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- Le monografie della Mailing List
- Pubblicata 11 gennaio 2002
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- Monografia reperita in:
http://www.giust.it
n. 01/2002
La riforma del titolo V della Costituzione.
Prospettive applicative ed interpretative.
di DIEGO FODERINI
(Segretario e Direttore Generale del Comune di Affi - Vr)
Le principali novità della riforma. La legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001,
pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 24 ottobre 2001 ed entrata in vigore il successivo
9 novembre, ha riformato e riformulato gran parte del titolo V della Costituzione,
intitolato "Le Regioni, le Province, i Comuni".
La riforma intende consentire l'affermazione di un'organizzazione pubblica di tipo
federalista nella quale allo Stato spettano solamente i compiti essenziali che non possono
essere soddisfacentemente svolti dalle Regioni e dagli enti locali.
Tale finalità viene sostanzialmente perseguita attraverso l'esatta individuazione delle
materie soggette alla disciplina della legge dello Stato, il riconoscimento della potestà
legislativa regionale in tutte le altre nonché mediante la soppressione dei tradizionali
controlli sull'operato delle Regioni e di Comuni e Province.
La potestà legislativa statale risulta così distinta in esclusiva o concorrente.
Solamente lo Stato può adottare leggi nelle materie di legislazione esclusiva quali la
politica estera, i rapporti internazionali dello Stato, l'immigrazione, i rapporti tra la
Repubblica e le confessioni religiose, la difesa e le Forze armate, la sicurezza dello
Stato, le leggi elettorali, l'ordine pubblico e la sicurezza, la cittadinanza, lo stato
civile e le anagrafi, la giurisdizione e le norme processuali.
Nelle materia di legislazione concorrente, invece, allo Stato compete la determinazione
dei principi fondamentali mentre la disciplina di dettaglio spetta alle leggi regionali.
Rappresentano materie di legislazione concorrente, tra le altre, quelle relative al
commercio con l'estero, alla tutela ed alla sicurezza del lavoro, alle professioni, al
governo del territorio, alle grandi reti di trasporto e di navigazione, alla
valorizzazione dei beni culturali ed ambientali ed alla promozione ed organizzazione delle
attività culturali.
Le materie che non rientrano tra quelle espressamente enumerate attribuite allo Stato,
secondo il criterio della competenza esclusiva o concorrente, sono soggette alla potestà
legislativa delle Regioni (art. 117, comma IV: "Spetta alle Regioni la potestà
legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione
dello Stato).
La situazione delineata dalla recente riforma costituzionale è dunque, in sintesi, la
seguente:
- materie espressamente riservate alla legislazione esclusiva dello Stato (articolo 117,
comma II): possono essere disciplinate solamente con legge dello Stato;
- materie, espressamente previste, di legislazione concorrente (articolo 117, comma III):
allo Stato compete la determinazione dei principi fondamentali mentre alle Regioni spetta
l'adozione, nel rispetto dei principi statali, della legislazione di dettaglio;
- materie non rientranti né tra quelle riservate alla legislazione esclusiva dello Stato
né tra quelle di legislazione concorrente, in quanto non comprese nelle relative
enumerazioni: la riforma attribuisce la potestà legislativa alle Regioni (articolo 117,
comma IV).
La mancanza di norme transitorie ha determinato rilevanti problemi applicativi sin dal
giorno dell'entrata in vigore della riforma. Molte leggi statali, infatti, sono apparse
scarsamente compatibili con il nuovo criterio di riparto. Tale è il caso, solo per
ricordare alcuni esempi, del Testo unico in materia di enti locali, della disciplina del
rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, della legislazione in
materia di lavori pubblici e dei Testi unici sugli espropri ed in materia edilizia.
La considerazione delle conseguenze derivanti dall'applicazione della riforma, secondo il
significato reso palese dalla formulazione letterale, ha indotto parte degli studiosi a
verificare differenti possibilità di lettura. Si è così rilevato che le nuove norme
costituzionali in nessuna parte vietano allo Stato di legiferare nelle materie che
l'applicazione del criterio residuale rimette alla disciplina regionale. Le leggi così
adottate, o vigenti all'atto di entrata in vigore della riforma, avrebbero carattere
cedevole rispetto a quelle regionali. La loro applicabilità sarebbe cioè condizionata
dall'assenza, nella singola Regione, di leggi regionali disciplinanti la stessa materia
[1].
L'interpretazione non intende solamente negare l'automatica incostituzionalità di gran
parte delle leggi statali per effetto dell'entrata in vigore della riforma ed impedire
quindi il prodursi di un blocco istituzionale dalle conseguenze imprevedibili ma persegue
anche l'obiettivo di evitare l'eccessiva frammentazione derivante dalla vigenza di venti
differenti normative in molti importanti settori. Si ritiene infatti che i principi
desumibili dalla legislazione statale vigente od adottata successivamente all'entrata in
vigore della riforma, seppure riferita ad ambiti neppure parzialmente riservati alla
competenza dello Stato, vincolerebbero comunque le Regioni. Ciò a tutela della
indivisibilità ed unitarietà dell'ordinamento. La Costituzione, tuttavia, mediante
l'enumerazione delle materie di legislazione concorrente, prevede espressamente gli ambiti
per i quali lo Stato stabilisce i principi fondamentali. L'interpretazione, pertanto, in
questa parte, non può ritenersi condivisibile.
La "materia" quale criterio essenziale nel riparto della potestà legislativa
tra Stato e Regioni.
La potestà legislativa risulta ripartita tra lo Stato e le Regioni in base al criterio
della "materia". La riforma enumera le materie sulle quali lo Stato ha
legislazione esclusiva, elenca le materie di legislazione concorrente e rimette alle
Regioni la potestà legislativa su ogni materia non espressamente riservata allo Stato.
La previdenza sociale, la politica estera ed i rapporti internazionali dello Stato,
l'immigrazione, la moneta, le dogane, la tutela e la sicurezza del lavoro, l'ordinamento
sportivo, l'alimentazione, il governo del territorio, la previdenza complementare ed
integrativa costituiscono materie distinte.
La materia può essere identificata con l'oggetto della disciplina legislativa. Il
criterio per stabilire la competenza legislativa statale e regionale consisterà quindi
nella individuazione di ciò che costituisce l'oggetto della disciplina da adottare.
La ripartizione per materia, nel significato appena visto, non costituisce una novità. Il
testo originario della Costituzione, individuando le materie nelle quali la Regione
emanava norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello
Stato (articolo 117, secondo la precedente formulazione), utilizzava lo stesso criterio.
La riforma interviene però in un contesto profondamente mutato rispetto a quello
esistente nel 1948, data di adozione della Costituzione. La suddivisione per materia
risulta infatti ormai definitivamente superata sia nella legislazione più recente sia
nell'organizzazione pubblica.
Le molteplici relazioni ed influenze reciproche che legano i fatti della vita umana
sfuggono a rigide classificazioni. La realizzazione di un edificio da adibire a scuola
pubblica costituisce una situazione che risulta riferibile a materie differenti. La scuola
rileva infatti innanzi tutto sotto il profilo urbanistico perché costituisce un'opera di
urbanizzazione secondaria. Ma rappresenta anche il mezzo che assicura la soddisfazione del
diritto primario all'istruzione. La sua realizzazione inciderà inoltre
sull'organizzazione amministrativa del Ministero della Pubblica Istruzione. Gli utilizzi
possibili al di fuori dell'orario delle lezioni condizioneranno, ancora, la dislocazione
dei seggi elettorali o la promozione e l'organizzazione delle attività culturali. Si
tratta solamente di un esempio perché praticamente nessun fatto risulta separabile in
modo netto dagli altri.
Sotto il profilo organizzativo si ricordano gli Sportelli unici (per le attività
produttive, per gli espropri, per l'edilizia), i quali costituiscono l'espressione di
un'organizzazione pubblica non più basata sulla competenza per materia ma piuttosto
sull'esito finale delle attività. L'ambito di operatività degli Sportelli Unici si
contraddistingue proprio per il suo carattere trasversale rispetto alle tradizionali
ripartizioni.
Le prospettive. La riforma assume, come si è visto sopra, la materia quale criterio per
la ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni. Tutti i fatti umani,
tuttavia, sono inscindibilmente concatenati gli uni agli altri per effetto del nesso
causa-effetto, intendendo questo principio in senso non solo fisico. Le situazioni oggetto
di disciplina non sono mai riconducibili in modo esclusivo ad una sola materia, la quale
costituisce dunque una mera classificazione teorica che si basa sull'oggetto principale
della stessa disciplina.
L'impostazione della riforma rischia così di creare continui conflitti di competenza tra
Stato e Regioni e di originare un pericoloso blocco istituzionale.
La legge, sia statale che regionale, costituisce uno strumento di composizione e di
gestione degli interessi sociali. Le previsioni legislative, pertanto, non possiedono mai
carattere neutro ma costituiscono l'espressione di una scelta compiuta dagli organi
rappresentativi della popolazione. Non costituiscono lo strumento per la catalogazione
dell'esistente ma per la sua regolamentazione. La legge non si pone in modo neutro
rispetto ai fatti umani, com'è invece per le regole scientifiche. Ha piuttosto lo scopo
di governarli per realizzarne la conformazione alle previsioni in essa contenute,
consentendo così la realizzazione delle scelte di valore che la ispirano e la sottendono.
La suddivisione per materie, e quindi per oggetti di disciplina, può essere utile a fini
dottrinari, di studio o di ricerca. Non costituisce invece un criterio valido per la
ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni.
Nella vigenza del testo originario dell'articolo 117 della Costituzione il criterio della
ripartizione per materia ha mostrato tutta la propria inadeguatezza. L'indiscussa
prevalenza dello Stato nel contesto economico, sociale e politico seguente alla guerra e
nella stessa Costituzione ha tuttavia contribuito a contenere la conflittualità che ne
sarebbe potuta discendere.
La riforma approvata con legge costituzionale 3/2001 opera all'interno del Titolo V della
Costituzione, intitolato, così come in precedenza, "Le Regioni, le Province, i
Comuni". Restano immutati, invece, i principi a fondamento della Costituzione quali
quello di democraticità, di uguaglianza, del diritto al lavoro e, soprattutto, di
unitarietà ed indivisibilità della Repubblica. Le materie che la riforma assegna alla
potestà legislativa dello Stato sono dunque in relazione innanzi tutto agli interessi
fondamentali (o principi o valori), delineati dalla stessa Carta Costituzionale. Un primo
essenziale ed imprescindibile criterio interpretativo per la individuazione della potestà
legislativa dello Stato consiste quindi nella correlazione delle materie con gli interessi
essenziali assegnati alla sua cura (derivando la competenza delle Regioni in modo
residuale dall'individuazione così operata). La materia e l'interesse costituiscono così
i due elementi facenti parte dello stesso criterio. Questo significa, in c
Il completamento della riforma attraverso la normativa di attuazione. La normativa di
attuazione, che si rivela sempre più necessaria, può costituire l'occasione per
conferire effettività alla riforma e per scongiurare, nel contempo, il rischio del blocco
istituzionale derivante da continui conflitti tra Stato e Regioni. Parrebbe opportuno,
allo scopo, completare l'elencazione delle materie riservate alla legislazione esclusiva o
concorrente dello Stato con l'indicazione espressa degli interessi rimessi alla sua cura.
Si fornirebbero così entrambi i fattori necessari per stabilire esattamente l'estensione
ed i limiti della potestà legislativa statale. L'operazione non avrebbe carattere
innovativo perché tale criterio è già oggi utilizzabile, seppure in via solo
interpretativa, facendo riferimento alle norme previgenti della Costituzione nonché agli
stessi interessi sottesi, in modo inespresso, all'elencazione di materie contenute nella
riforma.
Si dovrebbe invece ritenere erronea la correlazione delle materie, anziché con gli
interessi, con situazioni, di carattere più o meno generale, ad esse attinenti. Questa
impostazione contrasterebbe infatti con il carattere generale ed astratto della legge e
con il ruolo di tutela degli interessi di massimo livello proprio della legge statale.
L'operazione sopra suggerita potrebbe rappresentare un momento di chiarimento circa gli
interessi che si ritiene debba oggi perseguire lo Stato. Ciò attraverso la lettura
evolutiva dell'intera Costituzione ed il suo adattamento alla forma di governo federalista
che si intende realizzare.
Gli interessi per delimitare la potestà legislativa dello Stato, in quanto di massima
dimensione, dovrebbero essere in relazione al complesso delle materie e non ad una o più
di esse stesse, a meno che non sussistano specifiche ragioni che giustifichino una diversa
soluzione.
La riforma costituzionale, conformemente all'impianto federalista che la ispira,
conferisce alle Regioni piena dignità rispetto allo Stato, il quale non può dunque più
vantare la precedente generale prevalenza su tutti gli altri soggetti pubblici. Stato e
Regioni sono titolari di distinte potestà legislative individuate direttamente dalla
Costituzione, in modo da garantirne l'effettività. La soppressione del Commissario del
Governo e delle funzioni di controllo dallo stesso svolte (mediante l'abrogazione
dell'articolo 124 e del primo comma dell'articolo 125 nonché attraverso l'integrale
riformulazione dell'articolo 127), risponde a tale logica fondamentale.
In questo contesto inedito di pari dignità tra Stato e Regioni può risultare utile
l'introduzione dell'obbligo della motivazione per le leggi statali e regionali. Ciò allo
scopo di rendere possibile il controllo sull'effettivo rispetto della ripartizione del
potere legislativo operata nella Costituzione. La motivazione, in particolare, dovrebbe
essere intesa alla dimostrazione della sussistenza delle condizioni che fondano
l'esercizio della potestà legislativa in capo al soggetto pubblico di cui si tratta. Lo
Stato, in particolare, in conseguenza dell'impianto adottato, dovrebbe mostrare che la
legge interviene per la tutela degli interessi fondamentali riferiti ad una o più materie
espressamente previste dalla Costituzione. La Regione dovrebbe invece dimostrare che non
ricorre la potestà dello Stato. La motivazione delle leggi può dunque costituire una
importante garanzia che Stato e Regioni si rendono reciprocamente. Essa non potrebbe
invece condizionare l'applicazione delle leggi e quindi la forza ed il v

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