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- Le monografie della Mailing List
- Pubblicata 4 dicembre 2001
Monografia reperita in: www.albertobucci.net
Pensione di reversibilità per il coniuge divorziato
SULLA COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE
La prima questione da porsi, in relazione ai dubbi che possono sorgere, anche con
riferimento ad alcuni "obiter dictum" della Corte di Cassazione, è quella
relativa al rito da seguire per le controversie in materia di "ripartizione"
della pensione di reversibilità tra il coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile
e non passato a nuove nozze, e il coniuge superstite. Se cioè il tribunale debba decidere
"in camera di consiglio", su ricorso dell'interessato e in composizione
collegiale, ovvero in composizione monocratica, a seguito di citazione ordinaria.
Sul punto si osserva che, nonostante il problema della "cameralizzazione" delle
controversie relative a diritti soggettivi, non sia stato sino ad ora compiutamente
elaborato da dottrina e giurisprudenza, non vi è dubbio che per i procedimenti cosiddetti
contenziosi, che si debbono svolgere secondo le formalità previste per quelli in camera
di consiglio ex artt. 737 e seguenti del c.p.c., viene a configurarsi un vero e proprio
rito "speciale", contrapposto al quello ordinario.
La specialità del procedimento comporta che, il medesimo assume anche i connotati della
"eccezionalità, rispetto a quello ordinario, con la inevitabile conseguenza che lo
stesso può essere seguito solamente quando la legge lo prevede espressamente.
L'articolo 9 della legge 898 del 1970, prevede al primo comma, che la modifica delle
condizioni del divorzio tra i coniugi, per sopravvenuto mutamento delle circostanze, debba
essere pronunciato dal "tribunale in camera di consiglio", con la conseguenza
che, ai sensi dell'articolo 737 del codice di rito, lo stesso si propone con ricorso e che
la decisione debba essere data con "decreto motivato".
Il secondo ed il terzo comma della stessa disposizione, che sanciscono il diritto del
coniuge superstite e del coniuge divorziato, in concorrenza con il primo, alla pensione di
reversibilità, attengono a fattispecie del tutto diverse da quella del primo comma,
potendo comportare una controversia tra persone e enti che sono necessariamente diversi
dai coniugi legati da un rapporto coniugale o di divorzio.
Ne consegue che, non essendo previsto per tali controversie, che il tribunale decida in
camera di consiglio, per le stesse non è praticabile il rito "speciale"
disciplinato dagli articoli 737 e seguenti del codice civile.
Nel caso di cui al terzo comma, che coinvolge gli interessi relativi alla determinazione
delle quote della pensione, tra coniuge superstite ed ex coniuge, la controversia tra i
due soggetti (ed eventualmente tra gli stessi e l'ente previdenziale) deve dunque essere
condotta con il rito ordinario davanti al tribunale in composizione monocratica, non
rientrando la stessa tra quelle "matrimoniali" per cui vi è riserva di
collegialità. Consegue altresì che la causa va introdotta con citazione.
Tale conclusione trova conforto anche dall'esame della lettera della disposizione e dal
confronto tra la disposizione stessa e quella precedente introdotta con la Legge 1°
agosto 1978 n. 436, (poi modificata con la legge n. 74 del 1987). La vecchia versione
della legge, infatti, prevedeva, per tutte le ipotesi (di mutamento di condizioni e di
attribuzione della pensione di reversibilità), espressamente la pronuncia del tribunale
"in camera di consiglio" con una precisazione contenuta nel quinto ed ultimo
comma, in cui veniva anche prescritta l'audizione degli interessati. Oltre tutto lo stesso
articolo 9 quale risulta dalle modifiche apportate nel 1987, nel non disporre la pronuncia
"in camera di consiglio", nel comma 5 indica come "sentenza" il
provvedimento che definisce il giudizio (sulla ripartizione della pensione di
reversibilità), che è la forma che assume la decisione nei procedimenti ordinari. Il che
sta ad indicare e conferma una intenzione del legislatore di mutare anche il rito, in
relazione ad u
SULLA NATURA DEL DIRITTO ALLA QUOTA DI PENSIONE
Il merito della questione, va risolto partendo dalla natura del diritto alla quota della
pensione di reversibilità, in favore dell'ex coniuge. Questione che in tempi meno recenti
è stato oggetto di pronunce anche contrastanti. Mentre in alcune pronunce si era
affermato che il divorziato acquisisce il diritto alla pensione di reversibilità anche in
caso di concorso con il coniuge superstite, realizzandosi una vera e propria
"contitolarietà" (vedi ad esempio Cass. 5 luglio 1990 n. 7079), in altre
diversamente si era ritenuto che la norma positiva non attribuisce al divorziato
superstite una diritto alla pensione, ma esclusivamente un diritto ad una quota del
trattamento di reversibilità, nei confronti del coniuge superstite (così ad esempio, tra
le altre, Cass. 11 marzo 1990 n. 2003 e Cass. 20 febbraio 1991 n. 1813). Tale ultimo
orientamento era stato seguito anche da alcune magistrature di merito, tra cui questo
stesso tribunale, con la conseguenza che il coniuge superstite poteva essere condannato a
restitu
La questione, da ultimo, è stata risolta dalla Corte di Cassazione, con una pronuncia a
sezione unite, confermata da altre, che il tribunale condivide pienamente, facendo
finalmente chiarezza sui rapporti intercorrenti tra coniuge ed ex coniuge e tra questo ed
l'ente previdenziale tenuto al pagamento della pensione di reversibilità.
Tale pronuncia, (Cass. S.U. 12 gennaio 1998 n. 159) ha privilegiato l'orientamento meno
recente, statuendo in sintesi che per effetto della morte del divorziato il diritto alla
pensione di reversibilità si acquisisce, automaticamente, in capo a tutti i soggetti che
possono vantare un rapporto in atto o pregresso di coniugio con il de cuius, con la
conseguenza che 1) sia il coniuge divorziato che quello superstite sono titolari di un
proprio diritto -che incide su tutti gli ordinamenti previdenziali - ; diritto autonomo e
concorrente, in pari grado e qualificantesi , come diritto ad una quota della pensione di
reversibilità, non essendo la posizione soggettiva del coniuge divorziato derivata o
subalterna; 2) il coniuge superstite non è più l'unico naturale destinatario della
pensione di reversibilità; 3) quel che viene diviso è l'unico trattamento di
reversibilità spettante al coniuge superstite e non un diritto di quest'ultimo.
Da queste affermazioni discendono come conseguenza: 1) che nessun rapporto obbligatorio
vincola il coniuge superstite all'ex coniuge, poiché quest'ultimo non partecipa ad una
quota del diritto altrui; 2) che il diritto autonomo del coniuge divorziato ha natura
previdenziale alla pari di quello del coniuge superstite, sia in caso di unica
titolarità, sia in caso di concorso; 3) che il diritto del coniuge divorziato, alla pari
di quello del coniuge superstite, deriva direttamente dalla legge, e si realizza dal
momento della morte del de cuius, anche se è necessario l'intervento del tribunale per
determinarne la quota.
Tale posizione risulta chiaramente espressa dalle successivo pronunce: Cass. 13 giugno
1998 n. 5926 (secondo cui l'autonomia dei due distinti diritti fa si che non abbia
fondamento giuridico l'assunto secondo cui la quota non può superare l'assegno di
divorzio); Cass. 13 giugno 1998 n. 5926 (secondo cui il diritto di entrambi i coniugi
decorre dal mese successivo a quello della morte del de cuius; e che nel relativo giudizio
non possono prospettarsi dall'ente erogante della pensione questioni di rimborso o di
restituzioni dei ratei mensili corrisposti in buona fede al coniuge superstite, dovendo la
relativa problematica formare oggetto di un diverso giudizio contenzioso); Cass. 28
dicembre 1998 n. 12847 (secondo cui in caso di decesso o di passaggio a nuove nozze del
coniuge superstite, il coniuge divorziato ha diritto all'intero trattamento);Cass. 20
maggio 1999 n. 4902.
SUI CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DELLA QUOTA
La sentenza della Cassazione a sezioni unite, n. 159 del 19 gennaio 1998, ha anche
affermato che l'unico criterio utilizzabile per la determinazione della quota di pensione
di reversibilità da attribuire al coniuge divorziato è quello della durata legale del
matrimonio.
Tale posizione è stata contraddetta dalla Corte Costituzionale che un provvedimento
interpretativo di rigetto (sent. N. 419 del 1999) ha espresso l'autorevole opinione
secondo cui il giudice, nella determinazione della quota può utilizzare anche la
valorizzazione di altri elementi e circostanze di fatto e non limitarsi a puro criterio
temporale della durata dei rispettivi matrimoni.
La decisione della Corte Costituzionale è stata poi seguita da alcune pronunce
confermative della stessa Cassazione, che andando contro il precedente orientamento delle
sezioni unite hanno affermato che nell'apprezzamento del rapporto matrimoniale il giudice
potrà ponderare ulteriori elementi (rispetto a quello della durata legale dei rispettivi
matrimoni), correlati alle finalità che presiedono al diritto di reversibilità, da
utilizzarsi eventualmente quali correttivi del risultato che conseguirebbe
all'applicazione del mero criterio temporale (Cass. 14 marzo 2000 n. 2920).
SUL RITO
Nell'ipotesi in cui sia stata citato in giudizio anche l'ente previdenziale, contro il
quale viene formulata domanda di pagamento della pensione di reversibilità, non
dovrebbero esservi dubbi che tale aspetto della causa assume i connotati di una
controversia previdenziale.
Rispetto a tale punto, la domanda di attribuzione della quota assume quindi valore di
causa pregiudiziale, che, essendo espressamente prevista per legge la pronuncia di una
"sentenza" (articolo 9 comma 5), non può essere definita
"incidentalmente"
La natura previdenziale della prima questione, non implica alcun problema di
"competenza", poiché la causa è stata assegnata alla sezione, con
provvedimento (generale e particolare) del presidente del tribunale, mentre il tribunale
è sempre competente alla decisione anche con riferimento a controversie che potrebbero
essere assegnate alla sezione lavoro.
Per quanto attiene al rito da seguire per la decisione, non vi è dubbio che le due
controversie siano connesse e che rispetto ad entrambe, in base alla formulazione
dell'articolo 40 del c.p.c., dovrebbe adottarsi il rito speciale di cui agli articoli 409
e segg. e 442 dello stesso codice di rito.
Vale comunque la pena di ricordare che l'eventuale errore sul rito, che può essere
mantenuto, per ragioni di economia processuale, non produce alcuna nullità essendo
solamente previsto il suo mutamento, sia in primo grado che in grado di appello.

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