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- Le monografie della Mailing List
- Pubblicata 2 dicembre 2001
da www.citadinolex.kataweb.it
La pillola del giorno dopo non è illegittima
Respinto il ricorso contro un decreto del ministero della Salute che ne autorizzava la
vendita.
(Tar Lazio 8465/2001)
La "pillola del giorno dopo" non è illegittima. Questa la decisione, in
sintesi, della presente sentenza del TAR del Lazio. Il tribunale ha respinto il ricorso di
due associazioni (Movimento per la vita e Forum delle Associazioni Familiari) che hanno
impugnato il decreto del Ministero della Salute che autorizzava la commercializzazione del
medicinale Norlevo. Un tale medicinale, sostenevano le associazioni, intervenendo
sull'ovulo già fecondato, non sarebbe un semplice contraccettivo ma avrebbe in sostanza
una funzione abortiva. Il TAR del Lazio ha messo in evidenza come la normativa vigente -
anche quella di grado costituzionale - non stabilisce con certezza il momento della
effettiva nascita della vita e quindi dell'inizio della gravidanza, anche se sembra
improntata all'idea che l'inizio della gravidanza sia da considerare non la fecondazione
dell'ovulo ma il suo annidamento nell'utero. Comunque, la decisione di commercializzare un
tale medicinale è affidata al "prudente apprezzamento discrezionale tecnic
Sentenza del TAR del Lazio n. 8465/2001
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I bis, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 21554/2000 proposto dal Movimento per la Vita Italiano, in persona del
Presidente p.t. Carlo Casini, e dal Forum delle Associazioni Familiari, in persona del
Presidente p.t. Luisa Capitanio Santolini, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe ed
Andrea Guarino ed elettivamente domiciliati presso gli stessi in Roma, p.za Borghese, n.
3;
contro
il Ministero della Sanità, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato;
e nei confronti di
-delle Aziende Chimiche Riunite Angelici Francesco, ACRAF S.p.a., costituitasi in
giudizio, rappresentata e difesa dall'avv.to Salvatore Alberto Romano;
-del Laboratoire HRA Pharma, non costituitosi in giudizio;
con l'intervento "ad opponendum"
del CODACONS, rappresento e difeso dall'avv.to Carlo Rienzi;
per l'annullamento
del d.m. AIC/UAC n. 510/2000 del 26.9.2000 e di atti anteriori, connessi e conseguenti;
Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Sanità e dell'ACRAF
S.p.a.;
Visti gli atti tutti della causa;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 2 luglio 2001 il Consigliere Polito Bruno
Rosario;
Uditi per le parti gli avv.ti Guarino, Romano e Nicola Sanitate in sostituzione
dell'avv.to Rienzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con atto notificato l'11.12.2000 le associazioni Movimento della Vita Italiano e Forum
delle Associazioni Familiari, premessa la loro larga base rappresentativa ed il
perseguimento come principale fine istituzionale della tutela dell'individuo fin dal
momento della fertilizzazione, hanno proposto impugnativa avverso il decreto del Ministero
della Sanità di estremi indicati in epigrafe con il quale è stata autorizzata
l'immissione in commercio della specialità medicinale "NORLEVO" in forme,
condizioni e modalità specificate nel decreto medesimo.
Hanno dedotto a sostegno dell'illegittimità del provvedimento gravato censure di
violazione dei diritti fondamentali dell'individuo e di norme imperative; degli artt. 4 e
segg. della legge 22.5.1978, n. 194; del d.l. n. 538/1992; dei dd.lgs. 25.1.1992, n. 74 e
30.12.1992, n. 541, nonché di eccesso di potere in diverse figure sintomatiche.
Sostengono in particolare:
- che gli effetti terapeutici del prodotto, impedendo lo sviluppo del concepito,
contrastano con il diritto costituzionalmente garantito all'esistenza della vita umana fin
dalla fecondazione;
- che detto effetto si determina senza osservare le disposizioni e cautele stabilita dalla
legge n. 194/1992 che regola i casi di interruzione della gravidanza;
- che le obiettive modalità di prescrizione del farmaco consentono la sua utilizzazione
oltre le finalità peculiari al prodotto qualificato "contraccettivo di
emergenza";
- che il farmaco può essere utilizzato oltre le ipotesi di stretta emergenza cui fa
riferimento l'autorizzazione;
- che le informazioni di presentazione del prodotto hanno carattere ingannevole ed
omettono di indicare che esso agisce dopo la fertilizzazione.
In sede di note conclusive le associazioni istanti hanno ulteriormente sviluppato i motivi
di ricorso ribadendo, in particolare, le argomentazioni tese a qualificare il
"NORLEVO" come farmaco con effetti sostanzialmente abortivi e sottolineando
l'assenza nel foglio illustrativo ad esso annesso di ogni necessaria ed essenziale
informazione circa le peculiari caratteristiche del prodotto.
Il Ministero della Sanità, costituitosi in giudizio, ha depositato documenti e
contrastato in memoria la domanda di annullamento.
Si è altresì costituita la S.p.a. ACRAF che ha eccepito, in rito, l'inammissibilità
dell'impugnativa per difetto di legittimazione attiva delle Associazioni istanti e
disatteso nel merito i motivi dedotti concludendo per la reiezione del ricorso.
Il CODACONS è intervenuto in giudizio e svolto argomentazioni a sostegno delle ragioni
dell'Amministrazione.
All'udienza del 2 luglio 2001 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1). Non va condivisa l'eccezione, formulata dalla controinteressata Aziende Chimiche
Riunite Angelini (ACRAF) S.p.a e dall'interveniente CODACONS, di inammissibilità del
ricorso per difetto di legittimazione delle associazioni "Movimento per la Vita
Italiano" e "Forum delle Associazioni Familiari" a contestare la
legittimità del decreto AIC/AUC n. 510/2000 del 26.9.2000, che ha autorizzato
l'immissione in commercio della specialità "NORLEVO" nelle forme e confezioni
ed alle condizioni ivi specificate.
Gli statuti delle associazioni ricorrenti versati in giudizio - con segnato riferimento al
"Movimento per la Vita Italiano" - elevano a scopi istituzionali la difesa della
"vita umana fin dal suo concepimento", nonché la salvaguardia del diritto alla
vita con riferimento anche alla legislazione c.d. abortista.
Reputa il collegio che fra i diversi mezzi ed azioni positive utili al raggiungimento
degli scopi sociali possano ricondursi anche le iniziative giudiziarie avverso
provvedimenti che - nelle valutazioni degli associati - esplichino effetti pregiudizievoli
nei confronti degli interessi perseguiti dalla compagine sociale, nella specie
identificati nell'idoneità del farmaco autorizzato ad introdurre una pratica
sostanzialmente abortiva, in contrasto con principi di rilievo costituzionale di tutela
del diritto alla vita e con la vigente regolamentazione dell'interruzione della
gravidanza.
Tale conclusione è del resto coerente con l'art. 2 della Costituzione [1] che assicura
garanzia ai diritti fondamentali dell'uomo - nel cui ambito va ricondotta la piena tutela
in giudizio dei diritti e degli interessi - non solo "uti singulus" ma anche
"nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità", e trova
riscontro nella più recente evoluzione dell'ordinamento che abilita le associazioni che
perseguono e promuovono scopi sociali senza fine di lucro a ricorrere in sede
giurisdizionale per l'annullamento di atti illegittimi lesivi di "interessi
collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione" (art 27,
comma primo, lett. C), della legge 7.12.2000, n. 383).
2). Passando all'esame del merito con il primo mezzo è dedotta l'illegittimità del
decreto che autorizza la commercializzazione della specialità medicinale
"NORLEVO" per contrasto con "il principio costituzionale del diritto
all'esistenza ed alla salute" in relazione agli effetti terapeutici che, oltre a
determinare in via ordinaria l'arresto dell'ovulazione, impediscono l'impianto dell'ovulo
fertilizzato (nei casi in cui il rapporto sessuale sia avvenuto nelle ore o nei giorni che
precedono l'ovulazione), momento a partire dal quale, secondo le prospettazioni della
parte istante, ha inizio il processo biologico di formazione un'entità nuova ed individua
al pari dell'embrione e del feto.
Il motivo non va condiviso.
Osserva il collegio che le norme di rango costituzionale invocate non recano una nozione
certa circa il momento iniziale della vita umana e l'estensione dell'ambito di tutela nel
corso del suo sviluppo. Lo specifico problema forma oggetto di ampio dibattito in sede
scientifica, bioetica e religiosa - aspetto di cui sono ben consapevoli le parti in causa
- e non ha trovato soluzione in apposita regolamentazione. In assenza di puntuali
disposizioni di diritto positivo difetta un immediato parametro di raffronto in base al
quale possa dedursi avverso il decreto impugnato il vizio di violazione di legge. La
scelta autorizzatoria si collega al prudente apprezzamento discrezionale tecnico
dell'Amministrazione fondato sui requisiti di qualità, efficacia, tollerabilità del
farmaco secondo le modalità procedimentali stabilite dal d.lgs. 29.5.1991, n. 178 [2], e
successive modificazioni, e non incontra un specifico limite in norme che precludano
l'effetto terapeutico del farmaco avverso cui si indirizzano le contestaz
3). Con il secondo mezzo, ulteriormente sviluppato nelle note difensive depositate il
21.6.2001, le associazioni istanti - muovendo dall'assunto che fin della fecondazione
dell'ovulo ha inizio la vita di un nuovo essere e che con tale momento per la madre ha
inizio la gravidanza - sostengono che il medicinale "NORLEVO", in relazione agli
specifici effetti di impedire l'impianto dell'ovulo fertilizzato, non va ricondotto nella
categoria dei metodi di contraccezione, ma introduce una pratica abortiva in contrasto con
la disciplina per l'interruzione volontaria della gravidanza dettata dalla legge
22.5.1978, n. 194.
L'impianto normativo di cui alla richiamata legge consente, infatti, l'aborto volontario
in presenza di "un serio pericolo per la salute fisica e psichica della madre"
(art. 4) e ne limita l'effettuazione in strutture sanitarie appositamente individuate
(art. 8); assegna, inoltre, al consultorio o alla struttura socio-sanitaria specifici
obblighi di informazione, ausilio e riflessione sulla scelta di interrompere lo stato di
gravidanza (art. 5); richiede per le donne minorenni l'assenso di chi esercita la potestà
o la tutela (art. 12); pone a carico del medico che esegue l'interruzione della gravidanza
l'obbligo di fornire informazioni ed indicazioni "sulla regolazione delle
nascite" rendendo la donna "partecipe dei procedimenti abortivi che devono
comunque essere effettuati in modo da rispettare la dignità personale della donna"
(art. 14). Detto quadro di garanzie, indirizzato a condizionare l'aborto al concorso di
accertati ed individuati presupposti, oltreché all'osservanza di specifiche regole
procedimen
Osserva il collegio che la legge n. 194/1978, nel regolamentare i casi di interruzione
volontaria della gravidanza, non enuncia una puntuale nozione clinica dell'inizio della
"gravidanza'', e cioè se tale momento coincida con la fecondazione dell'ovulo,
ovvero con il suo annidamento nell'utero materno, evento che si verifica in un lasso
temporale di circa sei giorni dalla fecondazione.
L'esame sistematico della regolamentazione dettata dalla legge n. 194/1978 - che ammette
l'aborto entro i primi novanta giorni di gravidanza (art. 4); prevede congrui tempi
procedimentali per gli accertamenti medici, estesi all'esame delle ragioni che muovono la
donna a richiedere l'interruzione della gravidanza, alla ricerca di soluzioni per la
rimozione delle cause che inducono alla scelta abortiva (art. 5), fino alla possibilità
di assegnare alla madre un termine di sette giorni per ogni definitiva decisione (art. 5,
comma quarto) - induce a ritenere che il legislatore abbia inteso quale evento
interruttivo della gravidanza quello che interviene in una fase successiva all'annidamento
dell'ovulo nell'utero materno. Tale conclusione è avvalorata dall'art. 8 della legge n.
194/1978 che in dettaglio prende in considerazione le modalità interruttive della
gravidanza e ne impone l'effettuazione con l'intervento di un medico specialista ed
all'interno di strutture ospedaliere o case di cura autorizzate, circosta
Il decreto che autorizza la commercializzazione del "NORLEVO" non contrasta con
la legge n. 194/1978, poiché il farmaco autorizzato agisce con effetti contraccettivi in
un momento anteriore all'innesto dell'ovulo fecondato nell'utero materno. Detta evenienza
resta sottratta alla regolamentazione dettata dalla legge richiamata che, come in
precedenza esposto, assume a riferimento una condizione fisiologica della donna di stabile
aspettativa di maternità cui soccorrono, in presenza di una volontaria e consapevole
scelta interruttiva, specifici interventi di assistenza sul piano sanitario e psicologico.
Come, del resto, illustrato dalle parti resistenti il farmaco "NORLEVO" esplica
effetti di prevenzione della gestazione al pari di altri usuali metodi contraccettivi,
quale lo "IUD" o spirale, che parimenti mirano ad inibire l'impianto dell'ovulo
fecondato ed in ordine ai quali non si pone questione circa la qualificazione come
pratiche abortive eccedenti i limiti stabiliti dalla legge n. 194/1978.
4). Con il terzo motivo si sostiene che la qualificazione del farmaco "NORLEVO"
come "contraccettivo orale di emergenza" contrasta con il dettato dell'art. 5,
comma terzo, del d.lgs. n. 539/1992 - che assegna validità per dieci giorni alle ricette
mediche - risultando per effetto di detta previsione ampliato il periodo di utilizzazione
del farmaco.
Osserva il collegio che la qualificazione di "emergenza'' e riferita al farmaco nel
duplice significato sia di metodo anticoncezionale di carattere eccezionale rispetto alle
ordinarie pratiche di prevenzione della gravidanza, sia in relazione alle situazioni
particolari ed occasionali (c.d. rapporti a rischio di gravidanza) cui tende ovviare entro
ristretto termine.
Le caratteristiche del farmaco si traducono in specifiche regole comportamentali a carico
del medico, che è tenuto a prescriverlo in presenza dei presupposti di emergenza e nei
limiti idonei ad eliminare il paventato rischio di gravidanza, e dello stesso individuo
che deve assumerlo solo in presenza delle circostanze e con le precauzioni indicate nel
foglio illustrativo. La disciplina sul periodo di efficacia della prescrizione medica
dettata in via generale dall'art. 5 comma terzo, del d.lgs. n. 539/1992 non inficia,
quindi, le modalità d'uso del prodotto che va prescritto e somministrato in osservanza
delle indicazioni terapeutiche elencate in dettaglio nel decreto dirigenziale impugnato e
riprodotte nel foglio illustrativo.
5). Con il quarto motivo si assume che l'uso del prodotto, qualificato coma farmaco di
"emergenza", non può essere esteso ai casi di volontarietà o, quantomeno,
consapevole assunzione del rischio cui la specialità medicinale tende a porre rimedio,
sussistendo contraddizione fra la nozione di "emergenza" e la prevedibilità
dell'evento.
Ritiene il collegio che la nozione di "emergenza" che costituisce presupposto
per la somministrazione del "NORLEVO" va considerata in senso strettamente
oggettivo - e cioè come evento critico, suscettibile di introdurre la possibilità di una
gravidanza non desiderata, cui si intende porre rimedio con carattere di immediatezza -
indipendentemente dal grado di volontarietà o colpa dell'interessato nel determinarlo;
ciò in base ad un criterio che è comune alla somministrazione di ogni presidio
terapeutico, che ha luogo in base al dato obiettivo della condizione fisiologica
dell'individuo prescindendo da ogni valutazione circa il concorso psichico dello stesso
nel determinarne le cause.
6). Con il quinto motivo si sostiene - con richiamo ai principi sanciti dalla legge
25.1.1992, n. 74 e dal d.lgs. 30.12.1992, n. 541, in via generale sul contenuto dei
messaggi di informazione sulla qualità e caratteristiche dei prodotti e in particolare
dei medicinali - il carattere ingannevole e non veritiero delle avvertenze riprodotte nel
foglio illustrativo del farmaco "NORLEVO", con riferimento sia alla non
veridicità della qualificazione del prodotto come "contraccettivo di
emergenza", sia all'omissione di ogni adeguata informazione della donna
sull'idoneità del farmaco ad impedire l'impianto dell'ovulo fecondato, meccanismo
d'azione che va considerato abortivo per chi ritiene che la gravidanza abbia inizio a
partire dalla fecondazione.
Quanto al primo profilo di doglianza nel foglio illustrativo è diffusamente precisata la
nozione di contraccezione di emergenza, nel cui ambito si colloca il "NORLEVO",
in contrapposizione ai metodi ordinari di prevenzione della gravidanza; sono inoltre
elencate tutte le ipotesi in cui il prodotto va assunto con identificazione delle
tipologie dei rapporti sessuali non protetti. Il consumatore è quindi esaustivamente
edotto circa i presupposti e le condizioni caratterizzate dalla straordinarietà in
presenza delle quali può essere assunto il farmaco, ed ipotizzati usi non conformi alle
indicazioni non si traducono in vizio del contenuto dell'atto oggetto di sindacato.
Quanto all'incidenza del farmaco sui processi fisiologici della donna nel foglio
illustrativo è indicato che il sistema di contraccezione opera "bloccando
l'ovulazione o impedendo l'impianto".
Se per il primo dei su riferiti effetti terapeutici (blocco dell'ovulazione) la
descrizione dello stesso si configura conforme a criteri di corretta e completa
informazione del consumatore, la successiva proposizione "impedendo l'impianto"
risulta priva di oggetto, non precisando che l'effetto terapeutico si riflette sull'ovulo
fecondato. Come ampiamente illustrato dalle associazioni ricorrenti, un completa e
dettagliata informazione per ciò che attiene il secondo dei delineati effetti terapeutici
si rende necessaria proprio in presenza di differenziati orientamenti etici e religiosi
circa il momento iniziale della vita umana, così da rendere edotto in maniera chiara e
non equivoca che il farmaco agisce sull'ovulo già fecondato impedendo le successive fasi
del processo biologico di procreazione.
In tali limiti va quindi dichiarata l'illegittimità del provvedimento impugnato tenuto
altresì conto che l'art. 9, comma quarto, del d.lgs. 29.5.1991, n. 178, individua quale
contenuto necessario del decreto che autorizza la vendita del medicinale l'approvazione
del foglio illustrativo, che deve recare una completa indicazione delle caratteristiche
del prodotto, negli elementi elencati al precedente art. 8, comma terzo, comprensivi delle
indicazioni terapeutiche, che nella specie, per quanto sopra esposto, si configura
carente.
7). Da ultimo le ricorrenti sostengono che il decreto impugnato è viziato da eccesso di
potere per difetto di istruttoria.
Il motivo non va condiviso poiché l'Amministrazione ha dato atto che il decreto
autorizzatorio è stato emesso in ordine a prodotto già autorizzato in ambito della
Comunità Europea secondo il principio di mutuo riconoscimento recepito dall'art. 9
direttiva 73/319/CEE del 20.5.1975, ponendo in essere ai sensi dell'art. 10 della
direttiva 73/319/CEE del 20.5.1975 le verifiche di competenza sull'efficacia e sicurezza
del prodotto.
Deve, infine, escludersi che l'omessa considerazione in sede di istruttoria di prospettati
danni alla sfera psicologica della donna che abbia assunto il "NORLEVO" possa
assurgere a sintomo di eccesso di potere dell'atto gravato. Si tratta, invero, di
eventualità del tutto ipotetica, che in ogni caso attiene alla sfera comportamentale
della singola persona e non è ricoducibile nell'area delle controindicazioni ed effetti
secondari del prodotto che, ai sensi dell'art. 8, comma terzo, lett. d), del d.lgs. n.
178/191, devono formare oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione sanitaria.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va parzialmente accolto nei limiti di cui
al punto 6) della motivazione e, per l'effetto, il decreto impugnato va annullato in parte
"de qua".
Alla reciprocità dei capi di soccombenza segue la compensazione delle spese del giudizio
fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I bis, accoglie parzialmente il
ricorso in epigrafe n.
21554/2000 proposto dalle associazioni Movimento per la Vita Italiano e Forum delle
Associazioni Familiari e, per l'effetto, annulla il d.m. AIC/UAC n. 510/2000 del 26.9.2000
nei limiti di cui al punto 6) della motivazione.
Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 luglio 2001 con l'intervento dei
seguenti magistrati:
-TOSTI Luigi, Presidente;
-MELE Eugenio, Consigliere;
-POLITO Bruno Rosario, Consigliere estensore.
PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA IL 12 OTTOBRE 2001.
1] L'articolo 2 della Costituzione è il seguente: "La Repubblica riconosce e
garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali
ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarieta' politica, economica e sociale".
[2] Il Decreto legislativo 29 maggio 1991 n. 178 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15
giugno 1991, n. 139), ha per oggetto il "Recepimento delle direttive della Comunità
economica europea in materia di specialità medicinali".

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