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- Le monografie della Mailing List
- Pubblicata giovedì 15 marzo 2001
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Monografia reperito in:
www.dirittoitalia.it
Anno 2 - N. 3 del 14.03.01
Liberi gli arbitri della giustizia sportiva.
Carlo Caianiello
Avvocato in Roma
Il clamore degli avvenimenti che in questi ultimi tempi hanno
richiamato la particolare attenzione del "media" sul ruolo e sulle possibilità
di sollecito ed efficace intervento sanzionatorio da parte degli organi della cd.
"giustizia sportiva" a proposito dei "falsi" (o, se si vuole,
"finti") passaporti "comunitari" di alcuni più o meno prestigiosi
calciatori stranieri militanti nel nostro campionato, mi ha fatto per un momento riandare
ad un ormai lontano (si era intorno alla metà degli anni '70) mio modesto commento,
espresso sulla Rivista di diritto sportivo, rivolto ad una sentenza del Pretore di
Taranto, con cui, pur esattamente individuandosi (ancor prima che intervenisse la legge 23
marzo 1981 n.91) la figura di un vero e proprio, ancorché "speciale", rapporto
di lavoro subordinato nel vincolo corrente tra il calciatore e la società di
appartenenza, veniva però allo stesso tempo anche affermata la "nullità" del
procedimento (e del relativo responso) svoltosi dinanzi al "giudice sportivo",
all'uopo deputato alla risoluzione della relativa vertenza economica. Siffatta radicale
invalidità traeva origine dalla natura giuridica "rituale" di quel procedimento
arbitrale, però - appunto nell'avviso espresso dal giudice pugliese - "organizzato
nella più completa violazione della legge".
Le mie critiche, allora, non erano naturalmente dirette ai più o
meno esatti risvolti di lavoro subordinato individuati dal Pretore nel particolare
rapporto al suo esame, bensì soltanto ai rilievi, per così dire, di natura
"processuale" offerti dalla decisione, con cui, in effetti (ed anche in maniera
piuttosto superficiale, a quanto mi è dato ricordare) veniva sanzionato di nullità un
procedimento arbitrale, quivi qualificato di natura "rituale", laddove, in
effetti, fin troppo evidenti, utili e funzionali, erano in quel particolare procedimento
(in quel caso, facente capo alla commissione vertenze economiche, ma non diversamente
riferibile, più in generale, anche all'operato delle commissioni tecniche e disciplinari
della stessa Federazione calcistica) i ben diversi e distinti caratteri dell'arbitrato cd.
"irrituale" o meglio "libero".
Non starò qui, ovviamente, a rinnovare le severe critiche che,
con giovanile entusiasmo, ebbi a quel tempo ad esprimere al riguardo, anche perché ormai,
nel frattempo - nonostante taluni tuttora ricorrenti "ritorni" dottrinari - la
questione sembra comunque aver trovato felice e pacifica soluzione in sede
giurisprudenziale nei sensi da me allora perorati. Ciò, del resto, anche a livello
legislativo, dove infatti, come da tempo evidenziato dalla migliore dottrina, può
logicamente ritenersi che la stessa cit. legge n. 91 del 1981, nel solco di una tradizione
di eccezionale validità di compromessi arbitrali risalenti a leggi speciali, ha inteso
anch'essa far riferimento alla forma dell'arbitrato libero.
Forma che, d'altronde, appare certamente la più idonea allo
scopo, vuoi da un punto di vista specificamente giuridico, attesa la natura essenzialmente
"negoziale" di quel procedimento arbitrale (così come del responso reso dagli
arbitri in forza della rispettiva clausola compromissoria federale volontariamente
accettata), con le efficaci conseguenze sostanziali e processuali che è lecito da ciò
fare derivare, vuoi anche da un punto di vista più propriamente funzionale, posto che,
come è noto, la pratica sportiva, specie quella al più elevato livello professionistico,
è stata da sempre, di per se stessa, caratteriz-zata da eventi richiedenti particolare
speditezza e ristretti spazi temporali per la sua operatività, con la conseguente
inevitabile esigenza, appunto, di un procedimento di risoluzione delle relative
controversie (come si diceva, non solo a carattere economico, quant'anche soprattutto di
natura squisitamente tecnico-disciplinare), improntato ad essenziali libertà di forme e
svincolato dalla stretta osservanza di vere e proprie norme processuali (fermo restando,
ovviamente, quelle del rispetto dei diritti di difesa e del contraddittorio) e, quindi,
tale da dovere acquistare nel suo ambito efficacia, definitività e vincolatività in
termini convenientemente brevi e solleciti.
Il richiamo a quei pur così appassionati spunti a difesa dei
"liberi arbitri della giustizia sportiva", mi è sembrato pressoché doveroso
ancor più oggi che da più parti si discute finanche della legittimità o, comunque,
anche della sola opportunità da parte del "giudice sportivo" di intervenire
subito ed in qualche modo efficace a sanzionare quei pur notori e più o meno
"visibili" aspetti di illiceità evidenziati dalla irregolare acquisizione di
quei "passaporti comunitari", ancor prima, cioè, che le eventuali falsità
documentali, materiali o ideologiche che siano, abbiano ricevuto l'avallo accertativo e
"rassicurante" del giudice penale ordinario.
A me, invero, sembra del tutto evidente che, una volta poste
quelle ormai pressoché pacifiche premesse di completa autonomia ed indipendenza della
giustizia sportiva rispetto a quella statuale (pur, nella specie, di eventuale incidenza
penalistica), non possa affatto dubitarsi ora anche della piena "libertà" (che,
naturalmente, non può essere confusa con il mero arbitrio) del giudice sportivo di
intervenire nella maniera più sollecita ed efficace - e ben al di là di prospettati
distinguo, più o meno ancorati ad immediata percezione - allo scopo appunto di
individuare la sussistenza, in quegli episodi di denunciato malcostume sociale, di
possibili ipotesi di "illecito sportivo"; così come, di conseguenza, di
provvedere a sanzionarne le eventuali responsabilità, individuali o societarie, alla luce
delle tipologie stabilite dal cd. codice di giustizia sportiva (il quale costituisce una
delle parti in cui si articolano le cd. "Carte federali", a loro volta dirette a
disciplinare tutta la complessa attività spiegata dalla Figc). Tutto ciò, nei giusti
termini di immediatezza e, comunque, efficace sollecitudine già, del resto, dimostrate in
altre neppure lontane occasioni e, naturalmente, senza alcuna particolare remora o
restrizione di compiti che non siano, come è ovvio, quelle dettate dal rispetto delle
comuni regole che, in generale, disciplinano il negozio giuridico ed il contratto in
termini di annullabilità e nullità (incapacità delle parti o degli arbitri, errore,
violenza, dolo, eccesso di mandato).
Quanto osservato non può, né deve, dunque indurre a perplessità
di alcun genere, anche per il semplice motivo che, senza neppure dover escludere la
obbiettiva possibilità di condotte individuali che possano aver contestualmente leso
norme penali e regole sportive, con la conseguente sanzionabilità autonoma e
differenziata di tali condotte a livello di ordinamento statale e di disciplina sportiva,
nella normativa che disciplina le attività sportive in ambito federale non vige affatto
il principio del nullum crimen sine lege, caratterizzante come è noto il diritto penale
statale, essendosi invece in presenza di una normativa a contenuto generico ed elastico
(improntata soprattutto ai principi morali di lealtà e probità, v. ad es. l'art. 1 del
cod. giust. sport.), la quale finisce il più delle volte per devolvere proprio all'organo
giudicante la stessa individuazione della condotta da censurare.
Insomma, pur volendoci semplicemente limitare al campo
tecnico-disciplinare, possiamo dire che non esiste una forma di "illecito
sportivo" compiutamente "tipizzato" (come appunto, invece, quello sancito
per l'illecito penale statale), così come, conseguentemente, non può rinvenirsi alcuna
valida ragione, giuridica o di fatto (e perché, poi, di convenienza o pretesa
opportunità ?), che possa addirittura imporre, o soltanto consigliare, al giudice
sportivo di attendere, agli effetti sanzionatori di un tale illecito, gli esiti (peraltro,
talvolta soltanto eventuali ed incerti) di un giudizio penale instaurato od instaurando
sui medesimi fatti o condotte al suo vaglio. Laddove, del resto, è anche ben noto come da
oltre un decennio si sia provveduto ad eliminare dal nostro ordinamento giuridico generale
lo stesso istituto della cd. "pregiudiziale penale", finanche ai fini della
risoluzione delle controversie di natura civile e amministrativa.
In effetti, pertanto, non occorre neppure spendere molte parole
per sottolineare come quello di una propria ed autonoma "giustizia" si ponga per
l'ordinamento sportivo (ed ancor più, poi, per i suoi peculiari aspetti
tecnico-disciplinari) così come, del resto, per ogni altro autonomo ordinamento
giuridico, come un dato di fatto indefettibile, da cui, evidentemente, non è possibile
prescindere, pena la stessa sopravvivenza di tale ordinamento, non essendo di certo
tollerabile che vengano impunemente violate dai suoi aderenti, atleti tesserati o società
affiliate, le regole da esso prodotte o richiamate. Regole tutte, peraltro, come si sa, da
ciascun soggetto volontariamente e preventivamente accettate, anche in quanto, come si è
visto, essenzialmente ispirate ai principi di lealtà e probità che debbono essere alla
base della stessa pratica sportiva.
D'altro canto, poi, la stessa incompiuta tipizzazione
dell'illecito sportivo ha una sua propria e specifica ragion d'essere, fondata come è su
una precisa scelta di politica normativa, con cui, invero, rispetto alle esigenze di
certezza del diritto, deve essere necessariamente privilegiata una più rapida ed efficace
giustizia "sostanziale", non sempre coincidente, come si diceva, con quella
statuale, e talvolta finanche inevitabilmente estesa a vaste aree di responsabilità
oggettiva o presunta, segnatamente a carico delle società e dei loro dirigenti, proprio
per evitare che ne possano risultare stravolte le stesse finalità agonistiche dello sport
esercitato e tutto il complesso sistema intorno ad esso ruotante.
A chiusura a queste brevi note può essere, da ultimo, anche fatto cenno alle ragioni di
"competenza" spettante al giudice sportivo in ordine ad una questione come
quella, appunto, dei cd. "passaporti falsi".
Anche a tal proposito, difatti, non ritengo che possano
prospettarsi seri dubbi o perplessità. Se è vero infatti che, come si è visto, nel
particolare ambito della giustizia sportiva non è dato rinvenire l'applicabilità del
princi-pio di legalità sostanziale (nullum crimen sine lege) che sappiamo sovrassiedere
alla giustizia penale dello Stato, è però anche vero che nello stesso ordinamento
sportivo, per obbiettive esigenze di autodisciplina ed utile trasparenza, è data invece
sempre riscontrare la presenza di quel diverso e formale principio che viene comunemente
denominato nullum iudicium sine lege ed a cui fa da inevitabile corollario quello nulla
poena sine lege.
In funzione, appunto, di tali ultimi princìpi direttivi, va dunque chiarito che, almeno
nell'ambito del generale sistema tecnico-disciplinare del gioco del calcio a livello
federale, a parte le particolari norme tecniche strettamente connesse alla immediata
pratica agonistica (la cui diretta osservanza, e più o meno irreclamabile sanzione, nel
corso della competi-zione è assicurata dall' arbitro), per tutte le altre questioni, sia
di natura tecnica che disciplinare, vengono in rilievo gli altri più specifici organi di
"giustizia sportiva" (commissioni disciplinari, Caf), ai quali è appunto
conferita la "competenza" per la loro risoluzione in termini di arbitrato
libero. Fra tali questioni debbono essere ricomprese, oltre quelle relative alle
irregolarità del campo di gioco, anche, per l'appunto, quelle che riguardano la
regolarità della posizione dei giocatori che abbiano preso parte alle gare ed a cui
evidentemente accedono gli eventi, e le conseguenze eventualmente connesse, concernenti
l'indebito uso di quei tanto sospetti passaporti "comunitari". Ove, peraltro, al
riguardo, neppure può essere sottaciuto che, secondo una ormai autorevole e consolidata
giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un., 26 ottobre 1989 n. 4399), le
decisioni prese dagli organi della giustizia sportiva, appunto in sede di verifica della
regolarità di una gara ed in applicazione delle norme tecniche che hanno determinato il
risultato della competizione stessa, non sono in alcun modo sindacabili dal giudice
statale né in termini di tutela di diritti soggettivi, né tantomeno in termini di più
limitati interessi legittimi.
A questo punto, può pertanto tranquillamente concludersi
auspican-do che la giustizia sportiva del calcio nostrano, attesa la legittima
indifferen-za dell'ordinamento giuridico statuale verso la sua disciplina, in particolare
per quanto si riferisce proprio a quella di natura tecnica e disciplinare, provveda ad
esercitare, senza remore e limiti di alcun genere, i suoi compiti nella maniera rapida,
sollecita ed efficace già dimostrata per il passato. Diversamente, qualsiasi timore,
anche soltanto cautelativo, privo di qualsivoglia giuridica motivazione per quanto in
precedenza rilevato, potrà soltanto servire ad alimentare il sospetto che eventuali
ulteriori ritardi, specie se in qualche modo "mirati", siano in effetti diretti
a favorire i "soliti furbi".
Roma 10 Marzo 2001
Carlo Caianiello
Avvocato in Roma

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