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- Le monografie della Mailing List
- Pubblicata 04 ottobre 2001
Monografia reperita in:
www.albertobucci.net
PRIME OSSERVAZIONI SULLE CONVALIDE DEI TRATTENIMENTI PRESSO IL CENTRO DI
PERMANENZA TEMPORANEA.
1. All'udienza per la convalida del trattenimento l'ufficio dispone di un fascicolo, con
la richiesta di convalida del questore e che normalmente contiene il decreto di espulsione
del prefetto e il provvedimento di trattenimento del questore.
2. Gli stampati in uso attualmente presso le prefetture e le questure (ed anche quelli a
nostra disposizione) fanno ancora riferimento alle disposizioni della legge n. 40 del
1998, che sono state poi trasfuse nel D.Lgs n. 286 del 1998. Sostanzialmente ciò non crea
alcun inconveniente,
basta tenere conto che gli articoli 11 e 12 della legge n. 40 corrispondono agli articoli
13 e 14 del D.Lgs. Occorre poi avere presente che il D.Lgs è stato modificato dal D. Lgs
n. 113 del 1999 (che ha aggiunto un articolo
13-bis), ma le disposizioni che sono già state trasmesse in copia, sono aggiornate.
3. I primi accertamenti da compiere sono quelli relativi alla regolarità
formale dei provvedimenti del prefetto e del questore, accertamenti e
verifiche che molte volte sono le uniche attività possibili da parte del
magistrato, dal momento che il procedimento di convalida si svolge quasi
esclusivamente allo stato degli atti, senza che sia prevista un'istruttoria,
che, quando necessaria deve considerarsi del tutto eccezionale.
4. Nell'esame formale del provvedimento di trattenimento del questore,
occorre preliminarmente verificare se la richiesta di convalida sia stata
depositata in cancelleria entro le 48 ore dalla data del provvedimento
stesso. In caso di inosservanza del termine, la richiesta di convelida
dovrebbe essere inammissibile.
5. Altro controllo formale che può condurre a negare la convalida attiene
alle modalità ed alla completezza del provvedimento del questore (e del
prefetto, nel caso di espulsione con accompagnamento immediato). Ciò
riguarda anzitutto la traduzione dei provvedimenti comunicati, che deve
essere fatta in una lingua comprensibile e almeno in inglese, francese e
spagnolo.
6. I provvedimenti di trattenimento (come quello di espulsione) debbono
contenere "l'avvertimento" che lo straniero può nominare un difensore di
fiducia (e che in caso di omissione, sarà nominato un legale d'ufficio).
Tale disposizione è stata introdotta con il Regolamento del 31 agosto 1999,
per quanto riguarda il decreto di trattenimento. Non tutte le questure si
sono adeguate a tale disposizione e negli stampati non compare ancora tale
avviso. L'omissione dell'avvertimento dovrebbe essere causa di
inammissibilità o di rigetto della richiesta di convalida.
7. Il caso più frequente è quello del provvedimento di espulsione del
prefetto comunicato all'interessato e di mancato rispetto dell'intimazione a
rilasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni. In questi caso
la convalida è subordinata all'accertamento della comunicazione
all'interessato del provvedimento contenente l'intimazione e della scadenza
del termine. Ogni altra questione relativa alla validità e legittimità del
decreto di espulsione è riservata al ricorso contro il decreto di espulsione
(che peraltro è divenuto definitivo per mancanza di opposizione nei
termini).
8. In luogo del provvedimento del prefetto può essere prodotto un
provvedimento di espulsione dell'autorità giudiziaria. Nel caso di
espulsione a titolo di sanzione sostitutiva, è ammesso l'accompagnamento
forzato ed immediato (senza la concessione del termine) e il provvedimento
di trattenimento da parte del questore (vedi articolo 16 del D.Lgs). In
questo caso la convalida è inevitabile, salvo questioni di carattere
puramente formale, mentre non vi è alcuna possibilità di ricorso neppure
contro il provvedimento di espulsione.
9. In caso di decreto del prefetto con espulsione immediata, i due
provvedimenti, del prefetto e del questore, risultano avere la stessa data e
comunicati contemporaneamente allo straniero. I casi in cui l'espulsione del
prefetto può essere eseguita immediatamente dal questore con
l'accompagnamento forzato e con il provvedimento di trattenimento sono:
- nel caso di sottrazione ai controlli di frontiera e di mancanza di
documento attestante l'identità o la nazionalità (art. 13 comma 5)
- nel caso di presenza nel territorio senza aver chiesto il permesso di
soggiorno, nei termini, o il suo rinnovo (art. 13 comma 6)
- nel caso di persone pericolose per la sicurezza e l'ordine pubblico o
appartenenti ad associazioni mafiose (art. 13 comma 4 lettera b). Tale
condizione viene attestata generalmente da un provvedimento dell'autorità
giudiziaria penale (condanna o espulsione a titolo di misura di sicurezza:
vedi articolo 15 del D.Lgs)
10. In tutti i casi di espulsione con accompagnamento immediato di cui
sopra, il decreto del prefetto deve contenere il rilievo del concreto
pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento,
tenuto conto di circostanze obiettive, riguardanti il suo inserimento
sociale, familiare e lavorativo. Il che vuol dire che per la legittimità del
provvedimento di trattenimento, il decreto del prefetto deve contenere una
motivazione in tal senso. La motivazione può essere ritenuta insufficiente o
"apparente" quando il prefetto si limiti a ripetere la formulazione
legislativa, ma ciò non impedisce che gli elementi "obiettivi" possano
essere ricavati dalle stesse dichiarazioni dello straniero che in sede di
udienza per la convalida, confermi le circostanze. Nel caso in cui la
motivazione sia insufficiente o inesistente o solamente apparente, se lo
straniero contesti le circostanze obiettive rilevate genericamente dal
prefetto, la convalida del trattenimento dovrebbe essere negata.
11. Accade abbastanza frequentemente che lo straniero, colpito da
provvedimento di espulsione, ormai definitivo, rappresenti circostanze che
potrebbero giustificare il rilascio del permesso di soggiorno (lavoro,
abitazione, inserimento familiare). Il trattenimento, nel concorso delle
altre circostanze, deve essere convalidato, poiché il giudice non può
sostituirsi all'autorità amministrativa. Lo straniero dovrà quindi lasciare
il territorio e fare domanda di ingresso, rispettando tutte le condizioni
previste dalla legge per il rilascio del regolare documento.
12. Altro caso ricorrente è quello dello straniero che dichiara una
identità diversa da quella fornita al momento del trattenimento, magari
eccependo che esiste un permesso di soggiorno sotto altro nome e che in
definitiva non si identifica con la persona indicata nel provvedimento di
espulsione. In tali casi è difficile che la convalida del trattenimento
possa essere evitata, dal momento che il provvedimento del questore è
finalizzato anche alla identificazione della persona che non ha documenti.
Tali circostanze, salvo casi di carattere estremo ed in presenza di elementi
acquisiti, non giustificano neppure un accertamento supplementare da parte
del giudice.
13. Nel caso di straniero espulso dal prefetto, ma entrato nel territorio
dello Stato prima del 23 marzo 1998 (se risulta da circostanze obiettive),
non è consentito l'accompagnamento forzato alla frontiera, ma il questore
può disporre egualmente la misura del trattenimento, per la sua
identificazione. In questo caso è il decreto del questore che deve essere
motivato in tal senso, altrimenti la convalida non dovrebbe essere concessa
(articolo 13 del D.Lgs comma 15).
14. Questione della massima rilevanza è relativa al termine di quarantotto
ore concesso per la convalida, pena la perdita di efficacia del
"trattenimento", termine che decorre dal deposito della richiesta del
questore nella cancelleria. Normalmente l'udienza di convalida avviene il
giorno dopo, ma nel caso di richiesta depositata il Sabato, può dubitarsi se
la convalida debba avvenire entro la corrispondente ora del Lunedì. In
questo caso può ritenersi rispettato il termine purchè l'udienza abbia
inizio prima dell'ora corrispondente al deposito della richiesta, senza che
abbia rilevanza l'orario in cui lo straniero è stato sentito ovvero la
singola audizione, con il provvedimento, sia stata conclusa (in questo senso
per l'analoga situazione del termine per la convalida dell'arresto: Vedi
Cass. 5376/90, 2833/92).
15. Un controllo di merito, sui provvedimenti del prefetto e del questore
è ipotizzabile esclusivamente in relazione ai divieti di espulsione, di cui
all'articolo 19 del D.Lgs.
16. Il divieto di espulsione dal territorio, di cui al comma 1
dell'articolo 19 del D.Lgs (straniero che si dichiara perseguitato) nessun
accertamento può essere fatto in sede di convalida. Lo straniero comunque
può presentare alle stesse autorità che lo trattengono, domanda per vedersi
riconosciuto lo stato di apolidia o di rifugiato o di asilo politico. In tal
caso l'espulsione non viene eseguita sino a quando sulla domanda non si sia
pronunciata la Commissione competente.
17. Gli altri divieti di espulsione di cui al comma 2 dell'articolo 19,
possono richiedere una accertamento supplementare, soprattutto per quanto
attiene alle donne che si dichiarino in stato di gravidanza ovvero di
stranieri che si dichiarino minori degli anni diciotto.
18. Il primo caso può essere risolto in breve tempo con un accertamento
effettuato presso il centro, dalla Croce Rossa, che ha la responsabilità del
"campo".
19. Il secondo caso (minori di anni diciotto) esige un accertamento di
carattere medico-legale, che può essere richiesto alla stessa autorità di
polizia. Nel caso in cui si accerti (o sia fortemente dubbio) che
l'interessato sia maggiore degli anni diciotto, la convalida va negata ed il
minore affidato ai servizi sociali del comune di Roma, tramite il
dipartimento della "Polizia dei minori", con comunicazione immediata al
Tribunale per i minorenni ed al giudice tutelare.
20. Va tenuto presente che, nei casi suddetti, può essere sfruttato il
termine di 48 ore, rinviando al giorno successivo il provvedimento sulla
convalida, ad eccezione delle udienza del Sabato e del Lunedì. In questi
ultimi casi può disporsi la convalida provvisoria del trattenimento,
l'inibizione alla espulsione sino al compimento degli accertamenti e la
revoca della convalida, quando l'esito sia favorevole allo straniero.
Qualora l'autorità non compia gli accertamenti delegati dal giudice nel
termine fissato, la convalida deve essere negata o revocata. Altra soluzione
ammissibile, che in ogni caso conduce al medesimo risultato, è quella di
"riservare la decisione all'esito degli accertamenti", considerando che lo
scioglimento della riserva può considerarsi rientrare nei limiti temporali
costituiti dall'apertura dell'udienza
21. L'udienza per la convalida si svolge con l'audizione dell'interessato, alla presenza
del difensore (nominato eventualmente d'ufficio) dell'interprete e del funzionario
delegato dal questore. E' dubbio se l'udienza possa svolgersi senza il difensore che sia
stato nominato ed
avvertito. Comunque, poiché è previsto che il difensore d'ufficio sia pagato
dall'erario, può prevedersi che il problema non si ponga.
22. Il giudice può rivolgere allo straniero le domande che riterrà opportune, con
particolare riferimento al suo ingresso in Italia, al suo inserimento lavorativo, sociale
e familiare nel paese, la sua condizione abitativa (vedi sopra punto 9). Il provvedimento
di convalida non richiede particolari motivazioni, oltre a quelle contenute nello
stampato. Una succinta motivazione deve darsi invece, nel caso di rigetto della richiesta
di convalida.
23. Il giudice dovrà firmare oltre al verbale con il provvedimento, la liquidazione dei
compensi all'interprete e la liquidazione degli onorari all'avvocato nominato d'ufficio
(non per quello di fiducia).

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