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Le monografie della Mailing List
Pubblicata 10 ottobre 2001


Monografia reperita in:
  www.diritto.net


La responsabilità giuridica dell'insegnante


Monografia dell'Avv. Bruno Sechi



La responsabilità giuridica dell'insegnante è essenzialmente disciplinata
dall'art. 61 della l. 11 luglio 1980 n° 312 che così recita:

"la responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente,
educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed
artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni
arrecati direttamente all'amministrazione in connessione a comportamenti
degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio
della vigilanza.

La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla
responsabilità del predetto personale verso l'amministrazione che risarcisca
il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla
vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'amministrazione
si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da
azioni giudiziarie promosse da terzi."

L'ultimo comma suesposto prevede la responsabilità civile diretta
dell'Amministrazione scolastica, la quale esercita il diritto di rivalsa nei
confronti dell'insegnante, che abbia tenuto un comportamento colposo o
doloso, nella causazione del danno.

La giurisprudenza piu'recente ha confermato la responsabilità civile
diretta dell'Amministrazione scolastica (Cass. civ. Sez. III 6331/98; Corte
Conti Sez. Giur. Lazio n. 40 del 15/05/1998; Corte Conti Sez. Giur. Piemonte
n. 1590 dell'11/X/1999).

L'istituto in questione ha dapprima trovato sistemazione nell'art. 2048
c.c.

Esso, unitamente alla responsabilità dei genitori, dei tutori ( art. 2048
c.c.), dei committenti ( art. 2049 c.c. ) rientra tradizionalmente nella
categoria della responsabilità per fatto altrui.

Secondo la dottrina tradizionale e lo stesso spirito del codice civile (
come si desume dalla Relazione del Ministro ), la responsabilità per fatto
altrui è una species del genus della responsabilità per fatto proprio.

Non può esistere una responsabilità senza che vi sia una colpa; essa trova
fondamento nel particolare rapporto tra il responsabile e l'autore materiale
del fatto ( v. la responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c. ).

L'autore del fatto è una fonte di danno che il " responsabile " ha
l'obbligo di controllare, per evitarne l'insorgenza, in conformità a
specifiche disposizioni di legge ( artt 2047-2054 c.c. ).

La costruzione tradizionale della figura in oggetto è posta a difesa del
principio della colpa.

Quest'ultima è il criterio fondamentale d'imputazione della responsabilità
civile.

La dottrina dell'ultimo trentennio ha trascurato, invero, le problematiche
concernenti la figura in esame.

Alcuni la reputano un'eccezione alla regola espressa nell'art. 2043 c.c.
( responsabilità civile per fatto proprio ); altri, pongono l'accento sulla
posizione di garanzia e di tutela del soggetto responsabile.

Parte della dottrina moderna distingue, nell'ambito dell'istituto in
oggetto, le ipotesi di responsabilità per fatto altrui, che prescindono
dalla colpa del responsabile, ( art. 2049 c.c.: responsabilità dei padroni e
dei committenti ), dalle ipotesi in cui la colpa è l'elemento fondante la
responsabilità medesima ( art. 2047 c.c.: danno cagionato dall'incapace;
art. 2048 c.c.: responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e
dei maestri d'arte ).

La responsabilità dei datori di lavoro per i fatti illeciti commessi dai
dipendenti è assoluta.

Infatti, l'art. 2049 c.c. non ammette la prova liberatoria, neanche
nell'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.

Parte della dottrina ritiene che, nella ipotesi succitata, il responsabile
riveste una posizione di garanzia nei confronti di terzi, per il
comportamento dei suoi dipendenti.

Nelle fattispecie di cui agli artt. 2047, 2048 c.c. i genitori e gli
insegnanti hanno l'obbligo di vigilare sui soggetti sottoposti alla loro
tutela.

Il mancato adempimento dell'obbligo di sorveglianza concorre alla
causazione del danno, commesso dal minore o dall'alunno.

La prova liberatoria del " responsabile " consiste nel dimostrare al
giudice che egli non ha potuto impedire il fatto dannoso.

La responsabilità dei genitori e degli insegnanti è agganciata, in qualche
modo, al principio della colpa.

E' opportuno evidenziare che nell'ipotesi di un fatto dannoso, commesso
dall'alunno a se medesimo o ad un terzo, l'Amministrazione scolastica si
surroga al personale docente nella responsabilità civile.

In altri termini, nell'ipotesi di cui sopra, il genitore dell'alunno
danneggiato, al fine di ottenere il risarcimento del danno, deve citare,
davanti al Tribunale civile, l'Amministrazione scolastica, quale unica
legittimata passiva.

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 64 del 1992, precisa che la
responsabilità diretta dell'Amministrazione scolastica, in via surrogatoria
rispetto agli insegnanti, è limitata ai soli casi d'omissione dei doveri di
vigilanza ( culpa in vigilando ), da parte di quest'ultimi.

Pertanto, nelle ipotesi di culpa in vigilando è esclusa l'azione civile
diretta nei confronti degli insegnanti, " mentre questi continuano a
rispondere in via diretta nelle ipotesi diverse da quelle commesse in culpa
in vigilando ".

L'orientamento suesposto è stato confermato dalla Giurisprudenza di
legittimità ( Cass. SS. UU. n. 7454/1997; Cass. civ. Sez. III n. 2463 del
1995 ).

E' fatto salvo il diritto di rivalsa dell'Amministrazione, condannata in
sede civile, nei confronti dell'insegnante, il quale abbia tenuto, in
occasione del fatto dannoso dell'allievo, un comportamento connotato da dolo
o colpa grave ( v. art. 61 2 co. l. 11 luglio 1980 n. 312 ).

Le nozioni di dolo e di colpa si ricavano dal codice penale:

art. 43 c.p.: ( il fatto illecito ) " è doloso, o secondo l'intenzione,
quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od
omissione ................. è dall'agente preveduto e voluto come
conseguenza della propria azione od omissione ";

" è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto,
non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o
imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o
discipline ".

Il dolo o la colpa sono l'elemento psicologico essenziale del fatto
illecito.

Nelle ipotesi di dolo o colpa grave dell'insegnante, l'Amministrazione
scolastica, qualora sia stata condannata al risarcimento dei danni in favore
del danneggiato, in forza della sentenza del Giudice civile, deve rivalersi
nei confronti del medesimo insegnante, davanti alla Corte dei Conti.

Infatti, il comportamento colposo dell'insegnante, che contribuisca alla
verificazione del fatto dannoso dell'alunno, causa un danno economico
all'Amministrazione scolastica, equivalente all'importo monetario,
corrisposto al medesimo alunno, a titolo di risarcimento dei danni.

Secondo l'unanime Giurisprudenza, la colpa grave sussiste nelle ipotesi di
mancata adozione delle piu' elementari regole di prudenza, diligenza e
perizia.

Nell'ambito della responsabilità in oggetto, autorevole Giurisprudenza (
Corte dei Conti Sez. Giur. Piemonte n. 1590 dell'11 ottobre 1999 )
stabilisce che la mancata sorveglianza, durante la pausa di ricreazione,
concretizza un'ipotesi di colpa grave.

Infatti, secondo la giurisprudenza de qua, in tale momento si richiede una
vigilanza maggiore, considerata la prevedibile "esuberanza degli alunni",
che determina maggiori rischi d'eventi dannosi.

Nell'ipotesi di un alunno, caduto nella tromba delle scale, al momento
dell'uscita dall'edificio scolastico, la Corte dei Conti, nella sent. n. 40
del 15/05/1998, ha accertato la responsabilità dell'insegnante 64enne, nella
misura del 20%; perciò, a fronte di un risarcimento dei danni di £. 120
milioni, l'insegnante è stato condannato alla rifusione di £. 5 milioni, in
favore dell'Amministrazione scolastica, in virtu' della riduzione concessa
dai giudici.

La riduzione del grado di responsabilità, e per l'effetto, della somma di
danaro da pagare, a titolo di risarcimento, rientra nei poteri attribuiti
dalla legge alla Corte dei Conti.

Nella fattispecie in esame, gli elementi che hanno giustificato la
riduzione dell'entità del risarcimento sono: l'età avanzata dell'insegnante,
il suo impeccabile curriculum vitae, " le condizioni economiche non floride
" e il suo stato di salute precario, l'esuberanza degli alunni, la
pericolosità oggettiva della scala, la mancata predisposizione d'adeguate
misure preventive, da parte dell'Amministrazione scolastica.

La disorganizzazione di quest'ultima non deve aggravare il carico di
responsabilità dell'insegnante, ma non necessariamente eliderlo.

La giurisprudenza, ormai unanime, ( Cass. civ. Sez. III n.6331/98 )
stabilisce la presunzione di negligenza dell'Amministrazione scolastica; da
ciò consegue che, in sede civile, il danneggiato deve provare che l'evento
lesivo si è verificato durante il periodo d'affidamento dell'allievo alla
scuola ( dal momento dell'ingresso a quello dell'uscita ); non ha l'onere di
provare il dolo o la colpa grave del personale addetto alla vigilanza.

Spetterà all'Amministrazione dimostrare davanti al Giudice che essa non ha
potuto impedire il fatto illecito.

In altri termini, l'Amministrazione deve dimostrare, al fine di liberarsi
dalla responsabilità, " che è stata esercitata la sorveglianza sugli allievi
con una diligenza idonea ad impedire il fatto e cioè quel grado di
sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere ".

Occorre adottare " le piu' elementari misure organizzative per mantenere
la disciplina fra gli allievi ", in particolar modo nei momenti di maggiore
esuberanza degli allievi e, pertanto, di maggior rischio d'incidenti.

Qualora sia mancata la sorveglianza, non si può invocare l'imprevedibilità
del fatto dannoso, commesso nel momento della ricreazione, poiché
quest'ultimo è intrinsecamente pericoloso.

Secondo una valutazione comune si reputa che, durante il periodo della
ricreazione, siano prevedibili eventi dannosi per gli allievi (Cass. civ.
Sez. III n. 916 dello 03/02/1999).

La responsabilità dell'Amministrazione scolastica e degli insegnanti
presenta due limiti:

il limite esterno è rappresentato dal periodo d'affidamento dell'alunno
alla scuola: questo decorre dal momento dell'ingresso e termina al momento
dell'uscita da scuola;

il limite interno è costituito dalla impossibilità di impedire il fatto
(Cass. civ. Sez. III sent. 6331/98).

La giurisprudenza di legittimità ( Cass. civ. Sez. III n. 12501/2000;
Cass. civ. n. 2606/1997 ) stabilisce che, nelle ipotesi di fatti illeciti,
commessi da alunni durante l'orario scolastico, sussiste la responsabilità
concorrente del genitore ex art. 2048 c.c., il quale non abbia saputo
impartire un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti.

Trattasi di responsabilità solidale ex art. c.c. e non alternativa.

Il grado della colpa e l'entità dei danni sono accertati ai fini
dell'azionabilità del diritto di regresso nei confronti degli altri soggetti
responsabili.

Il pagamento dell'intero debito extracontrattuale di un solo responsabile,
non libera gli altri, in virtu' del vincolo di solidarietà giuridica.

Colui che ha risarcito l'intero danno, può esercitare il diritto di
regresso nei confronti degli altri condannati, al fine di ottenere, da

questi, la restituzione delle somme pagate nella misura superiore al grado
di responsabilità accertato.

Se, nella causazione del fatto illecito dell'allievo, il genitore ha avuto
una responsabilità del 20% e l'insegnante nella misura dell'80%, colui che
ha pagato l'intero debito, per es . di £. 100 milioni, avrà diritto alla
restituzione di £. 80 milioni, se genitore o di £. 20 milioni, se
insegnante.

La giurisprudenza di legittimità ( Cass. civ. Sez. III n. 12501/2000;n.
2606 del 25 marzo 1997 ) stabilisce che la responsabilità del genitore e
dell'insegnante sono concorrenti, di natura solidale e non tra loro
alternative.

La Corte di Cassazione ( Sez. Civ. Sez. III n. 12501/2000 ) stabilisce che
" l'affidamento del minore alla custodia di terzi (insegnanti) solleva il
genitore dalla presunzione di colpa in vigilando ( dal momento che
dell'adeguatezza della vigilanza esercitata sul minore risponde il
precettore cui lo stesso è affidato ), ma non anche da quella di colpa in
educando, i genitori rimanendo comunque tenuti a dimostrare, per liberarsi
da responsabilità per il fatto compiuto dal minore in un momento in cui lo
stesso si trovava soggetto alla vigilanza di terzi, di avere impartito al
minore stesso un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti ".

Il genitore, per andare esente da qualsiasi responsabilità giuridica
relativa al fatto  del figlio-alunno, deve superare la presunzione di culpa
in educando ex art. 2048 c.c., attraverso la prova liberatoria.

Quest'ultima consiste nel dimostrare  " di avere impartito al figlio
un'educazione normalmente idonea, in relazione al suo ambiente, alle sue
attitudini ed alla sua personalità, ad avviarlo ad una corretta vita di
relazione e, quindi, a prevenire un suo comportamento illecito, nonché, in
particolare, a correggere quei difetti ( come l'imprudenza e la leggerezza )
che il minore ha rivelato ( v. Cass. civ. n. 7247 del 6 dicembre 1986 ).

Inoltre, la giurisprudenza in esame stabilisce che il genitore deve
accertarsi che il minore abbia assimilato l'educazione ricevuta, che il
medesimo tenga una condotta abituale conforme ai precetti impartitigli.

"Nell'opera d'educazione, in altri termini, è insita un'attività di
vigilanza sulla rispondenza del comportamento del minore e sui risultati
concreti dell'attività educativa".

 

 

 

 

 

 

 

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