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- Pubblicata 20 aprile 2001
Monografia reperita in:
www.eius.it/giurisprudenza
E' legittima la sospensione dal servizio del dipendente pubblico che ha
«patteggiato» la condanna?
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 15 novembre 2001, n. 5832
Consiglio di Stato - Sezione V
Sentenza 15 novembre 2001, n. 5832
FATTO
1. - Il Sig. G., assistente amministrativo di VI livello della U.S.S.L. TO IV (A.S.L. n.
3) veniva assoggettato alla misura della custodia cautelare in carcere e successivamente
agli arresti domiciliari per i reati di cui agli artt. 81, 323, 1 e 2 commi, 353, 110 e
319 c.p. (abuso d'ufficio, turbata libertà degli incanti, corruzione per atto contrario
ai doveri d'ufficio, corruzione per un atto d'ufficio).
La U.S.S.L. TO IV, di conseguenza, disponeva la sospensione dal servizio del predetto
impiegato ai sensi dell'art. 91, primo comma, del T.U. n. 3 del 1957 applicabile anche al
personale sanitario in forza del richiamo contenuto nell'art. 51 del d.P.R. 20.12.1979, n.
761.
A seguito della revoca degli arresti domiciliari, il Sig. G. chiedeva alla U.S.S.L. TO IV
di essere riammesso in servizio. L'ente, con la deliberazione del Commissario
Straordinario del 29.6.1992, n. 47, respingeva tale istanza e disponeva la sua sospensione
cautelare dal servizio in prosieguo della sospensione necessaria già disposta con il
precedente provvedimento.
L'interessato impugnava tale provvedimento con il ricorso n. 1908/1992.
2. - Con sentenza del 10.12.1992, il G.I.P. presso il Tribunale di Torino irrogava al Sig.
G. la pena patteggiata di anni uno e mesi cinque di reclusione e L.200.000 di multa, con
la sospensione condizionale della stessa.
Il Commissario Straordinario della U.S.S.L., con la deliberazione del 25.1.1993, n. 45,
sospendeva nuovamente dal servizio il Sig. G., in applicazione dell'art. 1, comma 1, lett.
b), e dell'art. 1, comma 4, septies, della legge 18.1.1992, n. 16, e con la deliberazione
del 9.2.1993, n. 115, avuto conoscenza che la sentenza del G.I.P. era divenuta definitiva,
disponeva la destituzione del predetto impiegato.
Tali provvedimenti venivano impugnati dall'interessato con il ricorso n. 544/1993.
3. - A seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 19/27.4.1993, n. 197, di
dichiarazione della illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4, octies, della
legge n. 55 del 1990, introdotto dall'art. 1 della legge n. 16 del 1992, il Commissario
Straordinario della U.S.S.L., con la deliberazione del 17.5.1993, n. 593, revocava la
precedente deliberazione del 9.2.1993, n. 115, con decorrenza dal 6.5.1993, e sospendeva
dal servizio il Sig. G. fino all'esito del procedimento disciplinare.
La deliberazione n. 593 veniva impugnata dal Sig. G. con il ricorso n. 1304/1993.
4. - Il procedimento disciplinare si concludeva con la deliberazione del Commissario
straordinario del 29.11.1993, n. 1391, di destituzione del Sig. G.
L'interessato impugnava anche tale provvedimento con il ricorso n. 191/1994.
5. - Si costituiva in tutti i giudizi la U.S.S.L. TO IV, opponendosi all'accoglimento dei
ricorsi.
6. - Il T.A.R. del Piemonte, II Sezione, con la sentenza del 29.6.1995, n. 371, previa
riunione, respingeva i quattro ricorsi.
7. - Il Sig. G. propone appello avverso tale sentenza sostenendone la erroneità e
chiedendone la riforma.
8. - Resiste all'appello la U.S.S.L. TO IV (A.S.L. n. 3), chiedendo la conferma della
sentenza appellata.
All'udienza pubblica del 18.5.2001 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.
DIRITTO
1. - Il Sig. Pier Giuseppe G., dipendente dalla U.S.S.L. TO IV, appella la sentenza del
29.6.1995, n. 371, con la quale la II Sezione del T.A.R. del Piemonte gli ha respinto
quattro ricorsi (nn. 1908/1992, 544/1993, 1304/1993, 191/1994) proposti contro i
provvedimenti disciplinari adottati dall'ente di appartenenza a seguito del processo
penale a suo carico per i reati di abuso d'ufficio, turbata libertà degli incanti,
corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione per un atto d'ufficio
conclusosi con la pena patteggiata, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., di anni uno e mesi
cinque di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della stessa.
2. - Con il primo motivo, l'appellante ripropone le censure già dedotte in primo grado
con il ricorso n. 1908/1992 contro la deliberazione del Commissario Straordinario della
U.S.S.L. TO IV del 29.6.1992, n. 47/CS/92, con la quale l'ente di appartenenza gli aveva
respinto l'istanza di riammissione in servizio, presentata dopo la revoca degli arresti
domiciliari, e aveva disposto la sua sospensione cautelare dal servizio (in prosieguo
della sospensione obbligatoria seguita all'ordinanza di custodia in carcere e agli arresti
domiciliari).
L'appellante lamenta il difetto di motivazione del provvedimento.
La U.S.S.L. TO IV, secondo l'appellante, si sarebbe illegittimamente limitata ad
evidenziare la «rilevante gravità edittale» dei reati mentre avrebbe dovuto valutare,
all'interno delle astratte ipotesi delittuose, la concreta gravità dei fatti ascrittigli,
per accertare, motivandola adeguatamente, la esistenza di una effettiva necessità di un
suo allontanamento dal servizio.
Il T.A.R., a sua volta, avrebbe errato nel ritenere legittima tale impostazione del
provvedimento.
La Sezione ritiene, invece, che il provvedimento di sospensione cautelare di un pubblico
dipendente sia sufficientemente motivato con il solo riferimento al titolo dei reati
contestatigli, quando questi si riferiscono a fatti specificamente attinenti alla sfera
dell'amministrazione e traggono origine proprio dalle funzioni esercitate dal dipendente.
I principi giurisprudenziali ai quali la censura evidentemente si ispira e che riguardano
casi in cui vengono in rilievo reati diversi da quelli contro la pubblica amministrazione
non sono quindi stati richiamati in modo pertinente.
V'è da aggiungere, comunque, che nella deliberazione in questione, contrariamente a
quanto si assume nel ricorso originario e in appello, il Commissario Straordinario ha
ampiamente motivato anche sulle ragioni di pubblico interesse e di opportunità che
precludevano la riammissione in servizio del Sig. G. e inducevano a confermare in via
cautelare il suo allontanamento dall'ufficio (tra le quali, e in aggiunta a quelle tipiche
del danno arrecato all'immagine e all'affidabilità dell'amministrazione, le ulteriori
indagini disposte dalla stessa U.S.S.L. TO IV per accertare la regolarità di altre
commesse ed appalti relativi ad anni precedenti a quelli presi in esame nel giudizio
penale e la conflittualità determinata dalla decisione dell'amministrazione, di cui alla
deliberazione commissariale del 12.3.1992, n. 305, di costituirsi parte civile nel
processo penale).
E' di nessun conto, poi, una seconda censura, con la quale l'appellante ha dedotto che,
nella deliberazione commissariale in esame, gli viene erroneamente attribuita la qualifica
di «funzionario» mentre egli riveste solo una qualifica esecutiva, quella di assistente
amministrativo, priva di qualsiasi potere decisionale. Si tratta, invero, di un rilievo
che avrebbe potuto avere una sua valenza nella qualificazione dei fatti contestati
all'appellante in sede penale, ma che non ha alcuna incidenza sulla legittimità del
provvedimento in esame che non è fondato su accertamenti di responsabilità e ha solo
fini cautelativi. Lo stesso appellante, del resto, non ha saputo indicare in che modo
l'errore denunciato costituisca un vizio della deliberazione in parola.
E' pure irrilevante sulla legittimità del provvedimento di sospensione, infine, il fatto
che l'appellante avesse già cambiato ufficio al momento della sua adozione, in quanto
trasferito dall'Ufficio Tecnico alla Direzione sanitaria già prima del provvedimento
restrittivo della libertà personale. La misura cautelare della sospensione dal servizio
non è in funzione della salvaguardia del singolo ufficio al quale appartiene l'impiegato,
ma è a tutela dell'amministrazione nel suo complesso.
3. - L'originario ricorso n. 544/1993 è stato ritenuto dal T.A.R. infondato nella parte
diretta contro la deliberazione del Commissario Straordinario della U.S.S.L. TO IV del
25.1.1993, n. 45/CS/93, e improcedibile nella parte rivolta avverso la deliberazione
commissariale del 9.2.1993, n. 115/CS/93.
La improcedibilità della impugnativa di tale ultima deliberazione deve essere confermata.
La deliberazione in parola, infatti, relativa alla destituzione di diritto del Sig. G. ai
sensi dell'art. 1, comma 4, quinquies e 4 octies della legge n. 16 del 1992, dopo la
dichiarazione di incostituzionalità di tali disposizioni di cui alla sentenza della Corte
Costituzionale del 19/27.4.1993, n. 197, è stata annullata con la deliberazione dello
stesso Commissario Straordinario del 17.5.1993, n. 593/CS/93.
Per quanto concerne la deliberazione n. 45/CS/43, di sospensione dal servizio, adottata ai
sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), e comma 4 septies, della legge n. 16 del 1992, va
rilevato che il Sig. G. non ha proposto in primo grado specifiche censure dirette a
contestarne la validità.
Non sono tali, infatti, le censure dirette, con l'uso del plurale, contro entrambi i
provvedimenti impugnati, atteso che il loro contenuto in concreto contesta il solo
provvedimento di destituzione.
Il ricorso originario, pertanto, nella parte relativa all'impugnativa era da dichiarare
inammissibile.
Di conseguenza, risultano proposte per la prima volta in appello e, pertanto, sono
inammissibili le censure dirette avverso il provvedimento di cui trattasi contenute
nell'atto di appello.
Va comunque rilevato che le nuove censure proposte dal Sig. G. non riguardano neppure le
osservazioni formulate dal T.A.R.
I primi giudici, pur rilevando l'assenza di censure dirette avverso il provvedimento di
sospensione e supponendo che le contestazioni dirette avverso il provvedimento di
destituzione potessero estendersi anche al provvedimento di sospensione dal servizio,
hanno ritenuto di affermare che, non essendosi occupata la sentenza della Corte
Costituzionale n. 197 del 1993 della sospensione, questa poteva essere adottata
dall'amministrazione con effetti fino all'esito del procedimento disciplinare, ai sensi
dell'art. 10 della legge n. 19 del 1990.
Il Sig. G., invece, nel ricorso in appello, sostiene che non poteva adottarsi il nuovo
provvedimento di sospensione cautelare dal servizio, in quanto l'art. 1 della legge n. 16
del 1992, nei profili richiamati, si riferisce testualmente solo ai dipendenti
«condannati», mentre la sentenza adottata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., cioè con il
c.d. patteggiamento della pena, non è una sentenza di condanna.
Osserva la Sezione che neppure tale nuovo argomento si rivela condivisibile. L'art. 444
c.p.c. è successivo alla all'art. 1 della legge n. 16 del 1992 richiamata dall'appellante
e, per verificare se tale ultima disposizione si riferisce anche alla sentenza c.d.
patteggiata, occorre procedere in via interpretativa.
Per questa via, considerando che la giurisprudenza amministrativa ha già affermato che la
sentenza c.d. patteggiata è equiparabile ad una sentenza di condanna, per quanto concerne
l'accertamento delle responsabilità (oggi tale equiparazione è espressamente stabilita
dall'art. 58, comma 2, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato
con il d.lgs. 18.8.2000, n. 267), la Sezione ritiene che la sospensione possa essere
adottata anche a seguito di una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Per
quanto concerne specificamente la fattispecie in esame, inoltre, si osserva che, come
esattamente è stato rilevato dal T.A.R., la sospensione può essere adottata e conserva
la sua efficacia fino all'esito del procedimento disciplinare, allorché, come nel caso in
esame, l'amministrazione, che aveva già proceduto a dichiarare la destituzione di diritto
del dipendente, abbia dovuto, in ossequio alla sentenza della corte Costituzionale e in
applicazione dell'art. 10 della legge n. 19 del 1990,
E' infine da respingere anche il rilievo genericamente formulato dall'appellante, secondo
cui non competerebbe all'amministrazione, e quindi sarebbe in contrasto con i principi
costituzionali di buon andamento e di imparzialità, estrapolare dalla sentenza di
patteggiamento, che riguarda cumulativamente più ipotesi delittuose, i soli fatti di
corruzione per applicare la sospensione dal servizio ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett.
c, e comma 4, septies, della citata legge n. 16 del 1992.
Ritiene la Sezione che l'amministrazione è tenuta all'applicazione dell'art. 1, comma 4,
septies, allorché il dipendente sia stato condannato per una qualsiasi delle ipotesi
delittuose indicate dallo stesso art. 1, comma 1, lett. c), indipendentemente dalla
concorrente presenza di altri reati.
Il Sig. G. è stato condannato per due delle ipotesi delittuose previste dalla
disposizione ora indicata (corruzione per un atto d'ufficio, art. 318 c.p., e corruzione
per un atto contrario ai doveri d'ufficio, art. 319 c.p.).
La U.S.S.L., pertanto era tenuta a sospenderlo dal servizio.
4. - Sono da respingere anche i motivi di gravame con i quali l'appellante rinnova le
censure già proposte con il ricorso n. 1304/1993 contro la deliberazione del Commissario
Straordinario della U.S.S.L. TO IV del 17.5.1993, n. 593/CS/93.
Con tale deliberazione il Commissario Straordinario revocava (recte: annullava) il
precedente provvedimento commissariale del 9.2.1993, n. 115/CS/93, che aveva disposto la
destituzione dell'appellante, e provvedeva nuovamente a sospenderlo a decorrere dal
6.5.1993.
La deliberazione è stata contestata nella parte concernente la sospensione dal servizio.
E' completamente errato un primo rilievo.
Sostiene l'appellante che la sentenza della Corte Costituzionale n. 197 adottata il
19/27.4.1993 ha colpito la disposizione regolante la destituzione di diritto dal
28.4.1993, perché le sentenze della Corte Costituzionale hanno effetto dal giorno
successivo a quello della pubblicazione (27.4.1993), e quindi la nuova sospensione dal
servizio avrebbe dovuto decorrere da tale data e non dal 6.5.1993.
Si osserva che la pubblicazione alla quale fa riferimento l'art. 30, comma 3, della legge
11.3.1953, n. 87, è quella concernente il dispositivo della sentenza sulla Gazzetta
Ufficiale e non quella del deposito in cancelleria della sentenza.
Esattamente, pertanto, la U.S.S.L. ha fatto decorrere la sospensione dal giorno successivo
alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale sulla Gazzetta Ufficiale
(5.5.1993).
Non riguarda la legittimità della deliberazione 17.5.1993, n. 593/CS/93, un secondo
rilievo per il quale vi sarebbe stata una illegittima interruzione del rapporto di
servizio per il periodo che va dalla data di adozione del provvedimento di destituzione di
diritto annullato con tale deliberazione fino al 6.5.1993.
In tale periodo, il Sig. G. non era in servizio, ma ciò a causa di una norma
successivamente dichiarata incostituzionale.
La contestazione, come rilevato, è mal diretta, in quanto il provvedimento impugnato con
il ricorso n. 1304/1993 si limita a disporre la sospensione dal servizio del Sig. G. con
decorrenza dal 6.5.1993.
Deve comunque farsi presente che, come lo stesso appellante ha rilevato teorizzando sugli
effetti delle sentenze della Corte Costituzionale, che la U.S.S.L. ha operato con la
deliberazione del 17.5.1993, n. 593/CS/93 nel senso di rimuovere gli effetti derivanti
dall'applicazione della norma dichiarata incostituzionale e ha, di conseguenza, annullato
con decorrenza dal 6.5.1993 il provvedimento dichiarativo della destituzione di diritto.
Nel contempo, dovendosi promuovere il procedimento disciplinare conseguente alla condanna
in sede penale del Sig. G., l'ente legittimamente ha proceduto a sospendere l'appellante
dal servizio con un nuovo provvedimento.
Avverso tale provvedimento l'appellante non ha mosso altre censure. Non riguarda, infatti,
il provvedimento in parola neppure l'ultimo rilievo con il quale l'appellante deduce che
la contestazione degli addebiti è stata effettuata oltre il termine stabilito per legge.
L'appellante, peraltro, fa decorrere il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 92,
secondo comma, del d.P.R. n. 3 del 1957 dal 25.1.1993, cioè dal primo dei due
provvedimenti di sospensione (Delib Comm. Straor. n. 45/CS/93), il che è errato, atteso
che l'atto di contestazione degli addebiti del 27.5.1993 è anche nei termini stabiliti
dall'art. 92 richiamato dall'appellante, atteso che occorre fare riferimento non al primo
provvedimento di sospensione ma al secondo.
5. - Risultano infondati e, quindi, da respingere anche i motivi diretti a censurare la
sentenza appellata nella parte in cui ha definito l'originario ricorso n. 191/1994. Il
ricorso concerne la deliberazione del 29.11.1993, n. 1391, con la quale la U.S.S.L. TO IV,
ad esito del procedimento disciplinare, ha nuovamente destituito dall'impiego il Sig. G.
Con il primo di detti motivi l'appellante contesta la competenza del Responsabile
dell'Ufficio Tecnico ad operare la contestazione degli addebiti.
Secondo l'appellante, al capo dell'ufficio di appartenenza del dipendente spetta in base
all'art. 103 del d.P.R. n. 3 del 1957 solo di effettuare gli accertamenti istruttori del
caso e di trasmettere gli atti all'Ufficio del personale quando per la infrazione
disciplinare commessa sia stabilita una sanzione più grave della censura.
A parte il fatto che, come esattamente ha rilevato il T.A.R., al momento della
contestazione degli addebiti non è dato conoscere l'esito del procedimento disciplinare,
è decisivo rilevare al riguardo che in base all'art. 51 del d.P.R. n. 761 del 1979,
relativo allo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali, l'iniziativa
del procedimento per l'irrogazione delle sanzioni della riduzione dello stipendio, della
sospensione dalla qualifica e della destituzione spetta all'organo competente ad
infliggere la sanzione della censura ovvero al Coordinatore amministrativo se il
dipendente è un impiegato amministrativo.
Nel caso in esame, quindi, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico che, secondo l'appellante,
avrebbe proceduto alla contestazione degli addebiti (agli atti manca tale atto) era
competente a promuovere il procedimento disciplinare.
In tal senso è anche l'art. 23 del regolamento di disciplina dell'ente vigente al momento
dell'adozione dell'atto di contestazione.
In ordine alla circostanza che il Responsabile dell'Ufficio Tecnico non avrebbe esperito
alcun accertamento prima di procedere alla contestazione degli addebiti, si osserva che
gli accertamenti non costituiscono un momento necessario ed obbligatorio del procedimento
disciplinare. Gli accertamenti sono operati nei soli casi in cui se ne avverta la
esigenza.
Neppure è fondata la censura di difetto di motivazione della proposta della commissione
di disciplina all'organo competente ad infliggere la sanzione.
La proposta (depositata in atti) è ampiamente motivata e confuta in modo puntuale tutte
le eccezioni procedurali e di merito opposte dal Sig. G. e dal suo difensore, nominato in
applicazione dell'art. 34 del d.P.R. n. 384 del 1990, sia nelle giustificazioni scritte
che nel corso della trattazione orale del procedimento.
Quanto al rilievo secondo cui nella proposta non vi sarebbe alcun accenno «sull'avvenuto
accertamento dei fatti addebitatigli», non valendo al riguardo la sentenza ex art. 444,
va osservato che i fatti posti a fondamento di tale sentenza sono accertati in quanto
ammessi dall'incolpato. Non vi sarebbe altrimenti da parte di questi l'assunzione di
responsabilità implicita nella richiesta di patteggiamento della pena.
Va anche respinto, infine, l'ultimo motivo, con il quale l'appellante ripropone la censura
di violazione dell'art. 111, comma 3, del d.P.R. n. 3 del 1957, che per la fissazione
della trattazione orale assegna 30 giorni dalla scadenza del termine di 20 giorni
stabilito dal precedente comma 2 per la visione degli atti del procedimento.
Il termine per la fissazione della trattazione orale risulta prolungato fino a 60 giorni
dal regolamento di disciplina dell'ente.
Va rilevato, inoltre, che, come affermato dal T.A.R., tale termine non ha natura
perentoria.
Non ha natura perentoria neppure il termine di cui al comma 6 del già citato art. 111,
per il quale la data della seduta fissata per la trattazione orale deve essere comunicata
al dipendente almeno 20 giorni prima.
Nella proposta della commissione disciplinare si fa presente che «il preavviso di cui il
dipendente ha usufruito è di poco inferiore a tale termine» ma non si specifica di
quanti giorni è stato anticipato il preavviso. Tale specificazione non è stata
effettuata neppure dall'appellante.
In ogni caso, non risulta che sia stato compromesso il diritto di difesa del Sig. G.
Questi, del resto, né in sede di trattazione orale, alla quale ha partecipato con
l'assistenza di un avvocato, né nel presente giudizio, pur lamentando il mancato rispetto
del predetto termine del preavviso, ha lamentato una qualche menomazione del suo diritto
di difesa.
6. - Per tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, l'appello va respinto.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per procedere alla integrale compensazione fra le
parti delle spese del secondo grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, rigetta l'appello.
Compensa le spese del secondo grado.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

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