|
|
|
- Sentenza reperita in: www.eius.it
Tribunale di Como
Sezione distaccata di Cantù
Sentenza 22 giugno 2001
La sentenza del Tribunale di Como che condanna Umberto Bossi per
vilipendio della bandiera italiana.
-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto di citazione del 30-8-00, era tratto in giudizio l'on. Umberto Bossi per il
reato di cui in epigrafe [vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato (art.
292 c.p.) - n.d.r.]. L'imputato, non comparso benché regolarmente citato, è stato
dichiarato contumace.
In via preliminare è stata affrontata e superata l'eccezione difensiva circa la
necessaria sospensione del processo finalizzata alla preventiva richiesta alla Camera di
appartenenza di autorizzazione a procedere nei confronti dell'imputato in relazione alla
sua qualità di parlamentare, come stabilito dal d.l. n. 455/93 e successive reiterazioni.
Con ordinanza 2-3-01 il Tribunale ha osservato che, decaduto per mancata conversione in
legge l'ultimo decreto n. 555/96 volto ad attuare la nuova disciplina dell'immunità
parlamentare prevista dall'art. 68 Cost. novellato dalla legge Costituzionale n. 3 del
29-10-93, è venuto meno il meccanismo, introdotto dal d.l. 455/93 - non convertito e
reiterato ben 18 volte con modificazioni - della necessaria sospensione del procedimento
giurisdizionale finalizzato ad acquisire preventivamente la delibera della camera di
appartenenza sull'autorizzazione a procedere nei confronti di un parlamentare.
Nella sua formulazione attuale, la norma ex art. 68 Cost. attribuisce alle Camere il
potere di valutare la condotta penalmente rilevante addebitata ad un proprio membro con
l'effetto, qualora sia qualificata come esercizio delle funzioni parlamentari, di inibire
una difforme pronuncia giudiziale di responsabilità, sempreché tale potere sia
correttamente esercitato. L'istituto attuale, dunque, differisce da quello precedente
della preventiva autorizzazione a procedere, che impediva al giudice ordinario di prendere
cognizione dell'addebito mosso ad un parlamentare prima della pronuncia della Camera di
appartenenza, restando integro l'ambito di cognizione del giudice ordinario sino
all'eventuale intervento del Parlamento. Solo quando la Camera di appartenenza neghi
l'autorizzazione a procedere per l'insindacabilità delle opinioni espresse dal
parlamentare, il giudice dovrà prenderne atto dichiarando l'improcedibilità dell'azione
per tale caso o sollevando conflitto di attribuzioni alla Corte Costituzionale, qua
Nel caso di specie tale facoltà non è stata esercitata, non risultando interventi della
Camera di appartenenza prima della celebrazione del processo, senza ulteriori ostacoli
procedurali per il dibattimento.
Infondata appare anche l'ulteriore eccezione difensiva in tema di improcedibilità
sollevata con riferimento alla qualifica dell'on. Bossi di deputato del Parlamento
Europeo, che imporrebbe l'acquisizione dell'autorizzazione a procedere da parte di tale
Assemblea, previa sospensione del processo.
Si è rilevato nell'ordinanza del 23-5-2001 che il comma primo dell'art. 3 del Regolamento
del Parlamento Europeo - 14a edizione giugno 1999 - stabilisce che "i deputati
beneficiano dei privilegi e delle immunità previsti dal Protocollo sui privilegi e sulle
immunità delle Comunità Europee, allegato al Trattato che istituisce un Consiglio unico
ed una Commissione unica delle Comunità Europee".
A sua volta l'art. 9 del richiamato Protocollo sui privilegi e sulle immunità prevede
che: "I membri dell'Assemblea non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a
causa delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni". Più
specificamente, la norma successiva (art. 10) precisa nel comma 1 che: "per la durata
delle sessioni dell'assemblea, i membri di essa beneficiano: a) sul territorio nazionale,
delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro Paese; b) sul territorio di
ogni altro Stato membro della esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni
procedimento giudiziario".
Nessuna norma comunitaria prevede, dunque, la necessità di una preventiva richiesta di
autorizzazione a procedere nei confronti di un deputato del Parlamento Europeo per
fatti-reato commessi all'interno del territorio dello Stato di appartenenza, applicandosi
agli euro-deputati le medesime immunità riconosciute ai membri del Parlamento dei loro
Paese [lett. a) dell'art. 10].
Ne consegue, nella fattispecie in esame, che trattandosi di parlamentare europeo imputato
di un reato commesso nello Stato membro al quale egli appartiene, trova applicazione
soltanto la disposizione della lett. a) dell'art. 10 comma 1 del Protocollo sulle
immunità, che richiama ed estende al deputato le medesime prerogative riconosciute ai
parlamentari dall'Ordinamento Italiano.
Si è rilevato inoltre che, in ordine all'istituto delle immunità parlamentari, l'art. 9
del Protocollo sulle immunità e i privilegi, sulla scorta della previsione normativa ex
art. 28 del Trattato Istitutivo 8-4-1965, simmetricamente al disposto dell'art. 68 della
Costituzione italiana, stabilisce in favore dei parlamentari le immunità necessarie
all'assolvimento dei loro compiti istituzionali e la loro non perseguibilità a motivo
delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni, al fine di
assicurare la libertà giuridica di manifestazione di pensiero. Tale prerogativa,
corrispondente a quella dell'art. 68 Cost., costituisce causa di non punibilità, la cui
operatività attiene al merito del processo, senza costituire condizione alcuna per la
procedibilità.
Non operando la procedura della sospensione per la preventiva richiesta di autorizzazione
a procedere per i fatti successivi al dicembre 1996, si deve ritenere che non residui
alcuna preclusione alla celebrazione del processo nei confronti dell'imputato, né con
riferimento alla sua qualifica di parlamentare europeo né a quella di deputato italiano.
Superate le questioni preliminari sulla condizione di procedibilità, il tribunale deve
dunque procedere alla valutazione in concreto dell'operatività dell'art. 68 Cost. nella
vicenda in esame per verificare se le frasi dell'on. Bossi siano qualificabili o meno come
opinioni espresse nell'ambito delle funzioni parlamentari, alle quali soltanto viene
limitata la prerogativa costituzionale della insindacabilità.
Pacifico ed incontestato nella sua materialità è il fatto addebitato all'imputato.
L'on. Bossi, intervenuto il 25-7-97 nella serata conclusiva della festa di partito della
Lega Lombarda, che si svolse per più giorni in Cabiate presso il parco del Palazzetto
dello Sport, volgendo lo sguardo alla bandiera nazionale esposta sulla vicina scuola
statale iniziò il proprio discorso con le espressioni "quando vedo il tricolore io
m'incazzo. Il tricolore lo uso soltanto per pulirmi il culo". Tali espressioni
vennero chiaramente udite dai numerosi presenti, tra cui i Carabinieri di Cantù che
svolgevano il servizio d'ordine in borghese durante la manifestazione e che hanno riferito
l'episodio in dibattimento.
Nel corso del comizio il senatore Bossi ha reiterato le espressioni incriminate nei
medesimi termini, inserendole nell'ambito della critica alla proposta di legge di esporre
su tutti gli edifici pubblici maggiormente rappresentativi l'emblema nazionale unitamente
alla bandiera della Unione Europea (ora l. n. 22 del 5-2-98).
La norma incriminatrice contenuta nell'art. 292 c.p. punisce chiunque vilipenda la
bandiera nazionale o altri emblemi dello Stato.
Il tricolore è la bandiera della Repubblica, come lo definisce la stessa Carta
costituzionale (art. 12 Cost.) nella sezione dei principi fondamentali, cioè l'emblema e
il simbolo dello Stato Repubblicano nella sua unità e come attuale forma di governo. Ne
discende la necessità di ritenere sussistenti anche per i suoi simboli quelle stesse
esigenze di prestigio e rispetto che sono dovuti allo Stato, e che giustificano la
sanzione penale, costituendo nel contempo un limite al diritto di libera manifestazione di
pensiero (C. Ass. Bolzano 31-5-85).
La nozione di vilipendio implica disprezzo, ludibrio o manifestazioni di ostilità. Ed è
indiscutibile il significato pesantemente offensivo e la connotazione manifestamente
dispregiativa delle espressioni utilizzate dall'imputato nel descrivere l'uso e le
finalità della bandiera nazionale, paragonato ripetutamente durante il suo discorso alla
carta igienica.
La Corte Costituzionale ha più volte dichiarato infondate le questioni di legittimità
delle disposizioni punitive del vilipendio riaffermando che la libertà di pensiero trova
limiti impliciti derivanti dagli altri valori costituzionalmente protetti, tra i quali si
annovera il prestigio delle istituzioni e dei loro emblemi (v. anche Cass. 6822/89).
In relazione al fatto incriminato, non può trovare credito alcuno la tesi difensiva volta
a sostenere che l'on. Bossi volesse riferirsi al tricolore padano, esposto nella festa,
perché gli odierni testimoni hanno precisato che l'imputato, esprimendo il proprio
disprezzo per il tricolore, indicò chiaramente la bandiera nazionale esposta sulla
scuola, fugando ogni dubbio sul "tricolore" oggetto della sua invettiva. Del
tutto illogico sarebbe stato insultare la propria bandiera. A conferma che le espressioni
vilipendiose di cui si tratta fossero inequivocabilmente dirette al tricolore, quale
emblema nazionale, e non ad altre bandiere, milita la circostanza che l'on. Bossi reiterò
le medesime espressioni volgari in un secondo tempo allorquando manifestò più
diffusamente la propria critica alla proposta di legge che rendeva obbligatoria
l'esposizione del tricolore sui palazzi pubblici. Il dileggio pertanto non poteva
riferirsi al simbolo del proprio partito, estraneo alla proposta legislativa criticata.
Si osserva inoltre che la collocazione di tale critica ad una proposta legislativa in un
preciso e noto contesto politico-ideologico non esclude di per sé la rilevanza penale
dell'episodio descritto, che si risolse nell'aggressione verbale alla bandiera nazionale
nel suo significato simbolico. Non possono, invero, reputarsi consentite e giustificate
nell'ordinamento vigente, ispirato alla conservazione ed al rispetto dei valori
costituzionali, le critiche ingiuriose ed offensive, ritenendosi legittime solo le
censure, anche severe, ma espresse senza trascendere nel disprezzo o nel dileggio,
nell'ambito di una civile e democratica dialettica delle opinioni.
Ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del reato è sufficiente il dolo
generico, che consiste nella coscienza e volontà di arrecare offesa alla istituzione,
anche attraverso i suoi simboli, o all'entità simbolica direttamente tutelata, restando
privi di rilevanza i motivi che hanno indotto all'azione e le finalità perseguite
dall'agente, quali la volontà di pronunciare frasi ad effetto per riscuotere i consensi
del pubblico e conquistarlo alle proprie tesi politiche.
Afferma la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 11667/97) che quando il carattere
e la natura delle espressioni usate assumono una intrinseca consistenza diffamatoria o
offensiva tale da non poter sfuggire all'agente che le ha usate proprio per dare efficacia
maggiore al suo dictum, non occorre svolgere nessuna particolare indagine sulla presenza o
meno dell'elemento soggettivo palesemente sussistente.
Integrato il reato in tutti i suoi elementi costituitivi, è necessario esaminare se nel
caso di specie operi la speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 68 Cost. a
tutela della autonomia e libertà di espressione dei parlamentari della Repubblica,
verificando se le manifestazioni verbali dell'on. Bossi, in occasione del comizio
conclusivo della festa del suo partito politico in Cabiate, siano identificabili come
espressione di attività parlamentari (sentenze nn. 321, 320, 420, 58, 56, 11 e 10 del
2000 e 137/01) e siano quindi assistiti dalla prerogativa dell'immunità di cui all'art.
68, primo comma, Cost.
Secondo la costante interpretazione della Corte Costituzionale, invero, la norma di cui
all'art. 68 stabilisce una causa di non punibilità che opera direttamente, limitando la
possibilità di far valere in giudizio una ipotetica responsabilità del parlamentare per
le opinioni espresse nell'esercizio della funzione (Cost. n. 265/97); essa è dettata non
solo a tutela della libertà di espressione del singolo membro della Camere ma a tutela,
attraverso questa, della piena libertà di discussione e di deliberazione delle camere
stesse per l'autonomia ed il libero funzionamento delle istituzioni parlamentari (Cost.
379/96, cfr. anche Cass. 4678/00).
Sul significato e sui limiti di operatività della prerogativa costituzionale ex art. 68
Cost. si alternano nel panorama giurisprudenziale tesi diverse.
L'orientamento più rigoroso (Cass. 11667/97) ritiene necessario limitare in senso
restrittivo il campo di applicazione dell'immunità parlamentare, ricomprendendovi solo le
manifestazioni di pensiero rese all'interno del Parlamento, con esclusione dell'attività
politica extraparlamentare esplicata all'interno dei partiti, reputando in tale ottica che
i discorsi espressi in un comizio non vantino alcun collegamento con la funzione
parlamentare rimanendo sottratti all'immunità.
Per contro la tesi più ampia, sposata spesso dalla Giunta per le autorizzazioni a
procedere in occasioni delle delibere nei confronti di deputati sottoposti ad indagini,
arriva a ricomprendere nelle funzioni parlamentari qualsiasi attività latamente politica
svolta da un membro delle Camere poiché tale attività, in quanto "libera nel
fine", non avrebbe contorni definibili in astratto; così, pur non dovendosi
confondere fra la funzione parlamentare e l'attività del singolo, la vastità dell'ambito
funzionale coperto dal mandato imporrebbe di negare la riconducibilità ad esso delle sole
attività del singolo membro delle Camere che siano manifestamente estranee alla funzione
(v. in tal senso anche Cass. 4678/00).
Così argomentando, il nesso funzionale, lungi dal tradursi in una corrispondenza tra
espressioni verbali e atti parlamentari tipici, si risolverebbe in un generico
collegamento con un contesto politico indeterminabile, del tutto avulso dall'esercizio di
funzioni parlamentari, troppo ampio ed incompatibile con l'impianto della nostra Carta
Costituzionale, fino a trasformarsi in una sorta di privilegio personale, conferendo a
deputati e senatori uno statuto personale di favore circa l'ambito e i limiti della
libertà di manifestazione del pensiero con evidente distorsione del principio di
eguaglianza e di pari opportunità fra i cittadini nella dialettica politica (C. Cost. nn.
10, 11 e 56/00).
Non può dunque ritenersi che nei diversi ambiti in cui si esprime o manifesta il rapporto
parlamentari-elettori, essenziale per l'esercizio della loro funzione, sia legittima
qualsiasi affermazione se pur finalizzata ad ottenere il consenso dei cittadini per la
riuscita di proposte di legge, interrogazioni ed interpellanze.
La linea di confine tra la tutela dell'autonomia delle Camere e della libertà di
espressione dei loro membri da un lato, e, dall'altro, la tutela dei diritti e degli
interessi, costituzionalmente protetti, suscettibili di essere lesi dall'espressione di
opinioni, è fissata dalla Costituzione attraverso la delimitazione funzionale dell'ambito
della prerogativa. In questo senso si debbono ritenere "coperti" da immunità
solo i comportamenti dei membri delle Camere, funzionalmente connessi all'esercizio
indipendente delle attribuzioni proprie del potere legislativo" (C. Cost. n. 379/96).
La giurisprudenza costituzionale è costante nella riaffermazione di questo criterio
discretivo, statuendo che "il discrimine tra i giudizi e le critiche che il
parlamentare manifesta nel più esteso ambito dell'attività politica per le quali non
vale l'immunità, e le opinioni coperte da tale garanzia è dunque costituito dalla
inerenza delle opinioni all'esercizio delle funzioni (C. Cost. nn. 417/99, 10, 11, 56/00).
Ma se appare chiara la necessità di uno stretto collegamento tra la manifestazione
dell'opinione e la funzione parlamentare stessa, per non snaturare l'esenzione di
responsabilità legata alla funzione, non sempre agevole risulta l'individuazione in
concreto dei criteri identificativi dei comportamenti "strettamente funzionali"
all'esercizio indipendente delle attribuzioni proprie del potere legislativo.
Una interpretazione eccessivamente restrittiva e formalistica, che restringesse
l'esercizio delle funzioni parlamentari ai soli atti svolti all'interno del Parlamento,
non terrebbe conto infatti delle moderne esigenze della società democratica, che ritiene
indispensabile il rapporto tra istituzioni rappresentative ed opinione pubblica.
L'attività dei membri delle Camere nello Stato democratico è, per sua natura, destinata
a proiettarsi al di fuori delle aule parlamentari, nell'interesse della libera dialettica
politica, in ragione dei fattori di trasformazione della comunicazione politica nella
società contemporanea. Ciò esige che siano considerate funzioni parlamentari non solo le
tipiche attività istituzionali compiute all'interno del Parlamento, quali le opinioni
manifestate nel corso dei lavori della Camera e dei suoi vari organi o in atti, anche
individuali, costituenti estrinsecazione delle facoltà proprie del parlamentare, ma anche
quelle manifestate all'esterno del Parlamento (extra moenia), come pro
Afferma in proposito la Corte Costituzionale, spesso chiamata nell'ultimo biennio ad
affrontare l'argomento dell'insindacabilità in occasione di conflitti di attribuzione
sollevati dalle autorità giudiziarie che procedevano nei confronti di parlamentari,
imputati per frasi pronunciate in sede extraparlamentare, che trattandosi di
insindacabilità significativamente circoscritta, nella previsione costituzionale,
all'esercizio di funzioni parlamentari, è necessario verificare, in base a specifici
criteri, più complessi rispetto a quello della mera "localizzazione" dell'atto,
l'esistenza di uno stretto "nesso funzionale" tra espressione di
"opinioni" e di "voti" ed "esercizio" delle funzioni
parlamentari. Il nesso funzionale deve cioè qualificarsi non come "semplice
collegamento di argomento o di contesto fra attività parlamentare e dichiarazione, ma
come identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione di attività
parlamentare" (cfr. C. Cost. n. 11/00).
Alla luce di tale interpretazione si debbono ritenere, in linea di principio, sindacabili
tutte quelle dichiarazioni che fuoriescono dal campo applicativo del "diritto
parlamentare" e che non siano immediatamente collegabili con specifiche forme di
esercizio di funzioni parlamentari, anche se siano caratterizzate da un asserito
"contesto politico" per il contenuto delle espressioni o per il destinatario o
la sede in cui sono state rese, sussistendo il nesso funzionale e la relativa
insindacabilità solo qualora l'attività di divulgazione sia correlata ad atti tipici.
Ciò vale anche per le manifestazioni di pensiero e le opinioni espresse nell'ambito di un
comizio di partito nel corso del quale il parlamentare illustri le sue iniziative
parlamentari e cerchi il sostegno dei cittadini per la buona riuscita di esse.
Così non potrà essere sanzionato quel parlamentare che ripeta agli elettori, in termini
anche offensivi, un discorso fatto in sede parlamentare o riferisca i contenuti scabrosi
di una interrogazione presentata per informazione dei cittadini sulle vicende
istituzionali, mentre la semplice comunanza di argomento fra le dichiarazioni rese in
dibattiti pubblici o ai mezzi di comunicazione, e le opinioni espresse in sede
parlamentare non è sufficiente ad estendere alle prime l'insindacabilità a queste ultime
riservata. Né si può invocare a tal fine, come è avvenuto nel caso in esame,
l'esistenza di un "contesto" politico in cui la dichiarazione si inserisca,
giacché siffatto tipo di collegamenti non vale, di per sé, a conferire il carattere di
attività parlamentare a manifestazioni di pensiero oggettivamente estranee ad essa.
In linea con l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, si deve
dunque ritenere che il nesso funzionale fra la dichiarazione resa extra moenia e
l'attività parlamentare sussista quando le dichiarazioni siano sostanzialmente
riproduttive dell'opinione sostenuta in sede parlamentare. In tal modo la prerogativa
costituzionale non rileva soltanto per l'occasione specifica in cui l'opinione è espressa
in ambito parlamentare, ma si estende al suo contenuto storico allorquando ne sia
realizzata la diffusione pubblica.
La necessità di un preciso nesso funzionale rivela l'inconsistenza delle tesi difensive.
Assume la difesa che la vicenda in esame debba essere inquadrata nel contesto del
dibattito politico-parlamentare relativo alla proposta di legge di esporre
obbligatoriamente sui palazzi pubblici la bandiera dello Stato Italiano unitamente a
quella dell'Unione Europea. L'aspra critica dell'on. Bossi durante il comizio del 25-7
sarebbe pertanto assistita dalla garanzia costituzionale dell'insindacabilità ricorrendo
il nesso funzionale con il mandato parlamentare, poiché le espressioni di cui
all'addebito altro non erano che la prosecuzione extra moenia dell'attività del
parlamentare.
Argomenta in proposito la difesa che l'intera attività politica dei parlamentari della
Lega Nord era improntata in quel periodo all'affermazione dell'autonomia e
dell'indipendenza di una parte del Paese dal governo centrale, con numerosi interventi in
sede parlamentare a sostegno della legittimità del termine "Padania"; in tale
situazione non dovrebbe esservi dubbio che il parlamentare nel comizio di Cabiate abbia
espresso opinioni collegate funzionalmente con il suo mandato parlamentare, con la
conseguente operatività della prerogativa dell'insindacabilità per le opinioni
manifestate in quel contesto ricollegate agli interventi, svolti in sede parlamentare, per
la rivendicazione dell'autonomia e dell'indipendenza dal potere centrale.
Come precisato, per ritenere applicabile la prerogativa costituzionale, è necessario che
si riscontri la identità, o quantomeno la corrispondenza sostanziale, di contenuto fra
l'opinione espressa in sede parlamentare e quella manifestata nella sede
"esterna", pur senza arrivare ad una puntuale coincidenza testuale, non essendo
sufficiente la mera comunanza di tematiche.
Ne consegue che, se anche la critica svolta dall'on. Bossi nel comizio con riferimento
alla proposta di legge sull'esposizione del tricolore sugli edifici pubblici fosse
ricollegabile a una manifestazione di dissenso precedentemente resa in ambito
parlamentare, le sue espressioni sprezzanti nei confronti del tricolore risulterebbero
coperte dalla immunità solo in quanto risultassero sostanzialmente riproduttive di una
precisa opinione espressa intra moenia, estendendosi l'insindacabilità limitatamente a
quel contenuto storico già manifestato nello svolgimento della attività parlamentare
tipica.
Peraltro, l'eventuale coincidenza, o quantomeno corrispondenza sostanziale di contenuti,
delle espressioni usate nel comizio del 25-7-97 con opinioni rese in sede parlamentare in
merito all'utilizzo della bandiera nazionale ed alla relativa proposta di legge non è
stata né provata né allegata in dibattimento, rimanendo un assunto indimostrato. Al
contrario, è onere di chi invochi l'applicazione di una causa di non punibilità allegare
ed indicare gli elementi di fatto su cui è fondata la richiesta, senza i quali non si
può svolgere alcuna indagine sulla sua sussistenza.
Le dichiarazioni dell'imputato non possono dunque considerarsi connesse con alcuna forma
di esercizio di funzioni parlamentari, giacché non è individuabile quale specifico atto
parlamentare adottato dal medesimo deputato esse riproducessero, essendo solo
genericamente ricollegabili alla sua attività politica intesa in senso lato, con
riferimento alla battaglia politica dei parlamentari del Partito "Lega Nord" in
favore dell'indipendenza della "Padania".
In mancanza di specifica connessione tra le opinioni espresse dal parlamentare nel comizio
di Cabiate e l'esercizio delle relative funzioni, indefettibile presupposto di
legittimità della deliberazione parlamentare di insindacabilità, le manifestazioni di
disprezzo per il tricolore espresse dall'on. Bossi la sera del 25-7-97 restano
sindacabili, cioè soggette alle leggi in vigore ed alla cognizione del giudice ordinario
per l'applicazione delle sanzioni penali ad esse riconducibili.
Un ultimo rilievo merita di essere mosso, se pur incidentalmente, con riferimento al
tenore obiettivo delle frasi vilipendiose utilizzate dal parlamentare che, al di là della
connessione con il mandato parlamentare, esulano anche dall'ambito delle vere e proprie
opinioni politicamente motivate fino a costituire un attacco personale e una denigrazione
gratuita. Sottolinea in proposito la recente pronuncia costituzionale del 9-5-01 n. 137
(risolvendo il conflitto di attribuzione sollevato dall'autorità giudiziaria con
riferimento ad altri parlamentari leghisti imputati di resistenza a P.U. e oltraggio) che
"l'immunità parlamentare riservata alle opinioni non può essere estesa sino a
comprendere gli insulti - di cui è comunque discutibile la qualificazione come opinioni -
solo perché collegati con le "battaglie" condotte da esponenti parlamentari in
favore delle loro tesi politiche".
Sul punto la stessa Giunta per le autorizzazioni a procedere, in occasione della delibera
17-6-98 sulla richiesta del Tribunale di Bergamo di autorizzazione a procedere nei
confronti di un deputato, imputato di diffamazione in danno di A. Di Pietro, ha
sottolineato che l'articolo 68, primo comma, della Costituzione sarebbe applicabile a
tutti i comportamenti del parlamentare riconducibili all'attività politica intesa in
senso lato, pure se svolti fuori della sede parlamentare ed anche in caso di giudizi
oggettivamente pesanti e tali, quindi, da costituire in astratto una condotta illecita,
purché non costituiscano insulti gratuiti e personali che nulla hanno a che vedere con la
funzione parlamentare.
Ritenuta dunque inapplicabile la prerogativa ex art. 68 Cost. nei confronti delle
espressioni vilipendiose pronunciate dall'on. Bossi nel comizio del 25-7-97, egli ne deve
rispondere penalmente.
In relazione al trattamento sanzionatorio rileva innanzitutto la qualifica soggettiva
dell'imputato, membro del Parlamento Italiano e, come tale, rappresentante di tutta la
Nazione, secondo la definizione data dalla norma costituzionale ex art. 67, nonché
deputato al Parlamento Europeo.
Il duplice mandato parlamentare conferisce un particolare ruolo rappresentativo di
indirizzo ed esempio nei confronti di tutti i cittadini ed impone, conseguentemente, un
maggior rispetto dello Stato che lo stesso parlamentare rappresenta, dei suoi simboli e di
tutte le norme dell'ordinamento.
La gravità della violazione commessa all'on. Bossi derivante dal suo ruolo istituzionale
è ulteriormente aumentata dalle concrete modalità dell'azione e dal contesto in cui le
espressioni vilipendiose vennero pronunciate. Elevata fu, invero, la diffusività del
messaggio dispregiativo nei confronti della bandiera in considerazione del consistente
numero di partecipanti alla manifestazione, costituiti non solo dagli aderenti al partito
della Lega Lombarda, ma anche da molti cittadini di Cabiate e dintorni, riuniti in tal
luogo per la festa di paese, che è spesso occasione di raduno per gli abitanti della
zona, indipendentemente dalle loro idee politiche. Secondo le testimonianze dibattimentali
circa 500 persone presenti hanno potuto chiaramente udire le parole di cui
all'imputazione. La festa, organizzata dalla Lega nel parco antistante il palazzetto dello
sport e conclusa dall'intervento dell'on. Bossi, era infatti aperta a tutti, e non
riservata agli iscritti al partito, ed offriva ai partecipanti stands gas
Neppure sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato può ritenersi attenuata in
qualche modo la gravità del fatto; la palese volontà dell'agente di esordire con una
frase ad effetto per richiamare l'attenzione dei presenti, coinvolgerli e conquistarli
utilizzando la tecnica linguaggio inutilmente greve e dell'ingiuria per scuotere gli
animi, denota l'elevata intensità del dolo.
Le argomentazioni ora svolte in ordine ai parametri dell'art. 133 c.p. impongono di
discostarsi notevolmente, nella determinazione della sanzione penale, dal minimo edittale
previsto dalla norma ex art. 292 c.p., ritenendosi equo infliggere all'imputato la pena di
anni due di reclusione. Tale pena può poi essere diminuita ad anni uno e mesi quattro in
forza dell'art. 62-bis c.p., potendo concedersi all'imputato le attenuanti generiche in
considerazione dello stato di incensuratezza.
Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
L'incensuratezza dell'imputato e le sue qualifiche attuali consentono di formulare, in
relazione agli indici di cui all'art. 133 comma 2 nn. 3) e 4), richiamati dall'art. 164
c.p., una prognosi favorevole circa la futura astensione dalla reiterazione di reati, con
la conseguente concessione dei doppi benefici di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, sez. dist. di Cantù, in composizione monocratica, visti gli artt.
549, 533, 535;
DICHIARA
Bossi Umberto colpevole del reato a lui ascritto e, concesse le attenuanti generiche, lo
condanna alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese
processuali.
Visti gli artt. 163, 164, 175 c.p., concede all'imputato il beneficio della sospensione
condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario
giudiziale.12.20 11/02/02

|