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- Le monografie della Mailing List
- Pubblicata sabato 27 gennaio 2001
Credo che questo argomento di attualità immediata possa sicuramente interessare anche
perché pungolati dall'arguzia, dall'intelligenza, dalla novità esaustiva delle
intuizioni e dai rilievi della Collega Laura Luna Ciacci.
Aspetto Vostre osservazione e spunti di dibattito.
Cordialmente
Francesco Erasmi
www.erasmi.it
"RILIEVI SUI RAPPORTI TRA BANCA
ED UTENTE"
"Considerazioni sulla natura giuridica e sulla posizione processuale
dellutente"
"Il discorso che mi accingo a fare non ha assolutamente alcuna pretesa di
completezza, in quanto si è pienamente consapevoli della grande importanza del suo
contenuto; tanto che, come in una tragedia greca, gli eventi continuano a susseguirsi
incessantemente, sul palcoscenico dellanatocismo, in una unità aristotelica di
tempo
che lascia al diritto, ansiosi dubbi.1
Pertanto, basterà una lettura veloce della presente esposizione sulle attuali vicende,
che hanno interessato, ed hanno inciso, sul rapporto tra banca ed utenti, per comprendere,
almeno in linea di massima, come, nonostante tante pronunce giurisprudenziali, e tanto
impegno della dottrina non è ancora permesso allutente, (oserei
attribuirgli lo status di consumatore, nel termine tecnico giuridico, di derivazione
comunitaria, ora, tutelato specificatamente dalla novella Legge 6 febbraio 1996 n.52) di
difendere i suoi diritti.
Al punto, basti solo fare riferimento alle regole dettate dal titolo VI Capo I relativo
alla trasparenza delle condizioni contrattuali; per comprendere come tutto quello che è
stato detto e fatto sia rimasto inapplicato; pertanto, obblighi di trasparenza, di
comunicazione, obblighi di pubblicità nonché, e ciò è di rilievo determinate, obblighi
di applicazione di criteri uniformi per lapplicazione dei tassi di interesse, del
loro calcolo e di ogni altro elemento che incide sul contenuto economico del rapporto,
avrebbero avuto, già di per se stessi, il potere di offrire al cliente la posizione di
soggetto contrattuale, e ad esso attribuire diritti e doveri.
Altro dato incontrovertibile e inquietante è che altri diritti sono stati riconosciuti,
già riscontrabili in nuce, a far data della direttiva 646/86, nelle disposizioni della
Legge 154/92 allart. 1 e nel successivo D.lgs. 1 settembre 1993 n.385, ossia il T.U.
delle leggi in materia bancaria e creditizia, bastava soltanto far buon uso e corretta
applicazione delle norme esistenti; certamente, tutte queste disposizioni avrebbero già
potuto sostanzialmente porre fine ad un rapporto impari tra banca ed utente.
Altresi incontrovertibile è che le disposizioni in argomento abbiano voluto, non
solo raggiungere lintento prioritario di rendere unico il modello di banca
allinterno dellU.E. dettando regole e principi comuni rivolte agli stati
membri ma anche, in linea alla scelta di privatizzare le banche, imporre ad esse regole,
come ai privati, la cui violazione è sanzionabile, e, solo a tutela dell utente
finanziatore.
E proprio il caso di sottolineare, infatti, per quel che qui interessa, che
lutente, di cui trattasi, non può, in linea generale, considerarsi un debitore
dellistituto bancario bensì, un finanziatore, la questione dei rapporti tra banche
ed utenti appare allora da sempre mal interpretata, corollario logico è in primo luogo,
che si avvalora la tesi secondo la quale non esisteva un rapporto giuridico tra i due
soggetti interessati in secondo luogo, si rende più evidente la posizione di (in)
certezza, oggi, concretamente verificatasi, in seguito ai famosi revirement
giurisprudenziali2.
La situazione cosi come descritta, allo stato esistente, a scapito delle finalità
precipue di prevenire il fenomeno usuraio e di rendere conoscibile in tempo, al debitore,
il rischio dei maggiori costi che comporta il protrarsi dellinadempimento, si è
protratta fin quando (almeno nel nostro sistema), non ci si è, proprio, resi conto che
luso contrario, la cui natura normativa non era discutibile, idoneo a modificare la
disciplina anatocistica, non era certo quello inserito (e da sempre praticato) nei moduli
dei contratti bancari, per legittimare lapplicazione del calcolo degli interessi su
interessi3.
Si parte dalla censurata applicazione anatocistica nei contratti di conto corrente, ora
estesa a tutti i gruppi di contratti definiti di credito,4 che avveniva in palese
violazione delle regole previste dallart. 1283 c.c. in quanto, mancava la stipula di
un accordo in tal senso posteriore alla scadenza degli interessi o, in mancanza, una
domanda giudiziale che legittimava la pretesa del soggetto creditore (che determina anche
la decorrenza del calcolo) e, che comunque l uso, al qual fa riferimento la
disposizione interessata, idoneo a derogare alla disciplina puntuale e specifica, ora in
commento, non è luso praticato ed inserito nei modelli contrattuali bancari la cui
natura è negoziale.
Gli usi bocciati, dalla sequenza di pronunce giurisprudenziali, sono quelli di natura
pattizia, ossia regole poste in condizioni generali di contratto5 indirizzate
dallABI alle varie banche, non pertanto, idonei ad essere derogatori alla disciplina
anatocistica
Appare allora evidente, come sopra anticipato, che le vicende susseguitesi come in una
tragedia greca abbiano messo in crisi il concetto di rapporto giuridico tra banca e
cliente essendo palese la presenza di una posizione di supremazia che, a rigore giuridico,
mal si concilia con la parità e la sinallagmaticità del rapporto giuridico.
E in forza della carente mediazione del rapporto giuridico tra banche e clientela
questultima, da sempre,sconta gli effetti di unillegittima ed abusiva
posizione dominante.
Già lautorità amministrativa di vigilanza ha commentato sulla posizione dominante
dellABI, posizione che, da sola, porre dubbi di legittimità.
Infatti a voler approfondire questo assunto basta la considerazione che tra banca e
utente/cliente il rapporto contrattuale, nel senso dogmatico del termine era
insussistente, alla luce delle considerazioni di fondo che si riscontrano nelle
motivazioni giurisprudenziali.
I due soggetti a confronto, a questo punto, non erano in una situazione per cui uno è
titolare di un preciso diritto a pretendere e laltro è obbligato a soddisfare la
pretesa del primo; non questa è la situazione in cui si ritrovava il cliente di una
banca, soggetto più che altro sottomesso al diritto della banca a pretendere interessi
sugli interessi sulla base di una applicazione anatocistica, ora, finalmente bocciata in
virtù del presupposto che, tale pretesa, è basata su un uso negoziale e non su di una
vera e propria norma consuetudinaria.
Ne tanto meno finora sono stati - a fronte di ciò - attuate forme di controllo dei
suddetti poteri privati5 in capo allente creditizio, in quanto, la prassi
consolidata ha permesso che lievitassero a dismisura debiti a volte impossibili da pagare
e rilevatesi fonti di innumerevoli pronunce di fallimento, in particolare in danno di
imprenditori commerciali.
D'altronde, quandanche le norme su menzionate non fossero state considerate
sufficienti, la soluzione si sarebbe potuta trovata (e, questa sarebbe la sede confacente)
nellapplicazione, spesso desueta, di principi cardine esistenti nel sistema: buona
fede contrattuale in esecutivitis che, a fronte del silenzio della banca, sintomo evidente
di una netta violazione del detto principio, legittima il cliente a procedere in giudizio;
esso principio, infatti, viene ad essere individuato, oramai, come un obbligo, a
prescindere da specifici rapporti contrattuali o extra contrattuali, imposto alle parti
per preservare gli interessi dellaltra, quando ciò non comporti un apprezzabile
sacrificio personale ed economico6.
Dallaltra parte, a rigor di equilibri contrattuali, lo stesso obbligo si può
imporre al cliente; infatti, predisposti ed adeguati i testi contrattuali, in linea con i
termini ora dettati dalla circolare del C.I.C.R del 09.02.20007, il cliente avrà
lobbligo di collaborare con listituto nel senso che dovrà primariamente, e se
richiesto, inviare il suo consenso scritto, secondariamente, alla luce della sua singola
posizione evitare di aggravare la debenza creditoria, in vista di velleitari ricorsi; in
mancanza di tali comportamenti, egli, non potrà pretendere, poi, di agire in giudizio al
fine di vedere riconosciuto il suo diritto alla restituzione di tutto.
Nulla di tutto ciò è stato applicato dato che, gli interventi lodevoli finora
attuati, ma mai realmente realizzativi del rapporto sinallagmatico tra banca e cliente,
non hanno ancora fatto luce sulla strada sicura offerta al cliente per il recupero
dellindebito sebbene hanno costruito il rapporto giuridico tra banca e
cliente.
E, la situazione creatasi allindomani della scoperta violazione non ha, di fatto
reso alcun servigio allutente; stante, infatti, le remore presenti nei giudici di
merito nellaccettare l univoco indirizzo ora descritto.
Solo da ultimo, in forza dellintervento della S.C7, si notano dati pratici e
positivi per lutenza; è, infatti, dalla lettura delle varie pronunce
giurisprudenziali, come in premessa evidenziato, nonchè dal caos da esse creato, che si
rinvengono timidi sintomi di applicazioni pratiche dei detti Principi (ritengo che il
termine è da intendersi in senso tecnico giuridico) limitandosi di fatto
allottemperare alle disposizione della Circolare del CICR, nullaltro
cambiando.
Allora, sarebbe, allo stato, pertinente che dal fronte giudiziale, si applichino i
principi suddetti ed i criteri equitativi (come già fatto) valutando i contrapposti
interessi, anche e soprattutto alla luce del principio cardine sopra evidenziato, a
dispetto di una persistente e scarsa applicazione.
Sebbene, è dato da constatare che le decisioni dei supremi giudici, tuttavia ad oggi,
nulla hanno risolto in termini di ricostituzione del indebito, nulla sostanzialmente si
può dire cambiato se non che, in seguito al monito, di cui sopra, e come anticipato, sono
solo variate le informative ai clienti; difatti, alcune banche ed alcuni intermediari
finanziari hanno adeguato i testi contrattuali, già stipulati, secondo i termini fissati
dal C.I.C.R., ma non anche rideterminato lesposizione già esistente secondo i nuovi
criteri; ladeguamento effettuato si è difatti limitato ad assicurare nei confronti
della clientela la stessa periodicità (trimestrale) nel conteggio degli interessi sia
debitori che creditori.
Ciò nonostante, nella maggior parte dei casi, raramente listituto è disposto ad
eseguire, a richiesta del cliente, un analitico conteggio degli interessi bancari a debito
capitalizzati trimestralmente, eludendo i disposti normativi sopra richiamati e creando i
presupposti per le azioni giudiziarie.
E, a fronte delle risposte fallimentari degli istituti si è creata una prassi di ricorso
indiscriminato allautorità giudiziaria al fine di chiedere la restituzione di
quanto indebitamente percetto.
Ora, la denunciata condotta degli istituti ha fomentato le richieste degli utenti di
procedere in via giudiziaria al recupero delle loro somme a fronte di una situazione che
ben può e poteva essere risolta altrimenti sulla base delle disposizioni esistenti
nellordinamento, (si potrebbe parlare (già) di lesione del diritto alla
trasparenza).
I risvolti di queste vicende - che certamente permettono di considerare la disciplina in
argomento come una disciplina in progress e che, antecedente alla Sentenza della
Corte Costituzionale n. 425/2000, restituivano ragione agli istituti di credito sanando
loperato di percezione indebita di interessi (recte: denaro dei clienti), con la
previsione contenuta nellart. 25, comma 3, dlgs 342/99 in forza della quale le
clausole relative alla produzione di interessi su interessi maturati, contenute nei
contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al
comma 2 dellart. 120 T.u bancario, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo
di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà
altresi le modalità e i tempi delladeguamento.In effetto di adeguamento le
clausole divengono inefficaci e linefficienza può essere fatta valere solo dal
cliente, non appaiono ancora saldi da poter definire la disciplina interessata integra e
completa.
Solo sinteticamente basti rilevare che, come era facilmente prevedibile, la norma
transitoria di cui allart. 25, comma 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, concepita dal
precedente governo al fine di porre rimedio ai "guasti" determinati dal noto
revirement della Cassazione in materia di anatocismo nelle operazioni bancarie, ha
provocato unautentica valanga di ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale,
in un clima che, visti i toni passionali di alcune di esse, non è azzardato definire di
insurrezione del potere giudiziario.
La sentenza n.425/2000 ha aumentato leuforia dellutente innanzi ad una
pronuncia di solo valore pubblico che, ai fini che qui interessano, non solo nulla
aggiunge alla tutela apprestabile al cliente ma rende ancor più fondato il timore innanzi
dimostrato per ricorsi di richiesta di indebito.
Ora come unico dato positivo da rilevare e che, ribadendo che nulla di nuovo vè da
riscontrare nella pronuncia in questione in ordine alla situazione anatocistica, la scelta
politica di rendere efficaci le clausole anatocistiche è stata bocciata ma, di fatto,
nulla è stato previsto per lutenza.
Consapevoli di ciò, le richieste avanzate dalla clientela, di fatto ignara della prassi
normativa e dei risvolti giurisprudenziali e, spinta solo dalleuforia di vedere una
possibile breccia alla ricostruzione del suo conto corrente o altro, richiamano, il
professionista ad applicare accorgimenti professionali utili e necessari, al fine di non
render più gravosa la situazione del cliente, promettendo paradisi irraggiungibili;
inutili pertanto le redatte perizie di conteggio su cifre spesso errate, inutile la
produzione in giudizio di tali perizie, sarà, compito dellautorità adita in sede
di cognizione ed in fase probatoria disporre una C.T.U. che sia da ausilio alla
valutazione nel merito della domanda restitutoria avanzata dal cliente.
Sulla base delle rassegnate considerazioni, si afferma, per estrema avvedutezza, di
evitare indiscriminati ricorsi giudiziari in quanto, dovendosi aspettare, come sopra
anticipato, lemanazione di altri provvedimenti aventi forza di legge, lesito
non è assicurabile.
Infatti a ben vedere, il rovescio della medaglia consiste in una produzione di rilevanti
ed astratti presunti crediti nei confronti della banca che potrebbe creare pregiudizio
nella valutazione dei giudice e, che potrebbero, per contro, compromettere sia la stesura
dei quesiti che lo stesso giudizio con sicura soccombenza, se non reale, virtuale, per il
cliente che, euforicamente, ha richiesto la restituzione di indebiti su calcoli arbitrari.
Di contro ai dimostrati timori vè sicuramente da riconoscere che esiste, oggi
copiosa, una giurisprudenza di merito e di legittimità pro consumatore ma, ritengo, a
conclusione ridotta di questo esposizione, che la proposizione di giudizi, per la
ripetizione dellinteresse anatocistico trimestrale, dovrà avvenire non solo dopo
che la banca si dimostrerà totalmente insensibile alle richieste del cliente, in
violazione dei suddetti principi dimostrando un disinteresse tale da giustificare la
richiesta tutela.
Comunque, in vista di quanto altro dovrà necessariamente accadere dal fronte legislativo,
si consiglia una seria valutazione di ogni singola posizione contrattuale, probabilmente
non perfettamente definibile prima del mese di gennaio 2001 : infatti,
. se prima non
si verifica la serietà di questo governo e dei vari politici a non tradire i diritti
degli utenti con lemanazione di nuove norme "salvabanche" è del tutto
azzardato investire denari per iniziare giudizi la cui risoluzione può avvenire fuori
dalle sedi giudiziarie a causa di maldestri provvedimenti legislativi
7
Al momento, non formulo conclusioni definitive ma, di carattere generale perché si
tratta, a ben vedere, di una materia ancora in evoluzione; pertanto, singole conclusioni
potranno essere tratte (forse) al termine di queste vicende che pur nella loro identità
di contenuto e di soluzioni, rimangono precarie in attesa di un atto di legge".
"Laura Luna Ciacci avvocato"
"1 definizione tratta dal commento di Pier domenico De Gioia Carabbellese in
Lanatocismo nei rapporti tra banca e cliente: la delibera del CICR: pubb. in I
CONTRATTI n.4/2000
2 (Cass. Civ., 16 marzo 1999, n. 2374; Cass. Civ., 30 marzo 1999, n. 3096; Cass. 11
novembre 1999, n. 12507)
3 la disciplina limitativa dellanatocismo può essere sostituita, per volontà del
legislatore, solo da unaltrettanto puntuale e specifica disciplina, non da una
generica prassi derogatoria che non costituisce fonte di diritto obiettivo.(cass.civ.
Sez.I Sent. 20maggio 1998 n.2374).
4 trib. Salerno 27 luglio 1998 in CONTRATTI,1999,589 ss
5 v sent. cass. Civ. n.5409/83, n.9227/95,n.3296/97.
5 A. Di Majo in La tutela Civile dei Diritti vol.III. secondo tomo. Edizione
Milano, Giuffre.
6 cfr. BIANCA, Diritto Civile,Tomo III Il Contratto,1987,477.
7 pubb. in G.U.del 22 febbraio 2000, in I CONTRATTI n.4,2000,411; comm.in I CONTRATTI n.3,
2000,281.
7 Infatti, prima con la sentenza storica della Corte di Cassazione Sez.I civ. n. 2374 del
16/20 maggio 1999, e poi con la successiva della Corte Costituzionale del 17 ottobre 2000
n. 425 si apre uno spiraglio allutente per reagire, a tutela dei suoi diritti.
7 stralcio di commento dell avv. A.Tarzia pubb. sul sito ADUSBEF."

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