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- Le monografie della Mailing List
- Pubblicata mercoledì 21 marzo 2001
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- Monografia reperita in www.cedam.it
Giuseppe Fedeli
PROTESTO, PUBBLICAZIONE E RIMEDI.
LA TUTELA CAUTELARE
AGGIORNAMENTO
Stante l'entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 235 (pubbIicata in G.U. n. 200
del 28/8/2000), relativa ai protesti cambiari, se ne riassume il contenuto nelle notazioni
che seguono:
Più tempo per pagare e cancellare il protesto: dai 60 giorni previsti dalla legge del
1995 si passa ai 12 mesi disposti dalla predetta novella. La legge definisce, inoltre,
modalità più garantiste per l'iscrizione dei nominativi dei protestati i cui dati
anagrafici devono essere riportati con completezza (tra l'altro deve essere indicata la
ragione della mancata accettazione).
Il protesto scatta quando un assegno o una cambiale appartenente al genere cosiddetto
"pagherò" non vengono saldati, oppure quando una cambiale tratta non viene
accettata dal soggetto indicato come debitore sullo stesso.
I pubblici ufficiali abilitati al protesto (notai, per esempio) sono tenuti a compilare
l'atto di protesto (la cosiddetta levata di protesto) e a comunicare i dati dei protesti
alla camera di commercio.
I dati su protesti e protestati confluiscono sul bollettino dei protesti (versione
cartacea o informatica).
La legge propone la soluzione di alcuni problemi molto concreti e anche molto spinosi per
un imprenditore, tesi ad evitare la cattiva fama nei rapporti con fornitori, clienti e con
i finanziatori dovuta all'iscrizione nel bollettino dei protesti, magari causata da errore
o comunque persistente, nonostante l'avvenuta regolazione del conto che ha dato adito
all'iscrizione, se si riflette che sovente un ritardo nei pagamenti è dovuto a ritardi
negli incassi ed è totalmente scevro da dolo o cattiva volontà nel pagare.
Vediamo dunque gli aspetti salienti della legge.
Cancellazione entro un anno.
C'è tempo un anno (contro i precedenti 60 giorni) per ottenere la cancellazione dal
bollettino dei protesti cambiari. L'interessato dovrà compilare l'apposita istanza
rivolta al presidente della competente camera di commercio (come da allegato alla legge
riprodotto in questa pagina).
Il debitore dovrà, inoltre, corrispondere al creditore oltre all'importo facciale della
cambiale anche gli interessi maturati, le spese del protesto (addebitate al creditore),
quelle per il precetto (l'intimazione a pagare a mezzo avvocato) e quelle per il processo
esecutivo eventualmente promosso (per esempio le spese dell'attività dell'ufficiale
giudiziario che ha provveduto al pignoramento e quelle successive).
Se poi si va oltre l'anno non si ha diritto alla cancellazione, ma all'annotazione
dell'avvenuto pagamento (seppure tardivo). L'interessato dovrà allegare all'atto il
titolo quietanzato o in alternativa la dichiarazione del rifiuto del pagamento oltre la
quietanza dei diritti di cancellazione (fissati in lire 15 mila, salvi futuri
adeguamenti).
Nel caso di errori nella levata del protesto, la cancellazione erronea o illegittima può
essere chiesta oltre che dal malcapitato anche dal notaio o altro pubblico ufficiale e
dalla banca che ha negoziato il titolo.
Sul punto, si ricorda che potrebbe essere fonte di responsabilità per danni una eventuale
negligenza nella levata del protesto.
La procedura.
La procedura della cancellazione vede protagonista il presidente della camera di commercio
che ha tempi molto stretti (ma non perentori) per accogliere l'istanza o respingerla.
ln caso di rigetto o di inerzia, l'interessato può rivolgersi al giudice di pace
competente in base al suo luogo di residenza proponendo ricorso (si segue il rito più
rapido previsto per le cause di lavoro).
Va inoltre tenuto presente che la legge esclude che nel bollettino possa essere conservata
notizia del protesto pur dopo la sua cancellazione, come poteva desumersi da una
disposizione, ora modificata, che fissava un termine unico quinquennale di conservazione
delle notizie.
Ora si stabilisce un doppio termine di conservazione anni o il momento della precedente
cancellazione, ottenuta con la procedura illustrata.
Cancellazione anche con la riabilitazione.
Con una integrazione alla legge sull'usura, che prevede la procedura per la riabilitazione
dopo un anno dal levato protesto, senza avere subito altri protesti, per chi abbia
comunque adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato, la legge
prevede che alla stessa riabilitazione segua la cancellazione dal bollettino.
Meno rischi di omonimie
L'elenco dei protesti cambiari deve contenere i dati anagrafici completi del debitore che
non ha pagato o non ha accettato il pagamento.
Tali dati anagrafici consistenti nel nome, domicilio, luogo e data di nascita devono
consentire l'identificazione del soggetto debitore con precisione anche e soprattutto
alfine di evitare confusione tra i vari soggetti.
Di qui gli effetti negativi che derivano dallo scambio di persone: si pensi ai giudizi
sulla solvibilità e sulla affidabilità nei rapporti commerciali e con le banche.
Entrata in vigore.
La legge 235/00 stabilisce una vacatio di 120 giorni (essa è entrata in vigore il
27/12/2000).
Ciò stante, rimarcati gli aspetti salienti della novella, il nucleo essenziale della
monografia si compendia essenzialmente in due questiones:
la prima, relativa all'esistenza ed alla validità dell'obbligazione cartolare sottostante
all'emissione ed alla circolazione del titolo, alla luce della quale l'oggetto della
domanda (giudiziale) non è la non pubblicazione (ovvero la sospensione) dell'atto di
protesto sul relativo bollettino, in quanto l'inibitoria è il portato -in via anticipata-
della tutela del diritto che troverà piena attuazione nel successivo giudizio di merito,
e che sfocerà - a seconda dei casi- o nel provvedimento d'inibitoria definitiva, o in
quello di cancellazione. L'eventuale richiesta di risarcimento dei danni subiti (danno non
iure) consegue all'esistenza vuoi del pregiudizio derivante dalla pubblicazione del
protesto, vuoi alla (eventuale) condotta contra ius del creditore (ove questi abbia
richiesto il protesto in difetto di valida obbligazione sottostante).
la seconda, concernente la fattispecie stricto sensu del protesto, ove sia dato
riscontrare l'illegittimità, l'erroneità ovvero la nullità dell'atto; inoltre,
l'elevazione del protesto del titolo a firma apocrifa e l'inesistenza di protesto
pubblicabile, previa la verifica della sussistenza della condizione d'inesistenza o
d'inefficacia di uno degli elementi della fattispecie costitutiva dell'obbligo di
pubblicazione da parte dell'ente camerale.
Ambedue i profili - che trovano grande risalto nella realtà
pratica e -di riflesso- nella casistica giurisprudenziale - non hanno perso d'interesse,
poiché- minuziosamente analizzati nelle pagine dell'opera - essi ne valorizzano la
complessa trama sistematico-argomentativa, offrendo più di uno spunto per la
rimeditazione di una materia che, frutto di una gestazione travagliata quant'altre mai, ad
un approfondimento vigile rivela la ricchezza dei contenuti e la plurivocità delle
soluzioni; talché l'elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale in materia può essere
tesaurizzata in quanto attuale, e dunque tale da fornire lo spunto a ricostruzioni delle
fattispecie concrete e la soluzione ai variegati casi della pratica quotidiana.
In altre parole, il patrimonio di conoscenza scientifica e l'impianto didascalico
dell'opera sono tutt'altro che obsoleti, la novella riguardando solo aspetti
amministrativo-burocratici, e modificando, oltre alla competenza, i soli termini entro cui
si può chiedere la cancellazione del nominativo del protestato dall'apposito bollettino:
sui quali aspetti, peraltro, non è dato reperire ancora approfondimenti - né
giurisprudenziali, né dottrinari, né di "prassi"- di sorta.
Da ultimo, viva -e vegeta!- rimane la problematica circa la possibilità di dolersi in
giudizio delle conseguenze del protesto erroneo o illegittimo di assegno bancario: il
quale aspetto è più che tratteggiato nella monografia in oggetto in tutti i suoi
risvolti, teorici e -soprattutto- pratici e, non essendo minimamente toccato dalla
riforma, è più che mai attuale.

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