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Le monografie della Mailing List
Pubblicata martedì 20 febbraio 2001
 
La tutela dei minori in Internet
di Flaviana Cristofalo
Dottore in Giurisprudenza

 

CAPITOLO 1: "LA LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO NELLA RETE".

§1: "La libertà di pensiero e la libertà di informazione nella Costituzione italiana".

 

L'articolo 21 della Costituzione garantisce le situazioni che permettono l'esistenza del sistema democratico - liberale, cioè garantisce a tutti il diritto di manifestare il proprio pensiero <<con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione>> 1. Alcuni 2 sono convinti che questa norma abbia un'importanza superiore rispetto alle altre norme costituzionali, che prevedono e garantiscono le altre libertà fondamentali, basando la loro convinzione sul fatto che <<la democraticità di un ordinamento è direttamente proporzionale al grado in cui la libera manifestazione del pensiero viene riconosciuta e in concreto attuata>>3. Altri, invece, vedono tutto il Titolo 1, della Parte 1 della Costituzione, come <<un'architettura, sviluppata con armonia e compiutezza, che soffrirebbe qualora una sola linea venisse alterata o messa in ombra>> 4.

L'articolo 21, cm.1, riconosce a tutti il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni, oltre che ai cittadini, quindi, anche agli stranieri e agli apolidi, perché la libertà di pensiero è un diritto riconosciuto all'uomo in quanto tale 5,il quale può esprimersi liberamente ricorrendo ad ogni mezzo di diffusione. Questa garanzia ha ad oggetto qualsiasi tipo di messaggio che l'uomo intenda esternare, ovviamente nel rispetto dell'ordine pubblico e del buon costume 6. La Corte Costituzionale ha considerato rientrante nell'ambito dell'art. 21, qualsiasi forma di espressione di idee, notizie, opinioni e anche fatti di attualità; in questo modo si possono ritenere coperti dalla norma in questione anche il diritto di cronaca e il diritto di informazione, e ancora l'apologia, la propaganda e la pubblicità (anche queste, infatti, sono manifestazioni del pensiero, limitate da interessi costituzionalmente protetti 7). In effetti si può anche distinguere tra espressione del proprio pensiero e comunicazione di fatti, ma l'espressione e la comunicazione sono le parti di un unico concetto ai fini dell'applicazione dell'art. 21; se poi sono oggetto di manifestazioni individuali si parlerà di libertà, se invece sono oggetto dell'attività dei mass-media, si parlerà di diritto di informare 8.

Il diritto di cronaca è il diritto di narrare notizie e di riferire pensieri altrui; questo diritto ha una sua autonomia non contestabile, visto che è stato riconosciuto dalla Corte di Cassazione come discriminante dei diritti alla riservatezza e all'onore 9. Il diritto di cronaca è esercitato legittimamente solo se sono rispettati i limiti della verità e della continenza. Questi limiti sono stati criticati perché indeterminabili, tali da lasciare all'interprete un notevole margine di discrezionalità che potrebbe vanificare la garanzia dell'art. 21 10.

Per quanto riguarda, invece, il diritto di informazione, già il Crisafulli, tra il '64 e il '65, nella sua rivista " Il Politico", aveva precisato che questo diritto in realtà si compone di due libertà: la libertà all'informazione (del prossimo), e la libertà di informarsi, di essere informati (cioè di ricercare e di ricevere le informazioni) 11. La Costituzione non prevede espressamente, in un suo articolo, la libertà all'informazione, ma, secondo alcuni 12,la garanzia di questa libertà è implicita in tutto il sistema costituzionale; per altra dottrina 13,invece, è stata la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 105/72, a ridefinire l'articolo 21, individuando un lato attivo della libertà di manifestazione del pensiero, come diritto di dare e diffondere notizie e opinioni, e un lato passivo, definito interesse generale ad essere informati 14.Questa ridefinizione dell'articolo 21 compiuta dalla Corte Costituzionale trae ispirazione dall'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dall'articolo 10 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, e si ricollega ai principi dell'articolo 5 della Costituzione della Germania Federale; tutti questi articoli menzionano il diritto di cercare, ricevere e diffondere notizie, informazioni e idee con ogni mezzo 15.

La libertà di essere informato è senz'altro la componente più importante del diritto dell'informazione, e si riferisce all'acquisizione della conoscenza del fatto attraverso un'attività di ricerca di notizie e informazioni 16. L'articolo 21 garantisce la libertà di manifestazione del pensiero attraverso ogni mezzo di diffusione; quindi per rendere effettiva questa libertà bisogna garantire il libero accesso di tutti ai mezzi di diffusione del pensiero. Questo diritto di accesso non garantisce a tutti la materiale disponibilità dei mezzi stessi, ma il loro <<libero uso>>, cioè la possibilità di disporne e di accedervi in condizioni di uguaglianza 17. Per mezzo di diffusione bisogna intendere lo strumento che riproduce e divulga il pensiero per farlo giungere a un numero indeterminato di persone 18;inoltre il mezzo può essere un bene, come l'etere o gli impianti, oppure può indicare un'attività.

La disciplina dei mass-media si basa su un valore fondamentale, quale il principio pluralistico, che assicura effettività alla libertà di espressione, evitando che questa diventi prerogativa di pochi soggetti; da questo punto di vista si scorge un collegamento preciso con il principio di uguaglianza sostanziale 19 ( art. 3 Cost.). La Corte Costituzionale ha voluto distinguere due profili di questo principio, individuando il pluralismo esterno, che si applica in un sistema privato e consiste nella possibilità, per tutti, di ingresso nel mercato; e il pluralismo interno, che riguarda soprattutto il servizio pubblico radiotelevisivo, e consiste nell'apertura del mezzo alle diverse tendenze politiche, culturali, sociali 20. In particolare, la Corte Costituzionale nella sentenza n. 420/94 ha sostenuto che dalla nostra Norma Fondamentale deriva la necessità di garantire il massimo pluralismo esterno per soddisfare il diritto dell'uomo all'informazione.

L'effettività della libertà di pensiero, e quindi anche della libertà all'informazione, è assicurata dalla formulazione della norma costituzionale; nel momento in cui queste libertà sono lese da altri soggetti, vengono tutelate come ogni altro diritto soggettivo 21. Dunque, anche queste libertà godono di una tutela penalistica, ex art. 294 cp., e di una tutela civile, restitutoria e di risarcimento del danno. La libertà di pensiero deve essere rispettata da tutti, sia dai soggetti privati che dai soggetti pubblici; ciò vuol dire che questa libertà, proprio perché garantita costituzionalmente, prevale sugli interessi pubblici e privati. E' la Costituzione stessa che stabilisce quali interessi pubblici possano costituire legittimo limite alla libertà di manifestazione del pensiero 22.

§2: "Limiti alla libertà di manifestazione del pensiero"

 

La libertà di manifestazione del pensiero non è assoluta; oltre, infatti, al limite del buon costume, direttamente previsto dall'articolo 21, cm. 6, sono individuabili anche i cosiddetti <<limiti logici>>, i quali, altro non rappresentano che la delimitazione dell'ambito della tutela apprestata dalla norma stessa 23. I limiti logici escludono alcune forme di manifestazione del pensiero dalla garanzia costituzionale; nel tentativo di individuare tali forme è stato proposto di escludere dall'ambito della tutela quelle espressioni di pensiero che, come l'istigazione a delinquere, rappresentano soprattutto un modo di associarsi vietato dall'articolo 18, cm. 1, Cost.24; e di considerare queste manifestazioni come azioni, in quanto tali sottratte alla tutela dell'articolo 21, rientranti nell'ambito del <<limite ulteriore>> dell'ordine pubblico25. E' stato, infine, anche proposto di ritenere ammissibile l'intervento del legislatore sulle modalità di esercizio della libertà di pensiero 26.

Ma tutto ciò che è comportamento e azione 27, è espressione della personalità umana, e quindi è costituzionalmente rilevante; e la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 108/74, includendo l'istigazione tra le azioni, afferma che la relativa manifestazione è vietata solo se pericolosa per la tranquillità pubblica 28; ogni manifestazione di pensieri che incitino all'azione deve essere costituzionalmente tutelata, salvo il caso, ovviamente, in cui il pensiero espresso tenda a spingere qualcuno a commettere un reato 29. Oltre all'istigazione, un altro limite logico è costituito dalla verità; questo non vuol dire che la menzogna sia vietata, in quanto anch'essa è espressione di un proprio pensiero, e quindi costituzionalmente tutelata, sempre che, come abbiamo detto prima, il suo fine ultimo non sia la commissione di un reato, come, per esempio, la truffa 30. Il limite della verità vale soprattutto per la libertà di cronaca: il giornalista, prima di divulgare la notizia, deve accertarne il fondamento in modo da ritenerla soggettivamente vera ( la punibilità è esclusa in presenza di un errore incolpevole) 31. La libertà di cronaca è limitata anche dalla continenza, intesa come diritto di fare cronaca vera, senza alcun divieto, quando l'oggetto della cronaca stessa <<è funzionale rispetto ai fini, alla struttura, al modo di essere dell'ordinamento libero>> 32. Abbiamo detto che questi limiti sono stati considerati indeterminabili, tali da lasciare all'interprete una discrezionalità pressocchè illimitata (vedi § 1 ), di conseguenza altra dottrina ha tentato di sostituire al limite della verità, quello della verosimiglianza, intesa come adattamento della verità 33. Questo, ovviamente, non vuol dire che il giornalista ha il diritto di travisare la verità, perché bisogna sempre rispettare l'aderenza della cronaca ai fatti, e ricordare l'articolo 656 c. p., che punisce la <<pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico>>.

La Corte Costituzionale, in alcune sentenze 34, ha individuato accanto a questi limiti logici, altri limiti detti ulteriori, o impliciti, diversi dal limite espresso dalla norma. Questi limiti si dividono in due categorie, a seconda che derivino dalla tutela che la Costituzione garantisce a situazioni giuridiche che fanno capo a privati, oppure dalla tutela di interessi pubblici; nel primo gruppo rientrano, quindi, i limiti che discendono dai diritti della personalità, quali il diritto alla riservatezza, all'onorabilità e il diritto d'autore; nel secondo gruppo rientrano, invece, i limiti che derivano dall'interesse all'amministrazione della giustizia, dal prestigio degli organi istituzionali e della pubblica amministrazione, dalla sicurezza dello Stato, dall'ordine pubblico, e dall'interesse al prestigio dell'economia pubblica 35. L'unico limite <<esplicito>>, espressamente previsto dall'articolo 21 al 5° cm., è la tutela del buon costume; la stessa norma prevede poi che <<la legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni>>; in questo modo il Costituente ha vietato ogni manifestazione contraria al buon costume, e ha reso effettivo il divieto, affidando il compito al legislatore ordinario 36.

Il concetto di <<buon costume>> indica sia protezione del pudore sessuale, sia della decenza; ovviamente il concetto non è assoluto, ma si evolve con l'evolversi dell'opinione pubblica nel tempo 37. Il suo fondamento normativo è l'articolo 529 del codice penale, il quale stabilisce che << agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore>>. Il buon costume non deve coincidere con la morale o la coscienza etica, ma deve essere la risultante di un insieme di precetti comportamentali che disciplinano la vita sociale, e la cui inosservanza determina la violazione del pudore sessuale e della dignità personale 38. Gli atti e gli oggetti osceni violano il limite del buon costume, non quando restano nella sfera privata del soggetto cui fanno capo, ma quando sono compiuti o esposti all'esterno di essa, quando, cioè, sono pubblicizzati; quindi, per la Corte Costituzionale 39, la pubblicità di ciò che è osceno, la sua reale percezione da parte della collettività, è un elemento essenziale della nozione di buon costume. A questo limite non sono invece sottoposte le opere d'arte e di scienza, perché, ex articolo 33 della Costituzione, l'arte e la scienza sono libere, e libero è il loro insegnamento. Norme speciali hanno posto in essere una tutela rafforzata nei confronti dei minori, contro manifestazioni offensive del buon costume e di altri interessi, che possono turbare la loro normale evoluzione psicologica.

Gli interessi tutelati diversi dal buon costume sono la moralità, l'ordine familiare e l'ordine pubblico.

Queste norme sono caratterizzate da un aspetto deontologico e preventivo, che, comunque, tiene presente l'evoluzione dei costumi, e la loro struttura è una formula aperta che riconosce al giudice una discrezionalità quasi illimitata nella loro applicazione 40.

3: "Libertà di espressione e libertà di informazione in Internet".

Anche l'attività attraverso Internet rientra nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero, prescindendo dalle diverse modalità tecniche della comunicazione, che può avvenire attraverso suoni, immagini o trasmissione di dati , e senza distinguere in base alla rilevanza dei suoi contenuti, o in base al suo scopo 41.

I giuristi americani sono stati i primi a disciplinare giuridicamente il fenomeno di Internet con il "Telecomunications Act 1996", il quale conteneva anche dei paragrafi che vietavano le oscenità nelle comunicazioni, limitando così la libertà di espressione; questa limitazione si basava sul Communications Decency Act 42. I giudici della Corte Federale della Pennsylvania avevano ritenuto prima facie incostituzionale questa limitazione della libertà di espressione, basando il proprio giudizio sul I Emendamento alla Costituzione, per il quale <<il Parlamento non voterà alcuna legge che limiti la libertà della parola e della stampa>> 43. La questione relativa alla costituzionalità della limitazione alla libertà di pensiero in Internet, posta dal CDA, è stata vagliata dalla Corte Suprema degli Stati Uniti, i giudici di questa Corte, considerando che Internet non è un mezzo invasivo come la radio o la televisione, cioè, considerando che è assai remoto incontrare accidentalmente materiale osceno in Internet, e riconoscendo il diritto degli adulti di scambiarsi espressioni potenzialmente dannosi per i minori, ha ritenuto preponderante incoraggiare la libertà di espressione, a scapito di qualsiasi altro beneficio che la censura potrebbe dare.

In Italia la situazione è molto diversa da quella americana, perché esistono disposizioni nazionali e internazionali che escludono espressamente le oscenità dall'ambito della libertà di espressione; si pensi, per esempio, all'articolo 21, VI cm., della nostra Costituzione, o all'articolo 10 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo 44. Una parte della dottrina si è comunque avvicinata alla linea di pensiero della Corte Suprema degli Stati Uniti, non riuscendo infatti a giustificare per il mezzo telematico gli stessi limiti già posti alla stampa, alla radio e alla televisione 45, a causa delle caratteristiche tecniche del mezzo e della sua rilevanza sociale 46.

Internet rappresenta una dimensione informativa complessa, caratterizzata dalla mancanza di confini territoriali e dalla presenza di una pluralità eterogenea di operatori, e per questo poteva sembrare inutile tentare di disciplinare la Rete 47.

Ma la dottrina italiana, in realtà, è più orientata verso un bilanciamento di valori, che rende ingiustificato un limite più esteso di quanto occorra per tutelare anche gli altri valori costituzionali; secondo questa linea di pensiero, ogni limite deve quindi essere ispirato al criterio del <<minimo mezzo>> 48 per essere giustificato anche nel settore della telematica.

La libertà dell'informazione in questo settore presenta due profili particolari, quali la libertà informatica e la libertà telematica: la prima è la libertà di reperire, elaborare e diffondere informazioni, utilizzando strumenti informatici, e la seconda è la libertà di trasmettere dati a distanza, usufruendo della Rete 49. Anche la libertà di informazione nella telematica è limitata da una serie di valori protetti dalla Costituzione, come, per esempio, i diritti della personalità, l'ordine pubblico, la tutela dei segreti, il diritto alla riservatezza, il buon costume, ecc.; e il suo regime giuridico può essere considerato diversamente riguardo ai servizi offerti attraverso la Rete, o relativamente alle comunicazioni che avvengono tra soggetti determinati, o ancora rispetto alle comunicazioni fatte ad un numero indeterminato di persone. In particolare la riservatezza delle comunicazioni che avvengono tra persone determinate è tutelata nei limiti della natura del mezzo adoperato 50: nell'ambito della libertà informatica esiste la possibilità tecnica di un'intromissione da parte di terzi, ma ciò non implica una carenza di garanzia della segretezza; inoltre il destinatario della comunicazione ha il diritto di rifiutare contatti comunicativi non desiderati; quest'ultimo è un profilo del diritto alla privacy che assume notevole importanza nel sistema telematico 51.

Questa disciplina che abbiamo appena illustrato, rientra nell'ambito del diritto delle telecomunicazioni, che dà uno status agli utenti di Internet, garantendo, come abbiamo visto sopra, i loro diritti fondamentali 52.

Internet, il villaggio globale, ha, infatti, inciso fortemente sulla vita familiare e sulla vita individuale; la sua rilevanza sociale è stata pienamente riconosciuta, e questo ha portato i giuristi ad interrogarsi sui suoi confini. Il diritto delle telecomunicazioni ha ad oggetto il mercato globale delle telecomunicazioni, e rappresenta un adattamento delle norme vigenti alla nuova, complessa, realtà.

E' difficile, però, individuare le norme costituzionali di riferimento; d'altra parte il mondo delle comunicazioni nel secondo dopoguerra era piuttosto circoscritto, infatti, l'art. 21 Cost. disciplina, direttamente, solo la stampa, tralasciando la radiodiffusione, che, allora, in Italia, aveva già molta rilevanza. Tutto ciò non ha fermato la dottrina che è riuscita, attraverso un ripensamento delle disposizioni costituzionali, ad individuare le posizioni giuridiche del singolo utente e dei gruppi in cui opera. Sono stati individuati, inoltre, ulteriori diritti fondamentali che tutelano i minori, nei confronti dell'attività svolta da altri utenti attraverso Internet.

Si può dire, infine, che questo lavoro di <<edificazione del giuridico delle telecomunicazioni>> 53 per usare le parole di Vincenzo Zeno- Zencovich, <<sarebbe davvero una grave abdicazione se un settore di così vitale importanza si sviluppasse tenendo conto solo delle, pur importantissime, implicazioni di carattere economico. E sarebbe ancor più rinunciatario, in tale campo, porsi, per così dire, a rimorchio di una ormai ingente produzione normativa di diritto pubblico dell'economia>> 54.

 

CAPITOLO 2: " LA DISCIPLINA GIURIDICA DI INTERNET ".

 

§1: "Internet e la legge".

La caratteristica essenziale di Internet è la sua globalità, gli utenti che si connettono alla Rete, possono collegarsi con altri utenti di ogni parte del mondo: il navigatore di Internet, infatti, cliccando, oltrepassa i confini territoriali per un numero indefinito di volte, senza neanche rendersene conto. La globalità della Rete, è la sua maggiore attrattiva, ed accentua l'urgenza di risolvere il problema dell'individuazione della disciplina giuridica, nel cui ambito riportare l'attività svolta attraverso Internet 1.

Gli altri mezzi di telecomunicazioni, sono stati disciplinati da norme, nazionali ed internazionali, elaborate pensando ad uno spazio territoriale, è chiaro che diventa difficile estendere le stesse norme, fino a comprendervi le azioni esercitate attraverso la Rete, perché questa è uno spazio virtuale, costituito da siti Web, che non si trovano in un determinato luogo fisico, ma che possono comunque essere visitati dai cittadini di ogni Paese. L'altra caratteristica di Internet è l'immediatezza delle azioni poste in essere: la Rete collega quasi tutti i punti vitali del pianeta, e rende possibile l'istantanea circolazione di messaggi ed informazioni, in tutti i Paesi in cui vi sia la possibilità di connettersi. Gli utenti, poi, si individuano attraverso l'indirizzo Internet, ma questo non sempre corrisponde alla collocazione fisica, e, di conseguenza, non è possibile capire quando un utente si trova nella stessa città o dall'altra parte del mondo2.

Viste le peculiarità principali di Internet, alcuni si sono convinti dell'assoluta inidoneità, di qualsiasi strumento giuridico, a disciplinare la Rete, che resterebbe, così, uno spazio totalmente privo di regole e limiti. Ma questa teoria è facilmente superabile, perché, anche se Internet rappresenta un nuovo continente, i dati che sono immessi e che viaggiano in esso, alla fine, approdano nel mondo fisico, sottoforma di messaggi, cioè fattispecie disciplinate dall'ordinamento tradizionale3.

I giudici americani sono convinti di poter disciplinare la Rete, adattando l'ordinamento tradizionale, e per stabilire il giudice competente, enfatizzano la potenzialità del contatto tra l'utente e il titolare del sito4, nel senso che, il titolare di un sito, la cui attività è diretta verso uno o più Stati, può essere citato in questi Paesi, se ha avuto , con soggetti ivi residenti, contatti che vanno oltre il semplice accesso al suo sito, come per esempio un invito a contrattare. Con questi sistemi, i giudici statunitensi hanno già deciso alcune controversie, riguardanti atti commessi attraverso Internet.

A questo atteggiamento si contrappone la linea di pensiero europea: in Europa, è l'individuo ad avere valenza su tutto, e tutto ciò che è riconducibile all'uomo, deve essere tutelato da qualsiasi condotta di sfruttamento commerciale, in questo modo i giuristi europei mettono in secondo piano la libertà di mercato, concentrandosi, invece, sulla persona5. Questo atteggiamento integralista, però, rischia di mettere in ginocchio l'economia europea, che, invece, deve trarre da Internet nuove opportunità di rilancio, anche se, non possiamo affiancarci, senza riserve, alla linea di pensiero americana, perché è impensabile uno sviluppo della Rete, senza aver prima individuato lo status di utente di Internet: il cittadino elettronico, infatti, deve conoscere gli effetti degli atti compiuti in Rete, e deve essere sicuro del rispetto della sua personalità6.

Per concludere, possiamo dire che la strada da seguire è quella risultante da queste due teorie: una terza linea di pensiero, che porta alla formazione di un nuovo ordinamento, diverso ed autonomo rispetto a quelli tradizionali, e consistente in un contemperamento di poche leggi, che si affianca ai sistemi di autoregolamentazione dei diversi fornitori7. In questo modo, non solo si risolverebbe il problema dell'individuazione del giudice competente, ma si risolverebbe anche quello relativo alla legge da applicare. Infatti, a volte la globalità di Internet sottopone una stessa fattispecie all'applicazione di norme, appartenenti a moltissimi ordinamenti. A questo problema sono state date diverse soluzioni, è stato anche invocato il principio dell'applicazione della legge del Paese d'origine dell'atto contestato.

Ovviamente le diverse controversie andrebbero valutate singolarmente, per verificare l'effettività del conflitto tra i vari ordinamenti, ma ci si deve sempre chiedere se ha ancora senso tentare di localizzare, secondo i principi tradizionali, i fatti contestati, o gli eventi dannosi, prodotti nello spazio virtuale di Internet8.

 

§2: "L'autonomia della sfera giuridica di Internet".

 

La Rete non è governata da alcuna autorità, pubblica o privata, quindi è, in linea di principio, escluso qualsiasi controllo sulle notizie ed informazioni ivi inserite9, ma questo non vuol dire che Internet sia un mondo senza regole, in cui tutti possono accedere facilmente per ricevere e/o diffondere notizie, senza incontrare alcun ostacolo.

Internet è, infatti, governato innanzitutto da proprie regole interne, che disciplinano la sua complessa organizzazione amministrativa e indicano i modelli di comportamento, anche se , questo ordinamento interno ha in parte perso la sua ragion d'essere a causa della trasformazione della Rete stessa, da luogo di incontro di una ristretta comunità scientifica, a strumento di informazione generale, utilizzato da milioni di persone10. Internet è anche governato da regole esterne, che hanno ad oggetto il comportamento degli utenti, la cui attività, svolta attraverso la Rete, produce effetti sul mondo reale. Non è semplice individuare queste regole esterne, visto che la Rete è caratterizzata da una totale assenza di confini territoriali, e dall'immediatezza delle azioni esercitatevi, queste particolarità di Internet, infatti, rendono impossibile una sua disciplina nazionalistica, che ostacolerebbe la circolazione delle comunicazioni e danneggerebbe, di conseguenza, gli interessi economici che hanno determinato l'incredibile sviluppo di tutte le telecomunicazioni.

Per risolvere il problema dell'individuazione delle regole esterne di Internet, bisogna operare a livello internazionale, cercando di armonizzare le varie discipline statali. I giuristi italiani hanno individuato un nuovo ramo dell'ordinamento, il diritto delle telecomunicazioni, con il quale hanno identificato lo status dell'utente di Internet, e hanno riconosciuto e tutelato i suoi diritti fondamentali11. Questo loro lavoro si è ovviamente basato sulla normativa comunitaria, la quale, da subito, è stata orientata verso un regime di liberalizzazione12, limitato unicamente dal rispetto della privacy e del buon costume.

La Comunità Europea guarda ad Internet come ad una grande industria in continua espansione, ed è consapevole delle sue conseguenze positive, riguardo soprattutto l'istruzione e l'informazione13. Internet, però, mette a disposizione degli utenti anche materiale dal contenuto potenzialmente illegale o nocivo, che spesso viene utilizzato per compiere attività criminose14 e, secondo l'Unione Europea, la presenza di questo tipo di informazioni nella Rete, può ostacolare il suo sviluppo, impedendogli di raggiungere il suo completo potenziale economico, sociale e culturale. Questo problema è stato analizzato dalla Commissione Europea nel "Libro Verde sulla protezione dei minori e della dignità umana, nei servizi audiovisivi e di informazione"15, dove in particolare, la Commissione ha spiegato l'esistenza di due problemi distinti, che non devono essere confusi: 1) la presenza in Internet di materiale illegale, cioè oggetto di sanzioni penali, ome per esempio immagini pedo - pornografiche, e 2) l'immissione in Rete di materiale legale, ma nocivo per lo sviluppo fisico e mentale dei minori.

La presenza di contenuti illegali è una questione che riguarda soprattutto le Autorità giudiziarie e le forze di polizia, tuttavia, anche l'industria di Internet può contribuire alla risoluzione di questo problema, cercando di ridurre l'immissione in Rete di tali contenuti, attraverso i sistemi di autodisciplina16. Per quanto riguarda, invece, i contenuti nocivi, la loro offensività può essere evitata con l'applicazione di un software di filtraggio, e con la fornitura di sistemi di classificazione, che valutano il contenuto del materiale, basandosi su parametri predeterminati.

E' stato proposto dal Consiglio europeo un "Piano pluriennale d'azione comunitaria per promuovere l'uso sicuro di Internet", elaborato da un gruppo di lavoro, formato da tutte le parti interessate (ministri delle telecomunicazioni, utenti, e fornitori di accessi, di servizi, di contenuti), che si è basato su proposte, fornite dai propri membri, di misure atte a combattere l'uso illegale di Internet. Il "piano d'azione" si basa sulla risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 1997, che sottolinea la necessità di una cooperazione tra gli Stati membri, per ridurre l'immissione in Internet di materiale illegale e nocivo, ed anche sui risultati della Conferenza ministeriale internazionale, su come "realizzare le potenzialità delle reti globali di informazione", tenutasi a Bonn dal 6 all'8 luglio 1997. In questa conferenza è stato sottolineato, in particolare, il ruolo che il settore privato può assumere nella tutela degli interessi dei consumatori, grazie a sistemi di autodisciplina affiancati all'ordinamento giuridico. Con il "piano d'azione" si vuole formare e garantire un ambiente favorevole allo sviluppo dell'industria Internet, per raggiungere questo scopo vengono intraprese una serie di azioni, sotto la guida della Commissione europea, tutte indicate dal piano stesso. Tra queste azioni rientrano la promozione di sistemi, che controllino il contenuto del materiale immesso in Internet, e che segnalino la presenza, per esempio, di foto pornografiche, o di documenti che istigano al razzismo, ed anche la diffusione, tra gli utenti, di informazioni sui servizi forniti dall'industria, che aiutano a comprendere i lati positivi di Internet, e insegnano a trarne vantaggio. Il piano prevede, inoltre, attività che stimolino la cooperazione internazionale, per raggiungere più facilmente il suo obiettivo finale, cioè limitare l'immissione di materiale illegale e nocivo nella Rete.

Sempre per raggiungere questo risultato, sono state istituite, nella maggior parte degli Stati membri, le hot-lines, cioè linee dirette, collegate tra di loro, cui gli utenti di Internet possono rivolgersi per segnalare la presenza di materiale illegale in Rete. Ovviamente, tutte le iniziative adottate devono essere pubblicizzate, soprattutto genitori, insegnanti e minori, devono essere a conoscenza degli strumenti, messi a loro disposizione da Internet stesso, per tutelarsi da contenuti indesiderati, infatti, tutte le iniziative diventano fruttuose, solo quando gli utenti ne vengono a conoscenza.

Il "piano d'azione" ha promosso questa campagna di sensibilizzazione, individuando prima il modo migliore per perseguire gli obiettivi stabiliti, e poi appoggiandosi a <<organismi moltiplicatori>>, come l'associazione dei consumatori, il cui compito è quello di eseguire l'azione di informazione a livello internazionale17.

Quindi, il "piano d'azione" è una proposta europea rivolta a garantire la tutela dei minori e della dignità umana, ma, per raggiungere questo scopo, occorre promuovere una cooperazione internazionale, per ogni iniziativa che verrà intrapresa. Occorre organizzare incontri regolari di concertazione, per verificare e garantire coerenza tra l'azione europea e tra analoghe azioni poste in essere dagli altri Paesi, e per accertare che gli obiettivi predeterminati siano stati raggiunti. Al "piano d'azione" possono partecipare gli enti giuridici dei Paesi EFTA, membri dello Spazio economico europeo, e le organizzazioni internazionali europee, ma anche organizzazioni e Paesi non europei, quando il loro contributo permette una più completa attuazione del programma.

 

§3: "La responsabilità degli Internet Service Providers".

 

Gli Internet service providers sono privati, soprattutto imprenditori, che hanno ottenuto la disponibilità di linee telefoniche e l'assegnazione di numeri IP (sono numeri che identificano ogni computer collegato ad Internet), e mettono a disposizione di ogni utente la connessione alla Rete, ed eventualmente, anche altri servizi, per un determinato periodo di tempo, a fronte di un corrispettivo18. I rapporti tra provider ed utente sono di natura contrattuale: si tratta di "contratti di accesso alla Rete", e, secondo alcuni, rientrano nella categoria dei "contratti di appalto dei servizi telematici", mentre, per la maggior parte della dottrina, si tratta di contratti di appalto di servizi, visto che il provider è obbligato alla prestazione di un servizio. La prestazione dell'utente consiste nel pagare una somma di denaro ad intervalli predeterminati, e quella del provider consiste nel fornire l'accesso ad Internet, il provider deve anche fornire attività di assistenza e di informazione, per realizzare tecnicamente l'accesso alla Rete19.

 

La valutazione del ruolo degli Internet service providers, da parte di giuristi, europei e statunitensi, ha posto un interrogativo su una loro eventuale responsabilità, ai sensi della legge, per il materiale contenuto nei siti Web, ai quali loro forniscono l'accesso20. Questo interrogativo è determinato soprattutto dalle difficoltà, che si hanno nel mondo virtuale, di individuare l'utente che commette una violazione, e con la globalizzazione, poi, può anche capitare che, l'azione dannosa sia posta in essere in un Paese diverso da quello in cui produce i suoi effetti, il cui ordinamento non la individui come illecita.

L'Internet provider, invece, è un soggetto sempre identificabile, e può essere sottoposto alla legge del Paese in cui la violazione è commessa21. L'individuazione della responsabilità del provider, si basa, nella maggior parte dei casi, sullo schema dell'omissione di controlli, finalizzati all'impedimento di eventi illeciti. Il provider può anche essere riconosciuto autore del reato di divulgazione in Rete di contenuti illeciti, solo però in ipotesi marginali, in cui questi dati siano riconducibili a lui: è il caso, per esempio, di un provider che fa da moderatore di un newsgroup, e che controlla i messaggi che pervengono dagli utenti partecipanti. Infine, una responsabilità concorsuale può essere individuata in capo al provider, anche se in ipotesi rare, quando, per esempio, egli fornisca consapevolmente l'accesso a dati illeciti, immessi da altri in Rete22.

Queste tre categorie di responsabilità sono riconosciute anche dal diritto statunitense. A seguito della decisione presa nel caso "Religious Technology Center v. Netcom On-Line Communication Services" (1995) (in cui si considerava non responsabile il provider, per la pubblicazione avvenuta in Rete, a sua insaputa, di materiale appartenente alla setta Scientology, senza alcuna autorizzazione), i giudici americani identificarono due tipi di Internet providers, sempre ai fini della responsabilità: gli access providers, che forniscono solo l'accesso ad un canale di comunicazione, come le agenzie telefoniche, e i service providers, che forniscono l'accesso alla Rete, e in più controllano il materiale inviato sul proprio server, per tutelare la sensibilità dei propri utenti23. Gli access providers non sono considerati responsabili per le informazioni trasmesse sui loro server, mentre i service providers sono considerati responsabili in via concorsuale, per tutte le comunicazioni effettuate sui siti cui forniscono l'accesso, come i responsabili delle testate giornalistiche. Dopo che questa differenziazione fu fatta, i consulenti legali statunitensi suggerirono a tutti gli Internet providers di trasformarsi in semplici access providers, pubblicizzando la piena libertà che concedevano, in questo modo, ai loro utenti. Concludendo, negli Stati Uniti, la responsabilità del provider, anche se semplice access provider, per la diffusione in Rete di materiale offensivo o diffamatorio, è limitato al solo caso di partecipazione diretta nell'illecito.

Anche in Europa sono stati discussi alcuni casi di responsabilità del provider, dai vari giudici nazionali, in particolare, la Gran Bretagna è il primo Paese ad aver definito, con legge, la responsabilità del provider, almeno per il caso di diffamazione in Rete. Il "Defemation Act", del 1996, riconosce come responsabile il provider che ha eseguito un controllo sulle comunicazioni dei propri utenti, negli altri casi, il provider può ricorrere alla "innocence dissemination", che lo equipara ad un semplice fornitore di informazioni, sempre che non sia ugualmente a conoscenza del materiale offensivo immesso in Rete.

Anche la Germania ha disciplinato la responsabilità del provider con la legge federale luKDG (Gesetz zur Regelung der Rahmenbedingungen fur Informations-und Kommunikationsdienste), entrata in vigore il 1 agosto 1997. La luKDG, come anche i giudici americani24, distingue tra access providers e service providers, e stabilisce che qualsiasi provider, che predisponga proprie pagine Web, a cui tutti gli utenti possano accedere, debba essere considerato service provider, e quindi responsabile per il materiale illecito, creato da lui o da altri, e messo a disposizione sul suo server. Nel caso, però, di immissione di contenuti illeciti prodotti da altri, il provider deve esserne a conoscenza, per poter essere considerato responsabile, e deve anche disporre dei mezzi tecnici necessari per rimediare alla diffusione di tale contenuto, ma soprattutto, occorre che ci si possa ragionevolmente aspettare un suo intervento. Questa esigibilità dell'intervento si fonda sul principio di ragionevolezza della condotta chiesta al provider, in rapporto al bilanciamento degli interessi in conflitto25. La luKDG si basa sui principi dell'insussistenza di un generale obbligo di controllo del provider, e della non responsabilità di chi fornisce solo l'accesso ad Internet, senza interferire sui contenuti immessi in Rete.

La disponibilità del materiale è il presupposto della responsabilità del provider: nel caso di contenuti propri, la disponibilità consiste nell'accessibilità da parte degli utenti, mentre, nel caso di materiale altrui, la disponibilità è determinata nella sua memorizzazione nel proprio server, per un periodo di tempo apprezzabile. Per materiale proprio si intende quello direttamente riconducibile al provider, anche se non è stato da lui creato, mentre per materiale altrui si intendono contenuti illeciti, conosciuti dal provider26.

In Italia, per attribuire una responsabilità all'Internet provider, si è fatto riferimento alla figura del responsabile editoriale, si è anche fatto ricorso all'articolo 2050 cc., che individua una responsabilità in capo a chi svolge attività pericolose, senza adottare tutte le misure idonee ad impedire il danno, come, per esempio, il monitoraggio di tutti i messaggi ed informazioni immessi nel proprio sito.

Il Tribunale di Roma, con una decisione del 4 luglio 1998, si è distanziato da queste soluzioni, comunque sostenute dalla dottrina e dalla giurisprudenza. La controversia decisa dal Tribunale trae origine dall'invio, in un newsgroup, di un messaggio riferito ad una banca e considerato offensivo. La banca ha deciso di agire contro l'autore del messaggio, contro l'amministratore del sistema che ospita il newsgroup, e anche contro il responsabile della società che gestisce il newsgroup. Il Tribunale di Roma ha considerato il messaggio non offensivo, perché rientrante nell'ambito del diritto di critica, e, di conseguenza, ha escluso ogni responsabilità, inoltre ha anche indicato nella sua decisione, i possibili obblighi del gestore del sito Internet. Secondo il Tribunale, il provider si limita a mettere a disposizione degli utenti lo spazio virtuale del newsgroup, e non ha alcun potere di controllo sui messaggi che vi vengono inseriti, soprattutto se l'area di discussione non è moderata. Questa decisione rappresenta il punto di partenza di un nuovo orientamento, che esclude la responsabilità del provider per illeciti commessi da altri27. Ovviamente, la posizione del provider cambia nel caso in cui venga informato dell'esistenza, nel suo sito, di contenuti offensivi, se non provvede, in questo caso, ad eliminare il messaggio illecito, allora egli contribuisce ad incrementare il danno prodotto in capo alla persona offesa, sempre se ha gli strumenti necessari per eliminare il materiale dannoso. La decisione del Tribunale di Roma non può essere estesa alle pagine Web direttamente gestite e curate dal provider, perché, in questo caso, egli sarebbe sicuramente informato dell'esistenza di contenuti offensivi nelle sue pagine, e potrebbe essere considerato responsabile, ex articolo 2050 cc28. Si riconosce, in questo modo, il potere del provider di rimuovere, dal proprio server, il materiale con un possibile contenuto lesivo.

Nell'ordinamento italiano è la legge n. 269/98, contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, e del turismo sessuale a danno di minori, a prevedere una responsabilità diretta dell'Internet provider, punendo, con la reclusione da 1 a 5 anni, e con una multa da 5 a 100 milioni, chi, anche per via telematica, distribuisce e divulga materiale pedo-pornografico, o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori, ed è innegabile che il provider possa essere considerato un distributore, per via telematica, di tali informazioni. E' comunque sempre fatta salva la sua possibilità di difendersi ricorrendo all'innocence dissemination29.

 

§4: "L'autodisciplina dei providers".

 

In molti Paesi, i providers hanno costituito delle associazioni di categoria, per rappresentare le proprie esigenze presso organi e amministrazioni pubbliche, ma anche per svolgere attività di assistenza e di consulenza.

In Italia, nel giugno del 1995, è stata costituita l'Associazione Italiana Internet Providers, detta anche AIIP, alla quale possono aderire enti e società che commercializzano servizi di accesso ad Internet. Nel 1997, con il sostegno dell'Unione Europea, è stata costituita l'EuroISPA, un'associazione di secondo grado, di cui fanno parte le associazioni nazionali dei providers, i Paesi europei, che però non fanno parte dell'Unione Europea, possono partecipare all'EuroISPA solo come osservatori30.

In mancanza di una disciplina normativa, per offrire punti di riferimento uniformi, riguardo gli obblighi e i diritti dei providers, sono state avanzate, da più parti, proposte di autoregolamentazione.

Su questo punto si è avuta una convergenza di vedute: il Consiglio europeo, nella risoluzione del 17 febbraio 1997, sui contenuti illegali e nocivi in Internet, ha invitato gli Stati membri ad incoraggiare la formazione di sistemi di autodisciplina, in questo settore, lo stesso monito viene ripresentato nella proposta di decisione del Consiglio europeo, del novembre 1997, sull'adozione del piano pluriennale d'azione comunitaria, per garantire l'uso sicuro di Internet, anche il Comitato dei Rappresentanti permanenti presso il Consiglio europeo, la Commissione europea, e il Parlamento europeo si sono espressi favorevolmente sull'argomento31. Alla base di questo orientamento comune, c'è la consapevolezza dell'inadeguatezza degli ordinamenti vigenti, e del danno che una disciplina repressiva porterebbe allo sviluppo della società, perciò diventa necessario un efficiente sistema di autoregolamentazione, che abbia ovviamente carattere internazionale32.

Il 12 marzo 1998, la Camera dei Deputati ha approvato una risoluzione, con la quale ha impegnato il Governo ad una serie di azioni, per contrastare la diffusione in Internet di contenuti pedo-pornografici, queste azioni consistono, per lo più, nel mettere sotto controllo tutta la Rete, in funzione della lotta alla pedofilia33.

Internet è troppo spesso descritto come lo strumento ideale per la commissione di illeciti, e questa sua cattiva fama è sicuramente uno dei motivi che hanno determinato il ritardo, in Italia, della sua diffusione e del suo impiego. Occorre, quindi, un'azione che affermi definitivamente i valori positivi della Rete, conosciuti e sostenuti anche dall'Unione Europea34, soprattutto nel campo del lavoro e dell'informazione, e quest'azione potrebbe anche essere un codice di autoregolamentazione dei fornitori di accessi e di servizi.

La legge 675/96 indica, tra i compiti del Garante per la protezione dei dati personali, quello di promuovere, tra le categorie interessate, la sottoscrizione di codici deontologici, e quello di verificarne la conformità alla legge. Il Convegno del Garante, che si è tenuto a Roma nel maggio del 1998, ha indicato i punti fondamentali per la regolamentazione di Internet, ma, soprattutto, ha fatto emergere una visione sostanzialmente negativa della Rete, che è alla base della volontà di repressione propria del Governo35. Ma, la necessità per Internet dell'autodisciplina, in questo convegno, è stata evidenziata da Giovanni Buttarelli e da Ugo De Siervo, i quali hanno ripetuto che una disciplina solo legislativa non è né idonea, e né sufficiente per il raggiungimento dello scopo, e che l'unica soluzione è l'autoregolamentazione, sotto il controllo della legge36.

Il problema fondamentale, che riguarda la regolamentazione di Internet, è la responsabilità del provider, per i contenuti illeciti ed offensivi, immessi da altri in Rete. Questo problema può essere risolto da un codice di autodisciplina, riguardante solo la categoria dei fornitori di servizi di telecomunicazioni, e che preveda il diritto del provider di cancellare contenuti "critici", e lo sollevi dalla responsabilità nei confronti dell'autore del materiale oscurato, e dalla responsabilità verso la legge, nel caso in cui il provider ritenga non opportuno il suo intervento.

In Italia sono state avanzate tre proposte di autoregolamentazione: la prima è stata avanzata dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni, ed è il risultato raggiunto da un gruppo di lavoro, formato dall'AIIP, dalla Telecom Italia, dalla Olivetti, e dall'ANEE (Associazione Nazionale Editoria Elettronica); il secondo codice di autodisciplina è stato proposto dall'ANFoV (Associazione Nazionale Fornitori di Videoinformazione), infine, la terza proposta, la "Carta delle garanzie di Internet", è stata sviluppata da un gruppo di studio di Interlex37. Queste tre proposte si differenziano soprattutto su un punto di notevole importanza, che riguarda l'individuazione dei soggetti che devono aderire al codice: il codice di ANFoV si considera obbligatorio per i suoi associati, e per qualsiasi soggetto che operi su Internet; il codice redatto dall'AIIP (…) deve essere osservato dai suoi sottoscrittori, i quali devono estendere la sua obbligatorietà ai terzi con cui hanno a che fare, anche se non appartengono alla categoria che si vuole autodisciplinare; la "Carta delle garanzie di Internet", invece, stabilisce che possono aderire, alle sue disposizioni, i fornitori di servizi Internet.

Il gruppo di lavoro di Interlex, ha preferito la facoltatività all'obbligatorietà, perché, è stato obiettato che quest'ultima può essere attribuita solo dalla legge, mentre si ha una convergenza di vedute sulla non responsabilità del provider, per i contenuti a lui non riconducibili , e sul suo obbligo di informare l'Autorità giudiziaria di contenuti illeciti, accessibili al pubblico, dei quali sia venuto a conoscenza. Questi codici indicano, come presupposto della responsabilità del provider, la sua "partecipazione diretta all'elaborazione di un contenuto"38; questa condizione è eccessivamente restrittiva, perché esclude tutti i casi in cui il provider possa rendere accessibili al pubblico alcuni contenuti illeciti, durante l'esercizio della sua attività di controllo.

Il problema, in realtà, è individuare chi deve decidere sull'offensività, o sulla illiceità, del contenuto, e chi deve esercitare il controllo: è chiaro che questo problema non riguarda quei contenuti che costituiscono reato, perché l'autodisciplina non può sostituire la legge penale, ma quel materiale cosiddetto critico, la cui diffusione non è vietata dalla legge, e che comunque può essere offensivo per alcune categorie di utenti. La soluzione proposta dal codice ministeriale di autoregolamentazione, è la classificazione preventiva del materiale, effettuata dai fornitori stessi, la "Carta" di Interlex ha invece proposto l'applicazione di un sistema di filtraggio, per permettere agli utenti libertà di scelta.

I codici di autodisciplina sono uno strumento necessario per supplire alle carenze legislative, e per dare certezza di regole alle categorie interessate, ma questi risultati si possono raggiungere solo se i codici sono resi obbligatori per i soggetti destinatari, e ciò può accadere solo quando l'obbligo è previsto da una norma di legge.

 

CAPITOLO 3: "LA TUTELA DEI MINORI IN INTERNET".

 

§1: "Internet e pedofilia".

 

Il 26 ottobre 1995, a Manchester, è stata scoperta un'organizzazione di pedofili, che trasmetteva foto pornografiche attraverso Internet; nel dicembre 1995, è la Compuserve a sospendere duecento gruppi privati, che, attraverso il suo accesso, diffondevano contenuti pedo-pornografici; nell'ottobre 1996, a Barcellona, la polizia scopre un giro di pedofili, che utilizzava Internet per trovare clienti. Questi e tanti altri casi dimostrano l'uso che di Internet fa una certa categoria di utenti1 dediti alla pedofilia, e che giustifica l'atteggiamento del nostro Governo, il quale ha proposto una regolamentazione repressiva della Rete2.

Le caratteristiche proprie di Internet permettono di compiere attività illecite a distanza e mantenendo l'anonimato, e le vittime di tali azioni sono soprattutto minori; è chiaro che sono necessari interventi normativi razionali e mirati, che abbiano però ad oggetto i comportamenti criminali e i loro autori, e non la Rete.

Il problema della pedofilia in realtà non è collegato ad Internet, ma è sempre esistito: anche quando Internet non c'era, esisteva un mercato clandestino in cui circolavano foto, video e altro materiale, con contenuti di tutti i generi3; ciò vuol dire che i pedofili utilizzavano altri strumenti per scambiare informazioni e per avvicinare le proprie vittime. Il mondo della pedofilia è popolato da due tipi distinti di soggetti: da una parte ci sono i pedofili, persone deviate, il cui comportamento è punito dal nostro ordinamento, e dall'altra parte ci sono organizzazioni criminali che, invece, gestiscono i traffici di bambini e di materiale pedo-pornografico. La protezione dei minori da queste persone rientra nei compiti dei genitori, degli insegnanti, e della polizia; quindi non si devono proteggere i bambini e i ragazzi da Internet, ma dai quei soggetti che lo usano per porre in essere le loro attività illecite. La Rete è solo uno strumento, così come il telefono, che permette comunicazioni e scambi di materiale pressoché immediati; una sua regolamentazione repressiva può avere, come unico risultato, il blocco e il ritardo del suo sviluppo nel nostro Paese.

Le proposte di repressione del Governo sono poi supportate dalla stampa, che non perde occasione per enfatizzare, in modo forse eccessivo, il collegamento tra Internet e pedofili, diffondendo una visione della Rete negativa, secondo alcuni addirittura infamante4; tanto che si è addirittura pensato che lo scopo realmente perseguito da partiti e giornalisti , sia quello di limitare , se non proprio censurare, la libertà nella Rete, descrivendo quest'ultima <<nell'immaginario degli italiani, come strumento di repressione5>>. Alla base della volontà di reprimere Internet, c'è, comunque, sicuramente una paura diffusa verso uno strumento nuovo, che non è semplice da conoscere, una sorta di "Internetfobia".

A sostegno di questa tesi, si può citare una notizia, riportata sul "Corriere della sera" del 13 novembre 1998, riguardante un sacerdote siracusano, che decide di agire privatamente contro i pedofili in Rete, facendosi aiutare da circa quaranta hackers. Sacerdote e hackers hanno fondato l'associazione Anti-Pedo Hacker Crusade (APHC), dandosi anche un codice deontologico6; la loro attività consiste nello scoprire siti per pedofili, nell'entrarvi e nel raccogliere più informazioni possibili sui loro proprietari; le notizie raccolte sono passate ai providers che ospitano questi siti, i quali poi avvertono la polizia. Inoltre, l'Anti-Pedo Hacker Crusade offre anche assistenza ai genitori dei bambini navigatori, e aiutano le famiglie di bambini gravemente malati, pubblicizzando in Internet la loro situazione, nella speranza che, in questo modo, più medici ne siano informati, e possano aiutare quelle famiglie.

I membri dell'Anti-Pedo Hacker Crusade sanno di violare spesso la legge nel momento in cui agiscono, ma si autogiustificano dicendo di perseguire una giusta causa, e sostenendo che, oltretutto, la libertà di espressione non consente la commissione di illeciti. Il mondo giuridico non gli ha dato molta importanza, ma non bisogna sottovalutare il pericolo rappresentato da queste persone, che autonomamente decidono cosa è giusto, e agiscono per "distruggere" cosa, invece, secondo loro, non lo è, prescindendo da qualsiasi norma positiva7.

In conclusione, Internet è uno strumento che, per le sue qualità, viene usato anche per commettere degli illeciti; ma sulla base dei risultati delle azioni di polizia, si può dire che la Rete è uno strumento in realtà trasparente, e si può facilmente risalire a chi ha commesso il reato. Inoltre, la polizia controlla Internet da parecchio tempo, e il risultato delle sue lunghe indagini è un numero piuttosto ridotto di indiziati; questo significa semplicemente che il fenomeno della pedofilia in Internet non è smisurato, come la stampa e gli altri mezzi vogliono far credere, e che il grado di disinformazione sull'argomento è molto alto8.

 

§2: " Iniziative adottate dagli Stati Uniti per contrastare l'immissione di contenuti illeciti e dannosi in Internet ".

 

L'ordinamento americano, con l'articolo 2251 dell'U.S. Code, sanziona la produzione di materiale pornografico, per la cui diffusione sono coinvolti minori, e la produzione di materiale che riproduce scene di rapporti sessuali, di ogni specie e in ogni forma, con minori; con il successivo articolo 2252, è punita anche la diffusione di immagini, con contenuti pedo-pornografici, effettuata con ogni mezzo, anche informatico.

A questa normativa generale, il Governo americano volle affiancare una legge speciale, per proibire la diffusione di materiale "indecente" attraverso Internet: si trattava del Communications Decency Act, approvato nel febbraio del 1996. Questa normativa particolare vietava <<l'utilizzazione oscena, molesta e impropia delle strutture di tale comunicazione>>; estendeva all'uso osceno e molesto delle strutture di telecomunicazioni le disposizioni contenute nella legge sulle comunicazioni del 1934, e le leggi penali federali, che proibiscono le conversazioni oscene e moleste; obbligava i distributori di programmazione video multicanale a codificare o oscurare i programmi per adulti "sessualmente espliciti"; e riconosceva agli operatori dei servizi via cavo la possibilità di rifiutare la trasmissione degli stessi programmi. Vietava anche l'utilizzo del computer per distribuire o vendere materiale osceno; e infine poneva il divieto di <<utilizzazione di strutture o mezzi di comunicazione, interstatale o internazionale, per persuadere, indurre, allettare o costringere un minore a prostituirsi o a commettere atti sessuali penalmente perseguibili>>.

Il Communications Decency Act fu subito impugnato da più organizzazioni, tra le quali associazioni per le libertà civili e organizzazioni di utenti di Internet, che lamentavano l'ambiguità del concetto di "decency", infatti la nuova legge non dava una definizione di osceno, e non specificava che il materiale censurato non doveva avere alcun valore artistico o scientifico; i ricorrenti invocavano inoltre il Primo Emendamento alla Costituzione federale (1791), per il quale non può essere posto alcun limite alla libertà di stampa e di parola. L'azione legale fu decisa, il 12 giugno 1996, dalla Corte federale della Pennsylvania, che sospese l'applicazione del Communications Decency Act per sospetta incostituzionalità9.

I giudici federali preferirono accentuare la tutela della libertà di manifestazione del pensiero rispetto alla libertà di segretezza e riservatezza, che pure è garantita dal Quattordicesimo Emendamento, soprattutto contro le ingerenze dello Stato10, e definirono l'attività svolta attraverso la Rete come <<una conversazione infinita a livello mondiale>>, che non può essere interrotta dallo Stato per mezzo del Communications Decency Act. Il Governo statunitense impugnò immediatamente questa decisione dinanzi alla Corte suprema federale, che, nel dicembre 1996, decise definitivamente di occuparsi del caso.

Il Presidente Clinton, a sostegno del Communications Decency Act, rilasciò una dichiarazione nella quale affermava: <<Rimango convinto, allo stesso modo di quando sottoscrissi la legge, che la Costituzione ci autorizza, attraverso l'emanazione del Communications Decency Act, ad aiutare i genitori a far si che i loro figli non vengano in contatto con materiale di discutibile contenuto trasmesso attraverso la Rete. Continuerò a fare tutto ciò che è in mio potere, per dare alle famiglie ogni strumento utile per proteggere i loro fanciulli da questo materiale. Per esempio, noi sosteniamo fortemente lo sviluppo e la diffusa utilizzabilità dei sistemi, che consentono ad entrambi i genitori e alle scuole di impedire che, attraverso i computer adoperabili dai fanciulli, possa essere ricevuto materiale di discutibile contenuto11>>.

La Corte suprema, con la sentenza n. 96-511, il 26 giugno 1997, respinse l'appello presentato dal Governo, perché, anche se lo scopo perseguito dal Communications Decency Act era legittimo e di notevole importanza, la legge cassata violava il principio della libertà di parola, tutelato dal Primo Emendamento12. Il Governo, attraverso il Communications Decency Act, vietava diversi tipi di materiale, sicuramente dannosi per i minori, ma che gli adulti avevano diritto di ricevere e di scambiarsi, perché, nell'ambito della garanzia posta dal Primo Emendamento, rientrano anche quelle informazioni a contenuto sessuale, che sono indecenti, ma non oscene13.

Il Governo americano, nonostante il fallimento del Communications Decency Act, ha riprovato a disciplinare l'immissione dei contenuti illeciti e dannosi in Internet; infatti, nell'ottobre del 1998, il Congresso americano ha approvato il Child Online Protection Act, perseguendo sempre lo scopo di protezione dei minori dalla pornografia immessa su Internet dagli operatori commerciali. Effettivamente il problema dei contenuti illeciti e dannosi nella Rete, è molto sentito nelle scuole americane, dove i collegamenti ad Internet sono onnipresenti14.

Il Congresso americano, con il Child Online Protection Act, basandosi sulle opposizioni sollevate al Communications Decency Act, ha definito cosa si intende per materiale dannoso per i minori, sottolineando, anche, che tale materiale non può avere alcun valore artistico o scientifico, ma queste maggiori precisazioni non hanno permesso di evitare l'obiezione che su Internet sono presenti documenti provenienti da tutto il mondo, e che in ogni parte del mondo vi è un diverso senso della morale e di cosa può essere dannoso per un minore. Inoltre, è stato anche obiettato che la legge avrebbe dovuto riguardare solo i siti pornografici e affini, in realtà la sua formulazione permetteva l'applicazione delle sanzioni a qualunque sito contenente materiale dannoso.

Per evitare l'oscuramento di questi siti , il Child Online Protection Act suggeriva l'applicazione di sistemi che riuscivano a controllare l'età degli utenti; ma, oltre ad essere eccessivamente costosi, questi sistemi violavano il principio del diritto alla riservatezza, pure tutelato costituzionalmente.

Anche il Child Online Protection Act, come il Communications Decency Act, è stato dichiarato incostituzionale, perché in contrasto con la disposizione del Primo Emendamento. Internet è il luogo in cui tutto il mondo comunica, scambiandosi liberamente idee ed informazioni. Anche in questo caso, pur conoscendo l'importanza della tutela dei minori da tutto ciò che può danneggiare il loro sviluppo psico-fisico, i giudici hanno ritenuto che costituirebbe un danno maggiore togliere ai minori la garanzia del Primo Emendamento, in nome della loro tutela15.

Il 9 marzo 2000 è stato pubblicato il documento ufficiale del Gruppo di lavoro, istituito dal Presidente degli Stati Uniti, sul tema "Condotta illegale implicante l'uso di Internet". Il Gruppo di lavoro era costituito dalle principali autorità governative e statali americane, dalle varie agenzie di Stato, da associazioni industriali e dei consumatori; e il suo scopo era preparare un rapporto sulle condotte illegali attraverso Internet, che considerasse la capacità dell'attuale legislazione federale di reprimere tali comportamenti, la necessità di nuovi strumenti tecnologici per una seria attività investigativa e di repressione, e la possibilità di creare nuovi strumenti per educare genitori ed insegnanti a prevenire i rischi derivanti da queste condotte16.

Il Governo americano sente la necessità di disciplinare Internet, e vuole farlo estendendo i principi della legislazione vigente; riconosce inoltre che la Rete, che è un mondo nuovo e diverso da quello fisico, pone nuove sfide, e per vincerle occorrono nuove figure professionali, e soprattutto nuovi strumenti investigativi. Il Governo è anche convinto che per disciplinare Internet, bisogna partire dal singolo utente, e garantire soprattutto la sua sicurezza; è per questo che promuove proposte di regolamentazione, che non penalizzino la Rete, ma la considerino solo come uno strumento, che gli uomini utilizzano per compiere azioni illecite; il Governo sostiene anche lo sviluppo di strumenti tecnologici appropriati, e di metodi, come per esempio i programmi di etica virtuale, che insegnino agli utenti di Internet come prevenire e minimizzare i rischi di attività illegali.

Alla luce di questa strategia su Internet, presentata dal Governo, il Gruppo di lavoro, nel suo rapporto sul tema "Condotta illegale implicante l'uso di Internet", ha indicato tre direttive sulle quali deve basarsi la regolamentazione della Rete. Innanzitutto la disciplina normativa deve avere ad oggetto la condotta illegale, e non la Rete, dato che questo è solo il mezzo utilizzato; da questo punto di vista, secondo il Gruppo di lavoro, le leggi vigenti possono essere tranquillamente estese ai nuovi casi di condotte illegali attraverso Internet, anche se esistono alcune ipotesi particolari che, non rientrando nell'ambito delle norme attuali, devono essere oggetto di un emendamento.

Si deve sostenere la coordinazione delle forze dell'ordine a livello internazionale, federale, statale e locale; si devono fornire poi, le stesse forze dell'ordine di nuove figure professionali, e di nuovi strumenti tecnologici, che gli permettano di rintracciare, in tempo reale, il percorso delle comunicazioni su Internet, e di identificare gli utenti che possono compiere atti illeciti in Rete, mantenendo l'anonimato. Anche qui esistono nuove situazioni, per le quali le leggi in vigore vanno emendate. Infine il settore privato deve supportare il Governo e collaborare nello studio di nuovi strumenti e metodi che educhino gli utenti a prevenire i rischi delle attività illecite17.

Dal 15 al 17 maggio si è svolta a Parigi la Conferenza del G8, sul tema "Confronto pubblico - privato sulla sicurezza e la riservatezza nel ciberspazio", in cui gli Stati partecipanti hanno cercato nuove soluzioni per prevenire l'aumento del crimine informatico, che minaccia la sicurezza e l'affidabilità della Rete.

Oltre ad offrire ampie opportunità socialmente importanti, Internet offre anche la possibilità, ad alcuni individui di compiere atti illegali, con un basso rischio e mantenendo l'anonimato, permettendogli di accedere, senza autorizzazione, a comunicazioni riservate, attaccare l'integrità dei sistemi della Rete, distribuire materiale pornografico, ecc. Questi sono problemi comuni a tutti i Paesi partecipanti alla Conferenza, che possono essere risolti solo con una collaborazione tra industrie e Governi, rispettando i bisogni e le necessità di ognuno; e le soluzioni dovranno essere globali, flessibili e prontamente adattabili ai veloci cambiamenti tecnologici. La Conferenza di Parigi ha dato la possibilità ai Paesi del G8 di discutere insieme i problemi comuni, cercando nuove soluzioni18.

Gli Stati Uniti si rendono conto dell'importanza del problema della tutela dei minori, che spesso sono vittime, ma a volte anche fruitori di materiale a sfondo sessuale immesso nella Rete. Per reagire a questa situazione, la maggior parte degli Stati federali, anche se appartengono alla tradizione giuridica di Common Law, si sono dotati di un codice di diritto penale, e lo hanno pubblicato su Internet per renderlo disponibile a tutti. I diversi codici, però, non sono del tutto simili tra di loro, infatti alcuni non prevedono nessuna ipotesi di reato riguardante lo sfruttamento sessuale dei minori, mentre altri prevedono anche cinque fattispecie di reato sullo stesso argomento19.

Il primo codice considerato è quello dello Stato dell'Alaska20: qui la sezione 11.41.455 è dedicata allo "sfruttamento dei minori", e punisce <<l'induzione o l'impiego dei minori di anni diciotto nella produzione di riviste, filmati, fotografie o riproduzioni di altro genere, di condotte, reali o simulate, afferenti la sfera sessuale>>, e la norma indica, poi, in maniera specifica le diverse condotte; al secondo comma, la norma individua come responsabili dello sfruttamento, anche i genitori e le persone legalmente preposte al controllo del minore, che gli consentano di compiere gli atti sopra indicati, e che sono a conoscenza del fatto che questi comportamenti sono finalizzati alla produzione di riviste, video o altro. La sezione 47.17.023 sanziona colui che, a causa della sua attività, si trovi a stampare o produrre detto materiale, e, sospettando che i suoi contenuti siano pedo-pornografici, non lo denunci alle autorità.

Anche il codice dell'Arizona21 impone a chiunque di denunciare l'individuazione di attività volte allo sfruttamento sessuale dei minori, ma non individua un'ipotesi autonoma di reato; e lo stesso può dirsi per i codici della California e del Colorado.

Nel Codice penale del Connecticut, tutta la sezione 53a è dedicata allo sfruttamento dei minori, e in particolare si individuano le ipotesi di "oscenità nei confronti dei minori", di impiego dei minori in prestazioni oscene, di promozione di questa attività, e le ipotesi di importazione, possesso e distribuzione di materiale pornografico; in quest'ultima fattispecie il reato sussiste anche se il materiale è destinato ad un pubblico adulto. Per quanto riguarda il reato di importazione, questa figura è collocata tra i reati contro la moralità, perché si presume che, chi importa nello Stato due o più copie di una pubblicazione dai contenuti pedo-pornografici, voglia promuovere la pornografia minorile, e attenti all'integrità morale dei suoi cittadini.

Il codice della Florida non fa alcun riferimento esplicito allo sfruttamento dei minori per scopi commerciali; mentre il codice della Georgia22, con l'articolo 19-7-5, individua il reato di "sexual exploitation", col fine di indurre i minori alla prostituzione o alla produzione di materiale pornografico; la sezione 16-12-100 stabilisce che ogni persona, e non solo genitori o tutori, che spinge un minore a compiere prestazioni sessuali per poi riprodurle, pubblicizzarle o venderle, e non per fini medici, educativi, o per esigenze di indagine di polizia, commette lo stesso reato.

Il codice dell'Idaho23 sanziona, nel Titolo 18, lo sfruttamento dei minori e degli adulti che sono più vulnerabili degli altri, per la produzione di materiale pornografico; in particolare, la sezione 18-107A punisce anche il semplice possesso di tale materiale, per difendere l'identità dei minori coinvolti; mentre, la sezione 18-105A lett. d), punisce chi riproduce atti sessuali compiuti da un minore, solo se ha un'età maggiore di almeno cinque anni, rispetto a quella del minore stesso.

Il codice dell'Indiana24 raggruppa in un unico articolo, il 35-49-3-2, il reato di partecipazione, direzione, produzione, finanziamento e presentazione di foto, video o altri tipi di riproduzioni visive di prestazioni oscene in generale; lo stesso articolo prevede punizioni più severe nel caso in cui lo stesso tipo di materiale veda coinvolti minori dell'età, vera o apparente, di sedici anni.

I codici dell'Iowa e del Kansas non prevedono il reato di sfruttamento dei minori per la produzione di materiale pornografico; il codice del Kentucky25, invece, nel Titolo I, riunisce i reati di sfruttamento dei minori e di divulgazione di materiale pedo-pornografico.

La raccolta di leggi del Massachusetts26, disciplina in modo molto particolareggiato tali reati; il Capitolo 272, sezione 29/B, prevede infatti che: <<Chiunque, con intento lascivo, diffonda qualsiasi materiale di tipo visivo che contenga una rappresentazione o riproduzione di ogni posa, statica o in movimento, in stato di nudità di un minore di anni diciotto, conoscendo il contenuto del materiale, o essendo a conoscenza di fatti che ne dimostrino il contenuto, con l'intento di diffonderlo, deve essere punito con la reclusione in una prigione statale per un periodo non inferiore ai dieci, e non superiore ai vent'anni o con una sanzione pecuniaria non inferiore a mille e non superiore a cinquantamila dollari, o all'equivalente del triplo del danno economico derivato dalla distribuzione, se maggiore, o da entrambe le somme>>, le pene sono le stesse anche nel caso di distribuzione di immagini rappresentanti una condotta sessuale. Per determinare l'età della vittima si deve fare riferimento alla testimonianza del minore stesso, di uno dei partecipanti alla realizzazione del materiale, o di un esperto indicato dalle autorità, che può procedere alla visita medica della vittima. La sezione 29/C prevede pene più gravi per chi possiede o vende materiale rappresentante minori impegnati in relazioni sessuali, conoscendone il contenuto.

I codici del Missouri (sezioni 573.035 e 573.037) e del Nevada (sezioni NRS200.700 e 200.760) puniscono la produzione e il possesso di materiale pornografico che vede coinvolti minori di diciotto anni. Il codice del Nebraska27, invece, al Capitolo 28, aggiunge un nuovo elemento indicato nell'articolo 28-1463.03, che dichiara illegale, per una persona, svolgere consapevolmente l'azione di fare, pubblicare, dirigere, creare ogni riproduzione di atti sessuali espliciti, che abbia un minore di diciotto anni tra i partecipanti o gli osservatori ritratti; l'articolo sanziona il possesso e la vendita del materiale, e la costrizione psico-fisica del minore alla sua realizzazione.

Il codice del New Hampshire28, al paragrafo 649-A:3, prevede il reato di vendita, consegna, negoziazione, pubblicazione, possesso a fini commerciali di materiale con contenuti pedo-pornografici; punisce anche l'acquisto e il possesso per fini propri, e l'importazione, diretta o indiretta, di video con tali contenuti. Il paragrafo 649-A:4, prevede un'esenzione da questi reati per bibliotecari, tecnici del video, impiegati nei cinema, professionisti e volontari che non ricevono alcun vantaggio economico dalla divulgazione del materiale.

Il codice del New Jersey29 considera come minore la persona che non ha superato i sedici anni di età, prevede espressamente il computer come mezzo di produzione e divulgazione del materiale pedo-pornografico, e introduce un sistema di "schedatura" dei condannati per reati di stampo sessuale.

Il codice di New York sanziona solo la fornitura di materiale indecente ai minori; mentre quello dell'Ohio distingue tra riproduzioni di minori in stato di nudità, permesse ai genitori, o a chi per loro, oppure fatte per motivi artistici, medici o scientifici, e riproduzioni di minori impiegati in prestazioni oscene, che invece sono vietate. Il codice della Pennsylvania, al paragrafo 6312, sanziona la rappresentazione fotografica, filmata ed elettronica, di abusi sessuali su minori; il fatto che l'agente non conoscesse l'età della sua vittima, o che il minore rappresentasse un'età maggiore di quella reale, non esclude la sua punibilità.

Anche i codici del Rhode Island, della Carolina del Sud, dello Utah, della Virginia, del Wyoming e del Vermont vietano la pubblicazione di rappresentazioni di minori degli anni diciotto in stato di nudità, e di

minori coinvolti in prestazioni sessuali. Infine, il codice del Texas punisce il reato di "indecency with a child", se il ragazzo ha un'età inferiore ai diciassette anni, e non dispone nulla riguardo alla pornografia minorile.

 

§3: "Iniziative europee poste in essere per contrastare l'immissione di contenuti illeciti e nocivi in Internet".

 

Il passaggio dal mondo delle comunicazioni di massa al mondo dei nuovi servizi di comunicazione e di informazione più vicini al modello editoriale, rende necessaria un'azione politico-legislativa internazionale, che permetta di tutelare meglio i minori, spesso vittime di azioni illecite svolte attraverso la Rete.

I nuovi servizi, tra i quali Internet, sono decentrati, sono più vicini all'individuo, e sono in grado di fornire all'utente un'ampia gamma di prestazioni accessibili mediante una rete telefonica, un modem e un computer. Inoltre, con Internet ogni utente, oltre ad essere fruitore dei servizi offerti, può anche essere fornitore di informazioni. Con i nuovi servizi, i contenuti determinati dei vecchi sistemi di comunicazione si fondono, diventando "ibridi", difficilmente qualificabili, infatti nella Rete un unico contenuto spesso comprende elementi diversi, come per esempio messaggi pubblicitari, informazioni e giochi, che non possono essere isolati in modo netto.

Questo nuovo modo di comunicare, di informare e di informarsi, solleva problemi reali, difficili da affrontare per l'estensione globale della Rete, dove possono essere immessi, oltre ai normali contenuti, tutti i tipi di contenuti controversi, dalla pornografia infantile all'istigazione al razzismo, e, anche se per accedervi bisogna superare una serie di ostacoli, tali informazioni sono più visibili nei nuovi servizi che nei media tradizionali30.

La Commissione europea, nel 1996, per rispondere ad una richiesta avanzata dal Consiglio e dal Parlamento europeo, di un esame approfondito dei nuovi problemi sollevati da Internet, presentò due documenti dal contenuto complementare: una Comunicazione intitolata "Informazioni di contenuto illecito e nocivo su Internet", che poneva misure a breve termine, da adottare per avvicinare le posizioni degli Stati membri sul problema dei contenuti immessi nella Rete, e il "Libro verde sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione"31. In quest'ultimo documento, la Commissione esaminava

i problemi che dovevano essere risolti per garantire la massima espansione delle telecomunicazioni, assicurando così un buon equilibrio tra il diritto alla libertà di espressione e la tutela dei minori e della dignità umana.

Il Libro verde distingueva i contenuti illeciti, come la pedo-pornografia , attività illegale e soggetta a sanzioni penali, dai contenuti nocivi, come la pornografia per adulti, che è del tutto lecita, ma che può pregiudicare il corretto sviluppo psico-fisico di un minore, evidenziando così due problemi di diversa natura, da risolvere con provvedimenti diversi. Per il problema dei contenuti nocivi la Commissione proponeva l'applicazione al computer di un software di filtraggio, per consentire un controllo parentale, o l'etichettatura dei contenuti da parte dei providers, mentre, per contrastare l'immissione dei contenuti illeciti, riteneva necessaria una cooperazione tra gli Stati membri nei settori della giustizia e della politica interna, e incoraggiava anche la cooperazione tra i vari settori industriali. In questo modo l'Unione Europea poteva contribuire più efficacemente alla ricerca di soluzioni globali. Questi orientamenti generali si affiancavano alle misure più concrete che la Commissione indicava nella Comunicazione sulle informazioni di contenuto illecito e nocivo in Internet32.

Il fenomeno dei contenuti controversi nella Rete ha sempre avuto dimensioni circoscritte, ma ha riguardato molti settori distinti come la sicurezza nazionale, la tutela dei minori, la tutela della dignità umana, la sicurezza economica, ecc., per questo tale fenomeno non è mai stato ignorato, perché potrebbe addirittura compromettere il completo sviluppo delle potenzialità economiche, sociali e culturali di Internet. La Commissione, nella Comunicazione, indicava le iniziative da adottare per ridurre il flusso di contenuti in Internet, come per esempio incoraggiare la formazione di organismi di autodisciplina, o promuovere attività di sensibilizzazione del pubblico adulto per permettere di comprendere i benefici e gli svantaggi della Rete, ed aumentare le possibilità di informazione offerte da Internet. Tali iniziative dovevano però essere adottate nell'ambito del libero scambio di servizi, garantito dal Trattato CE, e della cooperazione tra i ministeri della giustizia e degli interni.

Il Parlamento europeo33, il 24 aprile 1997, ha adottato una risoluzione relativa alla Comunicazione sulle informazioni di contenuto illegale e nocivo in Internet, basata sulla relazione dell'onorevole Pierre Pradier. Con riferimento ai contenuti illegali la risoluzione chiedeva agli Stati membri di inserire, nei propri codici penali, un numero minimo di norme comuni, e di rafforzare la cooperazione amministrativa, e alla Commissione di proporre delle direttive per la formazione di un sistema di autodisciplina comunitario, indicando soprattutto gli obiettivi da raggiungere per una maggiore tutela dei minori, e i provvedimenti necessari per garantire che ogni caso di pedo-pornografia, scoperto in Rete, venisse segnalato, non solo alla polizia nazionale, ma anche all'Europol e all'Interpol. Riguardo ai contenuti nocivi, la risoluzione chiedeva sia alla Commissione che agli Stati membri di incoraggiare la formazione di un sistema internazionale comune di classificazione, compatibile con il protocollo PICS34, e abbastanza flessibile per tenere conto delle varie differenze culturali.

Basandosi su questa risoluzione, la Commissione ha elaborato successivamente un "Piano pluriennale d'azione comunitaria per promuovere l'uso sicuro di Internet", presentato il 27 novembre 1997. Scopo del "Piano d'azione" era incoraggiare lo sviluppo dell'industria di Internet, e garantire il suo uso sicuro, attraverso la promozione di sistemi di autodisciplina e di controllo dei contenuti, e attraverso la comunicazione a genitori ed insegnanti dei servizi forniti dall'industria per meglio sfruttare le opportunità della Rete.

Il Parlamento europeo, nella prima settimana di luglio del 1998, ha adottato una relazione che apportava alcuni emendamenti al "Piano d'azione", completando la proposta della Commissione35, soprattutto precisava la pericolosità dei contenuti illegali e nocivi, non solo riguardo il completo sviluppo di Internet, ma anche verso la salute mentale degli utenti, e per questo considerava necessario adoperarsi e creare degli standard etici. Ricordava inoltre il compito proprio degli Stati membri di sanzionare i trasgressori, anche se a livello comunitario non era così semplice visto che non esisteva ancora una nozione comune di "minore".

Il "Piano d'azione" è stato approvato dal Parlamento europeo, con la decisione 276/1999/CE, del 25 gennaio 1999, ma non è mai stato eseguito dall'Unione Europea, il suo testo comunque è stato ripreso in un Congresso internazionale sullo sfruttamento sessuale dei bambini in Internet, organizzato nell'ottobre 1999 dall'Austria, al quale hanno partecipato soprattutto magistrati, funzionari di polizia e rappresentanti di associazioni di service providers europee e statunitensi36. In questo congresso è stata proposta la formazione di unità particolari, specializzate nella lotta alla pedo-pornografia, si è richiesta anche una collaborazione più stretta tra le diverse autorità nazionali per individuare e distruggere, nel più breve tempo possibile, le reti costruite dai pedofili, e si è sottolineata ancora una volta la necessità di sensibilizzare gli utenti sul problema della pedofilia in Internet, incoraggiandoli a denunciare tutti i casi sospetti.

Il 16 dicembre, il Consiglio dell'Unione Europea ha presentato un progetto di decisione sulla diffusione di materiale per pedofili nella Rete37, basato sulle disposizioni contenute nel "Piano d'azione", che è stato poi discusso il 10 aprile 2000 dal Parlamento europeo, il quale ha chiesto una definizione più precisa dei reati punibili, e in particolare di cosa si intende per pedo-pornografia, ha indicato come "bambini" le persone di età inferiore ai sedici anni, e ha chiesto l'adozione di sistemi capaci di accertare l'età delle persone che hanno un indirizzo di posta elettronica, infine ha proposto la creazione di un "registro europeo dei responsabili di reati a sfondo sessuale, comprendente i nomi delle persone condannate per distribuzione di pornografia infantile e abusi sessuali a danno di bambini"38. La decisione del Consiglio dell'Unione Europea, relativa alla lotta contro la pornografia infantile su Internet, è stata presentata il 29 maggio 200039.

Negli ultimi anni, in Europa sono state adottate interessanti iniziative anche a livello nazionale, in particolare, in Belgio la legge del 25 aprile 199540 ha introdotto nel codice penale l'articolo 383-bis, che punisce chi espone, vende, affitta, distribuisce, fabbrica o importa, a fini commerciali, oggetti, films, foto o diapositive, che contengano scene pornografiche in cui sono coinvolti minori di sedici anni, è punito anche il semplice possesso di tale materiale. Nel caso in cui la commissione del reato è, in realtà, un atto di partecipazione all'attività di un'associazione che ha come fine lo sfruttamento della pedo-pornografia, la pena è dei lavori forzati, da dieci a quindici anni. L'articolo 383-bis comprende anche la clausola di extraterritorialità, considerando tali reati perseguibili in Belgio, anche se commessi all'estero. La polizia giudiziaria belga ha inoltre istituito una linea diretta (hot-line) per le segnalazioni di forme estreme di pornografia, compresa la pornografia infantile, distribuite con qualsiasi mezzo, anche attraverso la Rete. Il codice penale francese41, con l'articolo 227-23, punisce la registrazione, la trasmissione e la diffusione di immagini pornografiche coinvolgenti minori, la pena è maggiore se i minori coinvolti hanno un'età inferiore ai quindici anni; è punita solo la pornografia infantile che si traduca in immagini, non è punito invece il semplice possesso di tale materiale.

Grazie ad un'iniziativa dei governi francese e belga, il problema della distribuzione di contenuti pedo-pornografici via Internet è stato portato all'attenzione dell'OCSE, che ha elaborato, nel 1997, una relazione sulla cooperazione internazionale, relativa ai contenuti e alla condotta su Internet; il Consiglio dei ministri dell'OCSE, in seguito ad un'iniziativa belga, sempre nel 1997, ha adottato una dichiarazione che condanna energicamente la pornografia infantile e la sua distribuzione attraverso la Rete, e richiede misure immediate per combattere queste attività42.

Nel Regno Unito43 le norme contro la pornografia infantile sono contenute nelle leggi del 1978, sulla protezione dei fanciulli, e del 1988 sulla giustizia penale: in particolare, la legge del 1978 punisce la diffusione con ogni mezzo di "fotografie" o "pseudo-fotografie" oscene, che riprendono minori di sedici anni, la norma si riferisce anche ai video e alle immagini ottenute con il computer, mentre la legge del 1988 punisce il semplice possesso di questo materiale. Sempre in Gran Bretagna, la Fondazione di monitoraggio di Internet (IWF), un organismo di autodisciplina finanziato dall'industria, ha istituito una hot-line, che consente agli utenti di denunciare i contenuti ritenuti illegali, e ha riunito un gruppo di soggetti interessati, tra cui ECO (il forum tedesco per il commercio elettronico) e Childnet International (l'Associazione per la tutela dell'infanzia che ha sede in Gran Bretagna), per sviluppare l'iniziativa INCORE, Internet Content Rating for Europe, che intende studiare la classificazione dei contenuti, formare una rete europea di hot-lines, ed esaminare il contributo europeo agli standard globali.

Il codice penale tedesco44, con l'articolo 184-3, punisce la diffusione di pubblicazioni e riproduzioni pornografiche, con contenuti particolarmente scabrosi, come per esempio scene di violenza o partecipazioni di bambini, la pena è maggiore nel caso in cui tale materiale coinvolga minori di quattordici anni.

Il nuovo codice penale spagnolo45, con l'articolo 198-1, punisce chiunque utilizzi un minore a fini pornografici, sempre che, in assenza del consenso del minore, il fatto non integri un più grave reato. Ai fini della recidiva il giudice può considerare reati analoghi commessi all'estero.

Nei Paesi Bassi46, nel giugno 1996, un gruppo di fornitori e di utenti Internet hanno istituito una hot-line contro la pedo-pornografia per riuscire a rintracciare gli autori del materiale, l'iniziativa ha avuto successo, infatti si è avuta una riduzione sostanziale della quantità di immagini pedo-pornografiche distribuite dall'Olanda, e gli autori sono stati incriminati. Nel 1997 è stata anche istituita una seconda hot-line contro la discriminazione razziale in Rete. Nel caso in cui il materiale segnalato provenga da un altro Paese, la hot-line avvertirà l'autore e il fornitore del servizio esteri, se il materiale non verrà eliminato, la hot-line informerà la polizia di quel Paese.

 

§4: "Soluzioni legislative adottate dal Giappone contro i contenuti illeciti e dannosi in Internet".

 

Il codice penale giapponese, con la sezione 17547, proibisce la distribuzione e l'esibizione di "foto" o "documenti" osceni, prevedendo come sanzioni la reclusione fino a due anni, o il pagamento di una multa fino a 2.500.000 yen (circa 21.000 dollari).

I problemi più importanti che riguardano queste disposizioni, sono determinati soprattutto dal fatto che il codice penale giapponese ha più di un secolo di vita, ed è per questo che le sue norme vietano le oscenità su carta stampata, proprio perché il legislatore non conosceva la realtà virtuale o le immagini digitali, inoltre i giuristi giapponesi hanno continuato ad interpretare il codice senza estendere la sua portata ai nuovi mezzi di comunicazione. Le norme penali, poi, non danno una definizione di "oscenità", ma a questo ha pensato la Corte Suprema che, nel 1951, ha definito come osceno ciò che stimola o eccita il desiderio sessuale delle persone, ed offende l'ordinario senso del pudore48, la stessa Corte poi, seguendo questi criteri, ha anche deciso molti casi, che però riguardavano pubblicazioni, fotografie o comunque solo materiale tangibile e non digitale.

Alla regolamentazione legislativa si è poi affiancata, già dal 1949, l'autoregolamentazione delle diverse industrie, per disciplinare anche nei nuovi media, e soprattutto in Internet, l'immissione di contenuti osceni, ma queste norme etiche non sono uniformi in tutto il Paese e possono variare molto da regione a regione.

Il primo verdetto di colpevolezza, per l'immissione di contenuti pornografici in Rete, è stato emanato dai giudici giapponesi, nell'aprile del 1996, nel caso "Bekkome"49, il nome è quello del provider che ospitava il sito incriminato: qui il convenuto, un uomo d'affari di ventotto anni, prendeva le immagini originali dai siti esteri e le inseriva nella sua home page, mostrando, così, trecento immagini oscene, stampate su carta, a più di centomila utenti. La Corte lo ha considerato colpevole per aver violato la sezione 175 del codice penale, ma questa decisione è stata criticata da Satoshi Sonoda50, professore di diritto penale presso l'Università di Kansai, secondo cui la Corte, in questo caso, non poteva dichiarare colpevole il convenuto sulla base della disposizione del codice penale, perché le oscenità divulgate non erano riprodotte su materiale tangibile, ma erano informazioni digitali, e cioè solo dati. Nell'aprile del 1998, è stata emanata la legge n. 5551, che ha ad oggetto la regolamentazione della pornografia in Internet, e che, per i suoi contenuti, può essere paragonata al Communications Decency Act statunitense.

Questa legge, approvata all'unanimità, persegue due obiettivi fondamentali: la disciplina della distribuzione ai minori di materiale pornografico attraverso Internet, e soprattutto la regolamentazione dell'immissione di contenuti osceni nella Rete. La legge distingue i due tipi di materiale sulla base della loro legalità, stabilisce innanzitutto che il titolare di un sito pornografico deve comunicare alla Commissione di pubblica sicurezza (Ko-an-iinkai) l'apertura della sua home page, e prevede una responsabilità penale in capo al fornitore stesso, se non adotta precauzioni per impedire l'accesso al suo sito ai minori di diciotto anni. La legge inoltre riconosce, come la sezione 230 del Communications Decency Act, una responsabilità penale in capo ai providers che sono a conoscenza dell'immissione di immagini oscene, e quindi illegali, nello spazio che forniscono, i providers hanno quindi l'obbligo di monitorare i contenuti dei siti pornografici, e di impedire l'immissione in Rete dei contenuti osceni.

La nuova disciplina, però, presenta anch'essa delle lacune, per esempio non indica cosa si intende per "oscenità", costringendo i providers ad agire ugualmente, anche quando non sono convinti dell'illiceità delle immagini immesse nella Rete, inoltre permette alla Commissione di pubblica sicurezza di avvertire i titolari dei siti pornografici, regolarmente denunciati, se possono essere considerati violatori della nuova normativa. E' stata anche evidenziata una questione di parità di disciplina tra le informazioni pornografiche digitali e le stesse immagini su materiale tangibile, infatti la distribuzione di queste ultime non è stata ancora regolamentata, e i minori possono trovare tali riviste in qualsiasi libreria.

Sorprendentemente, la nuova legge non vieta la distribuzione di immagini pornografiche ai minori, se la stessa distribuzione è considerata lecita dall'ordinamento, ma si prevede una responsabilità in capo al distributore nel caso in cui il pagamento delle riviste è richiesto da minori. Sulla base di questa diversità di regolamentazione alcuni hanno supposto che il vero scopo della legge n. 55 non è la tutela dei minori dai contenuti illeciti e nocivi, ma semplicemente la regolamentazione del giro d'affari dei distributori di immagini pornografiche.

La nuova legge ha quindi instaurato in Giappone un regime di interdizione generale per il possesso a fini commerciali e la pubblicazione di informazioni digitali oscene, e questo regime è anche garantito dal controllo svolto in Rete dalla polizia, la cui attività è stata criticata, soprattutto da Masao Haribe52, professore di diritto dell'informazione presso l'università di Hitotsubaschi, il quale ha ricordato che, oltre dall'articolo 21 della Costituzione giapponese, il diritto alla libertà di espressione è tutelato anche dalla legge sull'informazione elettronica, che vieta al governo e ad organizzazioni ufficiali di censurare i contenuti della Rete; di conseguenza, stando al dettato della legge, la polizia non dovrebbe imporre il proprio monitoraggio sulle informazioni immesse in Internet.

Nel novembre del 1997, è stato presentato un progetto di legge53 che propone di vietare la distribuzione della pornografia infantile (child-porn) per proteggere i minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali, in effetti le norme giapponesi non punivano, con norme specifiche, la produzione e la commercializzazione di materiale pedo-pornografico, a meno che i bambini coinvolti non avessero subito degli abusi sessuali. Questa proposta di legge invece ha un'ampia portata, perché include nel suo ambito, oltre alla disciplina della pornografia infantile, anche la regolamentazione dello sfruttamento della prostituzione infantile e del turismo sessuale nei Paesi esteri , e inoltre comprende la clausola di extraterritorialità.

La nuova proposta non indica, però, l'età delle persone che devono essere considerate "minori", anche se questa definizione è in realtà necessaria, perché l'ordinamento giapponese definisce il minore come una persona di età inferiore ai diciotto anni, ma prevede la possibilità per le donne di sposarsi già a sedici anni. Questa lacuna è stata colmata nel maggio del 1998 dalla Federazione giapponese degli ordini degli avvocati, che hanno proposto, per l'applicazione della proposta di legge, di intendere come minore la persona di età inferiore a sedici anni.

Abbiamo già detto che, fino al 1997, la pornografia infantile non era affatto disciplinata in Giappone, in effetti la necessità della regolamentazione non è stata sentita dalla popolazione giapponese, ma è stata sottolineata dai Paesi occidentali, che avevano già iniziato a prevedere e ad applicare gli strumenti necessari per tutelare i minori da ogni forma di sfruttamento, soprattutto da quelle attuate attraverso Internet.

Anche gli altri Paesi asiatici hanno adeguato i loro ordinamenti ai nuovi problemi sollevati da Internet, per esempio, il governo di Singapore54, già da settembre 1996, ha introdotto un sistema di autorizzazioni per i providers, e ha vietato l'immissione in Rete di alcuni contenuti in particolare, (immagini pornografiche, informazioni immorali, ecc.).

In Cina, invece, una legge prevede che tutti i navigatori di Internet debbano dichiarare alla polizia di essere utenti, mentre il governo cinese ha previsto l'obbligo per i providers di oscurare le informazioni con contenuti pornografici e antisociali55.

 

§5: "La legge italiana contro lo sfruttamento sessuale dei minori come nuova forma di riduzione in schiavitù".

 

Il codice penale italiano, fino all'entrata in vigore della legge 66/96, individuava come reato, nell'articolo 519 cm. 2 n. 1 e 2, i rapporti sessuali (indicati come "congiunzioni carnali") con minori di quattordici anni a prescindere dal loro consenso; l'età della vittima saliva fino a sedici anni nel caso in cui ad agire fosse il genitore, il tutore o altra persona legata al minore da una "relazione di convivenza".

La legge 66/96, intitolata "Norme contro la violenza sessuale", ha apportato una prima modifica alla disciplina della protezione sessuale dei minori, e della violenza sessuale in genere, abrogando tutto il capo I del titolo IX del libro II del codice penale, intitolato "Dei delitti contro la libertà sessuale", oltre agli articoli 530, 539, 542 e 543, riguardanti rispettivamente la corruzione di minori, l'età della persona offesa, le pene accessorie, la querela dell'offeso e il diritto di querela. La legge 66 ha inoltre introdotto nel codice penale nove articoli, dal 609-bis al 609-novies, che disciplinano le diverse fattispecie della violenza sessuale, considerandole "delitti contro la persona", e in particolare "contro la libertà sessuale". Per quanto riguarda la violenza sui minori, respingendo la tesi sull'esistenza del diritto del fanciullo alla sessualità agita, la legge ha individuato, nell'articolo 609-quater, la pedofilia come abuso sessuale, riguardante il compimento di un qualsiasi atto sessuale da parte di un adulto con un minore che non ha superato i quattordici anni, o con un minore di sedici anni, se ad agire è una persona legata al bambino da una relazione di convivenza, la legge prevede poi, come aggravante, il fatto che il minore , al momento dell'abuso, non avesse ancora compiuto i dieci anni. Rientra nell'ambito dell'articolo 609-quater anche il compimento di atti sessuali da parte del minore che ha già superato i quattordici anni di età con un minore che non ha ancora compiuto i tredici anni, sempre che tra i due intercorra una differenza di età maggiore di tre anni56.

Nel 1998 è stata emanata una seconda legge, più specifica della prima, intitolata "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori come nuove forme di riduzione in schiavitù", che colma i vuoti legislativi della disciplina previgente, soprattutto estendendo la propria protezione anche ai ragazzi infradiciottenni, e tutelando, con le sue disposizioni, sia i bambini italiani, che i bambini stranieri dallo sfruttamento commerciale dei loro corpi e delle loro anime. La legge 269 individua nuove fattispecie criminose, e inserisce nel codice penale, dopo l'articolo 600 sulla "Riduzione in schiavitù" , sei nuovi articoli, dal 600-bis al 600-septies, in adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo (27 maggio 1991, n. 176). La norma che più caratterizza la legge 269 è l'articolo 600-ter, che introduce il reato di pornografia minorile, punendo chiunque sfrutti un minore degli anni diciotto, per realizzare esibizioni pornografiche o per produrre materiale pornografico, chiunque "con qualsiasi mezzo, anche per via telematica", pubblicizzi il materiale o diffonda informazioni finalizzate all'adescamento di minori, e infine chiunque, consapevolmente, ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori. Il legislatore, con questo articolo, ha dimostrato di essere consapevole dell'insufficienza degli strumenti offerti dall'Autorità pubblica per contrastare il fenomeno della pornografia minorile (si vedano gli articoli 528, 565 e 725 c.p. e l'articolo 112, T.U. di P. S.), e ha cercato di porvi rimedio, non solo perché la pornografia minorile è un'offesa al pudore e all'onore sessuale, ma soprattutto perché annienta spiritualmente il minore, riducendolo in una situazione simile a quella di uno schiavo57. Il comma 1 dell'articolo 600-ter sanziona lo sfruttamento dei minori "al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico", intendendo per esibizione la realizzazione di uno spettacolo dal vivo dinanzi ad un pubblico, e per materiale pornografico riviste, giornali, foto, video, immagini telematiche, e anche reperti biologici (questa, infatti, è l'ultima pratica di alcune forme di depravazione sessuale); il comma 2 punisce chi fa commercio del materiale pornografico allo stesso modo dello sfruttatore. Il comma 3 dello stesso articolo individua e sanziona due condotte distinte: quella di chi, al di fuori delle ipotesi di commercializzazione e sfruttamento, " con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico", e la condotta di chi, sempre al di fuori delle ipotesi di sfruttamento e di commercializzazione, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, "distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto"; infine il comma 4 sanziona chi, al di fuori delle ipotesi precedenti, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori.

Le due condotte previste dal comma 3 sono caratterizzate dall'assenza di un intento lucrativo e di un contesto professionale, e la loro previsione è finalizzata a contrastare il comportamento del privato non imprenditore, che agevola la divulgazione del materiale pornografico per puro diletto, quindi senza fini di lucro, utilizzando gli strumenti più vari , tra cui anche Internet, che non poteva non essere richiamato dal legislatore, vista la sua diffusione e la sua velocità di trasmissione58. Inoltre la Rete è utilizzata tantissimo da bambini e adolescenti, che a casa, nella scuola o in biblioteca, ricorrono al computer per navigare; e questa circostanza determina l'avvicinamento dei pedofili al mezzo telematico, i quali usano Internet anche e soprattutto per stabilire più facilmente dei contatti con le loro vittime.

La formulazione dell'articolo 600-ter ha sollevato numerose critiche in dottrina, molte delle quali sottolineano l'incertezza della disposizione, dovuta soprattutto alla mancanza di una definizione di "pornografia minorile". Secondo una prima interpretazione, presupponendo che lo scopo perseguito dalla legge sia impedire lo sfruttamento sessuale dei minori, può intendersi per pornografia minorile ogni rappresentazione che coinvolga dei minori in pratiche sessuali; secondo un'altra interpretazione, peraltro già accreditata dai mass media, la L. 269, invece, è soprattutto una "legge anti pedofili", che colpisce i soggetti sessualmente deviati, fruitori del materiale pornografico.

Secondo questa ultima lettura, l'illiceità del materiale non dipende da ciò che rappresenta, ma dalla perversione del detentore, perché il pedofilo, per soddisfare il suo istinto, ricorre anche a rappresentazioni di minori in un contesto non sessuale59, inoltre il materiale pornografico può anche essere prodotto filmando il minore a sua insaputa, così riprendendolo in pose del tutto naturali. Le pene previste da questo articolo, eccezionalmente alte in rapporto all'articolo 600, denunciano poi proprio l'intento del legislatore di punire più la produzione di tale materiale, che i danni causati al minore coinvolto60.

Oggetto di critica è stato anche l'inciso dell'articolo 600-ter "con qualsiasi mezzo, anche per via telematica": qui la precisazione è ritenuta superflua da una parte della dottrina61, perché già l'espressione "con ogni mezzo" include nel proprio ambito lo strumento telematico , e la forte allusione ad Internet è decisamente punitiva nei confronti del mezzo stesso62.

Quando il reato di divulgazione, distribuzione o pubblicizzazione di materiale pedo-pornografico è compiuto attraverso Internet, il numero dei soggetti coinvolti è molteplice, infatti oltre all'autore del materiale, bisogna considerare anche chi lo inserisce nella Rete, chi lo ospita nel proprio spazio, chi permette l'accesso ad esso e chi lo memorizza. Quindi si può affermare che, prevedendo espressamente il mezzo telematico, il legislatore abbia individuato una nuova responsabilità penale in capo ai providers63, e abbia inteso limitare la libertà di espressione su Internet64. In realtà ai providers può solo essere riconosciuto l'obbligo di identificare gli utenti, registrando le loro vere generalità, e possono essere considerati responsabili solo in relazione a questo obbligo.

Il Senatore Semenzato65 si è reso conto dell'inopportunità della precisazione "anche per via telematica" presente nel comma 3 dell'articolo 600-ter, e del collegamento diretto tra Internet e pedofilia che ne deriva, e, all'inizio del 1999, ha proposto un disegno di legge di modifica con il quale ha suggerito di sopprimere l'espressione "anche per via telematica", e di aggiungere all'inciso "con qualsiasi mezzo" la parola "consapevolmente".

L'altro articolo della L. 269, che ha sollevato non poche critiche, è il 600-quater, che proibisce la detenzione di materiale pedo-pornografico, punendo "chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto…"66. Il legislatore ha voluto colpire con questo articolo, i fruitori delle prestazioni sessuali dei minori67, riconoscendo al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria la possibilità di procedere a perquisizioni personali e domiciliari, rischiando di ledere il loro diritto alla privacy. L'articolo 600-quater è in realtà la continuazione dell'articolo 600-ter comma 4, che sanziona "chi cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale rappresentante minori", e si affianca all'articolo 528 c.p., che punisce la detenzione di materiale osceno solo nel caso in cui il soggetto voglia commercializzarlo. L'anticipo di tutela previsto dall'articolo 600-quater è reso "tollerabile"68 dall'avverbio "consapevolmente" e dal riferimento allo sfruttamento sessuale dei minori, che avvicina la fattispecie al reato di ricettazione, escludendo l'esistenza del reato stesso nel caso in cui il materiale sia il risultato della personale attività del detentore69.

Le Sezioni unite penali della Cassazione, il 31 maggio scorso, si sono pronunciate sul testo dell'articolo 600-ter, fornendo la loro interpretazione, che è stata fraintesa dalla maggior parte dei mezzi di informazione, tanto che la presidenza della Suprema Corte ha dovuto diffondere un comunicato nel quale precisava il senso della sua decisione. L'interpretazione si basa sul rispetto dell'integrità personale e morale del minore, e sul riconoscimento del suo diritto ad un corretto sviluppo psicologico, comunque leso, "sfruttato", dalle attività pornografiche, cui il minore è stato sottoposto da persone adulte. Secondo la Cassazione, perché si configuri lo "sfruttamento" non è necessaria la finalità lucrativa, come sostiene la maggior parte della dottrina, è necessario invece che ci sia il potenziale pericolo di diffusione del materiale, anche a titolo gratuito; la Cassazione sostiene cioè che, perché si possa rientrare nell'ambito dell'articolo 600-ter, è necessario che il materiale pornografico non resti nella sfera strettamente privata del produttore, fermo restando che poi la produzione di questo materiale spesso avviene nell'ambito di situazioni in cui possono verificarsi altri e più gravi reati70.

Il legislatore ha sottolineato la gravità dei reati individuati dagli articoli 600-ter e 600-quater, prevedendo l'applicabilità delle loro disposizioni anche quando l'atto è commesso da un cittadino italiano all'estero, in questo modo egli ha voluto rafforzare l'efficacia "general-preventiva" della norma, prevedendo un reato universale71.

La gravità del tema oggetto della L. 269/98 è sottolineato anche dall'articolo 14 della legge stessa, intitolato "Attività di contrasto", che introduce la figura dell' "agente provocatore". L'articolo 14, infatti, autorizza al par. 1 "gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali, o per la tutela dei minori, ovvero di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata" a procedere ad un acquisto simulato di materiale pornografico, o a partecipare alle iniziative turistiche, previa autorizzazione giudiziaria, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis (relativo alla prostituzione minorile) cm 1, 600-ter (relativo alla pornografia minorile) cmm 1, 2, 3 e 600-quinquies (relativo alle iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) del c.p.. Il par. 2 dello stesso articolo prevede che l'organo del ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazioni, svolga, su richiesta motivata dell'autorità giudiziaria, le attività necessarie di contrasto dei delitti di cui agli articoli 600-bis cm 1, 600-ter cmm 1, 2, 3, e 600-quinquies del c.p., commessi attraverso sistemi informatici. A tal fine, gli agenti e gli ufficiali della p. g., in servizio presso gli uffici centrali e periferici della polizia delle poste e delle comunicazioni72, possono utilizzare indicazioni di copertura, attivare siti, gestire o partecipare ad aree di comunicazione in rete; questi uffici, per le stesse finalità, possono anche svolgere le attività indicate nel precedente paragrafo73.

La disposizione del par. 1, ispirata all'articolo 97 del d.p.r. 287/90 in tema di acquisto simulato di droga, può sollevare dei problemi in rapporto alla figura dell'agente provocatore, il cui compito non è quello di osservare l'altrui attività illecita per raccogliere elementi di prova già esistenti, ma di formare gli stessi attraverso un proprio comportamento attivo e diretto.

La seconda disposizione, invece, è molto più preoccupante, perché supera il confine dell'acquisto simulato, e prevede il compimento di un'attività illecita da parte di pubblici funzionari, che è in realtà un'ulteriore offesa dell'interesse che si vuole proteggere. Tra l'altro l'attività illecita può essere posta in essere solo se è stata avanzata una richiesta motivata da parte dell'autorità giudiziaria: questo fa presumere che si è già instaurato il procedimento penale, e quindi sono già stati individuati almeno alcuni degli indiziati. La figura dell'agente provocatore, così come è prevista dall'articolo 14, è una figura indeterminata che può far temere abusi e distorsioni, soprattutto perché la L. 269 non prevede anche una definizione di "pornografia minorile"74.

 

§6: "Gli strumenti di controllo applicabili contro i contenuti illeciti e nocivi di Internet".

 

La diffusione mondiale di Internet e la possibilità che ogni suo utente diventi anche fornitore di contenuti evidenziano l'importanza del problema della tutela delle categorie di utenti più sensibili alle informazioni illecite e nocive. L'industria ha tentato di rispondere al problema elaborando una serie di meccanismi, basati su programmi informatici, capaci di impedire l'accesso ai siti che contengono materiale dannoso o illegale, le cui funzioni si differenziano in base al livello in cui operano: gli utenti possono adottare dispositivi di bloccaggio del computer, che consentono di limitare l'accesso dei minori durante la navigazione, o dei sistemi di memorizzazione della navigazione, che permettono un controllo parentale a posteriori; i fornitori di contenuti possono inserire una pagina di avvertenza, che descrive il contenuto del materiale e che indica i requisiti necessari per accedervi; infine i fornitori di accessi, che non hanno un interesse specifico ad instaurare sistemi di controllo sistematico dei contenuti, possono tuttavia applicare un meccanismo di bloccaggio di siti già identificati. Questi dispositivi individuano il materiale da bloccare basandosi sui criteri indicati in tre diverse classificazioni: la "lista nera" individua tutti i siti da bloccare in base alle informazioni problematiche che contengono, come per esempio violenza o nudità; la "lista bianca" indica i nomi dei siti precedentemente individuati in cui è permesso l'accesso; e infine la "classificazione neutra" che indica i siti cui poter accedere, scelti in base ai criteri di selezione di ogni singolo utente.

I sistemi che permettono una migliore e più completa tutela del minore sono quelli operanti nel livello dell'utente, che si basano sulla "classificazione neutra", proprio perché tale classificazione tiene conto delle differenze di sensibilità nazionale, locale ed individuale, e permette ad ogni utente di creare una "vista" personale sulla Rete, escludendo le informazioni che non vuole incontrare75.

Il World Wide Web Consortium (W3C) ha elaborato un metodo per regolamentare l'accesso ai documenti di Internet, definito da una serie di specifiche che prevedono di associare indicazioni di contenuto (rating) alle pagine di Internet, per decidere l'accesso: questo insieme di protocolli costituisce il PICS, Platform for Internet Content Selection, e le indicazioni di contenuto sono rilasciate da agenzie (rating-agency) sulla base di un sistema di classificazione proprietario (rating-system)76. Ogni documento viene classificato secondo le diverse categorie, come "violenza" o "sesso", che formano il rating-system e che sono fornite da più organizzazioni di consumatori, e viene di conseguenza indicato il valore in base ad una serie di livelli, come per esempio "nessuna violenza" o "violenza simulata", la classificazione risultante è riportata in un'etichetta (PICS-Label) che viene infine associata al documento dalla rating-agency. Quindi l'etichetta descrive il documento da più punti di vista, in modo che il genitore o l'insegnante possano decidere con sicurezza di bloccare o meno l'accesso del minore al sito web77.

Gli Stati Uniti, dopo la dichiarazione di incostituzionalità del Communication Decency Act, hanno fortemente sostenuto lo standard PICS come il miglior sistema per tutelare le categorie di utenti più sensibili ai contenuti osceni, ed esistono già dal 1996, all'interno di Internet, diverse rating-agency che si occupano della classificazione dei documenti in lingua inglese78.

In Europa anche la Commissione ha sostenuto questa tecnologia ed ha evidenziato la necessità di costituire uno o più sistemi di classificazione europei, considerando il sistema PICS come l'unica soluzione possibile per classificare le informazioni e tutelare i minori senza dover ricorrere alla censura di Internet.

I sistemi di classificazione più conosciuti disponibili in Rete e considerati delle vere e proprie "sentinelle" sono: 1) NET NANNY79, che consente di individuare parole o intere frasi a rischio e interviene quando queste compaiono all'interno di una pagina web, registrando l'accesso o anche chiudendo completamente il browser; questo sistema può anche bloccare tutte le immagini e impedire che il computer spedisca qualsiasi dato; 2) CYBER PATROL80, che oltre a controllare tutta l'attività del computer impedisce l'accesso ad una lista di siti scelti dall'utente o indicati dai produttori; 3) CYBERSITTER81, che individua le parole a rischio, ma analizza il loro contesto prima di impedire l'accesso a quelle pagine, evitando così eccessive restrizioni; 4) SURF WATCH82, che filtra i siti indicati in una lista fornita dai produttori; questo programma è disponibile anche per reti aziendali; e infine 5) SAFE SURF83, un sistema che richiede ai gestori l'inserimento nelle pagine web di etichette nascoste, attribuite in base ai contenuti, secondo criteri prestabiliti.

In Italia il Corso di laurea in Scienze dell'informazione dell'Università di Bologna, in collaborazione con la lista GENITORI della Città Invisibile, ha progettato la realizzazione di IT/RA84, la prima agenzia in Europa per il rilascio di etichette PICS firmate elettronicamente secondo lo standard DSig. Tra gli iscritti alla lista GENITORI della Città Invisibile vi sono molti professionisti, direttamente impegnati con i minori, che hanno partecipato alla discussione pubblica per l'individuazione dei possibili livelli e categorie del rating-system di IT/RA, le loro proposte sono poi state valutate da associazioni e personalità pubbliche che si occupano della tutela dei minori.

Il progetto, nella sua fase iniziale, ha visto la realizzazione di un'Agenzia di Auto-Classificazione, ospitata in un server www del Corso di laurea: si tratta di un'agenzia parzialmente automatizzata, che rilascia etichette PICS ai creatori di pagine web, i quali classificano autonomamente le informazioni che immettono in Rete compilando un modulo on-line, nel quale specificano i dati generali, come il titolo della pagina o l'indirizzo e-mail dell'autore, e il livello dei contenuti del documento stesso, secondo le categorie del rating-system di IT/RA.

Tutti i membri della lista GENITORI sono stati da subito consapevoli del fatto che IT/RA sia uno strumento che può facilitare il ruolo di educatori, ma la presenza di genitori ed insegnanti accanto al minore durante la navigazione in Rete è fondamentale per una corretta fruizione della tecnologia da parte del minore, e non può essere sostituita da alcun sistema di controllo. Il rating, quindi, consente l'autoregolamentazione degli utenti sulla base dei protocolli PICS rendendo inutile l'intervento di una Autorità costituita, si tratta di un sistema liberale che rispetta i valori alternativi e diversi, soprattutto se viene incentivato il pluralismo delle rating-agency85.

 

 

 

§7: "Alcune organizzazioni che agiscono contro lo sfruttamento sessuale dei minori".

 

Il 31 agosto del 1996 si è tenuta a Stoccolma la prima Conferenza mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali, alla quale hanno partecipato, oltre ai 119 Stati e alle diverse agenzie delle Nazioni Unite, anche alcune tra le più importanti organizzazioni non governative internazionali.

Gli obiettivi individuati dal Congresso sono stati: 1) sviluppare un piano operativo e collaborativo globale per combattere la prostituzione, la pornografia infantile e il traffico di minori a fini sessuali; 2) coinvolgere nel programma il maggior numero di gruppi decisionali e 3) adottare uno statuto ed elaborare un programma d'azione contro lo sfruttamento sessuale dei bambini, basato oltre che sulla collaborazione tra gli Stati e tutti i settori della società, anche sulla prevenzione, sostenendo l'educazione sui diritti del bambino soprattutto in ambito familiare, e il potenziamento e l'applicazione delle leggi nazionali contro la pedofilia e lo sfruttamento dei minori86.

Il Congresso ha soprattutto riconosciuto e sottolineato l'importanza delle azioni svolte e delle iniziative intraprese dalle organizzazioni non governative di tutto il mondo, che, con il loro contributo hanno segnato tappe importanti nella lotta agli abusi e allo sfruttamento dei minori; alcune di queste associazioni, come abbiamo detto prima, sono state promotrici e hanno anche preso parte attiva alla Conferenza di Stoccolma, come l'Unicef, l'ECPAT, l'International Catholic Child Bureau (ICCB) e l'Alleanza internazionale per la salvezza del bambino87.

Due tra le più importanti ONLUS che svolgono un ruolo attivo soprattutto nella lotta alla pornografia infantile e alla pedofilia in Internet sono ECPAT e il Telefono Arcobaleno.

In particolare, ECPAT88 (End Child Prostitution, Pornography And Trafficking for commercial purposes) nasce nel 1991 in seguito ad una Consultazione tenutasi nel 1990 a Chiang Mai, in Thailandia, per iniziare a combattere il fenomeno della prostituzione infantile e del turismo sessuale in Asia e in altre parti del Terzo Mondo, La Consultazione si concluse con la decisione di lanciare una campagna di tre anni, a partire dal 1991, con sede a Bangkok, dove il fenomeno della prostituzione infantile era il più grave, e già alla fine del primo anno si formarono in nove paesi industrializzati (Australia, Canada, Francia, Giappone, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia e Svizzera) e in tre paesi asiatici (Sri Lanka, Filippine e Taiwan) i primi gruppi ECPAT.

Quest'organizzazione, non lucrativa e di utilità sociale, lavora con le istituzioni, con le forze di polizia locali, ma soprattutto con l'Interpol e in particolare con il suo Gruppo di Lavoro Permanente sui delitti contro i minori; e grazie al suo impegno e alla sua professionalità la sua campagna si è sviluppata rapidamente, tanto che è stata proprio ECPAT a proporre la Conferenza internazionale che si è tenuta a Stoccolma nel 1996, per coinvolgere più direttamente i governi nella lotta allo sfruttamento sessuale dei minori, garantendo una cooperazione internazionale al più alto livello, così come previsto dall'articolo 34 della Convenzione ONU sui diritti del bambino: "Gli Stati parti alla Convenzione devono prendere tutte le misure appropriate a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per proteggere il bambino da tutte le forme di sfruttamento sessuale e di abuso sessuale".

Il gruppo ECPAT si è costituito in Italia nel 1994, e anche qui da noi ha svolto la sua attività mantenendo stretti i rapporti con le istituzioni, tanto che nel marzo 1995, grazie al suo lavoro di lobbying, il Parlamento si impegnò ad assumere le opportune iniziative affinché le agenzie di viaggio e i tour operators rispettassero la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e contrastassero ogni forma di turismo sessuale; nel 1996 ECPAT organizzò corsi di formazione per agenti speciali di polizia addetti all'ufficio minori, e infine sostenne fortemente l'approvazione della L. 269/98 contro ogni tipo di sfruttamento sessuale dei minori.

L'altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale che svolge un'intensa attività a livello mondiale contro ogni tipo di abuso e di sfruttamento dei bambini è il Telefono Arcobaleno89, costituito nel 1996 ad Avola e presieduto da don Fortunato di Noto.

In particolare, un'intera sezione del Telefono Arcobaleno si occupa esclusivamente del monitoraggio del fenomeno della pornografia infantile e della sua diffusione su Internet, avvalendosi dell'aiuto di volontari, esperti nei diversi settori interessati, e di centinaia di utenti della Rete che, da ogni parte del mondo, segnalano quotidianamente decine di attività illegali. Questa sezione del Telefono Arcobaleno, grazie alla sua efficienza, si è posta all'avanguardia mondiale per la conoscenza del fenomeno della pedofilia, e questo l'ha portata a collaborare, oltre che con alcune Procure italiane, con i Carabinieri e con il Parlamento italiano, anche con la polizia del Brasile, della Germania, del Giappone, degli Stati Uniti, e con i providers di tutto il mondo.

L'attività svolta dall'associazione consiste esclusivamente nello scoprire i siti illegali dal contenuto inequivocabile, e nel denunciarli alle autorità competenti. Nel 1999 i siti denunciati sono stati 7650, ma, secondo don Fortunato Di Noto, i siti per pedofili sparsi in tutto il mondo sono circa 70mila, e danno vita ad un giro d'affari di migliaia di miliardi; i Paesi più coinvolti in questo traffico sono gli Stati Uniti, la Russia e il Giappone, gli italiani si appoggiano ai server di questi Paesi90.

Secondo il presidente di Telefono Arcobaleno, quella dei pedofili è una vera e propria comunità allargata e molto stratificata91, e questo può essere provato dall'esistenza "Radio Pedophilia", un'università pedofila on-line e siti con contenuti propagandistici, come il sito P, Fronte liberazione pedofili, Associazione danese per pedofili, ecc.

Il Telefono Arcobaleno ha anche istituito un Comitato di Resistenza al Fronte liberazione dei pedofili92 per riuscire a perseguire in modo efficace i criminali che professano la pedofilia sfruttando l'impotenza della società, e per stimolare la Comunità internazionale a formare, in tempi brevi, una legislazione senza confini, di portata mondiale, che disciplini finalmente Internet.

Le associazioni criminali che sfruttano la Rete per affermare il diritto degli adulti a relazioni sessuali con bambini sono migliaia, e possono essere combattute definitivamente solo con la solidarietà e la collaborazione con le istituzioni. Associazioni come ECPAT e Telefono Arcobaleno hanno permesso alla società di compiere passi fondamentali verso il rispetto dell'uomo e il riconoscimento e la difesa dei diritti dei bambini, e inoltre, grazie al loro impegno costante, hanno anche permesso l'oscuramento di siti illegali e l'arresto e la condanna di un numero sempre più alto di pedofili, non solo negli Stati occidentali, ma anche in Paesi del Terzo Mondo, grazie alla clausola di extraterritorialità, che queste organizzazioni hanno voluto in ogni legislazione nazionale.

 

§8: "Conclusioni".

 

La questione della tutela dei minori in Internet presenta due prospettive diverse: la tutela del navigatore adolescente come "soggetto attivo", perché potenziale fruitore di contenuti nocivi, e la tutela del minore come "soggetto passivo", perché strumento del reato.

Per ciò che riguarda quest'ultimo caso, abbiamo visto come gli Stati Uniti e l'Unione Europea abbiano reagito di fronte al dilagare incessante della pedofilia e della pornografia infantile in Internet, come abbiano pensato innanzitutto di censurare la Rete, e come si siano poi resi conto che Internet è solo uno strumento male utilizzato da alcune categorie di persone.

Questa consapevolezza è alla base delle iniziative di carattere legislativo intraprese dagli Stati, non solo americani ed europei, ma anche asiatici, che, così facendo, hanno dato un forte supporto normativo all'attività svolta direttamente in Internet da associazioni come ECPAT e Telefono Arcobaleno, che, già dal 1996, denunciano gli scambi di materiale pedo-pornografico svolti attraverso la Rete e l'apertura di siti per pedofili.

Per quel che riguarda invece la tutela del minore come "soggetto attivo", cioè potenziale utente di siti illegali o di contenuti nocivi, la Commissione europea ha da subito sostenuto, già nel suo "Libro verde sui contenuti illeciti e nocivi nei sistemi audiovisivi e di informazione" del 1996, la necessità di una stretta collaborazione tra Stati e industria di Internet, che, come sappiamo, ha proposto diverse soluzioni tecnologiche al problema dei contenuti nocivi. Tra queste, le migliori, considerate in Italia come le uniche possibili per creare un sistema di riferimento per classificare e certificare i contenuti della Rete, sono il sistema PICS, elaborato dal World Wide Web Consortium per i siti inglesi, e il sistema IT/RA, realizzato dall'Università di Bologna in collaborazione con l'Università di Perugia per i siti italiani.

Abbiamo ripetuto più volte che la delocalizzazione di Internet e l'anonimato assoluto garantito agli utenti facilitano la commissione di atti illeciti, e proprio per questo, da più parti, è stato sostenuto che, per assicurare una tranquilla navigazione ai minori, occorre eliminare la garanzia dell'anonimato. Non è una questione di facile risoluzione, perché l'anonimato garantisce la privacy e la libera manifestazione del pensiero dell'utente; occorre quindi procedere volta per volta ad un bilanciamento degli interessi in gioco, che si concluda con soluzioni giustificate, necessarie e proporzionate.

Il Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito in virtù della direttiva 95/46, ha riconosciuto in una raccomandazione (3/97) la legittimità del diritto all'anonimato in Internet; tale legittimità è stata riconosciuta anche dai codici di autodisciplina degli Internet Providers, che comunque prevedono la possibilità di comunicare a terzi i dati identificativi raccolti al momento dell'accesso di un utente, solo su richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria, in conformità alla legge93. La maggior parte delle attività illecite svolte attraverso la Rete ha come vittime i minori, e non si tratta solo di sfruttamento della prostituzione minorile o di produzione e divulgazione di materiale pedo-pornografico, a volte queste attività consistono nell'adescamento di minori on-line.

Si sono verificati, infatti, casi in cui Internet è stato il punto di incontro tra pedofilo, o produttori di materiale pornografico, e minori inconsapevoli; situazioni di questo tipo possono crearsi non solo nelle chat-rooms, ma anche attraverso i Newsgroups o la posta elettronica, dove si possono ricevere ed inviare messaggi liberi.

Tuttavia bisogna dire che si tratta di situazioni eccezionali, sia perché i minori che utilizzano le chat-rooms sono pochi rispetto agli adulti, e sia perché la maggior parte di questi ragazzi sono anche a conoscenza degli inconvenienti cui possono andare incontro.

Da alcune interviste fatte a ragazzi tra gli otto e i sedici anni, da un'equipe composta da docenti del Dipartimento di Scienza dell'educazione dell'Università di Bologna e da operatori di Telefono Azzurro, coordinata da Piero Bertolini, risulta che i ragazzi non sono molto interessati alla possibilità che offre Internet di conoscere e frequentare nuovi "amici virtuali", ma sono decisamente attratti dalla possibilità di navigare in ogni parte del mondo per soddisfare i propri interessi e le proprie curiosità.

Ciò non toglie che, navigando, il minore si imbatta ugualmente in comunicati particolari, come per esempio la lettera aperta diretta al Governo italiano, scritta da un gruppo di pedofili e pubblicata in un loro sito, nella quale rivendicano la legittimità del loro modo di fare e di pensare, o in altro tipo di contenuti nocivi.

Dai dati delle interviste risulta anche che per i ragazzi è importante condividere l'esperienza di Internet con i genitori, in particolare con il padre, semplicemente perché, nella maggior parte dei casi, è tecnicamente più preparato rispetto alla madre. Navigare insieme permette al ragazzo di sentirsi protetto e al genitore di dare più complicità al rapporto con suo figlio, continuando sempre ad indossare la veste di educatore.

Per questo motivo, si rivela di fondamentale importanza insistere sia sulla questione educativa, quindi sulla opportunità di interventi informativi, a livello familiare e scolastico, con i quali dare ai ragazzi una formazione moralmente forte e ben orientata, e sia sulla necessità di garantire un più ampio controllo parentale delle diverse fonti di messaggi e di tentativi di stabilire contatti interpersonali94.

 

 

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GIURISPRUDENZA ITALIANA

 

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Corte cost. sent. n.1/56, in Enc. giuridica "Manifestazione del pensiero (libertà di)", p.5 vol.XIX Treccani 1997.

Cass. 23 aprile 1956, in Giust. pen. 1956, vol.2 p. 815.

Corte cost. sent. n.48/64 e 49/65, in Enc. giuridica "Manifestazione del pensiero (libertà di)", p.5 vol.XIX Treccani 1997.

Corte cost. 19 febbraio 1965 n.9, in Giur. cost. 1965, p.61.

Corte cost. 2 aprile 1969 n.84, in Giur. cost. 1969, p.1175.

Corte cost. sent. n. 129/70 e 131/73, in Enc. giuridica "Manifestazione del pensiero (libertà di)", p.5 vol.XIX Treccani 1997.

Corte cost. 18 aprile 1974 n. 106, in Giur. cost. 1974 p.761.

Corte cost. sent. n. 108/74 , 71/78 e 89/79, in Enc. giuridica "Manifestazione del pensiero (libertà di)" vol.XIX p.5, Treccani 1997.

Corte cost. 9 maggio 1985 n. 138 in Giur. cost. 1985, p.986.

Corte cost. sent. n. 826/88, in Enc. del diritto "Libertà di manifestazione del pensiero", vol. XXIV p.437, Giuffrè 1974.

Corte cost. sent. 27 luglio 1992 n. 368, in Giur. cost. 1992, p.2936.

Corte cost. sent. n. 420/94 in Enc. del diritto "Libertà di manifestazione del pensiero" p.437, vol. XXIV Giuffrè 1974.

Cass. 31 maggio 2000, in Diritto e Giustizi@, htpp://www.giustizia.it.

 

 

GIURISPRUDENZA ESTERA

 

Corte Suprema del Giappone, 10 maggio 1951, 5 Keishu 1026, si veda M. Ibusuki: "Regulation for cyber-porn in Japan" p.2, in http://www.pomante.it.

Corte Distrettuale di Tokio, 22 aprile 1996, 1597 Hanrei Jiho, si veda M. Ibusuki: "Legal aspects of cyber-porn in Japan" p.2, in http://www.lex-electronica.org/articles/v3-1/Ibusuki.html.

Corte Distrettuale della Pennsylvania, in American Library Association, v. Un. St., Dipartimento di Giustizia, 11 giugno 1996, p.16.

Corte Suprema degli Stati Uniti, n. 96-511, 26 giugno 1997, in Dossier Provvedimento: "Disposizioni contro lo sfruttamento sessuale dei minori" p. 273, A. C. 263-B e abb., n. 29/1 XIII legislatura - luglio 1998, Camera dei Deputati, Servizio Studi.

 

 

 

 

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1 Art. 21 Cost. , 1 cm.; a solo titolo esemplificativo in dottrina si veda: L. Arcidiacono, A. Carullo, G. Rizza: "Istituzioni di diritto pubblico", Monduzzi 1992; R. Zaccaria, A. Valastro: "Materiale per un corso sulla libertà di informazione e di comunicazione", Cedam 1996; R. Zaccaria: "Diritto dell'informazione e della comunicazione", Cedam 1998; T. Martines: "Diritto costituzionale", Giuffrè 1992; Enc. del diritto: "Libertà di manifestazione del pensiero", Giuffrè 1974 vol. XXIV; Enc. giur.: "Manifestazione del pensiero ( libertà di )", Treccani 1997 vol. XIX; P. Barile: "Libertà di manifestazione del pensiero", Giuffrè 1975; P. Giocoli Nacci, A. Loiodice: " Studi di diritto costituzionale", Cacucci 1995.

2C. Cost. 2 aprile 1969 n. 84, in Giur. Cost. 1969, 1175; Lavagna : "Istituzioni di diritto pubblico", vol. 1, Giappichelli , 1970; Jemolo: "I problemi pratici della libertà", Giuffrè, 1972.

3 T. Martines: "Diritto costituzionale", Giuffrè, 1992, p. 665.

4 L. Arcidiacono, A. Carullo, G. Rizza: "Istituzioni di diritto pubblico", Monduzzi, 1992, p. 252.

5 R. Zaccaria: "Diritto dell'informazione e della comunicazione", Cedam, 1998, p. 40.

6 Crisafulli: "Problematica della libertà", in "Il Politico",Enc. del diritto: "Libertà di manifestazione del pensiero", Giuffrè, 1974, vol. XXIV p. 429ss.

7 R. Zaccaria: "Diritto dell'informazione e della comunicazione"; Cedam, 1998, p. 45.

8 C. Chiola: "L'informazione nella Costituzione", Cedam 1973;da Enc. Giuridica Treccani, 1997, vol. XIX.

9 Cass. 12 dicembre 1955, in Foro it. 1956, vol.1, p.4; Cass. 15 aprile 1955, in Riv. Pen. 1955, vol. 2, p. 1025; Cass. 23 aprile 1956, in Giust. Pen. 1956, vol. 2, p. 815.

10 Esposito: "La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano", Giuffrè, 1958, in Enc. del diritto: "Libertà di manifestazione del pensiero", Giuffrè, 1974, vol. XXIV p. 440.

11 P. Giocoli Nacci, A. Loiodice: "Studi di diritto costituzionale", Cacucci, 1995, p. 54.

12 P. Giocoli Nacci, A. Loiodice: "Studi di diritto costituzionale", Cacucci 1995, p. 54.

13 R. Zaccaria: "Diritto dell'informazione e della comunicazione", Cedam 1998, p. 108.

14 R. Zaccaria, A. Valastro: "Materiale per un corso sulla libertà di informazione e di comunicazione", Cedam 1996, p.106.

15 Crisafulli: "Problematica della libertà", in "Il Politico" 1964, Enc. del diritto: "Libertà di manifestazione del pensiero", Giuffrè 1974, vol. XXIV, p. 437.

16 R. Zaccaria: "Diritto dell'informazione e della comunicazione", Cedam 1998, p. 108.

17 R. Zaccaria, A. Valastro: "Materiale per un corso sulla libertà di informazione e di comunicazione", Cedam 1996, p. 115 ss. ; Crisafulli: "Problematica della libertà" p. 297, in "Il Politico", 1964, Enc. del diritto: "Libertà di manifestazione del pensiero", Giuffrè 1974, vol. XXIV.

18 R. Zaccaria, A. Valastro: "Materiale per un corso sul diritto di informazione e di comunicazione", Cedam 1996p. 114.

19 R. Zaccaria, A. Valastro: "Materiale per un corso sul diritto dell'informazione e della comunicazione", Cedam 1996, p. 105 ss.

20 C. Cost. , sent. N. 826/88 e n. 420/94.

21 P. Barile: "Libertà di manifestazione del pensiero", Giuffrè 1975, p.131.

22 P. Barile: "Libertà di manifestazione del pensiero", Giuffrè 1975, p. 132.

23 P. Barile: "Libertà di manifestazione del pensiero", Giuffrè 1975, p. 79 ss.; R. Zaccaria: "Diritto dell'informazione e della comunicazione", Cedam 1998, p. 41 ss.; Fois: "Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero", Giuffrè 1957, in Enc. del diritto: "Libertà di manifestazione del pensiero", Giuffrè 1974 vol. XXIV, p. 431 ss.; Esposito: "La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano", Giuffrè 1958, in Enc. Giur.: "Manifestazione del pensiero ( libertà di )", Treccani 1997 vol. XIX; p. 5 ss.

24 Fiore: "Libertà di espressione politica e reati d'opinione", in "Pol. dir." 1970, p.4497; Esposito: "La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano", Giuffrè 1958, in Enc. Giur:: " Manifestazione del pensiero ( libertà di )", Treccani 1997 vol. XIX, p. 5.

25 Fois: "Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero", Giuffrè 1957; Corte cost. sent. n.108/74 e n. 71/78, in Enc. giuridica "Manifestazione del pensiero (libertà di)", Treccani 1997, vol.XIX p.5.

26 Corte Cost., sent. n. 1/56; n. 48/64; n. 49/65; n. 129/70; n. 131/73, n. 89/79, in Enc. Giur.: "Manifestazione del pensiero ( libertà di )", Treccani 1997 vol. XIX, p. 5.

27 R. Zaccaria: "Diritto dell'informazione e della comunicazione", Cedam 1998, p. 43.

28 Pace: "Problematica delle libertà costituzionali", Cedam 1983, in Enc. Giur.: " Manifestazione del pensiero ( libertà di )", Treccani 1997 vol. XIX, p.6.

29 Fois: "Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero", Giuffrè 1957, in Enc. del diritto: "Libertà di manifestazione del pensiero", Giuffrè 1974 vol. XXIV, p.431.

30 Esposito: "La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano", Giuffrè 1958, in Enc. del diritto: "Libertà di manifestazione del pensiero", Giuffrè 1974 vol. XXIV, p. 432.

31 Fois: "Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero", Giuffrè 1957, in Enc. del diritto: "Libertà di manifestazione del pensiero", Giuffrè 1974, vol. XXIV p.439.

32 Nuvolone: "Il diritto penale della stampa", Cedam 1971, in Enc. del diritto: "Libertà di manifestazione del pensiero", Giuffrè 1974 vol. XXIV, p. 439.

33 Fois: "Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero", Giuffrè 1957, in Enc. del diritto: "Libertà di manifestazione del pensiero", Giuffrè 1974 vol. XXIV, p. 440.

34 Corte Cost., 9 maggio 1985, n. 138, in Giur. Cost. 1985, p. 986; Corte Cost., 18 aprile 1974 n. 106, in Giur. Cost. 1974, p. 761.

35 R. Zaccaria: "Diritto dell'informazione e della comunicazione", Cedam 1998, p. 55.

36 P. Barile: "Libertà di manifestazione del pensiero", Giuffrè 1975, p. 85.

37 P. Barile: "Libertà di manifestazione del pensiero", Giuffrè 1975, p. 85.

38 R. Zaccaria: "Diritto dell'informazione e della comunicazione", Cedam 1998, p. 57; Corte Cost., 19 febbraio 1965 n. 9, in Giur. Cost. 1965, p. 61.

39 Corte Cost., sent. n. 368, 27 luglio 1992, in Giur. Cost. 1992, p. 2936.

40 Nuvolone: "Il diritto penale della stampa", Cedam 1971, p. 232; Pulitanò: "Il buon costume", in "Quale giustizia", 1970, p. 191-193, P. Barile: "Libertà di manifestazione del pensiero", Giuffrè 1975, p.97 ss.

41 V. Zeno Zencovich: "Manifestazione del pensiero, libertà di comunicazione e la sentenza sul caso << Internet>>", nella rivista "Diritto dell'informazione e dell'informatica", n. 4-5 del 1996, p.641.

42 Corte Suprema degli Stati Uniti, 26 giugno 1997, nella rivista: "Diritto dell'informazione e dell'informatica" n. 1 del 1998, p. 64 ss.

43 The United States District Court of Pennsylvania, in American Library Association, v. Un. St., Department of Justice, 11 giugno 1996, p. 16.

44 Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms (Rome 4.XI.1950), art.10: "1.Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. This article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises. 2.The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalities as are prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the interests of national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary"(http://www.dhcour.coe.fr); V. Zeno Zencovich: "Manifestazione del pensiero, libertà di comunicazione e la sentenza sul caso << Internet >>", nella rivista " Diritto dell'informazione e dell'informatica ", n. 4-5 del 1996, p. 642.

45 A. Cerri: "Telecomunicazioni e diritti fondamentali", nella rivista "Diritto dell'informazione e dell'informatica", n. 6 del 1996, p. 799 ss.; P. Costanzo: "Libertà di manifestazione del pensiero e <<pubblicazione>> in Internet", nella rivista "Diritto dell'informazione e dell'informatica", n.2 del 1998, p.376.

46 A. Cerri: "Telecomunicazioni e diritti fondamentali", nella rivista "Diritto dell'informazione e dell'informatica", n. 6 del 1996, p. 796; G. Alpa: "La tutela degli utenti e dei consumatori nelle telecomunicazioni", nella rivista "Diritto dell'informazione e dell'informatica", n. 3 del 1998, p. 569; P. Costanzo: "Libertà di manifestazione del pensiero e <<pubblicazione>> in Internet", nella rivista "Diritto dell'informazione e dell'informatica", n. 2 del 1998, p. 376.

47 P. Costanzo: "Libertà di manifestazione del pensiero e <<pubblicazione>> in Internet" nella rivista "Diritto dell'informazione e dell'informatica" n. 2 del 1998, p. 372 ss.

48 A. Cerri: "Telecomunicazioni e diritti fondamentali", nella rivista "Diritto dell'informazione e dell'informatica", n. 6 del 1996, p. 799.

49 L. Serrotti: "Libertà di informazione e libertà informatica: la tutela della riservatezza" nella rivista "Informatica e diritto" 1996, p. 82 ss.

50 A. Pace: "Nuove frontiere della libertà di comunicare riservatamente ( o piuttosto del diritto alla riservatezza )?", in Giur. Cost. 1993, p. 743-744; A. Cerri: "Telecomunicazioni e diritti fondamentali" nella rivista "Diritto dell'informazione e dell'informatica", n. 6 del 1996, p. 789.

51 A. Cerri: "Telecomunicazioni e diritti fondamentali", nella rivista "Diritto dell'informazione e dell'informatica" n. 6 del 1996, p. 789.

52 G. Alpa: "La tutela degli utenti e dei consumatori nelle telecomunicazioni" nella rivista "Diritto dell'informazione e dell'informatica" n. 3 del 1998, p. 568.

53 G. Alpa: " La tutela degli utenti e dei consumatori nelle telecomunicazioni" nella rivista "Diritto dell'informazione e dell'informatica" n. 3 del 1998, p.569.

54 V. Zeno-Zencovich: "Appunti sulla disciplina costituzionale delle telecomunicazioni" nella rivista "Diritto dell'informazione e dell'informatica" 1996, p. 404.

1 T. Ballarino: "Internet nel mondo della legge", Cedam 1998, p. 31 ss.; P. Cerina: "Il problema della legge applicabile e della giurisdizione", nel testo "I problemi giuridici di Internet" di E. Tosi, Giuffrè 1999, p. 351 ss.

2 P. Cerina: "Il problema della legge applicabile e della giurisdizione", nel testo "I problemi giuridici di Internet" di E. Tosi, Giuffrè 1999, p. 353.

3 T. Ballarino: "Internet nel mondo della legge", Cedam 1998, p. 45.

4 P. Cerina: "Il problema della legge applicabile e della giurisdizione", nel testo "I problemi giuridici di Internet" di E. Tosi, Giuffrè 1999, p. 378; C. Manganelli: "La Rete a misura di privacy", p.2, in http://www.privacy.it.

5 Si veda C. Manganelli: "La Rete a misura di privacy", p.3, in http://www.privacy.it.

6 Si veda G. Buttarelli: "Una terza via per la tutela", p.3, in http://www.privacy.it.

7 Si veda C. Manganelli: "La Rete a misura di privacy", p.3, in http://www.privacy.it.

8 P. Cerina: "Il problema della legge applicabile e della giurisdizione", nel testo "I problemi giuridici di Internet" di E. Tosi, Giuffrè 1999, p. 380.

9 C. De Martini: "Telematica e diritti della persona", nella rivista "Diritto dell'informazione e dell'informatica" n. 6 del 1996, p. 849.

10 S. Nespor: "Internet e la legge: come orientarsi negli aspetti giuridici della Rete", Hoelpi 1999, p. 46.

11 V. Zeno Zencovich: "Sistema giuridico e diritto delle telecomunicazioni", nella rivista "Diritto dell'informazione e dell'informatica", n. 1 del 1996, p.560.

12 P. Costanzo: "Aspetti evolutivi del regime giuridico di Internet", nella rivista "Diritto dell'informazione e dell'informatica",, n.6 del 1996, p. 845.

13 "Proposta di decisione del Consiglio che adotta un piano pluriennale di azione comunitaria per promuovere l'uso sicuro di Internet" (98/C 48/08), COM(97) 582 def. -97/0337 (CSN).

14 Si veda "Relazione intermedia sulle iniziative adottate negli Stati membri dell'UE, per combattere le informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet", versione 4 giugno 1997, in http://www2.echo.lu/legal/en/internet/content/wpen.htlm.

15 Si veda http://www2.echo.lu/legal/en/internet/content/gpen-toc.htlm.

16 Si veda "Piano d'azione comunitario pluriennale per promuovere l'impiego sicuro di Internet", Decisione 276/1999/CE del Parlamento europeo, in http://www.dhcour.coe

17 "Proposta di decisione del Consiglio, che adotta un piano pluriennale d'azione comunitaria per promuovere l'uso sicuro di Internet" (98/C 48/08), COM(97) 582 def. -97/0337(CSN).

18 S. Nespor: "Internet e la legge, come orientarsi negli aspetti giuridici della Rete", Hoelpi 1999, p. 107.

19 S. Nespor: "Internet e la legge, come orientarsi negli aspetti giuridici della Rete", Hoelpi 1999, p. 112.

20 Si veda "Le forze dell'ordine di Internet", p.1, articolo pubblicato sul "Financial Times" del 19 novembre 1998, in http://www.privacy.it.

21 Si veda C. Gattei: "Considerazioni sulla responsabilità dell'Internet provider", p.1, in http://www.interlex.com.

22 Si veda S. Seminara: "La responsabilità penale degli operatori su Internet", p.7, in http://www.giustizia.it.

23 Si veda C. Gattei: "Considerazioni sulla responsabilità dell'Internet provider", p.3, in http://www.interlex.com.

24 Si veda C. Gattei: "Considerazioni sulla responsabilità dell'Internet provider", p.5, in http://www.interlex.com.

25 Si veda C. Gattei: "Considerazioni sulla responsabilità dell'Internet provider", p.5, in http://www.interlex.com.

26 Si veda S. Seminara: "La responsabilità penale degli operatori su Internet", p.9 ss., in http://www.giustizia.it.

27 P. Costanzo: "I newsgroups al vaglio dell'Autorità giudiziaria (ancora a proposito della responsabilità degli attori di Internet)", nella rivista "Diritto dell'informazione e dell'informatica" n. 6 del 1998, p. 811; C. Gattei: "Considerazioni sulla responsabilità dell'Internet provider", p.9, in http://www.interlex.com.

28 Si veda C. Gattei: "Considerazioni sulla responsabilità dell'Internet provider", p.9, in http://www.interlex.com.

29 Si veda C. Gattei: "Considerazioni sulla responsabilità dell'Internet provider", p.10, in http://www.interlex.com.

30 S. Nespor: "Internet e la legge: come orientarsi negli aspetti giuridici della Rete", Hoelpi 1999, p. 115.

31 Si veda:

http://www.europarl.eu.int/dgl/a4/en/a4-97/a4-0098.htm, http://194.183.2.158/org.diritti/INTERNET/docum ue/docum ue.htm.

32 Si veda S. Seminara: "La responsabilità penale degli operatori su Internet", p.6, in http://www.giustizia.it

33 M. Cammarata: "Gira e rigira si finisce sempre con le proposte di censura", p.2, si veda http://www.interlex.com.

34 "Proposta di decisione del Consiglio che adotta un piano pluriennale di azione comunitaria per promuovere l'uso sicuro di Internet" (98/C 48/08), COM(97) 582 def. -97/0337(CSN).

35 M. Cammarata: "L'autodisciplina è difficile se la politica resta repressiva", p.1, si veda http://www.interlex.com.

36 M. Cammarata: "L'autodisciplina è difficile se la politica resta repressiva", p. 2, in http://www.interlex.com.

37 Si veda M. Cammarata: "Chi deve osservare il codice deontologico degli Internet providers", p.2, e C. Pasquini: "Le proposte di autoregolamentazione in Italia: un confronto", p.1, in http://www.interlex.com.

38 Si veda S. Seminara: "La responsabilità penale degli operatori su Internet", p.6, in http://www.giustizia.it.

1 Si veda P. Galdieri: "Internet e pedofilia" p.1, in http://www.jei.it/approfondimenti-giuridici/pedo.htm.

2 Si veda M. Cammarata: "Gira e rigira si finisce sempre con le proposte di censura" p.2, in http://www.interlex.com.

3 Si veda G. Liviraghi: "Storia della crociata infame" p.2, in http://www.interlex.com.

4 Si vedano M. Cammarata: "Gira e rigira si finisce sempre con le proposte di censura" p.2, e G. Liviraghi: "Storia della crociata infame", in http://www.interlex.com.

5 Si vedano G. Liviraghi: "Storia della crociata infame" p.2, "Pedofilia e Internet: vecchie ossessioni e nuove crociate" p.1, e Convegno organizzato da Radio Radicale, in http://www.interlex.com.

6 Si veda A. Monti: "Hackers contro pedofili: crociata o istigazione a delinquere?" p.2 ss., in http://www.interlex.com.

7 Si veda A. Monti: "Hackers contro pedofili: crociata o istigazione a delinquere?" p.3, in http://www.interlex.com.

8 Si veda M. Cammarata: "A chi fa male la tecnologia?", in http://www.interlex.com.

9 V. Zeno Zencovich: "Manifestazione del pensiero, libertà di comunicazione e la sentenza sul caso <<Internet>>", nella rivista "Diritto dell'informazione e dell'informatica", n.4-5 del 1996, p. 640; Dossier Provvedimento: "Disposizioni contro lo sfruttamento sessuale dei minori" A.C. 263-B e abb., n. 29/1, p.41 ss., XIII legislatura - luglio 1998, Camera dei Deputati, Servizio Studi.

10 V. Zeno Zencovich: "Manifestazione del pensiero, libertà di comunicazione e sentenza sul caso <<Internet>>", nella rivista "Diritto dell'informazione e dell'informatica", n. 4-5 del 1996, p. 641.

11 Dossier Provvedimento: "Disposizioni contro lo sfruttamento sessuale dei minori" p.42 A.C. 263-B e abb., n. 29/1, XIII legislatura - luglio 1998, Camera dei Deputati, Servizio Studi.

12 Dossier Provvedimento: "Disposizioni contro lo sfruttamento sessuale dei minori" p.286 A.C. 263-B e abb., n.29/1, XIII legislatura - luglio 1998, Camera dei Deputati, Servizio Studi.

13 Corte Suprema degli Stati Uniti, 26 giugno 1997, nella rivista "Diritto dell'informazione e dell'informatica", n. 1 del 1998, p. 64.

14 Si veda: M. Morrone: "USA: fallito il nuovo tentativo del Governo di censurare la Rete", p.1, in http://www.jei.it/

15 Si veda M. Morrone: "USA: fallito il nuovo tentativo del Governo di censurare la Rete", p.2, in http://www.jei.it/

16 Si veda: Forum per la società dell'informazione: "The Electronic Frontier: The Challanged of Unlawful Conduct Involving Use of the Internet", p.2, in http://www.palazzochigi.it

17 Si veda: Forum per la società dell'informazione: "The Electronic Frontier: The Challenged of Unlawful Conduct Involving Use of the Internet", p.2, in http://www.palazzochigi.it

18 Si veda : Conferenza G8 di Parigi: "Confronto pubblico/privato sulla sicurezza e la riservatezza nel ciberspazio", p.1, in http://www.palazzochigi.it

19 Si veda: S. Tomaselli: "La ricerca di documenti su Internet: l'esempio della pornografia minorile nei codici penali degli Stati Uniti", p.1 ss., in http://www.dirittoonline.it

20 In: http://www.touchngo.com:/lglcntr7akstats/Statutes/Title11.htm

21 In: http://www.azleg.state.az.us/ars/13/title13.htm

22 In: http://www.ganet.state.ga.us/services/ocode/ocgsearch.htm

23 In: http://www.idwr.state.id.us/idstat/TOC/18FTOC.html

24 In: http://www.law.indiana.edu/codes/in/35/title35.html

25 In: http://www.lrc.state.ky.us/krs/titles.htm

26 In: http://www.state.ma.us/legi7laws/mgl/index.htm

27 In: http://www.leg.state.nk.us/criminal/code.htm

28 In: http://199.92.250.14/rsa/T62/INDEX:HTM

29 In: http://www.njleg.state.nj.us

30 Dossier Provvedimento: "Disposizioni contro lo sfruttamento sessuale dei minori", n. 29/1, p.157, XIII legislatura - luglio 1998, Camera dei Deputati, Servizio Studi.

31 In http://www2.echo.lu/home.html

32 In http://www2.echo.lu/home.html

33 Si veda "Relazione intermedia sulle iniziative adottate negli Stati membri dell'Unione Europea per combattere le informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet", p.1 ss., in http://www2.echo.lu/home.html

34 Si veda "WWW CONSORTIUM", in http://www.w3.org/pub/www./PICS

35 Si veda N. Montanari: "L'Europa e l'uso più sicuro di Internet", p.1, in http://www.interlex.com

36 Si veda "Un registro europeo dei pedofili", p.1, in http://www.repubblica.it/europa.lex/

37 Si veda il documento 300Y0112(05), in http://europa.eu.int/

38 Si veda "Un registro europeo dei pedofili", p.2, in http://www.repubblica.it/europa.lex/

39 In http://europa.eu.int/

40 L. n.95/1043 art.7, in "Revue de droit penal et de criminologie" 1995, Deuxieme partie: "La pornographie enfantine" p. 1012.

41 Dossier Provvedimento: "Disposizioni contro lo sfruttamento sessuale dei minori" p.39, A.C. e abb. n.29/1, XIII legislatura - luglio 1998 Camera dei Deputati, Servizio Studi.

42 Si veda "Relazione intermedia sulle iniziative adottate negli Stati membri dell'UE per combattere le informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet" p.13, in http://www2.echo.lu/home.html.

43 Dossier Provvedimento: "Disposizioni contro lo sfruttamento sessuale dei minori" p.33, A.C. 263-B e abb. n.29/1 XIII legislatura - luglio 1998, Camera dei Deputati, Servizio Studi.

44 Dossier Provvedimento: "Disposizioni contro lo sfruttamento sessuale dei minori" p.35, A.C. 263-B n.29/1 XIII legislatura - luglio 1998, Camera dei Deputati, Servizio Studi.

45 Dossier Provvedimento: "Disposizioni contro lo sfruttamento sessuale dei minori" p.37, A.C. 263-B e abb. n.29/1 XIII legislatura - luglio 1998, Camera dei Deputati, Servizio Studi.

46 Si veda "Relazione intermedia sulle iniziative adottate negli Stati membri dell'UE per combattere le informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet", in http://www2.echo.lu/home.html.

47 Section 175 of the Japanese Criminal Code: Any person who contribute, sell and/or exihibit publicly obscene documents, pictures and other materials, shall be punished by prison terms of up to two years or fines of up to 2.500.000 yen. Any person who possess those materials also shall be punished. Si veda Makoto Ibusuki: "Regulation for Cyber-porn in Japan", p.1, in http://www.pomante.it.

48 5Keishu 1026 (Sup. Ct. May 10, 1951), si veda M. Ibusuki: "Regulation for cyber-porn in Japan", p.2, in http://www.pomante.it.

49 1597 Hanrei Jiho 151 (Tokio Dist. Ct., Apr. 22, 1996). Si veda Makoto Ibusuki: "Legal aspects of Cyber-porn in Japan", p.1, in http://www.lex-electronica.org/articles/v3-1/Ibusuki.html.

50 Si veda M. Ibusuki: "Legal aspects of cyber-porn in Japan", in http://www.lex-electronica.org/articles/v3-1/Ibusuki.html.

51 L: 55/98, Kanpo (Gazzetta) Go-gai (edizione straordinaria) n. 90 p. 9-15 (8 maggio 1998). Si veda Makoto Ibusuki: "Regulation for Cyber-porn in Japan", p.5, in http://www.pomante.it.

52 Si veda Makoto Ibusuki: "Legal aspects of cyber-porn in Japan", p.2, in http://www.lex-electronica.org/articles/v3-1/Ibusuki.html.

53 Jido-porno-kinshi-ho, si veda Makoto Ibusuki: "Regulation for Cyber-porn in Japan", p.5, in http://www.pomante.it.

54 Si veda M. Ibusuki: "Legal aspects of cyber-porn in Japan" p.3, in http://www.lex-electronica.org/articles/v3-1/Ibusuki.html.

55 Si veda Makoto Ibusuki: "Legal aspects of cyber-porn in Japan", p.2, in http://www.lex-electronica.org/articles/v3-1/Ibusuki.html.

56 Dossier Provvedimento: "Disposizioni contro lo sfruttamento sessuale dei minori", p.5 ss., A.C. 263 e abb., n. 29, XIII legislatura ottobre 1996, Camera dei deputati, Servizio Studi.

57 M. Politi: "La legge contro lo sfruttamento sessuale dei minori. Commento giuridico e indirizzi operativi per le Forze di Polizia", p. 23, Ed. Laurus Robuffo, 1998.

58 Si veda V. Zeno-Zencovich: "Il corpo del reato: pornografia minorile, libertà di pensiero e cultura giuridica", p. 1 ss., in http://www.agora.stm.it/pedofilia-internet.

59 Si veda V. Zeno-Zencovich: "Il corpo del reato: pornografia minorile, libertà di pensiero e cultura giuridica", p.3, in http://www.agora.stm.it/pedofilia-internet.

60 Si veda S. Seminara: "Riflessioni penalistiche sulla legge 3 agosto 1998, n.269, in tema di prostituzione e porno-grafia minorile", p.1 ss., in http://www.agora.stm.it/pedofilia-internet.

61 Si vedano E. Tosi: "I problemi giuridici di Internet", p.345 ss., Giuffrè 1999, e M. Cammarata: "Chiunque distribuisce…anche per via telematica": i fornitori sono serviti", p.1, in http://www.interlex.com.

62 S.Seminara: "La responsabilità penale degli operatori su Internet" p.2, in http://www.jei.it.

63 Si vedano E. Tosi: "I problemi giuridici di Internet", p.349, Giuffrè 1999, M. Cammarata: "Chiunque distribuisce…anche per via telematica": i fornitori sono serviti", p.1, in http://www.interlex.com.

64 Si veda S. Seminara: "Riflessioni penalistiche sulla legge 3 agosto 1998, n.269, in tema di prostituzione e pornografia minorile", p.8, in http://www.agora.stm.it/pedofilia-internet.

65 In http://www.interlex.com.

66 V. Zeno-Zencovich: "Il corpo del reato: pornografia minorile, libertà di pensiero e cultura giuridica" p.5, A. Manna"Profili problematici della nuova legge in tema di pedofili" p.1, in http://www.agora.stm.it/pedofilia-internet.

67 M. Politi: "La legge contro lo sfruttamento sessuale dei minori. Commento giuridico e indirizzi operativi per le Forze di Polizia", p.39, Ed. Laurus Robuffo, 1998.

68 Si veda A. Manna: "Profili problematici della nuova legge in tema di pedofili", p.2, in http://www.agora.stm.it/pedofilia-internet.

69 Si veda A. Manna: "Profili problematici della nuova legge in tema di pedofili", p.3, in http://www.agora.stm.it/pedofilia-internet.

70 Si veda Diritto e Giustizi@: "Basta il pericolo della diffusione per il reato di pornografia minorile", p.1, in http://www.giustizia.it/cassazione/.

71 Si veda V. Zeno-Zencovich: "Il corpo del reato: pornografia minorile, libertà di pensiero e cultura giuridica", p.3, in http://www.agora.stm.it/pedofilia-internet.

72 In http://www.mininterno.it.

73 M. Politi: "La legge contro lo sfruttamento sessuale dei minori. Commento giuridico e indirizzi operativi per le Forze di Polizia, p.109, Ed. Leaurus Robuffo 1999, V. Zeno-Zencovich: "Il corpo del reato: pornografia minorile, libertà di pensiero e cultura giuridica", p.6 ss., in http://www.agora.stm.it/pedofilia-internet.

74 Si veda S. Seminara: "Riflessioni penalistiche sulla legge 3 agosto 1998, n. 269, in tema di prostituzione e pornografia minorile", p.7, in http://www.agora.stm.it/pedofilia-internet.

75 Dossier Provvedimento: "Disposizioni contro lo sfruttamento sessuale dei minori" A.C. 263-B e abb. N. 29/1 prima parte, p.183, XIII legislatura luglio 1998, Camera dei Deputati, Servizio Studi.

76 Si veda O. Gervasi e R. Sabbatini: "La selezione dei contenuti di Internet senza censura", p.1 ss., in http://www.csr.unibo.it/ra/.

77 In http://www.w3,org/PICS/iacwcv2.htm

78 In http://www.netparents.org, e in http://www.smartparent.org.

79 In http://www.netnanny.com.

80 In http://www.cyberpatrol.com.

81 In http://www.solidoak.com/cysitter.htm.

82 In http://www.surfwatch.com.

83 In http://www.safesurf.com.

84 In http://www.csr.unibo.it/ra/ratfile.htm.

85 O. Gervasi, R. Sabbatini: "La selezione dei contenuti di Internet senza censura: sperimentazione di una PICS agency italiana", in http://www.csr.unibo.it/ra.

86 Dossier Provvedimento: "Disposizioni contro lo sfruttamento sessuale dei minori", p.60 ss., A:C: 263-B e abb., n.29/1, XIII legislatura - luglio 1998, Camera dei Deputati Servizio Studi.

87 Dossier Provvedimento: "Disposizioni contro lo sfruttamento sessuale dei minori", p.65, A.C. 263-B e abb., n.29/1, XIII legislatura - luglio 1998, Camera dei Deputati, Servizio Studi.

88 Si veda: "La storia di ECPAT", in http://www.cambio,it/ecpat/home.html.

89 Si veda: "Internet dalla parte dei bambini", in http://www.viesse.it/arcobaleno.

90 Si veda Giornale.it del 5 febbraio 2000: "Telefono Arcobaleno: oltre 7000 i siti pedofili su Internet", in http://www.viesse.it/arcobaleno.

91 Si veda Giornale.it del 4 aprile 2000, in http://www.viesse.it/arcobaleno.

92 Si veda "Comitato di Resistenza al Fronte liberazione dei pedofili", in http://www.viesse.it/arcobaleno.

93 S. Nespor: "Internet e la legge, come orientarsi negli aspetti giuridici della Rete", p.202, Hoelpi 1999.

94 P. Bertolini: "Navigando nel cyberspazio" p.263 ss., Biblioteca Universale Rizzoli 1999.


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