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- Le monografie della Mailing List
- Pubblicata martedì 20 febbraio 2001
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- La tutela dei minori in Internet
- di Flaviana Cristofalo
- Dottore in Giurisprudenza
CAPITOLO 1: "LA LIBERTA' DI
MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO NELLA RETE".
§1: "La libertà di pensiero e la
libertà di informazione nella Costituzione italiana".
L'articolo 21 della Costituzione
garantisce le situazioni che permettono l'esistenza del sistema democratico - liberale,
cioè garantisce a tutti il diritto di manifestare il proprio pensiero <<con la
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione>> 1. Alcuni 2 sono convinti che
questa norma abbia un'importanza superiore rispetto alle altre norme costituzionali, che
prevedono e garantiscono le altre libertà fondamentali, basando la loro convinzione sul
fatto che <<la democraticità di un ordinamento è direttamente proporzionale al
grado in cui la libera manifestazione del pensiero viene riconosciuta e in concreto
attuata>>3. Altri, invece, vedono tutto il Titolo 1, della Parte 1 della
Costituzione, come <<un'architettura, sviluppata con armonia e compiutezza, che
soffrirebbe qualora una sola linea venisse alterata o messa in ombra>> 4.
L'articolo 21, cm.1, riconosce a tutti il
diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni, oltre che ai cittadini, quindi,
anche agli stranieri e agli apolidi, perché la libertà di pensiero è un diritto
riconosciuto all'uomo in quanto tale 5,il quale può esprimersi liberamente ricorrendo ad
ogni mezzo di diffusione. Questa garanzia ha ad oggetto qualsiasi tipo di messaggio che
l'uomo intenda esternare, ovviamente nel rispetto dell'ordine pubblico e del buon costume
6. La Corte Costituzionale ha considerato rientrante nell'ambito dell'art. 21, qualsiasi
forma di espressione di idee, notizie, opinioni e anche fatti di attualità; in questo
modo si possono ritenere coperti dalla norma in questione anche il diritto di cronaca e il
diritto di informazione, e ancora l'apologia, la propaganda e la pubblicità (anche
queste, infatti, sono manifestazioni del pensiero, limitate da interessi
costituzionalmente protetti 7). In effetti si può anche distinguere tra espressione del
proprio pensiero e comunicazione di fatti, ma l'espressione e la comunicazione sono le
parti di un unico concetto ai fini dell'applicazione dell'art. 21; se poi sono oggetto di
manifestazioni individuali si parlerà di libertà, se invece sono oggetto dell'attività
dei mass-media, si parlerà di diritto di informare 8.
Il diritto di cronaca è il diritto di
narrare notizie e di riferire pensieri altrui; questo diritto ha una sua autonomia non
contestabile, visto che è stato riconosciuto dalla Corte di Cassazione come discriminante
dei diritti alla riservatezza e all'onore 9. Il diritto di cronaca è esercitato
legittimamente solo se sono rispettati i limiti della verità e della continenza. Questi
limiti sono stati criticati perché indeterminabili, tali da lasciare all'interprete un
notevole margine di discrezionalità che potrebbe vanificare la garanzia dell'art. 21 10.
Per quanto riguarda, invece, il diritto
di informazione, già il Crisafulli, tra il '64 e il '65, nella sua rivista " Il
Politico", aveva precisato che questo diritto in realtà si compone di due libertà:
la libertà all'informazione (del prossimo), e la libertà di informarsi, di essere
informati (cioè di ricercare e di ricevere le informazioni) 11. La Costituzione non
prevede espressamente, in un suo articolo, la libertà all'informazione, ma, secondo
alcuni 12,la garanzia di questa libertà è implicita in tutto il sistema costituzionale;
per altra dottrina 13,invece, è stata la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 105/72,
a ridefinire l'articolo 21, individuando un lato attivo della libertà di manifestazione
del pensiero, come diritto di dare e diffondere notizie e opinioni, e un lato passivo,
definito interesse generale ad essere informati 14.Questa ridefinizione dell'articolo 21
compiuta dalla Corte Costituzionale trae ispirazione dall'articolo 19 della Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo, dall'articolo 10 della Convenzione europea sui diritti
dell'uomo, e si ricollega ai principi dell'articolo 5 della Costituzione della Germania
Federale; tutti questi articoli menzionano il diritto di cercare, ricevere e diffondere
notizie, informazioni e idee con ogni mezzo 15.
La libertà di essere informato è
senz'altro la componente più importante del diritto dell'informazione, e si riferisce
all'acquisizione della conoscenza del fatto attraverso un'attività di ricerca di notizie
e informazioni 16. L'articolo 21 garantisce la libertà di manifestazione del pensiero
attraverso ogni mezzo di diffusione; quindi per rendere effettiva questa libertà bisogna
garantire il libero accesso di tutti ai mezzi di diffusione del pensiero. Questo diritto
di accesso non garantisce a tutti la materiale disponibilità dei mezzi stessi, ma il loro
<<libero uso>>, cioè la possibilità di disporne e di accedervi in condizioni
di uguaglianza 17. Per mezzo di diffusione bisogna intendere lo strumento che riproduce e
divulga il pensiero per farlo giungere a un numero indeterminato di persone 18;inoltre il
mezzo può essere un bene, come l'etere o gli impianti, oppure può indicare un'attività.
La disciplina dei mass-media si basa su
un valore fondamentale, quale il principio pluralistico, che assicura effettività alla
libertà di espressione, evitando che questa diventi prerogativa di pochi soggetti; da
questo punto di vista si scorge un collegamento preciso con il principio di uguaglianza
sostanziale 19 ( art. 3 Cost.). La Corte Costituzionale ha voluto distinguere due profili
di questo principio, individuando il pluralismo esterno, che si applica in un sistema
privato e consiste nella possibilità, per tutti, di ingresso nel mercato; e il pluralismo
interno, che riguarda soprattutto il servizio pubblico radiotelevisivo, e consiste
nell'apertura del mezzo alle diverse tendenze politiche, culturali, sociali 20. In
particolare, la Corte Costituzionale nella sentenza n. 420/94 ha sostenuto che dalla
nostra Norma Fondamentale deriva la necessità di garantire il massimo pluralismo esterno
per soddisfare il diritto dell'uomo all'informazione.
L'effettività della libertà di
pensiero, e quindi anche della libertà all'informazione, è assicurata dalla formulazione
della norma costituzionale; nel momento in cui queste libertà sono lese da altri
soggetti, vengono tutelate come ogni altro diritto soggettivo 21. Dunque, anche queste
libertà godono di una tutela penalistica, ex art. 294 cp., e di una tutela civile,
restitutoria e di risarcimento del danno. La libertà di pensiero deve essere rispettata
da tutti, sia dai soggetti privati che dai soggetti pubblici; ciò vuol dire che questa
libertà, proprio perché garantita costituzionalmente, prevale sugli interessi pubblici e
privati. E' la Costituzione stessa che stabilisce quali interessi pubblici possano
costituire legittimo limite alla libertà di manifestazione del pensiero 22.
§2: "Limiti alla libertà di
manifestazione del pensiero"
La libertà di manifestazione del
pensiero non è assoluta; oltre, infatti, al limite del buon costume, direttamente
previsto dall'articolo 21, cm. 6, sono individuabili anche i cosiddetti <<limiti
logici>>, i quali, altro non rappresentano che la delimitazione dell'ambito della
tutela apprestata dalla norma stessa 23. I limiti logici escludono alcune forme di
manifestazione del pensiero dalla garanzia costituzionale; nel tentativo di individuare
tali forme è stato proposto di escludere dall'ambito della tutela quelle espressioni di
pensiero che, come l'istigazione a delinquere, rappresentano soprattutto un modo di
associarsi vietato dall'articolo 18, cm. 1, Cost.24; e di considerare queste
manifestazioni come azioni, in quanto tali sottratte alla tutela dell'articolo 21,
rientranti nell'ambito del <<limite ulteriore>> dell'ordine pubblico25. E'
stato, infine, anche proposto di ritenere ammissibile l'intervento del legislatore sulle
modalità di esercizio della libertà di pensiero 26.
Ma tutto ciò che è comportamento e
azione 27, è espressione della personalità umana, e quindi è costituzionalmente
rilevante; e la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 108/74, includendo l'istigazione
tra le azioni, afferma che la relativa manifestazione è vietata solo se pericolosa per la
tranquillità pubblica 28; ogni manifestazione di pensieri che incitino all'azione deve
essere costituzionalmente tutelata, salvo il caso, ovviamente, in cui il pensiero espresso
tenda a spingere qualcuno a commettere un reato 29. Oltre all'istigazione, un altro limite
logico è costituito dalla verità; questo non vuol dire che la menzogna sia vietata, in
quanto anch'essa è espressione di un proprio pensiero, e quindi costituzionalmente
tutelata, sempre che, come abbiamo detto prima, il suo fine ultimo non sia la commissione
di un reato, come, per esempio, la truffa 30. Il limite della verità vale soprattutto per
la libertà di cronaca: il giornalista, prima di divulgare la notizia, deve accertarne il
fondamento in modo da ritenerla soggettivamente vera ( la punibilità è esclusa in
presenza di un errore incolpevole) 31. La libertà di cronaca è limitata anche dalla
continenza, intesa come diritto di fare cronaca vera, senza alcun divieto, quando
l'oggetto della cronaca stessa <<è funzionale rispetto ai fini, alla struttura, al
modo di essere dell'ordinamento libero>> 32. Abbiamo detto che questi limiti sono
stati considerati indeterminabili, tali da lasciare all'interprete una discrezionalità
pressocchè illimitata (vedi § 1 ), di conseguenza altra dottrina ha tentato di
sostituire al limite della verità, quello della verosimiglianza, intesa come adattamento
della verità 33. Questo, ovviamente, non vuol dire che il giornalista ha il diritto di
travisare la verità, perché bisogna sempre rispettare l'aderenza della cronaca ai fatti,
e ricordare l'articolo 656 c. p., che punisce la <<pubblicazione o diffusione di
notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico>>.
La Corte Costituzionale, in alcune
sentenze 34, ha individuato accanto a questi limiti logici, altri limiti detti ulteriori,
o impliciti, diversi dal limite espresso dalla norma. Questi limiti si dividono in due
categorie, a seconda che derivino dalla tutela che la Costituzione garantisce a situazioni
giuridiche che fanno capo a privati, oppure dalla tutela di interessi pubblici; nel primo
gruppo rientrano, quindi, i limiti che discendono dai diritti della personalità, quali il
diritto alla riservatezza, all'onorabilità e il diritto d'autore; nel secondo gruppo
rientrano, invece, i limiti che derivano dall'interesse all'amministrazione della
giustizia, dal prestigio degli organi istituzionali e della pubblica amministrazione,
dalla sicurezza dello Stato, dall'ordine pubblico, e dall'interesse al prestigio
dell'economia pubblica 35. L'unico limite <<esplicito>>, espressamente
previsto dall'articolo 21 al 5° cm., è la tutela del buon costume; la stessa norma
prevede poi che <<la legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a
reprimere le violazioni>>; in questo modo il Costituente ha vietato ogni
manifestazione contraria al buon costume, e ha reso effettivo il divieto, affidando il
compito al legislatore ordinario 36.
Il concetto di <<buon
costume>> indica sia protezione del pudore sessuale, sia della decenza; ovviamente
il concetto non è assoluto, ma si evolve con l'evolversi dell'opinione pubblica nel tempo
37. Il suo fondamento normativo è l'articolo 529 del codice penale, il quale stabilisce
che << agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti
che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore>>. Il buon costume non deve
coincidere con la morale o la coscienza etica, ma deve essere la risultante di un insieme
di precetti comportamentali che disciplinano la vita sociale, e la cui inosservanza
determina la violazione del pudore sessuale e della dignità personale 38. Gli atti e gli
oggetti osceni violano il limite del buon costume, non quando restano nella sfera privata
del soggetto cui fanno capo, ma quando sono compiuti o esposti all'esterno di essa,
quando, cioè, sono pubblicizzati; quindi, per la Corte Costituzionale 39, la pubblicità
di ciò che è osceno, la sua reale percezione da parte della collettività, è un
elemento essenziale della nozione di buon costume. A questo limite non sono invece
sottoposte le opere d'arte e di scienza, perché, ex articolo 33 della Costituzione,
l'arte e la scienza sono libere, e libero è il loro insegnamento. Norme speciali hanno
posto in essere una tutela rafforzata nei confronti dei minori, contro manifestazioni
offensive del buon costume e di altri interessi, che possono turbare la loro normale
evoluzione psicologica.
Gli interessi tutelati diversi dal buon
costume sono la moralità, l'ordine familiare e l'ordine pubblico.
Queste norme sono caratterizzate da un
aspetto deontologico e preventivo, che, comunque, tiene presente l'evoluzione dei costumi,
e la loro struttura è una formula aperta che riconosce al giudice una discrezionalità
quasi illimitata nella loro applicazione 40.
3: "Libertà di espressione e
libertà di informazione in Internet".
Anche l'attività attraverso Internet
rientra nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero, prescindendo dalle
diverse modalità tecniche della comunicazione, che può avvenire attraverso suoni,
immagini o trasmissione di dati , e senza distinguere in base alla rilevanza dei suoi
contenuti, o in base al suo scopo 41.
I giuristi americani sono stati i primi a
disciplinare giuridicamente il fenomeno di Internet con il "Telecomunications Act
1996", il quale conteneva anche dei paragrafi che vietavano le oscenità nelle
comunicazioni, limitando così la libertà di espressione; questa limitazione si basava
sul Communications Decency Act 42. I giudici della Corte Federale della Pennsylvania
avevano ritenuto prima facie incostituzionale questa limitazione della libertà di
espressione, basando il proprio giudizio sul I Emendamento alla Costituzione, per il quale
<<il Parlamento non voterà alcuna legge che limiti la libertà della parola e della
stampa>> 43. La questione relativa alla costituzionalità della limitazione alla
libertà di pensiero in Internet, posta dal CDA, è stata vagliata dalla Corte Suprema
degli Stati Uniti, i giudici di questa Corte, considerando che Internet non è un mezzo
invasivo come la radio o la televisione, cioè, considerando che è assai remoto
incontrare accidentalmente materiale osceno in Internet, e riconoscendo il diritto degli
adulti di scambiarsi espressioni potenzialmente dannosi per i minori, ha ritenuto
preponderante incoraggiare la libertà di espressione, a scapito di qualsiasi altro
beneficio che la censura potrebbe dare.
In Italia la situazione è molto diversa
da quella americana, perché esistono disposizioni nazionali e internazionali che
escludono espressamente le oscenità dall'ambito della libertà di espressione; si pensi,
per esempio, all'articolo 21, VI cm., della nostra Costituzione, o all'articolo 10 della
Convenzione europea sui diritti dell'uomo 44. Una parte della dottrina si è comunque
avvicinata alla linea di pensiero della Corte Suprema degli Stati Uniti, non riuscendo
infatti a giustificare per il mezzo telematico gli stessi limiti già posti alla stampa,
alla radio e alla televisione 45, a causa delle caratteristiche tecniche del mezzo e della
sua rilevanza sociale 46.
Internet rappresenta una dimensione
informativa complessa, caratterizzata dalla mancanza di confini territoriali e dalla
presenza di una pluralità eterogenea di operatori, e per questo poteva sembrare inutile
tentare di disciplinare la Rete 47.
Ma la dottrina italiana, in realtà, è
più orientata verso un bilanciamento di valori, che rende ingiustificato un limite più
esteso di quanto occorra per tutelare anche gli altri valori costituzionali; secondo
questa linea di pensiero, ogni limite deve quindi essere ispirato al criterio del
<<minimo mezzo>> 48 per essere giustificato anche nel settore della
telematica.
La libertà dell'informazione in questo
settore presenta due profili particolari, quali la libertà informatica e la libertà
telematica: la prima è la libertà di reperire, elaborare e diffondere informazioni,
utilizzando strumenti informatici, e la seconda è la libertà di trasmettere dati a
distanza, usufruendo della Rete 49. Anche la libertà di informazione nella telematica è
limitata da una serie di valori protetti dalla Costituzione, come, per esempio, i diritti
della personalità, l'ordine pubblico, la tutela dei segreti, il diritto alla
riservatezza, il buon costume, ecc.; e il suo regime giuridico può essere considerato
diversamente riguardo ai servizi offerti attraverso la Rete, o relativamente alle
comunicazioni che avvengono tra soggetti determinati, o ancora rispetto alle comunicazioni
fatte ad un numero indeterminato di persone. In particolare la riservatezza delle
comunicazioni che avvengono tra persone determinate è tutelata nei limiti della natura
del mezzo adoperato 50: nell'ambito della libertà informatica esiste la possibilità
tecnica di un'intromissione da parte di terzi, ma ciò non implica una carenza di garanzia
della segretezza; inoltre il destinatario della comunicazione ha il diritto di rifiutare
contatti comunicativi non desiderati; quest'ultimo è un profilo del diritto alla privacy
che assume notevole importanza nel sistema telematico 51.
Questa disciplina che abbiamo appena
illustrato, rientra nell'ambito del diritto delle telecomunicazioni, che dà uno status
agli utenti di Internet, garantendo, come abbiamo visto sopra, i loro diritti fondamentali
52.
Internet, il villaggio globale, ha,
infatti, inciso fortemente sulla vita familiare e sulla vita individuale; la sua rilevanza
sociale è stata pienamente riconosciuta, e questo ha portato i giuristi ad interrogarsi
sui suoi confini. Il diritto delle telecomunicazioni ha ad oggetto il mercato globale
delle telecomunicazioni, e rappresenta un adattamento delle norme vigenti alla nuova,
complessa, realtà.
E' difficile, però, individuare le norme
costituzionali di riferimento; d'altra parte il mondo delle comunicazioni nel secondo
dopoguerra era piuttosto circoscritto, infatti, l'art. 21 Cost. disciplina, direttamente,
solo la stampa, tralasciando la radiodiffusione, che, allora, in Italia, aveva già molta
rilevanza. Tutto ciò non ha fermato la dottrina che è riuscita, attraverso un
ripensamento delle disposizioni costituzionali, ad individuare le posizioni giuridiche del
singolo utente e dei gruppi in cui opera. Sono stati individuati, inoltre, ulteriori
diritti fondamentali che tutelano i minori, nei confronti dell'attività svolta da altri
utenti attraverso Internet.
Si può dire, infine, che questo lavoro
di <<edificazione del giuridico delle telecomunicazioni>> 53 per usare le
parole di Vincenzo Zeno- Zencovich, <<sarebbe davvero una grave abdicazione se un
settore di così vitale importanza si sviluppasse tenendo conto solo delle, pur
importantissime, implicazioni di carattere economico. E sarebbe ancor più rinunciatario,
in tale campo, porsi, per così dire, a rimorchio di una ormai ingente produzione
normativa di diritto pubblico dell'economia>> 54.
CAPITOLO 2: " LA DISCIPLINA
GIURIDICA DI INTERNET ".
§1: "Internet e la legge".
La caratteristica essenziale di Internet
è la sua globalità, gli utenti che si connettono alla Rete, possono collegarsi con altri
utenti di ogni parte del mondo: il navigatore di Internet, infatti, cliccando, oltrepassa
i confini territoriali per un numero indefinito di volte, senza neanche rendersene conto.
La globalità della Rete, è la sua maggiore attrattiva, ed accentua l'urgenza di
risolvere il problema dell'individuazione della disciplina giuridica, nel cui ambito
riportare l'attività svolta attraverso Internet 1.
Gli altri mezzi di telecomunicazioni,
sono stati disciplinati da norme, nazionali ed internazionali, elaborate pensando ad uno
spazio territoriale, è chiaro che diventa difficile estendere le stesse norme, fino a
comprendervi le azioni esercitate attraverso la Rete, perché questa è uno spazio
virtuale, costituito da siti Web, che non si trovano in un determinato luogo fisico, ma
che possono comunque essere visitati dai cittadini di ogni Paese. L'altra caratteristica
di Internet è l'immediatezza delle azioni poste in essere: la Rete collega quasi tutti i
punti vitali del pianeta, e rende possibile l'istantanea circolazione di messaggi ed
informazioni, in tutti i Paesi in cui vi sia la possibilità di connettersi. Gli utenti,
poi, si individuano attraverso l'indirizzo Internet, ma questo non sempre corrisponde alla
collocazione fisica, e, di conseguenza, non è possibile capire quando un utente si trova
nella stessa città o dall'altra parte del mondo2.
Viste le peculiarità principali di
Internet, alcuni si sono convinti dell'assoluta inidoneità, di qualsiasi strumento
giuridico, a disciplinare la Rete, che resterebbe, così, uno spazio totalmente privo di
regole e limiti. Ma questa teoria è facilmente superabile, perché, anche se Internet
rappresenta un nuovo continente, i dati che sono immessi e che viaggiano in esso, alla
fine, approdano nel mondo fisico, sottoforma di messaggi, cioè fattispecie disciplinate
dall'ordinamento tradizionale3.
I giudici americani sono convinti di
poter disciplinare la Rete, adattando l'ordinamento tradizionale, e per stabilire il
giudice competente, enfatizzano la potenzialità del contatto tra l'utente e il titolare
del sito4, nel senso che, il titolare di un sito, la cui attività è diretta verso uno o
più Stati, può essere citato in questi Paesi, se ha avuto , con soggetti ivi residenti,
contatti che vanno oltre il semplice accesso al suo sito, come per esempio un invito a
contrattare. Con questi sistemi, i giudici statunitensi hanno già deciso alcune
controversie, riguardanti atti commessi attraverso Internet.
A questo atteggiamento si contrappone la
linea di pensiero europea: in Europa, è l'individuo ad avere valenza su tutto, e tutto
ciò che è riconducibile all'uomo, deve essere tutelato da qualsiasi condotta di
sfruttamento commerciale, in questo modo i giuristi europei mettono in secondo piano la
libertà di mercato, concentrandosi, invece, sulla persona5. Questo atteggiamento
integralista, però, rischia di mettere in ginocchio l'economia europea, che, invece, deve
trarre da Internet nuove opportunità di rilancio, anche se, non possiamo affiancarci,
senza riserve, alla linea di pensiero americana, perché è impensabile uno sviluppo della
Rete, senza aver prima individuato lo status di utente di Internet: il cittadino
elettronico, infatti, deve conoscere gli effetti degli atti compiuti in Rete, e deve
essere sicuro del rispetto della sua personalità6.
Per concludere, possiamo dire che la
strada da seguire è quella risultante da queste due teorie: una terza linea di pensiero,
che porta alla formazione di un nuovo ordinamento, diverso ed autonomo rispetto a quelli
tradizionali, e consistente in un contemperamento di poche leggi, che si affianca ai
sistemi di autoregolamentazione dei diversi fornitori7. In questo modo, non solo si
risolverebbe il problema dell'individuazione del giudice competente, ma si risolverebbe
anche quello relativo alla legge da applicare. Infatti, a volte la globalità di Internet
sottopone una stessa fattispecie all'applicazione di norme, appartenenti a moltissimi
ordinamenti. A questo problema sono state date diverse soluzioni, è stato anche invocato
il principio dell'applicazione della legge del Paese d'origine dell'atto contestato.
Ovviamente le diverse controversie
andrebbero valutate singolarmente, per verificare l'effettività del conflitto tra i vari
ordinamenti, ma ci si deve sempre chiedere se ha ancora senso tentare di localizzare,
secondo i principi tradizionali, i fatti contestati, o gli eventi dannosi, prodotti nello
spazio virtuale di Internet8.
§2: "L'autonomia della sfera
giuridica di Internet".
La Rete non è governata da alcuna
autorità, pubblica o privata, quindi è, in linea di principio, escluso qualsiasi
controllo sulle notizie ed informazioni ivi inserite9, ma questo non vuol dire che
Internet sia un mondo senza regole, in cui tutti possono accedere facilmente per ricevere
e/o diffondere notizie, senza incontrare alcun ostacolo.
Internet è, infatti, governato
innanzitutto da proprie regole interne, che disciplinano la sua complessa organizzazione
amministrativa e indicano i modelli di comportamento, anche se , questo ordinamento
interno ha in parte perso la sua ragion d'essere a causa della trasformazione della Rete
stessa, da luogo di incontro di una ristretta comunità scientifica, a strumento di
informazione generale, utilizzato da milioni di persone10. Internet è anche governato da
regole esterne, che hanno ad oggetto il comportamento degli utenti, la cui attività,
svolta attraverso la Rete, produce effetti sul mondo reale. Non è semplice individuare
queste regole esterne, visto che la Rete è caratterizzata da una totale assenza di
confini territoriali, e dall'immediatezza delle azioni esercitatevi, queste particolarità
di Internet, infatti, rendono impossibile una sua disciplina nazionalistica, che
ostacolerebbe la circolazione delle comunicazioni e danneggerebbe, di conseguenza, gli
interessi economici che hanno determinato l'incredibile sviluppo di tutte le
telecomunicazioni.
Per risolvere il problema
dell'individuazione delle regole esterne di Internet, bisogna operare a livello
internazionale, cercando di armonizzare le varie discipline statali. I giuristi italiani
hanno individuato un nuovo ramo dell'ordinamento, il diritto delle telecomunicazioni, con
il quale hanno identificato lo status dell'utente di Internet, e hanno riconosciuto e
tutelato i suoi diritti fondamentali11. Questo loro lavoro si è ovviamente basato sulla
normativa comunitaria, la quale, da subito, è stata orientata verso un regime di
liberalizzazione12, limitato unicamente dal rispetto della privacy e del buon costume.
La Comunità Europea guarda ad Internet
come ad una grande industria in continua espansione, ed è consapevole delle sue
conseguenze positive, riguardo soprattutto l'istruzione e l'informazione13. Internet,
però, mette a disposizione degli utenti anche materiale dal contenuto potenzialmente
illegale o nocivo, che spesso viene utilizzato per compiere attività criminose14 e,
secondo l'Unione Europea, la presenza di questo tipo di informazioni nella Rete, può
ostacolare il suo sviluppo, impedendogli di raggiungere il suo completo potenziale
economico, sociale e culturale. Questo problema è stato analizzato dalla Commissione
Europea nel "Libro Verde sulla protezione dei minori e della dignità umana, nei
servizi audiovisivi e di informazione"15, dove in particolare, la Commissione ha
spiegato l'esistenza di due problemi distinti, che non devono essere confusi: 1) la
presenza in Internet di materiale illegale, cioè oggetto di sanzioni penali, ome per
esempio immagini pedo - pornografiche, e 2) l'immissione in Rete di materiale legale, ma
nocivo per lo sviluppo fisico e mentale dei minori.
La presenza di contenuti illegali è una
questione che riguarda soprattutto le Autorità giudiziarie e le forze di polizia,
tuttavia, anche l'industria di Internet può contribuire alla risoluzione di questo
problema, cercando di ridurre l'immissione in Rete di tali contenuti, attraverso i sistemi
di autodisciplina16. Per quanto riguarda, invece, i contenuti nocivi, la loro offensività
può essere evitata con l'applicazione di un software di filtraggio, e con la fornitura di
sistemi di classificazione, che valutano il contenuto del materiale, basandosi su
parametri predeterminati.
E' stato proposto dal Consiglio europeo
un "Piano pluriennale d'azione comunitaria per promuovere l'uso sicuro di
Internet", elaborato da un gruppo di lavoro, formato da tutte le parti interessate
(ministri delle telecomunicazioni, utenti, e fornitori di accessi, di servizi, di
contenuti), che si è basato su proposte, fornite dai propri membri, di misure atte a
combattere l'uso illegale di Internet. Il "piano d'azione" si basa sulla
risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 1997, che sottolinea la necessità di una
cooperazione tra gli Stati membri, per ridurre l'immissione in Internet di materiale
illegale e nocivo, ed anche sui risultati della Conferenza ministeriale internazionale, su
come "realizzare le potenzialità delle reti globali di informazione", tenutasi
a Bonn dal 6 all'8 luglio 1997. In questa conferenza è stato sottolineato, in
particolare, il ruolo che il settore privato può assumere nella tutela degli interessi
dei consumatori, grazie a sistemi di autodisciplina affiancati all'ordinamento giuridico.
Con il "piano d'azione" si vuole formare e garantire un ambiente favorevole allo
sviluppo dell'industria Internet, per raggiungere questo scopo vengono intraprese una
serie di azioni, sotto la guida della Commissione europea, tutte indicate dal piano
stesso. Tra queste azioni rientrano la promozione di sistemi, che controllino il contenuto
del materiale immesso in Internet, e che segnalino la presenza, per esempio, di foto
pornografiche, o di documenti che istigano al razzismo, ed anche la diffusione, tra gli
utenti, di informazioni sui servizi forniti dall'industria, che aiutano a comprendere i
lati positivi di Internet, e insegnano a trarne vantaggio. Il piano prevede, inoltre,
attività che stimolino la cooperazione internazionale, per raggiungere più facilmente il
suo obiettivo finale, cioè limitare l'immissione di materiale illegale e nocivo nella
Rete.
Sempre per raggiungere questo risultato,
sono state istituite, nella maggior parte degli Stati membri, le hot-lines, cioè linee
dirette, collegate tra di loro, cui gli utenti di Internet possono rivolgersi per
segnalare la presenza di materiale illegale in Rete. Ovviamente, tutte le iniziative
adottate devono essere pubblicizzate, soprattutto genitori, insegnanti e minori, devono
essere a conoscenza degli strumenti, messi a loro disposizione da Internet stesso, per
tutelarsi da contenuti indesiderati, infatti, tutte le iniziative diventano fruttuose,
solo quando gli utenti ne vengono a conoscenza.
Il "piano d'azione" ha promosso
questa campagna di sensibilizzazione, individuando prima il modo migliore per perseguire
gli obiettivi stabiliti, e poi appoggiandosi a <<organismi moltiplicatori>>,
come l'associazione dei consumatori, il cui compito è quello di eseguire l'azione di
informazione a livello internazionale17.
Quindi, il "piano d'azione" è
una proposta europea rivolta a garantire la tutela dei minori e della dignità umana, ma,
per raggiungere questo scopo, occorre promuovere una cooperazione internazionale, per ogni
iniziativa che verrà intrapresa. Occorre organizzare incontri regolari di concertazione,
per verificare e garantire coerenza tra l'azione europea e tra analoghe azioni poste in
essere dagli altri Paesi, e per accertare che gli obiettivi predeterminati siano stati
raggiunti. Al "piano d'azione" possono partecipare gli enti giuridici dei Paesi
EFTA, membri dello Spazio economico europeo, e le organizzazioni internazionali europee,
ma anche organizzazioni e Paesi non europei, quando il loro contributo permette una più
completa attuazione del programma.
§3: "La responsabilità degli
Internet Service Providers".
Gli Internet service providers sono
privati, soprattutto imprenditori, che hanno ottenuto la disponibilità di linee
telefoniche e l'assegnazione di numeri IP (sono numeri che identificano ogni computer
collegato ad Internet), e mettono a disposizione di ogni utente la connessione alla Rete,
ed eventualmente, anche altri servizi, per un determinato periodo di tempo, a fronte di un
corrispettivo18. I rapporti tra provider ed utente sono di natura contrattuale: si tratta
di "contratti di accesso alla Rete", e, secondo alcuni, rientrano nella
categoria dei "contratti di appalto dei servizi telematici", mentre, per la
maggior parte della dottrina, si tratta di contratti di appalto di servizi, visto che il
provider è obbligato alla prestazione di un servizio. La prestazione dell'utente consiste
nel pagare una somma di denaro ad intervalli predeterminati, e quella del provider
consiste nel fornire l'accesso ad Internet, il provider deve anche fornire attività di
assistenza e di informazione, per realizzare tecnicamente l'accesso alla Rete19.
La valutazione del ruolo degli Internet
service providers, da parte di giuristi, europei e statunitensi, ha posto un interrogativo
su una loro eventuale responsabilità, ai sensi della legge, per il materiale contenuto
nei siti Web, ai quali loro forniscono l'accesso20. Questo interrogativo è determinato
soprattutto dalle difficoltà, che si hanno nel mondo virtuale, di individuare l'utente
che commette una violazione, e con la globalizzazione, poi, può anche capitare che,
l'azione dannosa sia posta in essere in un Paese diverso da quello in cui produce i suoi
effetti, il cui ordinamento non la individui come illecita.
L'Internet provider, invece, è un
soggetto sempre identificabile, e può essere sottoposto alla legge del Paese in cui la
violazione è commessa21. L'individuazione della responsabilità del provider, si basa,
nella maggior parte dei casi, sullo schema dell'omissione di controlli, finalizzati
all'impedimento di eventi illeciti. Il provider può anche essere riconosciuto autore del
reato di divulgazione in Rete di contenuti illeciti, solo però in ipotesi marginali, in
cui questi dati siano riconducibili a lui: è il caso, per esempio, di un provider che fa
da moderatore di un newsgroup, e che controlla i messaggi che pervengono dagli utenti
partecipanti. Infine, una responsabilità concorsuale può essere individuata in capo al
provider, anche se in ipotesi rare, quando, per esempio, egli fornisca consapevolmente
l'accesso a dati illeciti, immessi da altri in Rete22.
Queste tre categorie di responsabilità
sono riconosciute anche dal diritto statunitense. A seguito della decisione presa nel caso
"Religious Technology Center v. Netcom On-Line Communication Services" (1995)
(in cui si considerava non responsabile il provider, per la pubblicazione avvenuta in
Rete, a sua insaputa, di materiale appartenente alla setta Scientology, senza alcuna
autorizzazione), i giudici americani identificarono due tipi di Internet providers, sempre
ai fini della responsabilità: gli access providers, che forniscono solo l'accesso ad un
canale di comunicazione, come le agenzie telefoniche, e i service providers, che
forniscono l'accesso alla Rete, e in più controllano il materiale inviato sul proprio
server, per tutelare la sensibilità dei propri utenti23. Gli access providers non sono
considerati responsabili per le informazioni trasmesse sui loro server, mentre i service
providers sono considerati responsabili in via concorsuale, per tutte le comunicazioni
effettuate sui siti cui forniscono l'accesso, come i responsabili delle testate
giornalistiche. Dopo che questa differenziazione fu fatta, i consulenti legali
statunitensi suggerirono a tutti gli Internet providers di trasformarsi in semplici access
providers, pubblicizzando la piena libertà che concedevano, in questo modo, ai loro
utenti. Concludendo, negli Stati Uniti, la responsabilità del provider, anche se semplice
access provider, per la diffusione in Rete di materiale offensivo o diffamatorio, è
limitato al solo caso di partecipazione diretta nell'illecito.
Anche in Europa sono stati discussi
alcuni casi di responsabilità del provider, dai vari giudici nazionali, in particolare,
la Gran Bretagna è il primo Paese ad aver definito, con legge, la responsabilità del
provider, almeno per il caso di diffamazione in Rete. Il "Defemation Act", del
1996, riconosce come responsabile il provider che ha eseguito un controllo sulle
comunicazioni dei propri utenti, negli altri casi, il provider può ricorrere alla
"innocence dissemination", che lo equipara ad un semplice fornitore di
informazioni, sempre che non sia ugualmente a conoscenza del materiale offensivo immesso
in Rete.
Anche la Germania ha disciplinato la
responsabilità del provider con la legge federale luKDG (Gesetz zur Regelung der
Rahmenbedingungen fur Informations-und Kommunikationsdienste), entrata in vigore il 1
agosto 1997. La luKDG, come anche i giudici americani24, distingue tra access providers e
service providers, e stabilisce che qualsiasi provider, che predisponga proprie pagine
Web, a cui tutti gli utenti possano accedere, debba essere considerato service provider, e
quindi responsabile per il materiale illecito, creato da lui o da altri, e messo a
disposizione sul suo server. Nel caso, però, di immissione di contenuti illeciti prodotti
da altri, il provider deve esserne a conoscenza, per poter essere considerato
responsabile, e deve anche disporre dei mezzi tecnici necessari per rimediare alla
diffusione di tale contenuto, ma soprattutto, occorre che ci si possa ragionevolmente
aspettare un suo intervento. Questa esigibilità dell'intervento si fonda sul principio di
ragionevolezza della condotta chiesta al provider, in rapporto al bilanciamento degli
interessi in conflitto25. La luKDG si basa sui principi dell'insussistenza di un generale
obbligo di controllo del provider, e della non responsabilità di chi fornisce solo
l'accesso ad Internet, senza interferire sui contenuti immessi in Rete.
La disponibilità del materiale è il
presupposto della responsabilità del provider: nel caso di contenuti propri, la
disponibilità consiste nell'accessibilità da parte degli utenti, mentre, nel caso di
materiale altrui, la disponibilità è determinata nella sua memorizzazione nel proprio
server, per un periodo di tempo apprezzabile. Per materiale proprio si intende quello
direttamente riconducibile al provider, anche se non è stato da lui creato, mentre per
materiale altrui si intendono contenuti illeciti, conosciuti dal provider26.
In Italia, per attribuire una
responsabilità all'Internet provider, si è fatto riferimento alla figura del
responsabile editoriale, si è anche fatto ricorso all'articolo 2050 cc., che individua
una responsabilità in capo a chi svolge attività pericolose, senza adottare tutte le
misure idonee ad impedire il danno, come, per esempio, il monitoraggio di tutti i messaggi
ed informazioni immessi nel proprio sito.
Il Tribunale di Roma, con una decisione
del 4 luglio 1998, si è distanziato da queste soluzioni, comunque sostenute dalla
dottrina e dalla giurisprudenza. La controversia decisa dal Tribunale trae origine
dall'invio, in un newsgroup, di un messaggio riferito ad una banca e considerato
offensivo. La banca ha deciso di agire contro l'autore del messaggio, contro
l'amministratore del sistema che ospita il newsgroup, e anche contro il responsabile della
società che gestisce il newsgroup. Il Tribunale di Roma ha considerato il messaggio non
offensivo, perché rientrante nell'ambito del diritto di critica, e, di conseguenza, ha
escluso ogni responsabilità, inoltre ha anche indicato nella sua decisione, i possibili
obblighi del gestore del sito Internet. Secondo il Tribunale, il provider si limita a
mettere a disposizione degli utenti lo spazio virtuale del newsgroup, e non ha alcun
potere di controllo sui messaggi che vi vengono inseriti, soprattutto se l'area di
discussione non è moderata. Questa decisione rappresenta il punto di partenza di un nuovo
orientamento, che esclude la responsabilità del provider per illeciti commessi da
altri27. Ovviamente, la posizione del provider cambia nel caso in cui venga informato
dell'esistenza, nel suo sito, di contenuti offensivi, se non provvede, in questo caso, ad
eliminare il messaggio illecito, allora egli contribuisce ad incrementare il danno
prodotto in capo alla persona offesa, sempre se ha gli strumenti necessari per eliminare
il materiale dannoso. La decisione del Tribunale di Roma non può essere estesa alle
pagine Web direttamente gestite e curate dal provider, perché, in questo caso, egli
sarebbe sicuramente informato dell'esistenza di contenuti offensivi nelle sue pagine, e
potrebbe essere considerato responsabile, ex articolo 2050 cc28. Si riconosce, in questo
modo, il potere del provider di rimuovere, dal proprio server, il materiale con un
possibile contenuto lesivo.
Nell'ordinamento italiano è la legge n.
269/98, contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, e del turismo
sessuale a danno di minori, a prevedere una responsabilità diretta dell'Internet
provider, punendo, con la reclusione da 1 a 5 anni, e con una multa da 5 a 100 milioni,
chi, anche per via telematica, distribuisce e divulga materiale pedo-pornografico, o
informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori, ed è
innegabile che il provider possa essere considerato un distributore, per via telematica,
di tali informazioni. E' comunque sempre fatta salva la sua possibilità di difendersi
ricorrendo all'innocence dissemination29.
§4: "L'autodisciplina dei
providers".
In molti Paesi, i providers hanno
costituito delle associazioni di categoria, per rappresentare le proprie esigenze presso
organi e amministrazioni pubbliche, ma anche per svolgere attività di assistenza e di
consulenza.
In Italia, nel giugno del 1995, è stata
costituita l'Associazione Italiana Internet Providers, detta anche AIIP, alla quale
possono aderire enti e società che commercializzano servizi di accesso ad Internet. Nel
1997, con il sostegno dell'Unione Europea, è stata costituita l'EuroISPA, un'associazione
di secondo grado, di cui fanno parte le associazioni nazionali dei providers, i Paesi
europei, che però non fanno parte dell'Unione Europea, possono partecipare all'EuroISPA
solo come osservatori30.
In mancanza di una disciplina normativa,
per offrire punti di riferimento uniformi, riguardo gli obblighi e i diritti dei
providers, sono state avanzate, da più parti, proposte di autoregolamentazione.
Su questo punto si è avuta una
convergenza di vedute: il Consiglio europeo, nella risoluzione del 17 febbraio 1997, sui
contenuti illegali e nocivi in Internet, ha invitato gli Stati membri ad incoraggiare la
formazione di sistemi di autodisciplina, in questo settore, lo stesso monito viene
ripresentato nella proposta di decisione del Consiglio europeo, del novembre 1997,
sull'adozione del piano pluriennale d'azione comunitaria, per garantire l'uso sicuro di
Internet, anche il Comitato dei Rappresentanti permanenti presso il Consiglio europeo, la
Commissione europea, e il Parlamento europeo si sono espressi favorevolmente
sull'argomento31. Alla base di questo orientamento comune, c'è la consapevolezza
dell'inadeguatezza degli ordinamenti vigenti, e del danno che una disciplina repressiva
porterebbe allo sviluppo della società, perciò diventa necessario un efficiente sistema
di autoregolamentazione, che abbia ovviamente carattere internazionale32.
Il 12 marzo 1998, la Camera dei Deputati
ha approvato una risoluzione, con la quale ha impegnato il Governo ad una serie di azioni,
per contrastare la diffusione in Internet di contenuti pedo-pornografici, queste azioni
consistono, per lo più, nel mettere sotto controllo tutta la Rete, in funzione della
lotta alla pedofilia33.
Internet è troppo spesso descritto come
lo strumento ideale per la commissione di illeciti, e questa sua cattiva fama è
sicuramente uno dei motivi che hanno determinato il ritardo, in Italia, della sua
diffusione e del suo impiego. Occorre, quindi, un'azione che affermi definitivamente i
valori positivi della Rete, conosciuti e sostenuti anche dall'Unione Europea34,
soprattutto nel campo del lavoro e dell'informazione, e quest'azione potrebbe anche essere
un codice di autoregolamentazione dei fornitori di accessi e di servizi.
La legge 675/96 indica, tra i compiti del
Garante per la protezione dei dati personali, quello di promuovere, tra le categorie
interessate, la sottoscrizione di codici deontologici, e quello di verificarne la
conformità alla legge. Il Convegno del Garante, che si è tenuto a Roma nel maggio del
1998, ha indicato i punti fondamentali per la regolamentazione di Internet, ma,
soprattutto, ha fatto emergere una visione sostanzialmente negativa della Rete, che è
alla base della volontà di repressione propria del Governo35. Ma, la necessità per
Internet dell'autodisciplina, in questo convegno, è stata evidenziata da Giovanni
Buttarelli e da Ugo De Siervo, i quali hanno ripetuto che una disciplina solo legislativa
non è né idonea, e né sufficiente per il raggiungimento dello scopo, e che l'unica
soluzione è l'autoregolamentazione, sotto il controllo della legge36.
Il problema fondamentale, che riguarda la
regolamentazione di Internet, è la responsabilità del provider, per i contenuti illeciti
ed offensivi, immessi da altri in Rete. Questo problema può essere risolto da un codice
di autodisciplina, riguardante solo la categoria dei fornitori di servizi di
telecomunicazioni, e che preveda il diritto del provider di cancellare contenuti
"critici", e lo sollevi dalla responsabilità nei confronti dell'autore del
materiale oscurato, e dalla responsabilità verso la legge, nel caso in cui il provider
ritenga non opportuno il suo intervento.
In Italia sono state avanzate tre
proposte di autoregolamentazione: la prima è stata avanzata dal Ministro delle Poste e
delle Telecomunicazioni, ed è il risultato raggiunto da un gruppo di lavoro, formato
dall'AIIP, dalla Telecom Italia, dalla Olivetti, e dall'ANEE (Associazione Nazionale
Editoria Elettronica); il secondo codice di autodisciplina è stato proposto dall'ANFoV
(Associazione Nazionale Fornitori di Videoinformazione), infine, la terza proposta, la
"Carta delle garanzie di Internet", è stata sviluppata da un gruppo di studio
di Interlex37. Queste tre proposte si differenziano soprattutto su un punto di notevole
importanza, che riguarda l'individuazione dei soggetti che devono aderire al codice: il
codice di ANFoV si considera obbligatorio per i suoi associati, e per qualsiasi soggetto
che operi su Internet; il codice redatto dall'AIIP (
) deve essere osservato dai suoi
sottoscrittori, i quali devono estendere la sua obbligatorietà ai terzi con cui hanno a
che fare, anche se non appartengono alla categoria che si vuole autodisciplinare; la
"Carta delle garanzie di Internet", invece, stabilisce che possono aderire, alle
sue disposizioni, i fornitori di servizi Internet.
Il gruppo di lavoro di Interlex, ha
preferito la facoltatività all'obbligatorietà, perché, è stato obiettato che
quest'ultima può essere attribuita solo dalla legge, mentre si ha una convergenza di
vedute sulla non responsabilità del provider, per i contenuti a lui non riconducibili , e
sul suo obbligo di informare l'Autorità giudiziaria di contenuti illeciti, accessibili al
pubblico, dei quali sia venuto a conoscenza. Questi codici indicano, come presupposto
della responsabilità del provider, la sua "partecipazione diretta all'elaborazione
di un contenuto"38; questa condizione è eccessivamente restrittiva, perché esclude
tutti i casi in cui il provider possa rendere accessibili al pubblico alcuni contenuti
illeciti, durante l'esercizio della sua attività di controllo.
Il problema, in realtà, è individuare
chi deve decidere sull'offensività, o sulla illiceità, del contenuto, e chi deve
esercitare il controllo: è chiaro che questo problema non riguarda quei contenuti che
costituiscono reato, perché l'autodisciplina non può sostituire la legge penale, ma quel
materiale cosiddetto critico, la cui diffusione non è vietata dalla legge, e che comunque
può essere offensivo per alcune categorie di utenti. La soluzione proposta dal codice
ministeriale di autoregolamentazione, è la classificazione preventiva del materiale,
effettuata dai fornitori stessi, la "Carta" di Interlex ha invece proposto
l'applicazione di un sistema di filtraggio, per permettere agli utenti libertà di scelta.
I codici di autodisciplina sono uno
strumento necessario per supplire alle carenze legislative, e per dare certezza di regole
alle categorie interessate, ma questi risultati si possono raggiungere solo se i codici
sono resi obbligatori per i soggetti destinatari, e ciò può accadere solo quando
l'obbligo è previsto da una norma di legge.
CAPITOLO 3: "LA TUTELA DEI MINORI IN
INTERNET".
§1: "Internet e pedofilia".
Il 26 ottobre 1995, a Manchester, è
stata scoperta un'organizzazione di pedofili, che trasmetteva foto pornografiche
attraverso Internet; nel dicembre 1995, è la Compuserve a sospendere duecento gruppi
privati, che, attraverso il suo accesso, diffondevano contenuti pedo-pornografici;
nell'ottobre 1996, a Barcellona, la polizia scopre un giro di pedofili, che utilizzava
Internet per trovare clienti. Questi e tanti altri casi dimostrano l'uso che di Internet
fa una certa categoria di utenti1 dediti alla pedofilia, e che giustifica l'atteggiamento
del nostro Governo, il quale ha proposto una regolamentazione repressiva della Rete2.
Le caratteristiche proprie di Internet
permettono di compiere attività illecite a distanza e mantenendo l'anonimato, e le
vittime di tali azioni sono soprattutto minori; è chiaro che sono necessari interventi
normativi razionali e mirati, che abbiano però ad oggetto i comportamenti criminali e i
loro autori, e non la Rete.
Il problema della pedofilia in realtà
non è collegato ad Internet, ma è sempre esistito: anche quando Internet non c'era,
esisteva un mercato clandestino in cui circolavano foto, video e altro materiale, con
contenuti di tutti i generi3; ciò vuol dire che i pedofili utilizzavano altri strumenti
per scambiare informazioni e per avvicinare le proprie vittime. Il mondo della pedofilia
è popolato da due tipi distinti di soggetti: da una parte ci sono i pedofili, persone
deviate, il cui comportamento è punito dal nostro ordinamento, e dall'altra parte ci sono
organizzazioni criminali che, invece, gestiscono i traffici di bambini e di materiale
pedo-pornografico. La protezione dei minori da queste persone rientra nei compiti dei
genitori, degli insegnanti, e della polizia; quindi non si devono proteggere i bambini e i
ragazzi da Internet, ma dai quei soggetti che lo usano per porre in essere le loro
attività illecite. La Rete è solo uno strumento, così come il telefono, che permette
comunicazioni e scambi di materiale pressoché immediati; una sua regolamentazione
repressiva può avere, come unico risultato, il blocco e il ritardo del suo sviluppo nel
nostro Paese.
Le proposte di repressione del Governo
sono poi supportate dalla stampa, che non perde occasione per enfatizzare, in modo forse
eccessivo, il collegamento tra Internet e pedofili, diffondendo una visione della Rete
negativa, secondo alcuni addirittura infamante4; tanto che si è addirittura pensato che
lo scopo realmente perseguito da partiti e giornalisti , sia quello di limitare , se non
proprio censurare, la libertà nella Rete, descrivendo quest'ultima
<<nell'immaginario degli italiani, come strumento di repressione5>>. Alla base
della volontà di reprimere Internet, c'è, comunque, sicuramente una paura diffusa verso
uno strumento nuovo, che non è semplice da conoscere, una sorta di
"Internetfobia".
A sostegno di questa tesi, si può citare
una notizia, riportata sul "Corriere della sera" del 13 novembre 1998,
riguardante un sacerdote siracusano, che decide di agire privatamente contro i pedofili in
Rete, facendosi aiutare da circa quaranta hackers. Sacerdote e hackers hanno fondato
l'associazione Anti-Pedo Hacker Crusade (APHC), dandosi anche un codice deontologico6; la
loro attività consiste nello scoprire siti per pedofili, nell'entrarvi e nel raccogliere
più informazioni possibili sui loro proprietari; le notizie raccolte sono passate ai
providers che ospitano questi siti, i quali poi avvertono la polizia. Inoltre, l'Anti-Pedo
Hacker Crusade offre anche assistenza ai genitori dei bambini navigatori, e aiutano le
famiglie di bambini gravemente malati, pubblicizzando in Internet la loro situazione,
nella speranza che, in questo modo, più medici ne siano informati, e possano aiutare
quelle famiglie.
I membri dell'Anti-Pedo Hacker Crusade
sanno di violare spesso la legge nel momento in cui agiscono, ma si autogiustificano
dicendo di perseguire una giusta causa, e sostenendo che, oltretutto, la libertà di
espressione non consente la commissione di illeciti. Il mondo giuridico non gli ha dato
molta importanza, ma non bisogna sottovalutare il pericolo rappresentato da queste
persone, che autonomamente decidono cosa è giusto, e agiscono per "distruggere"
cosa, invece, secondo loro, non lo è, prescindendo da qualsiasi norma positiva7.
In conclusione, Internet è uno strumento
che, per le sue qualità, viene usato anche per commettere degli illeciti; ma sulla base
dei risultati delle azioni di polizia, si può dire che la Rete è uno strumento in
realtà trasparente, e si può facilmente risalire a chi ha commesso il reato. Inoltre, la
polizia controlla Internet da parecchio tempo, e il risultato delle sue lunghe indagini è
un numero piuttosto ridotto di indiziati; questo significa semplicemente che il fenomeno
della pedofilia in Internet non è smisurato, come la stampa e gli altri mezzi vogliono
far credere, e che il grado di disinformazione sull'argomento è molto alto8.
§2: " Iniziative adottate dagli
Stati Uniti per contrastare l'immissione di contenuti illeciti e dannosi in Internet
".
L'ordinamento americano, con l'articolo
2251 dell'U.S. Code, sanziona la produzione di materiale pornografico, per la cui
diffusione sono coinvolti minori, e la produzione di materiale che riproduce scene di
rapporti sessuali, di ogni specie e in ogni forma, con minori; con il successivo articolo
2252, è punita anche la diffusione di immagini, con contenuti pedo-pornografici,
effettuata con ogni mezzo, anche informatico.
A questa normativa generale, il Governo
americano volle affiancare una legge speciale, per proibire la diffusione di materiale
"indecente" attraverso Internet: si trattava del Communications Decency Act,
approvato nel febbraio del 1996. Questa normativa particolare vietava
<<l'utilizzazione oscena, molesta e impropia delle strutture di tale
comunicazione>>; estendeva all'uso osceno e molesto delle strutture di
telecomunicazioni le disposizioni contenute nella legge sulle comunicazioni del 1934, e le
leggi penali federali, che proibiscono le conversazioni oscene e moleste; obbligava i
distributori di programmazione video multicanale a codificare o oscurare i programmi per
adulti "sessualmente espliciti"; e riconosceva agli operatori dei servizi via
cavo la possibilità di rifiutare la trasmissione degli stessi programmi. Vietava anche
l'utilizzo del computer per distribuire o vendere materiale osceno; e infine poneva il
divieto di <<utilizzazione di strutture o mezzi di comunicazione, interstatale o
internazionale, per persuadere, indurre, allettare o costringere un minore a prostituirsi
o a commettere atti sessuali penalmente perseguibili>>.
Il Communications Decency Act fu subito
impugnato da più organizzazioni, tra le quali associazioni per le libertà civili e
organizzazioni di utenti di Internet, che lamentavano l'ambiguità del concetto di
"decency", infatti la nuova legge non dava una definizione di osceno, e non
specificava che il materiale censurato non doveva avere alcun valore artistico o
scientifico; i ricorrenti invocavano inoltre il Primo Emendamento alla Costituzione
federale (1791), per il quale non può essere posto alcun limite alla libertà di stampa e
di parola. L'azione legale fu decisa, il 12 giugno 1996, dalla Corte federale della
Pennsylvania, che sospese l'applicazione del Communications Decency Act per sospetta
incostituzionalità9.
I giudici federali preferirono accentuare
la tutela della libertà di manifestazione del pensiero rispetto alla libertà di
segretezza e riservatezza, che pure è garantita dal Quattordicesimo Emendamento,
soprattutto contro le ingerenze dello Stato10, e definirono l'attività svolta attraverso
la Rete come <<una conversazione infinita a livello mondiale>>, che non può
essere interrotta dallo Stato per mezzo del Communications Decency Act. Il Governo
statunitense impugnò immediatamente questa decisione dinanzi alla Corte suprema federale,
che, nel dicembre 1996, decise definitivamente di occuparsi del caso.
Il Presidente Clinton, a sostegno del
Communications Decency Act, rilasciò una dichiarazione nella quale affermava:
<<Rimango convinto, allo stesso modo di quando sottoscrissi la legge, che la
Costituzione ci autorizza, attraverso l'emanazione del Communications Decency Act, ad
aiutare i genitori a far si che i loro figli non vengano in contatto con materiale di
discutibile contenuto trasmesso attraverso la Rete. Continuerò a fare tutto ciò che è
in mio potere, per dare alle famiglie ogni strumento utile per proteggere i loro fanciulli
da questo materiale. Per esempio, noi sosteniamo fortemente lo sviluppo e la diffusa
utilizzabilità dei sistemi, che consentono ad entrambi i genitori e alle scuole di
impedire che, attraverso i computer adoperabili dai fanciulli, possa essere ricevuto
materiale di discutibile contenuto11>>.
La Corte suprema, con la sentenza n.
96-511, il 26 giugno 1997, respinse l'appello presentato dal Governo, perché, anche se lo
scopo perseguito dal Communications Decency Act era legittimo e di notevole importanza, la
legge cassata violava il principio della libertà di parola, tutelato dal Primo
Emendamento12. Il Governo, attraverso il Communications Decency Act, vietava diversi tipi
di materiale, sicuramente dannosi per i minori, ma che gli adulti avevano diritto di
ricevere e di scambiarsi, perché, nell'ambito della garanzia posta dal Primo Emendamento,
rientrano anche quelle informazioni a contenuto sessuale, che sono indecenti, ma non
oscene13.
Il Governo americano, nonostante il
fallimento del Communications Decency Act, ha riprovato a disciplinare l'immissione dei
contenuti illeciti e dannosi in Internet; infatti, nell'ottobre del 1998, il Congresso
americano ha approvato il Child Online Protection Act, perseguendo sempre lo scopo di
protezione dei minori dalla pornografia immessa su Internet dagli operatori commerciali.
Effettivamente il problema dei contenuti illeciti e dannosi nella Rete, è molto sentito
nelle scuole americane, dove i collegamenti ad Internet sono onnipresenti14.
Il Congresso americano, con il Child
Online Protection Act, basandosi sulle opposizioni sollevate al Communications Decency
Act, ha definito cosa si intende per materiale dannoso per i minori, sottolineando, anche,
che tale materiale non può avere alcun valore artistico o scientifico, ma queste maggiori
precisazioni non hanno permesso di evitare l'obiezione che su Internet sono presenti
documenti provenienti da tutto il mondo, e che in ogni parte del mondo vi è un diverso
senso della morale e di cosa può essere dannoso per un minore. Inoltre, è stato anche
obiettato che la legge avrebbe dovuto riguardare solo i siti pornografici e affini, in
realtà la sua formulazione permetteva l'applicazione delle sanzioni a qualunque sito
contenente materiale dannoso.
Per evitare l'oscuramento di questi siti
, il Child Online Protection Act suggeriva l'applicazione di sistemi che riuscivano a
controllare l'età degli utenti; ma, oltre ad essere eccessivamente costosi, questi
sistemi violavano il principio del diritto alla riservatezza, pure tutelato
costituzionalmente.
Anche il Child Online Protection Act,
come il Communications Decency Act, è stato dichiarato incostituzionale, perché in
contrasto con la disposizione del Primo Emendamento. Internet è il luogo in cui tutto il
mondo comunica, scambiandosi liberamente idee ed informazioni. Anche in questo caso, pur
conoscendo l'importanza della tutela dei minori da tutto ciò che può danneggiare il loro
sviluppo psico-fisico, i giudici hanno ritenuto che costituirebbe un danno maggiore
togliere ai minori la garanzia del Primo Emendamento, in nome della loro tutela15.
Il 9 marzo 2000 è stato pubblicato il
documento ufficiale del Gruppo di lavoro, istituito dal Presidente degli Stati Uniti, sul
tema "Condotta illegale implicante l'uso di Internet". Il Gruppo di lavoro era
costituito dalle principali autorità governative e statali americane, dalle varie agenzie
di Stato, da associazioni industriali e dei consumatori; e il suo scopo era preparare un
rapporto sulle condotte illegali attraverso Internet, che considerasse la capacità
dell'attuale legislazione federale di reprimere tali comportamenti, la necessità di nuovi
strumenti tecnologici per una seria attività investigativa e di repressione, e la
possibilità di creare nuovi strumenti per educare genitori ed insegnanti a prevenire i
rischi derivanti da queste condotte16.
Il Governo americano sente la necessità
di disciplinare Internet, e vuole farlo estendendo i principi della legislazione vigente;
riconosce inoltre che la Rete, che è un mondo nuovo e diverso da quello fisico, pone
nuove sfide, e per vincerle occorrono nuove figure professionali, e soprattutto nuovi
strumenti investigativi. Il Governo è anche convinto che per disciplinare Internet,
bisogna partire dal singolo utente, e garantire soprattutto la sua sicurezza; è per
questo che promuove proposte di regolamentazione, che non penalizzino la Rete, ma la
considerino solo come uno strumento, che gli uomini utilizzano per compiere azioni
illecite; il Governo sostiene anche lo sviluppo di strumenti tecnologici appropriati, e di
metodi, come per esempio i programmi di etica virtuale, che insegnino agli utenti di
Internet come prevenire e minimizzare i rischi di attività illegali.
Alla luce di questa strategia su
Internet, presentata dal Governo, il Gruppo di lavoro, nel suo rapporto sul tema
"Condotta illegale implicante l'uso di Internet", ha indicato tre direttive
sulle quali deve basarsi la regolamentazione della Rete. Innanzitutto la disciplina
normativa deve avere ad oggetto la condotta illegale, e non la Rete, dato che questo è
solo il mezzo utilizzato; da questo punto di vista, secondo il Gruppo di lavoro, le leggi
vigenti possono essere tranquillamente estese ai nuovi casi di condotte illegali
attraverso Internet, anche se esistono alcune ipotesi particolari che, non rientrando
nell'ambito delle norme attuali, devono essere oggetto di un emendamento.
Si deve sostenere la coordinazione delle
forze dell'ordine a livello internazionale, federale, statale e locale; si devono fornire
poi, le stesse forze dell'ordine di nuove figure professionali, e di nuovi strumenti
tecnologici, che gli permettano di rintracciare, in tempo reale, il percorso delle
comunicazioni su Internet, e di identificare gli utenti che possono compiere atti illeciti
in Rete, mantenendo l'anonimato. Anche qui esistono nuove situazioni, per le quali le
leggi in vigore vanno emendate. Infine il settore privato deve supportare il Governo e
collaborare nello studio di nuovi strumenti e metodi che educhino gli utenti a prevenire i
rischi delle attività illecite17.
Dal 15 al 17 maggio si è svolta a Parigi
la Conferenza del G8, sul tema "Confronto pubblico - privato sulla sicurezza e la
riservatezza nel ciberspazio", in cui gli Stati partecipanti hanno cercato nuove
soluzioni per prevenire l'aumento del crimine informatico, che minaccia la sicurezza e
l'affidabilità della Rete.
Oltre ad offrire ampie opportunità
socialmente importanti, Internet offre anche la possibilità, ad alcuni individui di
compiere atti illegali, con un basso rischio e mantenendo l'anonimato, permettendogli di
accedere, senza autorizzazione, a comunicazioni riservate, attaccare l'integrità dei
sistemi della Rete, distribuire materiale pornografico, ecc. Questi sono problemi comuni a
tutti i Paesi partecipanti alla Conferenza, che possono essere risolti solo con una
collaborazione tra industrie e Governi, rispettando i bisogni e le necessità di ognuno; e
le soluzioni dovranno essere globali, flessibili e prontamente adattabili ai veloci
cambiamenti tecnologici. La Conferenza di Parigi ha dato la possibilità ai Paesi del G8
di discutere insieme i problemi comuni, cercando nuove soluzioni18.
Gli Stati Uniti si rendono conto
dell'importanza del problema della tutela dei minori, che spesso sono vittime, ma a volte
anche fruitori di materiale a sfondo sessuale immesso nella Rete. Per reagire a questa
situazione, la maggior parte degli Stati federali, anche se appartengono alla tradizione
giuridica di Common Law, si sono dotati di un codice di diritto penale, e lo hanno
pubblicato su Internet per renderlo disponibile a tutti. I diversi codici, però, non sono
del tutto simili tra di loro, infatti alcuni non prevedono nessuna ipotesi di reato
riguardante lo sfruttamento sessuale dei minori, mentre altri prevedono anche cinque
fattispecie di reato sullo stesso argomento19.
Il primo codice considerato è quello
dello Stato dell'Alaska20: qui la sezione 11.41.455 è dedicata allo "sfruttamento
dei minori", e punisce <<l'induzione o l'impiego dei minori di anni diciotto
nella produzione di riviste, filmati, fotografie o riproduzioni di altro genere, di
condotte, reali o simulate, afferenti la sfera sessuale>>, e la norma indica, poi,
in maniera specifica le diverse condotte; al secondo comma, la norma individua come
responsabili dello sfruttamento, anche i genitori e le persone legalmente preposte al
controllo del minore, che gli consentano di compiere gli atti sopra indicati, e che sono a
conoscenza del fatto che questi comportamenti sono finalizzati alla produzione di riviste,
video o altro. La sezione 47.17.023 sanziona colui che, a causa della sua attività, si
trovi a stampare o produrre detto materiale, e, sospettando che i suoi contenuti siano
pedo-pornografici, non lo denunci alle autorità.
Anche il codice dell'Arizona21 impone a
chiunque di denunciare l'individuazione di attività volte allo sfruttamento sessuale dei
minori, ma non individua un'ipotesi autonoma di reato; e lo stesso può dirsi per i codici
della California e del Colorado.
Nel Codice penale del Connecticut, tutta
la sezione 53a è dedicata allo sfruttamento dei minori, e in particolare si individuano
le ipotesi di "oscenità nei confronti dei minori", di impiego dei minori in
prestazioni oscene, di promozione di questa attività, e le ipotesi di importazione,
possesso e distribuzione di materiale pornografico; in quest'ultima fattispecie il reato
sussiste anche se il materiale è destinato ad un pubblico adulto. Per quanto riguarda il
reato di importazione, questa figura è collocata tra i reati contro la moralità, perché
si presume che, chi importa nello Stato due o più copie di una pubblicazione dai
contenuti pedo-pornografici, voglia promuovere la pornografia minorile, e attenti
all'integrità morale dei suoi cittadini.
Il codice della Florida non fa alcun
riferimento esplicito allo sfruttamento dei minori per scopi commerciali; mentre il codice
della Georgia22, con l'articolo 19-7-5, individua il reato di "sexual
exploitation", col fine di indurre i minori alla prostituzione o alla produzione di
materiale pornografico; la sezione 16-12-100 stabilisce che ogni persona, e non solo
genitori o tutori, che spinge un minore a compiere prestazioni sessuali per poi
riprodurle, pubblicizzarle o venderle, e non per fini medici, educativi, o per esigenze di
indagine di polizia, commette lo stesso reato.
Il codice dell'Idaho23 sanziona, nel
Titolo 18, lo sfruttamento dei minori e degli adulti che sono più vulnerabili degli
altri, per la produzione di materiale pornografico; in particolare, la sezione 18-107A
punisce anche il semplice possesso di tale materiale, per difendere l'identità dei minori
coinvolti; mentre, la sezione 18-105A lett. d), punisce chi riproduce atti sessuali
compiuti da un minore, solo se ha un'età maggiore di almeno cinque anni, rispetto a
quella del minore stesso.
Il codice dell'Indiana24 raggruppa in un
unico articolo, il 35-49-3-2, il reato di partecipazione, direzione, produzione,
finanziamento e presentazione di foto, video o altri tipi di riproduzioni visive di
prestazioni oscene in generale; lo stesso articolo prevede punizioni più severe nel caso
in cui lo stesso tipo di materiale veda coinvolti minori dell'età, vera o apparente, di
sedici anni.
I codici dell'Iowa e del Kansas non
prevedono il reato di sfruttamento dei minori per la produzione di materiale pornografico;
il codice del Kentucky25, invece, nel Titolo I, riunisce i reati di sfruttamento dei
minori e di divulgazione di materiale pedo-pornografico.
La raccolta di leggi del Massachusetts26,
disciplina in modo molto particolareggiato tali reati; il Capitolo 272, sezione 29/B,
prevede infatti che: <<Chiunque, con intento lascivo, diffonda qualsiasi materiale
di tipo visivo che contenga una rappresentazione o riproduzione di ogni posa, statica o in
movimento, in stato di nudità di un minore di anni diciotto, conoscendo il contenuto del
materiale, o essendo a conoscenza di fatti che ne dimostrino il contenuto, con l'intento
di diffonderlo, deve essere punito con la reclusione in una prigione statale per un
periodo non inferiore ai dieci, e non superiore ai vent'anni o con una sanzione pecuniaria
non inferiore a mille e non superiore a cinquantamila dollari, o all'equivalente del
triplo del danno economico derivato dalla distribuzione, se maggiore, o da entrambe le
somme>>, le pene sono le stesse anche nel caso di distribuzione di immagini
rappresentanti una condotta sessuale. Per determinare l'età della vittima si deve fare
riferimento alla testimonianza del minore stesso, di uno dei partecipanti alla
realizzazione del materiale, o di un esperto indicato dalle autorità, che può procedere
alla visita medica della vittima. La sezione 29/C prevede pene più gravi per chi possiede
o vende materiale rappresentante minori impegnati in relazioni sessuali, conoscendone il
contenuto.
I codici del Missouri (sezioni 573.035 e
573.037) e del Nevada (sezioni NRS200.700 e 200.760) puniscono la produzione e il possesso
di materiale pornografico che vede coinvolti minori di diciotto anni. Il codice del
Nebraska27, invece, al Capitolo 28, aggiunge un nuovo elemento indicato nell'articolo
28-1463.03, che dichiara illegale, per una persona, svolgere consapevolmente l'azione di
fare, pubblicare, dirigere, creare ogni riproduzione di atti sessuali espliciti, che abbia
un minore di diciotto anni tra i partecipanti o gli osservatori ritratti; l'articolo
sanziona il possesso e la vendita del materiale, e la costrizione psico-fisica del minore
alla sua realizzazione.
Il codice del New Hampshire28, al
paragrafo 649-A:3, prevede il reato di vendita, consegna, negoziazione, pubblicazione,
possesso a fini commerciali di materiale con contenuti pedo-pornografici; punisce anche
l'acquisto e il possesso per fini propri, e l'importazione, diretta o indiretta, di video
con tali contenuti. Il paragrafo 649-A:4, prevede un'esenzione da questi reati per
bibliotecari, tecnici del video, impiegati nei cinema, professionisti e volontari che non
ricevono alcun vantaggio economico dalla divulgazione del materiale.
Il codice del New Jersey29 considera come
minore la persona che non ha superato i sedici anni di età, prevede espressamente il
computer come mezzo di produzione e divulgazione del materiale pedo-pornografico, e
introduce un sistema di "schedatura" dei condannati per reati di stampo
sessuale.
Il codice di New York sanziona solo la
fornitura di materiale indecente ai minori; mentre quello dell'Ohio distingue tra
riproduzioni di minori in stato di nudità, permesse ai genitori, o a chi per loro, oppure
fatte per motivi artistici, medici o scientifici, e riproduzioni di minori impiegati in
prestazioni oscene, che invece sono vietate. Il codice della Pennsylvania, al paragrafo
6312, sanziona la rappresentazione fotografica, filmata ed elettronica, di abusi sessuali
su minori; il fatto che l'agente non conoscesse l'età della sua vittima, o che il minore
rappresentasse un'età maggiore di quella reale, non esclude la sua punibilità.
Anche i codici del Rhode Island, della
Carolina del Sud, dello Utah, della Virginia, del Wyoming e del Vermont vietano la
pubblicazione di rappresentazioni di minori degli anni diciotto in stato di nudità, e di
minori coinvolti in prestazioni sessuali.
Infine, il codice del Texas punisce il reato di "indecency with a child", se il
ragazzo ha un'età inferiore ai diciassette anni, e non dispone nulla riguardo alla
pornografia minorile.
§3: "Iniziative europee poste in
essere per contrastare l'immissione di contenuti illeciti e nocivi in Internet".
Il passaggio dal mondo delle
comunicazioni di massa al mondo dei nuovi servizi di comunicazione e di informazione più
vicini al modello editoriale, rende necessaria un'azione politico-legislativa
internazionale, che permetta di tutelare meglio i minori, spesso vittime di azioni
illecite svolte attraverso la Rete.
I nuovi servizi, tra i quali Internet,
sono decentrati, sono più vicini all'individuo, e sono in grado di fornire all'utente
un'ampia gamma di prestazioni accessibili mediante una rete telefonica, un modem e un
computer. Inoltre, con Internet ogni utente, oltre ad essere fruitore dei servizi offerti,
può anche essere fornitore di informazioni. Con i nuovi servizi, i contenuti determinati
dei vecchi sistemi di comunicazione si fondono, diventando "ibridi",
difficilmente qualificabili, infatti nella Rete un unico contenuto spesso comprende
elementi diversi, come per esempio messaggi pubblicitari, informazioni e giochi, che non
possono essere isolati in modo netto.
Questo nuovo modo di comunicare, di
informare e di informarsi, solleva problemi reali, difficili da affrontare per
l'estensione globale della Rete, dove possono essere immessi, oltre ai normali contenuti,
tutti i tipi di contenuti controversi, dalla pornografia infantile all'istigazione al
razzismo, e, anche se per accedervi bisogna superare una serie di ostacoli, tali
informazioni sono più visibili nei nuovi servizi che nei media tradizionali30.
La Commissione europea, nel 1996, per
rispondere ad una richiesta avanzata dal Consiglio e dal Parlamento europeo, di un esame
approfondito dei nuovi problemi sollevati da Internet, presentò due documenti dal
contenuto complementare: una Comunicazione intitolata "Informazioni di contenuto
illecito e nocivo su Internet", che poneva misure a breve termine, da adottare per
avvicinare le posizioni degli Stati membri sul problema dei contenuti immessi nella Rete,
e il "Libro verde sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi
audiovisivi e di informazione"31. In quest'ultimo documento, la Commissione esaminava
i problemi che dovevano essere risolti
per garantire la massima espansione delle telecomunicazioni, assicurando così un buon
equilibrio tra il diritto alla libertà di espressione e la tutela dei minori e della
dignità umana.
Il Libro verde distingueva i contenuti
illeciti, come la pedo-pornografia , attività illegale e soggetta a sanzioni penali, dai
contenuti nocivi, come la pornografia per adulti, che è del tutto lecita, ma che può
pregiudicare il corretto sviluppo psico-fisico di un minore, evidenziando così due
problemi di diversa natura, da risolvere con provvedimenti diversi. Per il problema dei
contenuti nocivi la Commissione proponeva l'applicazione al computer di un software di
filtraggio, per consentire un controllo parentale, o l'etichettatura dei contenuti da
parte dei providers, mentre, per contrastare l'immissione dei contenuti illeciti, riteneva
necessaria una cooperazione tra gli Stati membri nei settori della giustizia e della
politica interna, e incoraggiava anche la cooperazione tra i vari settori industriali. In
questo modo l'Unione Europea poteva contribuire più efficacemente alla ricerca di
soluzioni globali. Questi orientamenti generali si affiancavano alle misure più concrete
che la Commissione indicava nella Comunicazione sulle informazioni di contenuto illecito e
nocivo in Internet32.
Il fenomeno dei contenuti controversi
nella Rete ha sempre avuto dimensioni circoscritte, ma ha riguardato molti settori
distinti come la sicurezza nazionale, la tutela dei minori, la tutela della dignità
umana, la sicurezza economica, ecc., per questo tale fenomeno non è mai stato ignorato,
perché potrebbe addirittura compromettere il completo sviluppo delle potenzialità
economiche, sociali e culturali di Internet. La Commissione, nella Comunicazione, indicava
le iniziative da adottare per ridurre il flusso di contenuti in Internet, come per esempio
incoraggiare la formazione di organismi di autodisciplina, o promuovere attività di
sensibilizzazione del pubblico adulto per permettere di comprendere i benefici e gli
svantaggi della Rete, ed aumentare le possibilità di informazione offerte da Internet.
Tali iniziative dovevano però essere adottate nell'ambito del libero scambio di servizi,
garantito dal Trattato CE, e della cooperazione tra i ministeri della giustizia e degli
interni.
Il Parlamento europeo33, il 24 aprile
1997, ha adottato una risoluzione relativa alla Comunicazione sulle informazioni di
contenuto illegale e nocivo in Internet, basata sulla relazione dell'onorevole Pierre
Pradier. Con riferimento ai contenuti illegali la risoluzione chiedeva agli Stati membri
di inserire, nei propri codici penali, un numero minimo di norme comuni, e di rafforzare
la cooperazione amministrativa, e alla Commissione di proporre delle direttive per la
formazione di un sistema di autodisciplina comunitario, indicando soprattutto gli
obiettivi da raggiungere per una maggiore tutela dei minori, e i provvedimenti necessari
per garantire che ogni caso di pedo-pornografia, scoperto in Rete, venisse segnalato, non
solo alla polizia nazionale, ma anche all'Europol e all'Interpol. Riguardo ai contenuti
nocivi, la risoluzione chiedeva sia alla Commissione che agli Stati membri di incoraggiare
la formazione di un sistema internazionale comune di classificazione, compatibile con il
protocollo PICS34, e abbastanza flessibile per tenere conto delle varie differenze
culturali.
Basandosi su questa risoluzione, la
Commissione ha elaborato successivamente un "Piano pluriennale d'azione comunitaria
per promuovere l'uso sicuro di Internet", presentato il 27 novembre 1997. Scopo del
"Piano d'azione" era incoraggiare lo sviluppo dell'industria di Internet, e
garantire il suo uso sicuro, attraverso la promozione di sistemi di autodisciplina e di
controllo dei contenuti, e attraverso la comunicazione a genitori ed insegnanti dei
servizi forniti dall'industria per meglio sfruttare le opportunità della Rete.
Il Parlamento europeo, nella prima
settimana di luglio del 1998, ha adottato una relazione che apportava alcuni emendamenti
al "Piano d'azione", completando la proposta della Commissione35, soprattutto
precisava la pericolosità dei contenuti illegali e nocivi, non solo riguardo il completo
sviluppo di Internet, ma anche verso la salute mentale degli utenti, e per questo
considerava necessario adoperarsi e creare degli standard etici. Ricordava inoltre il
compito proprio degli Stati membri di sanzionare i trasgressori, anche se a livello
comunitario non era così semplice visto che non esisteva ancora una nozione comune di
"minore".
Il "Piano d'azione" è stato
approvato dal Parlamento europeo, con la decisione 276/1999/CE, del 25 gennaio 1999, ma
non è mai stato eseguito dall'Unione Europea, il suo testo comunque è stato ripreso in
un Congresso internazionale sullo sfruttamento sessuale dei bambini in Internet,
organizzato nell'ottobre 1999 dall'Austria, al quale hanno partecipato soprattutto
magistrati, funzionari di polizia e rappresentanti di associazioni di service providers
europee e statunitensi36. In questo congresso è stata proposta la formazione di unità
particolari, specializzate nella lotta alla pedo-pornografia, si è richiesta anche una
collaborazione più stretta tra le diverse autorità nazionali per individuare e
distruggere, nel più breve tempo possibile, le reti costruite dai pedofili, e si è
sottolineata ancora una volta la necessità di sensibilizzare gli utenti sul problema
della pedofilia in Internet, incoraggiandoli a denunciare tutti i casi sospetti.
Il 16 dicembre, il Consiglio dell'Unione
Europea ha presentato un progetto di decisione sulla diffusione di materiale per pedofili
nella Rete37, basato sulle disposizioni contenute nel "Piano d'azione", che è
stato poi discusso il 10 aprile 2000 dal Parlamento europeo, il quale ha chiesto una
definizione più precisa dei reati punibili, e in particolare di cosa si intende per
pedo-pornografia, ha indicato come "bambini" le persone di età inferiore ai
sedici anni, e ha chiesto l'adozione di sistemi capaci di accertare l'età delle persone
che hanno un indirizzo di posta elettronica, infine ha proposto la creazione di un
"registro europeo dei responsabili di reati a sfondo sessuale, comprendente i nomi
delle persone condannate per distribuzione di pornografia infantile e abusi sessuali a
danno di bambini"38. La decisione del Consiglio dell'Unione Europea, relativa alla
lotta contro la pornografia infantile su Internet, è stata presentata il 29 maggio
200039.
Negli ultimi anni, in Europa sono state
adottate interessanti iniziative anche a livello nazionale, in particolare, in Belgio la
legge del 25 aprile 199540 ha introdotto nel codice penale l'articolo 383-bis, che punisce
chi espone, vende, affitta, distribuisce, fabbrica o importa, a fini commerciali, oggetti,
films, foto o diapositive, che contengano scene pornografiche in cui sono coinvolti minori
di sedici anni, è punito anche il semplice possesso di tale materiale. Nel caso in cui la
commissione del reato è, in realtà, un atto di partecipazione all'attività di
un'associazione che ha come fine lo sfruttamento della pedo-pornografia, la pena è dei
lavori forzati, da dieci a quindici anni. L'articolo 383-bis comprende anche la clausola
di extraterritorialità, considerando tali reati perseguibili in Belgio, anche se commessi
all'estero. La polizia giudiziaria belga ha inoltre istituito una linea diretta (hot-line)
per le segnalazioni di forme estreme di pornografia, compresa la pornografia infantile,
distribuite con qualsiasi mezzo, anche attraverso la Rete. Il codice penale francese41,
con l'articolo 227-23, punisce la registrazione, la trasmissione e la diffusione di
immagini pornografiche coinvolgenti minori, la pena è maggiore se i minori coinvolti
hanno un'età inferiore ai quindici anni; è punita solo la pornografia infantile che si
traduca in immagini, non è punito invece il semplice possesso di tale materiale.
Grazie ad un'iniziativa dei governi
francese e belga, il problema della distribuzione di contenuti pedo-pornografici via
Internet è stato portato all'attenzione dell'OCSE, che ha elaborato, nel 1997, una
relazione sulla cooperazione internazionale, relativa ai contenuti e alla condotta su
Internet; il Consiglio dei ministri dell'OCSE, in seguito ad un'iniziativa belga, sempre
nel 1997, ha adottato una dichiarazione che condanna energicamente la pornografia
infantile e la sua distribuzione attraverso la Rete, e richiede misure immediate per
combattere queste attività42.
Nel Regno Unito43 le norme contro la
pornografia infantile sono contenute nelle leggi del 1978, sulla protezione dei fanciulli,
e del 1988 sulla giustizia penale: in particolare, la legge del 1978 punisce la diffusione
con ogni mezzo di "fotografie" o "pseudo-fotografie" oscene, che
riprendono minori di sedici anni, la norma si riferisce anche ai video e alle immagini
ottenute con il computer, mentre la legge del 1988 punisce il semplice possesso di questo
materiale. Sempre in Gran Bretagna, la Fondazione di monitoraggio di Internet (IWF), un
organismo di autodisciplina finanziato dall'industria, ha istituito una hot-line, che
consente agli utenti di denunciare i contenuti ritenuti illegali, e ha riunito un gruppo
di soggetti interessati, tra cui ECO (il forum tedesco per il commercio elettronico) e
Childnet International (l'Associazione per la tutela dell'infanzia che ha sede in Gran
Bretagna), per sviluppare l'iniziativa INCORE, Internet Content Rating for Europe, che
intende studiare la classificazione dei contenuti, formare una rete europea di hot-lines,
ed esaminare il contributo europeo agli standard globali.
Il codice penale tedesco44, con
l'articolo 184-3, punisce la diffusione di pubblicazioni e riproduzioni pornografiche, con
contenuti particolarmente scabrosi, come per esempio scene di violenza o partecipazioni di
bambini, la pena è maggiore nel caso in cui tale materiale coinvolga minori di
quattordici anni.
Il nuovo codice penale spagnolo45, con
l'articolo 198-1, punisce chiunque utilizzi un minore a fini pornografici, sempre che, in
assenza del consenso del minore, il fatto non integri un più grave reato. Ai fini della
recidiva il giudice può considerare reati analoghi commessi all'estero.
Nei Paesi Bassi46, nel giugno 1996, un
gruppo di fornitori e di utenti Internet hanno istituito una hot-line contro la
pedo-pornografia per riuscire a rintracciare gli autori del materiale, l'iniziativa ha
avuto successo, infatti si è avuta una riduzione sostanziale della quantità di immagini
pedo-pornografiche distribuite dall'Olanda, e gli autori sono stati incriminati. Nel 1997
è stata anche istituita una seconda hot-line contro la discriminazione razziale in Rete.
Nel caso in cui il materiale segnalato provenga da un altro Paese, la hot-line avvertirà
l'autore e il fornitore del servizio esteri, se il materiale non verrà eliminato, la
hot-line informerà la polizia di quel Paese.
§4: "Soluzioni legislative adottate
dal Giappone contro i contenuti illeciti e dannosi in Internet".
Il codice penale giapponese, con la
sezione 17547, proibisce la distribuzione e l'esibizione di "foto" o
"documenti" osceni, prevedendo come sanzioni la reclusione fino a due anni, o il
pagamento di una multa fino a 2.500.000 yen (circa 21.000 dollari).
I problemi più importanti che riguardano
queste disposizioni, sono determinati soprattutto dal fatto che il codice penale
giapponese ha più di un secolo di vita, ed è per questo che le sue norme vietano le
oscenità su carta stampata, proprio perché il legislatore non conosceva la realtà
virtuale o le immagini digitali, inoltre i giuristi giapponesi hanno continuato ad
interpretare il codice senza estendere la sua portata ai nuovi mezzi di comunicazione. Le
norme penali, poi, non danno una definizione di "oscenità", ma a questo ha
pensato la Corte Suprema che, nel 1951, ha definito come osceno ciò che stimola o eccita
il desiderio sessuale delle persone, ed offende l'ordinario senso del pudore48, la stessa
Corte poi, seguendo questi criteri, ha anche deciso molti casi, che però riguardavano
pubblicazioni, fotografie o comunque solo materiale tangibile e non digitale.
Alla regolamentazione legislativa si è
poi affiancata, già dal 1949, l'autoregolamentazione delle diverse industrie, per
disciplinare anche nei nuovi media, e soprattutto in Internet, l'immissione di contenuti
osceni, ma queste norme etiche non sono uniformi in tutto il Paese e possono variare molto
da regione a regione.
Il primo verdetto di colpevolezza, per
l'immissione di contenuti pornografici in Rete, è stato emanato dai giudici giapponesi,
nell'aprile del 1996, nel caso "Bekkome"49, il nome è quello del provider che
ospitava il sito incriminato: qui il convenuto, un uomo d'affari di ventotto anni,
prendeva le immagini originali dai siti esteri e le inseriva nella sua home page,
mostrando, così, trecento immagini oscene, stampate su carta, a più di centomila utenti.
La Corte lo ha considerato colpevole per aver violato la sezione 175 del codice penale, ma
questa decisione è stata criticata da Satoshi Sonoda50, professore di diritto penale
presso l'Università di Kansai, secondo cui la Corte, in questo caso, non poteva
dichiarare colpevole il convenuto sulla base della disposizione del codice penale, perché
le oscenità divulgate non erano riprodotte su materiale tangibile, ma erano informazioni
digitali, e cioè solo dati. Nell'aprile del 1998, è stata emanata la legge n. 5551, che
ha ad oggetto la regolamentazione della pornografia in Internet, e che, per i suoi
contenuti, può essere paragonata al Communications Decency Act statunitense.
Questa legge, approvata all'unanimità,
persegue due obiettivi fondamentali: la disciplina della distribuzione ai minori di
materiale pornografico attraverso Internet, e soprattutto la regolamentazione
dell'immissione di contenuti osceni nella Rete. La legge distingue i due tipi di materiale
sulla base della loro legalità, stabilisce innanzitutto che il titolare di un sito
pornografico deve comunicare alla Commissione di pubblica sicurezza (Ko-an-iinkai)
l'apertura della sua home page, e prevede una responsabilità penale in capo al fornitore
stesso, se non adotta precauzioni per impedire l'accesso al suo sito ai minori di diciotto
anni. La legge inoltre riconosce, come la sezione 230 del Communications Decency Act, una
responsabilità penale in capo ai providers che sono a conoscenza dell'immissione di
immagini oscene, e quindi illegali, nello spazio che forniscono, i providers hanno quindi
l'obbligo di monitorare i contenuti dei siti pornografici, e di impedire l'immissione in
Rete dei contenuti osceni.
La nuova disciplina, però, presenta
anch'essa delle lacune, per esempio non indica cosa si intende per "oscenità",
costringendo i providers ad agire ugualmente, anche quando non sono convinti
dell'illiceità delle immagini immesse nella Rete, inoltre permette alla Commissione di
pubblica sicurezza di avvertire i titolari dei siti pornografici, regolarmente denunciati,
se possono essere considerati violatori della nuova normativa. E' stata anche evidenziata
una questione di parità di disciplina tra le informazioni pornografiche digitali e le
stesse immagini su materiale tangibile, infatti la distribuzione di queste ultime non è
stata ancora regolamentata, e i minori possono trovare tali riviste in qualsiasi libreria.
Sorprendentemente, la nuova legge non
vieta la distribuzione di immagini pornografiche ai minori, se la stessa distribuzione è
considerata lecita dall'ordinamento, ma si prevede una responsabilità in capo al
distributore nel caso in cui il pagamento delle riviste è richiesto da minori. Sulla base
di questa diversità di regolamentazione alcuni hanno supposto che il vero scopo della
legge n. 55 non è la tutela dei minori dai contenuti illeciti e nocivi, ma semplicemente
la regolamentazione del giro d'affari dei distributori di immagini pornografiche.
La nuova legge ha quindi instaurato in
Giappone un regime di interdizione generale per il possesso a fini commerciali e la
pubblicazione di informazioni digitali oscene, e questo regime è anche garantito dal
controllo svolto in Rete dalla polizia, la cui attività è stata criticata, soprattutto
da Masao Haribe52, professore di diritto dell'informazione presso l'università di
Hitotsubaschi, il quale ha ricordato che, oltre dall'articolo 21 della Costituzione
giapponese, il diritto alla libertà di espressione è tutelato anche dalla legge
sull'informazione elettronica, che vieta al governo e ad organizzazioni ufficiali di
censurare i contenuti della Rete; di conseguenza, stando al dettato della legge, la
polizia non dovrebbe imporre il proprio monitoraggio sulle informazioni immesse in
Internet.
Nel novembre del 1997, è stato
presentato un progetto di legge53 che propone di vietare la distribuzione della
pornografia infantile (child-porn) per proteggere i minori dallo sfruttamento e dagli
abusi sessuali, in effetti le norme giapponesi non punivano, con norme specifiche, la
produzione e la commercializzazione di materiale pedo-pornografico, a meno che i bambini
coinvolti non avessero subito degli abusi sessuali. Questa proposta di legge invece ha
un'ampia portata, perché include nel suo ambito, oltre alla disciplina della pornografia
infantile, anche la regolamentazione dello sfruttamento della prostituzione infantile e
del turismo sessuale nei Paesi esteri , e inoltre comprende la clausola di
extraterritorialità.
La nuova proposta non indica, però,
l'età delle persone che devono essere considerate "minori", anche se questa
definizione è in realtà necessaria, perché l'ordinamento giapponese definisce il minore
come una persona di età inferiore ai diciotto anni, ma prevede la possibilità per le
donne di sposarsi già a sedici anni. Questa lacuna è stata colmata nel maggio del 1998
dalla Federazione giapponese degli ordini degli avvocati, che hanno proposto, per
l'applicazione della proposta di legge, di intendere come minore la persona di età
inferiore a sedici anni.
Abbiamo già detto che, fino al 1997, la
pornografia infantile non era affatto disciplinata in Giappone, in effetti la necessità
della regolamentazione non è stata sentita dalla popolazione giapponese, ma è stata
sottolineata dai Paesi occidentali, che avevano già iniziato a prevedere e ad applicare
gli strumenti necessari per tutelare i minori da ogni forma di sfruttamento, soprattutto
da quelle attuate attraverso Internet.
Anche gli altri Paesi asiatici hanno
adeguato i loro ordinamenti ai nuovi problemi sollevati da Internet, per esempio, il
governo di Singapore54, già da settembre 1996, ha introdotto un sistema di autorizzazioni
per i providers, e ha vietato l'immissione in Rete di alcuni contenuti in particolare,
(immagini pornografiche, informazioni immorali, ecc.).
In Cina, invece, una legge prevede che
tutti i navigatori di Internet debbano dichiarare alla polizia di essere utenti, mentre il
governo cinese ha previsto l'obbligo per i providers di oscurare le informazioni con
contenuti pornografici e antisociali55.
§5: "La legge italiana contro lo
sfruttamento sessuale dei minori come nuova forma di riduzione in schiavitù".
Il codice penale italiano, fino
all'entrata in vigore della legge 66/96, individuava come reato, nell'articolo 519 cm. 2
n. 1 e 2, i rapporti sessuali (indicati come "congiunzioni carnali") con minori
di quattordici anni a prescindere dal loro consenso; l'età della vittima saliva fino a
sedici anni nel caso in cui ad agire fosse il genitore, il tutore o altra persona legata
al minore da una "relazione di convivenza".
La legge 66/96, intitolata "Norme
contro la violenza sessuale", ha apportato una prima modifica alla disciplina della
protezione sessuale dei minori, e della violenza sessuale in genere, abrogando tutto il
capo I del titolo IX del libro II del codice penale, intitolato "Dei delitti contro
la libertà sessuale", oltre agli articoli 530, 539, 542 e 543, riguardanti
rispettivamente la corruzione di minori, l'età della persona offesa, le pene accessorie,
la querela dell'offeso e il diritto di querela. La legge 66 ha inoltre introdotto nel
codice penale nove articoli, dal 609-bis al 609-novies, che disciplinano le diverse
fattispecie della violenza sessuale, considerandole "delitti contro la persona",
e in particolare "contro la libertà sessuale". Per quanto riguarda la violenza
sui minori, respingendo la tesi sull'esistenza del diritto del fanciullo alla sessualità
agita, la legge ha individuato, nell'articolo 609-quater, la pedofilia come abuso
sessuale, riguardante il compimento di un qualsiasi atto sessuale da parte di un adulto
con un minore che non ha superato i quattordici anni, o con un minore di sedici anni, se
ad agire è una persona legata al bambino da una relazione di convivenza, la legge prevede
poi, come aggravante, il fatto che il minore , al momento dell'abuso, non avesse ancora
compiuto i dieci anni. Rientra nell'ambito dell'articolo 609-quater anche il compimento di
atti sessuali da parte del minore che ha già superato i quattordici anni di età con un
minore che non ha ancora compiuto i tredici anni, sempre che tra i due intercorra una
differenza di età maggiore di tre anni56.
Nel 1998 è stata emanata una seconda
legge, più specifica della prima, intitolata "Norme contro lo sfruttamento della
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori come nuove forme
di riduzione in schiavitù", che colma i vuoti legislativi della disciplina
previgente, soprattutto estendendo la propria protezione anche ai ragazzi
infradiciottenni, e tutelando, con le sue disposizioni, sia i bambini italiani, che i
bambini stranieri dallo sfruttamento commerciale dei loro corpi e delle loro anime. La
legge 269 individua nuove fattispecie criminose, e inserisce nel codice penale, dopo
l'articolo 600 sulla "Riduzione in schiavitù" , sei nuovi articoli, dal 600-bis
al 600-septies, in adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo (27
maggio 1991, n. 176). La norma che più caratterizza la legge 269 è l'articolo 600-ter,
che introduce il reato di pornografia minorile, punendo chiunque sfrutti un minore degli
anni diciotto, per realizzare esibizioni pornografiche o per produrre materiale
pornografico, chiunque "con qualsiasi mezzo, anche per via telematica",
pubblicizzi il materiale o diffonda informazioni finalizzate all'adescamento di minori, e
infine chiunque, consapevolmente, ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale
pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori. Il legislatore, con
questo articolo, ha dimostrato di essere consapevole dell'insufficienza degli strumenti
offerti dall'Autorità pubblica per contrastare il fenomeno della pornografia minorile (si
vedano gli articoli 528, 565 e 725 c.p. e l'articolo 112, T.U. di P. S.), e ha cercato di
porvi rimedio, non solo perché la pornografia minorile è un'offesa al pudore e all'onore
sessuale, ma soprattutto perché annienta spiritualmente il minore, riducendolo in una
situazione simile a quella di uno schiavo57. Il comma 1 dell'articolo 600-ter sanziona lo
sfruttamento dei minori "al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre
materiale pornografico", intendendo per esibizione la realizzazione di uno spettacolo
dal vivo dinanzi ad un pubblico, e per materiale pornografico riviste, giornali, foto,
video, immagini telematiche, e anche reperti biologici (questa, infatti, è l'ultima
pratica di alcune forme di depravazione sessuale); il comma 2 punisce chi fa commercio del
materiale pornografico allo stesso modo dello sfruttatore. Il comma 3 dello stesso
articolo individua e sanziona due condotte distinte: quella di chi, al di fuori delle
ipotesi di commercializzazione e sfruttamento, " con qualsiasi mezzo, anche per via
telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico", e la
condotta di chi, sempre al di fuori delle ipotesi di sfruttamento e di
commercializzazione, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, "distribuisce o
divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale
dei minori degli anni diciotto"; infine il comma 4 sanziona chi, al di fuori delle
ipotesi precedenti, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale
pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori.
Le due condotte previste dal comma 3 sono
caratterizzate dall'assenza di un intento lucrativo e di un contesto professionale, e la
loro previsione è finalizzata a contrastare il comportamento del privato non
imprenditore, che agevola la divulgazione del materiale pornografico per puro diletto,
quindi senza fini di lucro, utilizzando gli strumenti più vari , tra cui anche Internet,
che non poteva non essere richiamato dal legislatore, vista la sua diffusione e la sua
velocità di trasmissione58. Inoltre la Rete è utilizzata tantissimo da bambini e
adolescenti, che a casa, nella scuola o in biblioteca, ricorrono al computer per navigare;
e questa circostanza determina l'avvicinamento dei pedofili al mezzo telematico, i quali
usano Internet anche e soprattutto per stabilire più facilmente dei contatti con le loro
vittime.
La formulazione dell'articolo 600-ter ha
sollevato numerose critiche in dottrina, molte delle quali sottolineano l'incertezza della
disposizione, dovuta soprattutto alla mancanza di una definizione di "pornografia
minorile". Secondo una prima interpretazione, presupponendo che lo scopo perseguito
dalla legge sia impedire lo sfruttamento sessuale dei minori, può intendersi per
pornografia minorile ogni rappresentazione che coinvolga dei minori in pratiche sessuali;
secondo un'altra interpretazione, peraltro già accreditata dai mass media, la L. 269,
invece, è soprattutto una "legge anti pedofili", che colpisce i soggetti
sessualmente deviati, fruitori del materiale pornografico.
Secondo questa ultima lettura,
l'illiceità del materiale non dipende da ciò che rappresenta, ma dalla perversione del
detentore, perché il pedofilo, per soddisfare il suo istinto, ricorre anche a
rappresentazioni di minori in un contesto non sessuale59, inoltre il materiale
pornografico può anche essere prodotto filmando il minore a sua insaputa, così
riprendendolo in pose del tutto naturali. Le pene previste da questo articolo,
eccezionalmente alte in rapporto all'articolo 600, denunciano poi proprio l'intento del
legislatore di punire più la produzione di tale materiale, che i danni causati al minore
coinvolto60.
Oggetto di critica è stato anche
l'inciso dell'articolo 600-ter "con qualsiasi mezzo, anche per via telematica":
qui la precisazione è ritenuta superflua da una parte della dottrina61, perché già
l'espressione "con ogni mezzo" include nel proprio ambito lo strumento
telematico , e la forte allusione ad Internet è decisamente punitiva nei confronti del
mezzo stesso62.
Quando il reato di divulgazione,
distribuzione o pubblicizzazione di materiale pedo-pornografico è compiuto attraverso
Internet, il numero dei soggetti coinvolti è molteplice, infatti oltre all'autore del
materiale, bisogna considerare anche chi lo inserisce nella Rete, chi lo ospita nel
proprio spazio, chi permette l'accesso ad esso e chi lo memorizza. Quindi si può
affermare che, prevedendo espressamente il mezzo telematico, il legislatore abbia
individuato una nuova responsabilità penale in capo ai providers63, e abbia inteso
limitare la libertà di espressione su Internet64. In realtà ai providers può solo
essere riconosciuto l'obbligo di identificare gli utenti, registrando le loro vere
generalità, e possono essere considerati responsabili solo in relazione a questo obbligo.
Il Senatore Semenzato65 si è reso conto
dell'inopportunità della precisazione "anche per via telematica" presente nel
comma 3 dell'articolo 600-ter, e del collegamento diretto tra Internet e pedofilia che ne
deriva, e, all'inizio del 1999, ha proposto un disegno di legge di modifica con il quale
ha suggerito di sopprimere l'espressione "anche per via telematica", e di
aggiungere all'inciso "con qualsiasi mezzo" la parola
"consapevolmente".
L'altro articolo della L. 269, che ha
sollevato non poche critiche, è il 600-quater, che proibisce la detenzione di materiale
pedo-pornografico, punendo "chiunque, al di fuori delle ipotesi previste
nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico
prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto
"66.
Il legislatore ha voluto colpire con questo articolo, i fruitori delle prestazioni
sessuali dei minori67, riconoscendo al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria la
possibilità di procedere a perquisizioni personali e domiciliari, rischiando di ledere il
loro diritto alla privacy. L'articolo 600-quater è in realtà la continuazione
dell'articolo 600-ter comma 4, che sanziona "chi cede ad altri, anche a titolo
gratuito, materiale rappresentante minori", e si affianca all'articolo 528 c.p., che
punisce la detenzione di materiale osceno solo nel caso in cui il soggetto voglia
commercializzarlo. L'anticipo di tutela previsto dall'articolo 600-quater è reso
"tollerabile"68 dall'avverbio "consapevolmente" e dal riferimento allo
sfruttamento sessuale dei minori, che avvicina la fattispecie al reato di ricettazione,
escludendo l'esistenza del reato stesso nel caso in cui il materiale sia il risultato
della personale attività del detentore69.
Le Sezioni unite penali della Cassazione,
il 31 maggio scorso, si sono pronunciate sul testo dell'articolo 600-ter, fornendo la loro
interpretazione, che è stata fraintesa dalla maggior parte dei mezzi di informazione,
tanto che la presidenza della Suprema Corte ha dovuto diffondere un comunicato nel quale
precisava il senso della sua decisione. L'interpretazione si basa sul rispetto
dell'integrità personale e morale del minore, e sul riconoscimento del suo diritto ad un
corretto sviluppo psicologico, comunque leso, "sfruttato", dalle attività
pornografiche, cui il minore è stato sottoposto da persone adulte. Secondo la Cassazione,
perché si configuri lo "sfruttamento" non è necessaria la finalità lucrativa,
come sostiene la maggior parte della dottrina, è necessario invece che ci sia il
potenziale pericolo di diffusione del materiale, anche a titolo gratuito; la Cassazione
sostiene cioè che, perché si possa rientrare nell'ambito dell'articolo 600-ter, è
necessario che il materiale pornografico non resti nella sfera strettamente privata del
produttore, fermo restando che poi la produzione di questo materiale spesso avviene
nell'ambito di situazioni in cui possono verificarsi altri e più gravi reati70.
Il legislatore ha sottolineato la
gravità dei reati individuati dagli articoli 600-ter e 600-quater, prevedendo
l'applicabilità delle loro disposizioni anche quando l'atto è commesso da un cittadino
italiano all'estero, in questo modo egli ha voluto rafforzare l'efficacia
"general-preventiva" della norma, prevedendo un reato universale71.
La gravità del tema oggetto della L.
269/98 è sottolineato anche dall'articolo 14 della legge stessa, intitolato
"Attività di contrasto", che introduce la figura dell' "agente
provocatore". L'articolo 14, infatti, autorizza al par. 1 "gli ufficiali di
polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali,
o per la tutela dei minori, ovvero di quelle istituite per il contrasto dei delitti di
criminalità organizzata" a procedere ad un acquisto simulato di materiale
pornografico, o a partecipare alle iniziative turistiche, previa autorizzazione
giudiziaria, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli
articoli 600-bis (relativo alla prostituzione minorile) cm 1, 600-ter (relativo alla
pornografia minorile) cmm 1, 2, 3 e 600-quinquies (relativo alle iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) del c.p.. Il par. 2 dello stesso
articolo prevede che l'organo del ministero dell'interno per la sicurezza e per la
regolarità dei servizi di telecomunicazioni, svolga, su richiesta motivata dell'autorità
giudiziaria, le attività necessarie di contrasto dei delitti di cui agli articoli 600-bis
cm 1, 600-ter cmm 1, 2, 3, e 600-quinquies del c.p., commessi attraverso sistemi
informatici. A tal fine, gli agenti e gli ufficiali della p. g., in servizio presso gli
uffici centrali e periferici della polizia delle poste e delle comunicazioni72, possono
utilizzare indicazioni di copertura, attivare siti, gestire o partecipare ad aree di
comunicazione in rete; questi uffici, per le stesse finalità, possono anche svolgere le
attività indicate nel precedente paragrafo73.
La disposizione del par. 1, ispirata
all'articolo 97 del d.p.r. 287/90 in tema di acquisto simulato di droga, può sollevare
dei problemi in rapporto alla figura dell'agente provocatore, il cui compito non è quello
di osservare l'altrui attività illecita per raccogliere elementi di prova già esistenti,
ma di formare gli stessi attraverso un proprio comportamento attivo e diretto.
La seconda disposizione, invece, è molto
più preoccupante, perché supera il confine dell'acquisto simulato, e prevede il
compimento di un'attività illecita da parte di pubblici funzionari, che è in realtà
un'ulteriore offesa dell'interesse che si vuole proteggere. Tra l'altro l'attività
illecita può essere posta in essere solo se è stata avanzata una richiesta motivata da
parte dell'autorità giudiziaria: questo fa presumere che si è già instaurato il
procedimento penale, e quindi sono già stati individuati almeno alcuni degli indiziati.
La figura dell'agente provocatore, così come è prevista dall'articolo 14, è una figura
indeterminata che può far temere abusi e distorsioni, soprattutto perché la L. 269 non
prevede anche una definizione di "pornografia minorile"74.
§6: "Gli strumenti di controllo
applicabili contro i contenuti illeciti e nocivi di Internet".
La diffusione mondiale di Internet e la
possibilità che ogni suo utente diventi anche fornitore di contenuti evidenziano
l'importanza del problema della tutela delle categorie di utenti più sensibili alle
informazioni illecite e nocive. L'industria ha tentato di rispondere al problema
elaborando una serie di meccanismi, basati su programmi informatici, capaci di impedire
l'accesso ai siti che contengono materiale dannoso o illegale, le cui funzioni si
differenziano in base al livello in cui operano: gli utenti possono adottare dispositivi
di bloccaggio del computer, che consentono di limitare l'accesso dei minori durante la
navigazione, o dei sistemi di memorizzazione della navigazione, che permettono un
controllo parentale a posteriori; i fornitori di contenuti possono inserire una pagina di
avvertenza, che descrive il contenuto del materiale e che indica i requisiti necessari per
accedervi; infine i fornitori di accessi, che non hanno un interesse specifico ad
instaurare sistemi di controllo sistematico dei contenuti, possono tuttavia applicare un
meccanismo di bloccaggio di siti già identificati. Questi dispositivi individuano il
materiale da bloccare basandosi sui criteri indicati in tre diverse classificazioni: la
"lista nera" individua tutti i siti da bloccare in base alle informazioni
problematiche che contengono, come per esempio violenza o nudità; la "lista
bianca" indica i nomi dei siti precedentemente individuati in cui è permesso
l'accesso; e infine la "classificazione neutra" che indica i siti cui poter
accedere, scelti in base ai criteri di selezione di ogni singolo utente.
I sistemi che permettono una migliore e
più completa tutela del minore sono quelli operanti nel livello dell'utente, che si
basano sulla "classificazione neutra", proprio perché tale classificazione
tiene conto delle differenze di sensibilità nazionale, locale ed individuale, e permette
ad ogni utente di creare una "vista" personale sulla Rete, escludendo le
informazioni che non vuole incontrare75.
Il World Wide Web Consortium (W3C) ha
elaborato un metodo per regolamentare l'accesso ai documenti di Internet, definito da una
serie di specifiche che prevedono di associare indicazioni di contenuto (rating) alle
pagine di Internet, per decidere l'accesso: questo insieme di protocolli costituisce il
PICS, Platform for Internet Content Selection, e le indicazioni di contenuto sono
rilasciate da agenzie (rating-agency) sulla base di un sistema di classificazione
proprietario (rating-system)76. Ogni documento viene classificato secondo le diverse
categorie, come "violenza" o "sesso", che formano il rating-system e
che sono fornite da più organizzazioni di consumatori, e viene di conseguenza indicato il
valore in base ad una serie di livelli, come per esempio "nessuna violenza" o
"violenza simulata", la classificazione risultante è riportata in un'etichetta
(PICS-Label) che viene infine associata al documento dalla rating-agency. Quindi
l'etichetta descrive il documento da più punti di vista, in modo che il genitore o
l'insegnante possano decidere con sicurezza di bloccare o meno l'accesso del minore al
sito web77.
Gli Stati Uniti, dopo la dichiarazione di
incostituzionalità del Communication Decency Act, hanno fortemente sostenuto lo standard
PICS come il miglior sistema per tutelare le categorie di utenti più sensibili ai
contenuti osceni, ed esistono già dal 1996, all'interno di Internet, diverse
rating-agency che si occupano della classificazione dei documenti in lingua inglese78.
In Europa anche la Commissione ha
sostenuto questa tecnologia ed ha evidenziato la necessità di costituire uno o più
sistemi di classificazione europei, considerando il sistema PICS come l'unica soluzione
possibile per classificare le informazioni e tutelare i minori senza dover ricorrere alla
censura di Internet.
I sistemi di classificazione più
conosciuti disponibili in Rete e considerati delle vere e proprie "sentinelle"
sono: 1) NET NANNY79, che consente di individuare parole o intere frasi a rischio e
interviene quando queste compaiono all'interno di una pagina web, registrando l'accesso o
anche chiudendo completamente il browser; questo sistema può anche bloccare tutte le
immagini e impedire che il computer spedisca qualsiasi dato; 2) CYBER PATROL80, che oltre
a controllare tutta l'attività del computer impedisce l'accesso ad una lista di siti
scelti dall'utente o indicati dai produttori; 3) CYBERSITTER81, che individua le parole a
rischio, ma analizza il loro contesto prima di impedire l'accesso a quelle pagine,
evitando così eccessive restrizioni; 4) SURF WATCH82, che filtra i siti indicati in una
lista fornita dai produttori; questo programma è disponibile anche per reti aziendali; e
infine 5) SAFE SURF83, un sistema che richiede ai gestori l'inserimento nelle pagine web
di etichette nascoste, attribuite in base ai contenuti, secondo criteri prestabiliti.
In Italia il Corso di laurea in Scienze
dell'informazione dell'Università di Bologna, in collaborazione con la lista GENITORI
della Città Invisibile, ha progettato la realizzazione di IT/RA84, la prima agenzia in
Europa per il rilascio di etichette PICS firmate elettronicamente secondo lo standard
DSig. Tra gli iscritti alla lista GENITORI della Città Invisibile vi sono molti
professionisti, direttamente impegnati con i minori, che hanno partecipato alla
discussione pubblica per l'individuazione dei possibili livelli e categorie del
rating-system di IT/RA, le loro proposte sono poi state valutate da associazioni e
personalità pubbliche che si occupano della tutela dei minori.
Il progetto, nella sua fase iniziale, ha
visto la realizzazione di un'Agenzia di Auto-Classificazione, ospitata in un server www
del Corso di laurea: si tratta di un'agenzia parzialmente automatizzata, che rilascia
etichette PICS ai creatori di pagine web, i quali classificano autonomamente le
informazioni che immettono in Rete compilando un modulo on-line, nel quale specificano i
dati generali, come il titolo della pagina o l'indirizzo e-mail dell'autore, e il livello
dei contenuti del documento stesso, secondo le categorie del rating-system di IT/RA.
Tutti i membri della lista GENITORI sono
stati da subito consapevoli del fatto che IT/RA sia uno strumento che può facilitare il
ruolo di educatori, ma la presenza di genitori ed insegnanti accanto al minore durante la
navigazione in Rete è fondamentale per una corretta fruizione della tecnologia da parte
del minore, e non può essere sostituita da alcun sistema di controllo. Il rating, quindi,
consente l'autoregolamentazione degli utenti sulla base dei protocolli PICS rendendo
inutile l'intervento di una Autorità costituita, si tratta di un sistema liberale che
rispetta i valori alternativi e diversi, soprattutto se viene incentivato il pluralismo
delle rating-agency85.
§7: "Alcune organizzazioni che
agiscono contro lo sfruttamento sessuale dei minori".
Il 31 agosto del 1996 si è tenuta a
Stoccolma la prima Conferenza mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini
commerciali, alla quale hanno partecipato, oltre ai 119 Stati e alle diverse agenzie delle
Nazioni Unite, anche alcune tra le più importanti organizzazioni non governative
internazionali.
Gli obiettivi individuati dal Congresso
sono stati: 1) sviluppare un piano operativo e collaborativo globale per combattere la
prostituzione, la pornografia infantile e il traffico di minori a fini sessuali; 2)
coinvolgere nel programma il maggior numero di gruppi decisionali e 3) adottare uno
statuto ed elaborare un programma d'azione contro lo sfruttamento sessuale dei bambini,
basato oltre che sulla collaborazione tra gli Stati e tutti i settori della società,
anche sulla prevenzione, sostenendo l'educazione sui diritti del bambino soprattutto in
ambito familiare, e il potenziamento e l'applicazione delle leggi nazionali contro la
pedofilia e lo sfruttamento dei minori86.
Il Congresso ha soprattutto riconosciuto
e sottolineato l'importanza delle azioni svolte e delle iniziative intraprese dalle
organizzazioni non governative di tutto il mondo, che, con il loro contributo hanno
segnato tappe importanti nella lotta agli abusi e allo sfruttamento dei minori; alcune di
queste associazioni, come abbiamo detto prima, sono state promotrici e hanno anche preso
parte attiva alla Conferenza di Stoccolma, come l'Unicef, l'ECPAT, l'International
Catholic Child Bureau (ICCB) e l'Alleanza internazionale per la salvezza del bambino87.
Due tra le più importanti ONLUS che
svolgono un ruolo attivo soprattutto nella lotta alla pornografia infantile e alla
pedofilia in Internet sono ECPAT e il Telefono Arcobaleno.
In particolare, ECPAT88 (End Child
Prostitution, Pornography And Trafficking for commercial purposes) nasce nel 1991 in
seguito ad una Consultazione tenutasi nel 1990 a Chiang Mai, in Thailandia, per iniziare a
combattere il fenomeno della prostituzione infantile e del turismo sessuale in Asia e in
altre parti del Terzo Mondo, La Consultazione si concluse con la decisione di lanciare una
campagna di tre anni, a partire dal 1991, con sede a Bangkok, dove il fenomeno della
prostituzione infantile era il più grave, e già alla fine del primo anno si formarono in
nove paesi industrializzati (Australia, Canada, Francia, Giappone, Paesi Bassi, Regno
Unito, Svezia e Svizzera) e in tre paesi asiatici (Sri Lanka, Filippine e Taiwan) i primi
gruppi ECPAT.
Quest'organizzazione, non lucrativa e di
utilità sociale, lavora con le istituzioni, con le forze di polizia locali, ma
soprattutto con l'Interpol e in particolare con il suo Gruppo di Lavoro Permanente sui
delitti contro i minori; e grazie al suo impegno e alla sua professionalità la sua
campagna si è sviluppata rapidamente, tanto che è stata proprio ECPAT a proporre la
Conferenza internazionale che si è tenuta a Stoccolma nel 1996, per coinvolgere più
direttamente i governi nella lotta allo sfruttamento sessuale dei minori, garantendo una
cooperazione internazionale al più alto livello, così come previsto dall'articolo 34
della Convenzione ONU sui diritti del bambino: "Gli Stati parti alla Convenzione
devono prendere tutte le misure appropriate a livello nazionale, bilaterale e
multilaterale per proteggere il bambino da tutte le forme di sfruttamento sessuale e di
abuso sessuale".
Il gruppo ECPAT si è costituito in
Italia nel 1994, e anche qui da noi ha svolto la sua attività mantenendo stretti i
rapporti con le istituzioni, tanto che nel marzo 1995, grazie al suo lavoro di lobbying,
il Parlamento si impegnò ad assumere le opportune iniziative affinché le agenzie di
viaggio e i tour operators rispettassero la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e
contrastassero ogni forma di turismo sessuale; nel 1996 ECPAT organizzò corsi di
formazione per agenti speciali di polizia addetti all'ufficio minori, e infine sostenne
fortemente l'approvazione della L. 269/98 contro ogni tipo di sfruttamento sessuale dei
minori.
L'altra organizzazione non lucrativa di
utilità sociale che svolge un'intensa attività a livello mondiale contro ogni tipo di
abuso e di sfruttamento dei bambini è il Telefono Arcobaleno89, costituito nel 1996 ad
Avola e presieduto da don Fortunato di Noto.
In particolare, un'intera sezione del
Telefono Arcobaleno si occupa esclusivamente del monitoraggio del fenomeno della
pornografia infantile e della sua diffusione su Internet, avvalendosi dell'aiuto di
volontari, esperti nei diversi settori interessati, e di centinaia di utenti della Rete
che, da ogni parte del mondo, segnalano quotidianamente decine di attività illegali.
Questa sezione del Telefono Arcobaleno, grazie alla sua efficienza, si è posta
all'avanguardia mondiale per la conoscenza del fenomeno della pedofilia, e questo l'ha
portata a collaborare, oltre che con alcune Procure italiane, con i Carabinieri e con il
Parlamento italiano, anche con la polizia del Brasile, della Germania, del Giappone, degli
Stati Uniti, e con i providers di tutto il mondo.
L'attività svolta dall'associazione
consiste esclusivamente nello scoprire i siti illegali dal contenuto inequivocabile, e nel
denunciarli alle autorità competenti. Nel 1999 i siti denunciati sono stati 7650, ma,
secondo don Fortunato Di Noto, i siti per pedofili sparsi in tutto il mondo sono circa
70mila, e danno vita ad un giro d'affari di migliaia di miliardi; i Paesi più coinvolti
in questo traffico sono gli Stati Uniti, la Russia e il Giappone, gli italiani si
appoggiano ai server di questi Paesi90.
Secondo il presidente di Telefono
Arcobaleno, quella dei pedofili è una vera e propria comunità allargata e molto
stratificata91, e questo può essere provato dall'esistenza "Radio Pedophilia",
un'università pedofila on-line e siti con contenuti propagandistici, come il sito P,
Fronte liberazione pedofili, Associazione danese per pedofili, ecc.
Il Telefono Arcobaleno ha anche istituito
un Comitato di Resistenza al Fronte liberazione dei pedofili92 per riuscire a perseguire
in modo efficace i criminali che professano la pedofilia sfruttando l'impotenza della
società, e per stimolare la Comunità internazionale a formare, in tempi brevi, una
legislazione senza confini, di portata mondiale, che disciplini finalmente Internet.
Le associazioni criminali che sfruttano
la Rete per affermare il diritto degli adulti a relazioni sessuali con bambini sono
migliaia, e possono essere combattute definitivamente solo con la solidarietà e la
collaborazione con le istituzioni. Associazioni come ECPAT e Telefono Arcobaleno hanno
permesso alla società di compiere passi fondamentali verso il rispetto dell'uomo e il
riconoscimento e la difesa dei diritti dei bambini, e inoltre, grazie al loro impegno
costante, hanno anche permesso l'oscuramento di siti illegali e l'arresto e la condanna di
un numero sempre più alto di pedofili, non solo negli Stati occidentali, ma anche in
Paesi del Terzo Mondo, grazie alla clausola di extraterritorialità, che queste
organizzazioni hanno voluto in ogni legislazione nazionale.
§8: "Conclusioni".
La questione della tutela dei minori in
Internet presenta due prospettive diverse: la tutela del navigatore adolescente come
"soggetto attivo", perché potenziale fruitore di contenuti nocivi, e la tutela
del minore come "soggetto passivo", perché strumento del reato.
Per ciò che riguarda quest'ultimo caso,
abbiamo visto come gli Stati Uniti e l'Unione Europea abbiano reagito di fronte al
dilagare incessante della pedofilia e della pornografia infantile in Internet, come
abbiano pensato innanzitutto di censurare la Rete, e come si siano poi resi conto che
Internet è solo uno strumento male utilizzato da alcune categorie di persone.
Questa consapevolezza è alla base delle
iniziative di carattere legislativo intraprese dagli Stati, non solo americani ed europei,
ma anche asiatici, che, così facendo, hanno dato un forte supporto normativo
all'attività svolta direttamente in Internet da associazioni come ECPAT e Telefono
Arcobaleno, che, già dal 1996, denunciano gli scambi di materiale pedo-pornografico
svolti attraverso la Rete e l'apertura di siti per pedofili.
Per quel che riguarda invece la tutela
del minore come "soggetto attivo", cioè potenziale utente di siti illegali o di
contenuti nocivi, la Commissione europea ha da subito sostenuto, già nel suo "Libro
verde sui contenuti illeciti e nocivi nei sistemi audiovisivi e di informazione" del
1996, la necessità di una stretta collaborazione tra Stati e industria di Internet, che,
come sappiamo, ha proposto diverse soluzioni tecnologiche al problema dei contenuti
nocivi. Tra queste, le migliori, considerate in Italia come le uniche possibili per creare
un sistema di riferimento per classificare e certificare i contenuti della Rete, sono il
sistema PICS, elaborato dal World Wide Web Consortium per i siti inglesi, e il sistema
IT/RA, realizzato dall'Università di Bologna in collaborazione con l'Università di
Perugia per i siti italiani.
Abbiamo ripetuto più volte che la
delocalizzazione di Internet e l'anonimato assoluto garantito agli utenti facilitano la
commissione di atti illeciti, e proprio per questo, da più parti, è stato sostenuto che,
per assicurare una tranquilla navigazione ai minori, occorre eliminare la garanzia
dell'anonimato. Non è una questione di facile risoluzione, perché l'anonimato garantisce
la privacy e la libera manifestazione del pensiero dell'utente; occorre quindi procedere
volta per volta ad un bilanciamento degli interessi in gioco, che si concluda con
soluzioni giustificate, necessarie e proporzionate.
Il Gruppo per la tutela delle persone con
riguardo al trattamento dei dati personali, istituito in virtù della direttiva 95/46, ha
riconosciuto in una raccomandazione (3/97) la legittimità del diritto all'anonimato in
Internet; tale legittimità è stata riconosciuta anche dai codici di autodisciplina degli
Internet Providers, che comunque prevedono la possibilità di comunicare a terzi i dati
identificativi raccolti al momento dell'accesso di un utente, solo su richiesta
dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria, in conformità alla legge93. La
maggior parte delle attività illecite svolte attraverso la Rete ha come vittime i minori,
e non si tratta solo di sfruttamento della prostituzione minorile o di produzione e
divulgazione di materiale pedo-pornografico, a volte queste attività consistono
nell'adescamento di minori on-line.
Si sono verificati, infatti, casi in cui
Internet è stato il punto di incontro tra pedofilo, o produttori di materiale
pornografico, e minori inconsapevoli; situazioni di questo tipo possono crearsi non solo
nelle chat-rooms, ma anche attraverso i Newsgroups o la posta elettronica, dove si possono
ricevere ed inviare messaggi liberi.
Tuttavia bisogna dire che si tratta di
situazioni eccezionali, sia perché i minori che utilizzano le chat-rooms sono pochi
rispetto agli adulti, e sia perché la maggior parte di questi ragazzi sono anche a
conoscenza degli inconvenienti cui possono andare incontro.
Da alcune interviste fatte a ragazzi tra
gli otto e i sedici anni, da un'equipe composta da docenti del Dipartimento di Scienza
dell'educazione dell'Università di Bologna e da operatori di Telefono Azzurro, coordinata
da Piero Bertolini, risulta che i ragazzi non sono molto interessati alla possibilità che
offre Internet di conoscere e frequentare nuovi "amici virtuali", ma sono
decisamente attratti dalla possibilità di navigare in ogni parte del mondo per soddisfare
i propri interessi e le proprie curiosità.
Ciò non toglie che, navigando, il minore
si imbatta ugualmente in comunicati particolari, come per esempio la lettera aperta
diretta al Governo italiano, scritta da un gruppo di pedofili e pubblicata in un loro
sito, nella quale rivendicano la legittimità del loro modo di fare e di pensare, o in
altro tipo di contenuti nocivi.
Dai dati delle interviste risulta anche
che per i ragazzi è importante condividere l'esperienza di Internet con i genitori, in
particolare con il padre, semplicemente perché, nella maggior parte dei casi, è
tecnicamente più preparato rispetto alla madre. Navigare insieme permette al ragazzo di
sentirsi protetto e al genitore di dare più complicità al rapporto con suo figlio,
continuando sempre ad indossare la veste di educatore.
Per questo motivo, si rivela di
fondamentale importanza insistere sia sulla questione educativa, quindi sulla opportunità
di interventi informativi, a livello familiare e scolastico, con i quali dare ai ragazzi
una formazione moralmente forte e ben orientata, e sia sulla necessità di garantire un
più ampio controllo parentale delle diverse fonti di messaggi e di tentativi di stabilire
contatti interpersonali94.
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dei consumatori nelle telecomunicazioni", in "Diritto dell'informazione e
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1974.
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in Giur. cost. 1992, p.2936.
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legislatura - luglio 1998, Camera dei Deputati, Servizio Studi.
--------------------------------------------------------------------------------
1 Art. 21 Cost. , 1 cm.; a solo titolo
esemplificativo in dottrina si veda: L. Arcidiacono, A. Carullo, G. Rizza:
"Istituzioni di diritto pubblico", Monduzzi 1992; R. Zaccaria, A. Valastro:
"Materiale per un corso sulla libertà di informazione e di comunicazione",
Cedam 1996; R. Zaccaria: "Diritto dell'informazione e della comunicazione",
Cedam 1998; T. Martines: "Diritto costituzionale", Giuffrè 1992; Enc. del
diritto: "Libertà di manifestazione del pensiero", Giuffrè 1974 vol. XXIV;
Enc. giur.: "Manifestazione del pensiero ( libertà di )", Treccani 1997 vol.
XIX; P. Barile: "Libertà di manifestazione del pensiero", Giuffrè 1975; P.
Giocoli Nacci, A. Loiodice: " Studi di diritto costituzionale", Cacucci 1995.
2C. Cost. 2 aprile 1969 n. 84, in Giur.
Cost. 1969, 1175; Lavagna : "Istituzioni di diritto pubblico", vol. 1,
Giappichelli , 1970; Jemolo: "I problemi pratici della libertà", Giuffrè,
1972.
3 T. Martines: "Diritto
costituzionale", Giuffrè, 1992, p. 665.
4 L. Arcidiacono, A. Carullo, G. Rizza:
"Istituzioni di diritto pubblico", Monduzzi, 1992, p. 252.
5 R. Zaccaria: "Diritto
dell'informazione e della comunicazione", Cedam, 1998, p. 40.
6 Crisafulli: "Problematica della
libertà", in "Il Politico",Enc. del diritto: "Libertà di
manifestazione del pensiero", Giuffrè, 1974, vol. XXIV p. 429ss.
7 R. Zaccaria: "Diritto
dell'informazione e della comunicazione"; Cedam, 1998, p. 45.
8 C. Chiola: "L'informazione nella
Costituzione", Cedam 1973;da Enc. Giuridica Treccani, 1997, vol. XIX.
9 Cass. 12 dicembre 1955, in Foro it.
1956, vol.1, p.4; Cass. 15 aprile 1955, in Riv. Pen. 1955, vol. 2, p. 1025; Cass. 23
aprile 1956, in Giust. Pen. 1956, vol. 2, p. 815.
10 Esposito: "La libertà di
manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano", Giuffrè, 1958, in Enc. del
diritto: "Libertà di manifestazione del pensiero", Giuffrè, 1974, vol. XXIV p.
440.
11 P. Giocoli Nacci, A. Loiodice:
"Studi di diritto costituzionale", Cacucci, 1995, p. 54.
12 P. Giocoli Nacci, A. Loiodice:
"Studi di diritto costituzionale", Cacucci 1995, p. 54.
13 R. Zaccaria: "Diritto
dell'informazione e della comunicazione", Cedam 1998, p. 108.
14 R. Zaccaria, A. Valastro:
"Materiale per un corso sulla libertà di informazione e di comunicazione",
Cedam 1996, p.106.
15 Crisafulli: "Problematica della
libertà", in "Il Politico" 1964, Enc. del diritto: "Libertà di
manifestazione del pensiero", Giuffrè 1974, vol. XXIV, p. 437.
16 R. Zaccaria: "Diritto
dell'informazione e della comunicazione", Cedam 1998, p. 108.
17 R. Zaccaria, A. Valastro:
"Materiale per un corso sulla libertà di informazione e di comunicazione",
Cedam 1996, p. 115 ss. ; Crisafulli: "Problematica della libertà" p. 297, in
"Il Politico", 1964, Enc. del diritto: "Libertà di manifestazione del
pensiero", Giuffrè 1974, vol. XXIV.
18 R. Zaccaria, A. Valastro:
"Materiale per un corso sul diritto di informazione e di comunicazione", Cedam
1996p. 114.
19 R. Zaccaria, A. Valastro:
"Materiale per un corso sul diritto dell'informazione e della comunicazione",
Cedam 1996, p. 105 ss.
20 C. Cost. , sent. N. 826/88 e n.
420/94.
21 P. Barile: "Libertà di
manifestazione del pensiero", Giuffrè 1975, p.131.
22 P. Barile: "Libertà di
manifestazione del pensiero", Giuffrè 1975, p. 132.
23 P. Barile: "Libertà di
manifestazione del pensiero", Giuffrè 1975, p. 79 ss.; R. Zaccaria: "Diritto
dell'informazione e della comunicazione", Cedam 1998, p. 41 ss.; Fois: "Principi
costituzionali e libera manifestazione del pensiero", Giuffrè 1957, in Enc. del
diritto: "Libertà di manifestazione del pensiero", Giuffrè 1974 vol. XXIV, p.
431 ss.; Esposito: "La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento
italiano", Giuffrè 1958, in Enc. Giur.: "Manifestazione del pensiero ( libertà
di )", Treccani 1997 vol. XIX; p. 5 ss.
24 Fiore: "Libertà di espressione
politica e reati d'opinione", in "Pol. dir." 1970, p.4497; Esposito:
"La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano", Giuffrè
1958, in Enc. Giur:: " Manifestazione del pensiero ( libertà di )", Treccani
1997 vol. XIX, p. 5.
25 Fois: "Principi costituzionali e
libera manifestazione del pensiero", Giuffrè 1957; Corte cost. sent. n.108/74 e n.
71/78, in Enc. giuridica "Manifestazione del pensiero (libertà di)", Treccani
1997, vol.XIX p.5.
26 Corte Cost., sent. n. 1/56; n. 48/64;
n. 49/65; n. 129/70; n. 131/73, n. 89/79, in Enc. Giur.: "Manifestazione del pensiero
( libertà di )", Treccani 1997 vol. XIX, p. 5.
27 R. Zaccaria: "Diritto
dell'informazione e della comunicazione", Cedam 1998, p. 43.
28 Pace: "Problematica delle
libertà costituzionali", Cedam 1983, in Enc. Giur.: " Manifestazione del
pensiero ( libertà di )", Treccani 1997 vol. XIX, p.6.
29 Fois: "Principi costituzionali e
libera manifestazione del pensiero", Giuffrè 1957, in Enc. del diritto:
"Libertà di manifestazione del pensiero", Giuffrè 1974 vol. XXIV, p.431.
30 Esposito: "La libertà di
manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano", Giuffrè 1958, in Enc. del
diritto: "Libertà di manifestazione del pensiero", Giuffrè 1974 vol. XXIV, p.
432.
31 Fois: "Principi costituzionali e
libera manifestazione del pensiero", Giuffrè 1957, in Enc. del diritto:
"Libertà di manifestazione del pensiero", Giuffrè 1974, vol. XXIV p.439.
32 Nuvolone: "Il diritto penale
della stampa", Cedam 1971, in Enc. del diritto: "Libertà di manifestazione del
pensiero", Giuffrè 1974 vol. XXIV, p. 439.
33 Fois: "Principi costituzionali e
libera manifestazione del pensiero", Giuffrè 1957, in Enc. del diritto:
"Libertà di manifestazione del pensiero", Giuffrè 1974 vol. XXIV, p. 440.
34 Corte Cost., 9 maggio 1985, n. 138, in
Giur. Cost. 1985, p. 986; Corte Cost., 18 aprile 1974 n. 106, in Giur. Cost. 1974, p. 761.
35 R. Zaccaria: "Diritto
dell'informazione e della comunicazione", Cedam 1998, p. 55.
36 P. Barile: "Libertà di
manifestazione del pensiero", Giuffrè 1975, p. 85.
37 P. Barile: "Libertà di
manifestazione del pensiero", Giuffrè 1975, p. 85.
38 R. Zaccaria: "Diritto
dell'informazione e della comunicazione", Cedam 1998, p. 57; Corte Cost., 19 febbraio
1965 n. 9, in Giur. Cost. 1965, p. 61.
39 Corte Cost., sent. n. 368, 27 luglio
1992, in Giur. Cost. 1992, p. 2936.
40 Nuvolone: "Il diritto penale
della stampa", Cedam 1971, p. 232; Pulitanò: "Il buon costume", in
"Quale giustizia", 1970, p. 191-193, P. Barile: "Libertà di manifestazione
del pensiero", Giuffrè 1975, p.97 ss.
41 V. Zeno Zencovich:
"Manifestazione del pensiero, libertà di comunicazione e la sentenza sul caso
<< Internet>>", nella rivista "Diritto dell'informazione e
dell'informatica", n. 4-5 del 1996, p.641.
42 Corte Suprema degli Stati Uniti, 26
giugno 1997, nella rivista: "Diritto dell'informazione e dell'informatica" n. 1
del 1998, p. 64 ss.
43 The United States District Court of
Pennsylvania, in American Library Association, v. Un. St., Department of Justice, 11
giugno 1996, p. 16.
44 Convention for the protection of human
rights and fundamental freedoms (Rome 4.XI.1950), art.10: "1.Everyone has the right
to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive
and impart information and ideas without interference by public authority and regardless
of frontiers. This article shall not prevent States from requiring the licensing of
broadcasting, television or cinema enterprises. 2.The exercise of these freedoms, since it
carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities,
conditions, restrictions or penalities as are prescribed by law and are necessary in a
democratic society, in the interests of national security, territorial integrity or public
safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals,
for the protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of
information received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of
the judiciary"(http://www.dhcour.coe.fr); V. Zeno Zencovich: "Manifestazione del
pensiero, libertà di comunicazione e la sentenza sul caso << Internet
>>", nella rivista " Diritto dell'informazione e dell'informatica ",
n. 4-5 del 1996, p. 642.
45 A. Cerri: "Telecomunicazioni e
diritti fondamentali", nella rivista "Diritto dell'informazione e
dell'informatica", n. 6 del 1996, p. 799 ss.; P. Costanzo: "Libertà di
manifestazione del pensiero e <<pubblicazione>> in Internet", nella
rivista "Diritto dell'informazione e dell'informatica", n.2 del 1998, p.376.
46 A. Cerri: "Telecomunicazioni e
diritti fondamentali", nella rivista "Diritto dell'informazione e
dell'informatica", n. 6 del 1996, p. 796; G. Alpa: "La tutela degli utenti e dei
consumatori nelle telecomunicazioni", nella rivista "Diritto dell'informazione e
dell'informatica", n. 3 del 1998, p. 569; P. Costanzo: "Libertà di
manifestazione del pensiero e <<pubblicazione>> in Internet", nella
rivista "Diritto dell'informazione e dell'informatica", n. 2 del 1998, p. 376.
47 P. Costanzo: "Libertà di
manifestazione del pensiero e <<pubblicazione>> in Internet" nella
rivista "Diritto dell'informazione e dell'informatica" n. 2 del 1998, p. 372 ss.
48 A. Cerri: "Telecomunicazioni e
diritti fondamentali", nella rivista "Diritto dell'informazione e
dell'informatica", n. 6 del 1996, p. 799.
49 L. Serrotti: "Libertà di
informazione e libertà informatica: la tutela della riservatezza" nella rivista
"Informatica e diritto" 1996, p. 82 ss.
50 A. Pace: "Nuove frontiere della
libertà di comunicare riservatamente ( o piuttosto del diritto alla riservatezza
)?", in Giur. Cost. 1993, p. 743-744; A. Cerri: "Telecomunicazioni e diritti
fondamentali" nella rivista "Diritto dell'informazione e dell'informatica",
n. 6 del 1996, p. 789.
51 A. Cerri: "Telecomunicazioni e
diritti fondamentali", nella rivista "Diritto dell'informazione e
dell'informatica" n. 6 del 1996, p. 789.
52 G. Alpa: "La tutela degli utenti
e dei consumatori nelle telecomunicazioni" nella rivista "Diritto
dell'informazione e dell'informatica" n. 3 del 1998, p. 568.
53 G. Alpa: " La tutela degli utenti
e dei consumatori nelle telecomunicazioni" nella rivista "Diritto
dell'informazione e dell'informatica" n. 3 del 1998, p.569.
54 V. Zeno-Zencovich: "Appunti sulla
disciplina costituzionale delle telecomunicazioni" nella rivista "Diritto
dell'informazione e dell'informatica" 1996, p. 404.
1 T. Ballarino: "Internet nel mondo
della legge", Cedam 1998, p. 31 ss.; P. Cerina: "Il problema della legge
applicabile e della giurisdizione", nel testo "I problemi giuridici di
Internet" di E. Tosi, Giuffrè 1999, p. 351 ss.
2 P. Cerina: "Il problema della
legge applicabile e della giurisdizione", nel testo "I problemi giuridici di
Internet" di E. Tosi, Giuffrè 1999, p. 353.
3 T. Ballarino: "Internet nel mondo
della legge", Cedam 1998, p. 45.
4 P. Cerina: "Il problema della
legge applicabile e della giurisdizione", nel testo "I problemi giuridici di
Internet" di E. Tosi, Giuffrè 1999, p. 378; C. Manganelli: "La Rete a misura di
privacy", p.2, in http://www.privacy.it.
5 Si veda C. Manganelli: "La Rete a
misura di privacy", p.3, in http://www.privacy.it.
6 Si veda G. Buttarelli: "Una terza
via per la tutela", p.3, in http://www.privacy.it.
7 Si veda C. Manganelli: "La Rete a
misura di privacy", p.3, in http://www.privacy.it.
8 P. Cerina: "Il problema della
legge applicabile e della giurisdizione", nel testo "I problemi giuridici di
Internet" di E. Tosi, Giuffrè 1999, p. 380.
9 C. De Martini: "Telematica e
diritti della persona", nella rivista "Diritto dell'informazione e
dell'informatica" n. 6 del 1996, p. 849.
10 S. Nespor: "Internet e la legge:
come orientarsi negli aspetti giuridici della Rete", Hoelpi 1999, p. 46.
11 V. Zeno Zencovich: "Sistema
giuridico e diritto delle telecomunicazioni", nella rivista "Diritto
dell'informazione e dell'informatica", n. 1 del 1996, p.560.
12 P. Costanzo: "Aspetti evolutivi
del regime giuridico di Internet", nella rivista "Diritto dell'informazione e
dell'informatica",, n.6 del 1996, p. 845.
13 "Proposta di decisione del
Consiglio che adotta un piano pluriennale di azione comunitaria per promuovere l'uso
sicuro di Internet" (98/C 48/08), COM(97) 582 def. -97/0337 (CSN).
14 Si veda "Relazione intermedia
sulle iniziative adottate negli Stati membri dell'UE, per combattere le informazioni di
contenuto illegale e nocivo su Internet", versione 4 giugno 1997, in
http://www2.echo.lu/legal/en/internet/content/wpen.htlm.
15 Si veda
http://www2.echo.lu/legal/en/internet/content/gpen-toc.htlm.
16 Si veda "Piano d'azione
comunitario pluriennale per promuovere l'impiego sicuro di Internet", Decisione
276/1999/CE del Parlamento europeo, in http://www.dhcour.coe
17 "Proposta di decisione del
Consiglio, che adotta un piano pluriennale d'azione comunitaria per promuovere l'uso
sicuro di Internet" (98/C 48/08), COM(97) 582 def. -97/0337(CSN).
18 S. Nespor: "Internet e la legge,
come orientarsi negli aspetti giuridici della Rete", Hoelpi 1999, p. 107.
19 S. Nespor: "Internet e la legge,
come orientarsi negli aspetti giuridici della Rete", Hoelpi 1999, p. 112.
20 Si veda "Le forze dell'ordine di
Internet", p.1, articolo pubblicato sul "Financial Times" del 19 novembre
1998, in http://www.privacy.it.
21 Si veda C. Gattei:
"Considerazioni sulla responsabilità dell'Internet provider", p.1, in
http://www.interlex.com.
22 Si veda S. Seminara: "La
responsabilità penale degli operatori su Internet", p.7, in http://www.giustizia.it.
23 Si veda C. Gattei:
"Considerazioni sulla responsabilità dell'Internet provider", p.3, in
http://www.interlex.com.
24 Si veda C. Gattei:
"Considerazioni sulla responsabilità dell'Internet provider", p.5, in
http://www.interlex.com.
25 Si veda C. Gattei:
"Considerazioni sulla responsabilità dell'Internet provider", p.5, in
http://www.interlex.com.
26 Si veda S. Seminara: "La
responsabilità penale degli operatori su Internet", p.9 ss., in
http://www.giustizia.it.
27 P. Costanzo: "I newsgroups al
vaglio dell'Autorità giudiziaria (ancora a proposito della responsabilità degli attori
di Internet)", nella rivista "Diritto dell'informazione e dell'informatica"
n. 6 del 1998, p. 811; C. Gattei: "Considerazioni sulla responsabilità dell'Internet
provider", p.9, in http://www.interlex.com.
28 Si veda C. Gattei:
"Considerazioni sulla responsabilità dell'Internet provider", p.9, in
http://www.interlex.com.
29 Si veda C. Gattei:
"Considerazioni sulla responsabilità dell'Internet provider", p.10, in
http://www.interlex.com.
30 S. Nespor: "Internet e la legge:
come orientarsi negli aspetti giuridici della Rete", Hoelpi 1999, p. 115.
31 Si veda:
http://www.europarl.eu.int/dgl/a4/en/a4-97/a4-0098.htm,
http://194.183.2.158/org.diritti/INTERNET/docum ue/docum ue.htm.
32 Si veda S. Seminara: "La
responsabilità penale degli operatori su Internet", p.6, in http://www.giustizia.it
33 M. Cammarata: "Gira e rigira si
finisce sempre con le proposte di censura", p.2, si veda http://www.interlex.com.
34 "Proposta di decisione del
Consiglio che adotta un piano pluriennale di azione comunitaria per promuovere l'uso
sicuro di Internet" (98/C 48/08), COM(97) 582 def. -97/0337(CSN).
35 M. Cammarata: "L'autodisciplina
è difficile se la politica resta repressiva", p.1, si veda http://www.interlex.com.
36 M. Cammarata: "L'autodisciplina
è difficile se la politica resta repressiva", p. 2, in http://www.interlex.com.
37 Si veda M. Cammarata: "Chi deve
osservare il codice deontologico degli Internet providers", p.2, e C. Pasquini:
"Le proposte di autoregolamentazione in Italia: un confronto", p.1, in
http://www.interlex.com.
38 Si veda S. Seminara: "La
responsabilità penale degli operatori su Internet", p.6, in http://www.giustizia.it.
1 Si veda P. Galdieri: "Internet e
pedofilia" p.1, in http://www.jei.it/approfondimenti-giuridici/pedo.htm.
2 Si veda M. Cammarata: "Gira e
rigira si finisce sempre con le proposte di censura" p.2, in http://www.interlex.com.
3 Si veda G. Liviraghi: "Storia
della crociata infame" p.2, in http://www.interlex.com.
4 Si vedano M. Cammarata: "Gira e
rigira si finisce sempre con le proposte di censura" p.2, e G. Liviraghi:
"Storia della crociata infame", in http://www.interlex.com.
5 Si vedano G. Liviraghi: "Storia
della crociata infame" p.2, "Pedofilia e Internet: vecchie ossessioni e nuove
crociate" p.1, e Convegno organizzato da Radio Radicale, in http://www.interlex.com.
6 Si veda A. Monti: "Hackers contro
pedofili: crociata o istigazione a delinquere?" p.2 ss., in http://www.interlex.com.
7 Si veda A. Monti: "Hackers contro
pedofili: crociata o istigazione a delinquere?" p.3, in http://www.interlex.com.
8 Si veda M. Cammarata: "A chi fa
male la tecnologia?", in http://www.interlex.com.
9 V. Zeno Zencovich: "Manifestazione
del pensiero, libertà di comunicazione e la sentenza sul caso
<<Internet>>", nella rivista "Diritto dell'informazione e
dell'informatica", n.4-5 del 1996, p. 640; Dossier Provvedimento: "Disposizioni
contro lo sfruttamento sessuale dei minori" A.C. 263-B e abb., n. 29/1, p.41 ss.,
XIII legislatura - luglio 1998, Camera dei Deputati, Servizio Studi.
10 V. Zeno Zencovich:
"Manifestazione del pensiero, libertà di comunicazione e sentenza sul caso
<<Internet>>", nella rivista "Diritto dell'informazione e
dell'informatica", n. 4-5 del 1996, p. 641.
11 Dossier Provvedimento:
"Disposizioni contro lo sfruttamento sessuale dei minori" p.42 A.C. 263-B e
abb., n. 29/1, XIII legislatura - luglio 1998, Camera dei Deputati, Servizio Studi.
12 Dossier Provvedimento:
"Disposizioni contro lo sfruttamento sessuale dei minori" p.286 A.C. 263-B e
abb., n.29/1, XIII legislatura - luglio 1998, Camera dei Deputati, Servizio Studi.
13 Corte Suprema degli Stati Uniti, 26
giugno 1997, nella rivista "Diritto dell'informazione e dell'informatica", n. 1
del 1998, p. 64.
14 Si veda: M. Morrone: "USA:
fallito il nuovo tentativo del Governo di censurare la Rete", p.1, in
http://www.jei.it/
15 Si veda M. Morrone: "USA: fallito
il nuovo tentativo del Governo di censurare la Rete", p.2, in http://www.jei.it/
16 Si veda: Forum per la società
dell'informazione: "The Electronic Frontier: The Challanged of Unlawful Conduct
Involving Use of the Internet", p.2, in http://www.palazzochigi.it
17 Si veda: Forum per la società
dell'informazione: "The Electronic Frontier: The Challenged of Unlawful Conduct
Involving Use of the Internet", p.2, in http://www.palazzochigi.it
18 Si veda : Conferenza G8 di Parigi:
"Confronto pubblico/privato sulla sicurezza e la riservatezza nel ciberspazio",
p.1, in http://www.palazzochigi.it
19 Si veda: S. Tomaselli: "La
ricerca di documenti su Internet: l'esempio della pornografia minorile nei codici penali
degli Stati Uniti", p.1 ss., in http://www.dirittoonline.it
20 In:
http://www.touchngo.com:/lglcntr7akstats/Statutes/Title11.htm
21 In:
http://www.azleg.state.az.us/ars/13/title13.htm
22 In:
http://www.ganet.state.ga.us/services/ocode/ocgsearch.htm
23 In:
http://www.idwr.state.id.us/idstat/TOC/18FTOC.html
24 In:
http://www.law.indiana.edu/codes/in/35/title35.html
25 In:
http://www.lrc.state.ky.us/krs/titles.htm
26 In:
http://www.state.ma.us/legi7laws/mgl/index.htm
27 In:
http://www.leg.state.nk.us/criminal/code.htm
28 In:
http://199.92.250.14/rsa/T62/INDEX:HTM
29 In: http://www.njleg.state.nj.us
30 Dossier Provvedimento:
"Disposizioni contro lo sfruttamento sessuale dei minori", n. 29/1, p.157, XIII
legislatura - luglio 1998, Camera dei Deputati, Servizio Studi.
31 In http://www2.echo.lu/home.html
32 In http://www2.echo.lu/home.html
33 Si veda "Relazione intermedia
sulle iniziative adottate negli Stati membri dell'Unione Europea per combattere le
informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet", p.1 ss., in
http://www2.echo.lu/home.html
34 Si veda "WWW CONSORTIUM", in
http://www.w3.org/pub/www./PICS
35 Si veda N. Montanari: "L'Europa e
l'uso più sicuro di Internet", p.1, in http://www.interlex.com
36 Si veda "Un registro europeo dei
pedofili", p.1, in http://www.repubblica.it/europa.lex/
37 Si veda il documento 300Y0112(05), in
http://europa.eu.int/
38 Si veda "Un registro europeo dei
pedofili", p.2, in http://www.repubblica.it/europa.lex/
39 In http://europa.eu.int/
40 L. n.95/1043 art.7, in "Revue de
droit penal et de criminologie" 1995, Deuxieme partie: "La pornographie
enfantine" p. 1012.
41 Dossier Provvedimento:
"Disposizioni contro lo sfruttamento sessuale dei minori" p.39, A.C. e abb.
n.29/1, XIII legislatura - luglio 1998 Camera dei Deputati, Servizio Studi.
42 Si veda "Relazione intermedia
sulle iniziative adottate negli Stati membri dell'UE per combattere le informazioni di
contenuto illegale e nocivo su Internet" p.13, in http://www2.echo.lu/home.html.
43 Dossier Provvedimento:
"Disposizioni contro lo sfruttamento sessuale dei minori" p.33, A.C. 263-B e
abb. n.29/1 XIII legislatura - luglio 1998, Camera dei Deputati, Servizio Studi.
44 Dossier Provvedimento:
"Disposizioni contro lo sfruttamento sessuale dei minori" p.35, A.C. 263-B
n.29/1 XIII legislatura - luglio 1998, Camera dei Deputati, Servizio Studi.
45 Dossier Provvedimento:
"Disposizioni contro lo sfruttamento sessuale dei minori" p.37, A.C. 263-B e
abb. n.29/1 XIII legislatura - luglio 1998, Camera dei Deputati, Servizio Studi.
46 Si veda "Relazione intermedia
sulle iniziative adottate negli Stati membri dell'UE per combattere le informazioni di
contenuto illegale e nocivo su Internet", in http://www2.echo.lu/home.html.
47 Section 175 of the Japanese Criminal
Code: Any person who contribute, sell and/or exihibit publicly obscene documents, pictures
and other materials, shall be punished by prison terms of up to two years or fines of up
to 2.500.000 yen. Any person who possess those materials also shall be punished. Si veda
Makoto Ibusuki: "Regulation for Cyber-porn in Japan", p.1, in
http://www.pomante.it.
48 5Keishu 1026 (Sup. Ct. May 10, 1951),
si veda M. Ibusuki: "Regulation for cyber-porn in Japan", p.2, in
http://www.pomante.it.
49 1597 Hanrei Jiho 151 (Tokio Dist. Ct.,
Apr. 22, 1996). Si veda Makoto Ibusuki: "Legal aspects of Cyber-porn in Japan",
p.1, in http://www.lex-electronica.org/articles/v3-1/Ibusuki.html.
50 Si veda M. Ibusuki: "Legal
aspects of cyber-porn in Japan", in
http://www.lex-electronica.org/articles/v3-1/Ibusuki.html.
51 L: 55/98, Kanpo (Gazzetta) Go-gai
(edizione straordinaria) n. 90 p. 9-15 (8 maggio 1998). Si veda Makoto Ibusuki:
"Regulation for Cyber-porn in Japan", p.5, in http://www.pomante.it.
52 Si veda Makoto Ibusuki: "Legal
aspects of cyber-porn in Japan", p.2, in
http://www.lex-electronica.org/articles/v3-1/Ibusuki.html.
53 Jido-porno-kinshi-ho, si veda Makoto
Ibusuki: "Regulation for Cyber-porn in Japan", p.5, in http://www.pomante.it.
54 Si veda M. Ibusuki: "Legal
aspects of cyber-porn in Japan" p.3, in
http://www.lex-electronica.org/articles/v3-1/Ibusuki.html.
55 Si veda Makoto Ibusuki: "Legal
aspects of cyber-porn in Japan", p.2, in
http://www.lex-electronica.org/articles/v3-1/Ibusuki.html.
56 Dossier Provvedimento:
"Disposizioni contro lo sfruttamento sessuale dei minori", p.5 ss., A.C. 263 e
abb., n. 29, XIII legislatura ottobre 1996, Camera dei deputati, Servizio Studi.
57 M. Politi: "La legge contro lo
sfruttamento sessuale dei minori. Commento giuridico e indirizzi operativi per le Forze di
Polizia", p. 23, Ed. Laurus Robuffo, 1998.
58 Si veda V. Zeno-Zencovich: "Il
corpo del reato: pornografia minorile, libertà di pensiero e cultura giuridica", p.
1 ss., in http://www.agora.stm.it/pedofilia-internet.
59 Si veda V. Zeno-Zencovich: "Il
corpo del reato: pornografia minorile, libertà di pensiero e cultura giuridica",
p.3, in http://www.agora.stm.it/pedofilia-internet.
60 Si veda S. Seminara: "Riflessioni
penalistiche sulla legge 3 agosto 1998, n.269, in tema di prostituzione e porno-grafia
minorile", p.1 ss., in http://www.agora.stm.it/pedofilia-internet.
61 Si vedano E. Tosi: "I problemi
giuridici di Internet", p.345 ss., Giuffrè 1999, e M. Cammarata: "Chiunque
distribuisce
anche per via telematica": i fornitori sono serviti", p.1, in
http://www.interlex.com.
62 S.Seminara: "La responsabilità
penale degli operatori su Internet" p.2, in http://www.jei.it.
63 Si vedano E. Tosi: "I problemi
giuridici di Internet", p.349, Giuffrè 1999, M. Cammarata: "Chiunque
distribuisce
anche per via telematica": i fornitori sono serviti", p.1, in
http://www.interlex.com.
64 Si veda S. Seminara: "Riflessioni
penalistiche sulla legge 3 agosto 1998, n.269, in tema di prostituzione e pornografia
minorile", p.8, in http://www.agora.stm.it/pedofilia-internet.
65 In http://www.interlex.com.
66 V. Zeno-Zencovich: "Il corpo del
reato: pornografia minorile, libertà di pensiero e cultura giuridica" p.5, A.
Manna"Profili problematici della nuova legge in tema di pedofili" p.1, in
http://www.agora.stm.it/pedofilia-internet.
67 M. Politi: "La legge contro lo
sfruttamento sessuale dei minori. Commento giuridico e indirizzi operativi per le Forze di
Polizia", p.39, Ed. Laurus Robuffo, 1998.
68 Si veda A. Manna: "Profili
problematici della nuova legge in tema di pedofili", p.2, in
http://www.agora.stm.it/pedofilia-internet.
69 Si veda A. Manna: "Profili
problematici della nuova legge in tema di pedofili", p.3, in
http://www.agora.stm.it/pedofilia-internet.
70 Si veda Diritto e Giustizi@:
"Basta il pericolo della diffusione per il reato di pornografia minorile", p.1,
in http://www.giustizia.it/cassazione/.
71 Si veda V. Zeno-Zencovich: "Il
corpo del reato: pornografia minorile, libertà di pensiero e cultura giuridica",
p.3, in http://www.agora.stm.it/pedofilia-internet.
72 In http://www.mininterno.it.
73 M. Politi: "La legge contro lo
sfruttamento sessuale dei minori. Commento giuridico e indirizzi operativi per le Forze di
Polizia, p.109, Ed. Leaurus Robuffo 1999, V. Zeno-Zencovich: "Il corpo del reato:
pornografia minorile, libertà di pensiero e cultura giuridica", p.6 ss., in
http://www.agora.stm.it/pedofilia-internet.
74 Si veda S. Seminara: "Riflessioni
penalistiche sulla legge 3 agosto 1998, n. 269, in tema di prostituzione e pornografia
minorile", p.7, in http://www.agora.stm.it/pedofilia-internet.
75 Dossier Provvedimento:
"Disposizioni contro lo sfruttamento sessuale dei minori" A.C. 263-B e abb. N.
29/1 prima parte, p.183, XIII legislatura luglio 1998, Camera dei Deputati, Servizio
Studi.
76 Si veda O. Gervasi e R. Sabbatini:
"La selezione dei contenuti di Internet senza censura", p.1 ss., in
http://www.csr.unibo.it/ra/.
77 In http://www.w3,org/PICS/iacwcv2.htm
78 In http://www.netparents.org, e in
http://www.smartparent.org.
79 In http://www.netnanny.com.
80 In http://www.cyberpatrol.com.
81 In
http://www.solidoak.com/cysitter.htm.
82 In http://www.surfwatch.com.
83 In http://www.safesurf.com.
84 In
http://www.csr.unibo.it/ra/ratfile.htm.
85 O. Gervasi, R. Sabbatini: "La
selezione dei contenuti di Internet senza censura: sperimentazione di una PICS agency
italiana", in http://www.csr.unibo.it/ra.
86 Dossier Provvedimento:
"Disposizioni contro lo sfruttamento sessuale dei minori", p.60 ss., A:C: 263-B
e abb., n.29/1, XIII legislatura - luglio 1998, Camera dei Deputati Servizio Studi.
87 Dossier Provvedimento:
"Disposizioni contro lo sfruttamento sessuale dei minori", p.65, A.C. 263-B e
abb., n.29/1, XIII legislatura - luglio 1998, Camera dei Deputati, Servizio Studi.
88 Si veda: "La storia di
ECPAT", in http://www.cambio,it/ecpat/home.html.
89 Si veda: "Internet dalla parte
dei bambini", in http://www.viesse.it/arcobaleno.
90 Si veda Giornale.it del 5 febbraio
2000: "Telefono Arcobaleno: oltre 7000 i siti pedofili su Internet", in
http://www.viesse.it/arcobaleno.
91 Si veda Giornale.it del 4 aprile 2000,
in http://www.viesse.it/arcobaleno.
92 Si veda "Comitato di Resistenza
al Fronte liberazione dei pedofili", in http://www.viesse.it/arcobaleno.
93 S. Nespor: "Internet e la legge,
come orientarsi negli aspetti giuridici della Rete", p.202, Hoelpi 1999.
94 P. Bertolini: "Navigando nel
cyberspazio" p.263 ss., Biblioteca Universale Rizzoli 1999. |