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Sentenza reperita in: www.eius.it


Tribunale di Como


Sezione distaccata di Cantù


Sentenza 22 giugno 2001


La sentenza del Tribunale di Como che condanna Umberto Bossi per vilipendio della bandiera italiana.
 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione del 30-8-00, era tratto in giudizio l'on. Umberto Bossi per il reato di cui in epigrafe [vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato (art. 292 c.p.) - n.d.r.]. L'imputato, non comparso benché regolarmente citato, è stato dichiarato contumace.

In via preliminare è stata affrontata e superata l'eccezione difensiva circa la necessaria sospensione del processo finalizzata alla preventiva richiesta alla Camera di appartenenza di autorizzazione a procedere nei confronti dell'imputato in relazione alla sua qualità di parlamentare, come stabilito dal d.l. n. 455/93 e successive reiterazioni.

Con ordinanza 2-3-01 il Tribunale ha osservato che, decaduto per mancata conversione in legge l'ultimo decreto n. 555/96 volto ad attuare la nuova disciplina dell'immunità parlamentare prevista dall'art. 68 Cost. novellato dalla legge Costituzionale n. 3 del 29-10-93, è venuto meno il meccanismo, introdotto dal d.l. 455/93 - non convertito e reiterato ben 18 volte con modificazioni - della necessaria sospensione del procedimento giurisdizionale finalizzato ad acquisire preventivamente la delibera della camera di appartenenza sull'autorizzazione a procedere nei confronti di un parlamentare.

Nella sua formulazione attuale, la norma ex art. 68 Cost. attribuisce alle Camere il potere di valutare la condotta penalmente rilevante addebitata ad un proprio membro con l'effetto, qualora sia qualificata come esercizio delle funzioni parlamentari, di inibire una difforme pronuncia giudiziale di responsabilità, sempreché tale potere sia correttamente esercitato. L'istituto attuale, dunque, differisce da quello precedente della preventiva autorizzazione a procedere, che impediva al giudice ordinario di prendere cognizione dell'addebito mosso ad un parlamentare prima della pronuncia della Camera di appartenenza, restando integro l'ambito di cognizione del giudice ordinario sino all'eventuale intervento del Parlamento. Solo quando la Camera di appartenenza neghi l'autorizzazione a procedere per l'insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare, il giudice dovrà prenderne atto dichiarando l'improcedibilità dell'azione per tale caso o sollevando conflitto di attribuzioni alla Corte Costituzionale, qua

Nel caso di specie tale facoltà non è stata esercitata, non risultando interventi della Camera di appartenenza prima della celebrazione del processo, senza ulteriori ostacoli procedurali per il dibattimento.

Infondata appare anche l'ulteriore eccezione difensiva in tema di improcedibilità sollevata con riferimento alla qualifica dell'on. Bossi di deputato del Parlamento Europeo, che imporrebbe l'acquisizione dell'autorizzazione a procedere da parte di tale Assemblea, previa sospensione del processo.

Si è rilevato nell'ordinanza del 23-5-2001 che il comma primo dell'art. 3 del Regolamento del Parlamento Europeo - 14a edizione giugno 1999 - stabilisce che "i deputati beneficiano dei privilegi e delle immunità previsti dal Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità Europee, allegato al Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità Europee".

A sua volta l'art. 9 del richiamato Protocollo sui privilegi e sulle immunità prevede che: "I membri dell'Assemblea non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a causa delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni". Più specificamente, la norma successiva (art. 10) precisa nel comma 1 che: "per la durata delle sessioni dell'assemblea, i membri di essa beneficiano: a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro Paese; b) sul territorio di ogni altro Stato membro della esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario".

Nessuna norma comunitaria prevede, dunque, la necessità di una preventiva richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di un deputato del Parlamento Europeo per fatti-reato commessi all'interno del territorio dello Stato di appartenenza, applicandosi agli euro-deputati le medesime immunità riconosciute ai membri del Parlamento dei loro Paese [lett. a) dell'art. 10].

Ne consegue, nella fattispecie in esame, che trattandosi di parlamentare europeo imputato di un reato commesso nello Stato membro al quale egli appartiene, trova applicazione soltanto la disposizione della lett. a) dell'art. 10 comma 1 del Protocollo sulle immunità, che richiama ed estende al deputato le medesime prerogative riconosciute ai parlamentari dall'Ordinamento Italiano.

Si è rilevato inoltre che, in ordine all'istituto delle immunità parlamentari, l'art. 9 del Protocollo sulle immunità e i privilegi, sulla scorta della previsione normativa ex art. 28 del Trattato Istitutivo 8-4-1965, simmetricamente al disposto dell'art. 68 della Costituzione italiana, stabilisce in favore dei parlamentari le immunità necessarie all'assolvimento dei loro compiti istituzionali e la loro non perseguibilità a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni, al fine di assicurare la libertà giuridica di manifestazione di pensiero. Tale prerogativa, corrispondente a quella dell'art. 68 Cost., costituisce causa di non punibilità, la cui operatività attiene al merito del processo, senza costituire condizione alcuna per la procedibilità.

Non operando la procedura della sospensione per la preventiva richiesta di autorizzazione a procedere per i fatti successivi al dicembre 1996, si deve ritenere che non residui alcuna preclusione alla celebrazione del processo nei confronti dell'imputato, né con riferimento alla sua qualifica di parlamentare europeo né a quella di deputato italiano.

Superate le questioni preliminari sulla condizione di procedibilità, il tribunale deve dunque procedere alla valutazione in concreto dell'operatività dell'art. 68 Cost. nella vicenda in esame per verificare se le frasi dell'on. Bossi siano qualificabili o meno come opinioni espresse nell'ambito delle funzioni parlamentari, alle quali soltanto viene limitata la prerogativa costituzionale della insindacabilità.

Pacifico ed incontestato nella sua materialità è il fatto addebitato all'imputato.

L'on. Bossi, intervenuto il 25-7-97 nella serata conclusiva della festa di partito della Lega Lombarda, che si svolse per più giorni in Cabiate presso il parco del Palazzetto dello Sport, volgendo lo sguardo alla bandiera nazionale esposta sulla vicina scuola statale iniziò il proprio discorso con le espressioni "quando vedo il tricolore io m'incazzo. Il tricolore lo uso soltanto per pulirmi il culo". Tali espressioni vennero chiaramente udite dai numerosi presenti, tra cui i Carabinieri di Cantù che svolgevano il servizio d'ordine in borghese durante la manifestazione e che hanno riferito l'episodio in dibattimento.

Nel corso del comizio il senatore Bossi ha reiterato le espressioni incriminate nei medesimi termini, inserendole nell'ambito della critica alla proposta di legge di esporre su tutti gli edifici pubblici maggiormente rappresentativi l'emblema nazionale unitamente alla bandiera della Unione Europea (ora l. n. 22 del 5-2-98).



La norma incriminatrice contenuta nell'art. 292 c.p. punisce chiunque vilipenda la bandiera nazionale o altri emblemi dello Stato.



Il tricolore è la bandiera della Repubblica, come lo definisce la stessa Carta costituzionale (art. 12 Cost.) nella sezione dei principi fondamentali, cioè l'emblema e il simbolo dello Stato Repubblicano nella sua unità e come attuale forma di governo. Ne discende la necessità di ritenere sussistenti anche per i suoi simboli quelle stesse esigenze di prestigio e rispetto che sono dovuti allo Stato, e che giustificano la sanzione penale, costituendo nel contempo un limite al diritto di libera manifestazione di pensiero (C. Ass. Bolzano 31-5-85).



La nozione di vilipendio implica disprezzo, ludibrio o manifestazioni di ostilità. Ed è indiscutibile il significato pesantemente offensivo e la connotazione manifestamente dispregiativa delle espressioni utilizzate dall'imputato nel descrivere l'uso e le finalità della bandiera nazionale, paragonato ripetutamente durante il suo discorso alla carta igienica.



La Corte Costituzionale ha più volte dichiarato infondate le questioni di legittimità delle disposizioni punitive del vilipendio riaffermando che la libertà di pensiero trova limiti impliciti derivanti dagli altri valori costituzionalmente protetti, tra i quali si annovera il prestigio delle istituzioni e dei loro emblemi (v. anche Cass. 6822/89).



In relazione al fatto incriminato, non può trovare credito alcuno la tesi difensiva volta a sostenere che l'on. Bossi volesse riferirsi al tricolore padano, esposto nella festa, perché gli odierni testimoni hanno precisato che l'imputato, esprimendo il proprio disprezzo per il tricolore, indicò chiaramente la bandiera nazionale esposta sulla scuola, fugando ogni dubbio sul "tricolore" oggetto della sua invettiva. Del tutto illogico sarebbe stato insultare la propria bandiera. A conferma che le espressioni vilipendiose di cui si tratta fossero inequivocabilmente dirette al tricolore, quale emblema nazionale, e non ad altre bandiere, milita la circostanza che l'on. Bossi reiterò le medesime espressioni volgari in un secondo tempo allorquando manifestò più diffusamente la propria critica alla proposta di legge che rendeva obbligatoria l'esposizione del tricolore sui palazzi pubblici. Il dileggio pertanto non poteva riferirsi al simbolo del proprio partito, estraneo alla proposta legislativa criticata.



Si osserva inoltre che la collocazione di tale critica ad una proposta legislativa in un preciso e noto contesto politico-ideologico non esclude di per sé la rilevanza penale dell'episodio descritto, che si risolse nell'aggressione verbale alla bandiera nazionale nel suo significato simbolico. Non possono, invero, reputarsi consentite e giustificate nell'ordinamento vigente, ispirato alla conservazione ed al rispetto dei valori costituzionali, le critiche ingiuriose ed offensive, ritenendosi legittime solo le censure, anche severe, ma espresse senza trascendere nel disprezzo o nel dileggio, nell'ambito di una civile e democratica dialettica delle opinioni.



Ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del reato è sufficiente il dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di arrecare offesa alla istituzione, anche attraverso i suoi simboli, o all'entità simbolica direttamente tutelata, restando privi di rilevanza i motivi che hanno indotto all'azione e le finalità perseguite dall'agente, quali la volontà di pronunciare frasi ad effetto per riscuotere i consensi del pubblico e conquistarlo alle proprie tesi politiche.



Afferma la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 11667/97) che quando il carattere e la natura delle espressioni usate assumono una intrinseca consistenza diffamatoria o offensiva tale da non poter sfuggire all'agente che le ha usate proprio per dare efficacia maggiore al suo dictum, non occorre svolgere nessuna particolare indagine sulla presenza o meno dell'elemento soggettivo palesemente sussistente.



Integrato il reato in tutti i suoi elementi costituitivi, è necessario esaminare se nel caso di specie operi la speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 68 Cost. a tutela della autonomia e libertà di espressione dei parlamentari della Repubblica, verificando se le manifestazioni verbali dell'on. Bossi, in occasione del comizio conclusivo della festa del suo partito politico in Cabiate, siano identificabili come espressione di attività parlamentari (sentenze nn. 321, 320, 420, 58, 56, 11 e 10 del 2000 e 137/01) e siano quindi assistiti dalla prerogativa dell'immunità di cui all'art. 68, primo comma, Cost.



Secondo la costante interpretazione della Corte Costituzionale, invero, la norma di cui all'art. 68 stabilisce una causa di non punibilità che opera direttamente, limitando la possibilità di far valere in giudizio una ipotetica responsabilità del parlamentare per le opinioni espresse nell'esercizio della funzione (Cost. n. 265/97); essa è dettata non solo a tutela della libertà di espressione del singolo membro della Camere ma a tutela, attraverso questa, della piena libertà di discussione e di deliberazione delle camere stesse per l'autonomia ed il libero funzionamento delle istituzioni parlamentari (Cost. 379/96, cfr. anche Cass. 4678/00).



Sul significato e sui limiti di operatività della prerogativa costituzionale ex art. 68 Cost. si alternano nel panorama giurisprudenziale tesi diverse.

L'orientamento più rigoroso (Cass. 11667/97) ritiene necessario limitare in senso restrittivo il campo di applicazione dell'immunità parlamentare, ricomprendendovi solo le manifestazioni di pensiero rese all'interno del Parlamento, con esclusione dell'attività politica extraparlamentare esplicata all'interno dei partiti, reputando in tale ottica che i discorsi espressi in un comizio non vantino alcun collegamento con la funzione parlamentare rimanendo sottratti all'immunità.

Per contro la tesi più ampia, sposata spesso dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere in occasioni delle delibere nei confronti di deputati sottoposti ad indagini, arriva a ricomprendere nelle funzioni parlamentari qualsiasi attività latamente politica svolta da un membro delle Camere poiché tale attività, in quanto "libera nel fine", non avrebbe contorni definibili in astratto; così, pur non dovendosi confondere fra la funzione parlamentare e l'attività del singolo, la vastità dell'ambito funzionale coperto dal mandato imporrebbe di negare la riconducibilità ad esso delle sole attività del singolo membro delle Camere che siano manifestamente estranee alla funzione (v. in tal senso anche Cass. 4678/00).

Così argomentando, il nesso funzionale, lungi dal tradursi in una corrispondenza tra espressioni verbali e atti parlamentari tipici, si risolverebbe in un generico collegamento con un contesto politico indeterminabile, del tutto avulso dall'esercizio di funzioni parlamentari, troppo ampio ed incompatibile con l'impianto della nostra Carta Costituzionale, fino a trasformarsi in una sorta di privilegio personale, conferendo a deputati e senatori uno statuto personale di favore circa l'ambito e i limiti della libertà di manifestazione del pensiero con evidente distorsione del principio di eguaglianza e di pari opportunità fra i cittadini nella dialettica politica (C. Cost. nn. 10, 11 e 56/00).

Non può dunque ritenersi che nei diversi ambiti in cui si esprime o manifesta il rapporto parlamentari-elettori, essenziale per l'esercizio della loro funzione, sia legittima qualsiasi affermazione se pur finalizzata ad ottenere il consenso dei cittadini per la riuscita di proposte di legge, interrogazioni ed interpellanze.

La linea di confine tra la tutela dell'autonomia delle Camere e della libertà di espressione dei loro membri da un lato, e, dall'altro, la tutela dei diritti e degli interessi, costituzionalmente protetti, suscettibili di essere lesi dall'espressione di opinioni, è fissata dalla Costituzione attraverso la delimitazione funzionale dell'ambito della prerogativa. In questo senso si debbono ritenere "coperti" da immunità solo i comportamenti dei membri delle Camere, funzionalmente connessi all'esercizio indipendente delle attribuzioni proprie del potere legislativo" (C. Cost. n. 379/96). La giurisprudenza costituzionale è costante nella riaffermazione di questo criterio discretivo, statuendo che "il discrimine tra i giudizi e le critiche che il parlamentare manifesta nel più esteso ambito dell'attività politica per le quali non vale l'immunità, e le opinioni coperte da tale garanzia è dunque costituito dalla inerenza delle opinioni all'esercizio delle funzioni (C. Cost. nn. 417/99, 10, 11, 56/00).



Ma se appare chiara la necessità di uno stretto collegamento tra la manifestazione dell'opinione e la funzione parlamentare stessa, per non snaturare l'esenzione di responsabilità legata alla funzione, non sempre agevole risulta l'individuazione in concreto dei criteri identificativi dei comportamenti "strettamente funzionali" all'esercizio indipendente delle attribuzioni proprie del potere legislativo.

Una interpretazione eccessivamente restrittiva e formalistica, che restringesse l'esercizio delle funzioni parlamentari ai soli atti svolti all'interno del Parlamento, non terrebbe conto infatti delle moderne esigenze della società democratica, che ritiene indispensabile il rapporto tra istituzioni rappresentative ed opinione pubblica. L'attività dei membri delle Camere nello Stato democratico è, per sua natura, destinata a proiettarsi al di fuori delle aule parlamentari, nell'interesse della libera dialettica politica, in ragione dei fattori di trasformazione della comunicazione politica nella società contemporanea. Ciò esige che siano considerate funzioni parlamentari non solo le tipiche attività istituzionali compiute all'interno del Parlamento, quali le opinioni manifestate nel corso dei lavori della Camera e dei suoi vari organi o in atti, anche individuali, costituenti estrinsecazione delle facoltà proprie del parlamentare, ma anche quelle manifestate all'esterno del Parlamento (extra moenia), come pro



Afferma in proposito la Corte Costituzionale, spesso chiamata nell'ultimo biennio ad affrontare l'argomento dell'insindacabilità in occasione di conflitti di attribuzione sollevati dalle autorità giudiziarie che procedevano nei confronti di parlamentari, imputati per frasi pronunciate in sede extraparlamentare, che trattandosi di insindacabilità significativamente circoscritta, nella previsione costituzionale, all'esercizio di funzioni parlamentari, è necessario verificare, in base a specifici criteri, più complessi rispetto a quello della mera "localizzazione" dell'atto, l'esistenza di uno stretto "nesso funzionale" tra espressione di "opinioni" e di "voti" ed "esercizio" delle funzioni parlamentari. Il nesso funzionale deve cioè qualificarsi non come "semplice collegamento di argomento o di contesto fra attività parlamentare e dichiarazione, ma come identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione di attività parlamentare" (cfr. C. Cost. n. 11/00).

Alla luce di tale interpretazione si debbono ritenere, in linea di principio, sindacabili tutte quelle dichiarazioni che fuoriescono dal campo applicativo del "diritto parlamentare" e che non siano immediatamente collegabili con specifiche forme di esercizio di funzioni parlamentari, anche se siano caratterizzate da un asserito "contesto politico" per il contenuto delle espressioni o per il destinatario o la sede in cui sono state rese, sussistendo il nesso funzionale e la relativa insindacabilità solo qualora l'attività di divulgazione sia correlata ad atti tipici. Ciò vale anche per le manifestazioni di pensiero e le opinioni espresse nell'ambito di un comizio di partito nel corso del quale il parlamentare illustri le sue iniziative parlamentari e cerchi il sostegno dei cittadini per la buona riuscita di esse.

Così non potrà essere sanzionato quel parlamentare che ripeta agli elettori, in termini anche offensivi, un discorso fatto in sede parlamentare o riferisca i contenuti scabrosi di una interrogazione presentata per informazione dei cittadini sulle vicende istituzionali, mentre la semplice comunanza di argomento fra le dichiarazioni rese in dibattiti pubblici o ai mezzi di comunicazione, e le opinioni espresse in sede parlamentare non è sufficiente ad estendere alle prime l'insindacabilità a queste ultime riservata. Né si può invocare a tal fine, come è avvenuto nel caso in esame, l'esistenza di un "contesto" politico in cui la dichiarazione si inserisca, giacché siffatto tipo di collegamenti non vale, di per sé, a conferire il carattere di attività parlamentare a manifestazioni di pensiero oggettivamente estranee ad essa.

In linea con l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, si deve dunque ritenere che il nesso funzionale fra la dichiarazione resa extra moenia e l'attività parlamentare sussista quando le dichiarazioni siano sostanzialmente riproduttive dell'opinione sostenuta in sede parlamentare. In tal modo la prerogativa costituzionale non rileva soltanto per l'occasione specifica in cui l'opinione è espressa in ambito parlamentare, ma si estende al suo contenuto storico allorquando ne sia realizzata la diffusione pubblica.

La necessità di un preciso nesso funzionale rivela l'inconsistenza delle tesi difensive.

Assume la difesa che la vicenda in esame debba essere inquadrata nel contesto del dibattito politico-parlamentare relativo alla proposta di legge di esporre obbligatoriamente sui palazzi pubblici la bandiera dello Stato Italiano unitamente a quella dell'Unione Europea. L'aspra critica dell'on. Bossi durante il comizio del 25-7 sarebbe pertanto assistita dalla garanzia costituzionale dell'insindacabilità ricorrendo il nesso funzionale con il mandato parlamentare, poiché le espressioni di cui all'addebito altro non erano che la prosecuzione extra moenia dell'attività del parlamentare.



Argomenta in proposito la difesa che l'intera attività politica dei parlamentari della Lega Nord era improntata in quel periodo all'affermazione dell'autonomia e dell'indipendenza di una parte del Paese dal governo centrale, con numerosi interventi in sede parlamentare a sostegno della legittimità del termine "Padania"; in tale situazione non dovrebbe esservi dubbio che il parlamentare nel comizio di Cabiate abbia espresso opinioni collegate funzionalmente con il suo mandato parlamentare, con la conseguente operatività della prerogativa dell'insindacabilità per le opinioni manifestate in quel contesto ricollegate agli interventi, svolti in sede parlamentare, per la rivendicazione dell'autonomia e dell'indipendenza dal potere centrale.

Come precisato, per ritenere applicabile la prerogativa costituzionale, è necessario che si riscontri la identità, o quantomeno la corrispondenza sostanziale, di contenuto fra l'opinione espressa in sede parlamentare e quella manifestata nella sede "esterna", pur senza arrivare ad una puntuale coincidenza testuale, non essendo sufficiente la mera comunanza di tematiche.

Ne consegue che, se anche la critica svolta dall'on. Bossi nel comizio con riferimento alla proposta di legge sull'esposizione del tricolore sugli edifici pubblici fosse ricollegabile a una manifestazione di dissenso precedentemente resa in ambito parlamentare, le sue espressioni sprezzanti nei confronti del tricolore risulterebbero coperte dalla immunità solo in quanto risultassero sostanzialmente riproduttive di una precisa opinione espressa intra moenia, estendendosi l'insindacabilità limitatamente a quel contenuto storico già manifestato nello svolgimento della attività parlamentare tipica.

Peraltro, l'eventuale coincidenza, o quantomeno corrispondenza sostanziale di contenuti, delle espressioni usate nel comizio del 25-7-97 con opinioni rese in sede parlamentare in merito all'utilizzo della bandiera nazionale ed alla relativa proposta di legge non è stata né provata né allegata in dibattimento, rimanendo un assunto indimostrato. Al contrario, è onere di chi invochi l'applicazione di una causa di non punibilità allegare ed indicare gli elementi di fatto su cui è fondata la richiesta, senza i quali non si può svolgere alcuna indagine sulla sua sussistenza.

Le dichiarazioni dell'imputato non possono dunque considerarsi connesse con alcuna forma di esercizio di funzioni parlamentari, giacché non è individuabile quale specifico atto parlamentare adottato dal medesimo deputato esse riproducessero, essendo solo genericamente ricollegabili alla sua attività politica intesa in senso lato, con riferimento alla battaglia politica dei parlamentari del Partito "Lega Nord" in favore dell'indipendenza della "Padania".

In mancanza di specifica connessione tra le opinioni espresse dal parlamentare nel comizio di Cabiate e l'esercizio delle relative funzioni, indefettibile presupposto di legittimità della deliberazione parlamentare di insindacabilità, le manifestazioni di disprezzo per il tricolore espresse dall'on. Bossi la sera del 25-7-97 restano sindacabili, cioè soggette alle leggi in vigore ed alla cognizione del giudice ordinario per l'applicazione delle sanzioni penali ad esse riconducibili.

Un ultimo rilievo merita di essere mosso, se pur incidentalmente, con riferimento al tenore obiettivo delle frasi vilipendiose utilizzate dal parlamentare che, al di là della connessione con il mandato parlamentare, esulano anche dall'ambito delle vere e proprie opinioni politicamente motivate fino a costituire un attacco personale e una denigrazione gratuita. Sottolinea in proposito la recente pronuncia costituzionale del 9-5-01 n. 137 (risolvendo il conflitto di attribuzione sollevato dall'autorità giudiziaria con riferimento ad altri parlamentari leghisti imputati di resistenza a P.U. e oltraggio) che "l'immunità parlamentare riservata alle opinioni non può essere estesa sino a comprendere gli insulti - di cui è comunque discutibile la qualificazione come opinioni - solo perché collegati con le "battaglie" condotte da esponenti parlamentari in favore delle loro tesi politiche".

Sul punto la stessa Giunta per le autorizzazioni a procedere, in occasione della delibera 17-6-98 sulla richiesta del Tribunale di Bergamo di autorizzazione a procedere nei confronti di un deputato, imputato di diffamazione in danno di A. Di Pietro, ha sottolineato che l'articolo 68, primo comma, della Costituzione sarebbe applicabile a tutti i comportamenti del parlamentare riconducibili all'attività politica intesa in senso lato, pure se svolti fuori della sede parlamentare ed anche in caso di giudizi oggettivamente pesanti e tali, quindi, da costituire in astratto una condotta illecita, purché non costituiscano insulti gratuiti e personali che nulla hanno a che vedere con la funzione parlamentare.

Ritenuta dunque inapplicabile la prerogativa ex art. 68 Cost. nei confronti delle espressioni vilipendiose pronunciate dall'on. Bossi nel comizio del 25-7-97, egli ne deve rispondere penalmente.

In relazione al trattamento sanzionatorio rileva innanzitutto la qualifica soggettiva dell'imputato, membro del Parlamento Italiano e, come tale, rappresentante di tutta la Nazione, secondo la definizione data dalla norma costituzionale ex art. 67, nonché deputato al Parlamento Europeo.

Il duplice mandato parlamentare conferisce un particolare ruolo rappresentativo di indirizzo ed esempio nei confronti di tutti i cittadini ed impone, conseguentemente, un maggior rispetto dello Stato che lo stesso parlamentare rappresenta, dei suoi simboli e di tutte le norme dell'ordinamento.

La gravità della violazione commessa all'on. Bossi derivante dal suo ruolo istituzionale è ulteriormente aumentata dalle concrete modalità dell'azione e dal contesto in cui le espressioni vilipendiose vennero pronunciate. Elevata fu, invero, la diffusività del messaggio dispregiativo nei confronti della bandiera in considerazione del consistente numero di partecipanti alla manifestazione, costituiti non solo dagli aderenti al partito della Lega Lombarda, ma anche da molti cittadini di Cabiate e dintorni, riuniti in tal luogo per la festa di paese, che è spesso occasione di raduno per gli abitanti della zona, indipendentemente dalle loro idee politiche. Secondo le testimonianze dibattimentali circa 500 persone presenti hanno potuto chiaramente udire le parole di cui all'imputazione. La festa, organizzata dalla Lega nel parco antistante il palazzetto dello sport e conclusa dall'intervento dell'on. Bossi, era infatti aperta a tutti, e non riservata agli iscritti al partito, ed offriva ai partecipanti stands gas

Neppure sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato può ritenersi attenuata in qualche modo la gravità del fatto; la palese volontà dell'agente di esordire con una frase ad effetto per richiamare l'attenzione dei presenti, coinvolgerli e conquistarli utilizzando la tecnica linguaggio inutilmente greve e dell'ingiuria per scuotere gli animi, denota l'elevata intensità del dolo.

Le argomentazioni ora svolte in ordine ai parametri dell'art. 133 c.p. impongono di discostarsi notevolmente, nella determinazione della sanzione penale, dal minimo edittale previsto dalla norma ex art. 292 c.p., ritenendosi equo infliggere all'imputato la pena di anni due di reclusione. Tale pena può poi essere diminuita ad anni uno e mesi quattro in forza dell'art. 62-bis c.p., potendo concedersi all'imputato le attenuanti generiche in considerazione dello stato di incensuratezza.

Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

L'incensuratezza dell'imputato e le sue qualifiche attuali consentono di formulare, in relazione agli indici di cui all'art. 133 comma 2 nn. 3) e 4), richiamati dall'art. 164 c.p., una prognosi favorevole circa la futura astensione dalla reiterazione di reati, con la conseguente concessione dei doppi benefici di legge.


P.Q.M.


Il Tribunale di Como, sez. dist. di Cantù, in composizione monocratica, visti gli artt. 549, 533, 535;


DICHIARA


Bossi Umberto colpevole del reato a lui ascritto e, concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 163, 164, 175 c.p., concede all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.12.20 11/02/02

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