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- Pubblicata 20 aprile 2001
Sentenza reperita in: www.legge-e-diritto.it
LA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE CHE HA ESCLUSO LA RESPONSABILITA
DI SILVIO BERLUSCONI PER LE TANGENTI PAGATE DAL GRUPPO FININVEST AD ALCUNE GUARDIE DI
FINANZA NON GIUSTIFICA LE ACCUSE RIVOLTE DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ALLA MAGISTRATURA
MILANESE Fu il fratello Paolo, secondo la Cassazione, a disporre i versamenti con
fondi neri della Fininvest, pur non avendo ruoli operativi nelle società Videotime e
Mediolanum beneficiarie della corruzione (Cassazione Sezione Sesta Penale n. 39452 del 7
novembre 2001, Pres. Fulgenzi, Rel. Cortese).
Pubblichiamo il testo integrale della decisione, nella parte concernente la posizione di
Silvio Berlusconi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
VI SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Renato Fulgenzi
Presidente
1. Dott. Adolfo Di Virgini Consigliere
2. Dott. Bruno Oliva
3. Dott. Antonio S. Agrò
4. Dott. Arturo Cortese
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
Zuccotti Alfredo, n. 27.09.1948
Sciascia Salvatore, n. 21.03.1943
Nanocchio Francesco, n. 04.05.1948
Capone Giuseppe, n. 24.12.1949
Berruti Massimo Maria, n. 01.05.1949
Berlusconi Silvio, n. 29.09.1936
e dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano nei
confronti di Berlusconi Silvio avverso la sentenza emessa il giorno 09.05.2000 dalla Corte
d'appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata, e i ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.
Fabrizio Hinna Danesi, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi del P.G., dello
Zuccotti, del Capone e del Berlusconi, per l'annullamento senza rinvio per prescrizione
nei confronti del Nanocchio e dello Sciascia e per l'annullamento con rinvio nei confronti
del Berruti;
Udito il difensore della parte civile Avv. Fiumara, che ha chiesto la conferma della
sentenza con vittoria di spese;
Uditi i difensori degli imputati, avv.ti Bovio e Malavenda (per Berruti), Saponara (per
Capone), che hanno concluso come nei ricorsi, Lanzi (per Sciascia), che ha concluso per
l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste o per estinzione del reato, De
Luca e Amodio (per Berlusconi), che hanno concluso per l'annullamento senza rinvio, con
rigetto del ricorso del P.G.
FATTO
Con sentenza del 07.07.1998 il Tribunale di Milano dichiarava fra l'altro responsabili:
- Berlusconi Silvio, Sciascia Salvatore e Zuccotti Alfredo, quali, rispettivamente,
soggetto controllante di fatto le attività delle società del gruppo Fininvest, direttore
centrale degli affari fiscali dello stesso gruppo e direttore centrale
dell'amministrazione Fininvest:
A) del delitto ex artt. 110, 319 e 321 cp., per avere promesso e versato la somma di L.
100.000.000 a vari militari della Guardia di Finanza in servizio presso il Nucleo
Regionale della Polizia Tributaria di Milano, che accettavano, in relazione alla verifica
fiscale operata nel 1992 nei confronti della Mediolanum Vita SpA (facente parte del Gruppo
Fininvest), al fine di omettere atti d'ufficio o compiere atti contrari ai doveri
d'ufficio, in modo da favorire la società stessa;
- Berlusconi Silvio e Sciascia Salvatore, nelle qualità dette, altresì:
B) del delitto ex artt. 110, 319 e 321 cp., per avere promesso e versato la somma di L.
130.000.000 a vari militari della Guardia di Finanza in servizio presso il Nucleo
Regionale della Polizia Tributaria di Milano, che accettavano, in relazione alla verifica
fiscale operata nel 1991 nei confronti della Arnoldo Mondadori SpA (facente parte del
Gruppo Fininvest), al fine di omettere atti d'ufficio o compiere atti contrari ai doveri
d'ufficio, in modo da favorire la società stessa;
C) del delitto ex artt. 110, 319 e 321 cp., per avere promesso e versato la somma di L.
100.000.000 a vari militari della Guardia di Finanza in servizio presso il Nucleo
Regionale della Polizia Tributaria di Milano, che accettavano, in relazione alla verifica
fiscale operata nel 1989 nei confronti della Video Time SpA (facente parte del Gruppo
Fininvest), al fine di omettere atti d'ufficio o compiere atti contrari ai doveri
d'ufficio, in modo da favorire la società' stessa;
- Berruti Massimo Maria:
D) del delitto ex artt. 110 e 378 cp., per avere, quale legale del gruppo Fininvest, in
concorso con Corrado Alberto, promesso al Tenente Colonnello Tanca Angelo una tangibile
riconoscenza da parte della Arnoldo Mondadori SpA in cambio del suo silenzio alla
autorità giudiziaria inquirente in merito all'episodio di corruzione di cui al capo B);
- Berlusconi Silvio, Sciascia Salvatore, Capone Giuseppe, Nanocchio Francesco:
E) del delitto ex artt. 110, 319 e 321 cp., per avere i primi due promesso e versato al
Capone, che in parte distribuiva ad altri tra cui il Nanocchio, somme di denaro perché il
Capone e il Nanocchio, appartenenti alla Guardia di Finanza e incaricati di accertamenti
in ordine alla compagine societaria e all'attività economica della società Telepiù,
disposti dalla Procura della Repubblica di Roma e dal Garante per l'editoria, omettessero
atti d'ufficio o compissero atti contrari ai doveri d'ufficio.
Con la stessa sentenza i predetti imputati venivano condannati alle pene di legge. Il
Berlusconi, il Capone e il Nanocchio venivano altresì condannati a rifondere alla parte
civile Ministero delle Finanze i danni subiti, da liquidarsi in separato giudizio.
Su appello del P.M. e dei prevenuti, la Corte di appello di Milano, con sentenza del
09.05.2000, riduceva le pene al Nanocchio, al Capone, allo Sciascia e al Berruti,
dichiarava non doversi procedere nei confronti dello Zuccotti e del Berlusconi in ordine
alle imputazioni di cui ai capi A), B) e C), per essere i reati, in conseguenza del
riconoscimento delle attenuanti generiche, estinti per prescrizione, assolveva il
Berlusconi dal reato di cui al capo E) per non aver commesso il fatto, confermava nel
resto l'impugnata sentenza, condannando il Berlusconi (in solido con Arces Giovanni) alla
rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in relazione ai reati di cui ai capi
A), B) e C).
O M I S S I S
Ricorso di Silvio Berlusconi
Il primo motivo del ricorso proposto da Berlusconi Silvio è fondato.
La stessa Corte di appello premette, nella sua motivazione, che non esistono, a carico di
Berlusconi, prove dirette, nè orali nè documentali, e che la sua responsabilità non
può essere affermata unicamente in ragione della sua posizione di vertice in seno alla
Fininvest.
Essa, però, ritiene di ravvisare a carico del predetto la prova della responsabilità
(sia pure, stante l'estinzione del reato conseguente alla contestuale concessione delle
attenuanti generiche, ai soli effetti civili) sulla base di indizi gravi, precisi e
concordanti.
Questi vengono essenzialmente identificati:
- nella consegna del denaro ai militari della Guardia di Finanza da parte di Sciascia;
- nella provenienza del denaro da una provvista Fininvest;
-nella riferibilità dell'autorizzazione ai pagamenti ai vertici del Gruppo, costituiti da
Paolo e Silvio Berlusconi;
- nell'inattendibilità della confessione di Paolo nella parte (del tutto collimante,
peraltro, con la versione di Sciascia) in cui ha dichiarato di essere stato lui, e da
solo, a dare le dette autorizzazioni e a fornire le dette provviste, prelevandole da fondi
neri di provenienza Edilnord;
- nella conseguente necessaria attribuzione delle autorizzazioni in questione all'altro
soggetto del vertice del Gruppo, e cioè a Silvio Berlusconi.
Significativi elementi di conferma della prova logica così conseguita vengono poi
ravvisati:
- nella disponibilità, all'epoca dei fatti, da parte di Silvio Berlusconi e della sua
famiglia, di una ingente quantità di denaro, depositata su libretti di risparmio al
portatore, e movimentata, per finalità mai disvelate, a mezzo soprattutto di Giuseppino
Scabino, persona indicata da Sciascia come quella che, in più occasioni, provvide
materialmente a fornirgli la provvista per il pagamento delle tangenti;
- nella concomitanza temporale di due sospesi di cassa con le due dazioni Videotime;
- nella riunione svoltasi ad Arcore, nell'abitazione di Silvio Berlusconi, nel corso della
quale il legale di Sciascia - assente Paolo Berlusconi - lo informò della ordinanza
custodiale emessa a carico del proprio assistito;
negli stretti rapporti intercorsi, all'epoca dei fatti, tra Silvio Berlusconi e Sciascia,
sovente destinatario di munifiche e non chiarite elargizioni di denaro da parte del primo,
e nell'assenza di analoghi rapporti tra Sciascia e Paolo Berlusconi;
- nel diretto interesse di Silvio Berlusconi a un controllo superficiale e addomesticato
da parte della Guardia di Finanza.
Nessun rilievo a fini probatori nei confronti di Berlusconi è stato invece attribuito
dalla Corte di merito alla vicenda del "passi" per Palazzo Chigi sequestrato al
Berruti e al connesso incontro da quest'ultimo ivi avuto con Berlusconi nel giugno del
1994.
La validità degli elementi indiziari indicati e la consequenzialità logica delle
conclusioni ricavatene trovano una decisiva smentita nella stessa sentenza impugnata,
consentendo e imponendo, stante la definitività del materiale istruttorio acquisito ed
esposto, di rilevare in questa sede, agli effetti degli artt. cpv. e 129 c.p.p., la palese
inadeguatezza del medesimo ai fini dell'affermazione di responsabilità
dellimputato.
Il primo rilievo da fare è, invero, che il ragionamento sillogistico operato dalla Corte
milanese si basa su una premessa essenziale attribuzione al vertice proprietario
del gruppo Fininvest costituito da Paolo e Silvio Berlusconi, della competenza nelle
"materie" in questione - desunta da una interpretazione delle dichiarazioni rese
da Paolo Berlusconi che ne travalica il reale tenore (quale risultante dalla stessa
sentenza).
Paolo Berlusconi - che ha posto ai vertici del gruppo Fininvest prima il fratello Silvio
(cui ha attribuito la strategia globale dell'impresa) e poi se stesso (competente per
l'aspetto tattico strategico) - ha infatti precisato, in ordine alle questioni di
pagamento di tangenti, che "era bene che facesse carico direttamente" a lui,
"in quanto rappresentante della proprietà, questa incombenza". Da tali
dichiarazioni risulta solo un collegamento, in termini di opportunità ("era
bene"), fra l'"incombenza" in questione e la persona di Paolo Berlusconi,
quale "rappresentante della proprietà", e non è quindi possibile leggervi,
come ha arbitrariamente fatto il giudice di merito, quell'imprescindibile e oggettiva
attribuzione dell'incombenza stessa al vertice proprietario del gruppo nella sua
composizione comprensiva di entrambi i fratelli Berlusconi, dalla quale si è poi fatta
derivare, una volta escluso il coinvolgimento di Paolo, la responsabilità di Silvio.
Ma frutto di un'argomentazione priva di solide basi appare anche l'essenziale passaggio
motivazionale della sentenza, relativo alla ritenuta inattendibilità delle convergenti
dichiarazioni di Sciascia e Paolo Berlusconi sulla riferibilità a quest'ultimo della
condotta inerente all'autorizzazione ai pagamenti e alla fornitura della relativa
provvista.
Tale inattendibilità è stata, invero, basata in modo particolare sul duplice rilievo che
l'indicazione, fatta da Paolo Berlusconi, dei fondi neri Edilnord quale fonte della
provvista del denaro, sarebbe smentita dalle risultanze processuali, e che, di converso,
è emersa l'esistenza di elevatissime quantità di contanti e di fondi "non
contabilizzati" nell'ambito del gruppo, gestiti su disposizione di Silvio Berlusconi,
attraverso un meccanismo di erogazioni di cassa effettuate da Istifi S.p.A. (che operava
come una vera banca del gruppo) a favore delle varie società e di successivi ripianamenti
delle partite con assegni prelevati da libretti al portatore.
Ora, da un lato, la Corte d'appello, dopo aver correttamente, in contrasto col Tribunale,
riconosciuto l'esistenza e la destinazione a finalità illecite dei fondi neri Edilnord,
ne ha escluso lo specifico utilizzo:
- per le tangenti Mondadori (dicembre 1991) e Mediolanum (aprile 1992), in base
all'arbitraria considerazione che Paolo Berlusconi, ricevuto nel gennaio '90 il saldo di
detti fondi (ammontante a un importo di 300-400 milioni, perfettamente
"capiente", quindi, per le dette tangenti), non avrebbe potuto preservarne la
separata identità, indispensabile per la sicura attribuzione delle imputazioni riferite;
- per le tangenti Videotime (giugno e settembre 1989), in base a una lettura delle
dichiarazioni di Pellegrini e Roncucci che non tiene in alcun conto il dato, riportato
nella stessa sentenza (p. 144), secondo cui il Pellegrini, dai fondi extracontabili
accumulati nella misura di 700-800 milioni l'anno, consegnò di volta in volta, fino al
1987, a Paolo Berlusconi tutto quanto questi gli richiedeva, così evidentemente mettendo
il medesimo nella condizione di disporne a suo libito per le esigenze e nei tempi che
ritenesse.
Dall'altro lato, quanto alla disponibilità, da parte di Silvio Berlusconi, di ingenti
somme di denaro depositate su libretti di risparmio al portatore e alle anomale
movimentazioni di tali importi, è la stessa Corte milanese (p. 153 della sentenza) ad
attribuire a tali circostanze una "rilevanza assolutamente marginale",
escludendo che possano costituire prova di una diretta derivazione del denaro utilizzato
per il pagamento delle tangenti alla Guardia di Finanza. E tale conclusione è del tutto
ovvia, se si considera il volume degli importi movimentati (intorno ai 130 miliardi: v. p.
50 della sentenza di primo grado), in raffronto all'entità delle tangenti di cui si
parla.
Del tutto neutro ai fini dell'argomento in discorso è anche il fatto, impropriamente
valorizzato dalla Corte di appello, che il denaro venisse normalmente consegnato a
Sciascia, secondo quanto ammesso da quest'ultimo, dallo Scabini, cassiere centrale della
cassa del gruppo Finivest, Istifi, direttamente e sistematicamente coinvolto nelle anomale
movimentazioni di cui si è detto, posto che lo stesso Paolo Berlusconi, nell'individuare
la provvista per le tangenti nei fondi neri Edilnord, ha precisato che il denaro che
procurava a Sciascia gli veniva messo a disposizione attraverso la cassa centrale del
gruppo, Istifi (v. sentenza di primo grado, p. 43).
Appaiono, infine, non pertinenti, considerata la natura degli "affari" in
questione, i rilievi in ordine alla mancanza di ruoli operativi di Paolo Berlusconi
nell'ambito delle società Videotime e Mediolanum e all'assenza di interesse, per
Edilnord, di pagare tangenti riguardanti altre società, e sostanzialmente ipotetico
quello relativo alla appartenenza degli affari medesimi alla "strategia globale
dell'impresa", di competenza di Silvio Berlusconi.
Va da sé che, caduti i principali pilastri della ricostruzione logico-valutativa operata
dalla Corte di merito, perdono ogni residua rilevanza probatoria gli ulteriori elementi
utilizzati a conforto della medesima (concomitanza temporale dei sospesi di cassa con le
due dazioni Videotime, riunione svoltasi ad Arcore, stretti rapporti intercorsi all'epoca
dei fatti tra Silvio Berlusconi e Sciascia, diretto interesse di Silvio Berlusconi a un
controllo superficiale e addomesticato da parte della Guardia di Finanza, limitato livello
di autonomia operativa di Paolo Berlusconi), collegati essenzialmente (fatta eccezione per
i sospesi di cassa, relativi peraltro a importi ben superiori a quelli delle tangenti)
alla posizione apicale di Berlusconi, correttamente ritenuta dalla stessa Corte inidonea
per sé a fondare un giudizio di responsabilità.
La sostanziale carenza di prove idonee a carico di Silvio Berlusconi ha trovato
nell'impugnata sentenza una involontaria ma illuminante manifestazione nel passaggio
motivazionale in cui si ammette di non poter stabilire in quali modi (se, in particolare,
in via generale o di volta in volta) e tempi sia stata da lui data a Sciascia
l'autorizzazione ai pagamenti illeciti.
La sentenza stessa deve, pertanto, essere annullata nei confronti di Silvio Berlusconi
limitatamente ai reati di cui ai capi A), B) e C) per non aver commesso il fatto.
Ricorso del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano.
Il ricorso proposto dal P.G. è infondato.
Quanto, invero alla contestata assoluzione di Berlusconi dal capo E), si osserva che la
motivazione della sentenza impugnata appare sul punto logica e compiuta, siccome
correttamente basata sulla ritenuta inadeguatezza, ai fini della prova della
responsabilità di Berlusconi, della sua mera presunta posizione di dominus
effettivo della società e del suo connesso interesse alla superficialità delle indagini
commesse alla G. d. F. dalla Procura di Roma.
A fronte di tanto e tenuto conto di quanto già osservato sulla insufficienza probatoria,
nei confronti di Berlusconi, del materiale indiziario utilizzato dalla Corte
dAppello a proposito delle vicende Mondatori, Videotime e Mediolanum, si appalesano
chiaramente irrilevanti le censure proposte dal P.G. ricorrente in ordine alla differente
valutazione dello stesso materiale operata nel caso della vicenda Telepiù, al mancato
accertamento delleffettivo controllore di Telepiù, alla dedotta illogicità del
ritenuto possibile interessamento anche di altri soci.
Il motivo relativo alla concessione delle attenuanti generiche risulta poi assorbito
dallassoluzione nel merito di Berlusconi.
P.Q.M.
visti gli artt. 615, 616 e 620 c.p.p.,
dichiara manifestamente infondate le proposte questioni di legittimità costituzionale;
rigetta il ricorso del P.G.;
rigetta i ricorsi di Zuccotti Alfredo, Sciascia Salvatore, Nanocchio Francesco, Capone
Giuseppe e Berruti Massimo Maria, che condanna in solido al pagamento delle spese
processuali;
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Berlusconi Silvio
limitatamente ai reati di cui ai capi A), B) e C), per non aver commesso il fatto.
Così deciso in Roma il giorno 19 ottobre 2001
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
F.to A. Cortese
F.to R. Fulgenzi
Depositato in Cancelleria in data 7 novembre 2001
F.to Il Funzionario di Cancelleria
COMMENTO
Reperito in: www.legge-e-diritto.it
LA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE CHE HA ESCLUSO LA RESPONSABILITA
DI SILVIO BERLUSCONI PER LE TANGENTI PAGATE DAL GRUPPO FININVEST AD ALCUNE GUARDIE DI
FINANZA NON GIUSTIFICA LE ACCUSE RIVOLTE DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ALLA MAGISTRATURA
MILANESE Fu il fratello Paolo, secondo la Cassazione, a disporre i versamenti con
fondi neri della Fininvest, pur non avendo ruoli operativi nelle società Videotime e
Mediolanum beneficiarie della corruzione (Cassazione Sezione Sesta Penale n. 39452 del 7
novembre 2001, Pres. Fulgenzi, Rel. Cortese).
Il Presidente del Consiglio ha ritenuto di poter trarre argomento, per pesanti accuse di
faziosità alla magistratura milanese, dalla sentenza di Cassazione che ha escluso la sua
responsabilità per la corruzione di alcune guardie di finanza operata nellinteresse
di società del gruppo Fininvest. Poiché linformazione data dai giornali su questa
vicenda è quanto meno incompleta, abbiamo pubblicato nella parte soprastante la
motivazione della sentenza della Suprema Corte nella parte concernente la posizione di
Silvio Berlusconi. Da essa è dato evincere che, mentre la Corte dAppello di Milano
ha ravvisato nelle risultanze processuali indizi gravi precisi e concordanti tali da
giustificare laffermazione di responsabilità di Silvio Berlusconi in base
allart. 192 cod. proc. pen., la Corte di Cassazione ha ritenuto che gli stessi
elementi non siano idonei a sostenere un giudizio di colpevolezza. La divergenza si è
verificata in particolare nella valutazione dellattendibilità delle dichiarazioni
di Paolo Berlusconi, che si è assunto la totale responsabilità degli atti di corruzione,
pur non avendo ruoli operativi nelle società beneficiarie e pur essendo stato accertato
che le erogazioni illecite furono eseguite con fondi neri del gruppo Fininvest. La Corte
dAppello di Milano ha ritenuto inaffidabili tali dichiarazioni, anche perché Paolo
Berlusconi sosteneva, contrariamente al vero, che i pagamenti erano stati eseguiti con
fondi della Edilnord. La Cassazione ne ha invece ravvisato la piena attendibilità. Altro
argomento ritenuto rilevante dalla Suprema Corte al fine di scagionare Silvio Berlusconi
è il fatto che egli abbia manovrato fondi neri per oltre 130 miliardi, laddove per le
tangenti furono impiegate poche centinaia di milioni.
Poiché Silvio Berlusconi ha un ruolo istituzionale, tutti i cittadini sono abilitati a
valutare lattendibilità del quadro di non colpevolezza tracciato dalla Suprema
Corte. Certamente linquietante motivazione della sentenza che riportiamo non è un
pulpito dal quale possano essere rivolte prediche. Al di là delle considerazioni di
natura processuale, il quadro ambientale che emerge da questa vicenda è comunque di raro
squallore. Gli attacchi del fratello prosciolto e dei suoi accoliti ai magistrati milanesi
giustificano gravi preoccupazioni per le sorti della democrazia nel nostro paese.
AllAssociazione Nazionale Magistrati, che ha indetto per il 29 novembre una giornata
di protesta, va la nostra solidarietà.

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