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- Le monografie della Mailing List
- Pubblicata venerdì 26 gennaio 2001
"LIBERTA DI REGISTRAZIONE DEL DOMAIN NAME E ... MARCHI SENZA
TUTELA: VERSO LA NEGAZIONE DI UN PRINCIPIO CONSOLIDATO
Il testo dell'ordinanza del Tribunale di Firenze - 29.06.2000
con nota di Giuseppe Cassano
Tribunale Firenze Ordinanza 29 giugno 2000
Giudice Roberto Monteverde"
"La funzione del Domain name System è solo quella di consentire a chiunque di
raggiungere una pagina web e, in quanto mezzo operativo e tecnico-logico, non può porsi
per esso un problema di violazione del marchio di impresa, della sua denominazione o dei
suoi segni distintivi."
"La N.V. Sabena S.A., con sede in Belgio in av. E. Mounierlaan, Brussels, ha chiesto
provvedimento cautelare ex artt. 700 c.p.c., 63 R.D. 21/06/42, n. 929.
Sosteneva di essere titolare di marchio internazionale Sabena,
registrato l08/10/93, valido anche in Italia e di avere, tra la fine del 1999 e
linizio dellanno successivo, deciso di pubblicizzare e commercializzare i
propri servizi in Italia anche attraverso un sito internet, realizzato appositamente per
lutenza italiana.
Fra le regole adottare dalla Naming Authority italiana figura il principio first come,
first served, per effetto del quale un determinato domain name può essere registrato a
nome di un unico soggetto, che ne diventa detentore esclusivo, e viene assegnato in base
alla priorità cronologica della richiesta. Principio derivante in modo necessario dallo
stesso protocollo di comunicazione utilizzato da internet, basato su una sequenza numerica
univoca (IP number) tale da rendere possibile lidentificazione e laccesso del
computer cui sia assegnato un determinato IP number alla generalità di tutti gli altri
computer connessi in rete. Per agevolare lutilizzo della rete, la navigazione,
allIP number è stato affiancato un altro sistema, il DSN (Domain name System),
basato sulle lettere dellalfabeto con le quali possono essere composte parole anche
di senso compiuto, quali nomi, denominazioni identificative di organizzazioni, imprese,
ecc..
In applicazione del principio first come, first served, la Registration Authority italiana
rigettava la domanda di registrazione del nome formulata dalla ricorrente per attivare il
proprio sito internet, in quanto il nome a dominio www.sabena.it risultava già essere
stato assegnato in data 26/01/2000, alla agenzia A&A di C(...) A(...).
Chiedeva quindi che venisse vietato alla predetta luso in qualsiasi forma, anche
sulla rete internet, del marchio Sabena, vietando
lutilizzazione del nome di dominio internet www.sabena.it; che le venisse ordinato
di rinunciare allassegnazione del domain name www.sabena.it, con fissazione di una
penale per ogni giorno di ritardo nellesecuzione del provvedimento; in subordine, o
nel caso di mancata spontanea ottemperanza, ordinare alla Registration Authority italiana
di revocare lassegnazione del domain name www.sabena.it alla Agenzia A&A di
C(...) A(...) e registrarlo a nome della ricorrente.
Inaudita altera parte veniva emesso decreto con cui si inibiva a Castellani Alessio
lutilizzo del nome di dominio da lui registrato www.sabena.it.
Venivano ritualmente convocate le parti e lAgenzia A&A di C(...) A(...) si
costituiva contestando in diritto quanto dedotto dallavversaria. Veniva quindi
concesso ulteriore termine per il deposito in cancelleria di memorie e repliche.
Punto nevralgico della decisione, nella presente sede cautelare, è lo stabilire se esista
nellordinamento italiano il diritto di registrare un domain name corrispondente al
proprio marchio, così tutelandolo, pretermettendo ed estromettendo chi abbia già
validamente registrato quello stesso domain name in precedenza.
Le norme di internet costituiscono un ordinamento fondato su regole di contenuto
strettamente tecnico. Fra queste il ricorrente stesso ha ricordato la regola
dellunicità del dominio ed il principio, adottato dalle Autorità che provvedono
alla registrazione dei nomi a dominio, del first come, first served.
Non vi è dubbio che, in quanto genericamente attività umana, anche la produzione e
presentazione di pagine o siti sul web non sfugga a regole dellordinamento giuridico
generale, relative per es. allordine pubblico o al buon costume, salve,
naturalmente, le enormi difficoltà di attuazione ed esecuzione di qualunque tutela, data
la caratteristica costitutiva di internazionalità della rete. Siti inneggianti al
nazismo, per esempio, ben potrebbero essere considerati contrari allordine pubblico
e conseguentemente sanzionati. Ma, come si vede, ne deriverebbe esclusivamente una
questione di contenuti di un determinato sito web.
Cosa diversa, invece, è considerare lo stesso domain name, traduzione in qualche modo
testuale dellIP number, come parte di una sfera individuale tutelabile ovvero
sanzionabile e, in ogni caso, giuridicamente rilevante.
Giurisprudenza e dottrina largamente maggioritarie hanno ritenuto in effetti che tale
debba essere considerata la registrazione di un dominio, ritenendo conseguentemente
applicabile la legge sui marchi, anche in sede di cautela. La dottrina, tuttavia, ha di
gran lunga prevalentemente esaminato la questione partendo dalle posizioni della tutela
del marchio nel diritto industriale, dalle posizioni di impresa. La domanda che più
frequentemente risulta dai contributi presenti sullo steso web è: come può essere
tutelato il marchio anche su internet? E si è data una risposta nel senso che sia
possibile considerare il domain name parte integrante fra gli elementi individuativi della
persona, parte del patrimonio personalitario.
Occorre invece, a questo punto, domandarsi se sia forse qualcosa di più che insolito,
strano, curioso o bizzarro che Registration Authority e Naming Authority, gli organismi
che consentono a internet di esistere e svilupparsi, considerino invece il domain name
alla stregua di un mero indirizzo, un mero numero di telefono, sia pure tradotto in
lettere alfabetiche.
Lelemento funzionale, operativo, non sembra affatto poter essere semplicemente
obliterato. Il domain name è lindirizzo internet di un computer collegato alla
rete. Le pagine del sito internet prodotte dal soggetto che utilizza quel computer
esporranno al pubblico lattività di quel soggetto, offriranno i suoi servizi on
line, esibiranno la sua denominazione.
Mediante il domain name solamente si raggiungerà quel sito, non diversamente, si potrebbe
opinare, da quanto avviene raggiungendo un certo numero civico di una certa via per andare
a trovare qualcuno o comporre un numero di telefono per parlare con una data persona. Il
beneficio di potersi far raggiungere dallutente-cliente digitando direttamente un
nome sulla form del browser è relativo e opinabile e non tale da rendere comunque
indefettibile e tutelabile la corrispondenza fra marchio e dominio. Lutente esperto,
infatti, sa perfettamente della possibile non corrispondenza, in uninfinità di
casi, fra dominio e marchio o denominazione dimpresa esposti e corrispondenti al
sito cui vuole collegarsi. Lutente inesperto, che voglia comunque raggiungere il
sito di unimpresa determinata, per esempio per fruire dei suoi servizi on line,
potrà altrettanto se non più agevolmente reperirlo partendo da uno degli innumerevoli
portali oggi esistenti ovvero, come impone la normale consultazione del web da quando
questo esiste, attivando la ricerca da uno dei numerosissimi motori. Ciò in quanto la
visibilità e reperibilità di un determinato sito internet è data essenzialmente dal suo
contenuto, fra cui anche il marchio e/o la denominazione dimpresa, non meno che dal
domain name.
E che corrispondenza fra marchio o denominazione di impresa non vi sia in una infinità di
casi è facilmente verificabile, appunto, con una semplice ricerca su un apposito motore,
come, per quanto attiene ad esempio al comparto bancario, risulta manifesto per i siti del
Banco Ambrosiano Veneto (www.ambro.it), del Credito Italiano (www.credit.it),
dellIstituto di Credito San Paolo di Torino (www.sanpaolo.it) e della Banca di Roma
(www.bancaroma.it), così come si può constatare dalle stampe che seguono.
In sostanza, la corrispondenza marchio-dominio, non è un bene assoluto, non è un valore
assoluto e, soprattutto, non è un principio positivamente sancito nel nostro ordinamento,
tanto che moltissime imprese, consce delle possibilità che la rete offre ben al di là
della corrispondenza di cui si discute, puntano su altro, cioè sulla qualificazione e
apprezzamento del proprio sito, sui servizi offerti on line, sui collegamenti ad altri
siti e/o servizi comunque utili per lutenza. Tanto che, proprio per regolare il
settore, sono stati recentemente predisposti dei disegni di legge già presentati al
Parlamento. Ma finché internet in Italia non è regolata, normata ed in qualche modo
inclusa nellordinamento giuridico generale, questo Giudice è convinto che gli
aspetti operativi, tecnici e logici propri del Domain name System prevalgano
sullutilità che la singola impresa può ricavare dalla corrispondenza nome-dominio;
che tali aspetti operativi, tecnici e logici assimilino più il domain name ad un
indirizzo che ad un segno identificativo di un soggetto. Questo Giudice è convinto, in
sostanza, che la funzione del Domain name System sia quella di consentire a chiunque di
raggiungere una pagina web e, in quanto mezzo operativo e tecnico-logico, non può porsi
per esso un problema di violazione del marchio di impresa, della sua denominazione o dei
suoi segni distintivi.
È daltra parte la natura interattiva di internet, la cui effettiva dimensione non
sembra essere stata ancora valutata a pieno, che desta perplessità in relazione ai
precedenti giurisprudenziali. Non si digita un nome sulla form del browser di navigazione
per arrivare ad ogni sito desiderato come si cambia canale TV premendo un tasto, né si
può pretendere che la rete sia o che diventi così, date le sue proprie caratteristiche
di unicità del dominio ed il conseguente principio first come, first served per la
registrazione del domain name, che non è qui in discussione. Soprattutto il processo di
reperimento del sito non si può pretendere che sia sempre e necessariamente diretto
dallesterno rispetto allutente, cioè dalle imprese che riuscissero, in
ipotesi, tutte quante a registrare il dominio corrispondente al proprio marchio. Il fumus
non sussiste, il ricorso dovrà essere rigettato, linibitoria concessa revocata ed
il ricorrente condannato alle spese del presente giudizio che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
visti gli artt. 669 septies, c.p.c
RIGETTA
il ricorso e per leffetto revoca il proprio precedente decreto in data 12-13/04/00.
Pone le spese del presente procedimento, che liquida in complessive £ 1.200.000, di cui
£ 100.000 per spese"

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