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Le monografie della Mailing List
Pubblicata sabato 25 maggio 2001

Monografia reperita in:
www.litis.it


27/04/01 13.01.28
- Malattia del lavoratore - Obbligo di reperibilitą per la visita di controllo. - Cass. Lav. Sent. 5023 04/04/01


Cassazione Civile Sez. Lavoro Sentenza n.5023 del 4 aprile 2001

(Presidente M.D. Santojanni - Relatore L. Vigolo)

Con atto depositato il 12 luglio 1993, il sig. Domenico B. ricorreva al
Pretore/giudice del lavoro di Brescia nei confronti dell'INPS e della
datrice di lavoro M. s.p.a., presso la quale era stato avviato
obbligatoriamente al lavoro come invalido e dalla quale era stato licenziato
per assenze asseritamente non giustificate da malattia perchι fosse
accertato che egli nel periodo dal 7 settembre 1992 al 2 gennaio 1993, data
di comunicazione del licenziamento (peraltro con successive note difensive
autorizzate, rettificata nel 1° febbraio 1993) si trovava in stato, di
incapacitΰ lavorativa per malattia e perchι l'Istituto e, per
quanto di sua competenza la societΰ datrice di lavoro, fossero
condannati a corrispondergli la relativa indennitΰ.

L'INPS opponeva che non erano stati possibili i controlli sanitari in
quanto, il lavoratore aveva trascorso il periodo di malattia in
localitΰ montana di fatto irraggiungibile, sinchι l' 11 dicembre
1992 era stata effettuata, una visita presso l'ufficio sanitario INPS di
Brescia dalla quale era risultato che il periodo di malattia si era
protratto solo fino al 6 settembre 1992.

Anche la societΰ M. contestava, la fondatezza della domanda.

Con sentenza n.829/97 il Pretore escludeva l'incapacitΰ lavorativa
per il periodo successivo al 6 settembre 1992 e rigettava la domanda
medesima compensando le spese.

Proponeva appello il B. e il Tribunale della stessa sede, con sentenza 7
maggio /13 luglio 1998, dichiarava l'incapacitΰ lavorativa del
dipendente dal 7 settembre 1992 al 1° febbraio 1993 a causa di malattia e
condannava l'INPS al pagamento dell'indennitΰ economica. Le spese erano
ancora compensate.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre in via principale l'INPS con
unico motivo volto contro il B.

La s.p.a. M. ha notificato alle altre parti controricorso con ricorso
incidentale affidato a tre motivi, rivolti contro il B.

Quest'ultimo resiste con controricorso notificato alle altre parti e
contenente altresμ ricorso incidentale, affidato ad unico motivo
rivolto contro la M. s.p.a. la quale ha ancora resistito con controricorso e
ha, infine, depositato memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi, separatamente proposti contro la medesima sentenza, debbono
essere riuniti (art.335 c.p.c.).

Meritano, poi, trattazione congiunta, per la stretta connessione delle
censure, l'unico motivo del ricorso principale e il secondo, e terzo motivo
del ricorso incidentale proposto dalla societΰ M.

Col motivo di ricorso principale l'INPS chiede l'annullamento della
sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art.2 d.l. 30.12.79 n.663
convertito con L. 29 febbraio 1980, n. 33 erronea ed insufficiente
motivazione della sentenza in relazione all'art.360, commi 3 e 5 c.p.c.
avendo il Tribunale accolto la domanda di lavoratore che si era
sostanzialmente sottratto, successivamente al 5 settembre 1992 al proprio
obbligo di cooperazione e ad ogni possibile controllo dell'Istituto sui
periodi di malattia dopo di allora succedutisi, per essersi egli ritirato in
luogo accessibile solo con moto da cross e, per l'ultimo tratto, a piedi,
come dichiarato dal lavoratore in sede di interrogatorio avanti al Pretore;
il Comune aveva attestato che la localitΰ era raggiungibile solo a
piedi con un'ora e mezza di cammino su sentiero di montagna, onde
giustificatamente il medico fiscale, assunte informazioni presso il Comune,
aveva rinunciato alla visita domiciliare. Le carenze nel comportamento del
lavoratore avr

Col secondo motivo del proprio ricorso incidentale, la datrice di lavoro
denuncia violazione e falsa applicazione di legge, erronea ed insufficiente
motivazione della sentenza (art.2, co.3, del decreto legge 30 dicembre 1979,
n.663, convertito con modificazioni in legge 29 febbraio 1980, n. 33; art.5
della legge 20 maggio 1970, n. 300; art.1375 e 2104 c.civ.; art.360, comma
1, nn.3 e 5 c.p.c.) e sostiene che il Tribunale non avrebbe correttamente
valutato il dovere di collaborazione del lavoratore assente per malattia,
tenuto, in particolare, a rendere possibili i controlli; quelli domiciliari
non avrebbero potuto ritenersi equivalenti agli ambulatoriali; l'onere di
provare di avere osservato tale obbligo incombe all'assicurato e non
puς ritenersi assolto con la semplice adesione alle visite
ambulatoriali.

Col terzo motivo dello stesso ricorso incidentale, M. censura la decisione
impugnata per violazione e falsa applicazione di legge, erronea ed
insufficiente motivazione della sentenza (art.297 c.c.; art.115 e 116
c.p.c.; art.2 del decreto legge 30.12.1979, n.663, convertito con
modificazioni, in legge 29.2.1980, n.33; art.360, co., nn.3 e 5, c.p.c.)
sostenendo che in presenza delle contestazioni delle certificazioni del
medico curante da parte del datore di lavoro l'onere della prova della
malattia e dello stato invalidante a carico del prestatore di lavoro;
d'altra parte, a tal fine non poteva sopperire la consulenza tecnica di
ufficio che si era limitata a non escludere che il dipendente fosse
effettivamente inabile al lavoro e pertanto, contrariamente a quanto
ritenuto dal giudice di appello, non poteva essere di supporto alle
certificazioni del medico curante.

Tutti i motivi appena esposti sono infondati.

Ha ritenuto il giudice di appello che la prova dello stato di malattia,
rilevante ai fini dell'accertamento di inabilitΰ lavorativa emergeva
dalle certificazioni del medico curante prodotte dal lavoratore, confortate
dalle risultanze della espletata consulenza tecnica di ufficio la quale non
escludeva la protrazione della malattia per tutto il periodo, controverso
dalle risultanze della visita fiscale disposta dall'INPS in data 7 settembre
1992 (che aveva accertato lo stato di incapacitΰ lavorativa quanto
meno, sino al 18 settembre 1992), mentre non risultava smentito da alcun
tempestivo controllo dell'Istituto (che avrebbe potuto provvedervi
settimanalmente).

Per contro, l'INPS, lungi dall'indicare le ragioni di inattendibilitΰ
della diagnosi del medico curante e delle conclusioni del C.T.U., si era
limitato a dedurre che il B., trasferitosi per la convalescenza in
localitΰ montana di fatto irraggiungibile si era sottratto ai
controlli. Peraltro, il Tribunale ha sottolineato che il consulente, di
ufficio aveva chiarito che la permanenza in tale localitΰ non era
incompatibile con le condizioni di salute del lavoratore; - che la
localitΰ era comunque raggiungibile, seppure con difficoltΰ; - e
che l'INPS avrebbe sempre potuto convocare l'assicurato, per il controllo,
come poi avvenne per la data dell' 11 dicembre 1992, con piena
disponibilitΰ dello stesso, presso i propri uffici.

Ha altresμ sottolineato il giudice di appello che l'accertamento dei
sanitari dell'INPS in data 11 dicembre 1992, secondo cui l'inabilitΰ al
lavoro sarebbe cessata col 6 settembre 1992 contraddiceva i risultati di
altra, precedente visita di controllo del 7 settembre 1992 in esito alla
quale era stato confermato lo stato di malattia sino, al 18 settembre 1992.

Le ampie e argomentate considerazioni del giudice di appello, concernenti
in massima parte accertamenti di fatto, come tali incensurabili in sede di
legittimitΰ se non per errori di diritto o vizi di motivazione,
resistono alle critiche dell'Istituto di previdenza e della datrice di
lavoro.

Infatti, in materia di assenza per malattia, il lavoratore, nell'inviare
all'INPS e al datore di lavoro il relativo certificato medico, ha l'onere, -
in adempimento della prescrizione di cui all'art.2 del d.l. 30 dicembre
1979, n.663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980,
n.33 - di verificare che sia stato in esso indicato e, in difetto, di
indicarvi egli stesso, il luogo del proprio domicilio durante la malattia
(Cass. S.U. 2 febbraio 1993, n. 1283).

A norma dell'art.5, comma quattordicesimo, del d.l. 12 settembre 1983,
convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n.638, il
lavoratore ha poi l'obbligo di rendersi reperibile alla visita di controllo
disposte dall'INPS, pena la decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento
economico, per l'intero periodo di malattia sino a dieci giorni e nella
misura della metΰ per l'ulteriore periodo (sanzione quest'ultima
condizionata alla irreperibilitΰ del lavoratore ad una seconda visita
di controllo ovvero ad un ulteriore comportamento di piω grave
rilevanza sociale: cfr. Corte cost. 28 gennaio 1988, n.78).

Ritiene la Corte che, una volta che il lavoratore, abbia adempiuto a tali
oneri, lo stesso sia libero, (art.16 della Corta costituzionale) di
soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale e che
comunque non contravvenga ai generali principi di correttezza e buona fede
e, in particolare, al principio di collaborazione dell'assicurato con
l'Istituto di assicurazione sociale, il comportamento del lavoratore che
preferisca trascorrere il periodo di malattia in localitΰ isolata di
montagna, seppure raggiungibile con un'ora e mezzo di cammino, dovendosi
presumere che l'amministrazione pubblica sia in grado di espletare, i propri
compiti di istituto, specialmente in materia sanitaria e sociale, in
qualunque luogo del territorio nazionale si trovi una casa di abitazione.

Pertanto, rileva la Corte in diritto, in assenza di visita di controllo,
non possono essere, disattese ne dall'INPS ne dalla datrice di lavoro le
certificazioni di malattia del sanitario autorizzato a rilasciarle (in
genere, il medico curante di libera scelta: cfr. art.2 d.l. 30 dicembre
1979, n.663, convertito con modificazione in legge 29 febbraio 1980, n.3;
art.5 legge 20 maggio 1970, n.300), alle cui indicazioni, del resto, lo
stesso lavoratore, per la salvaguardia della propria salute e dello stesso
interesse datoriale al recupero da parte sua della piena capacitΰ
lavorativa, deve attenersi (salvo che non sia dimostrata, il che non risulta
nella concreta fattispecie, una dolosa preordinazione della certificazione
medica con la complicitΰ del sanitario). Non esiste, dunque, a carico
del lavoratore un onere della prova ulteriore rispetto, alle pacifiche
risultanze delle certificazioni mediche da lui ritualmente inviate al fine,
appunto, di ottenere l'indennitΰ di malattia e (nei riguardi de

Le considerazioni ora svolte sono assorbenti rispetto alle argomentazioni
ulteriori del Tribunale circa la contraddittorietΰ degli accertamenti
ambulatoriali effettuati dai sanitari dello stesso Istituto, rispettivamente
il 7 settembre 1992 (incapacitΰ lavorativa quanto meno sino al 18
settembre 1992) e l'11 dicembre 1992 (cessazione della malattia giΰ al
6 settembre prec.), e circa la conferma della protrazione della malattia
sino al 1° febbraio 1993 risultante dagli accertamenti del consulente
tecnico di ufficio dalla quale risultava addirittura un ricovero ospedaliero
del B. in data 10 gennaio 1993 per broncopolmonite.

Col primo motivo del ricorso incidentale la societΰ M. deduce, poi,
violazione e falsa applicazione di legge (art.2907 c.c.; artt.99, 112, 115,
116, 342 co.1 , 345, 437 co.2 e 360 co.1 nn.3 e 5 c.p.c. e si duole che -
contrariamente alle conclusioni rassegnate dal lavoratore, con le quali il
B. aveva chiesto l'accertamento della malattia e la condanna al pagamento
della relativa indennitΰ dal 28 maggio 1992 al 2 gennaio 1993, e in
difformitΰ altresμ dalla decisione del Pretore, limitata a tale
periodo, - il Tribunale, in presenza di richiesta del lavoratore, formulata
soltanto in appello, di accertamento della malattia sino al 1° febbraio
1993, aveva poi accolto quest'ultima domanda, oltretutto senza che fosse
stata mossa specifica censura sul punto alla sentenza del Pretore. Ne
conseguiva quindi un vizio di ultrapetizione da parte del giudice del
gravame, non investito della decisione, sull'ulteriore periodo di malattia,
ammesso dovesse ritenersi che la relativa domanda fosse stata avanz

Il motivo θ infondato.

Dall'esame degli atti, ai quali, trattandosi di denuncia di un vizio in
procedendo, la Corte puς direttamente accedere, risulta che nell'atto
introduttivo del giudizio l'ultimo giorno, del periodo per il quale era
chiesto l'accertamento dello stato di malattia e degli obblighi che ne
derivavano alle controparti, era indicato nel 2.1.1993, perς con
l'ulteriore precisazione che si trattava della data di comunicazione del
licenziamento (cfr., in particolare, le conclusioni dell'atto medesimo); nel
corpo del ricorso al Pretore, il lavoratore ha dato atto che la
societΰ, dopo avergli contestato con lettera del 22 gennaio 1993
l'assenza ingiustificata, lo aveva successivamente licenziato (viene fatto
riferimento al documento n. 11 che, nell'elencazione in calce allo stesso
atto introduttivo, viene indicato come lettera 1.2.93 M./B.). Non poteva
dubitarsi, quindi, giΰ dalla lettura del ricorso introduttivo, che il
B. aveva inteso riferirsi alla data dell'1.2.1993, malgrado l'evidente
inversione,

Il primo giudice ha poi rigettato la domanda del lavoratore avendo
ritenuto il difetto di incapacitΰ lavorativa del dipendente durante il
periodo controverso e, a questo proposito, dopo avere riportato, nello
svolgimento del processo, la circostanza che l'INPS aveva ritenuto
ingiustificata l'assenza dal lavoro per il periodo successivo al 6 settembre
1992, il Pretore ha poi genericamente affermato che il periodo di malattia
oggetto di accertamento in questa sede θ quello indicato dallo stesso
ricorrente in sede di conclusioni (cfr.ricorso introduttivo), in ossequio al
disposto dell'art. 112 c.p.c..

Ritiene la Corte che il Tribunale, indicando il termine finale del periodo
controverso, nel 1° febbraio 1993 abbia letto in tal senso non solo l'atto
introduttivo del giudizio, ma anche la stessa sentenza del pretore che,
lungi dal precisare una data, ben poteva ritenersi avesse inteso riferirsi
al termine risultante dalle conclusioni (valutate in se, ma anche nel
complesso delle espressioni e delle indicazioni contenute nell'atto) e
quindi alla data coincidente con quella della lettera di licenziamento
(menzionato contestualmente) del 1° febbraio 1993.

Poichι l'interpretazione della sentenza impugnata con appello (in
relazione allo stesso atto introduttivo del giudizio alle cui conclusioni la
sentenza rimandava) spetta al giudice di merito, la Corte di cassazione cui
θ devoluto solo l'esame della logicitΰ e della conformitΰ a
legge di tale lettura, non rileva in essa alcun vizio di tal sorta (cfr.
Cass.5 maggio 1962, n.881; 26 novembre 1966, n.2804; 23 maggio 1969, n.1815;
16 luglio 1969, n.2625).

Col motivo di ricorso incidentale il B., deducendo violazione di legge
(art.2907 cc, art.112 c.p.c. e art.360, comma primo n.3 c.p.c.) e omessa
motivazione (art. 360, comma primo n. 5 c.p.c.), si duole che il Tribunale
non abbia pronunciato condanna anche nei confronti della M. S.p.a. per la
quota di indennitΰ di malattia a suo carico secondo l'art. 19
disciplina speciale, parte prima, del c.c.n.l. per l'industria
metalmeccanica che assicurerebbe, appunto, al lavoratore assente per
malattia una integrazione di quanto lo stesso percepisce dall'INPS in forza
di disposizioni leglislative e/o di altre norme.

Il motivo θ inammissibile per la mancata trascrizione dell'art. 19 e
per l'omessa specificazione del contratto collettivo vigente all'epoca: si
tratta di dati di fatto necessari, anzitutto, per giudicare della
decisivitΰ della censura formulata contro il mancato accoglimento della
domanda, di elementi, cioθ, che il giudice di legittimitΰ non
θ autorizzato a ricercare al di fuori degli accertamenti del giudice di
merito e dal contenuto del ricorso e del controricorso.

Ricorrono giusti motivi per la totale compensazione delle spese
processuali del giudizio di legittimitΰ (art. 92, comma secondo,
cod.proc.civ.).

La presente decisione θ stata adottata nella camera di consiglio
dell'11 gennaio 2001 e, a seguito di riconvocazione del Collegio, nella
camera di consiglio del 25 gennaio 2001.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale dell'INPS e
quello incidentale della s.p.a. M.; dichiara inammissibile il ricorso
incidentale del B.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di
legittimitΰ


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