popolazione, ripropongono, seppure in termini diversi rispetto al
passato, le problematiche relative alla famiglia di fatto. Le ragioni del perdurante
interesse nei riguardi di una tematica che ha origini assai risalenti nel tempo, sono
molteplici e non riconducibili ad unità prospettica (2). Al di là, infatti, degli
intuitivi profili di suggestione, esercitati da un fenomeno che affonda
Il riferimento evidente è a quelle forme convenzionali di autoregolamentazione, diffuse
in Francia (dove vengono definite excontracts de cohabitation) e nei Paesi di common law
(ove sono note come contracts de agreements) che disciplinano in forma articolata e
pressoché completa i rapporti personali e patrimoniali tra i conviventi, rimanendo,
invece, ogni altro profilo di tutela, affidato ad una ricca elaborazione dottrinale e
giurisprudenziale (4).
Rinviando ad altra parte della trattazione la puntuale precisazione dei termini del
problema, ci sembra opportuno, in via preliminare, rilevare come il diverso contesto socio
culturale, il più elevato grado di maturazione dei problemi collegati alla famiglia di
fatto raggiunto attraverso approfondite analisi di dati statistici e sociologici,
impongono cautela all'operatore del diritto, impegnato in questo delicato compito di
trasposizione dogmatico-operativa (5). Ed infatti, il settore dei rapporti familiari più
degli altri risente, in via immediata e diretta, dei valori presenti nella c.d. coscienza
sociale, e conseguentemente risulta caratterizzato da estrema variabilità e mutabilità,
sia spaziale che temporale. Risente inoltre degli orientamenti ideologici dell'interprete,
espressi nella materia in esame non solo a livello formale delle diverse espressioni
semantiche utilizzate nella definizione del fenomeno (concubinato, coppie non sposate,
convivenza more uxorio, famiglia di fatto) ma anche e soprattutt
2. (Segue) I tentativi di regolamentazione nel nostro Paese. Richiamo ad alcuni progetti
di legge
In assenza di puntuali e significativi referenti legislativi e di fronte ad un panorama
giurisprudenziale estremamente disarticolato, è opportuno cogliere alcune linee guida i
cui sviluppi possano condurre ad un tentativo di ricostruzione.
Il dibattito dottrinale registra oramai sostanziali convergenze nella delineazione dei
caratteri qualificanti della fattispecie, mentre sensibili divergenze è dato riscontrare
sul piano della ricerca degli strumenti operativi di disciplina. Le opzioni proposte dalla
dottrina sostanzialmente si possono ricondurre a tre orientamenti principali,
rispettivamente indirizzati ad auspicare l'emanazione di una apposita legislazione (7),
l'applicazione analogica delle norme relative alla famiglia legittima (8), l'utilizzazione
di schemi e strutture, già presenti nell'ordinamento, attraverso il ricorso all'autonomia
privata (9).
L'intervento del legislatore è ritenuto non procrastinabile da quanti ritengono che la
crescente diffusione sociale del fenomeno, la rilevanza nonché la meritevolezza degli
interessi perseguiti, la complessità dei problemi coimplicati renda sempre più urgente
l'esigenza di regolare i rapporti sorti al di fuori del matrimonio, al fine soprattutto di
apprestare forme rafforzate di garanzia alle posizioni più deboli. E ciò nell'intento di
fornire una più efficace tutela a situazioni che, pur svolgendosi su un piano di mera
fattualità, non possono essere ignorate dal diritto, per la prospettazione di interessi
rilevanti che reclamano una più incisiva ed articolata protezione giuridica (10). Un tale
intervento viene avversato da chi considera fondamentale la scelta di libertà dei
conviventi, che risulterebbe frustrata da una normazione propositiva di regole e
coercizioni, che essi hanno volontariamente eluso (11).
Si lamenta altresì la creazione di una nuova struttura istituzionalizzata di grado
inferiore rispetto alla famiglia legittima, senza tralasciare che, comunque, si
riproporrebbe la situazione attuale di assenza di tutela per quelle coppie che, in piena
libertà, scegliessero di non adempiere alle formalità prescritte (12).
Vi è infine da segnalare l'orientamento di coloro che, pur riconoscendo che la
formalizzazione della famiglia di fatto potrebbe essere avvertita come un'indebita
ingerenza dell'ordinamento in un ambito che rifiuta, per sua connotazione intrinseca, ogni
formalismo, ritengono comunque legittimo un intervento del legislatore, che, pur senza
predisporre una disciplina organica e compiuta, si limiti a regolamentare alcuni problemi
specifici al fine di fornire loro una adeguata soluzione, nell'ottica generale di tutela
di specifiche posizioni emergenti all'interno del nucleo familiare (13).
Ed è proprio in quest'ultima direzione che sono state presentate in Parlamento numerose
proposte di legge in ordine alle principali questioni di carattere patrimoniale che, in
questi ultimi anni, sono state oggetto di decisioni giurisprudenziali, sia nel corso della
convivenza che all'atto della sua cessazione. Pur nella inevitabile diversità di
contenuti, esse risultano accomunate da una logica unitaria, che si presta comunque a
chiavi di lettura diverse, potendo essere valutate per un verso come una doverosa presa di
coscienza da parte del legislatore di una fenomenologia assai rilevante e meritevole di
tutela, per altro verso, come un'ulteriore forma di destabilizzazione della famiglia
legittima (14).
3. Inapplicabilità delle disposizioni in tema di famiglia legittima. La rilevanza
costituzionale della famiglia di fatto alla luce delle soluzioni offerte dalla
giurisprudenza
La non convinta praticabilità della via della regolamentazione legislativa ha indotto
altra parte della dottrina a proporre l'applicabilità delle norme dettate per la famiglia
legittima, sul presupposto di una sostanziale identità (strutturale e funzionale dei due
istituti) (15).
Ma l'identità è solo apparente, già sotto il profilo strutturale, per l'assenza del
matrimonio, quale atto costitutivo della famiglia legittima (art. 29, c. 1°, Cost.),
mentre viene in emergenza il momento del rapporto, la cui fonte causativa è rinvenibile
in un fatto di sentimento che si manifesta nella realizzazione della communio omnis vitae
(16).
Gli orientamenti più recenti, in accoglimento delle numerose decisioni della Corte
costituzionale (17), hanno ormai precisato che l'art. 29 Cost. non costituisce ostacolo
alla rilevanza giuridica della famiglia di fatto, avendo il costituente espresso soltanto
una scelta preferenziale per la famiglia fondata sul matrimonio alla quale è riconosciuta
una dignità superiore in ragione dei caratteri di stabilità, certezza, corrispettività
di diritti e doveri che caratterizzano il vincolo familiare. Ma non può escludersi che
una forma di società naturale possa esistere ed essere garantita, anche secondo modelli
giuridici diversi, indipendentemente dall'esistenza di quell'atto (18).
Anche a livello funzionale non si può non tenere conto delle peculiarità della famiglia
di fatto, caratterizzata da una scelta di libertà, che esige rispetto, secondo il
principio dell'art. 2 Cost., in quanto "formazione sociale" finalizzata al
processo di sviluppo e di crescita della persona. L'assunto implica che la famiglia
naturale possa essere giuridicamente equiparata alla famiglia legittima; ma piuttosto si
evidenzia che l'ordinamento deve tutelare l'interesse essenziale della persona a
realizzarsi nell'ambito di un nucleo di tipo familiare, quale prima forma di convivenza
umana, e cioè quale società naturale (19).
La diversità strutturale (e per alcuni versi anche funzionale) della famiglia di fatto
rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio esclude che la tipologia della
regolamentazione si possa rinvenire attraverso il criterio analogico (nella specie
difetterebbe il presupposto del caso simile e/o della materia analoga). Deve ritenersi
discutibile anche la possibilità del ricorso al criterio residuale dei principi generali
dell'ordinamento giuridico in quanto, nella specie, la fonte principale di
regolamentazione è l'autonomia delle parti. E non è un caso che la rilevanza
costituzionale della convivenza more uxorio venga rinvenuta oltre che nell'art. 2 anche
nell'art. 18 Cost. che, sancendo il principio della libertà associativa per finalità che
non sono vietate dalla legge penale, esclude la sussistenza di limiti ulteriori a questa
libertà, che potrà esplicarsi anche nella costituzione di una famiglia di fatto, quale
scelta alternativa a quella legittima (20).
Parte della dottrina alla ricerca di forme più ampie di tutela, è andata oltre,
ritenendo di poter utilizzare per radicare la rilevanza della famiglia di fatto anche gli
artt. 31, 36 e 37 Cost. (21).
Risulterebbe così delineato un quadro di rilevanza costituzionale della libera unione, da
cui si ricava non solo una tutela in negativo, nel senso di una garanzia minima di
esistenza, che si traduce nella impossibilità per il legislatore di vietarne la
creazione, ma forme più incisive di protezione dei diritti della persona, come membro di
un nucleo comunque istituzionalizzato.
Ma in questo quadro la tutela va ricercata adottando gli strumenti utilizzati nella
regolamentazione dei rapporti interprivati, tipici degli atti di autonomia con la ovvia
precisazione che la valutazione in termini di meritevolezza dell'interesse non può non
avere come parametri i principi generali di libertà, uguaglianza e solidarietà operanti
nel settore specificamente familiare.
4. (Segue) L'inizio di un principio di regolamentazione in talune leggi speciali.
Rilevanza interna e rilevanza esterna
La scelta di libertà compiuta dai conviventi non potrebbe essere condizionata con una
regolamentazione analitica della famiglia di fatto; occorre soltanto cogliere i limiti
all'atto di autonomia costruendo sul piano interpretativo una disciplina che, per
duttilità e flessibilità delle sue modalità applicative, possa garantire un minimo di
certezza, garanzia e stabilità ai rapporti scaturenti dalla convivenza more uxorio
secondo canoni adeguati alle diverse e contingenti situazioni.
Nel contesto generale della fenomenologia, il nucleo di fatto può assumere rilevanza per
un profilo interno, riguardante le relazioni di natura personale e patrimoniale che si
instaurano tra i conviventi e tra i genitori e i figli, e per un profilo c.d. esterno,
riferibile ai rapporti con i terzi (siano essi soggetti privati o pubblici) (22).
I rapporti di filiazione non assumono nessuna caratterizzazione peculiare, trovando
applicazione la inderogabile disciplina civilistica che regola i rapporti tra genitori e
figli anche se nati fuori dal matrimonio. Ed in effetti i figli nati da una coppia non
sposata devono ritenersi nati fuori dal matrimonio con l'applicazione della relativa
normativa (23).
La legge stessa prevede che se entrambi i genitori hanno riconosciuto i figli, l'esercizio
della potestà spetta congiuntamente ad entrambi (art. 317 bis, c. 2°, c.c.) (24); con le
stesse modalità che valgono per le famiglie legittime, i genitori hanno in comune
l'usufrutto legale sui beni del figlio (art. 324 c.c.); e, infine, ai sensi dell'art. 211
disp. fin. trans. della legge di riforma, al coniuge affidatario di figli è attribuito il
diritto di percezione degli assegni familiari.
In relazione alle vicende che riguardano i rapporti con i figli l'autonomia dei conviventi
subisce gli stessi limiti vigenti per le scelte decisionali dei coniugi in costanza di
matrimonio e nella fase patologica della violazione e/o dello scioglimento. Le scelte
devono in ogni caso rispettare le norme inderogabili che disciplinano i rapporti
genitori-figli ed essere operate nell'interesse del minore.
I rapporti fra i conviventi offrono un quadro più articolato. Vengono, in rilievo tutta
una serie di norme sparse nei diversi settori dell'ordinamento che, testimoniando
l'importanza e l'operatività dei valori di solidarietà anche all'interno di questo
nucleo, prescindono dalla struttura della fonte delle relazioni familiari e si fondano,
invece, sulla sua idoneità a realizzare le precipue funzioni di promozione e crescita
della personalità dei suoi membri (25).
Riferimenti specifici alla convivenza more uxorio si rinvengono in alcune leggi speciali,
relativi a profili di tutela penale, al settore abitativo, ad aspetti fiscali,
assicurativi, previdenziali ed assistenziali. Vi sono, infatti, norme, quali ad esempio
l'art. 199 c.p.p. che, introducendo, in tema di testimonianza, la facoltà di astensione
anche per il convivente dell'imputato, evidenzia finalità di tutela dirette a
privilegiare la comunità degli affetti rispetto ai vincoli formali (26). Analoghe
finalità di tutela sono rinvenibili nell'art. 3, l. 26 luglio 1975, n. 354,
sull'ordinamento penitenziario, che consente al detenuto di ottenere un permesso di uscita
per recarsi a visitare il familiare o il convivente in pericolo di vita; nella
legislazione di guerra (d.l. 27 ottobre 1918, n. 1726 e successive modifiche fino alla l.
6 ottobre 1986, n. 656) che equiparava ai soli effetti della pensione di guerra, e
ricorrendo determinati presupposti, alla vedova del militare deceduto sia la promessa
sposa che la
Vi sono, infine, altre norme quali ad esempio l'art. 4, d.p.r. 30 maggio 1989, n. 223 in
materia di iscrizione anagrafica delle famiglie residenti, che fissano la posizione del
convivente in un'ottica di obiettiva rilevazione del dato, prescindendo da ogni intento di
equiparazione e tutela.
Le rilevate peculiarità delle disposizioni normative, e specificamente l'estrema
eterogeneità della ratio e del contenuto delle stesse (30), pur rendendo oltremodo
difficoltoso qualsiasi tentativo di composizione dei vari frammenti normativi, non esimono
l'interprete dal tentativo di ricostruire, attraverso schemi e modelli giuridici adattati
in funzione delle peculiarità del fenomeno, uno statuto minimo della famiglia di fatto.
Fine parte prima
Bibliografia
1- Per lo stato delle questioni in giurisprudenza, cfr. G. FERRANDO, La famiglia di fatto,
in M. BESSONE (a cura di), Giurisprudenza del diritto di famiglia. Casi e materiali, vol.
II, Rapporti personali e patrimoniali tra coniugi, Famiglia di fatto, VI ed., Giuffrè,
Milano, 1998, p. 621 ss.
2- Per un ampio esame dei profili storici del fenomeno cfr. A. D'ANGELI, La famiglia di
fatto, Giuffrè, Milano, 1989, p. 23 ss.; F.D. BUSNELLI-M. SANTILLI, La famiglia di fatto,
in Commentario al diritto italiano della famiglia, diretto da G. Cian-G. Oppo-A.
Trabucchi, Cedam, Padova, 1993, vol. IV, t. I, p. 757 ss.
3- Così G. OBERTO, I regimi patrimoniali della famiglia di fatto, Giuffrè, Milano, 1991,
p. 32.
4- Per la dottrina di lingua francese cfr. C. MALAURIE, Réformes du droit de la famille,
Parigi, 1975; per il diritto anglosassone cfr. L. PARRY, Cohabitation, Londra, 1981.
Contrariamente a quanto avvenuto nel resto d'Europa, in Svezia il legislatore del 1973 è
intervenuto, attribuendo alla convivenza di fatto effetti giuridici simili al matrimonio,
se questa presenta carattere di stabilità o se sono nati figli. Così anche nei Paesi
dell'America latina dove l'accertamento giudiziale della convivenza di fatto o la sua
registrazione nei registri dello stato civile produce, con effetto retroattivo dall'inizio
della convivenza, tutte le conseguenze anche successorie, del matrimonio.
5- Per considerazioni de iure condendo fondate sull'esperienza di altri popoli, cfr. già
A. TRABUCCHI, Pas par cette voie, s'il vous plait, in Riv. dir. civ., 1981, vol. I, p. 1.
6- Su questi rilievi cfr. G. ALPA, La famiglia di fatto. Profili attuali, in Giur. it.,
1989, vol. IV, p. 401 ss.
7- Cfr. GANDOLFI, Alcune considerazioni "de iure condendo" sulla famiglia
naturale, in Foro it., 1974, vol. V, p. 211.
8- Cfr. G. FURGIUELE, Libertà e famiglia, Giuffrè, Milano, 1979, p. 285; F. PROSPERI, La
famiglia non fondata sul matrimonio, Esi, Napoli, 1980, p. 245. Con formula dubitativa
cfr. A. MAZZOCCA, Rapporti patrimoniali tra coniugi e tra conviventi. Aspetti
istituzionali e giurisprudenziali, Giuffrè, Milano, 1994, p. 135. Vi è chi ha sostenuto
che la disparità di trattamento derivante dalla mancata applicazione al nucleo fattuale
della normativa dettata per la famiglia legittima, potrebbe condurre all'illegittimità di
tale normativa per contrasto con l'art. 3 Cost.: così F. BILE, La famiglia di fatto:
profili patrimoniali, in AA.VV., La famiglia di fatto, Atti del Convegno nazionale di
Pontremoli (27-30 maggio 1976), Montereggio, 1977, p. 91 ss.
10- In tal senso cfr. F. GAZZONI, Dal concubinato alla famiglia di fatto, Giuffrè,
Milano, 1983, p. 150.
11- Certamente esistono situazioni riproducenti, fuori dalla legge, lo schema di una
famiglia; sicché è sembrato, ma è altrettanto fuor di dubbio, che il diritto debba
regolare anche queste situazioni in particolare per i riflessi che la convivenza può
avere in materia patrimoniale (in tal senso G. OBERTO, I regimi patrimoniali, cit., p.
36).
12- Se una legge verrà approvata, "passerà per l'invocazione di un mal compreso
omaggio alla libertà, mentre la realtà è ben altra: si viene piuttosto a limitare la
possibilità di libere convivenze sottoponendole a conseguenze legali non volute,
togliendo, invece, e in corrispondenza, valore agli impegni assunti con le forme
dell'istituzione socialmente riconosciuta!" (così A. TRABUCCHI, Istituzioni di
diritto civile, Cedam, Padova, 1992, p. 235).
13- Su questi rilievi cfr. di recente M. DE LUCA, La famiglia non coniugale. Gli
orientamenti della giurisprudenza, Padova, 1996, p. 47; Trib. Pisa 20 gennaio 1988, in
Dir. famiglia, 1989, vol. II, p. 1039.
14- Per tutti cfr. E. ROPPO, voce Famiglia, III) Famiglia di fatto, in Enc. giur.
Treccani, 1989, vol. XIV, p. 2.
15- Sui progetti più recenti cfr. LUNARDI, Progetti di riforma in Parlamento in materia
di diritto di famiglia e di tutela del minore, in Famiglia e diritto, 1996, p. 89 ss.,
specialmente pp. 93-94.
16- Cfr. G. ALPA, La famiglia di fatto, cit., p. 406.
17- Sulla rilevanza giuridica del fatto di sentimento cfr. A. FALZEA, Fatto di sentimento,
in ID., Voci di teoria generale del diritto, Giuffrè, Milano, 1987.
18- Un'ampia disamina degli orientamenti della Corte costituzionale è svolta da SEGRETO,
Il convivente more uxorio nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in Dir.
famiglia, 1989, vol. I, p. 823.
19- Così ad esempio M. DOGLIOTTI, voce Famiglia di fatto, in Dig., disc. priv., 1992,
vol. VIII, p. 188.
20- La famiglia di fatto per annoverarsi tra le formazioni sociali, tutelate dall'art. 2
Cost., deve presentare un grado di accertata stabilità, e deve essere caratterizzata
dall'abituale convivenza e dalla comunanza di vita e di interessi che, connotandola come
comunità spirituale ed economica, e non solo affettiva e sessuale, valgano a
differenziarla da altre forme di relazioni precarie ed instabili (Cass. 8 febbraio 1977,
n. 556, in Dir. famiglia, 1977, vol. I, p. 514). Sulla necessità di affrontare il
problema della famiglia di fatto, previa verifica della meritevolezza di tutela giuridica
degli interessi dei conviventi, cfr. S. ALAGNA, La famiglia di fatto al bivio: rilevanza
di singole fattispecie o riconoscimento generalizzato del fenomeno, in Giust. civ., 1982,
vol. II, p. 3311.
21- In dottrina sul punto si confronti S. PULEO, Concetto di famiglia e rilevanza della
famiglia naturale, in Riv. dir. civ., 1979, vol. I, p. 381; ed ancora G. CORASANITI,
Famiglia di fatto e formazioni sociali, in AA.VV., La famiglia di fatto, Atti del Convegno
nazionale di Pontremoli, cit., p. 143.
22- Tra i diversi autori occorre segnalare soprattutto M. BESSONE, La famiglia nella
Costituzione, Zanichelli, Bologna, 1976; G. ALPA-M. BESSONE-A. D'ANGELO-G. FERRANDO, La
famiglia nel nuovo diritto, Zanichelli, Bologna, 1983, p. 69; F. GUERINI, Famiglia e
Costituzione, Giuffrè, Milano, 1989, p. 109.
23- Questo duplice aspetto della famiglia di fatto è sottolineato da F. GAZZONI, Dal
concubinato, cit., p. 43; D'ANGELI, La famiglia di fatto, cit., p. 361. Una distinzione
ulteriore è stata formulata dalla dottrina in ordine alla diversa valenza giuridica che
la convivenza può assumere, e che è stata definita rilevanza diretta e indiretta. Su
questi concetti cfr. tra gli altri A. TRABUCCHI, Natura, legge, famiglia, in Riv. dir.
civ., 1977, vol. I, p. 1 ss.; E. ROPPO, La famiglia senza matrimonio. Diritto e
non-diritto nella fenomenologia delle libere unioni, in Riv. trim. dir. e proc. civ.,
1980, p. 28.
24- L'ingiustizia della deteriore posizione sociale e giuridica dei figli nati fuori dal
matrimonio è stata sottolineata in dottrina da L. CARRARO, Il nuovo diritto di famiglia,
in Riv. dir. civ., 1975, vol. I, p. 105.
25- L'art. 317 bis c.c. erroneamente è stato interpretato da parte della dottrina e della
giurisprudenza come un esplicito referente normativo della famiglia di fatto, mentre è,
invece, alla c.d. famiglia naturale che esso attribuisce giuridica rilevanza. Per questi
motivi cfr. A. D'ANGELI, La famiglia di fatto, cit., p. 363 ed ivi riferimenti
bibliografici.
26- Tali interventi risultano più numerosi negli ultimi anni, e ciò costituisce una
significativa testimonianza della accresciuta sensibilità sociale nei confronti del
problema della famiglia di fatto. Quanto al contenuto, infine, e più precisamente, in
relazione all'atteggiamento di fondo con cui la singola norma si pone dinanzi alla
fenomenologia parafamiliare, non è possibile individuare caratteri e fondamento unitari.
27- La nuova disciplina introdotta dall'art. 199 c.p.p. che riconosce al convivente more
uxorio la facoltà di astensione non ha, però, operato alcuna parificazione tra la
famiglia legittima e la famiglia di fatto (Pret. Reggio Calabria 25 febbraio 1994, in
Arch. nuova proc. pen., 1994, p. 400).
28- Sul punto cfr.: Corte dei conti reg. Sicilia, sez. giurisd., ord. 27 agosto 1996, n.
291, in Riv. Corte Conti, 1996, p. 209.
29- Tuttavia, né il marito né il convivente possono interferire nella decisione della
donna di interrompere la gravidanza, così come ribadito da C. cost. ord. 31 marzo 1988,
n. 389, in Foro it., 1988, I, p. 2110, con nota di R. Romboli. Ma la pronuncia ha
suscitato polemiche e discussioni che tendono ad investire l'intera legge. Su posizioni
critiche cfr. R. TOMMASINI, L'interruzione della gravidanza: un diritto (quasi)
incondizionato, in Panorami, 1989, p. 232.
30- Con riferimento, invece, all'adozione legittimante, la Corte costituzionale ha
recentemente dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità
dell'art. 6, c. 1°, l. 4 maggio 1983, n. 184, là dove non consente l'adozione di minori
da parte di coniugi uniti in matrimonio da meno di un triennio ma conviventi more uxorio
per un periodo uguale o superiore. Cfr. C. cost. 6 luglio 1994, n. 281, in Famiglia e
diritto, 1994, p. 485, con nota di M. Dogliotti.
31- Interessanti al riguardo sono le osservazioni di N. LIPARI, La categoria giuridica
della famiglia di fatto e il problema dei rapporti personali al suo interno, in AA.VV., La
famiglia di fatto, Atti del Convegno di Pontremoli, cit., p. 61, che ravvisa, nel sistema
legislativo, una sorta di "schizofrenia".
PARTE II
SOMMARIO: segue 5. Rapporti personali tra conviventi. La soluzione dei contrasti tra i
conviventi attraverso il regime delle obbligazioni naturali. - 6. Rapporti patrimoniali
tra conviventi. - 7. Autonomia privata e convivenza. Gli accordi di convivenza. Il
possibile contenuto. - 8. (Segue) Gli accordi patrimoniali di convivenza. Limiti di
validità ed efficacia.
Parte seconda
5. Rapporti personali tra conviventi. La soluzione dei contrasti tra i conviventi
attraverso il regime delle obbligazioni naturali
Fra i conviventi di fatto non esistono, come esistono fra i coniugi, i diritti e i doveri
reciproci alla coabitazione, fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione,
contribuzione (art. 143 ss. c.c.). La coppia che non legalizza la propria unione esercita
una libertà che la sottrae anche sul piano sociale al complesso di impegni e diritti che
caratterizzano l'unione solennizzata dal matrimonio (1). Anche il netto rifiuto opposto
dalla giurisprudenza a soluzioni di tipo giusfamiliare, ricavabili in via analogica dagli
istituti codicistici, ha comportato reiterati tentativi di ricostruzione di uno statuto
minimo della famiglia di fatto attraverso il ricorso allo strumento dell'obbligazione
naturale (2).
La reciproca assistenza nell'unione di fatto, in quanto attuazione di quei doveri morali e
patrimoniali di solidarietà, posti a fondamento di ogni comunità di tipo familiare, non
è oggetto di una obbligazione civile ma di una obbligazione naturale (ai sensi e per gli
effetti dell'art. 2034 c.c.), con la conseguenza giuridicamente vincolante che, nel caso
di interruzione del rapporto, non è ammessa la ripetizione di indebito (3). Così, se il
rapporto di fatto si interrompe per la morte del convivente, per cause naturali, il
partner superstite non può rivendicare alcun diritto di natura successoria, salvo che sia
stato istituito erede testamentario, non risultando incluso tra i chiamati all'eredità ab
intestato (4). Diversa è però l'ipotesi in cui l'assistenza materiale venga meno per la
morte del convivente dovuta al fatto illecito di un terzo: al convivente superstite deve
essere riconosciuto - ma la giurisprudenza è al riguardo divisa - il diritto al
risarcimento del danno da parte del terzo (5).
Una indiretta rilevanza è invece data all'assistenza materiale nel caso di scioglimento
volontario della convivenza. La dottrina è sostanzialmente concorde nel negare
l'esistenza di una obbligazione risarcitoria, tendente a riparare le conseguenze negative
derivanti all'altro dalla rottura del rapporto, a carico di colui che ha interrotto la
relazione (6). Né sembra applicabile quel meccanismo attuativo della solidarietà
postconiugale, che è alla base della corresponsione di un assegno di mantenimento in sede
di separazione e divorzio, al coniuge economicamente più debole, giacché pur in presenza
delle medesime esigenze di natura sostanziale nella famiglia di fatto ed in quella
legittima, è solo a quest'ultima che il diritto offre specifici strumenti di tutela,
mentre in relazione alla prima, nell'impossibilità di applicazione analogica delle norme
sulla separazione e sul divorzio, e dell'utilizzazione di strumenti di diritto comune, si
è proposto il ricorso a forme di autoregolamentazione contrattuale.
Contrariamente agli orientamenti dottrinali, la giurisprudenza esprime la doverosità del
mantenimento del convivente, quando si pronuncia sull'assegno di divorzio dovuto dal
convivente more uxorio all'ex coniuge: l'assegno di divorzio viene contenuto entro limiti
tali da permettere al divorziato il contemporaneo mantenimento del convivente (7).
6. Rapporti patrimoniali tra conviventi
Maggiore complessità nelle articolazioni nelle diverse soluzioni apprestate da una
giurisprudenza cospicua e variegata ha assunto il problema dei rapporti patrimoniali, la
cui regolamentazione è stata affidata prevalentemente allo strumentario di diritto
comune, individuato nel diritto delle obbligazioni. Per effetto della comunione legale,
gli acquisti compiuti dai coniugi durante il matrimonio appartengono ad entrambi: nulla di
simile esiste per la coppia convivente. Pertanto qualora uno dei conviventi abbia solo a
proprio nome acquistato un bene immobile, il partner di lui non può, allo scioglimento
del rapporto, considerarsi contitolare «pro indiviso» del bene stesso. Tutt'al più,
qualora venga data esauriente, rituale prova, che in quell'acquisto è ricompreso il
contributo di lavoro domestico, nonché l'assistenza morale e materiale del coniuge non
intestatario del bene, si ritiene suscettibile di applicazione la norma (art. 2041 c.c.)
relativa all'ingiustificato arricchimento (8).
Anche il tema relativo alle prestazioni lavorative tra conviventi è stato oggetto di
attenta considerazione, prevalentemente giurisprudenziale, nelle sue essenziali linee
evolutive ed in stretta aderenza alle analoghe questioni prospettate in relazione alla
famiglia legittima. La ricorrenza di un lavoro subordinato in ambito familiare è stata in
passato esclusa, in virtù di una presunzione di gratuità, che si riteneva operante nei
rapporti coniugali affectionis vel benevolentiae causa ed estesa anche ai conviventi per
l'esistenza di un rapporto personale fondato sull'affectio fere coniugalis (9). In questa
logica la struttura tipicamente sinallagmatica del rapporto di lavoro risultava
inconciliabile con la diversa struttura della famiglia, improntata a criteri di
solidarietà, in funzione della realizzazione di un comune impegno di vita. Ma, nel
momento in cui la tradizionale logica della gratuità è stata interamente ribaltata in
seguito all'introduzione dell'art. 230 bis c.c., istitutivo dell'impresa familia
Ma, di fronte ad un atteggiamento di cosi rigida chiusura, si può obiettare che dalla
nuova normativa è enucleabile un principio, espressivo peraltro di un valore
costituzionalmente rilevante ai sensi dell'art. 36 Cost., che non può non esercitare una
significativa influenza nella soluzione della questione. Si è, infatti, ritenuto
applicabile anche alla famiglia di fatto tale principio, fatta salva la prova contraria,
prova che potrebbe esperirsi agevolmente solo nei confronti del lavoro casalingo. Se,
invece, si tratti di un lavoro professionale o imprenditoriale, si dovrà dimostrare la
continuità della prestazione e l'esistenza di un pregresso rapporto di lavoro
subordinato, antecedente all'instaurarsi della convivenza (11).
Ulteriori problemi insorgono con riguardo ai rapporti patrimoniali tra i conviventi di
fatto ed i terzi. Un esempio è dato dalla disciplina delle locazioni.
Innanzitutto dall'art. 6, c. 1°, l. n. 392/1978 che pone il problema della successione
mortis causa di un convivente nel contratto di locazione intestato all'altro. Il
legislatore, infatti, ha previsto che solo il coniuge, gli eredi ed i parenti con lui
abitualmente conviventi possono succedergli nel contratto di locazione: un analogo diritto
non è invece riconosciuto a favore del convivente. Dopo un atteggiamento iniziale di
chiusura, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale della norma in
relazione agli artt. 2 e 3 Cost., questione che la Corte dichiara fondata in
considerazione della tutela del «diritto all'abitazione» che va riconosciuto a tutti
coloro che convivono stabilmente con il conduttore (12).
Il problema della successione nel contratto di locazione si pone parimenti anche nel caso
di separazione volontaria dei conviventi, sia essa consensuale o unilaterale. Il c. 2°,
art. 6 è stato, infatti, dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non
prevede la successione nel contratto di locazione al conduttore che abbia cessato la
convivenza, a favore del già convivente affidatario di figli naturali (13). In assenza di
prole, è apparso incontestabile il diritto del convivente titolare del contratto, una
volta venuta meno l'unione, di allontanare ad libitum il partner e di ottenere in via
possessoria la liberazione dell'immobile. Né in modo diverso dovrebbe risolversi il
conflitto nel caso in cui colui che non intende proseguire la relazione sia proprietario
dell'immobile adibito a residenza familiare. Pertanto nessuna possibilità di tutela è
rinvenibile per il convivente che non sia proprietario o conduttore, ne è configurabile
una tutela possessoria, secondo l'orientamento della giurispr
Concludendo, se l'analisi delle tendenze giurisprudenziali in tema di rapporti personali
tra conviventi ha evidenziato un nucleo sufficientemente unitario di disciplina,
incentrato sull'obbligazione naturale, analoga unitarietà di vedute non è invece
riscontrabile nelle pronunce relative ai rapporti patrimoniali che risultano influenzati
dalla natura e dalle peculiarità delle singole questioni concretamente prospettate. La
famiglia di fatto, cioè, non viene assunta direttamente ad oggetto di disciplina, ma
rileva spesso, in via indiretta, quale mero elemento di una fattispecie più ampia non
consentendo, conseguentemente, di enucleare una specifica valenza giusfamiliare.
7. Autonomia privata e convivenza. Gli accordi di convivenza. Il possibile contenuto
I molteplici problemi suscitati dal rapporto di fatto, esclusa - come già ribadito -
l'opportunità di un intervento del legislatore che priverebbe il fenomeno dei suoi
insopprimibili connotati di spontaneità e di libertà, trovano in genere soluzione in
modelli di autoregolamentazione in via convenzionale.
Lo strumento contrattuale consente di coniugare le esigenze di libertà ed autonomia con
le necessarie forme di controllo da parte dell'ordinamento giuridico. Il problema
giuspolitico della famiglia di fatto nasce, infatti, da un'esigenza di scelta, rectius di
contemperamento tra interessi diversi, che impone conseguentemente, la graduazione tra
principi etico-giuridici, apparentemente in conflitto.
Si tratta, in particolare di una alternativa, che, investendo il ruolo dello Stato nella
sfera delle relazioni familiari, deve essere intesa come tensione dialettica tra libertà
degli individui e coercizione legale. In questa logica, il tema di fondo della famiglia di
fatto consiste nella ricerca di un punto di equilibrio e di mediazione tra autonomia dei
soggetti e intervento pubblico, al fine di garantire che la libertà dei conviventi si
svolga in stretta connessione con i principi di responsabilità. In questa prospettiva, la
libertà non viene compressa ma risulta valorizzata e coordinata con i valori fondamentali
deducibili dal sistema, che, all'art. 2 Cost., pone in stretta correlazione il
riconoscimento dei diritti inviolabili della persona con i meccanismi di solidarietà
politica economica e sociale (15). Nella medesima direzione appare sempre più orientata
l'attuale conformazione strutturale della famiglia legittima, quale risulta consolidata a
seguito delle profonde trasformazioni culturali, sociali,
Questa tendenza, interagente con il nuovo ordine sociale di cui recepisce le influenze
sistemiche, mira ad ampliare gli spazi di libertà nelle relazioni familiari e si
giustifica proprio in base a quei limiti che l'azione del diritto incontra in una
dimensione che si realizza, in primo luogo, a livello dei sentimenti.
Nel passaggio da una concezione istituzionalistica della famiglia ad una concezione
volontaristico-individualistica, si è colto un segno della privatizzazione del diritto di
famiglia, con un rapporto tra individuo e Stato modificato rispetto al precedente sistema.
Nella nuova prospettiva costituzionale, la famiglia perde il suo ruolo politico di
mediazione tra l'individuo e lo Stato, ma, in quanto formazione sociale autonoma, ha come
finalità precipue quelle di garanzia e promozione della personalità dei suoi componenti,
in una costante interazione tra valori di libertà e doveri di solidarietà. Le riforme
della legislazione familiare hanno, infatti, complessivamente segnato, per un verso una
considerevole degiuridificazione nella sfera delle relazioni personali tra i coniugi, per
altro verso, la conferma e talora l'accentuazione del vincolo legale e dell'intervento
dello Stato in quegli altri ambiti del rapporto che, per esigenze di tutela degli
interessi relativi ai figli o al partner economicamente più debole, obiettivamente
reclamano la garanzia della legge (19).
A questo fenomeno si contrappone la tendenza ad una progressiva giuridificazione della
famiglia di fatto in questi stessi ambiti. Si evidenziano, in sostanza con riferimento
alle convivenze extramatrimoniali, quelle medesime esigenze di organizzazione e
regolamentazione proprie della comunità familiare che impongono di ricercare, sul piano
ordinante del diritto, peculiari modalità di mediazione tra libertà e autonomia, da un
lato, e responsabilità e garanzia dall'altro.
Ma il paradosso che sembra derivarne è solo apparente, in quanto il recupero di una
logica unitaria si può rinvenire nella accentuazione dei profili della solidarietà
sociale, in virtù della quale questi processi esprimono linee di tendenza convergenti,
costituendo una diretta ed immediata conseguenza del pluralismo ideologico e culturale del
nostro ordinamento.
L'esame della realtà odierna evidenzia non tanto una perdita di centralità dello Stato
quanto il venir meno di quel suo carattere di fonte esclusiva di produzione giuridica,
conseguenza inevitabile delle complesse disarticolazioni di una società pluralistica.
Il tema del rapporto tra la volontà dei privati e l'ordinamento, nodo teorico peculiare
dell'autonomia privata, attraversa, nell'attuale evoluzione delle strutture sociali, una
nuova fase, che va nella direzione di una tendenziale riappropriazione da parte della
società civile, di funzioni e compiti, prima affidati al pubblico.
Il problema odierno dell'autonomia privata, considerata uno dei valori fondativi degli
ordinamenti giuridici, si è spostato da quello della ricerca della sua natura e del suo
fondamento giuridico, a quello della verifica del suo ambito di operatività e delle sue
concrete modalità di esplicazione. E se, tradizionalmente, il terreno elettivo delle sue
precipue forme di estrinsecazione era costituito dal contratto, oggi si tende ad ampliarne
le aree di rilevanza, ricomprendendovi anche gli atti giuridici non negoziali e i rapporti
personali associativi (20).
In questo mutato contesto storico, connotato dai caratteri del pluralismo culturale, della
diversità sociale, dell'autonomia degli individui, in cui il legame familiare legittimo
non costituisce più l'unico ed esclusivo modello di strutturazione della società, la
famiglia di fatto si pone come modello alternativo di aggregazione individuale e come
struttura sociale alternativa alla famiglia legittima (21).
Il fenomeno, ormai socialmente tipico, può essere riguardato come esplicazione di
autonomia, sia nel momento costituivo, sia nel momento attuativo del rapporto, che può
essere regolato dalle stesse parti, mediante la conclusione di accordi di natura
negoziale.
Ma l'autonomia privata non rappresenta, nel nostro ordinamento, un valore in sé, idoneo a
giustificare qualsiasi regolamentazione; essa è sottoposta ad un controllo di
meritevolezza di tutela da parte dell'ordinamento. Il rispetto dei diritti e dei valori
fondamentali ed irrinunziabili del sistema, impone di commisurare tali atti di privata
autonomia sia ai principi costituzionali del personalismo, del solidarismo,
dell'associazionismo, sia a quelli rinvenibili nel settore specificatamente familiare,
quali l'uguaglianza, la solidarietà, la rilevanza giuridica del lavoro prestato
all'interno della famiglia (22).
8. (Segue) Gli accordi patrimoniali di convivenza. Limiti di validità ed efficacia
Lo sforzo ricostruttivo della dottrina è andato oltre il mero riconoscimento del fenomeno
in termini di esplicazione di autonomia. Dall'inquadramento della famiglia di fatto
nell'ambito delle formazioni sociali, è stato desunto il potere, per i privati, di
disciplinare la vita che si svolge al suo interno con l'autoregolamentazione, utilizzando
lo strumento di cui all'art. 1322 cpv. cc. idoneo a regolare le situazioni concrete, sulla
base delle esigenze evidenziate dagli stessi interessati.
Con la conseguenza che in assenza di espressa pattuizione - o quando gli accordi non sono
ritenuti validi - troveranno applicazione le discipline residuali adattate della
obbligazione naturale e dell'arricchimento senza causa. Diversamente i patti di convivenza
definiranno, pur con il limite della loro meritevolezza, le regole di comportamento alle
quali i familiari dovranno improntare i reciproci comportamenti anche per la fase di
cessazione del rapporto.
L'alternativa, per i conviventi, si pone tra l'adozione di singoli schemi contrattuali,
tipici o atipici per la regolamentazione di aspetti specifici, in cui la convivenza non
assume rilievo determinante, e schemi contrattuali che, al contrario, sono diretti
espressamente alla regolamentazione della convivenza, che ne costituisce l'elemento
causale. Ma, mentre per i primi non si pongono particolari problemi di validità ed
efficacia, più interessanti rilievi possono formularsi in relazione alla configurazione
dei secondi, su cui esiste, ormai, in particolar modo negli ordinamenti stranieri, un
positivo e consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale. Anche nel nostro
ordinamento si sono registrate, in questi ultimi anni, significative tendenze orientate in
tale direzione, e sono stati predisposti, ad opera dei notai, modelli contrattuali
ispirati alle esperienze straniere (23). Si tratta, cioè, di contratti atipici (c.d.
contratti di convivenza) che, proprio nella regolamentazione della convivenza t
In ordine alla prima questione è rimasta minoritaria la posizione di un'autorevole
dottrina, che ha ritenuto di poter desumere il contenuto degli accordi, ove manchi la
forma scritta, dal comportamento reale dei conviventi nella loro vita comune come
espressione di una loro concorde volontà attuosa (25). Maggior seguito ha avuto, invece,
la posizione di chi ritiene che qualsiasi accordo diretto a regolare gli aspetti della
vita in comune deve risultare da un'esplicita manifestazione di volontà. Pur non essendo
necessario il rispetto di formalità particolari, è preferibile la redazione di un
documento scritto, per ragioni probatorie e ai fini di una puntuale determinazione
dell'oggetto (26).
Per ciò che riguarda, poi, i contenuti la dottrina è concorde nel ritenere esclusi
dall'autoregolamentazione i profili personali sia per l'impossibilità, ai sensi dell'art.
1321 c.c., di dedurre comportamenti personali in contratto, in quanto inidonei a
costituire «prestazione», ex art. 1174 c.c., sia, e soprattutto, perché la violazione
del principio di libertà personale ne determinerebbe irrimediabilmente la nullità (27).
Pertanto, obblighi quali coabitazione, fedeltà, collaborazione, assistenza morale non
potendo costituire oggetto, per le ragioni suesposte, di regolamentazione pattizia,
rileveranno, semmai, quali indici di qualificazione sociale e giuridica del fenomeno, e
saranno, conseguentemente rimessi all'attuazione spontanea degli interessati. La loro
inosservanza, data l'assenza di qualsiasi forma di coercibilità, potrà comportare la
rottura del rapporto, senza, peraltro, dar luogo a particolari responsabilità.
L'esclusione dei rapporti personali restringe necessariamente l'oggetto dei contratti di
convivenza alla regolamentazione dei soli rapporti di natura patrimoniale, quali, in
particolare il dovere di contribuzione reciproca, le spese comuni, l'abitazione familiare,
le obbligazioni di assistenza, la disponibilità e l'amministrazione dei beni personali,
la previsione della costituzione di un patrimonio comune, la cessazione della convivenza e
le conseguenze sul piano economico (28).
Da una rapida analisi dei contenuti, quali risultano fissati in alcuni formulari notarili,
si evidenzia una riproduzione operata per via pattizia dai conviventi e del regime
primario della famiglia legittima e del regime convenzionale, sia pure con gli adattamenti
richiesti dalla diversità delle situazioni. È possibile, infatti, individuare un
contenuto minimo, consistente nella previsione di un dovere di contribuzione,
indispensabile per garantire livelli minimi di sussistenza del mènage, ed un regime
eventuale, riferibile a tutte le altre clausole contrattuali.
La specificità della tipologia contrattuale costituisce certamente un novum anche se non
ha, però, ancora raggiunto i livelli di generalità conseguiti in altri ordinamenti. Il
contratto di convivenza non dà origine alla famiglia di fatto già costituita sulla base
di un comportamento attuoso, ma ne fissa le concrete modalità di attuazione,
predisponendo il programma economico di massima da realizzare, nel rispetto dei principi
fondamentali di libertà, uguaglianza, solidarietà. La pratica attuazione di questi
principi richiede il rispetto delle preminenti esigenze di tutela delle posizioni più
deboli, in contrapposizione a quelle che sono, in ambito contrattuale le ragioni dello
scambio e del sinallagma.
Risulta, in tal modo, confermata, anzi rafforzata, la perenne vitalità dello strumento
contrattuale, che, sottoposto a controlli sempre più incisivi, irrigidito da vincoli e
limiti sempre numerosi nel settore economico, dimostra la sua valenza e la sua capacità
espansiva, in ambiti tradizionalmente ritenuti estranei alla sua area di operatività
(29).
Prima parte - Seconda parte
Note bibliografiche
1- L'equiparazione giuridica comporterebbe la matrimonializzazione del rapporto (M.
PARADISO, La comunità familiare, Giuffrè, Milano, 1984, p. 94).
In tal senso: Cass. 3 febbraio 1975, n. 389, in Foro it., 1975, I, p. 2301; Cass. 26
gennaio 1980, n. 651, in Mass. Foro it., 1980, p. 1570; Trib. Genova 8 maggio 1980, in
Giur. merito, 1981, II, p. 451.
2- Questa soluzione, oramai unanimamente adottata anche dalla dottrina, costituisce
l'esito di una evoluzione storica, che evidenzia il passaggio dalla applicazione
dell'istituto della donazione (semplice e successivamente remuneratoria) alla
utilizzazione odierna dell'art. 2034 c.c.
3- C. cost. 26 maggio 1989, n. 310, in Dir. famiglia, 1989, vol. II, p. 474, con nota
contraria di A. Scalisi. La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata
dal Tribunale di Roma, in relazione agli artt. 565 e 582 c.c. in combinato disposto con
gli artt. 2 e 3 Cost., in quanto le prime due norme non equiparano, nella successione
legittima, il convivente al coniuge. La Corte dichiara infondata la questione relativa
agli artt. 565 e 582 c.c.
4- Sussiste il diritto del convivente more uxorio al risarcimento del danno non
patrimoniale, essendo invece precluso il risarcimento del danno patrimoniale (Trib. Verona
3 dicembre 1980, in Giur. merito, 1982, p. 1176; Trib. Roma 9 luglio 1991, in Riv. giur.
circol. trasp., 1992, p. 138). Recentemente la Cassazione ha mutato l'orientamento
precedente, riconoscendo il diritto, in favore del convivente, di richiedere i danni
patrimoniali e morali (Cass. 28 marzo 1994, n. 2988, in Giust. civ., 1994, I, p. 1849).
5- Per tutti cfr. D'ANGELI, La famiglia di fatto, cit., ed ivi autori citati alla p. 459,
nt. 221.
6- Cass. 30 gennaio 1987, n. 879, in Dir. famiglia, 1987, vol. I, p. 590). Uguale criterio
la giurisprudenza (Trib. Napoli 27 gennaio 1985, in Dir. famiglia, 1985, I, p. 606) adotta
anche in tema di assegno nella separazione personale.
7- Trib. Pisa 20 gennaio 1988, in Dir. famiglia, 1988, vol. II, p. 1039. Sono fatte salve
nella fattispecie de qua il caso della sussistenza di una donazione indiretta, di una
interposizione reale di persona o dell'adempimento spontaneo e naturale di una
obbligazione naturale.
8- Cfr. Cass. 18 ottobre 1976, n. 3585, in Giur. it., 1977, vol. I, p. 1949; Cass. 24
marzo 1977, n. 1161, in Giust. civ., 1977, vol. I, p. 1191, con nota di A. Mazzocca.
9- Da ultimo cfr. Cass. sez. lav. 2 maggio 1994, n. 4204, in Giur. it., 1995, vol. I, p.
845, con nota di N. Balestra.
10- A questi fini un ruolo fondamentale e primario assume l'intervento del giudice
chiamato ad assolvere al delicato compito di operare un'attenta valutazione comparativa
del rapporto sussistente tra situazione affettiva e lavorativa. In tal senso: Cass. 25
ottobre 1979, n. 5583, in Giust. civ. mass., 1979, p. 10; ed anche Trib. Ivrea 30
settembre 1981, in Riv. dir. agr., 1983, II, p. 463.
11- C. cost. 7 aprile 1988, n. 404, in Foro it., 1988, I, p. 2515.
12- C. cost. 7 aprile 1988, n. 404, cit. La Corte, parimenti, ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo il c. 3°, art. 6, nella parte in cui non prevede che il
coniuge separato di fatto succeda al conduttore, se tra i due si sia così convenuto.
13- Tale era l'orientamento della giurisprudenza più risalente nel tempo. Cfr. Trib. Roma
22 gennaio 1953, in Foro it., 1954, vol. I, p. 705; Cass. 16 febbraio 1956, n. 436, in
Giust. civ., 1956, vol. I, p. 1583. Spunti innovativi sono rinvenibili in alcune recenti
pronunce. Cfr. Cass. 27 aprile 1982, n. 2628, in Foro it., 1982, vol. I, p. 2869; Pret.
Pietrasanta 19 aprile 1988, in Foro it., 1989, vol. I, p. 1662; Pret. Pordenone, ord. 9
maggio 1995, in Nuova giur. civ. comm., 1997, vol. II, p. 330, con nota di Gardani
Contursi-L. Lisi.
Ritiene invece che la convivenza more uxorio dia vita ad un rapporto di ospitalità
reciproca il Pretore di Vigevano, con Cass. 10 giugno 1996, ivi, p. 340, con nota di
Lepre. Per un'ipotesi peculiare di tutela dell'esigenza abitativa del convivente al
termine dell'unione di fatto cfr. Cass. 8 giugno 1993, n. 6381, in Corriere Giuridico,
1993, p. 947, con nota contraria di P. Carbone. In caso di cessazione della convivenza, la
casa di proprietà comune dei conviventi è stata assegnata al convivente assegnatario del
figlio. Da ultimo Trib. Milano 23 gennaio 1997, in Giur. it., 1998, vol. I, p. 704, con
nota di Chinè.
14- Alcuni spunti in R. TOMMASINI, Riflessioni in tema di famiglia di fatto: limiti di
compatibilità e affidamento per la convivenza, in Riv. dir. civ., 1984, vol. II, p. 264;
P. PERLINGERI, La famiglia senza matrimonio tra l'irrilevanza giuridica e l'equiparazione
alla famiglia legittima, in Rass. dir. civ., 1988, vol. I, p. 606.
15- Così M.DONATI, Le"famiglie di fatto" come realtà e come problema sociale
oggi in Italia, in Iustitia, 1990, p. 239.
16- Sul riconoscimento della dimensione negoziale del fenomeno familiare cfr. di recente
P. RESCIGNO, I rapporti personali tra coniugi, in A. BELVEDERE-A. GRANELLI (a cura di),
Famiglia e diritto, Giuffrè, Milano, 1996, p. 35; R. QUADRI, Autonomia negoziale e
regolamento tipico nei rapporti patrimoniali tra coniugi, in Giur. it., 1997, vol. IV, p.
229 ss. Con riferimento specifico alla fase patologica cfr. Cass. 13 gennaio 1993, n. 348,
in Nuova giur. civ. comm., 1993, p. 950, con nota di E. Rimini; Cass. 22 gennaio 1994, n.
657, in Famiglia e diritto, 1994, p. 139, con nota di Carbone. In dottrina cfr. M.
COMPORTI, Autonomia privata e convenzioni preventive di separazione, di divorzio e di
annullamento del matrimonio, in Foro it., 1995, vol. V, p. 105; G. CECCHERINI, Separazione
consensuale e contratti tra coniugi, in Giust. civ., 1996, vol. II, p. 377.
17- E. ROPPO, La famiglia senza matrimonio, cit., p. 770.
18- Cfr. A. FALZEA, L'atto negoziale nel sistema dei comportamenti giuridici, in Riv. dir.
civ., 1996, vol. I, p. 1 ss.
19- Sottolinea la crisi di identità e di unità che ha investito le tradizionali
categorie giuridiche, in conseguenza della complessità e dei mutamenti strutturali della
società, V. SCALISI, La"famiglia" e le"famiglie" (Il diritto a dieci
anni dalla riforma), in AA.VV., Scritti catanzaresi in onore di Angelo Falzea, Esi,
Napoli, 1987, p. 431. Cfr. inoltre P. RESCIGNO, Interessi e conflitti nella famiglia:
l'istituto della "mediazione familiare", in Giur. it., 1995, vol. I, p. 73.
20- Così P. PERLINGERI, La famiglia senza matrimonio, cit.
21- Sull'argomento cfr. G. OBERTO, I regimi patrimoniali, cit., p. 369; M. FRANZONI, I
contratti tra conviventi "more uxorio", in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1994,
p. 737.
22- Per la modulistica contrattuale straniera cfr. Cinque modelli di contratti di
convivenza, in Contratto e impresa, 1991, p. 443 proposti dalla Direzione della Ricerca e
dell'Informazione della Camera dei Notai del Québec.
23- Sui criteri di valutazione della meritevolezza e liceità della causa, cfr. F.
GAZZONI, Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli
interessi, in Riv. dir. civ., 1978, I, p. 52; G.B. FERRI, Ancora in tema di meritevolezza
dell'interesse, in Riv. dir. comm., 1979, I, 1, p. 4.
24- Così A. FALZEA, Problemi attuali della famiglia di fatto, in AA.VV., Una legislazione
per la famiglia di fatto?, Atti del Convegno di Tor Vergata (3 dicembre 1987).
25- Cfr. G. OBERTO, I regimi patrimoniali, cit.
26- I. TASSINARI, Funzione e limiti dello strumento negoziale nella disciplina dei
rapporti tra familiari di fatto, in AA.VV., La famiglia di fatto ed i rapporti
patrimoniali tra conviventi, Atti del XXXIII Convegno nazionale del notariato (Napoli 29
settembre-2 ottobre 1993), Esi, Napoli, 1994, p. 92.
27- Ne saranno necessariamente esclusi gli accordi di natura successori, in quanto elusivi
del divieto dei patti successori (art. 458 c.c.). Ma nelle alternative convenzionali al
testamento cfr. SAPORITO, La regolamentazione convenzionale dei rapporti patrimoniali tra
i conviventi in vista della cessazione della convivenza more uxorio, in AA.VV., La
famiglia di fatto ed i rapporti patrimoniali di convivenza, cit., p. 202.
28- Più di vent'anni fa, uno studioso inglese C. GILMORE (The death of contract, London,
1974) celebrava la morte del contratto; ma il declino contrattuale, secondo parte della
dottrina (R. SACCO-G. DE NOVA, Il contratto, in Trattato di diritto civile, diretto da R.
Sacco, Utet, Torino, 1993, p. 11) si può ritenere riferibile solo al contratto di
scambio, compresso sia dall'intervento dello Stato sia dalla cogenza dei grossi poteri
economici privati.

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