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- Le monografie della Mailing List
- Pubblicata 20 aprile 2001
Monografia reperita in:
www.notiziariogiuridico.it
Ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e art. 6 della legge 24 Marzo 2001 n. 89
del dott. Davide Rovetta
Come ormai pressoché tutti gli operatori giuridici sanno, il 18 Aprile
2001 è entrata in vigore la legge n. 89 del 24 Marzo 2001 intitolata
"Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine
ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 del Codice di Procedura
Civile".
La novella in sostanza si occupa di istituire un mezzo di ricorso interno
all'ordinamento italiano, al fine di poter far valere il diritto ad un
procedimento in tempi ragionevoli secondo lo schema dell' art. 6 par. 1
della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle
Libertà Fondamentali.
La sua istituzione è stata resa necessaria, e fra l'altro più volte
richiesta dallo stesso Consiglio D'Europa, dal fatto che le migliaia di
ricorsi pendenti contro il nostro paese presso la Corte Europea dei Diritti
dell'Uomo di Strasburgo stavano di fatto rischiando di ingolfare il
meccanismo di funzionamento di quest'ultima.
Anche se esula dallo scopo del presente commento la puntuale descrizione
del nuovo sistema di ricorso interno, sia consentito ricordare che viene ora
attribuita alla Corte d' Appello la competenza a decidere della violazione
del diritto ad un processo in un "termine ragionevole"; una volta
intervenuta una domanda in tal senso la Corte citata dovrà pronunciarsi nel
termine di 4 mesi dal deposito del ricorso.
L'art. 6 della legge n.89/2001
L'art. 6 della legge 89/2001 prevede che nel termine di 6 mesi
dall'entrata in vigore della legge medesima, coloro i quali abbiano già
tempestivamente presentato ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo,
sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole ex art.6 par.1
della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle
Libertà Fondamentali, possano presentare domanda in tal senso alla Corte
D'Appello in Italia. Ciò però è possibile solamente a condizione che la
Corte Europea non abbia ancora pronunciato una decisione o meno sulla
ricevibilità del ricorso.
Tale norma, agli occhi di un lettore poco attento, potrebbe essere
giudicata assai positivamente, lasciando al ricorrente alla Corte Europea
la scelta di poter decidere se trasporre o meno il proprio ricorso in sede
di giurisdizione nazionale.
In realtà però, come si vedrà fra breve, le cose non sembrerebbero proprio
stare così e la situazione è tanto più seria considerando l'elevatissimo
numero di ricorsi, in detta materia, che tutt'ora pendono presso la Corte
Europea e di cui ancora deve essere decisa l'ammissibilità.
Ai sensi dell'articolo 35 della Convenzione Europea la Corte non può
essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne , qual è
inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente
riconosciuti.
La stessa Corte, con giurisprudenza sino ad ora costante, ha statuito che
in caso di ricorso per violazione del termine ragionevole non bisognasse
aspettare di esaurire i gradi di giudizio previsti dall'ordinamento
italiano, poiché ciò avrebbe finito con l'aggravare la violazione del
diritto di cui si chiedeva la protezione: così ha spesso dichiarato
ricevibili ricorsi contro l'eccessiva durata di procedimenti di primo grado.
Dal momento che poi in Italia non esisteva un valido e specifico mezzo di
ricorso interno per far valere tali violazioni presso il giudice nazionale
con apposito procedimento, non vi erano ostacoli alla dichiarazione di
ricevibilità dei ricorsi presentati direttamente alla Corte di Strasburgo.
Ora, grazie alla legge 89/2001, un tale meccanismo sembrerebbe essere
stato istituito anche in Italia e quindi si dovrebbe procedere con ricorso
alla Corte di Appello e, successivamente ed eventualmente, a quella di
Cassazione, onde poter poi ricorrere alla Corte Europea dei Diritti
dell'Uomo per violazione del principio del termine ragionevole ex art. 6
par. 1 della Convenzione.
A stretto rigor di logica quindi un ricorso presentato direttamente a
Strasburgo per tali motivi dovrebbe venire dichiarato irricevibile dalla
Corte Europea.
Però, con altrettanta logica, chi avesse per tempo presentato ricorso alla
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e fosse ancora in attesa di ricevere una
decisione sull'ammissibilità del ricorso, dovrebbe essere lasciato libero di
decidere se mantenere il ricorso a Strasburgo o trasporlo presso la Corte di
Appello in Italia.
Se è vero che il tenore letterale dell'articolo 6 della legge 89/2001
sembrerebbe lasciare tale facoltà, in realtà purtroppo le cose non sono poi
così chiare.
Infatti la Cancelleria della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si è
affrettata a comunicare a tutti i ricorrenti italiani per violazione del
principio del termine ragionevole che fossero in attesa della decisione
sulla ricevibilità del ricorso, che sarebbe per loro consigliabile adire la
Corte d' Appello italiana.
Essendo infatti stato istituito un valido, almeno teoricamente, mezzo di
ricorso interno e permettendo l'articolo 6 della legge 89/2001 anche a loro
di ricorrere al giudice italiano, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
potrebbe anche decidere di dichiarare tali ricorsi irricevibili.
A tal fine si cita la giurisprudenza costante della medesima Corte,
secondo la quale essa stessa è un organo sussidiario alle procedure di
protezione degli stati membri e che in caso di dubbio circa l'efficacia di
un ricorso interno, lo stesso deve essere comunque tentato.
Per cui, seguendo tale ragionamento, un cittadino che avesse presentato
due anni fa un ricorso a Strasburgo per eccessiva durata di un procedimento
di primo grado italiano (ad esempio una diecina di anni), e non avesse
ancora visto dichiarare ricevibile ed ammissibile il suo ricorso, dovrebbe
trasporlo presso la Corte di Appello in Italia.
Nel caso si vedesse dalla stessa dar torto dovrebbe presentare ricorso
contro tale decisione presso la Corte di Cassazione e, solo successivamente,
potrebbe ri-adire la Corte Europea dei Diritti dell'uomo.
A parte l'evidente ingiustizia di tale impostazione, si tenga presente che
il fatto che dopo vari anni dalla tempestiva presentazione di un ricorso a
Strasburgo non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità dello
stesso, va addebitato unicamente alla Corte medesima.
Che poi la cancelleria della stessa porti avanti tale politica par ancor
più assurdo, sol che si consideri che un organismo che ha giustamente in
passato protetto molti cittadini contro le lungaggini dei processi, non può
ora servirsi dei propri ritardi per cercare di liberarsi dei carichi
pendenti.
In altre parole, se la Corte Europea avesse provveduto a registrare tali
ricorsi per tempo e senza lungaggini e ne avesse prontamente discusso la
ricevibilità, non sarebbero sorti problemi del genere.
Infatti molti di tali ricorsi, anche se presentati anni fa, portano ancora
un numero di registrazione temporaneo.
Nella comunicazione della cancelleria si fa presente comunque che per
coloro che intendessero continuare con il procedimento a Strasburgo si
provvederà con la registrazione finale del ricorso come tale.
In realtà però, quello che la cancelleria della Corte sembrerebbe aver
dimenticato, è che per altrettanta giurisprudenza costante un ricorso si
considera pendente dal momento in cui la semplice lettera con l' esposizione
delle doglianze e la richiesta di formulario viene registrata dalla Corte
medesima.
Quindi coloro i quali intendessero continuare la loro battaglia a
Strasburgo, oltre a svariati profili critici sul sistema istituito
dall'ordinamento italiano, ben potranno far valere che al tempo della
presentazione del loro ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell' Uomo non
esisteva in Italia alcun valido mezzo di ricorso interno.
E per vedere la data di presentazione del loro ricorso bisognerà far
riferimento al momento della ricezione da parte della Corte della lettera di
esposizione delle doglianze, o in caso di ricorso presentato direttamente su
apposito formulario, alla data di ricezione dello stesso.
D'altro canto è lecito sperare che un organismo di tale prestigio
rispetterà, oltre che la propria giurisprudenza, pure principi di diritto
internazionale che depongono in tal senso .
Il rischio, in caso contrario e di contemporaneo malfunzionamento del
nuovo procedimento italiano, è che la palla possa passare, attraverso
diverse vie, alla giurisdizione comunitaria.
Ben vero che la Comunità Europea non ha aderito alla Convenzione Europea
per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, ma
non meno vero che i principi della stessa sono richiamati espressamente nel
Trattato CE e, in maniera specifica, anche dal nuovo testo dell'articolo 6
del Trattato UE/Amsterdam.
Inoltre molti di essi erano già considerati dalla giurisprudenza
comunitaria come principi generali del diritto comunitario.
Quindi vi potrebbe essere il rischio, o per un procedimento di infrazione
avviato su una denuncia contro l'Italia o per il caso di rinvio
pregiudiziale del giudice italiano ex art. 234 del Trattato CE adito in tal
senso, che anche i giudici di Lussemburgo comincino a occuparsi della
materia, magari interpretando uno stesso concetto in maniera diversa da
quanto fatto dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
Per il momento non rimane che aspettare e vedere se i rilievi sin qui
posti saranno o meno accettati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
Non va infatti dimenticato che le comunicazioni sino ad ora arrivate
provenivano dalla cancelleria, organo stimato e di grande importanza, ma che alla fine a
decidere saranno i giudici.
Anche se il buon giorno, nel caso di specie, non sembrerebbe vedersi dal mattino, nulla
esclude che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, voglia accedere alle soluzioni ora
proposte.

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