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- Le monografie della Mailing List
- Pubblicata 11 gennaio 2002
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- Monografia reperita in:
http://www.studiocelentano.com
Trib. Roma 18.1.2001 (g.d. O. De Masi)
Meta-tag e concorrenza sleale
Il Giudice Designato O. De Masi
Sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza che precede
- Osserva
La Trieste e Venezia Assicurazioni Genertel Spa (avvocati: Alfredo Antonini e Enzo
Fogliani) con ricorso depositato il 29.11.2000, ha chiesto, in via d'urgenza, di ordinare
alla Crowe Italia Srl (avvocato Massimo Bersani) di eliminare il riferimento
"Genertel" dal sorgente della pagina HTML sita all'indirizzo http://www.crowe.it/index.htm e
da tutte le eventuali pagine web poste entro il dominio crowe.it ove contenenti il nome di
essa istanza, nonché di disporre adeguata forma di pubblicità su internet dell'estratto
dell'emanando provvedimento ed infine, di imporre alla società resistente l'obbligo di
pagamento della somma di lire 5.000.000 milioni, salvo altro importo ritenuto di
giustizia, per ogni giorno di ritardo nella ottemperanza degli ordini sopra indicati.
Lamenta, in buona sostanza, la ricorrente, dal 1994 operante nel settore della vendita di
polizze assicurative per telefono o tramite internet, che all'utente di internet che
digiti, quale parola per la ricerca, "Genertel" tramite il motore di ricerca
"Virgilio" - ma la stessa cosa accade con i motori di ricerca Godado ed
Altavista, compare anche la indicizzazione del sito della concorrente Crowe Italia, attiva
dal 1998 nel mercato assicurativo come rappresentante per l'Italia di uno dei sindacati
dei Lloyd's di Londra (cfr. la stampa delle pagine web depositate in atti)
Evidenzia la ricorrente che visualizzando il file sorgente della pagine HTML della Crowe
Italia appaiono inserite "etichette nascoste" e cioé parole che se digitate
dall'utente per la ricerca conducono a Crowe Italia (cfr. la stampa della visualizzazione
della pagina web in versione HTML sita all'indirizzo http://www.crowe.it/index.htm).
Di contro, la società resistente deduce che una cosa è l'elenco/indice dei siti
richiamati dalle parole chiavi digitate dall'utente della rete ed altra cosa è il
"sito" cui corrisponde il dominio registrato da ciascuna azienda che intenda
dare visibilità nel "cyberspazio" ai propri servizi o prodotti. Dunque, secondo
la Crowe Italia, deve ritenersi dirimente la circostanza, non considerata dalla
ricorrente, che il motore di ricerca si limita, nel caso proposto all'esame dal Tribunale,
ad informare l'utente della rete dell'esistenza nonché dell'indirizzo internet dei vari
operatori commerciali ivi presenti attraverso l'impiego di parole chiavi e riferimenti
incrociati all'uopo combinati.
Com'è noto, con il termine meta-tag si fa riferimento a quelle parole chiavi, codificate
nel linguaggio della rete - html - e non immediatamente visibili sulla pagina web che i
motori di ricerca utilizzano per individuare ed indicizzare i vari siti presenti sulla
rete.
Nel caso di specie, l'uso da parte di Crowe Italia, quale meta-tag, della parola Genertel,
che contraddistingue l'attività assicurativa per telefono o via internet della
ricorrente, dipende esclusivamente dallo scopo, così perseguito dalla resistente, di far
comparire, tra i risultati della ricerca dell'utente della rete, il proprio sito e dunque,
la propria presenza sul mercato dell'assicurazione RCA grazie alla notorietà raggiunta
nel settore per cui è causa dalla medesima ricorrente, detentrice di una rilevante quota
di mercato - dato non contestato - riportato nel ricorso introduttivo sulla base delle
rilevazioni ufficiali ANIA - ed impegnata in onerose campagne pubblicitarie sui media.
Non v'è dubbio, del resto, che anche la semplice conoscenza, da parte dell'utente di
internet, dell'esistenza di altri prodotti o servizi comparabili con quelli della società
istante, conoscenza ottenuta dalla Crowe Italia sfruttando slealmente i risultati degli
sforzi imprenditoriali della concorrente e magari offrendo anche prodotti o servizi
analoghi ed a prezzi migliori, è idonea ad influenzare la scelta del consumatore.Deve, in
conclusione, ritenersi prevalente l'esigenza, tutelata dall'ordinamento e segnatamente
dall'articolo 2598 n. 3 C.C., che ciascun imprenditore nella lotta con i concorrenti per
l'acquisizione di più favorevoli posizioni di mercato, si avvalga di mezzi suoi propri e
non tragga invece vantaggio in maniera parassitaria, per quanto sopra rilevato
dall'effetto di "agganciamento" ai risultati dei mezzi impiegati da altri.
Va inibito l'uso del meta-tag nei termini sopra indicati e la resistente provvederà a che
nei motori di ricerca sia eliminata la presente parola Genertel. Tale misura, peraltro,
appare sufficiente a realizzare le esigenza cautelari rappresentate dalla ricorrente.
- PQM
Accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, ordina alla Crowe Italia Srl
di eliminare immediatamente il riferimento Genertel del sorgente sulla pagina html sita
all'indirizzo www.crowe.it/index.htm e da tutte le altre pagine web poste entro il dominio
crowe.it contenenti il nome della ricorrente alla quale assegna il termine di giorni 30
per la proposizione della causa di merito.

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