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- Le monografie della Mailing List
- Pubblicata lunedì 26 febbraio 2001
- Monografia repertia in:
- www.diritto.net
Tutela del consumatore
dellAvv. Bruno Sechi
Negli ultimi anni, il legislatore si è, in buona parte, adeguato ai livelli europei di
tutela del consumatore.
Recependo alcune importanti direttive dellU.E., lItalia ha mostrato un segnale
molto incoraggiante, in favore di quei soggetti che, nella pratica quotidiana, ricoprono
una posizione contrattualmente piu debole rispetto al fornitore di beni o servizi.
Infatti, generalmente, al consumatore, che acquista per soddisfare le sue esigenze
personali,vengono offerti minimi spazi per intavolare una equilibrata trattativa.
Le condizioni del contratto, in altri termini, sono proposte e quasi imposte
dallimprenditore, annullando, in realtà, le possibilità di scelta del consumatore.
Nella prassi quotidiana, soprattutto nelle vendite porta a porta, e non solo, al
consumatore contattato vengono spiegati in modo approssimativo e subdolo, le
condizioni del contratto, riportati in appositi prestampati.
Successivamente alla stipulazione del contratto, in molti casi, si scoprono amare sorprese
nel leggere le minuscole clausole in esso contenute.
Allora quale tutela potrebbe essere apprestata al consumatore?
Attualmente, il quadro normativo del settore in esame, si è arricchito di importanti
interventi legislativi, che hanno recepito delle Direttive europee.
I piu importanti sono: il Dlgs n° 50 del 1992 sui contratti negoziati fuori dei
locali commerciali ( es. vendita porta a porta ); la L. n°52 del 1996 che ha introdotto
gli artt. 1469 bis e ss c.c. sulle clausole vessatorie; il Dlgs n° 185 del 1999 sui
contratti a distanza ( es. televendita ). Bisogna sottolineare che le normative in
questione considerano il consumatore la persona fisica che agisce per scopi personali e
non imprenditoriali.
Fino al 1992, pertanto, i principali strumenti di tutela del consumatore erano offerti
dalle norme generali del codice civile sul contratto ( v. recesso per mutuo consenso ex
art. 1372 e ss c.c. ), dalle norme sulla vendita ( v. diritto alla risoluzione o alla
riduzione del prezzo nel caso di denuncia dei vizi della cosa entro 8 gg. dalla scoperta,
in virtu degli artt. 1490 e ss c.c. ).
Prima di analizzare i recenti provvedimenti suindicati, è opportuno soffermarsi
sullart. 1341 c.c.
In forza di questo articolo, le condizioni generali di contratto, predisposte da
uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dellaltro, se al momento della
conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando
lordinaria diligenza.
Il 2° comma del medesimo articolo, riguarda le c.d. clausole vessatorie, cioè quelle
clausole particolarmente gravose per la parte contrattualmente piu debole ( es:
clausole che prevedono in favore di chi le ha predisposte limitazioni di responsabilità,
facoltà di recedere dal contratto o sospenderne lesecuzione, deroghe alla
competenza dellautorità giudiziaria).
Queste clausole, per avere efficacia giuridica devono essere specificamente
approvate per iscritto.
La tutela del consumatore, nellambito delle clausole abusive, è stata potenziata
dai recenti artt. 1469 bis e ss c.c., che disciplinano, per lappunto, le clausole
vessatorie.
I principi cardine di questa recente normativa sono i seguenti:
il consumatore è colui che agisce per soddisfare esigenze personali e non professionali;
sono vessatorie o abusive tutte quelle clausole che creano un rilevante squilibrio
contrattuale in danno del consumatore. Questo concetto è ben enucleato dal 3°
comma dellart. 1469 bis che contiene unelencazione indicativa di ipotesi di
clausole considerate vessatorie fino a prova contraria (per esempio: riconoscere al solo
professionista la facoltà di recedere dal contratto, limitare eccessivamente la
responsabilità dello stesso etc
.);
solamente le clausole vessatorie sono inefficaci, mentre il contratto resta valido; si
parla, infatti, di inefficacia relativa delle clausole;
accanto allazione giudiziaria del singolo consumatore, che tende ad ottenere la
pronuncia di inefficacia delle clausole vessatorie, il sistema ha introdotto
unazione inibitoria collettiva esperibile dalle associazioni dei
consumatori e dei professionisti. E unazione straordinaria, se ben valorizzata
dagli operatori del diritto, in quanto le associazioni dei consumatori e dei
professionisti possono intentare causa nei confronti degli imprenditori che abbiano
imposto clausole abusive ed ottenere dal Giudice la sentenza che vieti e, quindi,
inibisca ( da qui il termine di azione inibitoria ) agli stessi di farne uso. Requisito
dellazionabilità dello strumento è la sussistenza di giusti motivi di urgenza.
Un altro importantissimo provvedimento legislativo è il Dlgs n° 50 del 1992 che ha
disciplinato i c.d. contratti negoziati fuori dei locali commerciali ( un esempio molto
ricorrente è la vendita porta a porta ), ad esclusione dei contratti relativi a beni
immobili, quali locazione, vendita, dei contratti di forniture di prodotti alimentari o
altri prodotti di uso domestico corrente, consegnati a scadenze frequenti e regolari, dei
contratti di assicurazione, dei contratti relativi a valori mobiliari, e di tutti quei
contratti per i quali il corrispettivo non supera limporto di £. 50.000.
La norma fondamentale del Dlgs n° 50 del 1992 è contenuta nellart. 6 e disciplina
il diritto di recesso da parte del consumatore.
Questultimo può recedere dal contratto nel termine di gg. 07 che decorre dalla
sottoscrizione della nota dordine o dalla data di ricezione della merce, se
lacquisto si è verificato senza la presenza delloperatore commerciale.
Il consumatore ha diritto ad essere informato di questo suo diritto, considerato
indisponibile dalla normativa vigente in questo settore.
In mancanza di una informazione adeguata e corretta da parte delloperatore
commerciale sui diritti del consumatore, il termine per il recesso è di 60 gg. a
decorrere dalla data di stipulazione del contratto.
La comunicazione di recesso deve essere sottoscritta da chi ha stipulato il contratto e
deve essere inviata alloperatore commerciale mediante lettera Raccomandata con
avviso di ricevimento.
Nel 1999, il Governo italiano, con il Dlgs n° 185 , di recepimento di una Direttiva
europea, ha rafforzato ulteriormente la tutela del consumatore, in relazione ai c.d.
contratti a distanza ( v. televendite, telemarketing, etc
); si tratta cioè di
contratti effettuati con luso delle tecniche di comunicazione in uso, come la
televisione, la posta elettronica, telefono, fax e altre che, per loro natura, non
richiedono la compresenza fisica delloperatore commerciale e del consumatore.
Anche questo Dlgs opera delle esclusioni dal campo di applicazione della presente
normativa: contratti relativi ai servizi finanziari, contratti conclusi mediante
distributori automatici, mediante telefoni pubblici, contratti relativi a beni immobili;
in buona parte sono esclusi dalla normativa in esame anche i contratti di fornitura di
generi alimentari, beni per uso domestico forniti a cadenze regolari, contratti relativi
allalloggio, ristorazione, tempo libero assicurati per una data o periodo
prestabiliti.
In relazione ai contratti a distanza, il consumatore ha diritto di recedere dal contratto
nel termine, piu ampio, di 10 giorni lavorativi, decorrenti dal ricevimento dei
beni, o di 3 mesi, qualora loperatore commerciale non abbia adempiuto ai doveri di
informazione sui diritti spettanti al consumatore.
La comunicazione di recesso deve essere sottoscritta e inviata dal consumatore,
direttamente alla sede del fornitore, mediante lettera Raccomandata con avviso di
ricevimento.
Lart. 6 del presente Decreto prevede, a carico del fornitore, il termine, derogabile
dalle parti, di gg. 30 per la consegna del bene richiesto.
In conclusione possiamo affermare che gli ultimi interventi normativi in materia di tutela
del consumatore, hanno reso la posizione di questultimo meglio salvaguardata, a
beneficio di una maggiore e piu sana circolazione dei beni e dei servizi.
La strada in tal senso è appena agli inizi, perché i mezzi di tutela previsti, non hanno
ancora
trovato unadeguata valorizzazione nelle sedi stragiudiziali e giudiziali.
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- Avv. Bruno Sechi
- (distribuito in rete da www.diritto.net)
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