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- Pubblicata 4 gennaio 2002
monografia reperita su:
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Multe ed autovelox
di Francesco Celentano. Avvocato.
Editor studiocelentano.it
Corte di Cassazione, sez. I civ., 27 settembre 2001, n.12105
In tema di rilevazioni effettuate da autovelox - anche se la firma sul verbale di
accertamento è di agente diverso dal materiale accertatore - la multa deve ritenersi
valida sia in considerazione della necessaria informatizzazione del servizio, che
impedisce l'autografia, sia sulla base di una interpretazione del termine "organo
accertatore" comprensiva dell'organizzazione dell'ufficio o comando a cui l'agente,
fisicamente presente al momento dell'impiego dell'autovelox, appartiene. (Massima non
ufficiale a cura della redazione dello studiocelentano.it)
Svolgimento del processo
Con sentenza 30.10/06.11.98 il Pretore di Belluno rigettava il ricorso proposto da D. P.
avverso il p.v. di contestazione di eccesso di velocità notificatogli il 22.08.96 per
infrazione rilevata dalla polizia stradale in Levego il 05.06.96 mediante autovelox.
Secondo il p.v.c., l'autovettura di sua proprietà, pur tenuto conto del margine di
tolleranza, circolava ad una velocità di 97 km/h in un tratto di strada nel quale l'ente
proprietario aveva imposto il limite di 50 km/h. Il p.v.c. dava atto che l'autovelox in
dotazione consentiva la constatazione della velocità eccessiva solo quando il veicolo si
trovava già troppo distante per poter essere fermato in tempo.
Secondo il ricorrente, la ragione addotta non giustificava il differimento, data la
possibilità di impiegare due pattuglie, collegate con ricetrasmittente; l'assenza delle
firme degli agenti accertatori in calce al p.v.c. costituiva inoltre causa di nullità del
verbale, redatto da diverso agente dello stesso ufficio, sulla base della prova
fotografica e della relazione dei due agenti accertatori.
Il Pretore disattendeva l'eccezione di nullità per contestazione differita, perché,
secondo la giurisprudenza di legittimità, il differimento non costituiva causa di
estintiva dell'obbligazione, purché la contestazione risultasse notificata nei termini di
legge; rigettava l'eccezione di nullità formale, configurando l'accertamento, sulla base
dell'art.385 D.P.R.495/92 [1], come una fattispecie a formazione progressiva.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'avv. D. P. avanzando, con atto
notificato al Prefetto di Belluno a mezzo del servizio postale in data 21.01.99, quattro
motivi di censura.
Si sono costituiti la Prefettura ed il Ministero degli Interni resistendo con atto
notificato il 01.03.99.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso si sostiene che il Pretore è incorso in violazione
del'art.385 del Regolamento, perché la norma prevede che il verbale sia compilato
dall'organo accertatore; perché accertamento e contestazione costituiscono attività
diverse e debbono quindi formare oggetto di diverso verbale, perché chi ha redatto il
p.v. non ha visto nulla e quindi non può descrivere una realtà storica non direttamente
percepita.
Con il secondo, correlativamente, si deduce la nullità del medesimo p.v. perché privo
della sottoscrizione dell'agente accertatore. In fatto, è pacifico che il rilievo
autovelox fu operato dalla pattuglia composta dall'ass.te M. C. e dall'ag.sc. D. P.,
mentre il p.v. notificato al proprietario del mezzo risulta firmato dall'assistente R. B..
L'art.385 del D.P.R.495/92, nel disciplinare le modalità di contestazione non immediata,
prevede che l'organo accertatore compili il p.v.a. e lo trasmetta al comando od ufficio
dal quale dipende; che tale p.v.a. rimanga agli atti dell'ufficio, mentre ai trasgressori
e responsabili venga notificato "uno degli originali o copia autenticata". Non
esiste, quindi, un p.v.c distinto dal p.v.a. e lo conferma il richiamo - in forza del
rinvio che l'art.385.4 effettua all'art.383.3 e 383.4 dello stesso Regolamento - ad un
unico modello, costituito dall'allegato VI.1 "che fa parte integrante del [presente]
Regolamento" e che va utilizzato sia in caso di contestazione immediata, sia in caso
di contestazione differita.
Lo conferma l'art.201 C.d.S., in forza del quale va notificato - al trasgressore, per
quanto qui interessa - "il" verbale "con gli estremi precisi e dettagliati
della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la
contestazione immediata" e, nel testo di legge, l'impiego dell'articolo
"il" costituisce un chiaro riferimento al p.v.a. previsto dall'art.200 e copia
del quale è acquisita agli atti dell'ufficio da cui l'accertatore dipende.
Tanto premesso e richiamato quanto ha ritenuto, sul punto, la sentenza 2341/98 di questa
Corte (e gli accenni al nuovo C.d.S. che figurano nella sentenza 11949/99, peraltro
relativa alla disciplina del vecchio C.d.S.), si deve osservare che la successiva
evoluzione giurisprudenziale sia in punto di sottoscrizione del p.v.a. da parte di agente
diverso dal materiale accertatore, sia in punto di omessa sottoscrizione da parte
dell'accertatore materiale si è orientata a negare l'invalidità, sia in considerazione
della necessaria informatizzazione del servizio, che impedisce l'autografia, sia sulla
base di una interpretazione del termine "organo accertatore" comprensiva
dell'organizzazione dell'ufficio o comando a cui l'agente, fisicamente presente al momento
dell'impiego dell'autovelox, appartiene (Cass.6475/2000; 11949/99).
Con il terzo motivo si censura la sentenza per aver ritenuto che la mancata contestazione
immediata, anche quando ne sussista la possibilità, non è causa di estinzione della
sanzione pecuniaria.
La censura va rigettata, peraltro con diversa motivazione.
L'art.384.1 del Regolamento C.d.S., nell'elencazione esemplificativa delle ipotesi di
impossibilità di contestazione immediata, enuncia anche quella dell'accertamento della
violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la
determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero anche dopo che il veicolo oggetto
del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità
di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari (ivi, lett.e D.P.R.610/96). Si
tratta - così come nelle ipotesi esemplificative sub a, b, c, d dello stesso articolo -
di impossibilità non assolute, ma relative, e quindi ovviabili, ma con misura eccedente
la normalità del servizio. La possibilità di contestazione immediata può essere
utilmente dedotta (Cass.6123/99; 8356/93) quando sussisteva in concreto e cioè nella
specifica situazione esaminata. La possibilità di organizzare il servizio di accertamento
con un accertatore a monte ed un accertatore a valle, in modo che il second
Con il quarto motivo si censura l'attendibilità della velocità rilevata, poiché il
verbale non indicava il limite di tolleranza applicato all'apparecchiatura di rilevamento.
La censura va dichiarata inammissibile, perché non corrisponde ad una censura sollevata
in sede pretoria.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese che liquida in complessive lire
524.500 di cui lire 500.000 per onorari.

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