|
|
|
- Le monografie della Mailing List
- Pubblicata giovedì 12 aprile 2001
-
-
- Monografia reperita in:
www.dirittoitalia.it
- Anno II n. 3 del 26.03.2001
Questioni
in tema di responsabilità civile da circolazione stradale. L'accertamento e la
liquidazione del danno alla persona*
*(Stralcio di relazione tenuta all'incontro di Studi sul tema "Seconda settimana di
studio relativa al tirocinio mirato riservata agli uditori giudiziari nominati con D.M.
12.07.1999 destinati ad esercitare funzioni giudicanti civili - Roma - 12 - 16 marzo 2001
ed organizzato dal CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, Nona Commissione - Tirocinio e
Formazione Professionale).
di Gabriele Positano
Giudice del Tribunale di Lecce
Sommario
Aspetti sostanziali e processuali delle controversie stradali
PRIMA PARTE
1. L'assicurazione obbligatoria: soggetti legittimati
2. La circolazione dei veicoli
3. La presunzione di responsabilità ex art. 2054 primo comma c.c.
4 Il concorso di colpa nello scontro tra veicoli
5 La prova liberatoria
6 Il terzo trasportato
7 La raccomandata ex art. 22
8 La provvisionale ex art. 24
9 I presupposti
10 L'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c.
11 Surroga dell'impresa designata
12 Surroga ex art. 1916 c.c.
13 Il D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38
14 I nuovi interventi del legislatore
15 Impresa designata ed impresa cessionaria
PARTE SECONDA: Tale parte si omette perché tratta dal Volume G. e G. Positano, "La
tutela del danno alla persona, aspetti giuridici medico legali ed assicurativi",
Edito dalla Casa Editrice CEDAM, 2001
*******
PRIMA PARTE
1. L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA:
SOGGETTI LEGITTIMATI
La legge n. 990 del 1969 al primo comma dell'art. 1 prevede che i veicoli "non
possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste
equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge,
dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 2054
c.c."[1].
Con la legge n. 142 del 1992 (art. 29) è stata estesa la copertura assicurativa
obbligatoria anche ai danni determinati nel territorio degli Stati membri della C.E.E. e,
successivamente, il d.lgs. n. 360/1993 ha introdotto l'obbligo di assicurazione anche per
i ciclomotori con decorrenza dal 1° ottobre 1993.
Poiché l'art. 1 della legge n. 990 fa riferimento alla assicurazione per la
responsabilità civile verso i terzi, prevista dall'art. 2054 c.c., si è posto, sin da
principio, il problema della corretta individuazione di tale categoria di soggetti.
Anticipando quanto si dirà in seguito, per terzi si intendono tutti i soggetti coinvolti
in un sinistro, compresi i trasportati, con l'unica eccezione del conducente del veicolo
responsabile dell'incidente (infatti, il testo attuale, sostituito dall'art. 28 della
legge 19 febbraio 1992, n. 142, esclude solo tale categoria).
Nel caso di danni provocati soltanto alle cose, sono esclusi dalla garanzia assicurativa:
· il proprietario del veicolo, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato
dominio;
· il coniuge non separato, i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente e
del proprietario, gli ascendenti, gli affiliati, i parenti e gli affini sino al terzo
grado dei soggetti precedentemente indicati se convivono con questi o risultino a loro
carico in quanto l'assicurato provveda abitualmente al loro mantenimento;
· i soci a responsabilità limitata nel caso in cui soggetto assicurato sia una società.
Da quanto detto, discende che nel caso di sinistro stradale che coinvolga il proprietario
dell'auto investitrice, il danneggiato potrà richiedere il risarcimento dei danni fisici
ma non di quelli all'autovettura.
Soggetti legittimati attivamente sono tutti i danneggiati e, cioè, coloro che abbiano
subito un danno in rapporto causale con il sinistro. Infatti, legittimato è anche il
datore di lavoro per il danno subito proprio in conseguenza delle lesioni, anche mortali,
del proprio dipendente (la giurisprudenza sorta dopo il c.d. caso Meroni riconosce il
diritto al risarcimento del danno per la corresponsione degli emolumenti spettanti al
lavoratore per il periodo di invalidità temporanea, nonché per l'impossibilità di
fruire delle sue prestazioni).
Analogamente legittimati, come vedremo in seguito, sono l'assicuratore privato e quello
sociale (INAIL e INPS) che, dopo aver soddisfatto le pretese del proprio assicurato che
abbia subito un danno ad opera di un terzo, possono surrogarsi nei diritti dell'assicurato
nei confronti del responsabile utilizzando il disposto dell'art. 1916 c.c. oppure, per gli
assicuratori sociali, la previsione dell'art. 28 della legge n. 990/1969[2].
Legittimazione passiva
L'art. 23 della legge n. 990/1969 prevede che "nel giudizio promosso contro
l'assicuratore a norma dell'art. 18, deve essere chiamato nel processo anche il
responsabile del danno". La norma, quindi, prevede nel caso di giudizio intrapreso
dal danneggiato con azione diretta un litisconsorzio necessario processuale nel quale
parte necessaria è solo il responsabile del fatto nel giudizio promosso contro
l'assicuratore e non già quest'ultimo nel giudizio per risarcimento del danno instaurato
nei confronti del responsabile o assicurato. Questo significa che l'attore potrà
instaurare un giudizio nei confronti del soggetto responsabile del sinistro senza citare
la compagnia che assicura il veicolo investitore: in questo caso l'attore assume il
rischio dell'insolvenza del convenuto; questi, invece, potrà chiamare in causa
l'assicuratore sulla base del rapporto contrattuale.
Infatti, il litisconsorzio opera solo nel caso di azione diretta e non in quella in cui il
danneggiato preferisca agire nei confronti del responsabile ai sensi dell'art. 2054 c.c.
(che prevede che il conducente del veicolo -primo comma- ed il proprietario -terzo comma-
sono responsabili dei danni prodotti dalla circolazione del veicolo se non provano di
avere fatto tutto il possibile per evitare il danno). Si tratta di un litisconsorzio che
può essere successivamente integrato nel caso, ad esempio, di chiamata in garanzia
dell'assicuratore da parte del danneggiante che sia stato convenuto con l'azione ordinaria
di danni (art. 2054 c.c.) o nel caso in cui, a seguito di domanda riconvenzionale,
l'attore richieda di chiamare in causa il proprio assicuratore.
Poiché l'art. 23 fa riferimento generico al "responsabile del danno" e tale
soggetto viene individuato, nell'art. 2054 c.c., nel proprietario del veicolo "o in
sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, responsabile in
solido col conducente" si è posto il problema della identificazione del responsabile
del danno.
Proprio la previsione di una responsabilità concorrente del proprietario e del conducente
ha consentito di ipotizzare che il danneggiato potesse citare in giudizio
indifferentemente uno dei soggetti indicati dal terzo comma dall'art 2054 c.c., oppure
soltanto il contraente della polizza, indipendentemente dal rapporto esistente tra tale
soggetto ed il veicolo (proprietario o conducente). La giurisprudenza di merito e di
legittimità, chiamata a pronunziarsi sulle prime applicazioni della legge n. 990/1969,
individuava indifferentemente, uno dei soggetti sopra indicati ovvero, in altre decisioni,
riteneva necessario evocare in giudizio tutti i soggetti obbligati e, quindi, oltre al
conducente, anche il proprietario rimasto materialmente estraneo al sinistro.
Il contrasto è stato, poi, risolto nel 1984 dalle Sezioni Unite[3] della Cassazione che
hanno sancito il principio secondo cui responsabile del danno quale litisconsorte
necessario, nel processo promosso dal danneggiato contro l'assicurazione con azione
diretta (ex art. 23), è unicamente il proprietario del veicolo (o usufruttuario o
acquirente con patto di riservato dominio). Trattandosi di una deroga al principio della
facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, giustificata
dall'esigenza di rafforzare la posizione dell'assicuratore ai fini della opponibilità
all'assicurato dell'accertamento della responsabilità, tale deroga non può estendersi ad
altri eventuali responsabili, quali il conducente, la cui partecipazione al giudizio
persegue solo fini di natura probatoria estranei all'istituto del litisconsorzio
necessario[4].
La decisione ha trovato il consenso della giurisprudenza maggioritaria, sebbene non si è
mancato di rilevare che la soluzione, suggerita dalle SS.UU., ha svilito del tutto il
profilo contrattuale che lega l'assicuratore all'assicurato: infatti, anche nel caso di
assicurato diverso dal proprietario, la circostanza risultava irrilevante ai fini della
integrazione del contraddittorio. Sotto altro profilo, è stato osservato che nel caso di
pretesa risarcitoria fatta valere da un terzo trasportato nei confronti del vettore
(eventualmente non proprietario), la posizione del proprietario del veicolo risultava
estranea alla presunzione di responsabilità del vettore ex art. 1681 c.c.[5]. In questo
caso, la Cassazione ha ritenuto necessario integrare contraddittorio anche nei confronti
del conducente[6].
2. CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI
L'art. 1 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 dispone che "i veicoli a motore senza
guida di rotaie, compresi i filoveicoli ed i rimorchi, non possono essere posti in
circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non sino coperti,
secondo le disposizioni della presente legge, dall'assicurazione della responsabilità
civile verso i terzi prevista dall'art. 2054 c.c.".
Tre sono le problematiche connesse al primo comma dell'art. 1: il concetto di
circolazione, quello di pubblica via e l'ambito di applicabilità dell'art. 2054 c.c..
Quanto alla nozione di circolazione la giurisprudenza ha progressivamente ampliato tale
ambito comprendendo, oltre alle ipotesi di veicoli in movimento, anche i casi di danno
verificatosi mentre il veicolo si trovava in posizione di sosta su area pubblica [7]. In
particolare, è stato ritenuta irrilevante la circostanza che il veicolo fosse in marcia o
in sosta, in luoghi ove si svolga il traffico veicolare, dovendosi qualificare come
scontro qualsiasi urto tra due o più veicoli in marcia o tra uno in movimento ed uno
fermo[8]. Così la giurisprudenza ha applicato la disciplina in esame al caso di veicolo
in movimento in quanto circolante a spinta o a traino,[9] ai danni prodotti dalla caduta
della merce trasportata da un veicolo, a quelli verificatisi durante la salita o la
discesa dei trasportati dal mezzo[10] e al danno prodotto durante la sosta del veicolo per
riparazioni da eseguire presso una officina meccanica[11].
Il disposto dell'art. 1 della legge citata e la presunzione di responsabilità dettata
dall'art. 2054 primo comma (il conducente del veicolo senza guida di rotaie è obbligato a
risarcire il danno ... se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il
danno) trovano applicazione ogni qual volta il giudice accerta l'esistenza di un rapporto
di dipendenza tra la messa in circolazione del veicolo ed il danno prodotto.
Nel caso di veicolo in sosta che provochi un incendio danneggiando il patrimonio di terzi,
sono ipotizzabili tre diverse conclusioni:
· secondo una interpretazione più ampia dell'art. 1 della legge 990/69, e quindi,
dell'art. 2054 c.c. in esso richiamato, la disciplina sarebbe comunque applicabile[12].
· In altre decisioni si è ritenuto che, configurandosi la fattispecie prevista dall'art.
2051 c.c. (responsabilità da cose in custodia) deve escludersi necessariamente la
presunzione ex art. 2054 c.c.[13].
· La Cassazione ha, invece, accolto una soluzione rigorosamente ancorata al nesso
causale. E' stata esclusa, così, l'applicazione dell'art. 2054 c.c. nel caso di danno
prodotto da un incendio di un distributore di benzina durante le operazioni di riempimento
dei serbatoi effettuate dall'automezzo nell'area dell'impianto di distribuzione[14],
trattandosi di condotte non riconducibili alla circolazione stradale in senso stretto.
Nello stesso modo non rientra il danno prodotto da un veicolo utilizzato per forzare
l'ingresso di una banca attraverso lo sfondamento della protezione esterna.
Con il concetto di veicolo si intende ogni mezzo condotto dall'uomo (ivi compresi quelli
con tiro da parte di animali, i mezzi agricoli e di lavoro, le biciclette, i mezzi
militari, i veicoli a trazione elettrica, come i filobus purché privi di guida di rotaie,
i rimorchi dei camion) con esclusione dei veicoli con guida di rotaie e cioè, i tram i
treni.
Sono anche esclusi i mezzi ad uso di invalidi e quelli ad uso ludico, purché, come
previsto dal nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360), non superino le
caratteristiche di massa e velocità dall'art. 196 del DPR n. 285/92.
Quanto ai rimorchi va precisato come la legge prescriva una distinta copertura
assicurativa per la motrice e per il rimorchi, ma la garanzia di questi ultimi opera
soltanto per il rischio statico, e cioè nel caso di carrelli o rimorchi non agganciati e
quindi fermi su strade di uso pubblico o aree equiparate o manovrati a mano.
Nel caso, invece, in cui viaggiano con la motrice, la polizza si estende al complesso
unitario circolante e compre anche i danni prodotti dal rimorchio senza che debba essere
evocato in giudizio anche l'assicuratore del rimorchio, eventualmente diverso[15].
Per quanto riguarda le aree sottoposte a circolazione, secondo al giurisprudenza la
presunzione di responsabilità opera solo sulle strade pubbliche o aperte al pubblico
passaggio, e cioè in quelle zone nelle quali sia comunque possibile la circolazione di
pedoni o di veicoli anche in modo limitato con esclusione di tutte le aree private (ad
esempio quelle condominiali) o normalmente non aperte al pubblico passaggio. "Non è
applicabile la presunzione di colpa ... nel caso in cui il danno sia stato prodotto in una
area privata nella quale non esista traffico o circolazione di mezzi"[16]. Per
completezza va detto che poiché l'art. 1 della legge n. 990/69 richiama l'art. 2054 c.c.,
si è ritenuto che il concetto di strada pubblica o ad essa equiparata si applichi ad
entrambe le disposizioni. Qualche decisione di merito, però, muovendo dal fatto che solo
l'art. 1 rinvia al concetto di strada pubblica, mentre l'art. 2054 c.c., parla
semplicemente di "circolazione del veicolo senza guida di rotaie" ha affermato
che
Mentre il concetto di strada pubblica non pone problemi di sorta, la corretta
individuazione delle aree equiparate costituisce questione da affrontare caso per caso,
atteso che la valutazione del giudice incide sull'applicabilità, sia dei principi di
presunzione di responsabilità ( art. 2054 c.c. primo comma ), sia dell'azione diretta nei
confronti dell'assicuratore. Così nell'ipotesi di sinistri verificatisi in un'area
equiparata a quella pubblica (oltre che, naturalmente, su strada pubblica) il danneggiato
potrà agire direttamente verso il responsabile del danno e l'assicuratore del veicolo,
mentre nell'ipotesi di sinistro verificatosi in area privata o comunque non equiparata il
danneggiato potrà agire solo nei confronti del danneggiante. Secondo la giurisprudenza
l'elemento rilevante per accettare la sussistenza di una strada aperta la pubblico non è
rappresentato dalla titolarità del bene (di proprietà della P.A. o del privato), ma
dalla valutazione se la strada sia interessata da circolazione di veicol
A fronte, però, di un criterio generale così definito dalla Cassazione, le decisioni
adottate in concreto dai giudici di merito hanno risolto diversamente quei casi posti la
limite tra le due fattispecie. Così, in genere, è stata esclusa l'applicabilità
dell'art. 1 ai sinistri verificatisi in aree destinate al deposito di automezzi, alla
manovra in un edificio privato o in un garage, ritenendo in questi casi particolarmente
significativo il criterio di limitazione dell'accesso, Diversamente si è optato per le
aree di servizio o i distributori di benzina.[18]
Nell'ipotesi in cui l'assicurato abbia stipulato un contratto che preveda l'estensione
della garanzia assicurativa alle aree private, ciò non consentirà al terzo danneggiato
di evocare in giudizio direttamente l'assicuratore, ma all'assicurato di chiamare in
garanzia l'assicuratore, trattandosi di contratto avente efficacia solo nei rapporti
interni, mentre nei confronti del terzo l'azione diretta può essere assicurata soltanto
dalla legge.[19]
3. LA PRESUNZIONE DI RESPONSABILITA' EX ART. 2054 C.C.
Il primo coma dell'art. 2054 c.c. stabilisce che " il conducente di un veicolo ... è
obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo,
se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno". Va precisato
che l'inosservanza delle norme sulla circolazione dei veicoli (ad esempio, l'obbligo di
tenere rigorosamente la destra) pur comportando responsabilità sotto altro titolo per
l'infrazione commessa (sanzione amministrativa) non è di per sé sufficiente a
determinare la responsabilità civile per l'evento dannoso, ove questo non risulti,
comunque, eziologicamente connesso alla violazione medesima.
Fatta questa premessa, la presunzione di responsabilità prevista dal primo comma non si
riferisce all'ipotesi di scontro, e cioè di urto che avvenga frontalmente, di fianco o da
dietro, tra due veicoli in marcia o tra uno in marcia ed uno fermo, purché vi sia una
collisione materiale tra i due mezzi.
La disposizione in esame pone una presunzione di responsabilità, a carico, sia del
conducente del veicolo, che del proprietario, ai sensi del terzo comma dell'art. 2054
c.c., con l'unica eccezione della circolazione avvenuta prohibente domino.
La presunzione di colpa del conducente del mezzo investitore non opera, però, in
contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto
di causalità; pertanto, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la cd prova
liberatoria idonea a vincere la presunzione, ciò non preclude l'indagine in ordine
all'eventuale concorso di colpa del danneggiato[20].
Il giudice di merito, infatti, deve procede d'ufficio ad accertare tutti i fattori causali
del pregiudizio, nel caso in cui il convenuto abbia comunque contestato la propria
responsabilità.
Quanto all'onere probatorio, la prova liberatoria non va necessariamente fornita in modo
diretto con la dimostrazione di avere tenuto un comportamento conforme alle norme del
codice della strada ed alla normale prudenza, ma può risultare anche indirettamente
dall'accertamento della valenza causale esclusiva del comportamento della vittima, tale da
rendere non evitabile da parte del conducente l'evento dannoso.
L'ipotesi più ricorrente in concreto è quella del danno subito dal pedone che venga
investito da un veicolo. Secondo la giurisprudenza sussiste uno specifico onere per il
conducente di interessarsi della presenza di pedoni che si trovino nei pressi della strada
o del marciapiede, dovendo adeguare la propria condotta di guida al comportamento di
questi. E ciò, ad esempio, nel caso in cui il pedone manifesti incertezza
nell'attraversare la strada. In tale ipotesi, all'obbligo di procedere alla velocità
consentita dalla segnaletica orizzontale e verticale, si aggiunge quello di mantenere una
distanza opportuna, sia dai pedoni che dai marciapiedi. Da ciò discende, in concreto, che
in tutte le ipotesi di investimento del pedone che abbia rispettato l'obbligo di
attraversare in prossimità del passaggio pedonale, la giurisprudenza abbia ritenuto
responsabile per colpa l'automobilista per il mancato rispetto dell'obbligo di moderare
preventivamente la velocità.
Però, il fatto che il conducente non abbia fornito una dimostrazione idonea a vincere la
presunzione di colpa, non impedisce al giudice di verificare in concreto l'eventuale
concorso di colpa del pedone danneggiato. Anche in questo caso la dimostrazione può
risultare non dalla prova diretta di avere tenuto una condotta esente da colpa, ma anche
valutando il comportamento della vittima, quando questo abbia costituito il fattore
causale esclusivo dell'evento dannoso, non evitabile da parte del conducente. Ciò si
verifica nel caso in cui il pedone tenga una condotta imprevedibile ed anormale, ponendo
l'automobilista nella impossibilità di avvistarlo o di verificarne tempestivamente i
movimenti[21]o quando il pedone compaia all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che
procede regolarmente, rispettando le norme del codice della strada e quelle di comune
prudenza e diligenza (ad esempio, nell'ipotesi in cui l'attraversamento preceda un veicolo
lento, a sua volta interessato da un sorpasso da parte di mezzo inv
Ipotesi peculiare, ricondicibile alla disciplina in questione, è quella del danno
provocato da uno scontro tra un veicolo ed in animale. In questo caso operano
contemporaneamente due presunzione contrarie di responsabilità quasi oggettiva. L'art.
2052 c.c., infatti, prevede che il proprietario di un animale o chi se ne serve è
responsabile dei danni provocati dall'animale, sia nel caso che fosse sotto la sua
custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, facendo salva la dimostrazione del caso
fortuito. Contestualmente opera la presunzione prevista dall'art. 2054 c.c.
La giurisprudenza si è interessata più volte della questione affermando l'ammissibilità
del concorso tra le due ipotesi presunzione di colpa, rispettivamente a carico del
proprietario dell'animale e del conducente del veicolo, con la conseguenza che la misura
della responsabilità di tali soggetti va determinata sulla base del fatto concreto.[23]
In particolare, tali presunzioni hanno pari efficacia producendo tre differenti
conseguenze:
-se solo uno dei soggetti interessati supera la presunzione posta a suo carico, la
responsabilità graverà sull'altro;
- nel caso di superamento da parte di entrambi della presunzione, ciascuno andrà esente
da responsabilità;
- se nessuno, al contrario, alleghi la prova liberatoria, la responsabilità graverà su
entrambi.
Il principio è quello per cui il mancato superamento della presunzione da parte del
conducente del veicolo, non comporta l'esonero da responsabilità del proprietario
dell'animale, quando questi, a sua volta, non abbia vinto la presunzione a suo carico,
fornendo la prova del caso fortuito.[24]
4. IL CONCORSO DI COLPA NELLO SCONTRO TRA VEICOLI
Sebbene il secondo comma dell'art. 2054 c.c. preveda che, nel caso di scontro tra veicoli,
"si presume fino a prova contraria che ciascuno dei conducenti abbia concorso
egualmente a produrre il danno" il giudice è tenuto ad accertare d'ufficio
l'eventuale concorso colpa, quando il convenuto contesti (magari infruttuosamente) la
propria responsabilità. La presunzione, infatti, non preclude la possibilità per il
soggetto interessato di dimostrare che colpa esclusiva dell'altra parte. Solo in difetto
di tale prova il giudice riterrà ciascuno de conducenti responsabile nella misura del
50%. In tale valutazione, però, nessuna incidenza assume la diversa entità dei danni
subito dai veicoli. In passato, vi era stato contrasto in dottrina ed in giurisprudenza
sull'applicabilità di tale principi nel caso in cui uno dei veicoli non avesse riportato
alcun danno. La Consulta, intervenendo nel 1972,[25] ha dichiarato l'illegittimità
dell'art. 2054 secondo comma c.c. nella parte in cui esclude che la presunzione operi a
Sebbene il principio stabilito dal secondo comma dell'art. 2054 c.c. rappresenti una
regola generale va ribadito che tale norma ha necessariamente una funzione sussidiaria ed
opera esclusivamente nel caso in cui l'indagine concreta non consenta di accertare le
modalità del sinistro e le singole responsabilità delle parti. Come si è anticipato la
disposizione non opera nel caso di mancata collisione materiale tra i veicoli, sebbene un
orientamento meno recente e minoritario ne estenda l'applicazione anche al caso di veicoli
che subiscano un danno senza effettivo urto materiale. In questo caso l'attore dovrà,
comunque, dimostrare il rapporto causale tra il comportamento del convenuto e l'evento
dannoso.
L'orientamento delle compagnie assicurative, però, nella fase stragiudiziale del sinistro
tende decisamente ad escludere l'applicazione della disciplina in assenza di urto
materiale tra i veicoli.
Nell'ipotesi di tamponamento del veicolo che precede, il mancato rispetto della distanza
di sicurezza pone a carico del tamponante una presunzione de facto di negligenza, che a
sua volta esclude la presunzione di pari responsabilità del secondo comma, con al
conseguenza che risponderà dei danni solo il conducente del veicolo tamponante, e ciò in
quanto l'improvviso arresto del veicolo che precede costituisce evento prevedibile. Nel
caso, poi, di cd tamponamenti a catena il secondo comma dell'art. 2054 c.c. si applica ai
veicoli intermedi e cioè a ciascuna coppia di veicoli tamponati e tamponanti, per
l'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non
venga fornita la prova liberatoria (di avere fatto tutto il possibile per evitare il
danno).[26]
Restano, pertanto, fuori dalla presunzione il primo e l'ultimo veicolo della colonna: il
primo risulterà esente da colpa, mentre l'ultimo risponderà per la presunzione de facto
di negligenza che grava sul tamponante. In ogni caso, la prova liberatoria può essere
offerta dimostrando anche che le varie collisioni sono tutte riconducibili eziologicamente
alla spinta impressa dall'ultimo veicolo della fila.
Altra ipotesi di colpa, questa volta effettiva, è quella dell'apertura della portiera
dell'autovettura ferma, mentre un'altra autovettura si trovi in fase di sorpasso, con
conseguente urto dei due mezzi. In tale caso è stato ritenuto responsabile anche il
conducente di un taxi per la condotta del passeggero per non avere esercitato un'adeguata
sorveglianza.[27]
Se il fatto dannoso è imputabile a più soggetti e se questi tutti sono obbligati
solidalmente al risarcimento ex art. 2055 c.c., il danneggiato può rivolgersi contro uno
solo di essi e pretendere l'intero risarcimento (cd rapporto esterno), mentre il
coobbligato escusso ha regresso contro ciascuno degli altri coobbligati, nella misura
determinata dalla percentuale di responsabilità in concreto allo stesso riconosciuta (cd
rapporti interni tra più coobbligati solidali)[28].
E tale principio trova applicazione anche nel caso in cui ricorra una percentuale di
contributo causale del danneggiato ed anche nel caso in cui questi sia soggetto incapace.
5. LA PROVA LIBERATORIA
Il principio residuale di pari responsabilità per i conducenti coinvolti nello scontro è
suscettibile di superamento adducendo prove concrete in ordine a due profili: quello della
responsabilità esclusiva dell'altro conducente e quello della conformità del proprio
comportamento alla legge ed alle norme di comune prudenza.
L'orientamento tradizionale dalla Cassazione richiedeva, pertanto, al conducente di uno
dei veicoli, al fine di superare la presunzione di colpa, non solo la prova della colpa
esclusiva dall'altro conducente, ma anche quella di avere fatto tutto il possibile per
evitare l'evento (ad esempio, eseguendo tempestivamente la cd manovra di emergenza) e tale
prova andava valutata dal giudice di merito sulla base degli stessi criteri rigidi
previsti dal primo comma dell'art. 2054 c.c., ciò in quanto al presunzione di cui al
secondo comma si riteneva avesse il medesimo contenuto di quella del primo comma.
Quello che, in concreto, si richiedeva era una doppia verifica: l'attore per superare la
presunzione di corresponsabilità deve evidenziare non solo la condotta del conducente
dell'atro autoveicolo, ma anche la propria. Infatti, una cosa è dimostrare di non aver
tenuto una condotta colposa (contenuto minimo di una eventuale prova liberatoria), altro
è provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (uniformandosi, quindi,
alle norme sulla circolazione ed a quelle della comune prudenza).
Così, ad esempio nell'ipotesi assai ricorrente di invasione della semicarreggiata
riservata ai veicoli procedenti in senso inverso, non si riteneva accertata la colpa
esclusiva del conducente che abbia superato al linea mediana della strada, in quanto tale
condotta -certamente colposa- non liberava l'altro conducente dalla presunzione di colpa
concorrente "ove non risulti accertato che il suo comportamento sia stato pienamente
conforme alle norme sulla circolazione stradale e di comune prudenza"[29].
Più di recente la giurisprudenza ha adottato un orientamento rigoroso ritenendo che la
presunzione di colpa prevista dal secondo comma ha una funzione meramente sussidiaria,
operando solo ove non sia possibile accertare in concreto le rispettive responsabilità, e
non opera nel caso in cui le risultanze processuali consentano di affermare che
l'incidente di sia verificato per colpa esclusiva di uno dei due conducenti.
Si richiede, però, che nessuna colpa sia ravvisabile nel comportamento dell'altro, che
non sarà tenuto a provare anche di avere fatto tutto il possibile per evitare il
danno.[30]
L'ipotesi classiche di esclusione della presunzione sono quella del caso fortuito e della
forza maggiore, intendendosi con il primo, un evento sostanzialmente imprevedibile, e con
la seconda, un fatto esterno i cui effetti non possono essere vinti con l'ordinaria
diligenza.
Questo in astratto, ma la posizione della giurisprudenza, e particolarmente di quella di
merito, è assolutamente rigorosa nel limitare i casi di esclusione di corresponsabilità
presunta. Già la Cassazione aveva affermato la responsabilità del conducente nel caso di
danno dipendente da modifiche prevedibili intervenute nell'ambiente, come nel caso della
carreggiata sdrucciolevole per la presenza di fango, di giaccio e di macchie di olio. Il
fatto può intendersi ascrivibile al caso fortuito solo se le modifiche siano improvvise,
del tutto imprevedibili ed al di fuori della norma, in modo che l'ambiente debba ritenersi
modificato da elementi ad esso del tutto estranei.[31] Cosicché, nel caso di scoppio di
un pneumatico ricorre, comunque, una colpa del conducente quando lo scoppio possa essere
posto in relazione a circostanze note o ragionevolmente prevedibili dal conducente come,
ad esempio, la qualità o lo stato del fondo stradale, le condizione dei copertoni e la
temperatura particolarmente elevata del manto
Il giudice di merito deve verificare in concreto non solo la assenza di colpa, ma anche
una condotta particolarmente oculata e prudente del conducente del mezzo secondo il
criterio della diligenza del buon padre di famiglia. L'onere probatorio che grava
sull'attore è limitato alla dimostrazione della responsabilità del conducente del
veicolo investitore, mentre non è tenuto a fornire la prova negativa dell'assenza di
cause ascrivibili a coso fortuito o forza maggiore, la cui dimostrazione in positivo
spetta, invece, al convenuto che invochi a suo favore una diversa ricostruzione della
dinamica del sinistro.
In concreto, però, la giurisprudenza di merito ha limitato l'individuazione del caso
fortuito all'ipotesi, ad esempio, di esplosione o di incendio improvviso del veicolo, al
malore improvviso o allo stato di incoscienza non provocato volontariamente e non
prevedibile, al caso di presenza sul manto stradale di oggetti imprevedibili come per
esempio, per la caduta di un albero o di un cornicione.
Una rilevante conseguenza dell'applicazione della presunzione di pari responsabilità è
quella della esclusione della risarcibilità del danno morale che, come è noto, è
vincolato al combinato disposto degli art. 2059 c.c. e 185 c.p., per cui se il
riconoscimento della responsabilità sia stato effettuato sulla base della presunzione di
cui all'art. 2054 c.c. (ma situazione analoga è quella dell'art. 1681 c.c. in tema di
responsabilità del vettore) senza accertamento concreto e qualificazione del fatto come
reato, difetta il necessario presupposto per il riconoscimento del diritto al risarcimento
del danno non patrimoniale. Così, se è consentito al giudice civile di valutare i
medesimi fatti già accertati da quello penale e, nel caso di mancata allegazione della
prova liberatoria, ritenere in via presuntiva la pari responsabilità, l'attore si vedrà
decurtato il risarcimento del danno alla persona della voce relativa al danno morale, ma,
come vedremo in seguito, anche di altre ipotesi di danno che trovano tutela
6. IL TERZO TRASPORTATO
Nella sua originaria formulazione, l'art. 4 della legge n. 990/1969, escludeva la
copertura assicurativa nei confronti dei trasportati. Nel 1977 la legge n. 39, modificando
l'art. 11 della legge n. 990, ha previsto l'obbligo di assicurare i danni provocati alle
persone trasportate le quali, pertanto, godono dell'azione diretta di cui all'art. 18
legge medesima nei confronti dell'assicuratore. La peculiarità della posizione del terzo
trasportato risiede nel fatto che, in base alla disciplina codicistica del contratto di
trasporto, il danneggiato potrebbe agire nei confronti del vettore (e, quindi, del
conducente) e non del proprietario il quale rappresenta, invece, secondo la
giurisprudenza, l'unico litisconsorte necessario.
Diventa, pertanto, rilevante la distinzione che tradizionalmente si opera tra trasporto a
titolo oneroso o gratuito ed a titolo di mera cortesia, dove soltanto nel primo caso,
ricorrendo un rapporto negoziale, il trasportato potrà beneficiare della presunzione di
cui all'art. 1681 c.c. ("il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona
del viaggiatore. se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il
danno").
Il trasporto gratuito si distingue a sua volta, come è noto, da quello (gratuito) di mera
cortesia; per quest'ultimo, diversamente dal contratto di trasporto gratuito (che è un
vero e proprio rapporto obbligatorio), mancando un rapporto giuridicamente rilevante
(l'impegno è assunto per spirito di cortesia, cioè per ragioni sociali, politiche o
religiose), il danneggiato dovrà fare ricorso ai parametri ordinari previsti dall'art.
2043 c.c. (provando la colpa o il dolo, il nesso di causalità e l'evento).
Poiché l'azione diretta ex art. 18 legge 990/69 viene dalla giurisprudenza riferita alla
posizione del proprietario del veicolo e non del conducente-vettore, si è dubitato della
possibilità di estendere tale azione, e la stessa disciplina prevista dalla assicurazione
obbligatoria, alle pretese avanzate dal terzo trasportato e, particolarmente, poi, nel
caso di trasporto di cortesia, attesa la estraneità assoluta del proprietario del veicolo
rispetto alla fattispecie di trasporto (gratuito o di cortesia).
In questi casi, sembrerebbe del tutto superflua la chiamata in giudizio del proprietario
ai sensi dell'art. 23 della legge n. 990/1969 che pure prevede che "nel giudizio
promosso contro l'assicuratore ai sensi dell'art. 18 comma primo, deve essere chiamato nel
processo anche il responsabile del danno". Per superare il problema e riconoscere
eguale tutela alla posizione del terzo trasportato la giurisprudenza di merito ha adottato
differenti soluzioni stabilendo, in alcuni casi, che il litisconsorzio necessario riguarda
solo la posizione del conducente e non quella del proprietario[34], in altri casi, ha
escluso l'applicabilità dell'art. 18 al trasportato[35].
Le soluzioni adottate, però, non hanno superato il problema, che è stato solo aggirato
mediante l'attribuzione della qualità di litisconsorte necessario al conducente, oppure
con il riconoscimento di una azione diretta ex art. 18 contro l'assicuratore solo nel caso
in cui il danno sia stato prodotto anche dal proprietario. Permaneva, infatti, il problema
della inapplicabilità, negli altri casi (quelli numericamente più frequenti) della
presunzione di responsabilità prevista da terzo comma dell'art. 2054 c.c. a carico del
proprietario del veicolo, ed in favore dei terzi trasportati.
L'argomentazione fondamentale, secondo cui il terzo trasportato non è un danneggiato
dalla circolazione ex art. 2054 c.c. in quanto partecipa al rapporto materiale con la
circolazione del veicolo (dal quale è, appunto, trasportato), è stata sottoposta a
critica da parte della giurisprudenza di merito che ha sottolineato l'iniquità di una
siffatta impostazione[36].
Prendendo spunto anche dalle argomentazioni dei giudici di merito, la Cassazione ha
modificato il proprio orientamento affermando che anche il trasportato, indipendentemente
dal titolo in base al quale è stato effettuato il trasporto, può agire ai sensi
dell'art. 2054 c.c., beneficiando della relativa presunzione, oppure, nel caso di rapporto
contrattuale con il vettore (trasporto oneroso o gratuito), può agire a mente dell'art.
1681 c.c.[37].
La Corte ha inquadrato l'ipotesi del trasporto di cortesia nel contesto storico proprio
del momento dell'entrata in vigore del codice civile che non poteva non riferirsi a
situazioni certamente poco ricorrenti; oggi, evidentemente, non è possibile sostenere che
la richiesta di un "passaggio" per motivi di cortesia implichi necessariamente
l'accettazione del rischio del danno da sinistro stradale. D'altra parte, osserva la
Corte, l'opinione tradizionale che escludeva l'applicabilità dell'art. 2054 c.c. in
favore dei terzi trasportati, risulta in contrasto con il diritto vivente che tende,
comunque, ad agevolare le posizioni soggettive di chi è leso nel diritto alla salute.
La recente pronuncia della Suprema Corte agevola, dal punto di vista processuale, il
compito del giudice che non è tenuto a qualificare l'azione proposta nei confronti del
proprietario del veicolo sul quale viaggiava il terzo trasportato, giacché trova
applicazione il medesimo regime probatorio; e ciò anche per le domande contestualmente
proposte dal trasportato, nei confronti del conducente-vettore e del proprietario
dell'altro veicolo. Dunque, sotto il profilo probatorio perde di significato, ormai, la
differenza tra contratto di trasporto a titolo gratuito e trasporto di mera cortesia.
7. LA RACCOMANDATA EX ART. 22
L'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, prevede il diritto del danneggiato di
agire, non solo nei confronti del conducente o del proprietario del veicolo investitore,
ma anche direttamente nei confronti del suo assicuratore: il danneggiato "ha azione
diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore entro i limiti delle
somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione".
La normativa supera i problemi di solvibilità del conducente o del proprietario della
vettura investitrice, introducendo un principio importante. Prima di tale legge ed al di
fuori dei casi di assicurazione obbligatoria, una siffatta domanda in corso di causa
sarebbe stata inammissibile per l'assenza di un rapporto contrattuale tra l'assicuratore
ed il soggetto danneggiato.
La legge pone a carico del danneggiato l'obbligo di invio di una specifica richiesta di
risarcimento, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, allo scopo di
consentire all'assicuratore di avere a disposizione un periodo di tempo sufficiente per
acquisire le informazioni necessarie per una opportuna conoscenza della dinamica del
sinistro e dell'ammontare dei danni.
Per consentire all'assicuratore di valutare l'opportunità di risarcire stragiudizialmente
il danno, l'art. 22 dispone che deve intercorrere un termine di sessanta giorni tra il
momento della ricezione della richiesta formale di danni e quello in cui l'assicuratore è
tenuto al risarcimento. Decorso il termine di 60 giorni (c.d. spatium deliberandi)
l'azione diviene proponibile costituendo la raccomandata a.r. un presupposto processuale e
non una condizione dell'azione.
La richiesta deve essere tempestivamente proposta prima della notifica dell'atto di
citazione a giudizio e non può essere integrata in corso di causa. Diversamente, l'azione
sarà improponibile, ferma restando la possibilità per il danneggiato di riproporla nel
rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 22 e fatti salvi, in ogni caso, ai fini
della prescrizione, gli effetti interruttivi del giudizio inutilmente proposto.
Quanto al contenuto della lettera raccomandata, la legge non impone al danneggiato l'onere
della descrizione analitica dei danni e dell'indicazione della somma richiesta. E'
sufficiente, secondo la Cassazione, che "il contenuto della missiva faccia
riferimento ad un sinistro delle cui conseguenze l'assicuratore debba rispondere" ai
sensi della legge n. 990/69. In sostanza, non costituisce causa di improponibilità,
"la mancata allegazione - unitamente alla richiesta ex articolo 22 - del prescritto
modulo, la mancanza di una descrizione dettagliata delle circostanze e delle conseguenze
del sinistro, la omessa indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose
danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta"[38]. Tali elementi potranno
assumere rilievo ai fini della decisione sulla distribuzione delle spese processuali.
Secondo la giurisprudenza, la lettera raccomandata con avviso di ricevimento costituisce
lo strumento minimo per comunicare all'assicuratore l'intenzione di ottenere il
risarcimento del danno, potendo il medesimo risultato essere conseguito attraverso
modalità equipollenti: la formulazione della richiesta in un verbale depositato presso il
Cancelliere o altro pubblico ufficiale e redatto in contraddittorio con l'assicuratore,
l'accertamento tecnico-preventivo che contenga l'intenzione manifesta a pretendere il
risarcimento, la corrispondenza intercorsa fra le parti o l'esistenza di trattative per la
liquidazione del danno intervenute almeno sessanta giorni prima dell'instaurando giudizio.
La richiesta può essere inviata anche con uno strumento differente dalla raccomandata con
avviso di ricevimento, purché, però venga raggiunta la certezza che la istanza è
pervenuta all'assicuratore nel termine di legge. La prova di tali adempimenti può essere
fornita anche con le presunzioni di cui all'art. 2727 c.c.
In alcune ipotesi, la giurisprudenza ha ritenuto di non dover sanzionare il mancato invio
della richiesta stragiudiziale: è il caso della impossibilità incolpevole del
danneggiato di assolvere all'adempimento (ad esempio, l'impossibilità di prendere visione
del contrassegno esposto sul veicolo investitore nell'ipotesi che dal sinistro stradale
gli siano derivate gravi lesioni).
Nello stesso modo, è stata valutata la posizione del danneggiato che, nonostante l'uso
della normale diligenza, non abbia identificato la compagnia assicuratrice e pur avendone
fatta richiesta al danneggiante.
La suddetta dispensa, quindi, va riconosciuta nel caso in cui il danneggiato abbia
formulato al responsabile civile per iscritto precisa ed inequivoca richiesta di
comunicazione della denominazione della società assicuratrice senza riceverne
risposta[39], mentre "resta a tal fine irrilevante che il danneggiato stesso,
all'atto del sinistro, abbia mancato di annotare i dati forniti dal contrassegno
assicurativo esposto sul veicolo danneggiante, in quanto un siffatto adempimento non è
previsto dalle legge, non è sempre possibile e non può ritenersi doveroso".
Il danneggiato, in realtà, è tenuto soltanto ad indicare all'assicuratore il numero di
targa del veicolo coinvolto nell'incidente e non anche il numero della polizza o il nome
dell'assicurato.
La preventiva richiesta stragiudiziale non è stata ritenuta necessaria per la
costituzione di parte civile nel processo penale. Nel caso di condanna con sentenza penale
irrevocabile del danneggiante, la vittima dell'illecito potrà azionare la pretesa in sede
civile senza il preventivo espletamento delle formalità previste dall'art. 22 legge
990/69. L'interesse pubblico all'accertamento del fatto reato, infatti, prevale su quello
alla definizione stragiudiziale del danno.
E' pacifica, infine, la sussistenza dell'obbligo della preventiva richiesta nel caso in
cui il convenuto agisca in via riconvenzionale nei confronti dell'attore e della sua
compagnia di assicurazione.
E' importante puntualizzare che i caratteri della richiesta stragiudiziale ex articolo 22,
finalizzata alla concessione di un congruo spatium deliberandi in favore
dell'assicuratore, sono ben diversi da quelli necessari per l'interruzione del termine di
prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Infatti, le ipotesi di interruzione della prescrizione sono assoggettate al un rigido
principio di tipicità degli atti interruttivi ex articolo 2943 c.c. che non ammette il
ricorso all'analogia per i casi diversi da quelli previsti dalla norma citata. Invece, per
le formalità richieste dalla legge numero 990/69 sono idonei allo scopo anche atti
equipollenti alla richiesta scritta ex articolo 22, benché non possano spiegare efficacia
anche ai sensi dell'articolo 2943 c.c. ai fini della interruzione della prescrizione.
Non costituiscono, infatti, atti interruttivi le trattative bonarie intercorse per un
componimento stragiudiziale dalla lite, le proposte, le concessioni e le rinunzie a scopo
transattivo di una delle parti, perché mancando il presupposto dell'ammissione, totale o
parziale, della fondatezza della pretesa avversaria non rappresentano alcun
riconoscimento, anche solo implicito, del diritto altrui (giusto disposto dell'art. 2944
c.c.). Pertanto, non possono avere efficacia interruttiva della prescrizione, né
integrare gli estremi della rinuncia tacita a far valere la prescrizione stessa, non
costituendo fatti incompatibili in via assoluta (senza, cioè, possibilità di diverse
interpretazioni) con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui,
così come richiesto dall'art. 2937, comma terzo, c.c.
Il terzo comma dell'articolo 2943 c.c. si riferisce esclusivamente agli atti aventi la
forma scritta, con esclusione di ogni altra richiesta che non sia stata rivolta con tale
forma.
Al di fuori di questi atti, la prescrizione può essere interrotta soltanto dal
riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale deve essere fatto valere
(art. 2944 c.c.). Il riconoscimento, però, deve risultare da atti idonei a manifestare
una univoca, ancorché non esplicita, ammissione dell'altrui diritto. In tale ambito,
secondo la giurisprudenza, non rientrano, come detto, le attività connesse allo
svolgimento di trattative di bonario componimento.
Il problema si sposta, quindi, sulla prova di un eventuale riconoscimento. A tal fine, va
rilevato che l'interruzione della prescrizione deve essere rigorosamente provata dalla
parte che la allega in tutti i suoi elementi. In particolare, quando l'interruzione derivi
da un preteso riconoscimento del debito (art. 2944 c.c.), il creditore deve provare che
tale riconoscimento proviene direttamente dal debitore o da un soggetto abilitato ad agire
in nome e per conto di quest'ultimo e la prova deve essere formulata prima che
intervengano le decadenze processuali previste dagli artt. 183 e 184 c.p.c.
8. LA PROVVISIONALE
L'art. 24 della legge n. 990/1969 prevede che "nel corso del giudizio di primo grado
gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del sinistro, vengono a trovarsi in uno
stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella
liquidazione definitiva del danno". Il giudice istruttore civile ed il giudice
penale, previa audizione delle parti, se da un sommario accertamento ritengono che
emergono gravi elementi di responsabilità a carico del conducente del veicolo, possono,
con ordinanza immediatamente esecutiva, provvedere all'assegnazione di una somma, a titolo
di provvisionale, nei limiti dei 4/5 della presumibile entità del risarcimento che sarà
liquidato con la sentenza.
Si è discusso in dottrina sulla natura giuridica di tale provvedimento che oscilla tra
una collocazione nell'ambito dei provvedimenti interinali con funzione anticipatoria,
perché fondati su una cognizione sommaria, e l'attribuzione di una natura autonoma per
una specifica disciplina di legge. L'orientamento maggioritario ritiene, invece, di
riconoscere alla provvisionale una natura cautelare[40].
Sotto il profilo processuale, il problema della natura giuridica della provvisionale
appare decisivo proprio in funzione della disciplina da applicare. La giurisprudenza di
merito ha generalmente aderito alla tesi maggioritaria, applicando le norme del
procedimento cautelare uniforme e, particolarmente, quelle in tema di reclamo ex art. 669
terdecies c.p.c.[41].
Non può fare a meno di rilevarsi, però, che tale impostazione non consente di risolvere
tutti i problemi di compatibilità tra tale istituto, previsto da una legge speciale, e la
disciplina propria del procedimento cautelare uniforme. Così, ad esempio, mentre l'art.
24 sembra autorizzare la proposizione dell'istanza solo in corso di causa, il codice di
rito ammette, senz'altro, la richiesta ante causam. L'opinione preferibile ritiene,
comunque, che, per la natura cautelare del provvedimento richiesto, lo stesso possa essere
adottato già all'udienza di prima comparizione ex art. 180 c.p.c. Analogamente, si
ritiene che anche il Giudice di Pace sia competente a provvedere, ex art. 24, nonostante
che, in materia cautelare, il codice di rito abbia escluso ogni potestà decisionale di
tale giudice onorario.
Un problema ricorrente nella prassi è quello relativo alla ammissibilità dell'ordinanza
in oggetto nei confronti, oltre che dell'assicuratore, anche del danneggiante persona
fisica. Mentre la giurisprudenza di merito ha emesso pronunzie in entrambi i sensi, la
Cassazione ha adottato il principio della cumulabilità delle richieste nei confronti,
quindi, dell'assicuratore e del danneggiante[42].
9. I PRESUPPOSTI
Poiché la norma in esame prevede la sussistenza dei gravi elementi di responsabilità,
nella pratica si è posto subito il problema della idoneità della presunzione di pari
responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. a fondare la richiesta ex art. 24.
La provvisionale può essere concessa sulla base della presunzione di cui all'art. 2054
c.c.: la sussistenza dei gravi elementi di responsabilità non impone anche di ritenere
che la gravità degli elementi debba estendersi ad una responsabilità esclusivamente
posta a carico di una parte. Al contrario, è preferibile, anche a fini deflattivi,
provvedere nei limiti della percentuale di responsabilità individuata dall'art. 2054 c.c.
La norma, però, non potrebbe trovare applicazione nel caso in cui la provvisionale sia
stata richiesta nell'ambito del giudizio penale che esclude il ricorso alle presunzioni di
responsabilità della disciplina civilistica.
Lo stato di bisogno previsto dall'art. 24 deve essere inteso in senso meno rigoroso
rispetto al concetto di periculum in mora di cui all'art. 700 c.p.c., dovendosi ritenere
che i criteri di imminenza ed irreparabilità del danno sono propri solo della tutela
innominata.
Cosicché, lo stato di bisogno riguarda "non solo il sostentamento e le fondamentali
esigenze della persona fisica, ma anche ogni compromissione che, pur limitandosi il danno
a cose, incida sul ciclo e lo sviluppo dell'impresa"[43] e "deve concretarsi in
una situazione di impossibilità o, quanto meno, di grave difficoltà per il danneggiato a
continuare a soddisfare adeguatamente le esigenze attinenti all'alimentazione,
all'abitazione, abbigliamento, istruzione e alle relazioni sociali". In tale
contesto, la corresponsione di una rendita annua erogata dall'INAIL, pur non costituendo
presunzione assoluta del venir meno dello stato di bisogno, deve essere adeguatamente
valutata dal giudice di merito[44].
La sussistenza dello stato di bisogno va verificata avuto riguardo alle accentuate
necessità del danneggiato conseguenti alla impossibilità di curarsi adeguatamente e di
svolgere le altre attività della vita quotidiana. Acquista rilevanza, quindi, anche
l'entità delle spese sanitarie, delle eventuali protesi e di ogni altra cura che abbia
determinato una notevole incidenza economica[45].
10. L'ORDINANZA EX ART. 186 quater c.p.c.
L'art. 186 quater del codice di procedura civile prevede che, nei giudizi aventi ad
oggetto il pagamento di somme di denaro o il rilascio o la consegna di cose, una volta
esaurita l'istruzione, il giudice possa condannare il convenuto al pagamento o al
rilascio, nei limiti in cui ritenga già raggiunta la prova. L'ordinanza è
provvisoriamente esecutiva ed idonea ad acquistare l'efficacia del giudicato.
La ratio dell'istituto è esclusivamente pratica, mirando a spostare il momento
decisionale dal Collegio alla fase istruttoria, nel caso di giudizi c.d. vecchio rito non
assegnati ai G.O.A. (giudici onorari aggregati) delle Sezioni Stralcio e, comunque, ad
anticipare la decisone evitando di giungere a sentenza. In realtà, nelle cause di
competenza del giudice monocratico, il vantaggio è assai limitato per la scarsa rilevanza
dei tempi processuali risparmiati (si eviterebbe solo la precisazione delle conclusioni e
l'assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di
replica).
Un primo problema riguarda l'applicabilità di tale disposizione ai giudizi aventi ad
oggetto il risarcimento dei danni. E' stato osservato che in tutti i giudizi da
responsabilità extracontrattuale il credito è certamente non liquido, giacché
l'indagine del giudice attiene proprio all'accertamento della entità del danno e,
successivamente, alla sua liquidazione. Per l'orientamento maggioritario, però, non
sussiste una differenza significativa tra le obbligazioni di valore e quelle di valuta:
anche in queste ultime è possibile che venga richiesto al giudice l'espletamento di
operazioni complesse, come nel caso in cui, chi riveste la qualità di imprenditore,
richieda il maggior danno ex art. 1224 c.c.
Deve, pertanto, concludersi per l'applicabilità della norma di cui all'art. 186 quater
c.p.c. nei giudizi di responsabilità civile, sia davanti al Tribunale, che davanti al
Giudice di Pace, per il rinvio contenuto nell'art. 311 c.p.c.
La norma prevede che l'istanza possa essere proposta una volta esaurita l'istruzione e
l'attore potrebbe richiedere l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. nella prima udienza
utile che, nella prassi di merito, viene diversamente individuata. In alcune decisioni, la
richiesta è stata esaminata alla prima udienza di comparizione ex art. 180 c.p.c., in
quanto l'art. 80 bis disp. att., non modificato dalla miniriforma del 1995, prevede la
possibilità di una immediata rimessione in decisione già alla prima udienza di
comparizione, consentendo di precisare le conclusioni a questa stessa udienza e, quindi,
prima ancora di avere la possibilità di avanzare richiesta per i provvedimenti ex art.
186 quater c.p.c.
Questa tesi non appare, pertanto, sostenibile.
Al contrario, sembra preferibile l'opinione secondo cui l'art. 80 bis disp. att.,
coordinato con la nuova disciplina, deve intendersi riferito all'udienza di trattazione ex
art. 183 c.p.c.. D'altra parte, oltre alle ipotesi di deposito di documentazione, di per
sé sufficiente, e di decadenza dalla prova (la quale prevede che sa stata già superata
la fase del thema decidendum ex art. 183 c.p.c.), la mancata contestazione sull'an ed
eventualmente sul quantum, impone di fare riferimento al momento a partire dal quale il
thema decidendum viene definitivamente fissato. Ciò si verifica dopo la concessione dei
termini per il deposito delle memorie contenenti le eccezioni non rilevabili d'ufficio di
cui all'art. 180 secondo comma c.p.c. o con la fissazione dell'udienza di trattazione.
Per completezza, va detto che la definitiva individuazione dell'oggetto della causa ed il
termine ultimo per le contestazioni di merito scade, ancora più tardi, con la fissazione
del secondo termine previsto dal quinto comma dell'art. 183 c.p.c. Solo alla scadenza del
termine per la "seconda memoria" sarà possibile separare definitivamente i
fatti contestati da quelli non contestati (e non più contestabili).
Pertanto, il dies a quo per la presentazione dell'istanza ex art. 186 quater c.p.c.
coincide o con l'udienza di trattazione o con quella successiva alla concessione dei
termini previsti dall'ultimo comma dell'art. 183 c.p.c.
Un secondo problema riguarda la possibilità limitare la richiesta ex art. 186 quater
c.p.c. ad alcune voci di danno (ad esempio, danni patrimoniali) con esclusione di quelle
per le quali non è stata ancora raggiunta la prova (ad esempio, quelle oggetto di domanda
riconvenzionale).
Sebbene il tenore letterale della norma non sia ostativo alla soluzione positiva, in
quanto il terzo ed il quarto comma dell'art. 186 quater c.p.c. prevedono che l'ordinanza
acquista efficacia della sentenza impugnabile "sull'oggetto dell'istanza",
tuttavia, ricorrono evidenti ragioni di opportunità per sconsigliare di percorrere questa
via. Il rischio, infatti, è quello di frammentare il giudizio in una serie di decisioni,
adottate con ordinanza e/o con sentenza, su diverse domande o diverse voci di danno.
D'altra parte, prevedendo la norma che il giudice "possa" disporre con ordinanza
il pagamento si ritiene che permanga in capo al giudicante una valutazione di
discrezionalità in ordine all'opportunità di adottare o meno l'ordinanza ex art. 186
quater c.p.c.
E' stato sostenuto, al contrario, che in considerazione della ratio della norma e
dell'unica verifica dell'intervenuto raggiungimento della prova, non residui nel
giudicante alcuna valutazione di opportunità.
Secondo altri autori, al contrario, è proprio la peculiarità concreta della controversia
che consentirebbe al giudice, in considerazione della complessità della materia, della
delicatezza delle questioni, della necessità di fare riferimento ad una liquidazione
equitativa del danno, di rigettare l'istanza sulla base di motivi di opportunità[46].
Tale soluzione appare senza dubbio preferibile: il giudizio di discrezionalità, al quale
è chiamato, consente al giudice di valutare i profili di opportunità che caratterizzano
le ipotesi in cui la prova del danno sia solo parziale o riguardi la domanda principale e
non quella riconvenzionale e viceversa.
Infatti, negando ogni profilo discrezionale nascerebbero seri problemi soprattutto nei
giudizi, assai ricorrenti in materia di infortunistica stradale, nei quali, ad esempio,
sia stata spiegata domanda riconvenzionale o in quelli promossi nei confronti di più
convenuti o in quelli in cui vi sia l'intervento del Fondo di Garanzia.
Nel primo caso, ad esempio, se l'istanza ex art. 186 quater c.p.c. venga proposta soltanto
da una delle parti (ad esempio, il convenuto, attore in riconvenzionale), l'ordinanza
potrà acquistare efficacia di sentenza sull'oggetto dell'istanza (nel caso dell'esempio,
sulla domanda riconvenzionale). Nel caso di impugnazione, poi, i due giudizi (quello di
primo e di secondo grado) verrebbero ad influenzarsi reciprocamente tanto che il passaggio
in giudicato dell'ordinanza di cui all'art. 186 quater costituirebbe un precedente
sostanzialmente vincolante per la decisione dell'altro giudizio pendente.
Nell'ipotesi di ordinanza pronunziata nei confronti di più convenuti, la rinuncia alla
sentenza fatta da uno solo di questi, se ricorre litisconsorzio necessario (assicuratore
ed assicurato, inteso quale proprietario), vincolerà gli altri, mentre avrà efficacia
solo nei confronti del rinunciante nell'ipotesi di litisconsorzio facoltativo (ad esempio,
nel rapporto tra proprietario e conducente e tra vettore e proprietario dell'altro
veicolo). Sono evidenti, allora, anche in questo caso, le conseguenze dell'accoglimento
dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., pronunciata soltanto nei confronti di alcuni
soggetti e non di altri.
Infine, nel caso in cui l'ordinanza venga emessa nei confronti dell'impresa in L.C.A.
troverà applicazione la disciplina prevista dalla legge n. 990/1969. Conseguentemente,
per l'esecuzione dell'ordinanza sarà necessario che il provvedimento passi in giudicato
ai sensi dell'art. 25 della detta legge (che richiede che la sentenza sia passata in
giudicato). Poiché, però, l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. passa in giudicato solo
nel caso di estinzione del processo o di rinunzia alla sentenza della parte intimata
(impresa in L.C.A.), l'attore si trova in una posizione di assoluta subordinazione
rispetto alla volontà dell'impresa. Infatti, se questa non rinuncia alla sentenza,
l'ordinanza, nonostante l'esecutività che le è propria, non potrà essere portata ad
esecuzione per il divieto previsto dall'art. 25 della legge n. 990/1969. Se, poi,
l'impresa rinunzia alla sentenza per rendere direttamente impugnabile l'ordinanza,
l'appello impedirà, comunque, il passaggio in giudicato della decisione e l'eseguibilità
La problematicità che dell'accoglimento "parziale" dell'istanza in oggetto
milita a favore della tesi che riconosce in capo al giudice ampia discrezionalità nella
valutazione di profili anche diversi da quelli del raggiungimento della prova.
Poiché il giudizio di responsabilità civile coinvolge generalmente, almeno dal lato
passivo, più soggetti, si pone la necessità di individuare il concetto di parte
"intimata" legittimata a rinunziare alla sentenza. Deve ritenersi preferibile la
nozione più ampia che faccia rientrare non solo il destinatario della notifica del
precetto e del titolo esecutivo, ma, più genericamente, la parte destinataria degli
effetti dell'ordinanza, consentendole di rinunziare alla sentenza anche in mancanza della
notifica da parte dell'intimante, e cioè, sulla base della comunicazione acquisita
attraverso il biglietto di Cancelleria.
In questo modo, l'intimante non è più titolare del potere di inibizione del procedimento
per la mancata notificazione all'intimato del provvedimento a questi sfavorevole (ciò
potrebbe avvenire, per esempio, nell'ipotesi di accoglimento parziale dell'istanza).
Infatti, attraverso la comunicazione di Cancelleria le parti intimate potranno, comunque,
rinunziare alla sentenza anche contro la volontà dell'intimante che, nelle more, abbia
eventualmente mutato proposito.
11. SURROGA DELL'IMPRESA DESIGNATA
L'art. 29 della legge n. 990/69 prevede per l'impresa designata che abbia risarcito il
danno nei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'art. 19, che la stessa "ha azione
di regresso nei confronti de responsabili del sinistro". Al secondo comma, la norma
dispone che, nel caso previsto dalla lettera c) dell'art. 19 l'impresa che ha risarcito il
danno "è surrogata, per l'importo pagato, sia nei diritti dell'assicurato, che del
danneggiato, verso l'impresa posta in liquidazione coatta".
La norma sembra distinguere, da un punto di vista letterale, tra l'ipotesi di regresso e
quella di surroga previste rispettivamente al primo e secondo comma.
E' noto come la surrogazione preveda l'ingresso di chi adempie nei diritti del creditore
soddisfatto, sia per volontà del creditore, che del debitore o nell'ipotesi di
surrogazione legale (art. 1203 c.c.). Diversamente l'azione di regresso non si risolve in
una successione nel credito, ma costituisce un diritto nuovo che trova fondamento in un
autonomo rapporto sottostante.
L'ipotesi prevista dall'art. 29 cit., nonostante la doppia indicazione terminologica,
viene ritenuta dalla Cassazione una fattispecie di surrogazione legale[47]. Trova
applicazione, pertanto, la disciplina codicistica e la relativa prescrizione biennale di
cui all'art. 2947 c.c.
Nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 29 (che si riferisce al veicolo non
identificato o non coperto da assicurazione), il regresso del Fondo nei confronti del
proprietario o del conducente (ovviamente del veicolo inizialmente non identificato e
successivamente identificato) riguarda l'intero risarcimento corrisposto al danneggiato.
Però, nel caso di "corresponsabilità nella produzione dell'evento dannoso fra il
soggetto sostitutivo del Fondo ed altri, il Fondo che abbia corrisposto l'integrale
risarcimento ha azione di regresso verso i corresponsabili, solo nei limiti del grado di
colpa a ciascuno di essi attribuibile"[48].
Nel caso previsto, invece, dal secondo comma dell'art. 29 (e, cioè, l'ipotesi di impresa
assicurativa posta in LCA), la norma prevede che la rivalsa possa essere esercitata
soltanto dopo l'effettivo esborso dell'indennizzo per cui "l'azione di regresso
dell'impresa designata nei confronti del responsabile del sinistro è inammissibile sino
al momento dell'effettivo pagamento dell'indennizzo e della sua notifica"[49].
12. SURROGA EX ART. 1916 c.c.
Il disposto dell'art. 1916 c.c. prevede che "l'assicuratore che ha pagato
l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti
dell'assicurato verso i terzi responsabili".
Poiché, all'ultimo comma, è previsto che la disposizione si applica anche alle
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, si è posto il problema della
applicabilità alla materia della assicurazione obbligatoria per la responsabilità
civile. La Cassazione, inizialmente, aveva ritenuto incompatibile tale surrogazione con
l'azione diretta prevista dall'art. 18 della legge n. 990 del 1969[50].
Di contrario avviso era, invece, la giurisprudenza di merito e la dottrina prevalente, la
bontà delle cui argomentazioni è stata recepita dalla Cassazione la quale ha modificato
il proprio orientamento, ammettendo la surrogazione con riferimento alla posizione del
Fondo di garanzia e, in generale, di ogni compagnia di assicurazione per la
responsabilità civile[51].
L'individuazione dell'ambito operativo dell'art. 1916 c.c. ha costituito un problema di
non poco conto, perché della norma si avvalgono anche gli enti gestori delle
assicurazioni sociali ed in particolare l'INAIL, le cui prestazioni sono disciplinate dal
T.U. del 30 giugno 1965 n. 124.
La questione, che sin dall'inizio ha interessato la dottrina e la giurisprudenza, è
quella della individuazione delle somme ripetibili e, cioè, se la pretesa di rimborso
dell'assicuratore deve riguardare l'intera area del risarcimento corrisposto al
danneggiato oppure quelle voci dell'indennizzo corrispondenti all'oggetto del rapporto
assicurativo. In ogni caso, nei limiti di quanto in concreto dovuto a titolo di
risarcimento[52].
Il citato T.U. del 1965 prevede da parte dell'INAIL l'erogazione di prestazioni in favore
del lavoratore che sia vittima di infortuni avvenuti per causa violenta in occasione di
lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o
parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che porti l'astensione al lavoro per
più di tre giorni (art. 2).
La legge originariamente prevedeva l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità
civile relativa agli infortuni sul lavoro, a meno che questi non dovesse rispondere delle
conseguenze di un fatto costituente reato per il quale, comunque, il risarcimento era
dovuto limitatamente alla parte di danno eccedente l'indennità liquidata
dall'assicuratore sociale (art. 10).
L'istituto di assicurazioni poteva recuperare le somme erogate attraverso due azioni: con
quella di regresso contro le persone civilmente responsabili, nel caso di infortunio
provocato da reato del datore di lavoro, e con l'azione di surrogazione ex art. 1916 c.c.
nei confronti di altri soggetti responsabili del fatto.
L'azione esperita dall'INAIL, ai sensi del D.P.R. del 1965, configura una azione di
regresso sui generis, che spetta allo "assicuratore sociale iure proprio", da
far valere, non sono nei confronti del datore di lavoro, ma anche dei soggetti
corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta tenuta in esecuzione dei loro
compiti di preposizione, rappresentando, tali soggetti, degli strumenti mediante i quali
il datore di lavoro ha violato l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro.
Al contrario, l'azione surrogatoria ex art. 1916 c.c. può essere fatta valere in sede
ordinaria per ottenere il diritto al risarcimento del danno spettante all'assicurato
contro il terzo responsabile dell'infortunio che sia del tutto estraneo al rischio
protetto dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro[53].
Il principio della indivisibilità del danno risarcibile ha indotto la giurisprudenza a
ritenere che la surrogazione ex art. 1916 c.c. doveva interessare tutta l'area del
risarcimento, senza distinzione tra le diverse voci di danno ed i relativi titoli stante
l'operatività generale del diritto di surroga previsto in favore dell'assicuratore. Da
ciò discendevano due conseguenze: la prima che l'area della surroga si estendeva sino
all'ammontare concreto del risarcimento dovuto dal responsabile; la seconda che, poiché
l'art. 28 della legge n. 990/1969 prevede la rimborsabilità diretta all'assicuratore
sociale delle prestazioni erogate ai danneggiati, la giurisprudenza ha ritenuto che tale
disposizione costituisse, in capo all'assicuratore sociale, un privilegio da esercitare in
termini di "prededuzione". La compagnia che assicurava il responsabile doveva,
quindi, prima corrispondere quanto richiesto dall'assicuratore sociale e, successivamente
(ed eventualmente), versare il residuo del massimale al danneggiato.
Tali principi, reiteratamente affermati dalla giurisprudenza degli anni ottanta[54], sono
stati profondamente rivisitati negli anni novanta a seguito delle numerose problematiche
sollevate per la nuova nozione di danno biologico, attraverso una "profonda
dislocazione del sistema"[55].
La Corte Costituzionale è intervenuta significativamente con la sentenza n. 319 del 1989
nel dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 28 della legge n. 990/1969, nella parte in
cui consentiva agli assicuratori sociali di esercitare l'azione surrogatoria con
preferenza sui diritti del danneggiato e, quindi, con pregiudizio del danneggiato stesso,
nel caso in cui le somme disponibili non fossero state sufficienti[56]. La Consulta ha
precisato che l'azione surrogatoria può essere esercitata "solo nei limiti delle
somme che, con riguardo all'importo del massimale di polizza, residuano dopo la detrazione
dei crediti del danneggiato-assistito, per i danni alla persona non risarciti attraverso
la prestazione dell'ente assicurativo". In sostanza, viene invertito l'ordine delle
priorità ed il giudice deve "liquidare con priorità (il danno subito
dall'assistito) rispetto all'ente previdenziale".
Ma l'apporto più rilevante è quello delle sentenze dichiarative di incostituzionalità
dell'art. 1916 c.c., nella parte in cui la norma consentiva all'assicuratore sociale di
avvalersi, ai fini della surroga, delle somme dovute dal terzo responsabile al danneggiato
per il risarcimento del danno biologico anche quando questo non formasse oggetto della
copertura assicurativa[57].
La sentenza n. 356 del 1991 ha limitato l'operatività della surroga all'area del
risarcimento rientrante nella copertura assicurativa, con esclusione del danno biologico e
del danno morale. Ne deriva che l'esonero per l'imprenditore dalla responsabilità
prevista dal T.U. n. 1124/1965 è operativo solo per le voci di danno previste
dall'assicurazione, sicché "laddove la copertura assicurativa non interviene per
mancanza di quei presupposti, non opera l'esonero e la responsabilità è disciplinata dal
codice civile".
Meno chiara è, invece, la successiva decisione n. 485 del 1991[58] in cui la Consulta,
pur confermando che l'INAIL non può avvalersi a fini dell'azione di regresso delle somme
che il responsabile deve all'infortunato a titolo di danno biologico, consente
all'assicuratore sociale di ripetere le somme versate a titolo di danno alla capacità
lavorativa generica; si evince da ciò che tale voce di danno non sia da intendersi
compresa nel danno biologico (contrariamente all'orientamento maggioritario della
Cassazione).
E' evidente che gli interventi della Corte Costituzionale hanno profondamente modificato
il sistema dell'azione surrogatoria sotto due profili. Da una parte, hanno ridimensionato
il principio secondo cui l'azione di surrogazione era svincolata dalle voci di danno
risarcibile che, al contrario, ora acquistano autonoma rilevanza. Dall'altra, però, la
posizione della Consulta costituisce un passo indietro lì dove afferma, in modo
contraddittorio, che il contenuto del danno biologico esula dall'ambito della garanzia
offerta dall'assicurazione sociale obbligatoria rientrandovi, invece, l'ipotesi di
riduzione della capacità lavorativa generica. La giurisprudenza di legittimità aveva ben
affermato l'appartenenza del concetto di "capacità lavorativa generica" alla
categoria onnicomprensiva del danno biologico.
E' sorto, pertanto, il problema della corretta configurazione di tale voce di danno.
Alcune decisioni di merito hanno ritenuto di inserirla nell'ambito del danno biologico
attribuendole, però, una sua autonomia, così da affermare che, formando oggetto
dell'assicurazione obbligatoria, poteva essere assoggettata all'azione di surroga da parte
dell'ente assicurativo.
Questa impostazione ha il demerito di far sorgere la necessità di individuare un criterio
idoneo a separare la quota della somma spettante a titolo di danno biologico da quella
relativa alla capacità lavorativa generica.
In alcuni casi, tale ultima voce di danno è stata ritenuta pari ad un terzo, sul
presupposto che un individuo adulto mediamente dedica un terzo delle ore della giornata
(otto ore) allo svolgimento dell'attività lavorativa. Cosicché, la surroga è
ammissibile nei limiti di un terzo dell'importo liquidato a titolo di danno biologico[59].
Altre volte, la individuazione della quota è stata operata, caso per caso, attraverso
l'apporto delle risultanze medico - legali per la determinazione, in concreto, della parte
di liquidazione da assoggettare alla surroga ex art. 1916 c.c.[60] Altre decisioni,
infine, forzando i principi affermati dalla Consulta nella sentenza n. 485 del 1991,
hanno, comunque, ritenuto che il concetto di capacità lavorativa generica rileva solo ai
fini previdenziali ed è del tutto estraneo al danno alla salute. Conseguentemente, le
somme liquidate a titolo di danno biologico sono totalmente intangibili dall'azione di
surroga[61].
Diversamente dalla giurisprudenza di merito, quella di legittimità si è assestata su
posizioni omogenee, sostenendo che l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è
finalizzata al risarcimento della riduzione della capacità lavorativa e non al
risarcimento del danno biologico[62].
In altre parole, si prende atto che la copertura assicurativa prevista nel sistema
dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro non ha mai avuto ad oggetto il danno
biologico; le indennità previste, infatti, sono parametrate solo alle conseguenze che la
menomazione psicofisica provoca sulla "attitudine al lavoro"
dell'assicurato[63].
Conseguenza immediata di tale assunto è che la surrogazione non può estendersi anche a
quelle voci di danno non previste nella garanzia assicurativa, quali il danno biologico e
quello morale subiti dal lavoratore in conseguenza dell'infortunio sul lavoro imputabile a
responsabilità penale di terzi e non compreso nell'indennizzo corrisposto dall'INAIL[64].
In altri casi, però, l'equivoco nel quale era caduta la Consulta con la decisione n. 485
del 1991 ha indotto la Cassazione ad affermare l'ammissibilità della surroga anche sulle
somme spettanti a titolo di danno morale. In ogni caso, in quelle decisioni in cui è
stato negato il diritto dell'INAIL di aggredire tale ultima voce di danno, ciò è stato
giustificato con la mancanza di correlazione tra surroga e titolo di risarcimento e non
(anche) affermando l'esistenza di una tutela costituzionale del diritto (danno morale)
violato.
Successivamente, la Consulta ha avallato l'orientamento maggioritario della Cassazione,
escludendo definitivamente dalla surroga dell'INAIL la parte del risarcimento corrisposta
a titolo di danno morale[65]. La decisione è stata confermata anche dalla Cassazione che
ha ribadito che il c.d. "danno differenziale" non riguarda quelle componenti del
pregiudizio che non formano oggetto della copertura assicurativa, "quali il danno
alla salute o biologico ed il danno morale di cui all'art. 2059 c.c." [66].
Attualmente, per la giurisprudenza, il danno biologico rappresenta una voce di danno
diverso rispetto agli esiti pregiudizievoli che riguardano l'attitudine a produrre
guadagni mediante l'attività lavorativa. Ciò non impedisce che nella ampia categoria del
danno biologico possa farsi rientrare anche la lesione della capacità lavorativa
generica. Poiché l'assicurazione sociale presuppone sempre un rapporto di lavoro
esistente al momento in cui si è verificato l'infortunio, le prestazioni
dell'assicuratore sociale indennizzano un pregiudizio del tutto diverso dal danno
biologico. Ciò ha consentito alla Cassazione di concludere che il diritto
dell'assicuratore sociale al recupero del costo delle prestazioni erogate può esercitarsi
solo sul risarcimento del danno patrimoniale e non su quella del danno morale e del danno
biologico[67].
Conclusivamente, tutte le somme spettanti all'assicurato infortunato o ai suoi eredi a
titolo di risarcimento del danno biologico, rimangono definitivamente ed integralmente
intangibili rispetto all'azione di surroga dell'istituto previdenziale.
Ulteriore conseguenza è che la prededuzione originariamente riconosciuta dall'art. 28
della legge n. 990/1969 in favore dell'assicuratore sociale non opera per le somme
comprese nel massimale - eventualmente anche rivalutato - occorrenti per risarcire tutte
quelle voci di danno alla persona che non siano state indennizzate con l'assicurazione
sociale.
Permane, però, il criterio secondo cui, nel caso di concorso di colpa fra l'infortunato,
che abbia usufruito del trattamento assistenziale di un ente previdenziale, e il terzo
responsabile dell'illecito, l'ente che agisce nei confronti del responsabile, in
surrogazione dell'assistito ai sensi dell'art. 28, ha diritto di ottenere l'intero
ammontare delle prestazioni erogate, non decurtato della quota riferibile al concorso di
colpa dell'assistito. Secondo la Cassazione, infatti, la corresponsabilità
dell'infortunato "opera - invece - come limite massimo della rivalsa, nel senso che
quest'ultima non può mai superare la somma complessivamente dovuta dall'autore del danno
per effetto del concorso di colpa del danneggiato"[68].
13. IL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2000 N. 38:
UNA DISCIPLINA DELL'INDENNIZZO
DEL DANNO BIOLOGICO
Il principio secondo cui l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è finalizzata
all'indennizzo della riduzione della capacità lavorativa e non al risarcimento del danno
biologico è stato ribaltato dalla recente disciplina degli infortuni sul lavoro
introdotta con il d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38. Il legislatore si è fatto carico di
risolvere il problema della surrogazione che, secondo l'orientamento costante della
Cassazione, non può estendersi anche a quelle voci di danno non previste dalla garanzia
assicurativa e, quindi, innanzitutto al danno biologico subìto dal lavoratore in
conseguenza dell'infortunio sul lavoro imputabile a terzi. Tale voce di danno, come anche
il danno morale, non era compresa nell'indennizzo corrisposto dall'INAIL[69].
L'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000 ha introdotto, nell'ambito della tutela garantita
dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, anche
l'indennizzo del danno biologico, con ciò recependo l'invito della giurisprudenza di
legittimità e costituzionale a superare le ingiustificate disparità di trattamento tra
le ipotesi di illecito civile, regolamentate dalla disciplina generale, e quelle previste
dalla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
La norma prevede che "in attesa della definizione di carattere generale di danno
biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente
articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il danno
biologico come lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico
legale della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate
in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato".
Ciò significa che il lavoratore che subisca a causa di un infortunio sul lavoro una
limitazione che incida, non solo sulla sua attitudine sul lavoro, ma anche sull'integrità
psicofisica e, quindi, sulla vita privata di relazione, avrà diritto alla erogazione di
un indennizzo ai sensi del comma 2 della disposizione citata. Il legislatore, infatti, ha
previsto l'erogazione da parte dell'INAIL di un indennizzo determinato sulla base di u
Le prime valutazioni della dottrina[70] sulla disciplina dell'indennizzo del danno
biologico introdotta (sostanzialmente) dall'INAIL sono state positive, essendo stati
recepiti, in buona parte, i principi giurisprudenziali tesi alla predisposizione di un
sistema di tabellazione svincolato dai parametri reddituali e finalizzato, comunque, ad
una tendenziale uniformità di liquidazione del danno.
Sebbene il legislatore abbia definito le soluzioni indicate come sperimentali[71], in
attesa della definizione di carattere generale dei criteri di liquidazione del danno
biologico, è evidente la volontà di inserire la disciplina speciale dell'indennizzo
INAIL nell'ambito di quella generale del risarcimento del danno biologico. L'art. 13 del
d.lgs. n. 38 rappresenta un valido punto di riferimento della riforma generale presentando
"maggiori punti di contatto e di allineamento con la realtà giurisprudenziale di
quanti forse ci si sarebbe aspettato di trovare in una riforma generale, come quella in
corso di elaborazione"[72].
Il legislatore ha recepito tre criteri elaborati dalla giurisprudenza di merito e di
legittimità: le prestazioni "sono determinate in misura indipendente dalla capacità
di produzione del reddito" (art. 13 comma 1), "per l'applicazione di tale
tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione
clinica" (art. 13, comma 2, lettera a) e, per le lesioni con esito mortale, è
previsto "un indennizzo proporzionale al tempo trascorso tra la data della guarigione
clinica e la morte". Il parametro utilizzato per la determinazione dei valori
tabellari è quello del "punto variabile", in quanto la misura dell'indennizzo
è, da una parte, funzione crescente in misura proporzionale della percentuale di
invalidità riconosciuta al danneggiato, dall'altra, funzione decrescente dell'età
dell'assicurato. Naturalmente, trattandosi di indennizzo e non di risarcimento del danno,
la disciplina sfugge ad ogni meccanismo di rivalutazione monetaria degli importi
liquidati.
Il legislatore, per le invalidità più lievi (tra il 6% ed il 15%), ha previsto una
erogazione in forma di capitale, mentre per le invalidità pari o superiori al 16%,
l'importo viene corrisposto in forma di rendita, nella misura indicata nella tabella di
indennizzo del danno biologico. Per queste ultime menomazioni è prevista anche una quota
di rendita per indennizzo delle conseguenze della invalidità commisurata a tre paramenti:
il grado di menomazione, la retribuzione dell'assicurato ed il coefficiente determinato in
base ad una specifica "tabella dei coefficienti", approvata con decreto
ministeriale.
La nuova disciplina rinvia, ai sensi dell'art. 13, ad una "tabella delle
menomazioni" ed a una "tabella dei coefficienti"[73]. Con la prima, è
stato introdotto uno schema specifico per la valutazione medico legale delle lesioni
all'integrità psicofisica comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. Per poter
contemplare tutte le nuove ipotesi di danno, l'elenco è stato aumentato della precedenti
59 menomazioni, con incidenza sull'attitudine lavorativa, a circa 400 lesioni diverse, a
loro volta articolate in sotto-voci con gradi di analiticità tali che permette di
cogliere anche i casi particolari. La "tabella dei coefficienti", invece,
muovendo dalla percentuale di retribuzione da prendere a base dell'indennizzo delle
conseguenze della menomazione, consente di determinare il maggior valore della rendita
quando, oltre al danno biologico, occorre indennizzare anche quello patrimoniale
(menomazioni pari o superiori al 16%).
Il d.lgs. n. 38 anticipa, in parte, le norme del d.d.l. (disegno S/4093) in tema di danno
alla persona, attualmente in discussione al Senato e determina una profonda rivisitazione
del sistema dell'azione surrogatoria più volta sottoposta al vaglio della Consulta.
Il principio giurisprudenziale secondo cui l'azione di surroga è vincolata alle voci di
danno risarcibile, impone una rivalutazione dell'ambito della garanzia offerta
dall'assicurazione sociale obbligatoria alla luce degli importi dell'indennizzo del danno
biologico per gli infortuni sul lavoro che abbiano provocato menomazioni all'integrità
psicofisica di grado superiore al 5% (importi determinati su base areddituale come
indennizzo del danno biologico) integrati con la "tabella dei coefficienti" di
determinazione della rendita per le lesioni superiori al 16%.
L'indennizzabilità ex lege della lesione dell'integrità psicofisica suscettibile di
valutazione medico legale determina un ampliamento della surrogazione che si estende, in
parte, anche al danno biologico. Continueranno a restare estranee alla surroga le somme
corrisposte al danneggiato a titolo di danno morale[74] e quelle non disciplinate dal
d.lgs. n. 38 (e, cioè, le micropermanenti determinate dal medico legale in misura
inferiore al 6%).
14. L'INTERVENTO DEL LEGISLATORE
Sebbene nella materia del danno biologico l'apporto della giurisprudenza appare
preponderante rispetto ai riferimenti normativi, una completa indagine sulla tutela del
danno alla persona non può prescindere dall'esame dei progetti di legge che, nelle ultime
legislature, hanno tentato di definire una disciplina dei diversi profili che
caratterizzano la risarcibilità del danno in parola.
Al riguardo, è opportuno ricordare il disegno di legge unificato - noto come
"disegno Amabile", dal nome del relatore nella Commissione del Senato -
approvato in data 21 novembre 1990 e tendente alla riforma della legge 24 dicembre 1969,
n. 990 sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti. Analogo contenuto aveva
la proposta di legge di iniziativa dei senatori Aliverti ed altri approvata dal Senato il
24 marzo 1993. Due anni più tardi, con il disegno di legge del 10 gennaio 1995, n. 1276,
è stata prevista una modifica di alcune norme del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in
materia di estensione della tutela assicurativa del danno biologico. Il problema della
istituzione di un sistema liquidativo uniforme ha caratterizzato il contenuto della
proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati il 26 febbraio 1997 con la
previsione di una tabella nazionale di riferimento per il risarcimento del danno
biologico. Ancora più di recente sono state proposte nuove disposizioni in materia di
risarcimento
I nuovi interventi del legislatore, diretti alla creazione di una disciplina più o meno
settoriale del danno alla persona, con particolare riferimento al meccanismo di
liquidazione, sono caratterizzati dalla adozione di schemi rigidi e tassativi con
conseguente limitazione della discrezionalità del giudice di merito nella liquidazione
equitativa del danno. Ciò ha consentito ad autorevole dottrina[75] di contestare la
soluzione normativa che prevede un meccanismo liquidativo fisso o l'utilizzazione acritica
ed automatica delle tabelle in uso presso molti Tribunali. Infatti, si è osservato come
il danno alla persona sia un fenomeno complesso ed atipico che impone una diversificazione
del risarcimento, "ancorché determinato su base uniforme per tutti"[76]; così
lesioni equivalenti, sotto il profilo statico, possono determinare pregiudizi differenti
dal punto di vista dinamico non soltanto in funzione dell'età e del sesso del
danneggiato. Due lesioni di pari entità, ad esempio, possono in un caso non provocare a
Su un piano parzialmente differente si muove il progetto di legge redatto dalla
Commissione di studio nominata dall'ISVAP - Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni
Private e di interesse collettivo - che si propone di disciplinare tutta la materia del
danno alla persona inserendo nel codice civile nuove disposizioni per una definizione
positiva del concetto di danno biologico, parametri concreti di valutazione del danno
morale, oltre ai criteri per la determinazione di una tabellazione indicativa nazionale.
Poiché la proposta fa proprie, a livello normativo, le opinioni recentemente sostenute
dalla giurisprudenza di legittimità e condivise dal giudice delle leggi appare
indispensabile verificare i nuovi concetti introdotti dal legislatore atteso che, se è
vero che buona parte di tali norme riprendono le soluzioni giurisprudenziali, la nuova
disciplina costituirà il punto di partenza per le future costruzioni dottrinali e
giurisprudenziali.
Così, l'art. 1 della proposta introduce l'art. 2056 bis c.c. che definisce il danno
biologico come "pregiudizio derivante alla persona dalla menomazione dell'integrità
psicofisica, temporanea o permanente, suscettibile di accertamento medico legale. Il danno
biologico deve essere risarcito indipendentemente dall'incidenza della menomazione sulla
capacità del danneggiato di produrre reddito". E' evidente che si è inteso
circoscrivere l'area del danno risarcibile al pregiudizio effettivamente determinato da
una lesione che possa essere verificata dal medico legale, con ciò facendo propria
l'opinione più rigorosa sostenuta dalla Corte Costituzionale. Il secondo comma dell'art.
2056 bis c.c. costituisce un tributo alle novità interpretative introdotte dai giudici di
Genova. L'espresso riferimento allo "accertamento medico legale" tradisce lo
sforzo di agganciare il concetto di ingiustizia del danno a parametri oggettivi e non
solamente giuridici.
L'intento è ancora più evidente nell'art. 3 della proposta (valutazione del danno
biologico) che espressamente stabilisce che la liquidazione è determinata "sulla
base dei valori monetari uniformi stabiliti dalla Tabellazione Indicativa Nazionale di cui
al successivo art. 4. Il giudice può, con specifica motivazione correggere secondo il suo
prudente apprezzamento la determinazione del risarcimento avendo riguardo a comprovate
peculiarità oggettive e soggettive del caso concreto".
Il rapporto di regola ad eccezione tra i valori tabellari e la discrezionalità del
magistrato costituisce il punto di arrivo di un compromesso tra la rigida determinazione
di ogni ipotesi di danno e la assoluta discrezionalità nella liquidazione equitativa del
pregiudizio subito. I due profili del riscontro necessariamente oggettivo della lesione e
della prevalenza del parametro tabellare hanno aperto la strada ad una serie di critiche
alla impostazione che sta alla base del progetto elaborato dall'ISVAP. E' stato osservato,
al riguardo, che mentre l'aspetto statico del danno trova una collocazione normativa nel
nuovo articolo 2056 bis c.c., quello dinamico risulta gravemente depauperato rendendo più
ardua la giustificazione di quelle figure di danno che, secondo l'orientamento
maggioritario, confluiscono oggi nel più ampio concetto di danno biologico (danno
estetico, danno alla vita sessuale, alla capacità lavorativa generica ed alla vita di
relazione).
E' stato criticamente puntualizzato che, secondo la nuova disciplina normativa, tutto ciò
che sfugge all'accertamento medico non avrà più diritto di cittadinanza[78].
Deve ritenersi che il progetto di legge, chiaramente ispirato al tentativo di
circoscrivere la onnicomprensività del danno biologico, consente, entro limiti
accettabili, di realizzare il principio della personalizzazione del danno, attraverso un
meccanismo sufficientemente elastico di valutazione e determinazione del danno
risarcibile. Il legislatore ha valorizzato l'opera della giurisprudenza di merito in tema
di liquidazione del pregiudizio subito, prevedendo espressamente all'art. 4 che "i
valori monetari uniformi per la valutazione del danno biologico devono essere elaborati
(è prevista una delega governativa per l'emanazione della T.I.N.) sulla base delle
indicazioni emergenti dalla giurisprudenza a livello nazionale". Nello stesso senso
va evidenziato il potere del giudice di correggere la determinazione tabellare con
specifica motivazione, entro una misura massima non superiore al terzo dell'ammontare
indicato dalla Tabellazione Indicativa Nazionale (T.I.N.).
Al contrario il ridimensionamento del profilo dinamico del danno, quale emerge dalla
definizione contenuta nell'art. 2056 bis c.c., risponde ad una specifica scelta del
legislatore che ha inteso dare concreta esecuzione ai principi affermati dalla Corte
Costituzionale nella nota decisione n. 372 del 1994.
Va poi segnalato un disegno di legge che intende rivisitare l'intero sistema risarcitorio:
il disegno C/6817, in tema di "Disposizioni in materia di danno alla persona e di
tutela risarcitoria", che introduce, nel libro quarto del codice civile, un titolo
autonomo dedicato esclusivamente ai danni non patrimoniali[79], nel quale il risarcimento
del danno morale viene svincolato dall'esistenza del reato ed ancorato al più labile
presupposto dell'ingiustizia del pregiudizio morale, da liquidarsi sulla base di specifici
indici. Il disegno è stato assegnato dal 21 marzo 2000 alla Commissione Giustizia.
Il quadro complessivo dei disegni di regolamentazione del danno non patrimoniale evidenzia
come la nuova nozione di danno biologico inciderà certamente su quei profili del danno
alla persona connessi alle relazioni intersoggettive ed alla proiezione in futuro di tutta
una serie di patologie non strettamente agganciate al riscontro medico legale.
Costituirà, comunque, il punto di partenza per riempire di nuovi contenuti l'istituto del
danno biologico.
Va menzionato, da ultimo, il disegno di legge approvato definitivamente dalla Camera il 28
febbraio 2001 e denominato "apertura e regolazione dei mercati", collegato alla
Finanziaria per il 2001, all'interno del quale insieme alla disciplina che riguarda il
settore agricolo, forestale, la pesca, le privatizzazione e gli incentivi alle imprese,
viene dettata una regolamentazione in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale.
Le norme più rilevanti sono quelle contenute nell'art. 5 che disciplina le cd
micropermanenti, ovvero le lesioni che provocano una invalidità sino al 9%.
In particolare, a titolo di danno biologico permanente viene liquidato un importo
crescente in misura più che proporzionale rispetto al parametro del grado di invalidità
e meno che proporzionale rispetto al parametro dell'età.
Il valore del primo punto di invalidità percentuale è determinato in lire 1.200.000.
La determinazione dell'importo da liquidare a titolo di risarcimento deriva dalla seguente
operazione:
lire 1.200.000 x % di I.P. (invalidità permanente determinata dal CTU) x coefficiente
moltiplicatore (indicato nell'allegato A del disegno di legge che prevede un parametro
crescente in funzione della gravità della lesione: da 1,0 a 2,3) x coefficiente dell'età
(paramento decrescente che prevede un abbattimento pari all'1% ogni due anni di età a
partire a 11 anni).
Sviluppando i valori e confrontandoli con quelli relativi alle tabelle dei tribunali di
Milano e Roma riferiti ad invalidità pari, rispettivamente, al 2%, al 5% ed all'8% per
danneggianti di 18, 45 e 60 anni, si perviene a risultati che sono in linea con quelli in
uso presso tali Tribunali. In particolare, gli importi risultanti dai criteri del disegno
di legge occupano una fascia intermedia tra quelli previsti nelle tabelle di Milano e
quelle di Roma.
E' determinata, altresì, la liquidazione del danno biologico temporaneo nella misura di
lire 70.000 al giorno per ITT e, per la parziale, nella misura corrispondente alla
percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno.
15. IMPRESA DESIGNATA E CESSIONARIA
L'art. 19 della legge n. 990/1969 dispone che "è costituito, presso la CONSAP
(concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.) un Fondo di Garanzia per le vittime
della strada, per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei
natanti per i quali, a norma della presente legge, vi è l'obbligo di assicurazione nei
casi in cui:
a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
c) il veicolo o natanti risulti assicurato presso un'impresa. che al momento del sinistro
si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente".
Nell'ipotesi di veicolo non identificato, il risarcimento riguarda solo i danni alla
persona, mentre nell'ipotesi di veicolo sprovvisto di assicurazione o assicurato con
impresa in L.C.A., il risarcimento è dovuto per i danni alla persona e alle cose, ma, per
quest'ultimo caso, solo se il danno è superiore al controvalore in lire di 500 unità di
conto europeo, pari a circa lire 100.000.
"L'azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata nei confronti
dell'impresa designata".
L'art. 19 è stato modificato dall'art. 31 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e
successivamente dall'art. 126 del d.lgs., 17 marzo 1995, n. 175, che hanno esteso le
garanzie assicurative all'ipotesi di veicolo non identificato o sprovvisto di
assicurazione o assicurato con impresa in L.C.A.
L'ultimo decreto ha introdotto, altresì, l'onere a carico del Fondo, di risarcire i
sinistri verificatisi sul territorio di uno Stato membro della C.E.
La istituzione del F.G.V.S. (Fondo di garanzia per le vittime della strada) risponde ad
una esigenza sociale di tutela dei soggetti che subiscano un pregiudizio più o meno grave
per la circolazione dei veicoli non assicurati o non individuati.
Il F.G.V.S. agisce attraverso una impresa assicurativa che viene individuata dal Ministero
dell'Industria con un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, la quale provvede a
liquidare, in nome e per conto del F.G.V.S., le somme spettanti al danneggiato. In
sostanza l'impresa designata anticipa le somme che le verranno rimborsate dalla CONSAP.
La prima ipotesi di intervento del Fondo previsto dalla lettera a) dell'art. 19 della cit.
legge è quella di sinistro stradale provocato dalla c.d. auto pirata (veicolo non
identificato). Per la prassi giudiziaria, in questi casi grava sull'attore l'onere di
dimostrare oltre alla verificazione del sinistro anche, e soprattutto, che il danno sia
stato determinato da un veicolo per il quale è previsto l'obbligo dell'assicurazione per
la r.c.a. Non sono mancate, in passato, sentenze di rigetto della pretesa nel caso in cui
il veicolo pirata era stato individuato, in citazione, in un ciclomotore di 50 cc. (prima
della estensione anche ai ciclomotori dell'obbligo assicurativo).
Naturalmente, l'impossibilità della identificazione del veicolo investitore non deve
dipendere da negligenza del danneggiato, nel qual caso la pretesa dovrà essere rigettata.
Così, ad esempio, non potrà essere accolta la domanda quando il conducente
dell'autoveicolo si sia dato alla fuga ma risulti, comunque, individuabile attraverso il
numero di targa. Al contrario, l'art. 19, sotto il profilo probatorio, non ha modificato i
principi generali sull'accertamento della responsabilità né la rilevanza dell'eventuale
concorso di altri soggetti in aggiunta a quello per il quale il Fondo interviene.
"Pertanto la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni derivanti da sinistro
cagionato da un veicolo rimasto sconosciuto ben può essere fondata sulla presunzione di
responsabilità prevista dall'art. 2054, secondo comma, c.c." [80].
Prima dell'entrata in vigore della legge n. 20/1991, però, l'intervento del Fondo era
limitato soltanto alle lesioni che avessero determinato un'inabilità temporanea superiore
a novanta giorni o un'invalidità permanente superiore al 20%. Così, per i sinistri
verificatisi prima di tale legge (9 gennaio 1991) rimane operativa la precedente
limitazione.
Nel caso di veicolo non identificato, è esclusa la risarcibilità del danno alle cose,
mentre quello alle persone viene determinato, ai sensi del secondo comma dell'art. 21, in
base alla percentuale di inabilità permanente; la qualifica di "vivente a
carico" e la percentuale di reddito sono determinati sulla base del D.P.R. n.
1124/1965 che rinvia, all'allegato 1, a tabelle di determinazione del grado percentuale di
invalidità permanente (che differiscono da quelle utilizzate in medicina legale per la
valutazione degli esiti invalidanti da responsabilità civile).
Poiché l'art. 21 richiede nel caso di danno da sinistro mortale, l'ulteriore requisito
della "vivenza a carico" si è posto il problema della legittimità e
dell'estensione di tale disposizione. In realtà, la questione si svuota di significato
per il fatto che questi parametri riguardano, comunque, solo il danno patrimoniale
conseguente al decesso del familiare e non le altre voci di danno come quello morale e
biologico (per il caso di morte non immediata).
Nella diversa ipotesi prevista dalla lettera b) dell'art. 19 (sinistro provocato da
veicolo privo di assicurazione), l'attore dovrà citare, oltre all'impresa designata,
anche il responsabile del danno ai sensi dell'art. 23 (il proprietario) per richiedere sia
i danni alla persona che quelli alle cose quando superano le 500 unità di conto europeo
(circa lire 100.000).
La fattispecie riguarda tutti i casi in cui il contratto di assicurazione sia scaduto per
l'inutile decorso del termine di tolleranza, le ipotesi di contratto concluso presso
impresa non autorizzata, oltre all'ipotesi classica di veicolo per il quale non sia stato
mai concluso un contratto di assicurazione.
L'ultima fattispecie è quella prevista dalla lettera c) dell'art. 19 con riferimento ai
sinistri provocati da veicoli assicurati presso imprese in L.C.A.
A tal proposito, va precisato che l'iniziale linearità della disciplina normativa è
stata compromessa da una serie di successivi interventi del legislatore che oggi
permettono la contemporanea esistenza di tre meccanismi alternativi di tutela.
La disciplina originaria prevedeva nel caso in cui una società assicuratrice della
responsabilità civile fosse stata posta in liquidazione coatta amministrativa prima del
giudizio civile, l'obbligo, per il danneggiato, di convenire in giudizio, oltre al
Commissario Liquidatore dell'impresa in L.C.A., anche l'impresa designata quale soggetto
legittimato passivamente, sia sotto il profilo processuale che sostanziale.
Nel diverso caso in cui durante il processo l'impresa assicuratrice venga posta in
liquidazione, il procuratore della stessa provvederà alla dichiarazione di perdita della
capacità processuale ai fini della interruzione del processo e della successiva
riassunzione, questa volta nei confronti del F.G.V.S. (secondo una tesi minoritaria
l'effetto interruttivo sarebbe anche rilevabile d'ufficio).
Nel caso in cui il procuratore non renda tali dichiarazioni le parti potranno
autonomamente citare in giudizio, per l'eventuale udienza già fissata, il soggetto
legittimato a costituirsi in luogo della impresa in L.C.A.[81].
Nel caso in cui il provvedimento di liquidazione intervenga in corso di causa, l'art. 25
della legge n. 990/1969 prevede che la sentenza è opponibile, nei minimi dei massimali
indicati dalla legge, anche nei confronti del F.G.V.S., purché la pendenza del giudizio
sia stata comunicata al Fondo mediante atto notificato a mezzo di Ufficiale Giudiziario.
Oltre a tale meccanismo risarcitorio, le leggi n. 39/1977 e n. 738/1978 hanno creato due
sistemi alternativi finalizzati a garantire al personale dell'impresa posta in
liquidazione, la possibilità di essere reimpiegato con una garanzia di continuità del
posto di lavoro.
In particolare, la c.d. miniriforma, prevista con la legge 26 febbraio 1977, n. 39, ha
permesso la continuazione dei rapporti assicurativi in corso alla data di pubblicazione
del decreto di L.C.A. autorizzando il Commissario Liquidatore a procedere, in via
stragiudiziale, alla definizione delle controversie.
E' previsto in questo caso, un più lungo termine per la richiesta stragiudiziale che
passa dai sessanta giorni dell'art. 22 ai centottanta giorni della legge n. 39/1977.
Il Commissario liquidatore, oltre che procedere alle operazioni di liquidazione della
compagnia, sottoposta alla procedura concorsuale, è abilitato a definire
stragiudizialmente i sinistri sia precedenti che successivi alla liquidazione. Nel caso di
mancata definizione stragiudiziale, il danneggiato potrà proporre la domanda nei
confronti del Fondo citando l'impresa designata nell'interesse di quest'ultimo. Per la
giurisprudenza costante, nei confronti del Commissario Liquidatore, che pure è
legittimato passivamente sotto un profilo processuale, non può emessa alcuna condanna da
parte del giudice civile.
A ben vedere, si tratta, in sostanza, di un meccanismo analogo a quello precedente e che
si differenzia soltanto per la fissazione di un termine più lungo imposto al danneggiato
prima di agire in giudizio e per la possibilità del Commissario Liquidatore di svolgere
attività precontenziosa.
Il terzo sistema è quello introdotto dalla legge 24 novembre 1978, n. 738 (che ha
convertito il d.l. 26 settembre 1978 n. 576) la quale ha disciplinato la definizione dei
sinistri pendenti, a carico di compagnie poste in liquidazione coatta, attraverso lo
strumento della impresa "cessionaria del portafoglio".
Tale soggetto si differenzia dall'impresa designata in quanto, quella cessionaria non
agisce in proprio, ma quale mandataria ex lege del F.G.V.S. e non è vincolata a limiti
territoriali previsti nel decreto di individuazione delle imprese designate.
Per i sinistri verificatisi prima della liquidazione coatta amministrativa, il decreto
prevede il trasferimento di ufficio del portafoglio di una società in favore di altra
compagnia che provvederà, in nome e per conto del Fondo di garanzia, a risarcire in via
stragiudiziale i sinistri verificatisi prima della cessione.
Anche in questo caso, è previsto un termine più lungo tra la diffida inviata con
raccomandata e la notifica dell'atto di citazione, atteso che l'art. 8 della legge n.
738/1978 fissa uno spatium deliberandi di sei mesi. E' previsto, inoltre, che la
raccomandata eventualmente già inviata all'impresa posta in L.C.A., deve essere
nuovamente inviata anche nei confronti della impresa cessionaria.
L'attore dovrà citare in giudizio, il responsabile civile, l'impresa cessionaria in nome
e per conto del CONSAP (Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della
strada) ed il Commissario liquidatore dell'impresa.
La cessionaria agisce quale rappresentante ex lege del Fondo e va evocata in giudizio
proprio in tale specifica qualità. Diversamente, il giudice dovrà rilevare il difetto di
legittimazione passiva.
Sulla questione la Cassazione ha emesso pronunzie rigorose, prevedendo che l'azione va
proposta, in base al comma terzo dell'art. 4 della legge n. 738/1978 "convenendo in
giudizio l'impresa cessionaria in nome e per conto dell'INA (oggi CONSAP)",
configurandosi altrimenti un difetto di legittimazione passiva non potendo il giudice
"pronunciare la sua condanna in rappresentanza del Fondo di garanzia, implicando ciò
violazione dell'art. 112 c.p.c."[82].
Meno rigorosa si è mostrata, talvolta, la giurisprudenza di merito che ha ritenuto
sufficiente l'esistenza di espressioni idonee ad individuare la volontà del danneggiato
di citare in giudizio l'impresa cessionaria nella qualità di rappresentante del Fondo,
anche in assenza di formule sacramentali[83]. In questa ipotesi, l'impresa cessionaria ha
legittimazione ad causam, ma difetta di legittimazione passiva in sede di esecuzione,
così come stabilito definitivamente dalle Sezioni Unite della Cassazione[84].
La Corte ha affermato che "con riferimento agli eventi dannosi verificatisi prima
della pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta dell'impresa, il soggetto
passivo dell'obbligazione dell'azione risarcitoria è direttamente il Fondo di garanzia e
non già l'impresa cessionaria del portafoglio di quella posta in liquidazione. Solo il
Fondo di garanzia è tenuto ad adempiere il giudicato di condanna ed è legittimato
passivamente nella azione esecutiva che non potrà essere proposta in nessun caso nei
confronti dell'impresa cessionaria".
Nel caso, invece, di sinistri successivi al provvedimento di L.C.A., la giurisprudenza ha
ritenuto responsabile in proprio (e non quale mandataria ex lege) l'impresa
cessionaria[85], precisando che nel caso in cui il sinistro sia stato provocato da veicolo
con polizza in corso, per la quale l'impresa assicuratrice originariamente in bonis aveva
già riscosso i premi, se l'impresa cessionaria paghi somme superiori al massimale
stabilito per legge, avrà diritto di rivalersi per tali eccedenze nei confronti
dell'impresa sottoposta a L.C.A.[86].
Inoltre, nel caso di sinistro avvenuto dopo la cessione del portafoglio, troverà
applicazione l'ordinaria procedura nei confronti dell'impresa cessionaria, così come
avviene per qualsiasi altra impresa assicurativa e sarà, quindi, sufficiente il decorso
del termine dilatorio di 60 giorni.
Nel caso, infine, in cui il provvedimento di L.C.A. intervenga nelle more del giudizio,
oppure quando la causa si sia già conclusa, la giurisprudenza ritiene di poter applicare
analogicamente l'art. 25 della legge 990/1969 dettato per l'ipotesi della impresa
designata, per la natura di normativa generale attribuita alla detta legge che disciplina
principi ed istituti applicabili anche alle integrazioni successivamente disposte dal
legislatore del 1977 e 1978[87].
Come si è visto, l'art. 25 in questione prevede che "le sentenze ottenute dal
danneggiato contro l'assicuratore prima che sia intervenuto il provvedimento di L.C.A.,
sono opponibili, se passate in giudicato, all'impresa designata (o, secondo la
giurisprudenza, all'impresa cessionaria) per il risarcimento del danno entro i limiti
fissati dall'art. 21. Se il provvedimento. interviene in corso di giudizio e questo
prosegua nei confronti della impresa in L.C.A. le pronunzie relative sono opponibili"
negli stessi limiti a condizione che la pendenza del giudizio sia stata comunicata a mezzo
di notifica.
Secondo la giurisprudenza, il concetto di opponibilità delle sentenze (ed anche delle
provvisionali ex art. 24) deve essere interpretato in termini di eseguibilità della
pronunzia, atteso che la disciplina è finalizzata a consentire al danneggiato di eseguire
la sentenza emessa nei confronti di un soggetto diverso richiedendo, invece, gli importi
oggetto di condanna all'impresa designata o a quella cessionaria (in questo caso,
direttamente al F.G.V.S.).
L'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 25 (provvedimento di liquidazione che
intervenga nelle more del giudizio che prosegua, comunque, nei confronti della impresa in
liquidazione) lascia intendere che il danneggiato è legittimato a procedere alla
riassunzione del giudizio nei confronti del solo Commissario Liquidatore (rimanendo in
causa la società posta in liquidazione), oppure potrà riassumere nei confronti del
Commissario ed anche dell'impresa designata (o cessionaria).
Si tratta di una norma che deroga ai principi generali in materia fallimentare sulla
liquidazione coatta amministrativa, secondo i quali il credito vantato dal danneggiato
deve essere acclarato attraverso la domanda di ammissione al passivo.
Al contrario, dopo l'interruzione del giudizio, l'attore potrà, ai sensi dell'art. 25,
procedere alla riassunzione nei confronti del solo Commissario Liquidatore. La sentenza di
condanna sarà, comunque, eseguibile nei confronti della impresa designata o di quella
cessionaria (che pure non hanno partecipato alla seconda fase del giudizio) nel caso in
cui sia stata effettuata ritualmente la notificazione a mezzo di Ufficiale Giudiziario.
Nella prassi, però, l'attore riassume il giudizio, oltre che nei confronti del
Commissario liquidatore, anche verso l'impresa designata o cessionaria rispetto alla
quale, quindi, la sentenza produrrà effetti diretti anche nel caso in cui l'attore in
riassunzione abbia omesso di formulare una esplicita richiesta di danni nei confronti di
tali nuovi soggetti del giudizio[88].
Da ultimo, la giurisprudenza ritiene ammissibile la riassunzione, oltre che nei confronti
del solo Commissario Liquidatore (art. 25) o nei confronti di questi unitamente alla
impresa designata o cessionaria, anche nei confronti soltanto dell'impresa cessionaria
senza che venga evocato in giudizio, per la prosecuzione, il Commissario liquidatore[89].
Concludendo, secondo la giurisprudenza l'attore può ritualmente riassumere la causa nei
confronti di uno soltanto dei soggetti individuati dal provvedimento di liquidazione (il
Commissario Liquidatore o l'impresa designata o cessionaria) o di entrambi.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] La disciplina dell'assicurazione obbligatoria introdotta dalla legge 24 dicembre 1969,
n. 990, è stata successivamente integrata dalle seguenti norme:
· D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973, contenente il regolamento di esecuzione della legge
990/1969;
· legge 26 febbraio 1977, n. 39, che prevede delle modifiche nella disciplina della
assicurazione obbligatoria;
· legge 24 novembre 1978, n. 738, in materia di trasferimento del portafoglio e del
personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa;
· D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45, che introduce ulteriori modifiche alla disciplina
dell'assicurazione obbligatoria;
· legge 7 agosto 1990, n. 242, relativa ai danni provocati dalla circolazione nel
territorio italiano dei veicoli immatricolati negli Stati esteri;
· legge 17 febbraio 1992, n. 166, sul ruolo nazionale dei periti assicurativi;
· legge 19 febbraio 1992, n. 142, in esecuzione degli obblighi derivanti dalla
appartenenza alla Comunità Europea;
· decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, emesso in attuazione della direttiva C.E.E.
in tema di assicurazione diretta diversa da quella sulla vita.
[2] A causa dei maggiori adempimenti richiesti dall'art. 28, gli assicuratori sociali
utilizzano lo strumento più agevole previsto dal codice civile (art. 1916 c.c.). Il
diritto di surroga, però, non può essere esercitato sulle somme spettanti al danneggiato
a titolo di danno biologico e danno morale.
[3] Cass., SS. UU., 11 luglio 1984, n. 4055, in As, 1985, II, 2, 164.
[4] Cass., 11 marzo 1991, n. 2552, in MGC, 1991, 342.
[5] Cass., 10 giugno 1992, n. 7130, in RCP, 1993, 94.
[6] L'unica ipotesi in cui, secondo la giurisprudenza, litisconsorte necessario è
soggetto diverso dal proprietario pare essere quella dei danni provocati da un veicolo
circolante con "targa di prova". In tal caso, nel giudizio promosso dal
danneggiato contro l'assicuratore della targa, litisconsorte necessario ai sensi dell'art.
23 è il titolare della targa stessa quale assicurato e non il proprietario, atteso che la
polizza sulla targa prova assicura qualsiasi veicolo in circolazione con quella targa ed
è trasferibile da veicolo a veicolo: Cass., 25 febbraio 1992, n. 2332, in GC, 1993, I,
1919.
[7] Cass., 28 novembre 1990, n. 11467 e Cass., 9 maggio 1991, n. 5189, in Giur. It. 1993,
I, 1 201.
[8] Cass., 15 ottobre 1997, n. 10110.
[9] Cass. Pen. 7 marzo 1981.
[10] Tribunale Roma, 7 giugno 1982.
[11] Pretura Ravenna, 19 aprile 1984.
[12] La tesi è stata sostenuta dalla giurisprudenza di merito: Pretura Reggio Emilia, 14
luglio 1993, Tribunale La Spezia, 13 luglio 1994 ed altre.
[13] Tribunale Taranto, 11 giugno 1993.
[14] Cass., 9 giugno 1997, n. 5146.
[15] Cass., 18 dicembre 1996, n. 11318.
[16] Cass., 2 luglio 1997, n. 7015.
[17] Così Tribunale Roma, 19 settembre 1984.
[18] Ad esempio, non è stata ritenuta area privata equiparabile, quella del cortile
interno di edificio privato (Cass., 12 agosto 1995, n. 8846), l'area di una cava privata
(Cass., 25 agosto 1989, n. 3785), il cortile di una caserma di pubblica sicurezza (Appello
Milano, 16 dicembre 1988). Diversa valutazione è stata operata nel caso di area privata
alla quale poteva accedere una moltitudine di soggetti, quali utenti, fornitori o clienti
di una azienda (Tribunale Milano, 26 gennaio 1995) o per un parcheggio privato adiacente
una pubblica via, ma non delimitato da muro di confine (Cass. Pen. 21 marzo 1974).
[19] Cass. 12 agosto 1995, n. 8846.
[20] Cass., 24 febbraio 1998, n. 1976.
[21] Cass. 23 agosto 1997, 7922.
[22] Cass., 16 giugno 1998, 5983.
[23] Cass., 19 aprile 1983, n. 2717.
[24] Cass., 27 giugno 1997, n. 5783.
[25] Corte Cost., 29 dicembre 1972 n. 205.
[26] Cass., 10 maggio 1988, n. 3415, in MGC, 1988, 813.
[27] Cass., 22 dicembre 1977, n. 5703, in Arch. Circolaz., 1978, 335.
[28] Cass., 15 luglio 1984, n. 1905, in MFI, 1984, 493).
[29] Cass., 16 novembre 1987, n. 8386, in Arch. Circolaz., 1988, 433.
[30] Cass., 11 giugno 1997, n. 5250, Cass., n. 1198/97, n. 4909/96 ed altre.
[31] Cass., 20 dicembre 1964, n. 1214.
[32] Cass., 10 marzo 1965, n. 389, in RGCT, 1965, 273.
[33] Cass., 21 aprile 1998, n. 4030, Cass., 27 giugno 1997, n. 5781 ed altre.
[34] Tribunale Roma, 18 ottobre 1994, in RGCT, 1996, 337.
[35] Tribunale Verbania, 21 dicembre 1985, n. 398, in DPA, 1987, 351.
[36] Tribunale Roma, 19 gennaio 1995, in RGCT, 1995, 183.
[37] Cass., 26 ottobre 1998, n. 10629, in FI, 1998, I, 3109.
[38] Cass., 6 ottobre 1999, n. 11132, in Guida al Diritto, 1999, n. 49, 54.
[39] Cass., 1 febbraio 2000, n. 1072, in Guida al Diritto, 2000, n. 10, 58.
[40] PROTO PISANI, Due note in tema di tutela cautelare, in FI, 1983, V, 151.
[41] Tribunale Milano, 30 aprile 1997, in GI, 1997, I, 2, 630.
[42] Cass. Pen., 12 febbraio 1982, in As, 1983, Mass., 43.
[43] Appello Milano, 6 aprile 1982, in AGCSS, 1982, 503.
[44] Tribunale Ariano Irpino, 16 marzo 1982, in GM, 1983, 5; Tribunale Venezia, 14
febbraio 1980, ivi, 1982, 399.
[45] Pretura Castellammare del Golfo, 7 marzo 1988, in Riv. it. Medicina Legale, 1992,
195.
[46] SPERA, Ratio, disciplina e problemi applicativi posti dall'art. 186 quater c.p.c., in
Documenti giustizia, 1996, 98.
[47] Cass., SS.UU., 11 novembre 1991, n. 12014, in FI, 1992, I, 2442.
[48] Cass., 19 dicembre 1990, n. 12036, in MGC, 1990, 2057.
[49] Tribunale Napoli, 28 gennaio 1980, in RCP, 1980, 582.
[50] Cass., 5 novembre 1985, n. 5362, in As, 1985, 111.
[51] Cass., 25 marzo 1995, n. 3570, in GC, 1995, I, 1787.
[52] Cass., 7 agosto 1991, n. 8597, in MGC, 1991, fasc. 8.
[53] Cass., SS. UU., 16 aprile 1997, n. 3288, in GC, 1997, I, 1179.
[54] Cass., 17 gennaio 1983, n. 352, in RCP, 1984, 385; Cass., 27 luglio 1987, n. 5496, in
MGC, 1987, fasc. 7.
[55] Cass., 22 gennaio 1998, n. 605, in Guida al Diritto, 1998, n. 10, 47.
[56] Corte Cost., 6 giugno 1989, n. 319, in FI, 1989, I, 2695.
[57] Corte Cost., 18 luglio 1991, n. 356, in RCP, 1991, 689.
[58] Corte Cost., 27 dicembre 1991, n. 485, in RCP, 1992, 58.
[59] Pretore Milano, 13 aprile 1996, in Il lav. nella giurispr., 1996, 761.
[60] Tribunale Parma, 28 maggio 1993, in RCP, 1994, 114.
[61] Tribunale Torino, 11 dicembre 1993 e 7 maggio 1994, in RCP, 1994, 779 e 755.
[62] Cass., 4 ottobre 1994, n. 8054, in Il lav. nella giurispr., 1995, 190.
[63] Il D.P.R. n. 1124/1965 considera l'inabilità permanente assoluta quella conseguenza
di un infortunio o di una malattia professionale che elimini completamente e per tutta la
vita l'attitudine al lavoro, mentre l'inabilità permanente parziale è la conseguenza di
un medesimo evento che diminuisca l'attitudine al lavoro in parte, ma in modo essenziale e
per tutta la vita.
[64] Cass., 10 ottobre 1992, n. 11098, in RGCT, 1993, 2, 328.
[65] Corte Cost., 17 febbraio 1994, n. 37, in RCP, 1994, 216.
[66] Cass., 15 settembre 1995, n. 9761, in FI, 1995, I, 3140.
[67] Cass., 22 gennaio 1998, n. 605, in Guida al Diritto, 1998, n. 10, 47.
[68] In tal senso cfr. Cass., 16 novembre 1999, n. 12686, in Guida al Diritto, 2000, n. 4,
85.
[69] Cass., 10 ottobre 1992, n. 11098, in RGC, cit.
[70] COMANDE' e TURCHETTI, Un modello possibile per la "RC", in Diritto e
Giustizia, 2000, n. 12, 71 ss.
[71] E' previsto, infatti, che il legislatore possa apportare modifiche sino al 2001.
[72] Il riferimento è al d.d.l. delega "Nuova disciplina in tema di danno alla
persona" (atto S/4093) che agli artt. 3 e 4 prevede, rispettivamente, i criteri di
valutazione del danno biologico ed i "criteri per la determinazione della Tabella
Indicativa Nazionale". E' stato correttamente osservato che il d.lgs. n. 38
recepisce, nella disciplina dell'indennizzo INAIL, i principi giurisprudenziali in misura
certamente maggior e più organica di quanto è previsto nel d.l. 28 marzo 2000, n. 70,
esaminato nei capitoli precedenti e convertito con rilevanti modificazioni dalla legge 26
maggio 2000, n. 137.
[73] La "tabella dei coefficienti" prevede quattro gruppi (A,B,C e D) in base
alla gravità delle menomazioni con riferimento all'attività lavorativa, rispettivamente
per lesioni inferiori al 25%, tra il 25% ed il 50%, tra il 51% e l'85% e tra l'86% ed il
100%. Il Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, come previsto dall'art. 13, comma 3, con
delibera n. 285 del 15 giugno 2000 ha rivisto le tabelle dei coefficienti inserendo
nell'ambito delle prime tre categorie dei sottogruppi che prevedono coefficienti così
articolati: gruppo A, grado di menomazione dal 16% al 20% coefficiente 0,4; grado di
menomazione dal 21% al 25% coefficiente 0,5; gruppo B, grado di menomazione dal 26% al 35
% coefficiente 0,6; grado di menomazione dal 36% al 50% coefficiente 0,7; gruppo C, grado
di menomazione dal 51% al 70% coefficiente 0,8; grado di menomazione dal 71% all'85%
coefficiente 0,5; gruppo D, grado di menomazione dal 86% al 100% coefficiente 1.
[74] Cass., 22 gennaio 1998, n. 605, cit.
[75] GIANNINI, Il risarcimento del danno alla persona nella giurisprudenza, Milano, 1991,
327-328.
[76] Corte Cost., 14 luglio 1986, n. 184, in FI, 1986, I, 2053.
[77] Cass., 11 febbraio 1985, n. 1130, in RCP, 1985, 210.
[78] PETTI, Il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale della persona,
Torino, 1999, 692 ss.
[79] L'indicazione del legislatore accoglie, di fatto, le contestazioni che parte della
dottrina aveva rivolto al d.d.l. governativo S/4093 con riferimento all'ipotesi di
tripartizione del danno risarcibile, auspicando la sollecita riforma dell'art. 2059 c.c.,
nel senso, appunto, di svincolare la risarcibilità del danno morale dalla commissione del
reato (ZIVIZ, Una nuova disciplina in tema di danno alla persona, prime impressioni sulla
proposta di riforma approvata dal Governo, in RCP, 1999, 843).
[80] Tribunale Pavia, 27 febbraio 1981, in GM, 1981, 1195.
[81] Cass., 10 febbraio 1992, n. 1434, in MGC, 1992, fasc. 2.
[82] Cass., 7 febbraio 1986, n. 770, in MFI, 1986, 147.
[83] Tribunale Lodi, 30 novembre 1987, in AGCSS, 1988, 453.
[84] Cass., SS.UU., 26 novembre 1996, n. 10495, in MGC, 1996, 1599.
[85] Cass., 5 maggio 1994, n. 4339, in AGCSS, 1994, 837.
[86] Cass., 24 giugno 1993, n. 7004, in GC, 1994, I, 450.
[87] Cass., SS.UU., 11 gennaio 1986, n. 113, in FI, 1986, I, 673.
[88] Cass., SS. UU., 4 luglio 1985, in FI, 1985, I, 3128.
[89] Cass., 7 aprile 1993, n. 4145, in RGCT, 1993, 934.
|