titolo.erasmi.gif (2359 byte)

    

|Home|Monografie|Attualità|Lavoro|Quesiti|Contatti|Controllo Qualità|I nostri amici disabili|Dicono di noi|I nostri amici|

Ritorna alla Home

pagina precedente

[barrasix.htm]
Le monografie della Mailing List
Pubblicata mercoledì 21 marzo 2001
 
 
Monografia reperita in www.cedam.it

Giuseppe Fedeli
PROTESTO, PUBBLICAZIONE E RIMEDI.
LA TUTELA CAUTELARE



AGGIORNAMENTO

Stante l'entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 235 (pubbIicata in G.U. n. 200 del 28/8/2000), relativa ai protesti cambiari, se ne riassume il contenuto nelle notazioni che seguono:


Più tempo per pagare e cancellare il protesto: dai 60 giorni previsti dalla legge del 1995 si passa ai 12 mesi disposti dalla predetta novella. La legge definisce, inoltre, modalità più garantiste per l'iscrizione dei nominativi dei protestati i cui dati anagrafici devono essere riportati con completezza (tra l'altro deve essere indicata la ragione della mancata accettazione).
Il protesto scatta quando un assegno o una cambiale appartenente al genere cosiddetto "pagherò" non vengono saldati, oppure quando una cambiale tratta non viene accettata dal soggetto indicato come debitore sullo stesso.
I pubblici ufficiali abilitati al protesto (notai, per esempio) sono tenuti a compilare l'atto di protesto (la cosiddetta levata di protesto) e a comunicare i dati dei protesti alla camera di commercio.
I dati su protesti e protestati confluiscono sul bollettino dei protesti (versione cartacea o informatica).
La legge propone la soluzione di alcuni problemi molto concreti e anche molto spinosi per un imprenditore, tesi ad evitare la cattiva fama nei rapporti con fornitori, clienti e con i finanziatori dovuta all'iscrizione nel bollettino dei protesti, magari causata da errore o comunque persistente, nonostante l'avvenuta regolazione del conto che ha dato adito all'iscrizione, se si riflette che sovente un ritardo nei pagamenti è dovuto a ritardi negli incassi ed è totalmente scevro da dolo o cattiva volontà nel pagare.
Vediamo dunque gli aspetti salienti della legge.

Cancellazione entro un anno.

C'è tempo un anno (contro i precedenti 60 giorni) per ottenere la cancellazione dal bollettino dei protesti cambiari. L'interessato dovrà compilare l'apposita istanza rivolta al presidente della competente camera di commercio (come da allegato alla legge riprodotto in questa pagina).

Il debitore dovrà, inoltre, corrispondere al creditore oltre all'importo facciale della cambiale anche gli interessi maturati, le spese del protesto (addebitate al creditore), quelle per il precetto (l'intimazione a pagare a mezzo avvocato) e quelle per il processo esecutivo eventualmente promosso (per esempio le spese dell'attività dell'ufficiale giudiziario che ha provveduto al pignoramento e quelle successive).

Se poi si va oltre l'anno non si ha diritto alla cancellazione, ma all'annotazione dell'avvenuto pagamento (seppure tardivo). L'interessato dovrà allegare all'atto il titolo quietanzato o in alternativa la dichiarazione del rifiuto del pagamento oltre la quietanza dei diritti di cancellazione (fissati in lire 15 mila, salvi futuri adeguamenti).

Nel caso di errori nella levata del protesto, la cancellazione erronea o illegittima può essere chiesta oltre che dal malcapitato anche dal notaio o altro pubblico ufficiale e dalla banca che ha negoziato il titolo.

Sul punto, si ricorda che potrebbe essere fonte di responsabilità per danni una eventuale negligenza nella levata del protesto.

La procedura.

La procedura della cancellazione vede protagonista il presidente della camera di commercio che ha tempi molto stretti (ma non perentori) per accogliere l'istanza o respingerla.

ln caso di rigetto o di inerzia, l'interessato può rivolgersi al giudice di pace competente in base al suo luogo di residenza proponendo ricorso (si segue il rito più rapido previsto per le cause di lavoro).

Va inoltre tenuto presente che la legge esclude che nel bollettino possa essere conservata notizia del protesto pur dopo la sua cancellazione, come poteva desumersi da una disposizione, ora modificata, che fissava un termine unico quinquennale di conservazione delle notizie.

Ora si stabilisce un doppio termine di conservazione anni o il momento della precedente cancellazione, ottenuta con la procedura illustrata.

Cancellazione anche con la riabilitazione.

Con una integrazione alla legge sull'usura, che prevede la procedura per la riabilitazione dopo un anno dal levato protesto, senza avere subito altri protesti, per chi abbia comunque adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato, la legge prevede che alla stessa riabilitazione segua la cancellazione dal bollettino.

Meno rischi di omonimie

L'elenco dei protesti cambiari deve contenere i dati anagrafici completi del debitore che non ha pagato o non ha accettato il pagamento.

Tali dati anagrafici consistenti nel nome, domicilio, luogo e data di nascita devono consentire l'identificazione del soggetto debitore con precisione anche e soprattutto alfine di evitare confusione tra i vari soggetti.

Di qui gli effetti negativi che derivano dallo scambio di persone: si pensi ai giudizi sulla solvibilità e sulla affidabilità nei rapporti commerciali e con le banche.

Entrata in vigore.

La legge 235/00 stabilisce una vacatio di 120 giorni (essa è entrata in vigore il 27/12/2000).

Ciò stante, rimarcati gli aspetti salienti della novella, il nucleo essenziale della monografia si compendia essenzialmente in due questiones:
la prima, relativa all'esistenza ed alla validità dell'obbligazione cartolare sottostante all'emissione ed alla circolazione del titolo, alla luce della quale l'oggetto della domanda (giudiziale) non è la non pubblicazione (ovvero la sospensione) dell'atto di protesto sul relativo bollettino, in quanto l'inibitoria è il portato -in via anticipata- della tutela del diritto che troverà piena attuazione nel successivo giudizio di merito, e che sfocerà - a seconda dei casi- o nel provvedimento d'inibitoria definitiva, o in quello di cancellazione. L'eventuale richiesta di risarcimento dei danni subiti (danno non iure) consegue all'esistenza vuoi del pregiudizio derivante dalla pubblicazione del protesto, vuoi alla (eventuale) condotta contra ius del creditore (ove questi abbia richiesto il protesto in difetto di valida obbligazione sottostante).
la seconda, concernente la fattispecie stricto sensu del protesto, ove sia dato riscontrare l'illegittimità, l'erroneità ovvero la nullità dell'atto; inoltre, l'elevazione del protesto del titolo a firma apocrifa e l'inesistenza di protesto pubblicabile, previa la verifica della sussistenza della condizione d'inesistenza o d'inefficacia di uno degli elementi della fattispecie costitutiva dell'obbligo di pubblicazione da parte dell'ente camerale.

Ambedue i profili - che trovano grande risalto nella realtà pratica e -di riflesso- nella casistica giurisprudenziale - non hanno perso d'interesse, poiché- minuziosamente analizzati nelle pagine dell'opera - essi ne valorizzano la complessa trama sistematico-argomentativa, offrendo più di uno spunto per la rimeditazione di una materia che, frutto di una gestazione travagliata quant'altre mai, ad un approfondimento vigile rivela la ricchezza dei contenuti e la plurivocità delle soluzioni; talché l'elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale in materia può essere tesaurizzata in quanto attuale, e dunque tale da fornire lo spunto a ricostruzioni delle fattispecie concrete e la soluzione ai variegati casi della pratica quotidiana.

In altre parole, il patrimonio di conoscenza scientifica e l'impianto didascalico dell'opera sono tutt'altro che obsoleti, la novella riguardando solo aspetti amministrativo-burocratici, e modificando, oltre alla competenza, i soli termini entro cui si può chiedere la cancellazione del nominativo del protestato dall'apposito bollettino: sui quali aspetti, peraltro, non è dato reperire ancora approfondimenti - né giurisprudenziali, né dottrinari, né di "prassi"- di sorta.

Da ultimo, viva -e vegeta!- rimane la problematica circa la possibilità di dolersi in giudizio delle conseguenze del protesto erroneo o illegittimo di assegno bancario: il quale aspetto è più che tratteggiato nella monografia in oggetto in tutti i suoi risvolti, teorici e -soprattutto- pratici e, non essendo minimamente toccato dalla riforma, è più che mai attuale.

 

Erasmi.it, Portale Italiano di Utilità Giuridiche
Responsabile Avv. Francesco Erasmi
Webmaster Roberto Santoro
 
I - 04019 Terracina (LT) - Via del Porto 24, Sc. E Telefono 0773.702883 - Mobile 338.4051835
Telefax 0773.702706 - e-mail info@erasmi.it
 
Google Web www.erasmi.it