Domini web, nè marchi, nè insegne
(di Claudia Morelli da Italia Oggi del 03.01.01 - www.italiaoggi.it)
Il nome di un dominio Internet non è assimilabile ad un marchio
né ad una insegna.
E' dunque legittimo registrare un sito nel web utilizzando per la
prima volta un nome a dominio anche se questo richiama il marchio di un prodotto venduto
sul mercato.
E' questo il principio fissato da una recente ordinanza adottata
dal tribunale di Firenze lo scorso 23 novembre (caso Blaupunkt; su www.altalex.com il
testo integrale) che contrasta con la giurisprudenza prevalente, che ha esteso ai nomi di
dominio la tutela prevista dalla legge sui marchi (regio decreto n.929/42) e le norme del
codice civile in materia di concorrenza sleale.
Diverso l'approccio del giudice di Firenze, che ha ripreso la
giurisprudenza di un altro caso noto come Sabena di luglio scorso, per negare la
estendibilità della normativa a tutela del marchio ai dns (domain name system).
Il giudice fiorentino, infatti, ha fatto riferimento
esclusivamente alle norme tecniche, le uniche che oggi regolano l'assegnazione dei nomi a
dominio, in attesa che il parlamento approvi il disegno di legge presentato dal governo ad
aprile scorso che esclude l'utilizzabilità come domain name di alcune categorie di nomi,
compresi i segni distintivi di imprese e prodotti industriali.
Secondo le regole di naming, evidenzia l'ordinanza, il nome a
dominio rappresenta soltanto un indirizzo di rete "e non implica di per sé
riferimenti al marchio o ad altri diritto commerciali". Il giudice di Firenze
considera "lampante" la differenza tra il domain name e il marchio: il primo
può essere formato soltanto da lettere o numeri e costituisce esclusivamente un indirizzo
telematico che consente di raggiungere il sito da qualsiasi parte del mondo; il marchio,
invece, è caratterizzato da vari tipi di segni grafici che possono formare infinite
combinazioni e tutela il prodotto di una impresa. "Il domain name pertanto",
conclude il giudice, "non tutela in alcun modo il prodotto aziendale".
Sempre la natura tecnica del nome a dominio, inoltre, tenderebbe a
far escludere la sua assimilazione all'insegna "che costituisce punto di riferimento
dell'impresa esclusivamente in un ambito territoriale".
Infine, l'ordinanza ha escluso nel caso di specie qualsiasi
attività di concorrenza sleale, ipotizzabile a prescindere dalla tutela del marchio,
visto che al momento della citazione in giudizio il sito non era ancora stato attivato è
che quindi non è stato provato che la società convenuta in giudizio avesse posto in
essere concorrenza sleale.
Claudia Morelli
( Fonte ItaliaOggi )
I casi Blaunpunkt - Sabena: l'orientamento dei tribunali toscani in materia di domain
name
(dell'Avv. Stefano Cerruti)
Si erano appena sopite le numerose critiche che avevano seguito
l'ormai famosa ordinanza pronunciata lo scorso luglio dal Tribunale di Firenze nel caso
Sabena quando, come un fulmine a ciel sereno, il Tribunale di Firenze - Sezione Distaccata
di Empoli -, malgrado il diverso prevalente orientamento giurisprudenziale, ritenendo
pienamente accoglibili le argomentazioni tecnicistiche adottate dai giudici fiorentini, ha
rigettato il ricorso proposto dalla Spa Robert Bosh volto alla tutela del nome a dominio
www.blaupunkt.it.
Il giudice di Empoli, infatti, ha ritenuto che la specificità tecnica dei nomi a dominio,
qualificati come mero indirizzo alfanumerico telematico "che consente di
raggiungere il sito da qualsiasi parte del globo" non possa in alcun modo
permetterne un'equiparazione al marchio posto che, a differenza di quest'ultimo, il nome a
doiminio non identifica un prodotto aziendale ma solo un cumputer collegato alla rete.
Il giudice di Empoli, inoltre, non ha neppure ritenuto assimilabile il nome a dominio
all'insegna posto che ques'ultima, indicando il luogo ove l'imprenditore esercita la
propriea attività, ha una valenza e funzione prettamente territoriale che la differenzia
nettamente dal domain name che, invece, serve esclusivamentead 'identificare un computer
aziendale nella rete indipendentemente dall'effettiva dislocazione territoriale della
stessa.
Sembra dunque delinearsi all'orizzonte una giurisprudenza "Toscana" che,
considerando prelavalente l'aspetto tecnico-funzionale del nome a dominio nonché la sua
stesa "natura informatica", si sta ponendo in netto contrasto con quella degli
altri Tribunali italiani che invece hanno costantemente ritenuto tutelabile il nome a
dominio alla stessa stregua del marchio.)
Ad esclusione del caso Sabena, infatti, i vari Tribunali italiani chiamati a pronunciarsi
in merito, abbandonato qualsiasi formalismo od interpretazione tecnico-informatica del
nome a dominio,hanno invece costantemente concluso per l'applicabilità ai nomi a dominio
della legge sui marchi di cui al regio decreto n.929/42 equiparandolo talvolta al marchio
talvolta all'insegna.
Il caso di specie, dunque, assume notevole rilevanza poiché riapre la spinosa questione
della natura giuridica dei nomi a dominio riconoscendo di fatto a chiunque la
possibilità, in ossequio alla regola della Registration Authority Italiana del first
come first served, di ottenere l'assegnazione di un nome a dominio indipendentemente
dalla titolarità del relativo marchio.
Tale decisione evidenzia ancora una volta come sia assolutamente necessaria l'adozione al
più presto da parte del Parlamento di una specifica legge in materia che faccia
definitiva chiarezza circa la natura giuridica dei nomi a dominio e circa la possibilità
di applicare agli stessi la legge dei marchi del 1942.
Avv. Stefano Cerutti
Il testo integrale dell'ordinanza
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE DI STACCATA DI EMPOLI
Il Giudice
sciogliendo la riserva che precede
esaminati gli atti osserva:
la ricorrente chiede la tutela del proprio marchio blaupunkt
registrato già nel 1987 evidenziando che nel gennaio 2000 aveva chiesto la registrazione
del d.n.s. www.blaupunkt.it alla Ragistration Autority italiana che aveva rifiutato la
registrazione essendo tale domain name già registrato dalla Nessos Italia s.r.l. .
A fondamento della richiesta sosteneva la tutelabilità del domain
name ai sensi della normativa in materia di marchi e pertanto l'illegittimità della
utilizzazione del marchio registrato da parte della Nessos al momento della registrazione
del dominio. Affermava inoltre che la registrazione in questione costituiva atto di
concorrenza sleale essendo volto ad ingannare i consumatori, avendo la società convenuta
oggetto sociale almeno parzialmente coincidente con quello della ricorrente. la convenuta
si costituiva affermando che la Robert Bosh S p A. non era titolare del marchio blaupunkt,
- che peraltro è parola generica priva di capacità individualizzante.
Sosteneva inoltre di operare in un settore di attività totalmente
diverso da quello della ricorrente e di avere intenzione di utilizzare il sito
contraddistinto dal domani name oggetto di contesa come portale per il turismo tedesco in
Toscana (essendo ormai la terminologia punto blu, in ogni lingua, sinonimo di punto
informativo).
Com'è noto la rete Internet per individuare un sito utilizza un
codice numerico di identificazione detto IP (Internet Protocol) costituito da una
combinazione di numeri (in totale 10), suddivisi da punti. Per facilitare l'individuazione
del sito, ciascuno di tali indirizzi viene affiancato da un indirizzo (Domain Name
System), rappresentato da una combinazione di lettere in grado di formare parole di senso
compiuto, che costituisce l'elemento necessario e sufficiente al singolo utente per
realizzare la connessione con quel particolare sito (provvedendo l'apposito software a
convertire automaticamente l'indirizzo DNS nell'indirizzo IP, unico riconoscibile dalle
macchine).
Gli indirizzi DNS si compongono di due parti: una, posta alla
destra del punto è il cosiddetto Top Level Domain (TLD), che è composto da due o tre
lettere che identificano l'area tematica o geografica del sito (quale .com per le
attività commerciali e .it per indicare siti italiani) senza però che l'utente abbia
alcun obbligo di utilizzare il TLD della propria nazione di residenza ed essendo ben
possibile scegliere di registrarsi presso autorità che gestiscono un TLD particolare (da
notizie di cronaca per esempio risulta che un gran numero di televisioni hanno scelto di
registrarsi presso l'autorità competente a Tuvalu, nazione che ha come TLD le lettere
tv).
Il Secon Level Domain si trova, invece, sulla sinistra, ed è una
espressione alfabetica liberamente scelta dall'utente (entro il limite tecnico
rappresentato dal numero dei caratteri, che non deve essere superiore a 21).
Tale meccanismo è diventato uno standard generale, garantito da
un sistema di registrazione dei nomi che, nato in America, si è poi articolato nel mondo
attraverso la creazione di varie autorità di registrazione locali, che adottano procedure
simili per l'assegnazione, definite da autonomi organismi collaterali. In Italia, il
regolamento di registrazione è stabilito dalla Naming Authority italiana (Na), mentre la
Registration Autorithy italiana (Ra) è l'organismo responsabile dell'assegnazione dei
nomi -tutti aventi il TLD .it- e della tenuta dei relativi registri. Il principio cardine
dell'assegnazione dei DNS è la regola del first came, first served , in forza del quale
l'autorità assegna il nome al primo utente che ne fa richiesta, senza svolgere alcun
preventivo controllo di interferenza con altrui diritti di privativa discendenti dalla
legge. I nomi a dominio, inoltre, sono soltanto concesi in uso e rimangono di proprietà
della RA.
La Naming Autority in ordine ai domain name con LTD .it ha
espressamente affermato che i nomi a dominio hanno la sola funzione di identificare
univocamente gruppi di oggetti (servizi, macchine, caselle postali, etc ...) presenti
sulla rete. (art 3 del regolamento di assegnazione dei nomi da parte della Registration
Autority). Secondo le regole di naming pertanto il nome a dominio rappresenta soltanto un
indirizzo di rete e non implica di per sé riferimenti al marchio o ad altri diritti
commerciali. Al momento attuale le regole di assegnazione dei nomi a dominio non sono in
alcun modo disciplinate dalla legge.
La giurisprudenza che si è occupata della materia negli ultimi
anni (così come la scarsa dottrina rinvenuta) non ha ancora raggiunto un orientamento
concorde in ordine alla natura del domain name, presupposto fondamentale per individuare
il tipo di tutela da adottare. Prevalentemente il domain name è stato parificato al
marchio o quanto meno all'insegna ed è stata ritenuta applicabile la normativa di cui al
R.D. 21 giugno 1942 n. 929 e la normativa codicistica in materia di concorrenza sleale.
Tale parificazione non appare essere corretta e non può essere
condivisa da parte di questo giudicante essendo lampante la differenza esistente tra il
marchio (caratterizzato da vari tipi di segni grafici chepossono formare infinite
combinazioni), che tutela il prodotto di una impresa, ad il domain name che può essere
formato soltanto da lettere o numeri e che costituisce esclusivamente un indirizzo
telematico che consente di raggiungere il sito da qualsiasi parte del globo. In Internet
infatti non esiste alcun confine territoriale e tutte le imprese e gli enti del mondo
hanno interesse ad ottenere un domain name per potere essere raggiunte con la stessa
facilita da ogni utente che sia fornito di telefono (fisso, cellulare o satellitare) e di
personal computer.
Il domain name pertanto non tutela in alcun modo il prodotto
aziendale.
La assimilazione all'insegna non appare convincente in quanto
l'insegna costituisce punto di riferimento dell'impresa esclusivamente in un ambito
territoriale.
Deve inoltre evidenziarsi che nel caso in oggetto il marchio
registrato è un punto piego seguito dalla parola BLAUPUNKT sotto la quale figura la
scritta Gruppo Bosh mentre il domain name registrato dalla convenuta I blaupunkt.it in
quanto l'unico punto di contatto è costituito dalla parola blaupunkt e non sussiste
pertanto piena corrispondenza e possibilità di interferenza non essendo ipotizzabile la
tutela solo di una parte del marchio.
Deve pertanto essere esclusa violazione della normativa in materia
di marchi.
Nel caso in questione non appare neppure possibile ricorrere alla
normativa in materia di concorrenza sleale, che sarebbe ipotizzabile a prescindere dalla
tutela del marchio, nel caso in cui nel sito della convenuta fossero contenute indicazioni
effettivamente confusorie e tali da poter ingenerare nell'utente la falsa convinzione di
essere entrato nel sito della ricorrente.
Dal certificato della Camera di Commercio in atti risulta che la
convenuta ha un oggetto sociale estremamente ampio e, non essendo stato ancora attivato il
sito in questione non è in alcun modo provato che la società convenuta abbia posto in
essere concorrenza sleale.
Considerata la novità della questione trattata sussistono giusti
motivi per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
respinge il ricorso.
dichiara compensate le spese di lite.
Si comunichi.
Empoli, 23 novembre 2000
Il Giudice
Dr.ssa Sabina Gallini