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Pubblicata 20 aprile 2001


LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI PER VIOLAZIONE
AI LIMITI DI VELOCITA' DOPO LE SENTENZE N.4010/2000 DELLA CORTE DI CASSAZIONE E N.196/2000 DEL TRIBUNALE DI PADOVA.

del dott. DAVIDE GABALDO



Negli ultimi 10 anni è progressivamente aumentata l'attenzione
dell'opinione pubblica e degli organi istituzionali in materia di
circolazione stradale ed in particolare, ovviamente, per tutti i
provvedimenti sanzionatori che, in quanto tali, vanno ad incidere
direttamente nella sfera patrimoniale dei cittadini, esprimendo nel modo più
evidente il potere della Pubblica Amministrazione nei confronti delle
posizioni giuridiche private.

Negli ultimi dieci anni, gli strumenti che la tecnologia ha posto a
disposizione degli organi di Polizia per l'accertamento delle violazioni
alla normativa sulla circolazione stradale sono cambiati ed, assieme ad
essi, sono mutate le procedure operative impiegate dagli Enti accertatori.

A fronte di tale situazione di fatto, sono proporzionalmente aumentati i
ricorsi presentati dai soggetti colpiti dai provvedimenti sanzionatori,
anche in virtù di una maggiore presa di coscienza dei propri diritti e delle
modalità di tutela offerte dalla normativa vigente.

Tra gli attuali sistemi impiegati dagli organi di Polizia per
l'accertamento delle infrazioni al codice della strada emergono, tanto per
diffusione quanto per le problematiche giuridiche connesse, gli strumenti
elettronici di rilevazione della velocità denominati Autovelox e Telelaser,
i quali continuano a sollevare numerosi interrogativi circa il loro
legittimo impiego e contrastanti interventi giurisprudenziali.

Per comprendere pienamente la portata del fenomeno risulta opportuno
precisare che l'impiego di tali sistemi incide nella fase di constatazione
della violazione, estendendo i suoi effetti anche nella fase di
contestazione dell'infrazione rilevata; infatti, tali apparecchiature
determinano la velocità del veicolo interessato ed, in virtù delle
specifiche caratteristiche dei diversi dispositivi comporta la
"contestazione immediata" della violazione ovvero la "contestazione
differita", mediante notificazione.

L'utilizzo sempre più esteso di tali strumenti, anche da parte di molti
Enti Locali di dimensioni ridotte, ha suscitato diversi commenti e critiche
in ordine alla legittima utilizzabilità degli stessi. Anche sul fronte
giudiziario non sono mancati orientamenti discordanti sull'argomento,
accogliendo prima e rigettando poi le opposizioni presentate, creando così
incertezza circa l'impiego di tali mezzi.

Dall'analisi dei ricorsi presentati alle competenti autorità si comprende
come i motivi di contestazione circa la legittimità dell'Autovelox, siano
sostanzialmente riassumibili nell'inidoneità del dispositivo a determinare
l'effettiva velocità del veicolo e nell'omessa contestazione immediata della
violazione accertata da parte dell'autorità procedente.

Mentre la prima argomentazione appare superata, nonostante opinioni
contrarie, mediante l'omologazione da parte del Ministero dell'Interno
dell'apparecchio ed attraverso il corretto utilizzo dello stesso, risulta
certamente più difficile e controverso il superamento del secondo motivo di
criticità indicato.

La problematica trova origine nella procedura "notificatoria" applicata
dagli Enti accertatori in caso di violazioni accertate con tali strumenti,
la quale confligge con la previsione normativa dell'art.200, 1° comma del
D.lgs.n.285/92, che richiede specificamente l'immediata contestazione della
violazione "quando possibile". Proprio l'interpretazione letterale di
quest'ultima dicitura ha finora consentito la legittima notificazione delle
sanzioni rilevate mediante autovelox.

Tuttavia, anche in virtù della crescente spinta proveniente dall'opinione
pubblica in materia, numerose critiche sono state mosse circa il frequente
utilizzo della previsione codicistica da parte degli Enti accertatori. In
effetti, volendo ricercare l'effettiva volontà del legislatore del 1992,
anche dalla lettura dei lavori preparatori al codice della strada, emerge
uno strumento normativo che doveva evitare l'impunità in quelle circostanze
in cui l'organo accertatore non fosse materialmente in grado, per
tempistica, circostanze dei luoghi o del servizio svolto, di contestare
immediatamente l'infrazione rilevata.

Tipica violazione ricadente in tale previsione normativa è rappresentata
dal veicolo circolante a velocità talmente elevata da non essere arrestabile
dall'agente per lo svolgimento di altro servizio o per mancanza di strumenti
idonei a seguire il veicolo.

A riaccendere diversi orientamenti, si inserisce la recente sentenza
n.4010/2000 emessa dalla 3° sezione civile della Corte di Cassazione, la
quale ha respinto il ricorso della Prefettura di Macerata nei confronti di
una sentenza pretorile che aveva annullato il provvedimento amministrativo,
basato sull'accertamento mediante autovelox, in quanto non contestato
immediatamente al trasgressore, così come previsto dall'articolo 200 del
codice della strada vigente.

In precedenza, per casi analoghi, la Corte di Cassazione aveva consolidato
il principio che l'omessa contestazione immediata della violazione, pur
quando essa è possibile, non dovesse ritenersi essenziale, aggiungendo che
soltanto la mancata notificazione nei termini previsti, potesse estinguere
l'obbligazione pecuniaria del trasgressore con l'Ente procedente.

Eventualmente, quasi a stabilire un contrappeso, la Suprema Corte (Sent.
n.6123/99) aveva recentemente statuito che in tali casi l'omissione della
contestazione immediata costituisse fonte di responsabilità disciplinare a
carico dell'organo accertatore.

Concludendo l'analisi normativa alla base del problema, è opportuno
ricordare l'attuale vigenza dell'art.14, 2° comma della legge n.689/1981, la
c.d. legge di depenalizzazione. Tale disposto normativo prevede che, qualora
l'infrazione accertata non sia stata contestata immediatamente sia al
trasgressore che alla persona obbligata in solido per il pagamento della
somma dovuta, gli estremi della violazione devono essere "notificati" agli
interessati nel termine di 150 giorni dall'accertamento per i residenti nel
territorio della Repubblica (termine così modificato con la successiva
entrata in vigore dell'art.201 D.lgs. n.285/92), ed entro 360 giorni per i
residenti all'estero.

La ratio che ha spinto i giudici della Corte Suprema ad emettere la
sentenza n.4010/2000, la quale ha suscitato notevoli perplessità e critiche
da parte degli operatori del settore, trova origine nel dibattito mai
concluso sul problema contestazione/notificazione, facendo leva sul fatto
che il dispositivo di rilevazione della velocità in esame (un autovelox
mod.104/C) fosse dotato di display in grado di rendere visibile la velocità
del veicolo e, pertanto, gli agenti accertatori dovessero disporre la
contestazione immediata della violazione.

L'orientamento che emerge da tale sentenza sembra rafforzare il criterio
di base contenuto nell'art.200 indicato del codice della strada,
specificando che in tutti i casi in cui sia possibile effettuare la
contestazione immediata della sanzione, gli organi non possano
legittimamente ometterla, sulla base di generiche ed astratte
giustificazioni; derivando, di conseguenza, la relativa nullità del
provvedimento amministrativo che commina la sanzione, se non è
sufficientemente motivato il motivo causa della mancata contestazione
immediata.

Viene, quindi, ora richiesta una più rigida applicazione dell'art.384 del
regolamento di esecuzione (D.P.R. n.495/1992) laddove specifica i casi di
"materiale impossibilità" della contestazione immediata, secondo lo schema
riportato di seguito:

a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso in curva;
d) accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un
agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di
rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo
successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a
distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere
fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del
proprietario del veicolo.

Secondo tale orientamento, resterebbero pienamente valide ed efficaci, le
sanzioni amministrative notificate, qualora sia stato utilizzato un
dispositivo autovelox unicamente con sistema fotografico, dovendosi in tal
caso attendere lo sviluppo del fotogramma per poter accertare l'identità del
trasgressore e del soggetto obbligato al pagamento della sanzione
pecuniaria.

Ad incrementare la complessità interpretativa del quadro normativo
esposto, interviene la recentissima sentenza n.196 del 12.7.2000, emessa
dalla 2° Sezione Civile del Tribunale di Padova, la quale accoglie
l'opposizione presentata contro un provvedimento sanzionatorio derivante
dall'utilizzo dell'apparecchio denominato Telelaser.

Come anticipato, anche tale apparecchiatura, consente la determinazione
della velocità dei veicoli transitanti, tuttavia, a differenza
dell'autovelox, non pone i medesimi problemi applicativi, non essendo in
discussione la necessità di contestare immediatamente le infrazioni rilevate
con tale sistema, data l'istantaneo accertamento della velocità.

Infatti, nel caso specifico, il giudice di merito ha ritenuto fondato il
ricorso sulla base della considerazione che le modalità di funzionamento del
Telelaser mod.LTI 20-20 "non sarebbero tali da assicurare che l'autovettura
inquadrata nel mirino coincida effettivamente con quella poi fermata dagli
agenti". Il giudice aggiunge inoltre che il dispositivo in esame "non
conserverebbe alcuna traccia del veicolo inquadrato, né della velocità di
transito".

In effetti, esaminando le caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura citata, attualmente in dotazione a numerosi Enti locali oltre che agli organi della Polizia di Stato e dei Carabinieri, emerge che la velocità di transito appare unicamente sul display, visibile temporaneamente all'agente preposto al servizio, non essendovi memorizzazioni fotografiche od elettroniche del dato rilevato.

Da ciò è sorto il dubbio circa la corretta attività svolta dall'agente in tale fase di rilevazione; quest'ultimo, infatti, potrebbe in buona fede arrestare erroneamente un veicolo diverso da quello "puntato" con il Telelaser. Un errore umano teoricamente possibile e non correggibile, data l'assenza di prove documentali idonee a sostenere la tesi dell'operatore.

Tale orientamento supera la mera omologazione ottenuta dal Ministero dei lavori Pubblici (decreto n.4199/1997), attribuendo maggiore rilievo al diritto di difesa del soggetto colpito dal provvedimento, leso appunto
dall'assenza di elementi probatori concreti.

Come correttamente osservato dal giudice di Padova, è necessario porre attenzione alle locuzioni "fissare" e "accertabile" presenti nel comma 1° dell'articolo suesposto; dalle stesse emerge chiaramente, infatti, la
preoccupazione del legislatore che la velocità rilevata sia resa certa, ferma e verificabile, in sostanza documentabile in modo oggettivo.

Ciò al fine di garantire il contraddittorio con la P.A., elemento indispensabile attraverso il quale si esplica il diritto di difesa del presunto trasgressore.

Ed è proprio sulla base di questa considerazione e della puntuale
applicazione dell'art.345 del regolamento di esecuzione citato, che si ritiene superabile la presunzione legale prevista dall'art.2697 del codice civile, in base al quale l'atto amministrativo posto in essere dalla Pubblica Amministrazione, qualificabile come "atto pubblico" deve ritenersi valido fino a querela di falso, ovvero fino alla prova del malfunzionamento dell'apparecchio rilevatore.

Quindi, il rischio del c.d. "errore umano", unitamente alle argomentazioni esposte, non consentirebbero di ritenere pienamente valido il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Ente accertatore, in assenza di elementi probatori
documentali.

Le implicazioni derivanti da queste importanti pronunce giurisprudenziali sono rilevanti, basti pensare all'ingente quantità di ricorsi tuttora pendenti in ogni Regione e che ora, probabilmente, subiranno un ulteriore incremento.

In attesa di un intervento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, o di una revisione normativa, in grado di delineare le corrette (e legittime) modalità d'impiego di tali apparecchiature elettroniche, per gli Enti accertatori sarà opportuno valutare con attenzione le attuali modalità operative, al fine di minimizzare il rischio di annullamento dei relativi provvedimenti.

 

 

 

 

 

 

 

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