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- Pubblicata 20 aprile 2001
Monografia reperita in:
www.eius.it/giurisprudenza
Se il vigile sbaglia il numero di targa, per contestare la multa
non occorre la querela di falso.
Corte di cassazione - Sezione I civile
Sentenza 20 luglio 2001, n. 9909
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 14 dicembre 1998 il Pretore di Pesaro ha accolto l'opposizione di M.T. al
verbale di contestazione della locale polizia provinciale, per violazione dell'art. 148
del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da ora c.d.s.), per avere effettuato un sorpasso alla
guida della sua Fiat Punto tg. AT 277 WP nei pressi di un'intersezione della strada
provinciale Pesaro - Urbino percorsa nella direttrice di marcia verso Pesaro, come
rilevato dai verbalizzanti il 5 novembre 1997 alle ore 8,20, mentre essi, sull'autovettura
di servizio, percorrevano la medesima strada in senso inverso.
Secondo il pretore, il fatto che l'opponente alle ore 9,15 di quella stessa mattina aveva
preso servizio all'Istituto Itis di Urbino, sito a 20 - 25 Km. dal luogo dell'infrazione e
in direzione opposta a quella in cui marciava il veicolo per il quale era avvenuto
l'accertamento e l'immatricolazione di altre vetture di tipo e marca identici a quelli
dell'opponente, con targhe che si differenziavano da quella dell'auto del T. solo per
l'ultima cifra del numero identificativo, costituivano circostanze che rendevano possibile
l'errore nella rilevazione del numero di targa, per cui era da escludere vi fossero
«prove sufficienti della responsabilità dell'opponente» ex art. 23 l. 689/81 e il
ricorso doveva accogliersi, compensando le spese del giudizio.
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso la Provincia di Pesaro e Urbino
con un motivo illustrato da memoria.
Il T. si è difeso con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deduce la violazione degli artt. 23, penultimo comma, della l. 24 novembre
1981, n. 689, e 2697, 2699 e 2700 c.c., da parte del pretore che ha erroneamente escluso
la rilevanza probatoria del verbale di accertamento della polizia provinciale di Pesaro e
Urbino sui fatti in esso attestati e conosciuti senza margini di apprezzamento dai
verbalizzanti.
Pur essendo vero che gli apprezzamenti e le valutazioni dei verbalizzanti non
costituiscono prova piena, il giudice deve però esaminarli per esprimere il proprio
giudizio e, nel caso di specie, la conferma dai verbalizzanti del loro accertamento nella
prova testimoniale e la dinamica dei fatti contestati escludono l'errore nel verbale
affermato dal pretore.
L'auto, operando il sorpasso, si è portata al centro della carreggiata, avvicinandosi
così alla vettura dei verbalizzanti, che ne hanno rilevato la targa esattamente, come è
confermato dal fatto stesso che l'auto dell'opponente è dello stesso tipo e marca di
quello di cui al verbale, mentre il tempo di 55 minuti è sufficiente all'eventuale
inversione di marcia e al raggiungimento della sede di lavoro alle 9,15 di quello stesso
mattino, tenendo conto della fretta del T. espressa con la stessa infrazione.
In sostanza, l'insufficiente prova della responsabilità di controparte non sussiste per
la ricorrente in rapporto alla genericità dell'opposizione.
Secondo il controricorrente la percezione sensoriale dei verbalizzanti può ben essere
errata.
2. La ricorrente presuppone che l'errore nel riportare o rilevare la targa non possa
inficiare la presunzione di veridicità di fatti attestati come avvenuti in presenza dei
verbalizzanti.
Peraltro l'eventuale errore di fatto nella rilevazione della violazione non può non
assumere rilievo nell'esaminare e valutare l'atto pubblico da parte del giudicante, non
essendo necessaria la querela di falso, in mancanza di falsità materiale o ideologica di
quanto accertato dai verbalizzanti che potrebbero attestare come vera una realtà perché
da loro falsamente percepita così come del resto accade in ogni ipotesi di percezione
sensoriale.
L'accertamento della possibile falsa rappresentazione della realtà di fatto,
indipendentemente dalla querela di falso, può assumere rilievo al fine di escludere la
certezza della responsabilità del preteso autore della violazione, quando l'opponente
abbia dedotto di non aver commesso l'infrazione con motivi che rendano verosimile tale sua
affermazione, smentendo in tal modo la verità presunta del verbale; ovviamente il T.
avrebbe provato la mancanza di ogni sua responsabilità, dimostrando che all'ora
dell'infrazione egli e il suo veicolo erano in altro luogo rispetto a quello
dell'accertamento, ma non essendovi la prova di tale circostanza ed essendo possibile,
come ritenuto con piena logicità dal pretore, un errore di percezione della targa per la
circostanza di tempo connessa alla presenza sul lavoro dell'opponente circa 50 minuti dopo
la pretesa infrazione e per quella d'una quasi identità della targa di cui al verbale con
altre di auto di identico tipo e marca, la ratio decidendi emerge palese e pienamen
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a carico della
ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese di questo giudizio
che liquida in £. 350.000 per onorari e £. 60.000 per spese.

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