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Le monografie della Mailing List
Pubblicata 4 dicembre 2001

 

Monografia reperita in: www.albertobucci.net


Pensione di reversibilità per il coniuge divorziato


SULLA COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE

La prima questione da porsi, in relazione ai dubbi che possono sorgere, anche con riferimento ad alcuni "obiter dictum" della Corte di Cassazione, è quella relativa al rito da seguire per le controversie in materia di "ripartizione" della pensione di reversibilità tra il coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile e non passato a nuove nozze, e il coniuge superstite. Se cioè il tribunale debba decidere "in camera di consiglio", su ricorso dell'interessato e in composizione collegiale, ovvero in composizione monocratica, a seguito di citazione ordinaria.

Sul punto si osserva che, nonostante il problema della "cameralizzazione" delle controversie relative a diritti soggettivi, non sia stato sino ad ora compiutamente elaborato da dottrina e giurisprudenza, non vi è dubbio che per i procedimenti cosiddetti contenziosi, che si debbono svolgere secondo le formalità previste per quelli in camera di consiglio ex artt. 737 e seguenti del c.p.c., viene a configurarsi un vero e proprio rito "speciale", contrapposto al quello ordinario.

La specialità del procedimento comporta che, il medesimo assume anche i connotati della "eccezionalità, rispetto a quello ordinario, con la inevitabile conseguenza che lo stesso può essere seguito solamente quando la legge lo prevede espressamente.

L'articolo 9 della legge 898 del 1970, prevede al primo comma, che la modifica delle condizioni del divorzio tra i coniugi, per sopravvenuto mutamento delle circostanze, debba essere pronunciato dal "tribunale in camera di consiglio", con la conseguenza che, ai sensi dell'articolo 737 del codice di rito, lo stesso si propone con ricorso e che la decisione debba essere data con "decreto motivato".

Il secondo ed il terzo comma della stessa disposizione, che sanciscono il diritto del coniuge superstite e del coniuge divorziato, in concorrenza con il primo, alla pensione di reversibilità, attengono a fattispecie del tutto diverse da quella del primo comma, potendo comportare una controversia tra persone e enti che sono necessariamente diversi dai coniugi legati da un rapporto coniugale o di divorzio.

Ne consegue che, non essendo previsto per tali controversie, che il tribunale decida in camera di consiglio, per le stesse non è praticabile il rito "speciale" disciplinato dagli articoli 737 e seguenti del codice civile.

Nel caso di cui al terzo comma, che coinvolge gli interessi relativi alla determinazione delle quote della pensione, tra coniuge superstite ed ex coniuge, la controversia tra i due soggetti (ed eventualmente tra gli stessi e l'ente previdenziale) deve dunque essere condotta con il rito ordinario davanti al tribunale in composizione monocratica, non rientrando la stessa tra quelle "matrimoniali" per cui vi è riserva di collegialità. Consegue altresì che la causa va introdotta con citazione.

Tale conclusione trova conforto anche dall'esame della lettera della disposizione e dal confronto tra la disposizione stessa e quella precedente introdotta con la Legge 1° agosto 1978 n. 436, (poi modificata con la legge n. 74 del 1987). La vecchia versione della legge, infatti, prevedeva, per tutte le ipotesi (di mutamento di condizioni e di attribuzione della pensione di reversibilità), espressamente la pronuncia del tribunale "in camera di consiglio" con una precisazione contenuta nel quinto ed ultimo comma, in cui veniva anche prescritta l'audizione degli interessati. Oltre tutto lo stesso articolo 9 quale risulta dalle modifiche apportate nel 1987, nel non disporre la pronuncia "in camera di consiglio", nel comma 5 indica come "sentenza" il provvedimento che definisce il giudizio (sulla ripartizione della pensione di reversibilità), che è la forma che assume la decisione nei procedimenti ordinari. Il che sta ad indicare e conferma una intenzione del legislatore di mutare anche il rito, in relazione ad u


SULLA NATURA DEL DIRITTO ALLA QUOTA DI PENSIONE

Il merito della questione, va risolto partendo dalla natura del diritto alla quota della pensione di reversibilità, in favore dell'ex coniuge. Questione che in tempi meno recenti è stato oggetto di pronunce anche contrastanti. Mentre in alcune pronunce si era affermato che il divorziato acquisisce il diritto alla pensione di reversibilità anche in caso di concorso con il coniuge superstite, realizzandosi una vera e propria "contitolarietà" (vedi ad esempio Cass. 5 luglio 1990 n. 7079), in altre diversamente si era ritenuto che la norma positiva non attribuisce al divorziato superstite una diritto alla pensione, ma esclusivamente un diritto ad una quota del trattamento di reversibilità, nei confronti del coniuge superstite (così ad esempio, tra le altre, Cass. 11 marzo 1990 n. 2003 e Cass. 20 febbraio 1991 n. 1813). Tale ultimo orientamento era stato seguito anche da alcune magistrature di merito, tra cui questo stesso tribunale, con la conseguenza che il coniuge superstite poteva essere condannato a restitu

La questione, da ultimo, è stata risolta dalla Corte di Cassazione, con una pronuncia a sezione unite, confermata da altre, che il tribunale condivide pienamente, facendo finalmente chiarezza sui rapporti intercorrenti tra coniuge ed ex coniuge e tra questo ed l'ente previdenziale tenuto al pagamento della pensione di reversibilità.

Tale pronuncia, (Cass. S.U. 12 gennaio 1998 n. 159) ha privilegiato l'orientamento meno recente, statuendo in sintesi che per effetto della morte del divorziato il diritto alla pensione di reversibilità si acquisisce, automaticamente, in capo a tutti i soggetti che possono vantare un rapporto in atto o pregresso di coniugio con il de cuius, con la conseguenza che 1) sia il coniuge divorziato che quello superstite sono titolari di un proprio diritto -che incide su tutti gli ordinamenti previdenziali - ; diritto autonomo e concorrente, in pari grado e qualificantesi , come diritto ad una quota della pensione di reversibilità, non essendo la posizione soggettiva del coniuge divorziato derivata o subalterna; 2) il coniuge superstite non è più l'unico naturale destinatario della pensione di reversibilità; 3) quel che viene diviso è l'unico trattamento di reversibilità spettante al coniuge superstite e non un diritto di quest'ultimo.

Da queste affermazioni discendono come conseguenza: 1) che nessun rapporto obbligatorio vincola il coniuge superstite all'ex coniuge, poiché quest'ultimo non partecipa ad una quota del diritto altrui; 2) che il diritto autonomo del coniuge divorziato ha natura previdenziale alla pari di quello del coniuge superstite, sia in caso di unica titolarità, sia in caso di concorso; 3) che il diritto del coniuge divorziato, alla pari di quello del coniuge superstite, deriva direttamente dalla legge, e si realizza dal momento della morte del de cuius, anche se è necessario l'intervento del tribunale per determinarne la quota.

Tale posizione risulta chiaramente espressa dalle successivo pronunce: Cass. 13 giugno 1998 n. 5926 (secondo cui l'autonomia dei due distinti diritti fa si che non abbia fondamento giuridico l'assunto secondo cui la quota non può superare l'assegno di divorzio); Cass. 13 giugno 1998 n. 5926 (secondo cui il diritto di entrambi i coniugi decorre dal mese successivo a quello della morte del de cuius; e che nel relativo giudizio non possono prospettarsi dall'ente erogante della pensione questioni di rimborso o di restituzioni dei ratei mensili corrisposti in buona fede al coniuge superstite, dovendo la relativa problematica formare oggetto di un diverso giudizio contenzioso); Cass. 28 dicembre 1998 n. 12847 (secondo cui in caso di decesso o di passaggio a nuove nozze del coniuge superstite, il coniuge divorziato ha diritto all'intero trattamento);Cass. 20 maggio 1999 n. 4902.


SUI CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DELLA QUOTA


La sentenza della Cassazione a sezioni unite, n. 159 del 19 gennaio 1998, ha anche affermato che l'unico criterio utilizzabile per la determinazione della quota di pensione di reversibilità da attribuire al coniuge divorziato è quello della durata legale del matrimonio.

Tale posizione è stata contraddetta dalla Corte Costituzionale che un provvedimento interpretativo di rigetto (sent. N. 419 del 1999) ha espresso l'autorevole opinione secondo cui il giudice, nella determinazione della quota può utilizzare anche la valorizzazione di altri elementi e circostanze di fatto e non limitarsi a puro criterio temporale della durata dei rispettivi matrimoni.

La decisione della Corte Costituzionale è stata poi seguita da alcune pronunce confermative della stessa Cassazione, che andando contro il precedente orientamento delle sezioni unite hanno affermato che nell'apprezzamento del rapporto matrimoniale il giudice potrà ponderare ulteriori elementi (rispetto a quello della durata legale dei rispettivi matrimoni), correlati alle finalità che presiedono al diritto di reversibilità, da utilizzarsi eventualmente quali correttivi del risultato che conseguirebbe all'applicazione del mero criterio temporale (Cass. 14 marzo 2000 n. 2920).

SUL RITO

Nell'ipotesi in cui sia stata citato in giudizio anche l'ente previdenziale, contro il quale viene formulata domanda di pagamento della pensione di reversibilità, non dovrebbero esservi dubbi che tale aspetto della causa assume i connotati di una controversia previdenziale.
Rispetto a tale punto, la domanda di attribuzione della quota assume quindi valore di causa pregiudiziale, che, essendo espressamente prevista per legge la pronuncia di una "sentenza" (articolo 9 comma 5), non può essere definita "incidentalmente"
La natura previdenziale della prima questione, non implica alcun problema di "competenza", poiché la causa è stata assegnata alla sezione, con provvedimento (generale e particolare) del presidente del tribunale, mentre il tribunale è sempre competente alla decisione anche con riferimento a controversie che potrebbero essere assegnate alla sezione lavoro.
Per quanto attiene al rito da seguire per la decisione, non vi è dubbio che le due controversie siano connesse e che rispetto ad entrambe, in base alla formulazione dell'articolo 40 del c.p.c., dovrebbe adottarsi il rito speciale di cui agli articoli 409 e segg. e 442 dello stesso codice di rito.
Vale comunque la pena di ricordare che l'eventuale errore sul rito, che può essere mantenuto, per ragioni di economia processuale, non produce alcuna nullità essendo solamente previsto il suo mutamento, sia in primo grado che in grado di appello.

 

 

 

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