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Le monografie della Mailing List
Pubblicata 11 dicembre 2001

 

Monografia reperita in:
http://www.giuridea.it


La partecipazione in associazione mafiosa
Riflessioni a cura dell'Avv. Domenico Santacroce



Premessa sul tema di analisi - Sempre più frequentemente si presenta in sede di procedimento di prevenzione innanzi ai giudici di merito la questione degli esatti limiti della definizione normativa " indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso ", di cui all'art 1 della legge 575 del 1965, in relazione alla posizione del concorrente eventuale.

Stando alle decisioni sul tema, delle quali si ha notizia in sede locale, due sarebbero le opzioni interpretative. Quella che ritiene esservi una perfetta equiparazione, imposta dal principio di legalità, tra partecipe ed appartenente, che escluderebbe dai soggetti indicati dall'art. 1 della legge 575 del 1965, il cosiddetto concorrente eventuale; e quella che ritiene il concetto di " appartenenza ", utilizzato dal legislatore della prevenzione, l'unico in grado di contemperare le esigenze di prevenzione e di legalità e tassatività del precetto, in quanto è riferibile a fatti e comportamenti che mettono a repentaglio la incolumità sociale e che possono estrinsecarsi tanto in condotte partecipative, sintomatiche della esistenza di un vincolo sodale, quanto in azioni, che, pur non integrando autonome fattispecie incriminatrici, tali possono diventare in funzione dell'attivo contributo prestato dall'esterno da un soggetto, che, non inserito a pieno titolo nella organizzazione malavitosa, ne condivida le finalit

Quest'ultima opzione trova conferma anche in una decisione della VI sezione della Corte di Cassazione (Cass. Pen. sez. VI 25 giugno 1997, n.1120 Prisco, in Cass.Pen. 1998 935), nella quale fu precisato che " nell'area dei soggetti indiziati di appartenere a tali associazioni ( mafiose ), tale condizione va estesa anche a coloro i quali vanno definiti cosiddetti < concorrenti esterni >, inteso il concetto di < appartenenza > in senso lato, ben diverso da quello di < partecipazione > alla associazione, come inserimento all'interno della struttura associativa delinquenziale. "

Entrambe le opzioni presentano aspetti che richiedono una analisi approfondita. La prima, infatti, pur se dichiaratamente fondata sul principio di legalità, ha in pratica, sotto la spinta repressiva verso ogni manifestazione mafiosa, una ricaduta sulla valutazione indiziaria dell'appartenenza con la tendenza ad estendere il requisito dell'appartenenza anche al compartecipe esterno. La seconda, invece, annullando nel concetto di appartenenza la controversa questione del concorso eventuale in associazione per delinquere di stampo mafioso, legittima una incontrollata espansione del sistema di prevenzione e la pratica di scorciatoie probatorie per colpire direttamente disponibilità patrimoniali di fiduciari, fiancheggiatori ed agevolatori di attività mafiose.



La condotta nel reato di associazione per delinquere di tipo mafioso - Nel nostro diritto penale in tema di reati associativi ( art. 270 c.p., associazione sovversiva; art. 270 bis, c.p., associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico; art. 271 c.p., associazione antinazionale; art. 305, c.p., cospirazione politica mediante associazione; art. 416 c.p., associazione per delinquere; art. 416 bis c.p., associazione di tipo mafioso; art. 74 del D.P.R. 309 del 1990, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti; art. 2 della legge 17 del 1982, in materia di associazioni segrete ) si rileva che nell'ambito di ciascuna delle previsioni normative, sono distinte tre ipotesi diverse di reato. Una riguardante i promotori, gli organizzatori ed i fondatori del consorzio criminoso, che attiene a condotte ben determinate, le quali, però, non presuppongono necessariamente la qualità di socio. La seconda, egualmente di contenuto ben determinato, che riguarda la direzio

Riferendosi al mero status di socio il legislatore indica due comportamenti: il " partecipare " o il " far parte ", con una prevalenza del primo rispetto a quello espresso dalla locuzione verbale, che è utilizzata soltanto a proposito della associazione per delinquere di tipo mafioso.

Scorrendo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, sviluppatasi nella interpretazione delle varie norme che concernono il fenomeno associativo criminoso, si trova puntualizzata in maniera costantemente conforme la condotta di partecipazione, intendendosi per questa la condotta di colui che entra in rapporto con l'associazione, traendone giovamento o fornendo alla stessa un effettivo contributo, anche minimo o di qualsiasi forma e contenuto, ma indispensabile al mantenimento in vita della struttura ed al perseguimento degli scopi della stessa. Si tratta di una lettura del dettato normativo conforme anche al significato letterale del termine " partecipare ", che incorpora il verbo latino " capio-capis-ceptum-capere ", e che esprime l'azione di colui che " prende " parte attiva alla vita del gruppo, condividendone le utilità, i fini, le azioni ed i risultati.

Quanto, invece, al " far parte ", il contenuto diverso di questa condotta emerge chiaramente allorché la giurisprudenza si sofferma ad un raffronto tra l'associazione per delinquere comune, nella cui previsione quanto agli associati è fatto riferimento al " partecipare ", e l'associazione di tipo mafioso, che prende, invece, in considerazione il " far parte " del soggetto associato. La Cassazione Penale (Cass.Pen. 24 giugno 1992, Alfano, in Giust. Pen. 93 II 265) si esprime sul tema, come segue: " La condotta di partecipazione ad una associazione per delinquere, per essere punibile, non può esaurirsi in una manifestazione positiva di volontà di aderire alla associazione che si sia formata, occorrendo, invece, la prestazione da parte dello stesso di un effettivo contributo, che può essere anche minimo e di qualsiasi forma e contenuto, purché destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della struttura ed al perseguimento degli scopi di essa. Nel caso di associazione di tipo mafioso, differenziandosi

Una interpretazione, pressoché analoga, si rinviene anche in più recenti arresti delle Suprema Corte di Cassazione (Cass.Pen. sez. I 30 settembre 1994, Di Martino CED 199946) (Cass. Pen. sez. II 28 gennaio 2000, Olivieri, in Diritto e Giustizia 2000 f 23 61), nei quali si ribadisce, la rilevanza della assunzione della qualifica di <uomo d'onore > quale dimostrazione della piena partecipazione al sodalizio criminoso, nel senso che anche la mera adesione, per la totale soggezione a regole e comportamenti che questa comporta, rappresenta un contributo causale, e, quindi, una partecipazione alla esistenza e al rafforzamento del sodalizio criminoso.

La tesi, anche se corretta nel senso che la adesione esprime comunque una partecipazione alla esistenza del sodalizio mafioso, offre aperture verso fondamenti soggettivistici della responsabilità penale, incentrati sul tipo di autore, per cui non mancano voci di dissenso. La stessa Corte di Cassazione (Cass.Pen. sez. I 28 settembre 1994, Mazzara, CED 199946), pronunciando in materia cautelare, ha ritenuto che ai fini dell'applicazione della custodia cautelare in carcere, la mera qualifica di <uomo d'onore>, senza ulteriore specificazione di qualsivoglia comportamento obbiettivamente valutabile tenuto dall'incolpato in relazione all'associazione mafiosa, non può costituire indice di partecipazione a quest'ultima ovvero costituire riscontro, di per sé, ad una dichiarazione accusatoria a sua volta generica.

Le preoccupazioni riguardano, però, più l'aspetto probatorio che quello sostanziale, cioè la tendenza verso l'attenuazione di stimoli alla ricerca di condotte espressive del reale inserimento della persona nella organizzazione mafiosa. Non può negarsi, invece il dato reale assunto nella fattispecie penale, nel senso che se esiste una associazione di tipo mafioso, caratterizzata dalla ferrea soggezione a regole e comandi, il " far parte " di tale associazione, pur se limitato alla mera adesione, integra gli estremi del reato, in quanto comporta l'obbligo inderogabile, conseguente alla assunta qualifica di < uomo d'onore >, di prestare la propria disponibilità al servizio della cosca, che fa affidamento per la sua stessa esistenza sulla potenziale attività di partecipazione di tutti coloro che vi hanno aderito.

In altre parole la condotta indicata nell'art. 416 bis, comma 1, c.p., con la locuzione verbale " chi fa parte " riguarda in primo luogo il rapporto tra associato ed associazione criminosa, che rispecchia, per le particolarità dell'associazione mafiosa, un tal grado di compenetrazione del soggetto nell'organismo criminoso da non potere escludere la rilevanza penale della sua adesione. Alle stesse conclusioni è pervenuta anche la Corte di Cassazione con altra chiara pronuncia (Cass.Pen. sez. I 01 settembre 1994, Graci, in Cass. Pen. 1995 539), nella quale è spiegato:" La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso consiste nel far parte dell'associazione, cioè nell'esserne divenuto membro attraverso una adesione alle regole dell'accordo associativo e un inserimento di qualunque genere nell'organizzazione con carattere di permanenza. Inoltre l'adesione deve trovare un riscontro da parte dell'associazione, nel senso che questa a sua volta deve riconoscere la qualità di associato alla persona che

Per provare questo " far parte " non vale porsi alla ricerca di formalismi di iniziazione, che possono anche mancare in alcune aggregazioni mafiose, e che rappresentano soltanto note di colore interne al gruppo, prive di sicuro rilievo probatorio, per la qual cosa nella pratica giudiziaria la dimostrazione della adesione avviene attraverso la prova della partecipazione attiva nella quale ha trovato estrinsecazione lo status di associato mafioso. Ma resta fermo il fatto che la condotta di partecipazione in tanto rileva in quanto è tipica dello status di associato, che è e rimane l'elemento materiale sul quale è incentrata la fattispecie prevista dall'art. 416 bis c.p..

Poiché è la partecipazione tipica che evidenzia la sussistenza del rapporto associato-associazione mafiosa, tale partecipazione, escluse le ipotesi utilizzate dal legislatore per la creazione di reati diversi ( art. 378, comma 2, c.p. 418 c.p. e art. 7 d.l. 152 del 1991 ), consiste in condotte esplicitamente qualificate dal legislatore ( costituire, promuovere, organizzare, dirigere ) ed anche in condotte genericamente qualificate, sul piano soggettivo dall'affectio societatis, ossia dalla consapevolezza e dalla volontà di far parte della organizzazione criminosa, condividendone le sorti e gli scopi, e sul piano oggettivo, da facta concludentia, consistenti in comportamenti che sottolineino la partecipazione alla vita della associazione. In giurisprudenza si sottolinea che " in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, è partecipe, nel senso richiesto dall'art. 416 bis c.p., chiunque all'interno della organizzazione e, quindi non in modo occasionale, esplichi una qualsiasi attività, ancorché di

Si può verificare, allora, nella pratica una confusione tra l'essere e l'apparire, tra l'essere parte della cosca mafiosa e il partecipare a questa. Tale identificazione non annulla, però, la differenza che tra le due condotte esiste sul piano concettuale, in quanto tale differenza è stata recepita ed utilizzata dal legislatore per connotare, come si è visto, la maggiore pericolosità del soggetto che fa parte di una organizzazione mafiosa rispetto al soggetto che è parte di una associazione per delinquere comune.



Il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso - Risolvere il problema della ammissibilità del concorso eventuale in associazione mafiosa, significa stabilire fino a che punto sia possibile compartecipare senza essere associato, o meglio, partecipare, conservando la posizione di estraneità rispetto al gruppo criminoso.

Le varie soluzioni in senso positivo urtano contro la teoria monistica del concorso di persone nel reato e si consumano in articolate argomentazioni alla ricerca di un qualche spazio nella condotta di partecipazione tipica, che senza violare la regola suddetta, possa rientrare nello schema della norma incriminatrice di cui all'art. 416 bis c.p..

Nel periodo compreso tra il 1994 ed il 1995 la Suprema Corte di Cassazione ha emesso le più significative sentenza che affrontano questo tema, dando però risposte modulate in maniera diversa. Secondo una di tali pronunce, vi sarebbe spazio per configurare il concorso esterno soltanto nei confronti dei soggetti diversi da quelli richiesti per il numero minimo legale. Vi si legge, infatti, : " Nei reati plurisoggettivi il concorso di persona disciplinato dall'art. 110 c.p. ( concorso eventuale ) è configurabile soltanto rispetto ai concorrenti diversi da quelli richiesti per integrare il numero minimo legale ( concorso necessario ). Ne deriva che è giuridicamente corretto contestare il concorso ex art. 110 c.p. a coloro i quali nell'associazione per delinquere comune o di tipo particolare si aggiungono ai concorrenti necessari per svolgere attività di cooperazione, istigazione, aiuto e simili. Attesa la concezione monistica del concorso di persone nel reato accolta dal nostro ordinamento e non essendo, d'altra

In altra occasione la Suprema Corte si è orientata verso una ammissibilità del concorso esterno limitato al concorso morale, precisando che " l'ipotesi concorsuale ai sensi dell'art. 110 c.p. non trova ingresso nello schema dell'art. 416 c.p. al di là del concorso morale e limitatamente ai soli casi di determinazione od istigazione a partecipare od a promuovere, costituire, organizzare l'associazione per delinquere, Pertanto, una condotta che concretamente favorisce l'attività ed il perseguimento degli scopi sociali posta in essere da un soggetto esterno al sodalizio, non potrà essere ritenuta condotta di partecipazione al reato associativo ove non sia accompagnata, non dalla mera connivenza, bensì dalla coscienza e volontà di raggiungere attraverso quegli atti, anche di per sé leciti, pur i fini presi di mira dall'associazione e fatti propri, trattandosi, in tal caso, non già di concorso nel reato di associazione, bensì di attività che realizza, perfezionandosi l'elemento soggettivo e quello oggettivo, il f

In altra decisione, che è poi quella alla quale più spesso si fa riferimento, la Corte di Cassazione opina nel senso che la condotta e l'atteggiamento psicologico del partecipe non siano perfettamente sovrapponibili alla condotta ed all'atteggiamento psicologico del concorrente eventuale, in quanto questi non pone in essere una condotta tipica, ma una condotta atipica che contribuisce atipicamente alla realizzazione della condotta tipica posta in essere da altri. Nell'ambito di questo indirizzo, secondo il quale il contributo atipico del concorrente potrebbe essere tanto morale che materiale, si afferma, sottolineando la diversità dei ruoli tra il partecipe alla associazione ed il concorrente eventuale materiale, che, mentre il primo " è colui senza il cui apporto quotidiano o, comunque, assiduo l'associazione non raggiunge i suoi scopi o non li raggiunge con la dovuta speditezza, , il che apre la strada ad una vasta gamma di possibili partecipi, che vanno da coloro che si sono assunti o ai quali sono stati

Quanto al dolo si è osservato che " ai fini della configurabilità, sul piano soggettivo, del concorso esterno nel delitto associativo non si richiede, in capo al concorrente, il dolo specifico proprio del partecipe, dolo che consiste nella consapevolezza di far parte della associazione e della volontà di contribuire a tenerla in vita e a farle raggiungere gli obbiettivi che si è prefissa, bensì quello generico, consistente nella coscienza e volontà di dare il proprio contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione." (Cass. Pen. ss. uu. 27 settembre 1995, Mannino, in Cass. Pen. 1996 1087 ).

Va osservato, però, che la tesi più avanzata sulla ammissibilità del concorso esterno nel reato di associazione per delinquere supera la sovrapposizione tra condotta e l'atteggiamento psicologico del partecipe e la condotta e l'atteggiamento psicologico del concorrente eventuale, ricorrendo a sottili distinguo legati a loro volta a concetti estremamente vaghi ( fisiologia, patologia, fibrillazione ) di estrazione metagiuridica, suscettibili delle più svariate definizioni personali o personalizzate, e, in quanto tali, caratterizzati da una notevole incertezza, che ferisce profondamente il principio della tassatività della norma penale. Sembra conseguentemente opportuno contenere la interpretazione in ambito meno discutile, e che, per essere ancorata il più possibile al dato normativo, non appaia, né possa essere fatta apparire, come strumentale a certi risultati di politica giudiziaria.

Il modo in cui è strutturata la norma sull'associazione per delinquere di tipo mafioso rende più facilmente accettabile la tesi intermedia. Mentre non vi possono essere difficoltà né logiche, né giuridiche per ammettere il concorso esterno, morale o materiale, in quelle condotte che sono diverse o aggiuntive rispetto allo status di socio, specificamente indicate nell'organizzare, promuovere, costituire e dirigere, è, invece, concettualmente impossibile configurare il concorso esterno nella condotta di chi fa parte dell'associazione, al di fuori di quei casi di concorso morale, estrinsecantesi nella istigazione ad associarsi, o di concorso materiale con l'associando o l'associato in attività strumentali all'inserimento nel gruppo o alla conservazione di ruoli o alla integrazione in posizioni particolari. Ogni altro sforzo per configurare il concorso esterno di un soggetto estraneo alla organizzazione criminosa che non consideri il limite logico derivante dal concetto stesso dello status di associato mafioso,



Il concorso esterno nelle misure di prevenzione antimafia - Occorre ora chiedersi se attraverso il concetto di appartenenza ad associazione di tipo mafioso, utilizzato nella normativa di prevenzione, il legislatore abbia inteso riferirsi anche alla compartecipazione di soggetti estranei alla organizzazione criminosa.

Per la esatta definizione del concetto di appartenenza occorre risalire alle origini delle disposizioni antimafia.

Fino a prima della emanazione della legge 575 del 1965, la legge 27 dicembre 1956, n, 1423, che ancora oggi contiene una parte fondamentale del corpo normativo delle misure di prevenzione, era l'unico strumento utilizzabile nei confronti dei mafiosi, in considerazione della loro generica pericolosità, quale quella prevista per qualsiasi altro soggetto. Non rilevavano cioè specifici motivi, né soggettivi, come la personalità mafiosa, né oggettivi, riferiti alla attività mafiosa, né ambientali, con riguardo ai rapporti con l'ambiente mafioso. Si trattava di elementi del tutto estranei alla legge e che potevano essere presi in esame soltanto se caratterizzati da altri elementi di idonea valutazione ai fini della sussistenza della pericolosità.

Con la legge 31 maggio 1965, n. 575, comunemente nota come legge antimafia, vennero introdotti per la prima volta nell'ordinamento i termini " mafia " e " mafioso ", perché il legislatore ritenne opportuno di dettare una specifica disciplina nei confronti di coloro che fossero " indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso ". Questa formula, usata nell'art. 1 della suddetta legge, apparve subito connotata da imprecisione, perché, come si rilevò nella relazione conclusiva della Commissione Antimafia ( istituita con legge 15 gennaio 1962 ) approvata il 15 gennaio 1976, con il riferimento alla appartenenza venivano lasciate fuori dall'ambito di applicazione della normativa speciale tutte le attività mafiose non riferibili ad una presenza del singolo all'interno di gruppi organizzati. Per queste ragioni la stessa Commissione suggeriva un intervento riformatore nel quale fosse fatto riferimento anziché al concetto di appartenenza ad associazione mafiosa ai comportamenti comunque riconducibili, non sol

Il suggerimento è rimasto non accolto, perché con la legge 646 del 13 settembre 1982, nota come legge Rognoni-La Torre, fu modificato con l'art. 13 l'art. 1 della legge 575 del 1965, ma fu lasciato fermo il requisito soggettivo dell'appartenenza, pur se riferito a qualsiasi altra associazione, comunque localmente denominata che per seguisse finalità o agisse con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

La giurisprudenza, tranne che nell'isolata pronuncia della sezione VI della Cassazione n. 1120 del 1997, ha sempre tenuto conto di questo quadro normativo, affermando costantemente che devono intendersi quali soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso coloro nei cui confronti risultino acquisiti elementi di sicuro valore sintomatico tali da rendere ragionevolmente fondata la probabilità che costoro siano effettivamente aderenti ad una organizzazione criminosa del genere indicato dall'art. 1 della legge 575 del 1965, come modificato dall'art. 13 della legge 646 del 1982 (Cass. Pen. sez. I 20 febbraio 1992 n.305) (Cass. Pen. sez. VI 19 giugno 1997 n.2148). Anche per la giurisprudenza, quindi, è soltanto lo status di associato l'oggetto esclusivo della indagine indiziaria, nella quale i modi di estrinsecazione della personalità mafiosa vanno valorizzati come indici rivelatori della posizione del soggetto all'interno della consorteria mafiosa.

Può dirsi allora, con sufficiente certezza, che il regime attuale della prevenzione antimafia poggia ancora esclusivamente sulla posizione personale del soggetto, qualificata dalla maggiore pericolosità sociale connessa alla sua posizione all'interno della mafia. Al pari della norma penale, quindi, è lo status personale di chi fa parte dell'associazione mafiosa al quale viene collegato il giudizio di pericolosità in sede di prevenzione. Questo aspetto è reso ancora più evidente dall'orientamento giurisprudenziale modulato sulla attualità del pericolo, secondo il quale una volta che il giudice della prevenzione abbia fornito adeguata motivazione alla ritenuta sussistenza della suddetta condizione soggettiva e non ricorrono elementi per ritenere che tale condizione sia venuta meno, non occorre alcun altra specifica motivazione che dia conto delle ragioni per le quali il soggetto sia da considerare anche attualmente pericoloso (Cass. Pen. sez. VI 6 luglio 1999 950). Conseguentemente, il concorrente eventuale, c

Vi è, quindi, perfetta coincidenza tra la previsione penale e la norma di prevenzione. L'unica differenza è sul piano probatorio, perché mentre le più severe sanzioni penali sono collegate alla certezza delle acquisizioni probatorie attraverso il procedimento penale, i provvedimenti di prevenzione sono emessi in base alla sussistenza di indizi, né gravi, né precisi, né concordanti circa l'appartenenza del soggetto ad una associazione di tipo mafioso, con l'unico limite che tali indizi devono essere di per sé certi, ossia rappresentati da circostanze oggettive attraverso le quali sia controllabile il giudizio di qualificata probabilità circa l'avvenuto inserimento del prevenuto nel gruppo criminoso organizzato. Per questo diverso regime probatorio può accadere che qualsiasi contributo, anche se proveniente da soggetto che si dichiara non associato, possa essere assunto come valenza sintomatica di appartenenza e determinare l'applicazione della misura di prevenzione antimafia, finché la sua appartenenza al gru



Conclusioni- Le osservazioni sin qui fatte mostrano tutta la debolezza della scelta interpretativa, che estende il concetto di appartenenza al concorrente eventuale, ma evidenziano anche l'errore di chi, al fine di superare la equiparazione paretcipe-appartenente, spinga la valutazione probatoria fino a fare anche del concorrente esterno un appartenente, svalutando o ignorando elementi di segno contrario. A prescindere da ogni altra considerazione, si tratta di espedienti inutili ed inopportuni, in considerazione del fatto che nel nostro complesso sistema della misure di prevenzione si rinvengono gli strumenti normativi alternativi, adatti per raggiungere gli stessi risultati, perché consentono di applicare anche chi non è mafioso le stesse misure personali e patrimoniali previste dalla legge antimafia. L'art 19 della legge 152 del 1975, contenente disposizioni sull'ordine pubblico, prevede che le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano anche alle persone indicate ai nn. 1 e 2 del

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Riflessioni a cura dell'Avv. Domenico Santacroce



Premessa sul tema di analisi - Sempre più frequentemente si presenta in sede di procedimento di prevenzione innanzi ai giudici di merito la questione degli esatti limiti della definizione normativa " indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso ", di cui all'art 1 della legge 575 del 1965, in relazione alla posizione del concorrente eventuale.

Stando alle decisioni sul tema, delle quali si ha notizia in sede locale, due sarebbero le opzioni interpretative. Quella che ritiene esservi una perfetta equiparazione, imposta dal principio di legalità, tra partecipe ed appartenente, che escluderebbe dai soggetti indicati dall'art. 1 della legge 575 del 1965, il cosiddetto concorrente eventuale; e quella che ritiene il concetto di " appartenenza ", utilizzato dal legislatore della prevenzione, l'unico in grado di contemperare le esigenze di prevenzione e di legalità e tassatività del precetto, in quanto è riferibile a fatti e comportamenti che mettono a repentaglio la incolumità sociale e che possono estrinsecarsi tanto in condotte partecipative, sintomatiche della esistenza di un vincolo sodale, quanto in azioni, che, pur non integrando autonome fattispecie incriminatrici, tali possono diventare in funzione dell'attivo contributo prestato dall'esterno da un soggetto, che, non inserito a pieno titolo nella organizzazione malavitosa, ne condivida le finalit

Quest'ultima opzione trova conferma anche in una decisione della VI sezione della Corte di Cassazione (Cass. Pen. sez. VI 25 giugno 1997, n.1120 Prisco, in Cass.Pen. 1998 935), nella quale fu precisato che " nell'area dei soggetti indiziati di appartenere a tali associazioni ( mafiose ), tale condizione va estesa anche a coloro i quali vanno definiti cosiddetti < concorrenti esterni >, inteso il concetto di < appartenenza > in senso lato, ben diverso da quello di < partecipazione > alla associazione, come inserimento all'interno della struttura associativa delinquenziale. "

Entrambe le opzioni presentano aspetti che richiedono una analisi approfondita. La prima, infatti, pur se dichiaratamente fondata sul principio di legalità, ha in pratica, sotto la spinta repressiva verso ogni manifestazione mafiosa, una ricaduta sulla valutazione indiziaria dell'appartenenza con la tendenza ad estendere il requisito dell'appartenenza anche al compartecipe esterno. La seconda, invece, annullando nel concetto di appartenenza la controversa questione del concorso eventuale in associazione per delinquere di stampo mafioso, legittima una incontrollata espansione del sistema di prevenzione e la pratica di scorciatoie probatorie per colpire direttamente disponibilità patrimoniali di fiduciari, fiancheggiatori ed agevolatori di attività mafiose.



La condotta nel reato di associazione per delinquere di tipo mafioso - Nel nostro diritto penale in tema di reati associativi ( art. 270 c.p., associazione sovversiva; art. 270 bis, c.p., associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico; art. 271 c.p., associazione antinazionale; art. 305, c.p., cospirazione politica mediante associazione; art. 416 c.p., associazione per delinquere; art. 416 bis c.p., associazione di tipo mafioso; art. 74 del D.P.R. 309 del 1990, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti; art. 2 della legge 17 del 1982, in materia di associazioni segrete ) si rileva che nell'ambito di ciascuna delle previsioni normative, sono distinte tre ipotesi diverse di reato. Una riguardante i promotori, gli organizzatori ed i fondatori del consorzio criminoso, che attiene a condotte ben determinate, le quali, però, non presuppongono necessariamente la qualità di socio. La seconda, egualmente di contenuto ben determinato, che riguarda la direzio

Riferendosi al mero status di socio il legislatore indica due comportamenti: il " partecipare " o il " far parte ", con una prevalenza del primo rispetto a quello espresso dalla locuzione verbale, che è utilizzata soltanto a proposito della associazione per delinquere di tipo mafioso.

Scorrendo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, sviluppatasi nella interpretazione delle varie norme che concernono il fenomeno associativo criminoso, si trova puntualizzata in maniera costantemente conforme la condotta di partecipazione, intendendosi per questa la condotta di colui che entra in rapporto con l'associazione, traendone giovamento o fornendo alla stessa un effettivo contributo, anche minimo o di qualsiasi forma e contenuto, ma indispensabile al mantenimento in vita della struttura ed al perseguimento degli scopi della stessa. Si tratta di una lettura del dettato normativo conforme anche al significato letterale del termine " partecipare ", che incorpora il verbo latino " capio-capis-ceptum-capere ", e che esprime l'azione di colui che " prende " parte attiva alla vita del gruppo, condividendone le utilità, i fini, le azioni ed i risultati.

Quanto, invece, al " far parte ", il contenuto diverso di questa condotta emerge chiaramente allorché la giurisprudenza si sofferma ad un raffronto tra l'associazione per delinquere comune, nella cui previsione quanto agli associati è fatto riferimento al " partecipare ", e l'associazione di tipo mafioso, che prende, invece, in considerazione il " far parte " del soggetto associato. La Cassazione Penale (Cass.Pen. 24 giugno 1992, Alfano, in Giust. Pen. 93 II 265) si esprime sul tema, come segue: " La condotta di partecipazione ad una associazione per delinquere, per essere punibile, non può esaurirsi in una manifestazione positiva di volontà di aderire alla associazione che si sia formata, occorrendo, invece, la prestazione da parte dello stesso di un effettivo contributo, che può essere anche minimo e di qualsiasi forma e contenuto, purché destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della struttura ed al perseguimento degli scopi di essa. Nel caso di associazione di tipo mafioso, differenziandosi

Una interpretazione, pressoché analoga, si rinviene anche in più recenti arresti delle Suprema Corte di Cassazione (Cass.Pen. sez. I 30 settembre 1994, Di Martino CED 199946) (Cass. Pen. sez. II 28 gennaio 2000, Olivieri, in Diritto e Giustizia 2000 f 23 61), nei quali si ribadisce, la rilevanza della assunzione della qualifica di <uomo d'onore > quale dimostrazione della piena partecipazione al sodalizio criminoso, nel senso che anche la mera adesione, per la totale soggezione a regole e comportamenti che questa comporta, rappresenta un contributo causale, e, quindi, una partecipazione alla esistenza e al rafforzamento del sodalizio criminoso.

La tesi, anche se corretta nel senso che la adesione esprime comunque una partecipazione alla esistenza del sodalizio mafioso, offre aperture verso fondamenti soggettivistici della responsabilità penale, incentrati sul tipo di autore, per cui non mancano voci di dissenso. La stessa Corte di Cassazione (Cass.Pen. sez. I 28 settembre 1994, Mazzara, CED 199946), pronunciando in materia cautelare, ha ritenuto che ai fini dell'applicazione della custodia cautelare in carcere, la mera qualifica di <uomo d'onore>, senza ulteriore specificazione di qualsivoglia comportamento obbiettivamente valutabile tenuto dall'incolpato in relazione all'associazione mafiosa, non può costituire indice di partecipazione a quest'ultima ovvero costituire riscontro, di per sé, ad una dichiarazione accusatoria a sua volta generica.

Le preoccupazioni riguardano, però, più l'aspetto probatorio che quello sostanziale, cioè la tendenza verso l'attenuazione di stimoli alla ricerca di condotte espressive del reale inserimento della persona nella organizzazione mafiosa. Non può negarsi, invece il dato reale assunto nella fattispecie penale, nel senso che se esiste una associazione di tipo mafioso, caratterizzata dalla ferrea soggezione a regole e comandi, il " far parte " di tale associazione, pur se limitato alla mera adesione, integra gli estremi del reato, in quanto comporta l'obbligo inderogabile, conseguente alla assunta qualifica di < uomo d'onore >, di prestare la propria disponibilità al servizio della cosca, che fa affidamento per la sua stessa esistenza sulla potenziale attività di partecipazione di tutti coloro che vi hanno aderito.

In altre parole la condotta indicata nell'art. 416 bis, comma 1, c.p., con la locuzione verbale " chi fa parte " riguarda in primo luogo il rapporto tra associato ed associazione criminosa, che rispecchia, per le particolarità dell'associazione mafiosa, un tal grado di compenetrazione del soggetto nell'organismo criminoso da non potere escludere la rilevanza penale della sua adesione. Alle stesse conclusioni è pervenuta anche la Corte di Cassazione con altra chiara pronuncia (Cass.Pen. sez. I 01 settembre 1994, Graci, in Cass. Pen. 1995 539), nella quale è spiegato:" La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso consiste nel far parte dell'associazione, cioè nell'esserne divenuto membro attraverso una adesione alle regole dell'accordo associativo e un inserimento di qualunque genere nell'organizzazione con carattere di permanenza. Inoltre l'adesione deve trovare un riscontro da parte dell'associazione, nel senso che questa a sua volta deve riconoscere la qualità di associato alla persona che

Per provare questo " far parte " non vale porsi alla ricerca di formalismi di iniziazione, che possono anche mancare in alcune aggregazioni mafiose, e che rappresentano soltanto note di colore interne al gruppo, prive di sicuro rilievo probatorio, per la qual cosa nella pratica giudiziaria la dimostrazione della adesione avviene attraverso la prova della partecipazione attiva nella quale ha trovato estrinsecazione lo status di associato mafioso. Ma resta fermo il fatto che la condotta di partecipazione in tanto rileva in quanto è tipica dello status di associato, che è e rimane l'elemento materiale sul quale è incentrata la fattispecie prevista dall'art. 416 bis c.p..

Poiché è la partecipazione tipica che evidenzia la sussistenza del rapporto associato-associazione mafiosa, tale partecipazione, escluse le ipotesi utilizzate dal legislatore per la creazione di reati diversi ( art. 378, comma 2, c.p. 418 c.p. e art. 7 d.l. 152 del 1991 ), consiste in condotte esplicitamente qualificate dal legislatore ( costituire, promuovere, organizzare, dirigere ) ed anche in condotte genericamente qualificate, sul piano soggettivo dall'affectio societatis, ossia dalla consapevolezza e dalla volontà di far parte della organizzazione criminosa, condividendone le sorti e gli scopi, e sul piano oggettivo, da facta concludentia, consistenti in comportamenti che sottolineino la partecipazione alla vita della associazione. In giurisprudenza si sottolinea che " in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, è partecipe, nel senso richiesto dall'art. 416 bis c.p., chiunque all'interno della organizzazione e, quindi non in modo occasionale, esplichi una qualsiasi attività, ancorché di

Si può verificare, allora, nella pratica una confusione tra l'essere e l'apparire, tra l'essere parte della cosca mafiosa e il partecipare a questa. Tale identificazione non annulla, però, la differenza che tra le due condotte esiste sul piano concettuale, in quanto tale differenza è stata recepita ed utilizzata dal legislatore per connotare, come si è visto, la maggiore pericolosità del soggetto che fa parte di una organizzazione mafiosa rispetto al soggetto che è parte di una associazione per delinquere comune.



Il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso - Risolvere il problema della ammissibilità del concorso eventuale in associazione mafiosa, significa stabilire fino a che punto sia possibile compartecipare senza essere associato, o meglio, partecipare, conservando la posizione di estraneità rispetto al gruppo criminoso.

Le varie soluzioni in senso positivo urtano contro la teoria monistica del concorso di persone nel reato e si consumano in articolate argomentazioni alla ricerca di un qualche spazio nella condotta di partecipazione tipica, che senza violare la regola suddetta, possa rientrare nello schema della norma incriminatrice di cui all'art. 416 bis c.p..

Nel periodo compreso tra il 1994 ed il 1995 la Suprema Corte di Cassazione ha emesso le più significative sentenza che affrontano questo tema, dando però risposte modulate in maniera diversa. Secondo una di tali pronunce, vi sarebbe spazio per configurare il concorso esterno soltanto nei confronti dei soggetti diversi da quelli richiesti per il numero minimo legale. Vi si legge, infatti, : " Nei reati plurisoggettivi il concorso di persona disciplinato dall'art. 110 c.p. ( concorso eventuale ) è configurabile soltanto rispetto ai concorrenti diversi da quelli richiesti per integrare il numero minimo legale ( concorso necessario ). Ne deriva che è giuridicamente corretto contestare il concorso ex art. 110 c.p. a coloro i quali nell'associazione per delinquere comune o di tipo particolare si aggiungono ai concorrenti necessari per svolgere attività di cooperazione, istigazione, aiuto e simili. Attesa la concezione monistica del concorso di persone nel reato accolta dal nostro ordinamento e non essendo, d'altra

In altra occasione la Suprema Corte si è orientata verso una ammissibilità del concorso esterno limitato al concorso morale, precisando che " l'ipotesi concorsuale ai sensi dell'art. 110 c.p. non trova ingresso nello schema dell'art. 416 c.p. al di là del concorso morale e limitatamente ai soli casi di determinazione od istigazione a partecipare od a promuovere, costituire, organizzare l'associazione per delinquere, Pertanto, una condotta che concretamente favorisce l'attività ed il perseguimento degli scopi sociali posta in essere da un soggetto esterno al sodalizio, non potrà essere ritenuta condotta di partecipazione al reato associativo ove non sia accompagnata, non dalla mera connivenza, bensì dalla coscienza e volontà di raggiungere attraverso quegli atti, anche di per sé leciti, pur i fini presi di mira dall'associazione e fatti propri, trattandosi, in tal caso, non già di concorso nel reato di associazione, bensì di attività che realizza, perfezionandosi l'elemento soggettivo e quello oggettivo, il f

In altra decisione, che è poi quella alla quale più spesso si fa riferimento, la Corte di Cassazione opina nel senso che la condotta e l'atteggiamento psicologico del partecipe non siano perfettamente sovrapponibili alla condotta ed all'atteggiamento psicologico del concorrente eventuale, in quanto questi non pone in essere una condotta tipica, ma una condotta atipica che contribuisce atipicamente alla realizzazione della condotta tipica posta in essere da altri. Nell'ambito di questo indirizzo, secondo il quale il contributo atipico del concorrente potrebbe essere tanto morale che materiale, si afferma, sottolineando la diversità dei ruoli tra il partecipe alla associazione ed il concorrente eventuale materiale, che, mentre il primo " è colui senza il cui apporto quotidiano o, comunque, assiduo l'associazione non raggiunge i suoi scopi o non li raggiunge con la dovuta speditezza, , il che apre la strada ad una vasta gamma di possibili partecipi, che vanno da coloro che si sono assunti o ai quali sono stati

Quanto al dolo si è osservato che " ai fini della configurabilità, sul piano soggettivo, del concorso esterno nel delitto associativo non si richiede, in capo al concorrente, il dolo specifico proprio del partecipe, dolo che consiste nella consapevolezza di far parte della associazione e della volontà di contribuire a tenerla in vita e a farle raggiungere gli obbiettivi che si è prefissa, bensì quello generico, consistente nella coscienza e volontà di dare il proprio contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione." (Cass. Pen. ss. uu. 27 settembre 1995, Mannino, in Cass. Pen. 1996 1087 ).

Va osservato, però, che la tesi più avanzata sulla ammissibilità del concorso esterno nel reato di associazione per delinquere supera la sovrapposizione tra condotta e l'atteggiamento psicologico del partecipe e la condotta e l'atteggiamento psicologico del concorrente eventuale, ricorrendo a sottili distinguo legati a loro volta a concetti estremamente vaghi ( fisiologia, patologia, fibrillazione ) di estrazione metagiuridica, suscettibili delle più svariate definizioni personali o personalizzate, e, in quanto tali, caratterizzati da una notevole incertezza, che ferisce profondamente il principio della tassatività della norma penale. Sembra conseguentemente opportuno contenere la interpretazione in ambito meno discutile, e che, per essere ancorata il più possibile al dato normativo, non appaia, né possa essere fatta apparire, come strumentale a certi risultati di politica giudiziaria.

Il modo in cui è strutturata la norma sull'associazione per delinquere di tipo mafioso rende più facilmente accettabile la tesi intermedia. Mentre non vi possono essere difficoltà né logiche, né giuridiche per ammettere il concorso esterno, morale o materiale, in quelle condotte che sono diverse o aggiuntive rispetto allo status di socio, specificamente indicate nell'organizzare, promuovere, costituire e dirigere, è, invece, concettualmente impossibile configurare il concorso esterno nella condotta di chi fa parte dell'associazione, al di fuori di quei casi di concorso morale, estrinsecantesi nella istigazione ad associarsi, o di concorso materiale con l'associando o l'associato in attività strumentali all'inserimento nel gruppo o alla conservazione di ruoli o alla integrazione in posizioni particolari. Ogni altro sforzo per configurare il concorso esterno di un soggetto estraneo alla organizzazione criminosa che non consideri il limite logico derivante dal concetto stesso dello status di associato mafioso,



Il concorso esterno nelle misure di prevenzione antimafia - Occorre ora chiedersi se attraverso il concetto di appartenenza ad associazione di tipo mafioso, utilizzato nella normativa di prevenzione, il legislatore abbia inteso riferirsi anche alla compartecipazione di soggetti estranei alla organizzazione criminosa.

Per la esatta definizione del concetto di appartenenza occorre risalire alle origini delle disposizioni antimafia.

Fino a prima della emanazione della legge 575 del 1965, la legge 27 dicembre 1956, n, 1423, che ancora oggi contiene una parte fondamentale del corpo normativo delle misure di prevenzione, era l'unico strumento utilizzabile nei confronti dei mafiosi, in considerazione della loro generica pericolosità, quale quella prevista per qualsiasi altro soggetto. Non rilevavano cioè specifici motivi, né soggettivi, come la personalità mafiosa, né oggettivi, riferiti alla attività mafiosa, né ambientali, con riguardo ai rapporti con l'ambiente mafioso. Si trattava di elementi del tutto estranei alla legge e che potevano essere presi in esame soltanto se caratterizzati da altri elementi di idonea valutazione ai fini della sussistenza della pericolosità.

Con la legge 31 maggio 1965, n. 575, comunemente nota come legge antimafia, vennero introdotti per la prima volta nell'ordinamento i termini " mafia " e " mafioso ", perché il legislatore ritenne opportuno di dettare una specifica disciplina nei confronti di coloro che fossero " indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso ". Questa formula, usata nell'art. 1 della suddetta legge, apparve subito connotata da imprecisione, perché, come si rilevò nella relazione conclusiva della Commissione Antimafia ( istituita con legge 15 gennaio 1962 ) approvata il 15 gennaio 1976, con il riferimento alla appartenenza venivano lasciate fuori dall'ambito di applicazione della normativa speciale tutte le attività mafiose non riferibili ad una presenza del singolo all'interno di gruppi organizzati. Per queste ragioni la stessa Commissione suggeriva un intervento riformatore nel quale fosse fatto riferimento anziché al concetto di appartenenza ad associazione mafiosa ai comportamenti comunque riconducibili, non sol

Il suggerimento è rimasto non accolto, perché con la legge 646 del 13 settembre 1982, nota come legge Rognoni-La Torre, fu modificato con l'art. 13 l'art. 1 della legge 575 del 1965, ma fu lasciato fermo il requisito soggettivo dell'appartenenza, pur se riferito a qualsiasi altra associazione, comunque localmente denominata che per seguisse finalità o agisse con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

La giurisprudenza, tranne che nell'isolata pronuncia della sezione VI della Cassazione n. 1120 del 1997, ha sempre tenuto conto di questo quadro normativo, affermando costantemente che devono intendersi quali soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso coloro nei cui confronti risultino acquisiti elementi di sicuro valore sintomatico tali da rendere ragionevolmente fondata la probabilità che costoro siano effettivamente aderenti ad una organizzazione criminosa del genere indicato dall'art. 1 della legge 575 del 1965, come modificato dall'art. 13 della legge 646 del 1982 (Cass. Pen. sez. I 20 febbraio 1992 n.305) (Cass. Pen. sez. VI 19 giugno 1997 n.2148). Anche per la giurisprudenza, quindi, è soltanto lo status di associato l'oggetto esclusivo della indagine indiziaria, nella quale i modi di estrinsecazione della personalità mafiosa vanno valorizzati come indici rivelatori della posizione del soggetto all'interno della consorteria mafiosa.

Può dirsi allora, con sufficiente certezza, che il regime attuale della prevenzione antimafia poggia ancora esclusivamente sulla posizione personale del soggetto, qualificata dalla maggiore pericolosità sociale connessa alla sua posizione all'interno della mafia. Al pari della norma penale, quindi, è lo status personale di chi fa parte dell'associazione mafiosa al quale viene collegato il giudizio di pericolosità in sede di prevenzione. Questo aspetto è reso ancora più evidente dall'orientamento giurisprudenziale modulato sulla attualità del pericolo, secondo il quale una volta che il giudice della prevenzione abbia fornito adeguata motivazione alla ritenuta sussistenza della suddetta condizione soggettiva e non ricorrono elementi per ritenere che tale condizione sia venuta meno, non occorre alcun altra specifica motivazione che dia conto delle ragioni per le quali il soggetto sia da considerare anche attualmente pericoloso (Cass. Pen. sez. VI 6 luglio 1999 950). Conseguentemente, il concorrente eventuale, c

Vi è, quindi, perfetta coincidenza tra la previsione penale e la norma di prevenzione. L'unica differenza è sul piano probatorio, perché mentre le più severe sanzioni penali sono collegate alla certezza delle acquisizioni probatorie attraverso il procedimento penale, i provvedimenti di prevenzione sono emessi in base alla sussistenza di indizi, né gravi, né precisi, né concordanti circa l'appartenenza del soggetto ad una associazione di tipo mafioso, con l'unico limite che tali indizi devono essere di per sé certi, ossia rappresentati da circostanze oggettive attraverso le quali sia controllabile il giudizio di qualificata probabilità circa l'avvenuto inserimento del prevenuto nel gruppo criminoso organizzato. Per questo diverso regime probatorio può accadere che qualsiasi contributo, anche se proveniente da soggetto che si dichiara non associato, possa essere assunto come valenza sintomatica di appartenenza e determinare l'applicazione della misura di prevenzione antimafia, finché la sua appartenenza al gru



Conclusioni- Le osservazioni sin qui fatte mostrano tutta la debolezza della scelta interpretativa, che estende il concetto di appartenenza al concorrente eventuale, ma evidenziano anche l'errore di chi, al fine di superare la equiparazione paretcipe-appartenente, spinga la valutazione probatoria fino a fare anche del concorrente esterno un appartenente, svalutando o ignorando elementi di segno contrario. A prescindere da ogni altra considerazione, si tratta di espedienti inutili ed inopportuni, in considerazione del fatto che nel nostro complesso sistema della misure di prevenzione si rinvengono gli strumenti normativi alternativi, adatti per raggiungere gli stessi risultati, perché consentono di applicare anche chi non è mafioso le stesse misure personali e patrimoniali previste dalla legge antimafia. L'art 19 della legge 152 del 1975, contenente disposizioni sull'ordine pubblico, prevede che le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano anche alle persone indicate ai nn. 1 e 2 dellart. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, per la qual cosa chi coopera dall’esterno con gli associati mafiosi difficilmente, qualora non esistano preclusioni derivanti dalla particolare fase processuale, riesce a sottrarsi ad un giudizio di generica pericolosità. E’, infatti, consolidato il principio, in base al quale si ritiene che non sussiste violazione della correlazione tra accusa e pronuncia giurisdizionale, applicabile anche in materia di prevenzione " quando, essendo stata avanzata proposta di applicazione di una misura di prevenzione a carico di taluno come indiziato di appartenere ad associazione mafiosa, ed essendo stato comunque l’interessato posto in grado di difendersi sugli elementi di fatto assunti a base della decisione.., la misura sia stata applicata in base alla ritenuta qualità di soggetto pericoloso, ai sensi dell’art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. " (Cass. Pen. sez. I 2 dicembre 1992 n.4509) (Cass.Pen. sez. I 1 marzo 1993 n.226)."

 

 

 

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